Pompei e le sue rovine, Vol. 1 (of 3)
Part 19
E poichè m’accade parlare di questo speciale magistrato e degli strani processi che vi si agitavano innanzi, rallegrerò questi cenni di arida procedura col racconto d’un aneddoto intervenuto allo stesso Ovidio e nel quale ei medesimo figura siccome testimonio e siccome attore. I suoi versi racchiudono inoltre tecniche indicazioni delle forme processuali quali testè ho riferite; onde sono, in tal riguardo, un vero documento storico per la forense giurisprudenza.
Si sa ch’egli aveva fatto più d’una volta professione di non redigere le differenti parti della sua amorosa didattica, che per le donne escluse dalla società a causa di lor condizione, per quelle cui le foggie delle vestimenta distinguevano dalle donne, e per fanciulle di libera condizione, e cui
_Nec vitta pudicos_ _Crines alba tegit, nec stola longa pedes._[288]
Or udiamo lui stesso cantare questo episodio curioso, che del resto ritrae una delle abitudini romane, infiltratasi nella vita di questi fieri conquistatori, da che per le guerre d’Africa, di Grecia e d’Asia, accresciutesi le ricchezze loro, i costumi presero a mutarsi e non in meglio sicuramente.
_Turpe vir et mulier, juncti modo, protinus hostes._ _Non illas_ lites _Appias ipsa probat._ _Sæpe_ reas faciunt, _et amant; ubi nulla simultas_ _Incidit, admonitu liber aberrat amor._ _Forte_ aderam juveni; _dominam lectica tenebat._ _Horrebant sævis omnia verba minis._ _Jamque_ vadaturus; _lectica prodeat, inquit._ _Prodierat; visa conjuge, mutus erat._ _Et manus, et_ duplices _manibus cecidere_ tabellæ, _Venit in amplexus, atque: Ita vincis, ait,_ _Tutius est aptumque magis discedere pace_, _Quam petere a thalamis litigiosa foro_. Munera quæ dederis _habeat_ sine lite _jubeto_[289]
Questo era il procedimento civile e quello che or direbbesi correzionale: mi resta ora di trattare sotto l’egual brevità della giurisdizione criminale, distinta in giudizj publici straordinarj ed in giudizi publici ordinarj.
Dove taluno si fosse reso colpevole di un delitto contro lo stato, veniva deferito al Pretore, che istituiva un processo criminale, a seconda della pena che pel reato fosse comminata; ma se legge positiva non vi fosse contro un determinato reato, veniva l’accusato rimesso a’ comizj. I primi erano i surriferiti _judicia publica ordinaria_, detti anche _quæstiones perpetuæ_, e gli altri _judicia publica extraordinaria_, o _judicia ad populum_. È ultroneo il dire come i più importanti fossero quelli ne’ quali discutevasi della vita e della libertà de’ cittadini.
Al tribunale criminale non potevansi citare d’ordinario che i privati, la franchigia dell’esenzione da tal pericolo dovendo solo esistere per coloro che coprissero publiche cariche, i quali unicamente potevano esser citati quando fossero usciti d’impiego.
L’accusa veniva data da un magistrato dinanzi al popolo, asceso sui rostri, col dichiarare di volere in determinato giorno promuovere l’azione criminale contro alcuno pel reato che designava, che però invitava a comparire. Intanto veniva l’imputato sostenuto in carcere, fuor del caso avesse egli prestato un mallevadore per sè medesimo. Non comparendo, condannavasi in contumacia all’esiglio: diversamente, presentavasi squallidamente vestito. L’accusatore procedeva allora all’accusa formale, replicata in tre giorni differenti e suffragavala di prove, testimonj, o documenti, colla proposta della relativa pena corporale od ammenda.
Compiuta la terza accusa, in tre giorni consecutivi di mercato publicavasi la _rogatio_ o bando, in cui si esprimeva il delitto e la pena proposta, e il giudizio comiziale che ne conseguitava veniva detto _mulctæ pœnæve certatio_. Nel terzo giorno di mercato, previa una quarta ed ultima ripetizione da parte dell’accusatore dell’atto di denunzia, l’accusato, o di per sè, o col mezzo di un avvocato (_patronus_) con una arringa, _oratio judiciaria_, difendevasi, nulla lasciando d’intentato per eccitare la compassione del popolo e cattivarsi il favore di lui. Abbiamo già veduto di qual modo adoperasse Publio Silla, il capo della colonia pompejana, quando venne accusato, seco avendo condotto perfino il suo tenero figliuolo.
Ai prossimi comizj, il popolo veniva chiamato a votare nel modo che ho già spiegato nel capitolo precedente, parlando de’ giudizj penali deferiti ai comizj.
Se per avventura sfavorevoli riuscissero gli auspicj, se taluno fosse stato incolto da epilessia, la qual però designavasi anche col nome di _morbus comitialis_, o se fosse stata involata la bandiera dal Gianicolo, ciò impedendo di mettere a partito l’accusa, questa non potendo più essere rinnovata, veniva l’accusato dimesso.
Di tali straordinarj giudizi publici, sono esempj ricordati dalla storia: quello contro M. Orazio sotto i Re, pel commesso sororicidio; e quelli contro Coriolano, Tito Manlio, Publio e Lucio Scipione, Tito Annio Milone, Sergio Catilina e M. T. Cicerone per tradimento o turbazione dello stato, o come dicevasi _perduellione_, ai tempi della republica.
Ma siffatto modo di procedere ne’ casi criminali non poteva, come di leggieri ognuno vede, camminare spedito, quando i reati, per l’aumento della popolazione, vennero proporzionalmente crescendo, e quindi i giudizj si dovettero deferire a commissarj o inquisitori, _inquisitores_, che, a seconda del loro numero, si nomarono _duumviri_ o _triumviri_.
In progresso di tempo furono di esclusiva competenza del Pretore i delitti _de repetundis_, o d’estorsione; _de ambitu_, o broglio, nel concorso alle supreme cariche; _de majestate_, contro la sicurezza e dignità dello stato; _de peculatu_, o di malversazione del publico denaro; _de falso vel crimine falsi_, ossia di falsificazione di monete e di documenti; _de sicariis et veneficiis_, ovvero di assassinio od avvelenamento, e finalmente _de parricidiis_, di parricidio.
I relativi giudizj chiamavansi adunque, come notai più sopra, _judicia publica ordinaria_, o _quæstiones perpetuæ_.
Assisteva il Pretore un collegio di giudici o d’uomini giurati, il capo de’ quali appellavasi _judex quæstionis_, o _princeps judicum_, e costituivasi prima di soli senatori, poi anche di cavalieri, scelti d’anno in anno fra i 30 e i 60 anni, suddivisi in decurie.
Ogni cittadino romano poteva essere accusatore: pare che in Roma vi fossero anche accusatori publici, come sarebbe in oggi quella istituzione che è nota sotto il nome di Publico Ministero.
Il restante della processura era suppergiù il medesimo che ho testè riferito: solo finita l’arringa dell’oratore, che chiudevasi colla parola _dixi_, ho detto, il banditore annunziava la chiusura del dibattimento colla parola _dixerunt_. Dopo di che, il Pretore invitava i giudici a ponderare il tutto: ed essi ritraevansi, discutevan fra loro e poi davano il loro voto. Dapprima questo espressero con pietruzze bianche e nere, che deponevano nell’urna, poi colle tre tavolette distinte colle sigle che ho già rammentate.
Intanto l’accusato prostravasi a’ piè de’ giudici e prostravansi con lui gli amici, invocandone la misericordia.
Se i voti erano eguali, se ne aggiungeva allora uno, detto _calculus Minervæ_, ed era in favore dell’accusato, che perciò si dichiarava assolto. Se i giudici dichiaravan la dubbiezza del giudizio rimettevasi la decisione ad altro giorno: _causa ampliata erat_.
L’accusato che veniva assolto, ripigliava le sue consuete vestimenta; ma se veniva condannato, veniva assoggettato alla dovuta pena.
Otto erano le specie di pene, cioè:
1.ª _Mulcta vel damnum_, ammenda pecuniare.
2.ª _Vincula_, carcere con catene, ceppi a’ piedi, _compedibus_, e manette, _manicis_.
3.ª _Verbera_, battiture con bastoni, _fustibus_; verghe, _virgis_; o sferze, _flagellis_.
4.ª _Talio_, taglione, per cui infliggevasi al reo il danno ch’egli aveva ad altri recato.
5.ª _Ignominia vel infamia_, infamazione.
6.ª _Exilium_, bando, che dapprima consisteva nell’interdizione dall’acqua e dal fuoco, e sotto gli imperatori nella relegazione a tempo determinato.
7.ª _Servitus_, schiavitù.
8.ª _Mors_, morte che s’infliggeva nei primi tempi coll’appiccare (_infelici arbori suspendere_); poi colle battiture (_virgis cædere_), o colla decapitazione (_securi percutere_); colla precipitazione dalla rupe Tarpeja (_de saxo Tarpejo dejicere_); colla strangolazione (_laqueo gulam frangere_). — Il parricida veniva chiuso in un otre, o sacco di cuojo, _culeus_, con un serpe, un cane ed una scimmia e gittato nel mare. Giovenale accenna alla pena del parricidio in quei versi della Satira VIII, in cui così bolla a fuoco il matricida Nerone:
_Libera si dentur populo suffragia, quis tam_ _Perditus ut dubitet Senecam præferri Neroni,_ _Cujus supplicio non deberit una parari_ _Simia, nec serpens unus,nec culeus unus_[290].
Gli schiavi poi, colpevoli di delitto, chiudevansi in sotterranei ergastoli, talvolta marchiavansi con ferri roventi sulla fronte, o si serbavano incatenati o con legata intorno al collo una specie di forca. Giusto Lipsio rammenta inoltre un altro supplicio quasi peculiare ad essi, cioè il crurifragio, o frattura delle gambe. Operavasi coll’imporre sull’incudine le tibie del paziente, spezzandole poscia a gagliardi colpi di martello. Nella commedia intitolata _Asinaria_, Plauto vi allude in quel passo della scena quarta dell’atto secondo:
_Crura, hercle, diffringentur_ _Ni istum impudicum percies_[291].
E qui ancor d’un altro e non men doloroso ed infame supplizio debbo far cenno; di quello, intendo, della croce.
Convertita essa da tanto tempo in segno di redenzione e di culto, perchè vi moriva affisso il Cristo, sarà interessante ch’io dica qualche parola specialmente di questa pena.
Raramente veniva essa applicata a persone che non fossero di vil condizione; tanto così che Cicerone avesse a costituire a Verre accusa di gravissimo delitto per avere dannato alla crocifissione un cittadino romano: _Facinus est vinciri civem romanum, scelus verberari: prope parricidium necari: quid dicam in crucem tollere?_[292]
Il più spesso era pei crimini di lesa maestà, che si condannavano alla croce; onde vediamo che Gesù Cristo appunto recasse per titolo della crocifissione l’iscrizione _Rex Judæorum_, quasi si fosse veramente costituito re della sua nazione.
Quando trattavasi di dare più lieto e interessante spettacolo al popolo, sostituivasi allora alla croce l’esposizione nel circo alle bestie o lo si istoriava rendendolo episodio o parte di azione pantomimica; ma di ciò più a lungo nel capitolo dell’Anfiteatro.
Il supplizio quindi della crocifissione usavasi più frequente nelle provincie guerreggiate e conquistate, e accadde anzi spesso che se ne abusasse anche a punizione de’ nemici.
Già Alessandro Magno ne aveva dato il crudelissimo esempio, quando presa Tiro, ne faceva crocifiggere duemila; altro Alessandro, nella Giudea, banchettando in publico colle sue cortigiane, pascendosi ad un tempo lo sguardo colla crocifissione di ottocento giudei: Quintilio Varo, della stessa gente per un tumulto ne fe’ sospendere egli pure duemila. Tito, nell’assedio di Gerusalemme, ne fe’ affiggere più di cinquecento, e fu detto in quell’occasione che per la quantità dei crocefissi mancasse la terra alle croci, le croci ai corpi. Augusto, ultimata la guerra Sicula, mandò alla croce seicento schiavi; Tiberio condannò al supplizio di essa i Sacerdoti di Iside ed Ida l’ancella di Paolina, per aver prestato mano all’adulterio di costei nel tempio di quella Dea.
Si sa inoltre che i tiranni nella persecuzione del nascente Cristianesimo, ne condannassero i neofiti assai sovente ad essere crocifissi.
Nerone, per questi infelici, immaginò nuovo genere di tormenti.
Tacito e Seneca fanno menzione dell’orribil supplizio con cui questi innocui credenti, che si pretendevano essere scelleratissimi nemici dell’impero, si cercava invano di soffocare e distruggere. Quel crudele li condannò rivestendoli d’una tunica solforata, ad ardere vivi e legati a pali, servendo di torcie, di fanali negli orti imperiali; onde Giovenale con invereconda indifferenza, vi allude in que’ versi:
. . . . . _Tæda lucebis in illa_ _Qua stantes ardent, qui fixo gutture fumant_[293].
Ma non erano questi supplizj dalle leggi portati, sibbene solo dal capriccio del tiranno introdotti: epperò ritorniamo a dire e chiudere l’interrotto e non men doloroso tema della crocifissione.
Gli scrittori distinsero la crocifissione per affissione e per infissione. Esempio della prima è la croce del Redentore, su cui appare affisso ed inchiodato: della seconda nelle parole di Seneca: _cogita carcerem et crucem, et adactum per medium hominem, qui per os emergat stipitem_[294], troviamo gli estremi della impalazione.
Gli uomini, a trovar tormenti pei loro simili, furono sempre fecondissimi e studiarono di molto nell’immaginar modi di dar morte. I tempi moderni, che la pretendono a leggiadria, conservarono la forca e pretesero anzi perfezionarla, inventarono la ghigliottina e la fucilazione, disputando perfino quale di questi generi di morte recasse e quale non recasse infamia. Nè la parola santissima di Beccaria, nè l’esempio d’altre legislazioni, nè il grido della civiltà che protesta ad ogni condanna di morte, valsero, pur in questi nostri giorni, a cancellare dal codice di questa nostra Italia la crudelissima pena e pur di non frodare dello spettacolo della capitale esecuzione le provincie che ne fruivano prima della costituzione dell’italiano regno, si derogò allo statuto patrio, chiudendo gli occhi sulla Toscana, che nel codice Leopoldino aveva abolito la pena di morte, che non la volle per ogni conto rimessa e cui però non fu estesa.
Ugo Foscolo ebbe a cantare ne’ _Sepolcri_:
. . . che nozze, tribunali ed are Diero alle umane belve esser pietose Di sè stesse e d’altrui;
ma di grazia, m’è lecito ora di chiedere, di che mondo intendeva egli parlare?
Erano dunque le summenzionate pene quelle che si infliggevano dai Romani: leggendo tuttavia i poeti, vedesi fatta menzione d’una speciale riserbata a coloro ch’erano colti in adulterio, la quale convien dire fosse ben di frequente applicata, se di adulterj è fatto cenno ad ogni tratto ne’ satirici di quel tempo, Orazio, Giovenale e Persio, e da’ lirici, fra cui primeggiano Ovidio e Catullo, senza tener conto dell’inverecondo Marziale. Orazio, nella satira seconda del Libro Primo, parla di castighi dati ad adulteri, abbastanza fieri; d’essere cioè buttati dall’alto della casa, flagellati, uccisi sul luogo scompisciati da servi o mutilati: ma le eran codeste private vendette d’offesi mariti. Giovenale e Catullo ricordano entrambi il castigo della introduzione nelle viscere dell’adultero sorpreso di rafani e di mugili, i quali ultimi erano pesciolini voraci e che però dovevano cagionare al paziente indicibile tormento. Tali pene, vogliono alcuni commentare fossero dalle leggi comminate.
Udiamo Giovenale:
_Fiet adulter_ _Publicus et pœnas metuet, quascumque mariti_ _Exigero irati; nec erit felicior astro_ _Martis, ut in laqueos numquam incidat Exigit auteum_ _Interdum ille dolor plus, quam lex ulla dolori_ _Concessit. Necat hic ferro, secat ille cruentis_ _Verberibus, quosdam moechos et mugilis intrat_[295].
E Catullo:
_Ah! tum te miserum, malique fati_ _Quem attractis pedibus, patente porta_ _Percurrent raphanique mugilesque_[296].
Io non consento che siffatte rappresaglie venissero da legge alcuna veramente autorizzate: questo solo mi so che a Roma nei primi tempi della Repubblica, come Licurgo aveva fato a Sparta non venne portata legge contro l’adulterio: la donna colpevole era giudicata arbitrariamente da un tribunale composto del marito e de’ suoi parenti; la morte poteva essere pronunciata; e forse in tale epoca, ma non a’ tempi di Giovenale, potevasi all’ombra di tal consuetudine applicarsi l’atroce castigo, quantunque sembri tuttavia che più abitualmente la pena dell’adulterio fosse il bando. La rilassatezza de’ costumi, verso la fine della Repubblica, determinò Augusto a far una legge contro l’adulterio: la legge detta _Julia_, che dava facoltà ad ogni cittadino di denunciare i colpevoli e pronunziava contr’essi la relegazione.
Se non che converrebbe pensare che più che la nuova legge, stando a citati poeti, venisse osservata la legge consuetudinaria antica di un tribunale di famiglia nel cui codice fosse l’orribil pena da essi menzionata.
E poichè il mio lavoro ha la propria occasione da Pompei, rammenterò che nella Campania, di cui, come più volte avvertii, Pompei era parte, quando una femmina veniva sorpresa in adulterio, veniva spogliata delle vestimenta, poi era condotta nel foro, ed esposta nuda sopra una pietra, ove per più ore era segno alle ingiurie, alle derisioni, ai fischi della ciurmaglia; indi ponevasi sopra un asino che si mandava in giro per la città in mezzo agli schiamazzi. Altro castigo non le veniva inflitto, ma restava infame, si mostrava a dito, dicendola Ονοβὰτις (che montò l’asino) e le durava il nomignolo pel rimanente dell’abbietta e miserabile sua vita[297].
Con sì diversi giudizj civili e penali, con pene così formidabili e, più che tutto, in mezzo a tanta corruzione di costumi, doveva, penserà per avventura taluno, essere stata bazza per gli avvocati (_patroni oratores_), e per i causidici (_pragmatici_). Io chiuderò il presente capitolo con una parola intorno ad essi.
E questa volta ancora mi è forza, per le informazioni, ricorrere a Giovenale: coi ritratti forniti da questo poeta si può fare una storia domestica di Roma, ne’ primi secoli dell’impero. Il suo libro, avverte giustamente Nisard, è un mirabile complemento di quello di Tacito; è la cronica privata di un’epoca, della quale Tacito ha scritto la storia pubblica.
Asconio ci fa sapere che chi difendeva altri in giudizio, o veniva detto _Patronus_, se era oratore: o _Advocatus_, se suggeriva la parte del diritto o comodava la sua presenza all’amico; o finalmente _Cognitor_, se interessavasi alla causa e la difendeva come propria.
Nel senso di _advocatus_ che assiste di sua presenza l’amico trovasi esempio in Plauto:
_Res magna amici apud forum agitur: ei volo_ _Ire advocatus_[298].
L’avvocato che è alla moda, dice adunque Giovenale, nella Satira Settima, è assai che ottenga, in prezzo de’ suoi sudori, un rancido prosciutto, de’ pesci stantii, delle vecchie cipolle o alcune bottiglie di vino incerconito. Se busca una qualche moneta d’oro, gli bisogna farne parte a mediatori che glie ne hanno procacciato l’occasione. Ma il suo collega, il quale è sul candeliere, con minor talento di lui, tira a sè tutte le cause, ed è pagato di buona moneta. Questo avviene perchè egli s’è fatto scolpire in bronzo sotto il suo largo vestibolo, seduto sopra un cavallo di battaglia; perchè il litigante, innanzi di affidare la sua causa all’avvocato, esamina se gli brilli in dito un magnifico anello d’oro, se facciasi portare da otto facchini e sia seguito da una lettiga e preceduto da un corteo di amici vestiti delle loro toghe.
Non froderò i lettori dell’originale e viva pittura, la quale, se non interamente, ha tuttavia la sua buona parte d’attualità: in grazia di che mi si vorrà perdonare la lunghezza della citazione:
_Rumpe miser tensum iecur, ut tibi lasso_ _Figantur virides, scalarum gloria, palmae._ _Quod vocis praetium? siccus pettasunculus et vas_ _Pelamydum, aut veteres; Afrorum epimenia, bulbi,_ _Aut vinum Tiberi devectum, quinque lagenas._ _Si quater egisti, si contingit aureus unus,_ _Inde cadunt partes ex foedere pragmaticorum._ _Aemilio dabitur, quantum licet, et melius nos_ _Egimus: huius enim stat currus aeneus, alti_ _Quadriiuges in vestibulis, atque ipse feroci_ _Bellatore sedens curvatum hastile minatur_ _Eminus, et statua meditatur proelia lusca._ _Sic Pedo conturbat, Matho deficit: exitus hic est_ _Tongilli, magno cum rhinocerote lavari_ _Qui solet et vexat lutulenta balnea turba,_ _Perque forum iuvenes longo premit assere Medos,_ _Empturus pueros, argentum, murrhina, villas:_ _Spondet enim Tyrio stiataria purpura filo._ _Et tamen est illis hoc utile: purpura vendit_ _Causidicum: vendunt amethystina: convenit illis_ _Et strepitu, et facie maioris vivere census._ _Sed finem impensae non servat prodiga Roma._ _Fidimus eloquio? Ciceroni nemo ducentos_ _Nunc dederit nummos, nisi fulserit annulus ingens._ _Respicit haec primum qui litigat, an tibi servi_ _Octo, decem comites, an post te sella, togati_ _Ante pedes. Ideo conducta Paulus agebat_ _Sardonyche atque ideo pluris quam Cossus agebat,_ _Quam Basilus. Rara in tenui facundia panno._ _Quando licet Basilo flentem producere matrem?_ _Quis bene dicentem Basilum ferat? Accipiat te_ _Gallia, vel potius nutricula causidicorum_ _Africa, si placuit mercedem ponere linguae_ _Declamare doces?_[299]
Ma non tutti gli oratori potevano pretenderla a scienza e dottrina di giure civile, la quale di causa in causa veniva il più spesso somministrata da’ causidici. Fra’ Greci, avverte Cicerone, coloro che tali si chiamavano erano uomini di basso affare, i quali con picciol salario fornivano agli oratori quelle notizie legali che nelle cause eran necessarie sapersi; ma ben altrimenti venivano in Roma considerati, tenendosi occupazione di qualsivoglia più illustre e grand’uomo.
Dopo infatti aver detto che chiunque presuma aver lode di perfetto oratore sia necessario ch’egli abbia cognizione intera del civile diritto, così conchiude: _Senectuti vero celebrandæ et ornandæ quod honestius potest esse perfugium quam juris interpretatio? Equidem mihi hoc subsidium jam ab adolescentia comparari non solum ad causarum usam forensem, sed etiam ad decus atque ornamentum senectutis, ut quam me vires (quod fere iam tempus adventat) deficere caepissent, isto ab solitudine domum meam vindicarem_[300].
Causidici, in questo senso, sarebbero tra noi quegli avvocati consulenti, che piuttosto alle consultazioni od all’istruzione delle cause attendono, che non alla loro pertrattazione avanti i Tribunali.
CAPITOLO UNDICESIMO
Le Curie, il Calcidico e le Prigioni.
Origine ed uso delle Curie — Curie di Pompei — Curia o Sala del Senato — Il Calcidico — Congetture di sua destinazione — Forse tempio — Passaggio per gli avvocati — Di un passo dell’_Odissea_ d’Omero — Eumachia sacerdotessa fabbrica il Calcidico in Pompei — Descrizione — Cripta e statua della fondatrice — Le Prigioni di Pompei — Sistema carcerario romano — Le Carceri Mamertine — _Ergastuli_ per gli schiavi — _Carnifex_ e _Carnificina_ — Ipotiposi