Pompei e le sue rovine, Vol. 1 (of 3)

Part 18

Chapter 183,418 wordsPublic domain

Come di moltissime istituzioni e cose, e per quelle ragioni che, trattando della lingua parlata in Pompei e in tanta parte dell’Italia romana, ho ricordato; così avvenne pure che questa parola di _Basilica_ avessero i Romani a dedurla dal greco nella lingua latina di Βασιλικὴ farne _basilica_, significando tal voce letteralmente _regia_, cioè edificio regale. I Romani vi annetterono egual senso, perchè infatti nel seguente passo di Stazio, invece di _basilica_, si trovò usata la parola _Regia_, che è per l’appunto l’esatta traduzione del detto vocabolo greco:

_At laterum passus hinc Julia templa tuentur_, _Illinc belligeri sublimis regia Pauli_[267].

Siffatta denominazione greca venne attribuita ai luoghi in cui specialmente rendevasi d’ordinario giustizia, perocchè questa fosse il precipuo diritto dalla regalità e venisse esercitata in edifizi dipendenti della reggia. Rimasto quel diritto anche in Roma presso i capi della republica dapprima, come dopo passò negli imperatori, nulla di più naturale che la denominazione venisse confermata. È forse l’egual ragione che fece assegnare anche ne’ tempi moderni, in cui sempre presso tutte le nazioni vien giudicato in nome del sovrano, il nome di Corte ai tribunali superiori, come l’Appello e la Cassazione.

D’ordinario nel mezzo di questi antichi edifizj, che si chiamavano basiliche trovavasi un _fanum_, o delubro, od oratorio come il diremmo adesso, e venivano consacrati a differenti usi dell’antica vita esterna, e quindi compendiavano in sè quel che ai dì nostri in Italia la Sala dei Duecento della Camera elettiva, l’antisala del Senato, la Borsa, i Tribunali, le sale dei _passi perduti_, i _clubs_, e quegli altri publici ritrovi, in cui si trattano affari, si conchiudono contratti e si discutono interessi pur d’ordine publico e politico.

Stando a Publio Vittore, in Roma, allora la prima città e signora del mondo, si annoveravano fin diciannove basiliche, e Onofrio Panvinio le fa ascendere a ventuna.

Ciascuna aveva quattro tribunali, e fra questi tribunali il popolo romano poteva passeggiare riparato dal sole e dalla pioggia.

Sovente nelle Basiliche i filosofi tenevano i loro sapienti ragionamenti, ed Apulejo nell’Apologia ce lo conferma, dicendo avervi pronunciato una publica dissertazione al cospetto di numerosa moltitudine: _ingenti celebritate basilicam (qui locus auditorii erat) confluentes_.

I poeti vi traevano a leggere i loro versi, e parlando in un seguente capitolo delle Terme, mostrerò come venissero anche in siffatti luoghi alla medesima bisogna, non nuova adunque essendo e non de’ nostri giorni soltanto, l’importunità de’ poeti di recitare le loro composizioni ad ogni occasione, volenti o nolenti gli ascoltatori, onde a ragione Orazio avesse a satireggiarli:

.... _in medio qui_ _Scripta foro recitent sunt multi, quique lavantes;_ _Suave locus voci resonat conclusus_[268];

e Petronio, nel suo _Satyricon_, ci presentasse Eumolpione fatto segno alle sassate de’ monelli e della plebe per la sua interminabile smania di declamare ad ogni tratto de’ versi; a un di presso come de’ cantanti di tutti i tempi, che, pregati, ricusano cantare, e non pregati vi cantano al fastidio, alla sazietà, e perciò il medesimo Orazio li avesse a così riprendere:

_Omnibus hoc vitium est cantoribus, inter amicos_ _Ut nunquam inducant animum cantare, rogati,_ _Injussi numquam desistant_[269]

Il Venosino accennò la recitazione de’ versi nel foro, perchè la Basilica era parte del foro; onde nel tutto comprendeva la parte; lo che avverto sì che non paja men propria l’autorità di lui in questo lavoro invocata.

La qual ricreazione poetica non avveniva che nelle ore del vespro e dopo la decima ora, corrispondente alle ore quattro dell’orologio francese; perocchè saviamente avessero i Romani del tempo della republica distribuita la loro giornata.

La prima ora del giorno, che era segnata dal levar del sole, consacravasi da essi a’ doveri di religione, accedendo a’ templi, e supplicando privatamente i numi, come suppergiù è il costume cristiano odierno; onde Virgilio nel suo poema, assegnando anche ai tempi favolosi del suo eroe la medesima consuetudine dell’epoca sua, fa dal Tebro ammonire Enea d’innalzar di buon mattino le sue preghiere a Giunone:

_Surge, age, nate Dea, primisque cadentibus astris_ _Junoni fer rite preces_[270],

e Giovenale, sentenziando come un santo padre, ne fornisce la ragione:

_Orandum est ut sit mens sana in corpore sano_[271].

I clienti, gli adulatori e gli eterni postulanti traevano invece mattinieri alle case de’ patroni, de’ ricchi e de’ magistrati per augurare loro il buon dì e cominciar la loro corte, e queste pratiche però appella Plinio il giovane _officia antelucana_.

La terza ora era data dagli uni agli affari nel foro e dagli altri a’ proprj commerci. La sesta, ch’era il meriggio, imponevasi fine al lavoro, e così cessava la parte che il giureconsulto Paolo chiamava la migliore del giorno: _Cujusque diei melior pars est horarum septem, primarum dies, non supremarum_[272]; non altrimenti che la giudicava Virgilio:

_Nunc adeo melior quoniam pars acta diei est,_ _Quod superest læti bene gestis corpora rebus_ _Procurate viri_[273].

Ed era l’ora del modico desinare.

Dopo questa, abbandonavansi a’ passatempi, come al giuoco della palla o del pallone, quando, invece come da Orazio e da Virgilio, non si fosse preferito di concedersi al sonno, a seconda che il primo ci fa sapere in questo passo:

_Lusum it Mecœnas, dormitum ego, Virgiliusque,_ _Namque pila lippis inimicum et ludere crudis_[274].

Altri invece andavano al passeggio, _ambulatio_ o _gestatio_, a seconda fosse a piedi, nella basterna[275] o nella lettiga, ovveramente nella più elegante carpenta. All’ora ottava d’estate, alla nona d’inverno, cioè alle tre pomeridiane nostre, traevano alle terme pei bagni, di che comune e frequentissimo era l’uso, come a suo luogo più innanzi vedremo, e lo lasciò ricordato nelle sue lettere Plinio il giovane: _ubi hora balnei nunciata est, est autem hieme nona, æstate octava_[276].

Poi seguivano alternati gli esercizi ginnastici, il maneggio dell’armi, l’equitazione; e sulla nona o decima ora imbandivasi la cena equivalente al nostro pranzo, succeduta da qualche altra passeggiata o dalla recitazione di poeti delle opere loro nelle basiliche, o dalle cure domestiche, e così finiva la giornata.

Marziale memora a un di presso allo stesso modo la divisione delle occupazioni della giornata de’ Romani nel seguente epigramma:

_Prima salutantes atque altera conterit hora._ _Exercet raucos tertia causidicos:_ _In quintam varios extendit Roma labores:_ _Sexta quies lassis, septima finis erat._ _Sufficit in nonam nitidis octava palæstris,_ _Imperat excelsos frangere nona toros._ _Hora libellorum decima est, Eupheme, meorum,_ _Temperat ambrosias cum tua cura dapes[277]._

Era nelle basiliche che solevano trattar all’amichevole tutti i negozi di interesse generale o particolare prima di portarli alla publica, clamorosa od officiale discussione nel Foro, come nella _Historia Fori Romani_ ci fa sapere Francesco Polleto: _Illic enim, et nundinæ mercium, et proxenetica contractuum, prologi nuptiarum, colloquia transactionum_[279].

All’infuori delle grandi cause di publico interesse, che si trattavano e giudicavano nel foro, era nelle basiliche che si rendeva giustizia. Così l’interno di esse, essendo d’ordinario distinto in tre navate da due fila di colonne, come pur oggi si può, a cagion d’esempio, averne la testimonianza nelle rovine della basilica trajana nel foro di Trajano in Roma, all’estremità di quella di mezzo era riservato un emiciclo in capo del quale sedeva il giudice, collocandosi gli assessori su de’ banchi addossati al muro. Era codesto emiciclo che si chiamava tribunale, d’onde venne il nome di tribuna a quella parte corrispondente che si riscontra nella assai congenere architettura delle chiese cristiane, la quale più volgarmente si denomina coro, a causa dei canti che vi si intuonano; non che il nome odierno consacrato di tribunali a tutti que’ luoghi in cui si amministra la giustizia.

L’esteriore delle basiliche differenziava nella architettura dai templi propriamente detti, non avendone tutta la solennità e ricchezza. Esse per consueto non avevano nè frontone, nè colonne, nè sontuosi vestiboli; ma presentavano sole e nude muraglie con grandi finestre nell’alto.

Come ognun vede adunque, convertendosi le basiliche di poi in templi cristiani, la transizione non fu difficile, leggiero essendone stato il cambiamento nelle disposizioni architettoniche; come anche oggidì scorgesi che nella erezione delle chiese se ne segue volontieri il piano.

Dalla poco dissimile architettura, o fors’anco dall’avere impiegate le antiche basiliche romane o l’area loro, convertendovi o fabbricandovi chiese, restò a queste il primitivo nome, e valse esso di poi a designare i più venerabili ed importanti templi cristiani.

In Roma venne questo nome accordato a cinque grandi templi in memoria dei cinque patriarchi della chiesa primitiva di Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme, e sono quelle di San Giovanni Laterano, San Pietro, San Paolo fuor dalle mura, Santa Maria Maggiore e San Lorenzo pur fuor dalle mura, giusta questo cattivo distico:

_Paulus, Virgo, Petrus, Laurentius atque Johannes_ _Hi patriarchatus nomen in urbe tenent_[280].

Più tardi in Roma e altrove della cristianità venne esteso il nome di basilica anche ad altre chiese di minor importanza.

Come nel Foro Romano, detto oggi Campo Vaccino, in Roma, sorgevano la Basilica Giulia e la Basilica Emilia, alla quale hanno tratto i versi di Stazio superiormente da me riferiti; così anche nel Foro di Pompei eravi la Basilica, della quale ora favello.

Incominciatosi a sterrare nel 1813 in prossimità del tempio di Venere da cui non lo separa che una viuzza, davanti ad essa, dai frammenti che si raccolsero, si conobbe che sorgesse una statua equestre di bronzo dorato; ma nulla indicò chi potesse essa rappresentare e in onore di chi eretta. Giova ricordare che pur davanti alla basilica in Ercolano si rinvennero le statue equestri dei Nonnii, quantunque fossero di marmo.

L’edificio era isolato da tre lati e la fronte volta ad oriente. Vi si accedeva per cinque porte, o come con linguaggio d’allora appellavansi, _cataractæ_, chiuse con saracinesche nel modo stesso delle barriere esterne, come già notai a suo luogo. Al di fuori di una di queste _cataractæ_ era scolpita la indicazione dell’edificio nella parola _Bassilica_ (sic).

Questo doveva essere già stato guasto e deformato dal tremuoto del 63, perchè trovavansi atterrate colonne e muraglie e sconvolgimenti nel pavimento. Dovendosi così nel descriverlo ricorrere alle congetture, Bréton, da valoroso architetto ch’egli è, afferma che la basilica di Pompei si scosta assai da quella regola che Vitruvio ha tracciato nel Lib. V. c. I, della opera sua, che più volte ho pur io citata, per le basiliche ch’ei sopra tutto avrebbe voluto di tre navi, formanti un parallelogramma rettangolo, terminato da un emiciclo e diviso da due fila di colonne sormontate da un secondo ordine formante galleria.

La Basilica pompejana invece, secondo la di lui opinione, ha bensì tre navi, ma quella di mezzo egli reputa essere sempre stata scoperta, e però non potervisi ravvisare che un’_area_ o un _impluvium_. Di quest’ultima denominazione di parte d’edificio farò conoscere il valore nel Capitolo che tratterà delle Case. Altre differenze egli constata; ma noi che abbiamo altri intendimenti in quest’opera che non sieno più specialmente gli architettonici, tiriamo innanzi.

Le due navate laterali costituite da portici coperti, ornati di statue di marmo ed erme in bronzo, con bagni e fontane, hanno due ordini di colonne l’uno jonico, corintio l’altro, e forma un secondo piano aperto sulla navata di esso, da dove era dato vedere i magistrati in tutti i punti della Basilica. Era quivi che si definivano dai giudici cause di minor rilievo, che gli avvocati tenevano consultazioni, che i giovani oratori si addestravano a declamare e che da altri si facevano publiche letture.

Nel fondo, a sette piedi di altezza, era la tribuna ove sedevano i magistrati o duumviri di giustizia, e davanti ad essa stava sovra ad alto piedestallo una statua equestre.

Sotto la tribuna, vedesi ancora una cameretta alla quale si discendeva per due piccole scalette tuttavia sussistenti. Era un momentaneo carcere, in cui durante il giudizio restava l’accusato in attesa della sentenza e disposto alle interrogazioni che gli sarebbero state mosse durante il publico giudizio. Le muraglie vi sono assai grosse, le finestrelle o spiragli sono munite d’inferriate, e dallo spiraglio aperto nella vôlta vuolsi che si facesse pervenire al condannato a morte la sua sentenza. Tutto ciò vi dà ancora una viva stretta al cuore.

A questo punto non sarà discaro qualche cenno sul modo con cui veniva, come in Roma, anche in Pompei, amministrata la giustizia.

Il vedere che in Pompei si rendeva giustizia dai duumviri, i quali erano, come i consoli in Roma, la prima magistratura, ognuno certamente avrà dedotta la conseguenza legittima che dunque i Romani, come ho anche superiormente narrato, avessero deferita l’amministrazione di essa a’ capi della Republica. Nondimeno, siccome i consoli erano anche i supremi condottieri dello esercito, e i Romani trovavansi quasi sempre in guerra, onde giuocoforza fosse che i consoli non rimanessero sempre nella città, nè così potessero incombere a’ giudizj, ne nacque il bisogno di affidarli ad un apposito magistrato, che fu chiamato pretore, cioè _qui præiret jure_ (che precedesse pel diritto) e che in dignità tenesse tosto dietro ai consoli. Tale istituzione rimonta al 389 dalla fondazione di Roma, e Spurio Furio Camillo, figlio del grande Camillo, ne fu pel primo investito.

Nel 510, crescendo ogni dì il numero de’ forestieri, i pretori furono due, uno de’ quali detto _prætor urbanus_, che aveva giurisdizione sui cittadini di Roma; l’altro _prætor peregrinus_ che l’aveva ne’ conflitti fra cittadini e forestieri.

Aumentate le conquiste, si crearono altri quattro propretori, i quali non solo amministravano la giustizia, ma anche tutti gli altri uffici esercitavano ch’erano proprii de’ proconsoli.

Nello assumere la carica, il pretore faceva in Campidoglio preghiere e voti (_vota noncupabat_) e prestava il giuramento d’osservare la legge, e quindi publicava un bando (_edictum_) in cui stabiliva la procedura che nella sua amministrazione avrebbe seguito; a meno che non si fosse riferito ad editti precedenti, ned era da quel punto più lecito dipartirsi dalle discipline in essi sancite.

La raccolta degli editti dei pretori, costituenti il _jus honorarium_, detto anche _diritto pretorio_, ed aventi forza di legge, venne, sotto l’imperatore Adriano, fatta per opera del giureconsulto Salvio Giuliano, e si denominò _edictum perpetuum_.

Le cause di minor importanza si esaminavano e giudicavano dal pretore senza formalità e in qualunque luogo: quelle di maggiore si discutevano avanti il di lui tribunale publicamente, osservandosi tutte le formalità volute dalla legge.

I processi erano o di ordine privato o di ordine publico: i primi designavansi colla denominazione di _judicia privata_; i secondi con quella di _judicia publica_.

Soli trentotto giorni durante l’anno era vietato render giustizia e però _dies fasti_ erano i giorni in cui la si rendeva, _quod fari licebat_; _nefasti_ quelli in cui era vietato il renderla, _quod non licebat fari_; ed _intercisi_ quei giorni, nei quali la mattina, durante il tempo de’ sagrificj, non si teneva ragione, ma tener la si poteva nel rimanente della giornata. Ovidio così vi accenna nel suo libro dei _Fasti_:

_Ille nefastus erit, per quem tria verba silentur_ _Fastus erit, per quem lege licebit agi._ _Neu toto perstare die sua jura putaris;_ _Qui jam fastus erit, mane nefastus erat._ _Nam simul exta Deo data sunt, licet omnia fari;_ _Verbaque honoratus libera prætor habet_[281].

Ho già detto più sopra che fosse all’ora terza, corrispondente alle nostre nove antimeridiane, che incominciavano i giudizj. Giovenale scrisse nella Satira IV di qual modo avessero essi principio:

. . . . . _clamante Liburno,_ _Currite jam sedit_[282],

e con ciò ne fa sapere che _Liburnus_ si chiamasse l’usciere del tribunale, incaricato di proclamare, come si fa a un di presso anche oggidì, l’aprimento dell’udienza e come ora si grida: _entra la Corte_, o _il Tribunale, la udienza è aperta_; il pretore, e più tardi il principe, siede. Forse _liburni_ detti que’ messi curiali, perchè di preferenza eletti fra quella gente del litorale superiore adriatico detto appunto liburnico.

Sedeva il pretore sul tribunale, o posto più elevato detto _suggestum_, in sedia curule; in sedili più bassi, per ciò chiamati _subsellia_, i giurati, _assessores_; i testimoni, _testes_; gli avvocati, _advocati_, e gli scrivani, o cancellieri, o anche notai, _scribæ_, che tenevano processo verbale degli atti giudiziarj. Orazio aveva acquistato uno di questi posti di scriba: nella VI del lib. II delle Satire, così se ne mostra in funzione:

_Ante secundam_ _Roscius orabat sibi adesses ad puteal cras_.... _De re communi scribæ magna atque nova te_ _Orabant hodie meminisses, Quincte, reverti_... _Imprimat his, cura, Mæcenas signa tabellis_... _Dixeris, «experiar, si vis, potes» addit et instat_[284].

Se falliva il tentativo dell’amichevole componimento, l’attore, _actor_, citava con publica intimazione, detta _edictum_, l’avversario, _reus_, a comparire in giudizio, _in jus vocare_, a che se questi rifiutava, l’attore volgendosi ad uno degli astanti, interrogava: _licet antestari?_ se voleva, cioè, valergli di testimonio; al che assentendo porgevagli a toccare l’estremità dell’orecchio, _auriculam opponebat_, perchè nell’orecchio si riteneva fosse la sede della memoria. In questo caso l’attore poteva trascinare a forza il reo in giudizio, _in jus rapere_, afferrandolo persino per il collo, _obtorto collo_, come Plauto notò nella scena quinta del terzo atto del _Pænulus_ e nella sesta del terzo atto della _Rudens_. Tali formule conservò il poeta e scriba Orazio testuali nella Satira IX del lib. I:

_Fugit improbus, ac me_ _Sub cultro linquit. Casu venit obvius illi_ _Adversarius, et: quo tu turpissime? magna_ _Inclamat voce, et: Licet antestari? Ego vero_ Oppono auriculam. Rapit in jus: _clamor utrinque_[285].

L’attore allora esponeva la petizione di quanto voleva condannato il reo, ciò che dicevasi _actionem edere_ e poteva essere azione _reale, actio in rem_, se riguardava un diritto sopra una cosa; _personale, condictio_, se il suo obbiettivo era una personale prestazione incumbente all’avversario, come l’adempimento d’un contratto; e _penale, actio pœnalis_, se avea tratto a querele di furto, rapine, danni ed offese personali.

Il Pretore, se trovava fondata la domanda sul genere dell’azione, emetteva la formola della domanda, e l’attore esigeva allora dal convenuto che questi mallevasse la sua comparsa in giudizio, _vadatus est reum_, e se tal malleveria non avesse potuto prestare, veniva tratto in giudiziario arresto ed aveva principio la causa.

Se poi senza legittimi motivi, _sine malo vel causa sontica_, alcuna parte non fosse comparsa, pronunziavasi, contro di essa, ciò che oggi direbbesi condannare in contumacia. Comparendo il reo, chiedeva all’attore: sei tu che mi citasti? _Ubi tu es, qui me vadatus es? Ecce me tibi sisto_: ecco io ti sto contro. E l’attore rispondeva: son qui, _Adsum!_ Quindi intentava l’azione. Rispondeva il reo e l’atto suo dicevasi _exceptio_; l’attore dava la replica, _replicatio_, ed il reo ancora la duplica, _duplitatio_, denominazioni che nel processo civile austriaco, non ha guari dalle provincie lombardo-venete smesso, vennero conservate.

Il Pretore, ultimato ciò, nominava i giurati, _judices dabat_, cui delegava assumere i testimonj che reputava convenienti, a sè riserbando sempre la suprema direzione del processo, ciò che fece luogo al proverbio, tuttavia vivo tra noi: _de minimis non curat prætor_, cioè delle minime cose non s’occupa il pretore.

I giudici potevano essere o _arbitri_, se pronunciavano secondo equità, quando la legge non istatuisse chiaramente; _recuperatores_ se aggiudicar dovevano una proprietà, e _centumviri_ se avevano a decidere cause di eredità e testamenti; così chiamati perchè rappresentanti delle tribù, ed erano suddivisi in quattro comitati, _concilia_, e venivano convenuti da una deputazione di dieci individui, perciò chiamati _decemviri_.

Ricevuta costoro la formola dell’ufficio loro dal Pretore, le Parti o i loro procuratori promettevano riconoscere ed eseguire la sentenza che sarebbe stata resa, ciò che dicevasi _judicatum solvi et rem ratam haberi_.

Aveva luogo allora l’esposizione del fatto e la deduzione delle prove reciproche, e ciò finito, il giurato togliendo una pietra in mano così imprecava: _si sciens fallo, tum me Diespiter, salva urbe, ex bonis ejiciat, ut ego hunc lapidem_[286], d’onde trasse origine la frase: _Jovem lapidem jurare_. I giudici sedevano poscia sui subsellii, o panche inferiori al Pretore, e lasciavasi la parola agli avvocati, che tenevano quelle arringhe, splendide di eloquenza, di cui ci rimasero nobilissimi esempj nelle opere di Cicerone. E siccome non fosse lecito ad essi l’abusare del tempo, questo limitavasi alla durata di una clessidra, od orologio ad acqua, salvo per altro a chiedere la rinnovazione della clessidra.

Perorata la causa da ambe le parti, ritraevasi il Pretore co’ giudici per lo scrutinio e dopo il mezzogiorno, a pluralità di voti, rendevasi la sentenza; a meno che l’importanza e la difficoltà della causa non esigessero o un più maturo esame, od una ulteriore discussione. Nel primo caso chiedevasi dilazione; nel secondo indicavasi una nuova trattazione, che si diceva _actio secunda_. Ne abbiamo pur l’esempio nelle Verrine del suddetto Cicerone.

Giudicata la lite, chi perdeva era tenuto ad eseguire il giudicato, e in difetto, non offrendo un mallevadore, _sponsor_, o _vindex_, il Pretore consegnavalo schiavo al suo avversario.

Era per altro ammesso appellarsi a giudice superiore; od in caso di errore, _error_, od inganno, _dolus_, il Pretore cassava la sentenza e rimetteva le parti in intero: _in integrum restituere_.

Erano deferiti ad uno speciale magistrato i giudizi che avevano attinenza alla polizia e repressione delle persone di vil condizione, come gli schiavi, le cortigiane e, non parrà vero, anche i poeti, che il vecchio Catone, a ragion di disprezzo, chiamava miserabili servitori dei grandi, _grassatores_. Il campano poeta Cneo Nevio, che si conta fra’ migliori comici latini dagli storici di quella letteratura, è un esempio delle ingiurie fatte alle lettere dagli antichi Romani, che pur osavano appellar barbari gli altri popoli. Imperocchè da questo magistrato, per accusa di maldicenza contro i maggiorenti della città, venne messo in ceppi, nè vi potè esser tolto che dai tribuni della plebe, dopo d’essersi fatto perdonare colla umiliazione di disdirsi nelle due commedie _Ariolo_ e _Leonte_ da lui scritte in prigione.

Questo magistrato erano i _triumviri capitales_, e li veggiam menzionati nell’_Asinaria_ di Plauto, appunto nel caso in cui un amante minaccia di trascinare ai magistrati la cortigiana che ha rotto fede al chirografo di fedeltà (_syngraphum_), che gli ha rilasciato. Che fosse codesto chirografo di fedeltà, vedremo, narrando della romana prostituzione altrove.

_Ibo ego ad tresviros vestraque ibi nomina_ _Faxo erunt_[287].