Lo Stato e l'istruzione pubblica nell'Impero Romano

Part 22

Chapter 223,453 wordsPublic domain

Ottennero ora tutti questi docenti le immunità e i privilegi, di cui già godevano i professori di diritto in Roma, e da cui tutti gli altri erano rimasti esclusi per lo specioso pretesto, recato da Ulpiano, che la cultura giuridica è cosa troppo sacra, perchè si debba degradarla, valutandola in denaro? Sotto un governo, non più di retori o di filosofi, ma di giureconsulti, con un ispiratore quale era Triboniano, non sarebbe dovuto accadere diversamente, nè diversamente consentiva accadesse, la nuova condizione di Costantinopoli, capitale privilegiata dell’impero, e la perfetta equiparazione dei diritti di Costantinopoli e di Berito a quelli di Roma, rispetto al magistero della giurisprudenza. Ma, pur troppo, non abbiamo nessun dato positivo, che risponda alla nostra aspettativa, se ne togli una _variante_, da noi a suo luogo citata, che si ritrova in qualche manoscritto del _Codice Giustinianeo_, a un passo di un editto di Costantino, la quale può interpretarsi come una delle non sempre scrupolose, ma sempre intenzionate, interpolazioni di Triboniano e dei suoi colleghi alle antiche costituzioni imperiali. Se tale, infatti, fu il loro arbitrio, noi possiamo constatare ed indurre che essi, riproducendo, nel _Codice giustinianeo_, la terza delle _costituzioni_ costantiniane sulle immunità dei medici e dei professori, aggiunsero a questi i «_doctores legum_», volendo così creare una progenitura a una novità, ch’era propria del loro tempo, e di cui essi erano stati certamente gli ispiratori.

Ciò stabilito per le cattedre e per i maestri, Giustiniano veniva ad occuparsi degli studenti.

Le innovazioni per questa parte non erano numerose. L’imperatore cambia anzi tutto la consueta denominazione degli studenti del primo anno. Essi erano, fino a quel tempo, chiamati _Dupondii._ Ma questo titolo sembra a lui «frivolo e ridicolo», nè confacente alla serietà del nuovo materiale legislativo,[803] ed egli lo vuole, non solo, rigorosamente abolito ma mutato in un altro, che ricordi quello del principe; egli vuole che, per ora e per l’avvenire, gli studenti del primo anno portino il nome di _Iustiniani novi._

Con maggiore serietà di osservazione e d’intendimenti, il corso degli studi giuridici è da lui accresciuto di un anno e fatto perciò di cinque. Cominciava esso allora, come in Berito, ai tempi di Diocleziano, a 21 anni, oppure, come l’aveva ridotto Valentiniano I., per Roma, a 17, sì che ora l’ingresso nelle facoltà di giurisprudenza sarebbe stato consentito appena a 16 anni? È problema, su cui la parola dell’imperatore non riesce ad illuminarci.

È chiaro invece che gli studii dell’ultimo biennio non erano più, come, per l’innanzi, quelli del quarto anno, degli studii privati. Fin allora — secondo Giustiniano si esprime — gli studenti di quell’ultimo corso «_studiavano da sè_» i _Responsa_ del giureconsulto Paolo;[804] adesso, invece, persino la materia del quinto anno doveva essere illustrata dalla parola stessa degli insegnanti,[805] sì che all’apprendimento e alla iniziativa personale privata dei giovani non rimanevano che le due ultime parti del _Digesto._[806]

Ma nella citata _costituzione_, Giustiniano, come già, un secolo e mezzo innanzi, Valentiniano I., regola anche — e con maggiore severità che pel passato la disciplina degli studenti, e sopra tutto mira a reprimere, e a prevenire, gli abusi, consuetudinarii nel mondo antico, e un po’ in quello moderno, degli studenti anziani contro i loro compagni matricolini: «A nessuno di coloro — egli scrive — che si dedicano agli studii del diritto, sia lecito tentare giuochi e scherzi indegni o di pessimo gusto, che unicamente si converrebbero a degli schiavi, e il cui solo effetto è di fare il male o commettere altri reati, contro i professori e i loro compagni, specialmente contro quelli, che, ancora inesperti, si accingono allo studio delle leggi.» «Noi non tollereremo ciò a nessun patto, sia perchè vogliamo stabilire il buon ordine negli studii, per il presente e per l’avvenire, sia perchè siamo convinti che, innanzi di essere dotti, occorre essere moralmente degni.[807]» E di tale sorveglianza sulla scolaresca Giustiniano incaricava, per Costantinopoli, il prefetto della città, e, per Berito, il prefetto della Fenicia marittima, nonchè il vescovo e lo stesso corpo accademico di quella Università.[808]

IX.

Ma la grande, la rivoluzionaria novità della sua riforma è la pubblicazione — che avviene ora per la prima volta — di un corpo di istruzioni e di programmi relativi all’insegnamento universitario del diritto, che vale la pena di riferire largamente.

La costituzione che li contiene, è sempre quella, che testè menzionammo, rivolta, e dedicata, ai professori di diritto in Costantinopoli e in Berito, e la breve introduzione ne illustra la ragione e lo scopo. «Poiché — essa s’esprime — a Voi, pubblici professori di diritto, era mestieri conoscere quali cose, e in qual tempo, Noi pensiamo sia necessario insegnare ai giovani studiosi, perchè possano divenire onesti ed eruditi, reputiamo opportuno rivolgervi il presente discorso, affinchè tanto Voi, quanto i Vostri successori, osserviate le Nostre norme, e tutti possiate così gloriosamente percorrere le vie della giurisprudenza.

«Per il passato, come Voi ben sapete, della grande moltitudine di opere giuridiche[809] esistenti — circa duemila volumi e tre milioni di righi — gli studenti non apprendevano, dalla viva voce del maestro, che sei libri soltanto, i quali, per giunta, peccavano di confusione, e solo di rado contenevano nozioni giuridiche utili. I rimanenti, caduti in desuetudine, venivano da tutti trascurati.

«Fra questi sei libri, erano le _Institutiones_ del nostro Gaio e quattro _libri singulares_, il primo, famoso, _de re uxoria,_ il secondo, _de tutelis_, il terzo e il quarto _de testamentis_ e _de legatis_, i quali però non si studiavano per intero, ma se ne tralasciavano molte parti reputate superflue. Per giunta, questa materia, che si svolgeva nel primo anno, veniva impartita, non secondo la progressione dell’_Edictum perpetuum_, ma disordinatamente e confusamente, mescolando l’utile all’inutile, anzi assegnando maggior tempo alle cose inutili.

«Nel secondo anno, senza ordine fisso, si insegnava la _Prima pars legum_, salvo taluni _titoli_, poichè sarebbe stata cosa enorme che, dopo le _Institutiones_, si leggesse qualcosa di diverso di ciò che, per la sua natura, ebbe il nome di _Prima parte._ E dopo questo insegnamento, che anch’esso non si faceva continuatamente, ma in esposizioni staccate, e che s’indugiava in questioni per gran parte inutili, s’illustravano ai giovani altri _titoli_, tra cui quelle parti del comentario dell’_Editto_,[810] che si denominano _de iudiciis_, i quali del pari non si esponevano di seguito, ma saltuariamente (come se tutto il resto del volume fosse costituito da informazioni inutili), e i sette libri _de rebus_, omettendo anche di questi molte parti, che gli insegnanti trascuravano, in quanto non acconce alla cultura giuridica. Nel terzo anno, poi, i giovani apprendevano quanto di questi due libri non era stato fin allora insegnato, e ciò, secondo l’alternazione dei due volumi, che questa materia contengono. Si apriva così, per i giovani, la via al sommo Papiniano e ai suoi _Responsa._ Ma di questa materia dei _Responsa_, che si conteneva in 19 libri, essi apprendevano otto libri soltanto, e neanche per intero, ma pochi e brevi frammenti, sicchè ne venivano staccati, ancora desiderosi di apprendere. «Delle altre opere di Papiniano gli studenti leggevano, nel terzo anno, solo poche parti, tra le molte, e, per giunta, saltuariamente.»[811]

«Apprese solo queste cose dai professori, i giovani studiavano da sè i _Responsa_ di Paolo, ma neanche questi per intero (appena 18 libri in tutto),[812] imperfettamente e, secondo la mala consuetudine, inorganicamente. Tale era, nel quarto anno, la fine di tutta l’antica sapienza giuridica. Chi vorrà fare il conto di tutto quello che si insegnava troverà che, di tanta copia di opere giuridiche, i giovani apprendevano a mala pena solo circa 60 mila righi; il resto era da loro trascurato, o ignorato, e solo si pensava che si dovesse studiare, in piccolissima parte, qualora a ciò avessero costretto le esigenze dei procedimenti giudiziarii, o Voi stessi, o Maestri, Vi foste affrettati a scorrerne qualche punto, per avere una cultura un po’ superiore a quella degli scolari.

«Questa era la condizione della vecchia istruzione giuridica, siccome anche Voi potete testimoniare.»[813]

Dopo questa vivace critica dei metodi e dei vecchi programmi, relativi a l’insegnamento superiore della giurisprudenza, Giustiniano viene a parlare dei proprii meriti e delle proprie innovazioni.

«Noi, avendo trovato tanta penuria di raccolte di leggi, e stimando questa, cosa veramente miserevole, abbiamo aperto ai volenterosi i tesori della giurisprudenza, che, distribuiti con misura dalla Vostra sapienza, potranno fare i Vostri discepoli dottissimi oratori e valorosi giurisperiti.

«Nel primo anno, dunque, apprenderanno i giovani le nostre _Institutiones_, che sono state raccolte da quasi tutto il corpo delle vecchie _Institutiones_ e, come in liquido stagno, derivate da molte torbide fonti. Nel resto dell’anno, poi, secondo l’ordine migliore, Noi vogliamo che sia insegnata quella prima _pars legum_, che con vocabolo greco si chiama πρῶτα, cui nulla può precedere, perchè quello che è primo non può avere altro innanzi a sè. Questo sia tutto il programma del primo anno».

«Nel secondo anno, poi, Noi decretiamo che i giovani apprendano i sette libri _de iudiciis_ e gli otto _de rebus_, e ciò, secondo la consuetudine, che vogliamo conservare immutata. Ma questi libri apprendano per intero, e organicamente, senza alcuna omissione, poichè la nuova redazione è bella e non vi è nulla di inutile, nulla di vieto. All’uno o all’altro di codesti libri _de iudiciis_ o _de rebus_, Noi vogliamo che, nel programma del secondo anno, siano aggiunti quattro _libri singulares_, che abbiamo ricavati da quattordici libri, cioè uno dai tre volumi che abbiamo composto sulla materia delle doti, uno dai due, che abbiamo composti sulla tutela, uno dai due volumi sui testamenti, uno dai sette sui legati, sui fidecommessi e questioni analoghe. Solo dunque questi quattro libri, che si trovano in principio di ciascuna delle opere succitate, Noi ordiniamo che siano da Voi insegnati ai giovani; gli altri dieci saranno da riserbarsi per un tempo più opportuno, essendo impossibile lo studio e la spiegazione scolastica di questi quattordici libri nel solo secondo anno.

«Nel terzo anno, si tenga l’ordine seguente: si facciano studiare i libri _de iudiciis_ o quelli _de rebus_, secondo richiederà l’alternarsi delle materie, insegnate precedentemente. Contemporaneamente, si studino tre trattati di leggi speciali e, anzi tutto, il libro, che riguarda la formula ipotecaria, che Noi abbiamo posto a suo luogo, dove si discorre delle ipoteche, perchè, avendo la formula ipotecaria grande affinità con le azioni dipendenti dal contratto di pegno, che stanno nei libri _de rebus_, vertendo l’una e le altre pressochè sulla stessa materia, quella non doveva starne discosta.

«Dopo questo libro, venga impartita la materia del l’altro libro dell’_Editto degli edili_ intorno all’azione redibitoria, alle _evictiones_, nonchè sulla _stipulatio dupla._ E, poichè le garanzie legali delle compere e delle vendite sono contenute nei libri _de rebus_ e tutti poi i capitoli, di cui parlammo, erano stati posti nell’ultima parte del primo editto, abbiamo dovuto metterlo più innanzi, affinchè non fossero troppo discosti dal contratto di vendita, di cui sono quasi come gli strumenti.

«E abbiamo messo l’insegnamento di questi tre libri con quelli dell’acutissimo Papiniano. Il sommo Papiniano somministrerà materia notevolissima d’insegnamento, non solo dai suoi 19 libri di _Responsa_, ma anche dai 37 libri di _Quaestiones_, dai due intorno alle _Definitiones_, dal trattato _De adulteriis_ e da quasi tutto ciò che di lui abbiamo riportato in varii luoghi dei nostri _Digesta._

«Con lui, dunque, si chiuda il programma del terzo anno.

«Gli studenti del quarto, invece dei _Responsa_ del sapientissimo Paolo, curino di studiare i dieci libri _singulares_, superstiti dei quattordici, che dianzi abbiamo elencato, e siano certi di conseguire, dallo studio di questi, molto maggiore e più vasta cultura, che dai _Responsa._ Così sarà loro impartita la materia dei _libri singulares_, da noi rielaborati e distribuiti in diciassette libri, e in due parti del _Digesto_, cioè nella quarta e nella quinta, seguendo la divisione in sette parti. Così apparirà vero ciò che Noi dicevamo con le prime parole di questo Nostro discorso, che cioè, con lo studio di 36[814] libri dei _Digesta_, i giovani possono istruirsi completamente ed essere preparati a qualunque lavoro giuridico e riuscire non indegni del nostro secolo. Le due altre parti, cioè la sesta e la settima dei nostri _Digesta_, divise in quattordici libri, sono state qui aggregate, non perchè siano illustrate pubblicamente, ma perchè i giovani possano studiarle da sè e citarle nei giudizi.

«Dopo aver bene assimilato i _Digesta_, gli studenti del quinto anno, cureranno di conoscere e di analizzare il _Codice delle costituzioni._ Così ad essi non mancherà la nozione di alcuna parte della giurisprudenza, ma le avranno tutte percorse e abbracciate. Così, tra le restanti discipline, le quali, anche se di molto inferiori, mancano tuttavia di confini, questa sola scienza, per opera Nostra, potrà ora vantare dei limiti fissati invariabilmente.»[815]

X.

Tutto ciò veniva ordinato e compiuto nel 533. Il governo di Giustiniano, che aveva determinato una grave crisi nelle antiche scuole di retorica e di filosofia dell’impero, erigeva invece, alla istruzione e alla cultura giuridica, il più grandioso monumento, che principe abbia mai concepito. Ma degli ultimi anni di quel regno, noi possediamo il testo di un curioso documento, relativo agli affari della istruzione pubblica in Costantinopoli, che ci dà indirettamente la prova di qualcos’altro: la prova del mutato atteggiamento dell’imperatore nel considerare il valore sociale di quelle discipline, così fieramente avversate in su gli esordii del suo governo.

Si tratta del decreto di nomina di un pubblico insegnante a Costantinopoli, in persona di quel mediocre autore di opere storiche, astronomiche, ed antiquarie, che fu Giovanni Lorenzo Lido. Il documento[816] risale al 551 circa[817], e in esso l’imperatore, dopo avere esaltato il valore letterario del nominato, continua, dicendo essere sua ferma intenzione che questi possa attendere con pieno agio agli studii, e proclamando che sarebbe indegno dei tempi lasciare inonorato un uomo così meritevole. Sì che, mentre promette maggiori ricompense, gli assegna un pubblico stipendio, e dichiara che sarebbe molto lieto, se egli volesse dedicarsi a comunicare altrui la propria cultura. In osservanza di questa lettera, narra il beneficato medesimo, il prefetto di Costantinopoli dispose che gli venisse assegnato un locale nella Università, ove pare egli abbia tenuto cattedra di lingua e letteratura latina[818].

Adesso, dunque, l’imperatore dichiara essere indegno di sè e del suo secolo lasciare senza onore i meriti letterarii e la cultura dei sudditi più eminenti. Siamo dunque dinanzi a una concezione parecchio lontana da quella, con cui egli aveva inaugurato il suo regno. Gli anni e l’esperienza avevano, anche a lui, insegnato quello, di cui, già da tempo, i suoi predecessori si erano convinti,[819] che, se nessun governo si regge, trascurando le sorti della pubblica cultura, o partendo in guerra contro di essa, tanto meno lo poteva il governo romano in Oriente; ed egli, al pari dei rappresentanti la religione cristiana, di cui era voluto essere il braccio secolare, aveva dovuto fare dei notevoli strappi alle estreme conseguenze del suo pensiero di credente.

Ancora tre anni, e, nella _Prammatica Sanzione_, riguardante l’Italia, l’imperatore si compiacerà, e ne sarà lieto, di mantenere gli stipendii per tutte le cattedre dell’Ateneo romano. Era la smentita di tutto il suo remoto passato, e ad essa non possiamo assistere senza provare un senso di amarezza e (perchè non dirlo?) anche d’esitanza. Erano questi atti conformi a una rinnovata opinione teorica o si trattava di un nuovo espediente di governo?

Frattanto le rovine del passato non si risollevavano. L’ultima gloria ateniese era precipitata, le scuole dell’impero erano intristite, gli ultimi argini contro il Medioevo irrompente erano stati strappati e travolti. Chi avrebbe avuto cuore di assolvere il responsabile, anche dopo la conversione?

CONCLUSIONE

I. La politica scolastica della repubblica e dell’impero. Il governo centrale e le scuole di Stato. — II. Il governo e le scuole municipali e private. — III. Lo Stato, i maestri, gli studenti; la libertà dell’insegnamento. — IV. Lo Stato e gli insegnamenti professionali. — V. Le biblioteche pubbliche e loro amministrazione. — VI. Lo Stato, le Accademie, i Musei; la cura delle opere d’arte. — VII. L’imperatore, il Senato e la suprema direzione della istruzione pubblica. — VIII. L’amministrazione centrale e provinciale. — IX. Gli impulsi indiretti del governo alla istruzione pubblica; il tentativo d’una educazione ufficiale; lo Stato e l’educazione fisica. — X. La decadenza intellettuale, e la vanità effettiva dell’opera dello Stato.

I.

Io mi propongo di tracciare, in questo capitolo, le linee generali della politica dello Stato romano verso l’istruzione pubblica durante i primi secoli dell’êra cristiana, e, fondandomi sugli elementi successivamente sottoposti all’intelligenza del lettore, esporre in una sintesi conclusiva, e in modo sistematico, il meccanismo — (e i principii direttivi del suo funzionamento) — in quegli anni messo in opera, a vantaggio della pubblica istruzione. La politica dell’impero verso l’istruzione pubblica è un naturale svolgimento di quella dell’età repubblicana, e, come questa, non mira all’attuazione di un piano determinato _a priori_, ma procede a tentoni, per mille imprevisti casi ed atti, fino a terminare, nei secoli V. e VI., con l’inaugurazione di una vera e propria scuola di Stato.

Ma se la pratica è conseguente, le teoriche espresse dalle due età sono l’una diametralmente opposta all’altra. Si voglia codesta teorica, per il primo periodo della storia romana ritrovare tutta intera, e in modo assoluto, nelle parole de _La repubblica_ di Cicerone, là dove si afferma che nelle buone tradizioni nazionali romane non trovava posto alcun sistema di educazione pubblica ed uniforme per tutti i fanciulli di nascita libera;[820] o si vogliano le parole di Cicerone, come è forse più probabile,[821] interpretare con discrezione e cautela maggiori del consueto, l’impero può in ogni modo contrapporre ad esse una molto diversa teorica. Che, se Costanzo II, in un documento ufficiale dirà, che il primo merito di un governo e di un principe è quello ch’egli si conquista verso la pubblica istruzione,[822] Simmaco, uno dei più grandi personaggi del secolo IV. ribadirà, rivolgendosi al primo magistrato romano, che «la prova della floridezza di uno Stato _si desume dallo stanziamento di cospicue retribuzioni ai pubblici docenti_»[823].

Ci troviamo dunque, come si vede, in aere e dinnanzi a concepimenti assai diversi. Per l’impero romano, lo Stato ideale è quello che largisce a sue spese la pubblica istruzione; per la repubblica, ogni paese civile poteva serenamente prescindere da siffatte preoccupazioni.

Per quali vie s’era compiuta tanta rivoluzione? La risposta non riesce difficile a chi con noi ha seguito, passo passo, lo svolgersi dell’amministrazione scolastica dello Stato romano.

Questa parte della sua attività si esplica sotto tre forme: creazione di scuole pubbliche ed ufficiali; regolamenti sull’istruzione municipale; vigilanza sull’istruzione privata.

Quanto alle scuole di Stato, duplice fu la via, che noi abbiamo vista seguire dal governo romano. Da un canto, esso istituisce delle cattedre di discipline, preferibilmente attinenti all’insegnamento superiore. Ciò avvenne dapprima nella capitale del mondo, nella città regia per eccellenza, in Roma; poscia, nelle città più notevoli per il loro passato, letterario e scientifico, e perciò più degne delle cure imperiali, quale, ad esempio, Atene.

Tale istituzione non importava di necessità che lo Stato si arrogasse il diritto della nomina del docente. In genere — almeno nel rito esteriore — essa era lasciata al Consiglio municipale, cioè al senato del luogo; importava bensì che lo Stato si addossasse l’onere dello stipendio del docente. Ma insieme con questo procedimento l’impero amò seguirne un altro. Esso preferì talvolta avocare a se stesso determinati insegnamenti, designando una città come loro sede officiale, imponendovi, più o meno rigorosamente, i suoi programmi, facendone la depositaria responsabile, spesso liberandola da ogni concorrenza. Fu il caso della facoltà giuridica di Berito con Giustiniano e coi suoi predecessori, sin forse da Diocleziano.[824] Questa volta siamo dinnanzi ad un’investitura morale, non già ad una creazione ex novo di cattedre, e lo Stato rimane estraneo sia alla nomina dei docenti, sia alla retribuzione dell’opera loro.

Fra l’una e l’altra forma di scuola di Stato, fra le due età, in cui ciascuna viene incarnata, noi assistiamo al primo sorgere, su modello appositamente scelto di una completa Università, che raccoglie nel suo seno l’insegnamento delle varie discipline, ritenute fondamentali e necessarie. È questa l’ora della fondazione dell’Ateneo Costantinopolitano, e sarà anche questo il momento, in cui l’autorità del potere centrale, così solennemente affermatasi, libererà l’Università ufficiale da tutte le altre forme di insegnamento, che fino allora le erano fiorite accanto, e ne darà a quella l’assoluto monopolio. Ancora un altro secolo, infatti, e ciò che Teodosio II., integrando l’opera di Costantino I., aveva disposto per la sola Costantinopoli, sarà da Giustiniano ripetuto per altre scuole o cattedre dell’impero — private, municipali, imperiali — e dell’organismo dell’istruzione dello Stato, saranno, pur disciplinandole scrupolosamente, mantenute solo quelle parti, che il governo riterrà opportuno mantenere.

Ma tanta operosità non riguarda tutte le forme dell’antico insegnamento; l’istruzione elementare rimane ancora estranea a ogni iniziativa dello Stato, e le cattedre, che questo curò e raccolse, quali sedi di insegnamenti ufficiali, corrisposero invece alle sole contemplate dal nostro insegnamento superiore e dal nostro insegnamento medio di secondo grado.

Le discipline fondamentali — qua e là ce ne poterono essere anche delle altre — oggetto del primo, furono la eloquenza greca e latina, la filosofia, più tardi, la giurisprudenza; le discipline, oggetto dell’insegnamento secondario superiore: la lingua e la letteratura latina. E se, come taluno ha asserito, la denominazione di _Università_ non si attaglia perfettamente agli istituti d’istruzione pubblica, sorti in Roma, in Atene, in Costantinopoli e nelle altre città, che quegli insegnamenti raccolsero in un corpo unico, l’eccezione ha valore sopra tutto, in quanto dei programmi di codeste scuole facevano parte anche quelle discipline, che oggi costituiscono il nostro insegnamento secondario superiore.