Lo Stato e l'istruzione pubblica nell'Impero Romano

Part 23

Chapter 233,421 wordsPublic domain

Ma la cura e la sorveglianza del governo centrale sulle scuole di Stato non si limita a largire uno stipendio ai docenti, a raccogliere questi ultimi in un istituto unico, a pareggiare, a quelle di fondazione imperiale, alcune scuole, che tali non erano state, a coordinarne l’opera, sia pure entro gli incerti confini, che abbiamo segnati. Vedemmo, dall’esempio di Roma e di Costantinopoli, come lo Stato fornisse i locali; ma esso curava ancora la disciplina degli studiosi, sì che l’autorità, che oggi viene divisa fra il rettore dell’istituto, il corpo accademico e l’autorità politica, veniva dal governo centrale assegnata solo a quest’ultima. Era questa la conseguenza necessaria dell’acefalia della scuola, ove, se c’erano degli insegnanti, non c’era un ufficio direttivo. E noi vediamo che, sotto Valentiniano I., nella mancanza dell’organo necessario per la disciplina, le scuole venivano governate dal prefetto della città, in Roma e — si può presumere — anche in Costantinopoli, e dalle altre autorità provinciali più immediate, nelle quattro prefetture dell’impero, come, più tardi, insieme con queste, dalle supreme autorità ecclesiastiche del luogo.[825] Un dirigente d’istituto di nomina imperiale non esiste,[826] e il collegio dei professori o non è investito di alcun potere, o ne ha uno assolutamente subordinato, e solo sussidiario, a quello dell’autorità civile e religiosa.

Ma tale delegazione all’autorità politica dei poteri disciplinari, che non è un male, come potrebbe temersi, giacchè quella si limitava esclusivamente a sorvegliare la parte più esteriore, e meno intima, della condotta degli studenti, dipende anche dalla concezione dell’insegnamento, che lo Stato romano ereditò — e mantenne fedelmente — dalla repubblica. Per esso, fu l’insegnamento un’attività liberissima tra le libere; per esso, l’insegnante dovea farsi valere con la sua capacità; lo scolaro apprendere per il bisogno intellettuale o professionale, che lo sospingeva[827]. Il fallo scolastico non è quindi contemplato; esistono solo dei reati comuni, e di reprimerli è, naturalmente, incaricata l’autorità civile o giudiziaria.

Questo è il fondo teorico della pratica seguita dall’impero romano in fatto di disciplina scolastica. Va da sè che esso era troppo bello, per tradursi senza alterazioni nella realtà; e, infatti, provvedimenti speciali di questo o di quell’imperatore ne ombrarono la classica purezza. Ma essi non riuscirono mai a intaccare vitalmente il sistema, che rivivrà più tardi, attraverso i più celebri istituti d’istruzione pubblica del Medioevo.

II.

Tali le norme, che regolarono le scuole di Stato. Ma queste non furono, nel concetto, che i Romani ebbero della loro importanza, paragonabili alle nostre scuole regie, secondarie e superiori. Per i Romani, fino almeno a Giustiniano, la scuola di Stato fu un istituto di lusso, una speciale degnazione del superiore governo verso determinate città; fu una scuola modello, non la scuola ministra quotidiana e ordinaria del sapere e della cultura. Quella invece, che, per valor sociale, nel concetto degli uomini politici di quel tempo, avrebbe potuto paragonarsi alle nostre, fu la scuola municipale, ed a questa si deve la romanizzazione del mondo conquistato.

Delle sue sorti, vedemmo, il governo imperiale comincia ad occuparsi fin da Antonino Pio. Quest’imperatore inscrive, per il primo, fra le spese obbligatorie di parecchi Comuni dell’impero, anche quella per il mantenimento di determinate cattedre, ed autorizza altri, che lo chiedevano, ad aprire pubbliche scuole. E la sua iniziativa è proseguita ininterrottamente fino all’ultima età. Il governo imperiale investe ufficialmente i Consigli comunali della nomina dei maestri, stabilisce appositi concorsi, li fa sorvegliare e, in taluni casi, infligge, o fa infliggere loro, punizioni determinate e perfino la destituzione[828]. Viceversa, impone ai Comuni dei privilegi a favore dei maestri, non che l’esenzione dai carichi locali, e richiede da essi la scrupolosa osservanza del pagamento degli stipendi[829].

Vi è un certo momento anzi — fu questo il biennio del governo di Giuliano — in cui lo Stato giunge ad arrogarsi il diritto di conferma delle nomine dei maestri municipali, di cui vuol controllare il merito scientifico ed il valore morale. Ma, se questa particolare ingerenza cessa con la morte di quel principe, lo Stato non consente mai che si rallenti la sorveglianza dei Comuni sulle loro scuole, e sempre si conduce come se pensasse che quelli non fanno che operare in nome ed in rappresentanza del governo centrale[830].

Appunto per questo, esso crede talora di potere senz’altro nominare direttamente gl’insegnanti comunali — è il caso di Proeresio a Treviri, di Flavio e di Lattanzio a Nicomedia, di Eumenio ad Augustodunum —; esso crede di poter fissare, ed imporre, la misura degli stipendii — è il caso dell’ordinamento dato da Graziano all’istruzione pubblica nelle Gallie —; esso crede di poter direttamente destituire dei maestri, o sopprimere, sia pure temporaneamente, delle scuole; così fanno Giuliano e Giustiniano. Solo, da tanta cura, rimane, anche sotto l’impero, di bel nuovo, esclusa ogni forma di istruzione primaria.

Verso l’istruzione privata le pretese, gli atteggiamenti, del governo centrale sono assai più rimessi e modesti, nè le condizioni, in cui tale forma d’istruzione suole in ogni tempo vivere, consentono che sia fatto in modo diverso. Tutto l’insegnamento privato domestico fu dunque libero da ogni sorveglianza e da ogni controllo. Anche quando Giustiniano opererà i suoi tagli cesarei nell’organismo delle scuole dell’impero, egli non colpirà che l’istruzione impartita pubblicamente, e con lui, e dopo, perfino in Atene, l’insegnamento domestico, se non prospererà, non cesserà di sopravvivere.

Non basta. Nella stessa istruzione privata, impartita pubblicamente, lo Stato non cura, nè sorveglia, che una sola forma: l’istruzione media e superiore a tipo classico, quella, che metteva capo alla così detta scuola di grammatica, greca e latina, a quella di retorica, di filosofia e delle restanti discipline, contemplate nel quadro dei programmi scolastici consuetudinari.

Quasi tutte le altre specie di insegnamento, che non riguardavano le discipline canonizzate dalla tradizione — come le scuole professionali, le scuole cristiane, catechetiche, teologiche etc. — rimangono estranee all’invadenza del governo centrale.

Ben diversamente procedevano le cose nei rispetti dell’istruzione privato-pubblica di tipo classico. Giuliano vuole che gli insegnanti abbiano la ratifica dei Consigli municipali e la propria. I successori si contenteranno della prima soltanto, ma talora, per evitare una spesso temibile concorrenza, seguiranno l’esempio di Teodosio II., e preferiranno vietare in modo assoluto, sotto la minaccia di gravi pene, ogni insegnamento pubblico-privato.

Ma, com’è nella sua natura, questa forma d’insegnamento, sfidò anche allora, ogni controllo e contravvenne ad ogni divieto. Morto Giuliano, si constata che l’impero è pieno di docenti di filosofia, sprovvisti di autorizzazione, e, sotto Giustiniano, i volontari docenti di giurisprudenza riescono ugualmente pericolosi sia per la loro ignoranza come per il loro numero.[831]

III.

Ma chi voglia frugare in fondo ai criteri, che ispirarono lo Stato romano nei riguardi dell’istruzione; chi voglia intenderne compiutamente il principio animatore non può sottrarsi ad un’assai significativa constatazione, che s’impone al confronto delle cure e della sorveglianza, che lo Stato antico ebbe, ed esercitò, con quelle, avute ed esercitate, dagli Stati moderni.

Noi ci occupiamo della scuola e crediamo di operare al suo effettivo incremento, sovvenendola, o correggendola, nei suoi elementi oggettivi e impersonali; l’impero romano si occupò sovra tutto dell’elemento soggettivo, del maestro e dello scolaro, e fu elevandone la condizione, materiale e morale, ch’esso credette giovare alla scuola e agli studii. Perciò noi ritroviamo, fino dai primi tempi dell’impero, quella copia di immunità dai pubblici carichi e di altri privilegi, di cui ad ogni passo sono onorati gl’insegnanti — persino, qualche volta, gli eterni dimenticati, i maestri elementari. Perciò noi li vediamo, nelle costituzioni imperiali del IV. secolo, parificati, in onorificenze, ai più grandi dignitari dello Stato. Perciò il loro ufficio, riguardato dapprima con disdegno e con diffidenza, tocca rimunerazioni elevatissime, come, ad esempio quella assegnata ad Eumenio in Gallia. Perciò, poco a poco, i maestri divengono gli ispiratori della politica imperiale, e si dànno dei lunghi periodi, come sotto Marco Aurelio, sotto Alessandro Severo, sotto Giuliano, in cui essi possono ben dirsi i principi dello stato, dopo l’unico principe effettivo. Perciò, dal II. secolo ai primi anni del IV., si suscita, e fiorisce, quell’ampia distesa di istituzioni alimentari, che costituiranno il terreno fecondatore della istruzione pubblica in questa età, nella quale, allorchè non infieriranno eventi contrari, la coltura pubblica raggiungerà il massimo della sua diffusione. Perciò, sin dal III. secolo, noi vedremo assegnati dei privilegi e delle borse di studio ai giovani studenti di questa o di quella disciplina, o di tutte le discipline insieme. Conforme a tali criterii, conforme cioè al criterio che il bene della scuola non si raggiunge con riforme di programmi e di ordinamenti scolastici, ma con il merito e l’eccellenza dei maestri, con il benessere degli scolari, l’insegnamento rimane libero da ogni imposizione ufficiale. Il controllo dello Stato, o che lo Stato richiede dai Comuni, si limita alla verifica della capacità, della diligenza e della dignità della vita degl’insegnanti. Tutto il resto, programmi, orarii, metodi, tutto, nello Stato antico, è di esclusiva spettanza del maestro. E come l’insegnante, esente da ogni imposizione, è responsabile solo degli effetti dell’opera sua, così manca ogni responsabilità collettiva ed ogni forma di accordo didattico fra i vari docenti di un unico istituto. Le scuole dell’antichità, che non conferivano diplomi o attestati, che non conoscevano l’umiliante soggezione degli esami, non avevano neanche bisogno di imporre e di promuovere con artifici la diligenza dei maestri e l’efficacia del loro insegnamento. La scuola allora poteva bene avere un’anima, e fu vero peccato che, per la mancanza di questa intima virtù, che non infondono nè la scienza, nè l’ufficio, ma l’indole personale dei maestri e la vita storica circostante; per questa deficienza spirituale, che tanto faceva fremere Giuliano, i docenti abbiano, da così grande libertà, ritratto una copia sempre minore di vantaggi effettivi.

Venne l’ora, in cui tutto questo ebbe termine, o si volle almeno che avesse termine. Quando, in una grigia giornata invernale, Giustiniano fissò schematicamente i programmi delle poche scuole riconosciute di giurisprudenza, inaugurò quell’obbligo, di cui grandissimi, sono, insieme con i pregi, i difetti, e che impera tuttavia nelle scuole pubbliche dei paesi latini e degli altri che hanno avuto la malinconia di imitarli, l’obbligo — dico — di una scuola, la cui essenza più intima e più gelosa si sia voluta ufficialmente plasmare.

IV.

Come abbiamo dianzi affermato, quasi tutti gli insegnamenti di discipline, che non fossero quelle giudicate fondamentali, rimasero nell’impero romano estranei ad ogni cura ed a ogni ingerenza imperiale. Qualche tentativo in senso contrario ebbe tuttavia luogo, e fu più o meno audace, a seconda dei tempi e dei principi.

Il momento più propizio fu il regno di Alessandro Severo. Egli istituì — lo vedemmo — in Roma, cattedre ufficiali di medicina, di astrologia, di aruspicina, di ingegneria, di architettura, cattedre cioè di discipline, scientifiche o pseudoscientifiche, attinenti all’insegnamento superiore e improntate all’esempio di altre esistenti, per iniziativa privata o municipale, nelle provincie, nonchè cattedre d’insegnamenti schiettamente professionali. È nota la miseranda fine delle scuole d’astrologia, e, da quanto noi conosciamo, è facile dedurre eziandio l’abbandono, in cui i successori lasciarono precipitare le cattedre di materie scientifiche, istituite da Alessandro Severo, che rimasero interamente escluse dal quadro tipico della Università costantinopolitana.

Ma l’insegnamento professionale venne allora favorito con altri mezzi, che non fossero quelli diretti della istituzione di scuole apposite in qualche città dell’impero. Le scuole vennero lasciate all’iniziativa privata; soltanto, esse furono, più o meno interrottamente, protette e sussidiate, i giovani vennero eccitati con vantaggi tangibili, e per essi vennero posti in condizione privilegiata coloro, che tali scuole avrebbero tenute. Furono questi i criterii seguiti per le scuole di musica da Adriano; poi, per queste e per altre professionali da Costantino I., da Giuliano, dai Valentiniani; e, se è soltanto probabile che essi siano riusciti più proficui di quelli, che avevano ispirato Alessandro Severo, è certo che la loro applicazione ne fu più continua e più duratura.

V.

Le esigenze della pubblica istruzione furono, dal governo dell’impero, non soltanto soddisfatte con la creazione di un più perfetto organismo scolastico, ma altresì con la istituzione di biblioteche, e con l’istituzione, e il mantenimento, di accademie, di musei, di gallerie.

La fondazione di pubbliche biblioteche fu una lodevole iniziativa, che rimonta al I. secolo di Cristo. Essa, come le scuole di Stato, venne dapprima limitata a Roma, ma più tardi, si eressero e si fondarono biblioteche pubbliche e semipubbliche anche altrove, ad esempio, in Alessandria, in Atene e in Costantinopoli. E, se dapprima il loro unico tipo fu quello di istituti di coltura generale, in cui si accoglieva tutta la produzione letteraria, greca e latina, allora esistente, è probabile che, in seguito si siano andate man mano specializzando. Così, se noi non siamo sicuri di imbatterci in raccolte speciali di libri scientifici, le antiche collezioni giuridiche delle biblioteche greco-latine dovettero col tempo trasformarsi in biblioteche autonome o in sezioni di biblioteche quasi indipendenti.

Le nostre notizie sul personale e sul reggimento delle biblioteche pubbliche, se non tali e così copiose come le desidereremmo, non sono però eccezionalmente scarse. Dall’età di Claudio — potrebbe anche dirsi da Augusto — e certamente per tutto il primo secolo, l’amministrazione delle biblioteche imperiali romane fu affidata ad un _procurator bybliothecarum_ o ad un _procurator Augusti a bibliothecis._[832]

I _procuratores_ erano in genere degli affrancati, addetti al servizio personale dell’imperatore, e questo li soleva contraddistinguere dai _procuratores Augusti_, membri dell’ordine equestre e depositarii di una più larga e diretta autorità dello Stato nel disimpegno dei pubblici servizi.[833] Noi troviamo infatti, nell’amministrazione delle biblioteche, taluni _procuratores_, che sono esplicitamente detti liberti imperiali,[834] ma, poichè di altri questo deve escludersi[835] e poichè ci furono veri e proprii _procuratores Augusti_, deve inferirsi che la procura delle biblioteche, e, perciò, il servizio ad esse relativo, siano da considerarsi quali uffici e servizi di Stato, e non già impieghi o servizi privati della Corte imperiale. Nel II. secolo, i _procuratores_ sono due, di diverso ruolo, uno, l’antico _procurator bybliothecarum_, l’altro, un _procurator sexagenarius_, stipendiato cioè con soli 60.000 sesterzii annui, e, forse, addetto soltanto alla parte amministrativa dei singoli istituti. Ebbe tutto ciò a mutare nel III. secolo, nel quale un’epigrafe ci addita un _procurator rationum summarum privatarum bybliothecarum Augusti nostri_,[836] secondo cui il servizio delle biblioteche imperiali parrebbe tornato a carico della cassa privata dell’imperatore? Questa ipotesi, che pure ha avuto dei sostenitori, non è certo la più probabile. Anzi tutto, l’epigrafe può comportare interpretazioni e riferimenti diversi dai consueti: essa può intendersi riferita alla biblioteche private dell’imperatore, che neanche in Roma o in Costantinopoli alcuna sufficiente ragione riesce ad escludere[837], e può il nostro _procurator_ del III. secolo essere stato soltanto l’amministratore di quella parte di patrimonio privato, con cui l’imperatore avrebbe accresciuto il non lauto fondo destinato alle biblioteche, specie a costituirne di nuove. Ma la considerazione più grave, che vale ad escludere l’ipotesi di un regresso delle biblioteche, da istituti pubblici a proprietà private del principe, muove dall’indirizzo generale dell’amministrazione dell’impero, che coi secoli andò, in tutti i suoi rami, perdendo ogni carattere di servizio personale per convertirsi man mano, più saldamente, in servizio di Stato.

Questo per il personale superiore delle biblioteche. Quello subalterno appare, fin dal I. secolo di C., composto di liberi, di liberti imperiali e di schiavi, che, nel IV. secolo e in Costantinopoli, si preferirono pubblici, e furono, come tanti altri funzionari, stipendiati su le _annonae populares_[838].

VI.

Di Accademie, fondate dagli imperatori, non ve n’è che una sola, il _Museo Claudio_, sede di studio, laboratorio di scienze e di letteratura, _auditorium_ destinato a pubbliche conferenze. Ma gl’imperatori romani continuarono nel mantenimento e nella direzione dell’antico _Museo alessandrino_, di cui, a suo tempo, notammo i tratti caratteristici. Noi vedemmo, anzi, come gli imperatori abbiano col tempo reso più universali i benefici di quella Accademia, facendone partecipi i dotti di altre provincie dell’impero, e fornendo loro, ovunque risiedessero, delle congrue pensioni, che ne garantissero l’agio dell’esistenza.

Ma certo assai più interessante ed efficace, nei riguardi della cultura pubblica, fu la sollecitudine del governo imperiale pei monumenti antichi ed artistici di Roma, di Costantinopoli e di altre città d’Italia e delle provincie, che contribuì non poco a formare quel gusto della scultura, della pittura e dell’architettura, così esiguo durante il periodo repubblicano, e a salvare più tardi, al culto dei posteri, gli ormai pericolanti resti dell’arte greco-romana.

Ed infatti, nell’età imperiale, noi assistiamo alla ordinata conversione in pubblici di parecchi musei e gallerie, esistenti nella capitale del mondo, e alla formazione di un primo nucleo di amministrazione centrale e provinciale delle belle arti. La serie dei magistrati, che l’avrebbero costituita, porta nomi diversi attraverso i tempi. Da un _procurator a pinacothecis_ e da un _procurator moninentum terra_ (?) _imaginum_ dell’età degli Antonini noi passiamo, nel IV. secolo, a imbatterci in un _curator statuarum_ e in un _centurio_ o _tribunus_ o _comes rerum nitentium._ Noi non siamo sempre in grado di distinguere le attribuzioni di ciascuno; non siamo neanche in grado di distinguere cronologicamente il tempo, in cui il loro ufficio si volgeva soltanto alla città capitale, da quello, in cui cominciò a esercitarsi nella città di provincia. Ma sappiamo tuttavia di essere certamente dinanzi a una consuetudine e a un ordinamento così notevoli, che, attraverso le disavventure dei tempi, rimarranno ancor saldi durante il governo del secondo Re barbaro in Italia. E sappiamo ancora che cotali magistrati, quando non dipendevano direttamente dall’imperatore, stavano alle dipendenze delle varie autorità provinciali (_praefecti praetorio, vicarii, duces_) o della suprema autorità cittadina delle due metropoli regie, il _praefectus urbi_, e che essi furono altre volte, da apposite costituzioni imperiali, direttamente incaricati della custodia, della manutenzione, dell’esposizione e dell’apertura al pubblico di opere e di edifici, considerati monumenti nazionali[839].

VII.

Le due autorità, che, durante l’impero, quasi sino all’ultimo, si ripartirono la direzione degli affari concernenti la pubblica istruzione, furono l’imperatore e il senato, ciascuno, naturalmente, con il diverso, effettivo potere, di cui disponeva, nelle nuove invalse consuetudini della politica generale dello Stato. E può dirsi recisamente che i poteri del senato, infinitamente minori di quelli dell’imperatore, andassero man mano assottigliandosi, per restare da ultimo limitati all’ordinamento della istruzione pubblica in Roma e in Costantinopoli. Fu questo un processo di involuzione, analogo a quello, che le attribuzioni del senato ebbero a subire in tutti i campi dell’amministrazione; onde quel consesso, che, sotto Augusto, aveva cominciato col largire l’immunità a tutti i medici e i docenti dell’impero, terminò, nei secoli V. e VI. di Cristo, con l’assumere il modesto carattere di minuscola, subordinata autorità municipale.

In Roma e in Costantinopoli, dunque, il senato sceglie i pubblici docenti,[840] ne fissa gli stipendii,[841] conferisce loro nuove immunità[842] e propone per essi le onorificenze contemplate dalla legge,[843] provvede alla custodia dei monumenti e delle opere d’arte,[844] mantiene, in una parola, la generale sorveglianza sulle cose attinenti alla cultura e alla pubblica istruzione, ed è tramite necessario tra il pensiero o il volere imperiale e i maestri delle due città[845].

Ben altra, conforme alla natura del nuovo regime, fu l’autorità legale ed effettiva dell’imperatore!

Come monarca assoluto, come responsabile di ogni atto e di ciascuna delle norme regolatrici del suo governo, egli, nell’àmbito della pubblica istruzione, non soggiace ad alcuna norma superiore, che diriga o limiti la sua potestà. Le regole generali e particolari della sua amministrazione egli le crea saltuariamente, volta per volta, e l’unico termine di appello a qualche cosa di costante è la tradizione dei predecessori.

Così l’imperatore fonda cattedre, stipendia pubblici insegnanti, crea _ex novo_, o sopprime, interi istituti di istruzione, riordina le scuole provinciali, legifera sull’insegnamento privato, conferisce immunità e privilegi ai docenti e ai discenti, fonda biblioteche, musei, accademie, stabilisce le norme fondamentali dell’educazione dei giovani, promuove speciali rami d’istruzione, investe di tutte coteste competenze la burocrazia dell’impero, ha, in una parola, potere sovrano su tutte le cose, dalle massime alle minime, che alla pubblica istruzione si riferiscono. Ma non solo egli può tutto quello, che gli altri insieme non riescono a potere; egli è altresì ognora in diritto di strappare oggi quello che ieri poteva aver voluto e fissato. Così, ad esempio, benchè la scelta dei docenti, anche nelle scuole di Stato, tocchi ai Comuni, dove esse risiedono, il principe, talora, tralasciando di consultarli, non si fa scrupolo di arrogarsene direttamente la facoltà, e non già solo in circostanze eccezionali, per soddisfare a urgenti necessità di servizio, come può dirsi avvenisse per le prime cattedre di filosofia in Atene, ma anche in tempi normali, anche per rendere dei favori[846] o soddisfare il capriccio personale, il che non viene punto giudicato un arbitrio, ma un atto di legittimo imperio, spesso un segno solenne di sovrana degnazione. Così, benchè le leggi, via via emanate, stabiliscano e specifichino le immunità e i privilegi consentiti, i principi son sempre in facoltà di conferirne _motu proprio_, a singoli maestri, di nuovi e di speciali,[847] perfino di ereditarii,[848] come di togliere loro quelli conferiti dalle leggi comuni[849]. Così, sebbene nessuna legge generale ne dia loro il diritto, gli imperatori possono mettere a riposo maestri in servizio, come possono, qualora lo vogliano, destituirli improvvisamente, ciò che, ad esempio, vedemmo avvenire sotto Adriano[850] e sotto Giuliano.

VIII.