Storia degli Italiani, vol. 10 (di 15)
Part 47
[372] L’abbiam pubblicato noi nella STORIA UNIVERSALE, ed. VIIª, Schiarimento Q al Libro XV. Ma il Pezzana crede (V. _dell’Affò_, pag. 63) non sia de’ Gesuiti, bensì della Compagnia del santissimo nome di Gesù, istituita a Parma il 1542, che, oltre insegnar la dottrina cristiana e confortare i giustiziati, avea l’obbligo «de advisare il principe et soi gobernatori de tutti l’inconvenienti». Può farvi riscontro la nota degli abusi che correano in Milano, sporta al re di Spagna per parte di san Carlo, e che leggesi a p. 76 vol. II dei Documenti circa la vita e le gesta di san Carlo. Milano 1857.
[373] Il padre Spotorno lo dichiara il primo che assennatamente riordinasse gli studj filosofici.
[374] Se ci piacquero tanto le epistole di Cicerone, non torceremo il labbro a questa che san Filippo Neri dirigeva a Clemente VII: — Santo Padre, cosa son io che i cardinali vengano a trovarmi? Jer da sera ci furono il cardinale di Cusa e Medici. E avendo io bisogno d’un po’ di manna, quest’ultimo me ne fece dare due once dall’ospedal di Santo Spirito, a cui n’ha procurato molta. Restò da me fin alle due di notte, dicendo di vostra santità tanto bene che parvemi troppo; giacchè, a parer mio, un papa dev’essere trasformato nell’umiltà stessa. Alle sette Cristo è venuto da me, e mi ha riconfortato col sacratissimo suo corpo. Vostra santità invece neppur una volta s’è degnato venire alla nostra chiesa. Cristo è Dio e uomo, eppure ogni qualvolta lo chiedo viene da me... Ordino a vostra santità di permettermi d’ascriver alle monache la figlia di Claudio Neri, alla quale da un pezzo avete promesso di prendervi cura de’ suoi figliuoli. E un papa deve mantener la parola; sicchè affidate a me questo affare ecc.».
Clemente sul foglio stesso gli rispondeva: — Il papa dice che la prima parte del viglietto sente d’ambizione, ostentando le frequenti visite dei cardinali; se pur non fosse per mostrare che queste sono persone pie, del che nessuno dubita. Che se non è venuto in persona, è colpa vostra, che non voleste mai esser cardinale. A quel che comandate consente, e che voi sgridiate quelle buone madri, come solete, con forza e autorità se non obbediscono alla bella prima. Di rimpatto vi comanda di curare la vostra salute, e non tornar a confessare senza ch’egli lo sappia; e che quando riceverete nostro Signore, preghiate per lui e per le permanenti necessità della repubblica cristiana». Negli _Acta Sanctorum_ al 26 maggio.
[375] _Annales antiquitatum ab orbe condito usque ad annum_ 2024. — _Imperium pendere a veris et non simulatis virtutibus. — De antiquo et novo Italiæ statu. — De jure status — De ruinis gentium et regnorum etc_.
[376] OTTAVIO MARIA PALTRINIERI, _Memorie intorno alla vita di Primo del Conte_. Roma 1805.
[377] Enrico III andò a visitarla in quell’incognito che lasciasi indovinare, e le chiese il ritratto in ricambio dell’immagine sua che le lasciò nel cuore:
Così venne al mio povero ricetto Senza pompa real che abbaglia e splende: Benchè sì sconosciuto, anch’al mio core Tal raggio impresse del divin suo merto, Che a me s’estinse il natural vigore.
GAMBA, _Lettere di donne italiane del secolo_ XVI, Venezia 1832.
[378] La carità a domicilio e i visitatori del povero, istituzioni tanto lodevoli dell’età nostra, appartengono anch’esse a quel medioevo, che tanti esempj ci potrebbe offrire studiato con benevolenza. Nel 1402, Pileo de Marini vescovo di Genova aveva istituito un uffizio per raccorre e distribuire limosine ai poveri della città. Questo _magistrato della Misericordia_ fu poi amplificato, e aggiuntovi l’_uffizio dei Poveri_, i cui statuti furono fatti nel 1593. Sant’Antonino, non ancora arcivescovo di Firenze, il 1441 ordinò i _Provveditori de’ poveri bisognosi_, che dal popolo furono detti Buonomini di san Martino, i quali, divisi pei sestieri della città, soccorrevano a tutte le necessità dei poverelli, a maritar fanciulle, a dar letti, coperte, panni, medicine, a riscattare i pegni, a ritrarre dal vizio; con divieto alla pubblica autorità civile nè ecclesiastica d’intromettersene, o di mutarne gli ordini, o di esplorarne gli averi; tutto volendo affidato all’onestà de’ provveditori e alla Provvidenza. In tal modo si distribuivano l’anno quattordicimila zecchini, e diecimila nel secolo seguente. PASSERINI, _Storia degli istituti di beneficenza di Firenze_.
[379] Nel 1589; e fu primamente pubblicato dal Cavedoni nelle _Memorie di Modena_ del 1829.
[380] _Lettere miscellanee_, tom. I. p. 580.
[381] GIUSEPPE BAINI, _Memorie storico-critiche della vita e delle opere di Pierluigi da Palestrina_. Roma 1828. — WINTERFELD, _Giovanni Gabrieli ed i suoi contemporanei, o Storia del fiore del canto sacro nel secolo_ XVI_, spezialmente nella scuola di musica di Venezia_. Berlino 1834.
[382] _Epist_. 1312.
[383] Grozio assegna come primario diritto maestatico l’imporre la religione dello Stato; _In arbitrio est summi imperii quænam religio publice exerceatur; idque præcipuum inter majestatis jura ponunt omnes qui politica scripserunt._
[384] Il GIANNONE, sempre furioso contro le libertà, enumera a lungo questi _pregiudizj_ recati dalle esenzioni ecclesiastiche, espone le opposizioni del governo, e declama contro i papi che «cercavano togliere ai re di Napoli una prerogativa cotanto loro cara, ch’è reputata la pupilla de’ loro occhi e il fondamento principale della loro giurisdizione, l’_exequatur regium_, che si ricerca nel regno alle bolle e rescritti del papa, e ad ogni altra provvisione che viene da Roma». _Storia civile del regno di Napoli_, lib. XXXIII. c. 3.
[385] Perfino il Daru, enciclopedista professo, dichiara che nella nostra età si guardano con dispregio le dispute ecclesiastiche che allora travagliavano gli uomini, senza considerare di qual importanza fossero a quei tempi, nè gli effetti troppo veri che produceva un’opinione oggi sprezzata. _Storia di Venezia_, lib. XIX.
[386] Alcuni ecclesiastici impedivano di far passare le acque sulle loro terre: libertà d’acquedotto ch’è uno de’ più utili statuti antichi del Milanese, e causa di tanta prosperità agricola. San Carlo considerando _hac in re non de ecclesiæ ejusve ministrorum damno, sed de utilitate evidente agi_, comanda di non opporvisi. Editto 21 agosto 1572.
[387] Contano fin ventidue confutazioni, tra cui l’_Antibellarmino_ di Adamo Scherzer; un altro di Samuele Ueber; l’_Antibellarmino contratto_ di Corrado Vorstio; l’_Antibellarmino biblico_ di Giorgio Albrecht; il _Collegio antibellarminiano_ di Amando Polano; le _Disputazioni antibellarminiane_ di Lodovico Crell; il _Bellarmino enervato_ di Guglielmo Amesio: e taciamo altri, fra cui le confutazioni di re Giacomo Stuart. Anche Duplessis-Mornay scrisse: «il Mistero d’iniquità o storia del papato; per quali progressi salì al colmo; che opposizione gli fece la gente dabbene di tempo in tempo; dove si difendono i diritti degl’imperatori, re e principi cristiani, contro le asserzioni de’ cardinali Bellarmino e Baronio». Saumur, 1611.
Un librajo forestiero da una ristampa delle _Controversie_ avendo lucrato tredicimila scudi, volle regalarne quattromila al Bellarmino, che ricusò. GIAMBATTISTA LAURO ORCHESTRA, pag. 69. Fu asserito che quell’opera non fosse sua, ma compilata dai Gesuiti d’accordo. Il padre Bartoli, oltre l’_Istoria della Compagnia di Gesù in Italia_ (Roma 1673), dettò pure la vita del Bellarmino col solito stile.
[388] Carteggio dell’ambasciador veneto, 29 luglio 1581.
[389] _De laicis_, lib. III. c. 6: _Certum est politicam potestatem a Deo esse.... jus divinum nulli homini particulari dedit hanc potestatem; ergo dedit multitudini... Respublica non potest per se ipsam exercere hanc potestatem; ergo tenetur eam transferre in aliquem unum vel aliquos paucos... Pendet a consensu multitudinis constituere super se regem vel consules vel alios magistratus_.
[390] _Summus pontifex simpliciter et absolute est supra Ecclesiam universam et supra concilium generale, ita ut nullum in terris supra se judicem agnoscat. De concilii auctoritate_, cap. 17.
[391] _De romano pontifice_, II. 29.
[392] _Reges quæ imperent justa facere imperando quæ volent injusta. — De cive_, 112. L’opinione attribuita al Bellarmino si fonda principalmente sul _De romano pontifice_, lib. IV. c. 5; ma l’ultimo punto suole travisarsi.
[393] Suarez dimostra che sentimento comune de’ giureconsulti e teologi era che il potere dei re vien loro da Dio per mezzo del popolo, e ne sono responsali non solo a Dio, ma anche al popolo. Un predicatore davanti a Filippo II a Madrid, avendo pronunziato che «i sovrani hanno potere assoluto sulla persona e i beni de’ sudditi», l’Inquisizione lo processò, condannollo a penitenze e a ritrattarsi, dicendo dal pulpito che «i re non hanno sui loro sudditi altri poteri se non quello accordato loro dal diritto divino e dall’umano, e nessuno che proceda dalla loro volontà libera ed assoluta». Vedi BALMÈS, _Il Protestantismo paragonato al Cristianesimo._
[394] SECKENDORF, _Historia luteranismi_, tom. I. p. 115 e 116.
[395] LUTHERS, _Sämmtliche Schriften_, tom. XXI. p. 1092 (edizione Walch.); MELANCTON, _Op_., col. 598, 835, ecc.
[396] Celestini, Act. Comit. Aug., tom. II. p. 274; tom. III. pag. 18.
[397] Al 20 febbraio 1582 il residente veneto a Roma informava d’una _pubblicazione_ di diciassette inquisiti dal Sant’Uffizio, tre dei quali furono mandati al fuoco come relapsi, altri come fatucchieri e stregoni a pene diverse. Fra i bruciati era Jacopo Paleologo di Scio, famoso eresiarca unitario, riprovato per eccessivo sin da Fausto Socino; e dopo girato assai per Germania, fu tradotto a Roma e condannato.
[398] _Epistolæ_, col. 150.
[399] Vedi _Monografie friulane_, 1847, pag. 18.
* Nel 1558 il senato veneto deputò alcuni commissarj, che uniti a quelli del patriarca d’Aquileja, inquisissero alcuni eretici in Cividale (LIRUTI, _Notizie del Friuli_, vol. V fine); al tempo stesso che il luogotenente del territorio di Gradisca avvertiva il capitolo d’Aquileja a procedere contro il suo vicario di Farra, il quale ricusava levare e accompagnare i morti secondo l’antico rito, toglieva le sacre immagini e ne vietava il culto a’ suoi (MORELLI, _Storia di Gorizia_, vol. I, pag. 295). Nella contea di Gorizia penetrarono alcuni luterani dalla Carniola e dalla Carintia, ma erano poco favoriti. Lo zelo di Giovanni Tauscher parroco vigilò su quei che sorgessero, ed erano esigliati dal principe.
[400] Il medesimo descrive un atto-di-fede eseguito in Roma, ove sette furono condannati alle galere come testimonj falsi; sette abjurarono; un relapso fu rimesso al fôro secolare, ed era «don Pompeo de’ Monti, di sangue assai nobile, fratello del marchese di Cortigliano, e stretto parente del cardinale Colonna; ma finora non è stato fatto morire». Dispacci 2 e 9 marzo, 27 aprile e 29 giugno 1566. Ap. MUTINELLI, _Storia arcana_.
[401] Appare da Paolo Sarpi, e massime dalle sue lettere al Priuli, ambasciadore al Cesare. Egli ha un consulto se l’eccelso consiglio de’ Dieci deva esaminare i rei ecclesiastici coll’intervento del vicario patriarcale, e sostiene il no. Nelle sue lettere informa ogni tratto de’ ripullulanti litigi di giurisdizione colle varie potenze. Per es. nella LXV: — In Sicilia è occorso, che volendo il vicerè punire un prete non so per che delitto, egli si salvò in chiesa, e l’arcivescovo lo difendeva e per esser prete e per esser in chiesa. Le quali cose non ostanti, il vicerè lo fece levar di chiesa e impiccare immediato. L’arcivescovo pronunciò il vicerè scomunicato, e il vicerè fece piantar una forca innanzi la porta del vescovato con un editto di pena del laccio a quelli ch’erano di fuora se entravano, e a quelli di dentro se uscivano fuora. Di questo è stato mandato corriere espresso a Roma, dove non hanno molto piacere che si parli di successi di questo genere; atteso che per queste cause di giurisdizione ecclesiastica pare che in tutti i luoghi nascano controversie, e che essi per tutto le perdono».
Nella LXIX: — Alcuni monaci di Padova, avendo molte baronìe tutte possedute da loro, avevano formato una giurisdizione sopra li contadini, la quale gli è stata levata con disgusto del papa. Roma sopporta ogni cosa, ma finalmente converrà overo rompersi, overo perder tutto. Il papa ha creduto far dispiacere, non facendo cardinale alcun veneto; ma li buoni l’hanno per cosa di pubblico servizio».
Nella LXXIV: — Trattano gli Spagnuoli di fortificar Cisterna, ch’è un luogo confine tra il ducato di Milano e il Piemonte, e quello che importa, è feudo del vescovato di Pavia, onde dispiacerà e al duca e al papa. Questo lo sopporterà, e quello non può resistere».
Nella LXXV: — Si è abboccato il duca di Savoja in Susa con monsignor Lesdiguières, e quel principe tratta continuamente con capitani di guerra. Che disegni egli possa avere, qua non è ancora penetrato, nè io posso pensar altro, salvo che voglia dare qualche gelosia a Spagna. È andata attorno una certa voce, che il suo primogenito voglia vestirsi cappuccino. Io non posso assicurare questo per vero; ma questo son ben certo, che sua altezza ha comandato alli Cappuccini, che nelli luoghi del suo dominio non tengano frati, se non sudditi suoi naturali. Ha ancora quel duca fatto spianare una rôcca nella terra di Vezza, feudo della chiesa d’Asti; nè per questo il pontefice fa quel tanto rumore, che s’averebbe potuto credere. Li Spagnuoli hanno fatto quattro richieste al papa: una, che non si metta pensione in capo di Spagnuoli per Italiani; la seconda, che le cause anco in seconda instanza siano giudicate in Spagna; la terza, che il re abbia la nominazione di tutti li vescovati delli Stati suoi d’Italia; e la quarta, che, in luogo delle spoglie di Spagna, si statuisca un’intrata annuale ordinaria, e non si faccia più spoglie. Pareva che sopra le tre prime si fosse posto silenzio; nondimeno tornano in trattazione, e di Spagna si aspetta persona espressa, che viene per sollecitare l’espedizione, e di Roma mandarono in Spagna il padre Alagona gesuita, per mostrare che le dimande sono contra conscienza.
«L’altro giorno è stato carcerato per il Santo Officio l’abate di Bois francese dell’ordine de’ Celestini per ordine della regina, per esser quest’uomo sedizioso, e che dopo la morte del re abbia predicato pubblicamente cose in pregiudizio della religione: e quello che gli ha cagionata questa risoluzione, è stato per avere sparlato alla gagliarda de’ Gesuiti, e detto pubblicamente ogni male. E volendo il consiglio e la regina farlo carcerare, fu deliberato a non venir a simile risoluzione, dubitando di qualche sollevamento, avendo quest’uomo gran seguito, ma con intenzione di mandarlo a trattar certo negozio per servizio della regina a Fiorenza: ed in questa corte l’hanno benissimo trappolato, e sì bene che la passerà male, non avendo alcun appoggio e malissimo veduto dall’ambasciatore di Francia; e li Gesuiti faranno ancor loro quanto potranno acciocchè non abbia più modo di sparlar di loro: perchè fra le altre cose si affatica a più potere a dare da intender alli Francesi in Parigi, che detti Gesuiti avevano cagionata la morte del re; del che persuasi quelli popoli, un giorno avrebbono potuto fare qualche segnalato risentimento contra di loro. Io pronostico che questo pover’uomo debba correre la fortuna di frà Fulgentio Cordeliere, e prego Dio che gli abbia misericordia».
Nella LXXVI: — Già diedi conto a vostra signoria della cattura dell’abate di Bois successa in Roma. Debbo dirli di più cosa che allora non sapeva, che il pover’uomo, forse dubitando di quello che gli è avvenuto, non volse partir da Siena se non avesse prima un salvocondotto del pontefice; con quello se ne andò, e si credette esser sicuro; ma nè è il primo, nè sarà l’ultimo, che si fiderà di chi si professa non esser obbligato a servar fede. La cattura si scusa dalla Corte con dire, che il salvocondotto pontificio non si cura dell’Inquisizione. Fu preso il dì 10 e il 24 fu impiccato pubblicamente in campo di Fiore; ma la mattina per tempo fu immediate levato dalla forca, e portato a sepellire, senza che si possa penetrare che cosa significhi questa mistura di pubblico e d’occulto. Certo è che l’ambasciadore del re ha parte in quella morte.
«Altro non abbiamo in Italia di nuovo se non che il Piemonte è pieno di soldati, ma però con certezza che in Italia non debba esser nissuna novità, e che tra tanto quel paese si rovina. In Torino è avvenuto un accidente considerabile. Il vescovato d’Asti ha alcune terre, delle quali più volte è stata controversia tra il duca e gli ecclesiastici, pretendendo questi che la sopranità sia del papa, e il duca come conte pretendendo che debbano esser riconosciute da lui. Finalmente in questi tempi essendosi fatta una fortificazione e reparazione, il nuncio del pontefice ha fulminato una scomunica contra il presidente Galleani; però l’ha pubblicata solamente in scritto. Li ministri del duca, veduto questo, hanno fatto una dichiarazione di avere il decreto del nuncio come nullo ed ingiusto, comandando che senza averli risposto si proceda all’esazione; e sono passati anco a usar queste parole, che non solamente il tentativo intrapreso dal nuncio è nullo, ma ancora quando venisse dal papa medesimo. Si aspetterà di vedere dove terminerà questo principio assai considerabile, e che un giorno sarà fatto dalla repubblica per Ceneda, massime che molte turbolenze sono per confini».
[402] Venezia 1670, cap. 116.
[403] _Statuti dell’Inquisizione di Stato_, supplem. I, art. 3.
[404] — E se gli detti doge e senato, per tre giorni dopo il fine dei ventiquattro giorni, sosterranno con animo indurato (il che Dio non voglia!) la detta scomunica, noi, aggravando la detta sentenza, da adesso parimenti siccome da allora sottoponiamo all’interdetto ecclesiastico la città di Venezia e le altre città, pronunciandole e dichiarandole tutte poste a detto ecclesiastico interdetto; il quale durante, in detta città di Venezia e in qualsivoglia altra città, terre, castella e luoghi di detto dominio, e nelle loro chiese e luoghi pii e oratorj, ancorchè privati e cappelle domestiche, non possono celebrarsi messe solenni e non solenni e altri divini officj, eccetto che nei casi dalla legge canonica permessi, e allora solamente nella chiesa e non altrove, e in quelle con tener ancora le porte chiuse e senza sonar campane, ed escludendo affatto gli scomunicati e gli interdetti; nè in quanto a questo possano di altra maniera suffragare qualunque indulti o privilegi apostolici concessi o che si concedessero per l’avvenire in particolare o in generale a qualsivoglia chiese tanto secolari, quanto regolari, ancorchè sieno esenti ed immediatamente alla sede apostolica soggetti, e se bene sono di jus patronato eziandio per fondazione e dotazione o per privilegio apostolico dell’istesso doge e senato...
«Ed oltra di questo, priviamo e decretiamo che restino privati gli suddetti doge e senato di tutti i feudi e beni ecclesiastici se alcuno ne possede in qualunque modo, dalla romana e dalle nostre o altre chiese; e ancora di tutti e qualsivoglia privilegi e indulti, i quali in generale o in particolare sono stati forse loro concessi in qualsivoglia modo da’ sommi pontefici nostri predecessori, di procedere in certi casi per delitti contro i cherici, e di conoscere con certa forma prescritta le cause loro. E niente di meno, se detti doge e senato persisteranno più lungamente pertinaci nella contumacia loro, riserviamo a noi e successori nostri pontefici romani nominatamente e specialmente la facoltà di aggravare e riaggravare più volte le censure e pene ecclesiastiche contro di essi e contro gli aderenti loro, e contro a quelli che nelle cose suddette in qualsivoglia modo gli favoriranno o daranno ajuto, consiglio o favore, e di dichiarare altre pene contro gli stessi doge e senato, e di procedere secondo la disposizione dei sacri canoni ed altri rimedj opportuni; non ostante qualsivoglia costituzioni e ordinazioni apostoliche e privilegi, indulti e lettere apostoliche agli detti doge e senato, o qualsiasi loro persone concessi, in generale o in particolare, ed in ispecie disponenti che non possano essere interdetti, sospesi e scomunicati in virtù di lettere apostoliche, nelle quali non si faccia piena ed espressa menzione di parola in parola di tale indulto, ed altrimente sotto qualunque tenore e forme, e con qualsivoglia clausola eziandio deroganti alle derogatorie, ed altre più efficaci ed insolite e con irritanti ed altri decreti, ed in ispecie con facoltà di assolvere nei casi a noi ed alla sede apostolica riservati, a quelli in qualsivoglia modo, da qualunque sommi pontefici nostri predecessori, e da noi e dalla Sede apostolica, in contrario delle cose sopradette, concesse, confermate ed approvate».
* Inoltre, nel processo contro Antonio Foscarini (sospettato anch’egli di opinioni ereticali) è un carteggio di Pietro Contarini ambasciadore di Venezia in Francia, del 1515, ove scrive d’aver inteso dal nunzio pontifizio che «vivendo il fu re, per le pratiche che teneva del continuo a Ginevra, aveva avuto avviso ed alcune lettere, che non mi espresse se fossero scritte da Venezia o dal signor Foscarini, con le quali si aveva fatto venir costà (a Venezia) un ministro ugonotto; del che il re fin d’allora ne facesse avvertire la repubblica per l’ambasciatore M. di Champigny, considerandole il pregiudizio che poteva ricevere la religione cattolica dalle pratiche di simil gente in quella città; e che saputosi ciò da esso signor Foscarini, ne era grandemente conturbato». Vedi _Relazioni degli Stati Europei lette al senato di Francia_, pag. 405.
Il Foscarini, condannato poi pel noto accidente, in testamento lasciava «ducati cento al padre maestro Paolo (Sarpi) servita, perchè preghi il signor Dio». Il Sarpi saputolo, scrisse ai Dieci, che «conoscendo esser in obbligo per conscientia et per fedeltà di non haver a fare con chi s’è reso indegno della gratia del prencipe, nè mentre vive nè dopo la morte, ha stimato dover rifiutar il legato assolutamente». Rifiutare un legato per pregare! e da uno che poco dopo fu dichiarato innocente!
[405] Il Grisellini, nella vita o piuttosto apologia di frà Paolo, dice che questo, «dopo che fu eletto consultore, ad alcuna opera non diede mano giammai senza il motivo del pubblico interesse, cioè o per difendere il sovrano diritto del principato, o per autorizzare la santità delle sue ordinazioni», pag. 78. E anche d’altre opere dice sempre: — A norma delle pubbliche mire venne dal nostro autore intrapresa»; pag. 101, e _passim_.
[406] _Opinione di frà Paolo come debba governarsi la repubblica per avere il perpetuo dominio_ ecc.
[407] Filippo II avendo fatto ammazzare dal famoso suo secretario Perez l’altro secretario Escovedo, il confessore di lui ne scolpava l’esecutore scrivendogli: — _Secondo la mia opinione sopra le leggi_, il principe secolare che ha potestà sopra la vita dei sudditi, come può torla loro per giusta causa e per giudizio in forma, può anche farlo senza tutto ciò, giacchè le forme e la sequela d’un processo sono nulla per lui, che può dispensarsene. Non v’è dunque colpa in un suddito che, per ordine sovrano, dà morte a un altro suddito: si dee credere che il principe diede quest’ordine per giusto motivo; come in diritto lo si presume sempre in tutte le azioni del sovrano». Lettera del settembre 1589 presso MIGNET, _A. Perez et Philippe II_.
Il Sarpi dunque non era peggiore degli altri politici contemporanei.