Storia degli Italiani, vol. 11 (di 15)

Part 33

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Antonio Serra di Cosenza (-1599), stando nelle prigioni della Vicaria come complice del Campanella, diresse al vicerè Lemos un trattato sulle _Cause che possono far abbondare i regni d’oro e d’argento_, vedendo il nesso fra gl’istituti civili e la produzione. Da Napoli si asporta ogni anno per sei milioni di produzioni indigene, non è permesso portar fuori denaro, eppure quello è tanto scarso che bisogna vender le derrate a bassissimo costo, e altissimi sono i cambj con altre piazze, cioè fin il cinque per cento più che a Venezia; la qual Venezia abbonda di denaro, e le derrate vi han prezzo sostenuto, sebbene non ne produca, anzi deva importarne per otto milioni, e il portar fuori denaro non è impedito. Il cambio colle altre piazze è basso e talvolta senza aggio alcuno, e questa appunto è la cagione dell’abbondanza di numerario; sicchè il Governo di Napoli dovrebbe con severe leggi qui pure abbassar il cambio.

Così argomentava un Desantis: e il Serra, a questa che allora parea sapienza, rispondeva ragioni patenti; cioè che il denaro è merce come le altre, e come queste si acquista coll’industria; le quali nell’uomo sono fatica e intelligenza; ne’ governi traffico e provvedimenti. Le fonti delle ricchezze fa o naturali, come le miniere; o accidentali comuni che possono trovarsi in ogni paese, come le manifatture, il carattere degli abitanti, l’esteso commercio, il savio governo; o accidentali particolari come la fertilità del suolo e l’opportuna postura. È de’ pochissimi che preferissero l’industria all’agricoltura, perchè un terreno che porta cento moggia di grano non frutterà di più seminandolo per cencinquanta; mentre le manifatture possono anche centuplicare il prodotto senza proporzionato aumento delle spese. Venezia, sprovvista di tutto, supera in ricchezza Napoli, mercè il commercio e la saviezza d’un governo costante, mentre nel Regno cambiasi ad ogni vicerè, nello Stato pontifizio ad ogni papa.

Eppure l’alterazione delle monete restava uno de’ più soliti ripieghi finanziarj; e i banchi e i monti, creazione italiana, non estendeano le operazioni in modo da generalizzare il vantaggio.

In economia sociale ogni conclusione dovrebbe esser rigorosamente subordinata all’osservazione precedente dei fatti: pure nella statistica, o aritmetica politica, fondata dai nostri nel secolo precedente, ci lasciammo tor la mano dagl’Inglesi, che v’introdussero spirito filosofico. Pietro Rossini, antenato del gran musicante, nel 1700 stampò una statistica col titolo _Il Mercurio errante della grandezza di Roma_.

La giustizia a principio aveva aspetto di guerra, quasi gli uomini si trovassero in quella condizione antisociale, in cui fin oggi si riguardano permanere gli Stati. Gli ordinamenti di giustizia (a volerne un esempio), emanati dal popolo e Comune di Firenze dal 1292 al 1324, dispongono poco altrimenti che se si trattasse d’una guerra fra due popoli distinti, il Comune e i nobili. Il gonfaloniere deve esser sussidiato da mille pedoni «buoni e valenti», cresciuti poi a molti più; «e cencinquanta maestri di pietra e di legname e cinquanta picconari forti e gagliardi con buoni picconi», i quali, allorchè esso li chiamasse, doveano seguirlo per disertare il fondo o per abbatter la casa del nobile che avesse offeso il plebeo. In quel tempo nessun popolano dovea rimanere nella casa dei grandi; le botteghe stessero serrate; nessun grande si trovasse dov’era esso gonfaloniere. Si provvede pure alle tregue fra popolani e grandi; gli sbanditi possano esser offesi e morti impunemente[263].

Qualcosa di più civile apparve là dove si costituirono governi robusti, come a Venezia. Venne poi a conoscersi il diritto romano; ma questo era meno acconcio ai bisogni ed alla civiltà nuova, sicchè molti faticarono a tirarlo a questa, non deponendo però la ferocia delle pene, nè introducendo garanzie per l’imputato e umanità, sebbene massime buone si trovino diffuse qua e là. Alcuni giureconsulti filologi applicarono l’erudizione ad emendare i testi del diritto romano e chiarirne la storia, siccome Emilio Ferretti di Ravenna e l’Alciato; non raggiunsero però il Goveano, Antonio Agostino, Cujaccio: bensì l’Averani è un interprete che non la cede ai Belgi e Tedeschi. La storia del diritto fu fondata da Carlo Sigonio e Guido Panciroli da Reggio (-1599), il quale scorse tutte le università italiane per educarsi, fu professore a Padova, a Torino, ebbe scolari Torquato Tasso, Francesco di Sales, Clemente VII, e lasciò la _Storia degli interpreti delle leggi_, ricca di recondite notizie, quantunque non sempre certe nè vagliate. Silvestro Aldobrandini fiorentino, esulante per avversione ai Medici, fu reputato il miglior interprete del suo tempo.

Dell’aver abolito la legge d’agnazione e favoreggiato i diritti delle donne, Gaudenzio Paganini (-1638) facea gran colpa a Giustiniano, per ligezza all’antichità invocando la scritta contro la legge naturale; secondato in ciò da tutta quella scuola classica, che credeva un imperatore del Basso Impero fosse necessariamente inferiore ai giureconsulti del secolo d’Augusto, senza ricordare che quello era cristiano. Antonio Fabro, professore a Torino, unico piemontese di genio originale, si mostrò ardito e acuto interprete.

Gli storici della scienza dimenticarono a torto Alessandro Turamini di Siena (-1558). Professore a Roma, poi in patria e a Napoli e a Ferrara, e uditore della Rota fiorentina, scrisse sopra il titolo _De legibus_ delle Pandette; come gli altri del suo tempo, avea creduto che maggior merito avesse chi maggiori autorità allegava sopra un caso particolare; ma si convinse non meritar nome di giureconsulto se non chi sappia da molte leggi particolari dedurre una massima generale. Scostandosi da Ulpiano, con san Tommaso intitola la legge di natura «partecipazione della legge eterna nella creatura ragionevole», dandole così per fondamento la volontà del Creatore, manifestata per via della sana ragione; eguale dunque fra tutti i popoli, immutabile ne’ suoi canoni, quanto varia nelle deduzioni. Ma perchè essa, munita della sola sanzione interna, non basta contro le passioni, nè stabilisce la misura e le modificazioni dei diritti, fu duopo d’una legge civile che la supplisca, acconciata ai tempi, ai climi, ai costumi: onde le leggi, anche concernenti oggetti particolari, stanno in armonia col sistema politico della nazione. Le leggi sieno semplici, poche, brevi, effettibili; e nelle pene non compaja la crudeltà dell’uomo, ma la bilancia della legge. L’equità civile emenda la legge quando o troppo generale abbraccia un caso che non dovrebbe, o troppo particolare non lo contempla; e da quella son dettate la più parte delle romane, che il Turamini loda col mostrarle derivate dalla legge naturale. Con Alberico Gentile va posto fra’ primi investigatori del diritto filosofico, e vi si trovano germi dell’opera di Grozio sul diritto della guerra.

La seconda metà del secolo XVI fu detta l’età dell’oro della giurisprudenza, e molti nostri la professarono in Francia, in Germania, in Inghilterra. Giulio Claro alessandrino (1525), adoprato in rilevantissimi uffizj, diede _Sententiarum receptarum opus_ e la _Pratica civile e criminale_. Giacomo Menochio (1607), professore a Pavia, alla nuova Università di Mondovì e ad altre, e presidente al senato Milanese, lasciò opere sui possessi, sulle presunzioni, sui giudizj arbitrali, che fin ad oggi non perdettero autorità ne’ tanti casi che il legislatore non può prevedere, o deve abbandonare alle induzioni de’ giudici. Prospero Farinaccio romano (1613), severissimo indagator di reati, de’ quali poi s’insudiciava egli stesso, tanto tenevasi sicuro nella sua pratica, che accettava le cause e buone e cattive, onde acquistò molto denaro, e di questo abusò per abbandonarsi a’ vizj, pe’ quali avrebbe anche dovuto subir gravi pene se papa Clemente VIII non l’avesse graziato. Col riformarsi della giurisprudenza apparve scarso d’erudizione, ignaro delle fonti.

Pietro Belli d’Alba (1573), nel trattato _De re militari et bello_ comprende anche molte cose spettanti alla civile amministrazione[264]: e lode ottennero anche gli scritti giuridici di Gianpietro Surdo di Casal Monferrato. Alla crescente folla de’ trattatisti soccorse l’_Indice di tutti i libri di diritto pontifizio e cesareo_ (Venezia 1555) di Giambattista Zilioli, imperfetto, sebbene aumentato sempre in sei successive edizioni; poi Francesco Ziletti stampò in ventotto volumi la maggior raccolta di giurisprudenza col titolo di _Tractatus juris universi_ (Venezia 1584).

La scuola Cujacciana segregava la teoria dalla pratica; le consuetudini seguìte nel fôro affatto dissonavano dal diritto romano; i teorici indagavano il senso genuino delle leggi, negligendo le pratiche; le quistioni scioglievansi meno per ragioni che per autorità, al che pensarono rimediare alcuni Stati, proibendo nelle dispute forensi le citazioni d’autori. Non aveansi leggi generali, emananti da un sol potere, nè codici sistematici: in ciascun paese vi erano ordinanze municipali, gride dei duchi, dei vicerè o de’ governatori, le quali duravano sol quanto questi, talchè il successore per primo atto dovea confermarle, con quelle modificazioni o aggiunte che credesse del caso. In quel torno vennero stampati o ristampati gli _Statuti e le consuetudini_, che aveano mero vigor locale, e talvolta soltanto quando non fossero in contraddizione con quelli della città predominante; senz’essere migliorati nè sottoposti a veruna idea scientifica o revisione sistematica, benchè ogni nuova edizione portasse qualche varietà.

Il bisogno che ha l’uomo di attenersi a regole fisse, facea dunque attribuire autorità legislativa ai giureconsulti. Non erano più semplici commentatori del diritto romano, ma stendevano opere indipendenti o sovra l’intera pratica criminale, o sovra alcun punto speciale; e dove mancassero leggi espresse, altre ne stiracchiavano per somiglianza, o supplivano con regole fondate sull’equità o sul diritto naturale. E poichè gli uni conchiudevano in un senso, gli altri nell’altro, non mancavano autorità per nessun assunto; ed i giureconsulti pratici s’affaticavano a trovare ed accumulare testi, riducendosi alla casuistica e al probabilismo, non altrimenti che nella teologia. Da tale spirito derivarono molte _Cautele_, cioè artifizj legali, per cui mezzo illudere o violare la legge; come sarebbe, perchè uno non paghi interamente il suo creditore, o non si perda il benefizio per commesso omicidio, o possano dirsi ingiurie impunemente. Ne vennero famosi il Cipolla, il Ferrario ed altri.

Di indigesta erudizione e di scolastiche sottigliezze infarcivansi le allegazioni particolari, non meno che le discussioni generali; e ben poco ne profittò la scienza delle leggi. Pure nella pratica, se non si osò innovare, si dovette però ingegnarsi di rendere più equa la civile, men feroce la giustizia criminale; e sarebbe errore l’attribuire ai giuristi le atrocità di questa, mentre seguivano le traccie antiche, tanto più che le prime erano state impresse da que’ Romani, la cui sapienza non dovea revocarsi in dubbio: rimasero infamati perchè a lungo si occuparono di giudizj assurdi, di procedure inumane, eppure è fatto che cercavano rendere più umana la pratica precedente.

I Veneziani, tranne lo Ziletti, poco applicarono al diritto universale, dovendo impratichirsi nel loro particolare. Enrico VIII avrebbe dato monti d’oro e la sua benevolenza se i giureconsulti di Verona avessero tolto a difendere il suo divorzio[265]. Nel regno di Napoli prevaleva la giurisprudenza pratica e consultiva; onde voluminose raccolte si pubblicavano, fondate sui casi parziali; avvocati e giudici si puntellavano di molteplici autorità, anzichè di ragioni, dalla pratica istruiti piuttosto che dalla scuola. Vantate erano le decisioni della corte di Santa Chiara a Napoli, e più quelle della Sacra Rota romana, composta di dodici auditori, de’ quali uno francese, uno tedesco, uno aragonese, uno castigliano, proposti dalla propria nazione, uno toscano o perugino, uno milanese, uno bolognese, uno ferrarese, uno veneziano e tre romani.

De Luca, fatto cardinale nel 1685, scrisse il _Dottor vulgare_ in italiano, acciocchè la giurisprudenza venisse conosciuta anche ai non professori; e dai cavilli formali e forensi ritraeva alla ragione e al buon senso. Questi però non bastavano nelle quistioni di gius feudale e canonico contro pratiche positive, onde era forza ricorrere alla storia. Così cominciava la giurisprudenza storica, della quale può dirsi innovatore il napoletano Francesco d’Andrea, men tosto colle opere che coll’esempio e le lezioni. Egli informa largamente sui giureconsulti napoletani; ed oltre la perizia delle leggi, introdusse l’erudizione e giusto modo di discutere i punti legali, scrivere pulito, e diffuse migliori insegnamenti; e le scritture sue contro le pretensioni di Luigi XIV sul Brabante e sulla successione di Spagna servirono di modello agli altri che dibatterono quella quistione.

Le varie parti del diritto, illustrate, discusse, elaborate distintamente, pensò riassumere e adoperare come materiali ad edifizio grandioso Gian Vincenzo Gravina (1664-1718), che già incontrammo (pag. 451). Dissertando sull’impero romano volle mostrare che fu giusto nell’origine, regolato colle migliori leggi in un’evoluzione regolare, per cui la podestà passò dal re al popolo, da questo al senato, indi a un principe del senato, che equivaleva ad un re. Nella storia romana vede non coll’acume de’ moderni, ma meglio che i suoi maestri: e gli elogi che prodiga all’impero derivano dal concetto ch’egli erasi formato d’un dominio universale che tutti i popoli d’Europa riunisse sotto alle leggi e alla potenza medesima, e del quale non trovava esempj che dopo Augusto. Nelle _Istituzioni del diritto civile_ seguitò l’ordine delle giustinianee; in quelle _del diritto canonico_ mostrò erudizione e criterio, ma viepiù nell’_Origine e progresso del diritto civile_ (1701-13), ove tentò rialzare la giurisprudenza dallo svilimento cui la riduceva la cura quasi esclusiva data alle scienze positive, in grazia del cartesianismo; e dalle circonvoluzioni di parole ricondurla alla filosofia e alle prische fonti.

Nel primo libro traccia la storia del diritto romano, nel quale vede un dramma della vita di tutte le nazioni, e non dei soli Romani; uno spontaneo sviluppo dell’essenza intima sua propria, essendo la ragion naturale applicata alle circostanze esterne. Età antica chiama quella che s’appoggia alle XII Tavole e alla superstizione delle formole: segue la media, degl’interpreti e magistrati, ove l’equità naturale tempera la rigidezza delle parole: varia e incerta è la nuova dei tempi d’Augusto: nella novissima, posteriore a Giustiniano, il diritto fu formato a scienza: decaduto, risorge nelle quattro scuole d’Irnerio, Accursio, Bartolo, Cujaccio, interpreti e chiosatori. Informato della condizione del popolo romano e delle circostanze tra cui crebbe a tanta grandezza, viene ai particolari oggetti in cui progredì la legislazione, tracciando, secondo il desiderio di Leibniz, la storia interna e la esterna. Nel libro secondo ragiona dell’origine del diritto naturale e delle genti, riferendolo alle XII Tavole e alle leggi Attiche. Nel terzo espone quella parte, principalmente di leggi private, che anche nelle XII Tavole pativa difetto, e per oscurità o perplessità bisognava dell’autorità del popolo, come quelle sulla manumissione, sulle tutele, sul matrimonio, sui testamenti, sulla dote, sui fedecommessi. E conchiude che le leggi romane contengono tanta rettitudine, che è impossibile periscano, e non vengano riprodotte dovunque è gente civile.

Quell’unità geometrica, per cui dalle cause esterne e interne si vede preparato e svolto il diritto romano come legge, poi come scienza, gli manca: ma l’animosa novità fa perdonargli qualche pedanteria di principj; e veramente la sua fu la prima storia sistematica del diritto esterno romano, ove si distinguessero i tempi e le successive evoluzioni, mediante le quali i giureconsulti meglio si rivelano secondo l’intenzione della loro dottrina. Ma egli ripone il diritto nella storia, sebbene non consideri attentato alla libertà il formare un codice, come l’odierna scuola storica. Nel giurisprudente il Gravina esige perizia di latino, buon raziocinio, giusta storia. E tutto ciò egli ha, e l’arte di copiar bene; riconduce la giurisprudenza alle fonti, anzichè divagare in parole: ma più storico che filosofo, ogniqualvolta dai fatti vuol salire all’ideologia e alla metafisica del diritto, riesce incompiuto e vacillante, e pende alle inumanità di Hobbes, ammettendo il diritto del più sapiente, che, chi ben guardi, si risolve in quello del più forte. Non mostrò accorgersi quanto la giurisprudenza romana fosse giovata dall’avvicinarsele il cristianesimo; nè della giurisprudenza canonica e della feudale ebbe altrettanta cognizione. Bartolo e Gotofredo sbeffeggia, ma dopo essersene ampiamente giovato; come di Manuzio, Cujaccio, Hoffmann. Altrettanto di lui si valsero Terrasson e Hugo; fors’anche se n’ispirò il Vico, intento egli pure ad introdurre la filosofia nel diritto, discernendo la giurisprudenza pratica, la storica e la filosofica, e subordinando i fatti a larghissime astrazioni. Così associavasi la giurisprudenza alla storia.

Pari ai grandi dell’età precedente nessuno storico avemmo. Le cronache scomparvero dacchè la vita individuale andò smarrita nei dolori comuni, tacitamente oppressivi a guisa della mal’aria. De’ fatti contemporanei parlarono Galeazzo Gualdo incoltamente; Pier Giovanni Capriata abbastanza imparziale; Natale Conti in buon latino; il Casoni, buono pel secolo xvi, ma del XVII resta solo un’accozzaglia di note, mal riunite dall’editore Benedetto Gritta. Da Girolamo Brusoni di Legnago, senz’arte d’aggruppare e con stile e passaggi vulgari, pagine intere copiò Carlo Botta[266]. Alessandro Zilioli veneziano, erudito e giureconsulto, continuò fino al 1636 le _Storie più memorabili del mondo_ di Bartolomeo da Fano, che aveva continuato quelle del Tarcagnota da Gaeta, e fu continuato egli stesso fino al 1650 dal conte Majolino Bisaccioni ferrarese e dal Birago genovese. Certe _Vite de’ poeti italiani_ d’esso Zilioli, tessute d’aneddoti poco onorevoli, non furono stampate. Pietro Nores narrò la guerra degli Spagnuoli contro Paolo IV.

Molti scrissero storie municipali, come la torinese e savojarda Emanuele Pingone; l’inquisitore Cimarelli quella d’Urbino, estendendosi a tutta l’Umbria senese; Pier Gioffredo la nizzarda, innestandovi documenti; il canonico Ripamonti la milanese, con verbosa fluidità latina; Ballarini e Tatti grossolanamente la comasca; Lavizzari quella della Valtellina. La storia di Ravenna di Girolamo Rossi fu pubblicata a spese della città, ed egli fatto dei senatori e medico della città, e col padre e i figli maschi esentato da ogni imposta. Delle napoletane si occuparono moltissimi, tra cui Francesco Capecelatro, imparziale e diligente; il padre Giannetasio in latino; Giannantonio Sumonte, il cui primo tomo, appena pubblicato nel 1602. Anche Camillo Tutini il suo _Discorso sulle leggi e sui sette grandi uffizj_ non potè pubblicare senza molestie. Inveges Agostino di Sciacca in Sicilia diede gli _Annali di Palermo antico sacro_; la _Cartagine siciliana_, storia della città di Carcamo; e una del Paradiso terrestre. Le storie pisane di Rafaele Roncioni procedono ingenue se non meditate e fine.

Come storiografo di Venezia il Parata era seguitato in latino da Andrea Morosini, erudito e sperto del governo; poi da Michele Foscarini. Giambattista Nani (-1678) «tra le fatiche e i sudori di molti impieghi, e in più legazioni pellegrino per corti e paesi stranieri» espose i fatti dal 1613 al 71; e il secondo volume riempie colla guerra coi Turchi. Si gloria di voler dire la verità, e di «poterlo, atteso il suo accesso a principi, il negozio coi ministri, il discorrere con gli esecutori delle cose più insigni, il veder i siti,... l’ingresso nei pubblici archivj e ne’ più segreti consigli», e l’essere le imprese state maneggiate in buona parte da’ suoi maggiori e da lui. Chiaro spositore e non inelegante, abbastanza netto da antitesi e metafore, di rado però s’incalora, e nei riflessi va generico e comune. Mentre questi eransi stampati sol dopo morte, a Pietro Garzoni (-1719) impose la Signoria di consegnare, ogni due anni, quanto avesse terminato. Uomo d’affari e testimonio oculare, ebbe a narrare fatti gloriosi, quelli contro Maometto IV e successori suoi; e l’opera fu accolta con gran favore: ma dei sacrifizj a cui lo costringeva la protezione, diede novella prova l’ordine trovato non è guari di sopprimere passi concernenti l’acquisto e la perdita dell’isola di Scio, in cui egli «con pericolosa esattezza avea svelato materie arcane e gelose».

Strana è la facilità degli storici d’allora a registrare baje, e scarseggiando d’erudizione, alterare sino o fingere documenti per condiscendenza e adulazione a famiglie. Alfonso Ciccarelli, per avere nella storia della casa Monaldesca (1580) inventato carte false, venne condannato a morte; ma de’ suoi inganni o di simili si valsero altri, come il Sansovino nella Casa Orsini e nelle _Famiglie celebri d’Italia_; Pietro Ricordati nella _Storia monastica_; Ferrante della Marra ne’ _Discorsi delle famiglie estinte e forestiere e non comprese nei seggi di Napoli_; Eugenio Gamuni nelle _Famiglie nobili toscane e umbre_; il Morigia nelle _Famiglie milanesi_; Pier Crescenzi nella _Nobiltà d’Italia_; il Vedriani ne’ _Cardinali modenesi_; ed altri, che provano quanto scarsa fosse l’arte critica. All’opera di Lodovico Della Chiesa sui _Marchesi di Saluzzo_ (Torino 1598) vengono in appendice elogi d’illustri famiglie di colà, Arbazzia, Barbetti, Biandrata, Caroli, Castiglioni, Chiesa, Della Torre, Gambandi, Leoni, Pevere, Romani, Saluzzo, Tiberga, Vacea, probabilmente lavoro del Chiesa stesso, benchè attribuito a un Carlo Ravano cremonese. Antonio Filippini di Vescovato in Corsica, perseguitato dalle alterne fazioni, volle trasmettere ai posteri il racconto delle guerre del 1555 e 64 di cui era stato testimonio, e vi unì tre antiche cronache di Giovanni della Grossa, Pietro Monteggiani e Marcantonio Ciaccaldi, e così formando una storia della Corsica: questi bevono grosso; egli è abbastanza imparziale, ma monotono. Pozzo di Borgo, quand’era ambasciadore di Russia nel 1832, ne procurò una nuova edizione a Pisa, da distribuire gratis a tutte le comunità e famiglie ragguardevoli di Corsica.

Esce dalla comune Vittorio Siri (-1685), parmigiano benedettino, che giovane cominciò un ragguaglio delle vicende giornaliere; e levò grido, massime che l’italiano correva allora quanto oggi il francese. Le quistioni per Mantova e il Monferrato ben discute pendendo ai Nevers e alla Francia, onde Richelieu lo favorì, e gli schiuse gli archivj; Luigi XIV il nominò limosiniere e storiografo; le Corti di Firenze e di Modena il regalavano; ministri e ambasciadori il visitavano e porgevangli informazioni a loro modo, affine d’illudere la posterità. Oltre i quindici grossi volumi del _Mercurio politico_ (1635-55), gli otto di _Memorie recondite_ (1601-40) sono ricchi di documenti autentici, benchè raccolti senza fior di criterio; narra prolisso, avviluppa gli avvenimenti, e uccellando a pensioni, collane, impieghi, sagrifica il vero, e secondo il vento sparla di quei che prima aveva incensati. Così l’Assarini, il Brusoni, il Priorato, il Pastori sono novellisti sfacciati e venderecci, dicendo e disdicendo secondo sono pagati: così i tanti storici dei duchi di Savoja, e Giambattista Birago Avogadro genovese, autore del _Mercurio veridico_, che più volte s’abbaruffò col Siri. Del Pallavicino e del Leti parlammo già (pag. 339).