Lo Stato e l'istruzione pubblica nell'Impero Romano

Part 21

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Ma Teodorico era morto nel 526; Atalarico moriva nel 534, e già, nel 536, la dominazione, o la luogotenenza degli Ostrogoti in Italia agonizzava. Un tentativo di reazione antiromana da parte di quei barbari aveva pôrto la sospirata occasione, perchè l’imperatore d’Oriente, Giustiniano, intervenisse, e ordinasse al suo miglior generale la conquista dell’Italia. Ventisette anni dopo, questa era già un fatto definitivamente compiuto, e un legittimo imperatore aveva ripreso nelle sue mani il governo di tutto l’orbe conquistato dall’antica capitale del Lazio.

IV.

Giustiniano assomma nella propria persona il tipo ideale di monarca cristiano assoluto,[769] che l’impero e la nuova religione erano andati insieme creando. Il concetto della potestà imperiale non ha per lui confini, ed egli crede a sè riserbato il diritto, anzi il dovere, di fondere in una massa unica tutto l’impero, di cancellarne le varietà, di creare uno Stato, in cui i sudditi non professino che due soli culti: quello dell’autorità del principe e l’altro della religione ufficiale. Dell’antico impero romano Giustiniano non ammira, e non vuol restaurato, che il potere delle armi e l’autorità delle leggi. Anche nel riconoscimento di queste ultime, egli formula, per vero, delle riserve, e la sua giurisprudenza non sarà precisamente quella repubblicana o dei primi secoli dell’impero. Ma di tutto il resto egli pensava dovesse farsi senz’altro man bassa, specie della religione. Tutti i membri del gran corpo dovevano essere pervasi da un solo spirito, da una sola fede.

Tutto quello, che ricordava l’indipendenza o le incertezze del passato, doveva essere distrutto. Così Giustiniano fu, quale era voluto essere, il Luigi XIV. dell’Oriente e dell’impero romano, nel VI. secolo di Cristo; così il suo governo segnò l’ultima grande persecuzione contro i resti del paganesimo sopravvissuto.

Giustiniano, infatti, interdice ogni riunione di dissidenti, ogni atto di religione pagana, pena la morte; esclude i pagani e i loro figliuoli da tutte le pubbliche funzioni, anche dalle più libere, come l’avvocatura; destituisce dai varii impieghi i sudditi tenaci nell’antica eresia, e istituisce pei funzionari il giuramento sull’Evangelo.

Come se ciò non bastasse, esclude i pagani da ogni atto della vita civile. Il pagano non può amministrare i propri beni, non disporne; i suoi figliuoli, se seguono la fede del padre, sono privati della eredità e sostituiti con i discendenti ortodossi. Il pagano non può testimoniare, non possedere uno schiavo pagano. I suoi figli, che si convertono al cristianesimo, sono sottratti alla sua potestà di padre e privilegiati in confronto dei loro fratelli non ortodossi. Tutte le donazioni e i legati, fatti allo scopo di sostenere l’antico culto, sono nulli, e quelli, che tentassero simulatamente di raggiungere un tale scopo, soggetti a confisca.

Era molto, ma non era tutto. Il paganesimo resisteva ancora. Bisognava raggiungerne e stroncarne le estreme radici. Così ogni pagano convertito, che tornava alla fede dei padri, venne senz’altro predestinato alla pena capitale; gli altri furono invitati a darsi in nota ai poteri dello Stato, per fare pubblica professione di fede ortodossa e battezzarsi al più presto, a meno che non avessero voluto incorrere in pene gravissime, specificate. Il cittadino non fu più soltanto responsabile di se stesso, ma anche della fede della propria moglie, dei propri figliuoli, dei propri servi. Egli deve convertire anche questi, pena la destituzione, se è pubblico ufficiale, o la confisca dei beni, se è un privato. I pagani non possono avere diritto che a una sola cosa — e anche questa è graziosa liberalità del principe — alla vita.[770]

Tanta reazione è portata nella scuola. La vendetta di Giuliano può dirsi ora completa. E come questi aveva proibito ai retori e ai grammatici cristiani l’insegnamento nelle scuole classiche del tempo, così Giustiniano proibisce qualsiasi forma d’insegnamento, da parte dei pagani superstiti. Noi possediamo il testo preciso del divieto: «Coloro, i quali sono affetti dalla insania del paganesimo, nè entrino nella milizia, nè godano di alcuna pubblica carica, nè, sotto l’apparenza di insegnare una qualche disciplina, sia loro lecito trascinare le anime semplici ai propri errori, e renderli in tal modo più tepidi verso la vera e pura fede ortodossa»[771]. E, in altra occasione, l’imperatore ripete: «Noi proibiamo che l’insegnamento di alcuna disciplina sia impartito da coloro, che sono travagliati dalla insania del paganesimo, affinchè in tal guisa simulando di istruire coloro, che, pur troppo, li frequentano, non corrompano le anime dei discepoli. Nè alcuna annona ricevano essi dal fisco, essi, che, nè in virtù delle lettere sacre, nè delle forme prammatiche, hanno alcun che di simile a reclamare. E, se taluno, nella capitale o nelle province, si troverà in tali condizioni, e, insieme con la moglie e coi figliuoli non si affretterà a recarsi nelle nostre sante chiese, egli andrà soggetto alle pene sopra specificate, le sue sostanze saranno confiscate, ed egli stesso verrà mandato in esilio.»[772]

V.

Eppure era entro i confini dell’impero una cittadella inviolata del pensiero antico, un istituto di istruzione pubblica, cui non avevano attentato, od osato attentare, nè i figli di Costantino, nè i Valentiniani, nè i Teodosiani: l’Università ateniese. Ma ora l’intransigenza religiosa di Giustiniano la vince trionfalmente su ogni scrupolo.

Narra Zosimo che, nella sua invasione in Grecia, Alarico, dinanzi alle mura di Atene, la Città eterna dell’Ellenismo, era stato colpito dalla visione della vergine Pallade in armi, quale la statua colossale dell’Acropoli la figurava, pronta a piombare sugli assalitori e a sterminarli, e che, a quella vista, egli si sarebbe arrestato[773]. Ma il fascino che l’antichità greco-romana aveva, od avrebbe, secondo il racconto dello storico pagano, esercitato sul barbaro invasore, nulla potè contro l’imperatore romano. Nel 529, due anni dopo il suo avvento al trono, Giustiniano iniziava la esecuzione dell’Università ateniese, sopprimendo l’insegnamento della filosofia[774], che, in quel giro di anni, costituiva la sola sua gloria, anzi la sua ragion d’essere; e, forse, devolveva ad altri usi le rendite private, destinate al mantenimento di quelle cattedre[775].

Ma ormai non si trattava soltanto di una soppressione d’insegnamenti. Rotto l’incantesimo, che aveva fin allora cinto della sua difesa la grande città, i docenti di Atene si trovarono esposti a tutti i colpi della nuova reazione religiosa. Come altri loro connazionali, come altri fedeli osservanti del culto antico, essi ora avrebbero corso il rischio della confisca dei beni, dell’arresto, dell’esilio, della morte. Su di loro incombeva l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione dal diritto comune dei cittadini; incombeva, anche se la legge ne taceva, il divieto di avere libri, di produrre, di studiare, di pensare[776]. Essi erano ormai insidiati nei loro possessi più cari e più gelosi. Era la fine della loro vita. Parte di quei filosofi emigrarono, e le vicende di quell’esilio volontario hanno qualcosa che stringe il cuore.

Nel 531, il re Cosroe era salito al governo della lontana Persia. Si diceva che egli amasse le lettere e conoscesse Aristotele meglio di un greco, che leggesse quotidianamente i dialoghi di Platone, che fosse esperto in tutte le arti e in tutte le scienze, che fosse anzi il più sapiente e il più saggio di tutti coloro, i quali avevano coltivato la filosofia. In quell’impero di principe-filosofo, i sudditi erano buoni e modesti. Non furfanti o predoni battevano le vie; non si commettevano reati; ognuno poteva lasciare ovunque incustodite le masserizie sue più preziose: era il regno della giustizia, della moderazione, della virtù. Fu allora che l’ultimo dei neoplatonici della Università ateniese, Damascio di Siria, con i suoi colleghi, un Simplicio, un Eulamio, un Prisciano, un Ermia, un Diogene e un Isidoro, «il fiore dei filosofi del tempo», venne, per sè e per i suoi compagni, a invocare dall’erede dei Sassanidi, dal monarca dei soli invitti nemici dello Stato romano, quella protezione, che essi più non trovavano nell’impero e nella patria loro. Furono ben ricevuti, ma l’Eldorado platonico, che avevano sognato, differiva assai dalla realtà. I nobili del paese erano — come dovunque — superbi; i cortigiani, adulatori e servili; i magistrati, iniqui; i sacerdoti bacchettoni e intolleranti; il saggio principe, un uomo vano, crudele, ambizioso. Disillusi e scoraggiati, essi domandarono di partire. Meglio chiudere gli occhi nel paese natale, che restare, colmi di onori e di doni, fra stranieri, egualmente disistimati! E Cosroe condiscese al loro desiderio, e fece anche di più: impetrò — ed ottenne — per essi, da Giustiniano, la concessione di poter custodire la fede avita e di morire indisturbati nel suo seno[777].

Ciò accadeva nel 532 o 533[778]. In quello stesso anno, una nuova ordinanza di Giustiniano sopprimeva la facoltà giuridica di Atene[779], abbattendo in tal guisa l’ultimo angolo della superstite grandezza intellettuale della vetusta metropoli.

Era la fine di quella Università ateniese. L’astro della scienza, che, secondo l’iperbole di Giuliano, non avrebbe potuto mai tramontare dal cielo purissimo della Grecia, come giammai le fonti del Nilo possono esaurirsi e disseccarsi,[780] fuggiva, oscurando la sua patria terrena, per tanti secoli illuminata. Costantinopoli poteva finalmente, e sul serio, vantare il monopolio incontrastato dell’insegnamento delle discipline liberali nella sezione orientale dell’impero, e un epigrammista avrebbe potuto ben irridere: «Voi altri Ateniesi avete sempre in bocca i vostri filosofi antichi, i Platoni, i Socrati, i Senocrati, gli Epicuri, i Pirroni, gli Aristoteli, ma in realtà non avete che l’Imetto e il suo miele, le tombe dei vostri morti e le ombre dei vostri saggi. È qui a Costantinopoli che ormai albergano la fede e la sapienza.»[781]

VI.

Si ebbe ancora di peggio? La reazione antipagana, sotto Giustiniano, si congiunse ad una vera e propria persecuzione contro qualsiasi forma dell’insegnamento classico? È quello che noi siamo costretti a chiederci, scorrendo qualcuno dei più notevoli storiografi contemporanei di quelle vicende. Secondo infatti la _Historia arcana_ di Procopio, Giustiniano avrebbe ordinato la soppressione di tutte le annone corrisposte dallo Stato e dai municipii ai medici e ai professori di discipline liberali[782].

Noi abbiamo oramai un’idea esatta circa l’attendibilità di quell’anonimo _pamphlet_, che fu il su citato scritto di Procopio, con cui il suo autore credette di pigliarsi vendetta allegra di un imperatore, che aveva altrove, anche smaccatamente, elogiato, e che riteneva forse fallito alle sue migliori speranze. È dunque da ammettere _a priori_ ch’egli, in questa parte del suo racconto, abbia esagerato, come esagerò in molte altre[783]. Tuttavia l’esagerazione ha anch’essa bisogno di un appiglio, nè, guardando con attenzione, è difficile rintracciare la realtà, che questa volta vi corrisponde. Ed invero ciò che, secondo Procopio, Giustiniano avrebbe tentato non sarebbe un fatto nuovo: sarebbe la continuazione dell’opera del più ortodosso fra i suoi predecessori, Teodosio I. Per l’uno e per l’altro, la cultura a tipo classico si confondeva con il paganesimo; il filosofo, il retore, il maestro d’ogni arte liberale, con il pagano. Che vi sarebbe di assurdo se, intendendo colpire quest’ultimo, l’uno e l’altro avessero colpito anche i primi, come infatti vedemmo farsi da Teodosio? Che di strano se, per estirpare i riti del paganesimo, Giustiniano avesse estirpato, o tentato di estirpare, le scuole dei retori, dei filosofi, tutte in una parola, le scuole romane tradizionali, tanto più che, di fatto, in un gran numero di casi, forse nel maggiore, i titolari delle cattedre, relative a queste discipline, erano ancora pagani? Che di strano nel pensare e nell’affermare che Giustiniano preferisse, fin dove poteva, che le risorse dello Stato e dei municipi andassero prodigate, e consacrate, a scopi più utili che a lui non parevano quelli dell’insegnamento classico?

E che Procopio dica il vero noi ne abbiamo conferma in quel capitolo degli _Annali_ di un più tardo storico bizantino, Zonara, ove si discorre di Giustiniano e del suo governo. Anche Zonara parla della soppressione degli stipendi ai docenti di arti liberali e della seguìta decadenza delle scuole dell’impero. Ma egli dimostra, dal contesto del suo racconto, di seguire una fonte diversa di Procopio, fonte a noi sconosciuta, ma che, da altri particolari, sembra essere stata veramente ottima[784]. Or bene, egli spiega che Giustiniano ebbe, per la riattazione e la fabbrica di nuove chiese, bisogno di danaro, di molto danaro, e che perciò, dietro consiglio del prefetto di Costantinopoli, soppresse le annone dei maestri in tutte le città,[785] abbandonando le scuole al loro destino. La narrazione di Procopio non può dunque essere rigettata o trascurata, come, pur troppo, hanno fatto anche storici autorevolissimi. L’esagerazione sua sta solo nel non avere — per vieppiù colorire le tinte del racconto — voluto distinguere tra la soppressione degli stipendi ai maestri pagani e quella degli stipendi a tutti gli altri; sta — più ancora — nell’avere generalizzato il provvedimento così nello spazio come nel tempo.

Gli ordini di Giustiniano, infatti, non dovettero esser tanto universali quanto il nostro storico ce li farebbe temere. Noi non possiamo concepire che tutte le scuole pubbliche dell’impero, ove s’impartivano discipline liberali, fossero state soppresse. Lo potevano mai essere quelle di Costantinopoli? Ed esiste un documento, il quale, forse, comprova in modo diretto come tale eccezione non sia stata l’unica. Nel 554, Giustiniano, riconfermando, con la sua _Prammatica Sanzione_, gli atti di Teodorico e del suo immediato successore, non che gli stipendi ai grammatici, agli oratori, ai medici e ai professori di giurisprudenza, in Roma, che quei principi solevano pagare loro, lascia intravedere che tale encomiabile consuetudine rispondeva a un privilegio da lui stesso accordato. «L’annona — egli s’esprimerà — che Teodorico era stato solito dare, e che _Noi consentimmo ai Romani_, ordiniamo che sia anche data per l’avvenire, _come del pari_ gli stipendi, che si era soliti corrispondere ai grammatici, ai retori, ai medici e ai giurisperiti.»[786] Questo dunque, che egli concedeva a Roma, città regia sì, ma cittadella anch’essa del paganesimo, perchè non dobbiamo supporlo concesso anche ad altre città e ad altre scuole? Ad ogni modo, la soppressione non dovette oltrepassare i confini di una misura transitoria; e di questo convince il racconto, veramente prezioso, di Zonara, secondo cui gli stipendi e le immunità sarebbero state sospese perchè, in vista di determinati scopi, occorreva temporaneamente del denaro.

La cronologia del provvedimento non si può desumere che per via indiretta. La ricostruzione o la edificazione _ex novo_ delle chiese, di cui parla, avvenne poco dopo la tremenda insurrezione del 432, che distrusse buona parte di Costantinopoli. La sospensione delle annone ai maestri delle arti liberali dovette dunque accadere verso quegli anni. Ma, comunque, ciò che Giustiniano ebbe per tal guisa a tentare non fu cosa di piccolo momento.

Da quando lo Stato romano aveva concesso ai comuni il privilegio di disporre delle proprie entrate, anche a vantaggio dell’istruzione pubblica, il suo diritto d’ingerenza nelle amministrazioni comunali non si era mai esercitato a loro danno, a loro deminuzione. E l’istruzione comunale si era diffusa largamente in ogni luogo. Per giunta, una società ricca, fiorente, vigorosa può fare a meno della iniziativa pubblica, può crearsi essa stessa le scuole che le occorrono, ma una società, come quella dell’impero romano, nel VI. secolo di Cristo, era mestieri venisse, dalla soppressione di Giustiniano, condannata all’ignoranza e alla estinzione spirituale. Per buona fortuna, ripetiamo, come gli ordini di Giustiniano non dovettero essere tanto universali quanto il suo storico ce li fa temere, così non era facile imporne dappertutto — e violentemente — la esecuzione; meno facile ancora, impedirne la contravvenzione.

VII.

Ma vi era un altro insegnamento, un insegnamento penetrato un po’ tardi nel programma dell’istruzione pubblica dei cittadini dell’impero, una disciplina non contemplata nel novero delle arti liberali romane: la giurisprudenza. Ad essa rimangono estranee la maggior parte delle ordinanze precedenti, e alla riforma di questo insegnamento si lega la sola opera positiva, un’opera veramente grandiosa, compiuta da Giustiniano nei rispetti della pubblica istruzione.

Egli cominciò col proseguire l’iniziativa di Teodosio II. La deficienza di coltura giuridica era ancora la regola del tempo, ed essa era tanto manifesta, anche presso coloro, che, per ragioni di ufficio, meno avrebbero dovuto esserne colpevoli, che il Governo aveva, sino dalla seconda metà del V. secolo, dovuto provvedere in via legislativa. Noi possediamo infatti due costituzioni imperiali, rispettivamente del 460 e del 505, nelle quali si prescriveva che niuno potesse esercitare l’avvocatura senza che si fosse ufficialmente constatato avere egli compiuto il corso legale degli studi,[787] e senza che egli avesse superato un esame speciale presso un’apposita commissione di giurisperiti[788].

Il bisogno di un più razionale e più completo riordinamento del materiale legislativo era di bel nuovo grandissimo, e grandissimo il bisogno di uno svolgimento e di una interpretazione teorica, che rendessero quel materiale praticamente e scientificamente utilizzabile.

A soddisfare tali esigenze Giustiniano ordinò, e condusse a termine, fra il 528 e il 533, la compilazione del _Codice_, che portò il suo nome — opera ancora più grandiosa di quello _Teodosiano_ — nonchè di quel mirabile trattato di scienza giuridica dell’antichità, che fu il _Digesto_[789]. Se però il _Codice Giustinianeo_ conservava tutto ciò, che ancora valeva la pena di conservare delle costituzioni imperiali fin dall’epoca di Adriano; se il _Digesto_ era, come si espresse l’imperatore, «il tempio sacro della giustizia romana,»[790] nè l’uno nè l’altro potevano davvero dirsi quell’agevole manuale pratico, che i giovani studenti di giurisprudenza, come gli studenti di ogni tempo, desideravano[791]. Ma anche il manuale per la scuola aveva voluto apprestare Giustiniano e aveva anche di questo incaricato il suo ministro, il giureconsulto Triboniano, e due tra i professori, che avevano collaborato alle raccolte precedenti. E tale opera, intrapresa col _Digesto_, ultimata un mese prima, veniva pubblicata insieme con questo, in quattro libri, i libri delle _Istituzioni._

VIII.

Giustiniano ebbe invero piena coscienza dei varii scopi, che egli avrebbe raggiunto con l’opera propria: uno scopo propriamente giuridico, in quanto sostituiva dei testi precisi all’arbitrio dei magistrati; uno scopo scientifico, in quanto salvava tutta la scienza antica, raccogliendola come in un’arca santa, capace di traversare l’oceano del tempo; uno scopo pratico, in quanto, in luogo della farraggine disordinata dei vecchi testi, egli offriva leggi brevi, precise, accessibili a tutti,[792] e che, quindi, ogni cittadino poteva, in ogni occasione, recarsi comodamente sotto occhio. Ed egli intese anche perfettamente il valore, che la nuova legislazione recava nei rapporti della scuola e dell’insegnamento. Le sue _Istituzioni_ sono dedicate ai giovani e, nell’_Avvertimento_ che vi precede, Giustiniano, dopo avere anzi tutto affermato che «la maestà imperiale romana deve essere, non solo ornata di armi, ma anche armata di leggi»,[793] soggiunge di avere ordinato la compilazione di quel manuale affinchè i giovani «possano apprendere i primi rudimenti della giurisprudenza, non dalle antiche favole, ma da un solenne testo ufficiale e affinchè gli animi e le orecchie loro non ascoltino dissertazioni inutili e disordinate, ma discussioni, che riguardino il nocciolo stesso dei varii problemi». «Quelle costituzioni imperiali — egli continua — che i Vostri antenati riuscivano appena a leggere in un quadriennio, Voi ora potete apprendere in sull’inizio dei vostri studii. Voi avete avuto la fortuna e l’onore di veder procedere dalla voce del principe il principio e la fine dell’istruzione legale.»[794] «Accogliete pertanto con fervore e con alacre studio queste nostre leggi, e mostratevi tanto dotti, da potere lietamente sperare che, compiuto il corso di giurisprudenza, abbiate a governare il nostro impero negli uffici, che a Voi si dovessero un giorno affidare.»[795]

Anche nella prefazione al _Digesto_, Giustiniano torna a rivolgersi agli studenti, dichiarando di avere fornito loro i mezzi per diventare eloquenti oratori, insigni giuristi, ottimi avvocati e magistrati.[796] Ma non era tutto; questa volta egli accompagnava la sua opera giuridica con notevoli provvedimenti, relativi all’insegnamento del diritto, che sarà opportuno passare singolarmente in rassegna.

Anzi tutto, Giustiniano sopprime le scuole giuridiche, vigenti in parecchie città dell’impero, e prescrive che scuole ufficiali, o, almeno, riconosciute, di giurisprudenza sono da considerare soltanto quelle delle due città regie: Roma e Costantinopoli, nonchè quella di Berito «altrice di leggi.»[797]

Così egli prescriveva nel 533, allorchè Roma, sebbene fuori del suo governo effettivo, veniva considerata in diritto come l’altra capitale dell’impero. Ed egli specifica le ragioni del nuovo divieto: «Noi abbiamo saputo» «che alcuni ignoranti si sono sparsi anche nella splendida città di Alessandria, in Cesarea e in altri luoghi,[798] e che insegnano ai discepoli una scienza adulterata. Noi vietiamo assolutamente un siffatto tentativo, ordiniamo che i colpevoli, i quali oseranno persistervi e insegnare fuori delle due città regie e di Berito, siano condannati a una multa di dieci libbre d’oro e siano espulsi da quella città, nella quale non insegnano, bensì violano le nostre leggi.»[799]

Ma tale limitazione circa il numero delle scuole nell’impero portò seco un aumento nel numero delle cattedre e dei professori. Noi dobbiamo ritenerlo provato dal proemio al _Digesto_, quella _costituzione_ così detta, dalla sua parola introduttiva, _Omnem_, la quale si rivolge ai professori di diritto dell’impero, che sono elencati appunto in numero di otto. E poichè non si deve ammettere — ciò che non sembra punto verosimile — che Berito ne avesse da sola sei, per riserbarne appena due a Costantinopoli, e poichè la distribuzione dei programmi era tale da richiedere, nell’una e nell’altra università, _almeno_ tre professori per i primi tre anni di corso,[800], è mestieri pensare che i docenti di diritto in Costantinopoli fossero ora saliti almeno a quattro, a un numero cioè uguale a quello, che se ne suppone per Berito.[801]

Non basta: il numero di quattro, per quest’ultima città, sembra che segni anch’esso un aumento sulla serie delle cattedre, ivi, fin allora, esistenti. Dall’elenco, infatti, dei professori di diritto chiamati in ciascuna delle svariate Commissioni, di cui Giustiniano ebbe a valersi, noi rileviamo che essi furono scelti in pari numero tra Berito e Costantinopoli[802]. Questa parità numerica dei Commissarii, tratti dalle due Università, fa pensare a un egual numero di cattedre in esse esistenti; e poichè, prima del VI. secolo, in Costantinopoli, ve n’erano solo due, due soltanto deve supporsene fin allora anche in Berito, che Giustiniano avrà, durante il suo governo, raddoppiate, nell’una e nell’altra città.