Lo Stato e l'istruzione pubblica nell'Impero Romano
Part 19
Era questo per certo un atto veramente encomiabile. Ma esso, che risale ai rosei esordi del governo di Teodosio, fu subito dopo sopraffatto da disposizioni di tenore diverso od opposto, nè poteva, in ogni modo, avere la forza di contrastare alla generale decadenza, la quale ora ripiglia trionfalmente il suo fatale andare. A questa età infatti, e non ad altra, si riferisce Ammiano Marcellino in quel suo quadro delle condizioni morali e intellettuali di Roma, da lui conosciuta solo dopo il regno di Valente, e che è disegnato nel libro decimoquarto delle sue _Istorie_[701]. Egli vi deplora la decadenza degli studii di filosofia e di eloquenza: «Le poche case, un tempo celebrate per la serietà degli studii, che vi si coltivavano, ora sono affaccendate nelle occupazioni più molli e più oziose.... Ai filosofi si preferiscono i cantanti; agli oratori, i maestri di musica. Le biblioteche[702] sono chiuse a mo’ di sepolcri», «e a tal punto di indegnità s’è arrivati, che, recentissimamente, nell’imminenza d’una carestia, sono stati espulsi precipitosamente gli stranieri, e, quindi benchè pochi, tutti coloro che coltivavano le discipline liberali, senza neanche lasciare ad essi il tempo di pigliar fiato».[703]
Così, per la prima volta, dopo Augusto, gli studiosi e i maestri tornano, nella capitale dell’impero romano, ad essere considerati quale materiale ingombrante, quale zavorra da buttar via, a cautela della sicurezza annonaria dei dominatori del mondo!
III.
I primi tredici anni del regno dei figliuoli di Teodosio non hanno, per l’argomento che c’interessa, maggiore, o diversa, importanza del regno paterno.
I soli tra i loro atti, che fermino in certo modo la nostra attenzione, riguardano anch’essi quella che noi abbiamo definito la cura dei monumenti e delle antiche opere d’arte.
In due editti dei primi del 398,[704] Onorio ripete, per tutta la prefettura delle Gallie,[705] il divieto ai governatori — già emanato da Valentiniano I. e da Graziano — con cui si comminavano loro determinate pene, se avessero asportato le opere di arte o gli ornamenti della città alla loro dipendenza, o li avessero semplicemente accolti in dono dalla servilità adulatrice dei Consigli municipali, che si dichiara di ritenere in ugual misura responsabili.
E l’anno successivo, con due nuovi editti, concernenti, oltre le Gallie, l’Africa e la Spagna,[706] Onorio riconferma la sua intenzione di salvare dalla rovina universale gli antichi templi insieme con le opere d’arte, che essi custodivano.
Questa tendenza dell’imperatore romano appare in categorico contrasto con la politica del collega e fratello suo in Oriente. Quivi, infatti, ove tuttavia erano i maggiori tesori dell’arte ellenica, nè Arcadio emana alcun editto, che mostri di volerli salvaguardare, o, se qualcuno di sua iniziativa ne venne pubblicato, esso fu lungi da ogni pietà per i monumenti del culto antico[707].
Tale differenza di vedute politiche doveva, fra l’altro, dipendere dalle opposte influenze, che gravavano sulle due Corti e sugli uomini, che ne guidavano l’azione. E di ciò, se ve ne fosse bisogno, abbiamo una prova in quella polemica in versi di Prudenzio contro Simmaco, composta, per ragioni politiche, proprio in questo giro di tempo,[708] nella quale il poeta riferisce, o formula lucidamente, la teorica, che la custodia dei resti dell’arte antica debba considerarsi come un pubblico dovere.
Marmora tabenti respergine tincta lavate, o proceres, liceat statuas consistere puras, artificum magnorum opera; haec pulcerrima nostrae ornamenta fuant patriae nec decolor usus in vitium versae monumenta coinquinet artis.[709]
Questi e simili concetti Prudenzio aveva dovuto molte volte udire, o leggere, espressi dagli uomini politici contemporanei, dal cui circolo d’influenza dovevano essere usciti i citati provvedimenti di Onorio. Ma l’Oriente non aveva avuto la fortuna di tanta moderazione. Quivi, ove la civiltà e lo spirito pagano si erano dispiegati con maggior fasto ed orgoglio, la reazione cristiana, come era più vigile, voleva eziandio essere più crudele, e la Corte di Costantinopoli non può, in questo breve giro di anni, vantare, agli occhi dei posteri, neanche le piccole glorie, di cui, non ostante tutto, il governo imperiale romano riusciva a farsi benemerito in Occidente.
IV.
Nel 408, saliva al trono il figliuolo di Arcadio, il giovane Teodosio.
Teodosio II. è, tanto nella storia politica, come in quella dell’istruzione pubblica del V. secolo, uno dei personaggi più notevoli dell’età sua.
Egli aveva ricevuto a Costantinopoli una educazione e un’istruzione accuratissime, nelle quali, nonostante le prevenzioni religiose della Corte, dovettero — come richiedevano la prammatica e la necessità del tempo — occupare il primo posto le discipline liberali dell’antichità classica.[710] La sua cultura e il suo amore agli studii sono iperbolicamente celebrati da Sozomeno nella dedica, che questi gli fece della sua _Historia ecclesiastica._ E la buona memoria di tale insegnamento e degli uomini, che glielo avevano impartito, fece sì che, appena salito al trono, egli tornasse a rinnovare, in favore dei docenti, quei privilegi, che i suoi predecessori erano stati soliti concedere o ribadire.
Noi abbiamo infatti del 414, e dello stesso giorno, due sue leggi, le quali trattano appunto di questo,[711] ed esse sono o una piena e vigorosa conferma delle immunità precedentemente accordate ai medici, ai grammatici, ai retori e ai filosofi, in genere a tutti i professori di arti liberali, o una specificazione di determinati casi particolari, in cui quelle immunità dovevano applicarsi — e non sempre venivano applicate — conforme al testo del loro dispositivo.
Ma i buoni genii ispiratori di Teodosio II. non furono soltanto, come per il primogenito di Valentiniano I., i suoi maestri. Nel 421, egli celebrava un ben bizzarro matrimonio: sposava una greca, Atenaide, figliuola di un sofista dell’Università Ateniese, giovane tanto bella e colta, quanto modesta di fortuna. La influenza di un così intellettuale coniugio doveva tosto manifestarsi nell’amministrazione dell’impero, e se, quattro anni dopo, vediamo Teodosio II. dar mano a una delle opere più nobili, alla più notevole, forse, delle sue iniziative, noi dobbiamo pensare che ciò non accadde senza la cooperazione o l’ispirazione dell’Augusta consorte.
Nel 425, infatti, egli assegnava nuovi locali, e dava un nuovo regolare assetto, alla Università costantinopolitana. Di ciò si occupano due sue _costituzioni_, una del febbraio 425, pervenutaci in due diversi titoli del _Codice Teodosiano_, e una del marzo,[712] le quali, adoperando un termine consueto alle Università medievali, si potrebbero definire come i fondamenti statutarii di quell’Ateneo. Con la prima legge, Teodosio II. assegna ai pubblici docenti costantinopolitani nuove sale (_exedrae_) nei portici del Campidoglio. Queste egli distingue in due gruppi: le _exedrae_ del portico settentrionale, vaste, arieggiate e luminose, per le quali non sarebbe occorso alcun restauro, e le _exedrae_ dei lati orientale e occidentale, anguste e mancanti di sbocco, che avrebbero dovuto essere ampliate, aggregandovi i vani delle abitazioni e delle botteghe limitrofe. A tale scopo la _costituzione_ ordina che questi locali siano espropriati a spese pubbliche e per la pubblica utilità.
Assegnato per tal guisa un edificio, quale richiedeva l’incremento della Università Costantinopolitana, Teodosio II., viene a stabilire un punto, che è fondamentale nel nuovo ordinamento della medesima. Egli prescrive che cotali locali debbano esclusivamente considerarsi riservati ai professori pubblici, regolarmente eletti, e che a ciascuno, per evidentissime ragioni disciplinari, si assegni un’aula distinta e speciale. L’Università, quindi, avrebbe dovuto avere il seguente ruolo d’insegnanti: 1) tre professori di eloquenza latina; 2) dieci professori di lingua e di letteratura latina (_grammatici_); 3) cinque professori di eloquenza greca (_sophistae_); 4) dieci di lingua e di letteratura greca; 5) un professore di filosofia; 6) due professori di giurisprudenza.
Tali disposizioni fondamentali vengono accompagnate da altre, non meno notevoli, sebbene contenute poco ordinatamente nella stessa _costituzione_ e nell’altra successiva del marzo, che può dirsi formino il breve nucleo di una legge sullo stato giuridico dei professori dell’Università Costantinopolitana.
Teodosio infatti dispone: _a_) che la nomina degli insegnanti ufficiali della Università venga fatta dal Senato, che avrebbe proceduto all’esame dei titoli e della condotta morale dei candidati, e quindi — se lo avesse creduto — alla proposta della nomina;[713]
_b_) che i docenti così nominati debbano sottostare al divieto assoluto dell’insegnamento privato, sia pubblico, sia domestico, pena l’esclusione dai privilegi per loro appositamente stabiliti;
_c_) che, dopo venti anni di lodevole insegnamento e di lodevole condotta morale, i docenti della Università ricevano il titolo di conti — la onorificenza della così detta _Comitiva primi ordinis_ — che li avrebbe, senz’altro, fatti entrare nei quadri della nobiltà dell’impero;
_d_) che ogni insegnamento pubblico, impartito da altri maestri, anche se in locali estranei a quelli universitarii, sia severamente proibito, pena la nota d’infamia e persino l’espulsione dei contravventori;
_e_) che, viceversa, sia ai professori, estranei alla Università, consentito l’insegnamento privato, ma nella sola forma d’insegnamento domestico.
V.
I provvedimenti, adottati da Teodosio II., dànno luogo a parecchie considerazioni.
Anzi tutto, dall’insieme delle due _costituzioni_, risulta confermato che non si tratta, come talora si è creduto, di una fondazione _ex novo_, ma solo di un riordinamento. E questo si desume in modo indubitabile dalla struttura delle due leggi, le quali accennano per incidenza a disposizioni, che sono veramente fondamentali, anzi ne tralasciano alcune importantissime (ad esempio quelle relative allo stato economico fatto ai docenti), e invece pongono in rilievo, come disposizioni, che delle due leggi formino l’obbietto precipuo, altre, assolutamente secondarie. Il che, mentre significa che l’innovazione si limitava a queste ultime, significa eziandio che l’Università non si istituiva allora — il fondatore invero n’era stato Costantino I. — ma soltanto si riordinava, moralmente e materialmente.
Ma, se la prima fondazione dell’Ateneo costantinopolitano può sollevare il dubbio di pregiudizi, indirettamente arrecati all’antica Università ateniese, il grandioso riordinamento, escogitato da Teodosio II., ritorna a imporci più insistentemente tale quesito. Veniva ora a costituirsi una concorrenza pericolosa per quell’altra Università, ove aveva insegnato e forse — (chi sa?) — insegnava tuttora il padre dell’imperatrice? Anzi, la riforma era stata forse tentata per affrettare la rovina di quel glorioso centro di studii, che era Atene?
Queste due opinioni, condivise da parecchi storici,[714] riescono, a mio parere, assolutamente insostenibili. Anzi tutto, le Università di Atene e di Costantinopoli avevano caratteri assolutamente diversi. In Atene preponderavano le cattedre di filosofia; mancavano quelle di letteratura e di eloquenza latina; le altre di giurisprudenza erano tenute in una considerazione assai scarsa, e, in compenso, vi erano dei corsi di discipline speciali, come la medicina, l’astronomia etc. A Costantinopoli, invece, la cura per lo studio delle lettere e della eloquenza latina pareggia all’incirca quella per l’eloquenza e per le lettere greche; si hanno ben due cattedre di giurisprudenza, e minima è l’importanza data all’insegnamento della filosofia, cui si riserbava una sola cattedra.
Nessuna possibilità, dunque, di concorrenza. E, se tale presunzione non bastasse, noi ne abbiamo la riprova nel fatto. In questo tempo, non si ribadisce la decadenza, che, da qualche secolo, travolgeva l’Università ateniese; questo tempo coincide invece col culminare della rinascita di quell’istituto nella così detta _Seconda scuola ateniese_, la cui esistenza prosegue fino a Giustiniano.[715]
Ma, se il riordinamento di Teodosio II. non potè esercitare, ai danni di Atene, l’influenza deleteria, che vi si attribuisce, tanto meno è possibile che siffatta influenza vi si fosse voluta consapevolmente esercitare.
A parte il grave dubbio che l’esecuzione dell’Università ateniese non si sarebbe potuta compiere senza il consenso e la complicità dell’imperatrice, Teodosio II. non aveva creato un nuovo istituto; ne aveva semplicemente riordinato uno antico, e tale riordinamento, come era obbligo di principe oculato, rimaneva estraneo a qualsiasi velleità di rappresaglia o di reazione cristiana, escludeva ogni malevola idea di concorrenza distruttrice.
A considerazioni di maggior rilievo dà luogo la natura e la distribuzione delle cattedre. Quella che si è detta la Università Costantinopolitana era in realtà un istituto unico di istruzione media di secondo grado e d’istruzione superiore. Noi vi notiamo infatti, oltre alle discipline, attinenti oggi all’insegnamento superiore, tutte le numerose cattedre di lingua e di letteratura latina e greca, che allora facevano parte dell’insegnamento secondario più elevato. D’altra parte, se l’istituzione di cinque cattedre di eloquenza greca, contro tre di eloquenza latina, corrispondeva esattamente alla preferenza, fatta alla lingua greca, come strumento della vita pubblica,[716] la parità delle cattedre delle due lingue e delle due letterature, fondate nella capitale dell’Oriente, rilevava la ferma volontà imperiale che il latino fosse uno degli elementi essenziali della cultura degli uomini di governo e della burocrazia.
Passando ora agli insegnamenti propriamente superiori, colpiscono subito l’attenzione di chi osserva i ruoli degli insegnanti di filosofia e di scienze giuridiche.
La filosofia è quasi abolita: l’Università costantinopolitana non ne conta che una sola cattedra, e questo era atto di pieno ossequio ai dettami della religione cristiana, per cui l’insegnamento filosofico o doveva essere conglobato con quello teologico, o doveva considerarsi come nemico della vera sapienza[717].
Viceversa, il numero delle cattedre di giurisprudenza è raddoppiato,[718] e la scienza del diritto, fino a ieri relativamente trascurata come insegnamento superiore, viene adesso a tenere, nel nuovo ordinamento, un posto di onore e di privilegio.
Ma ecco un carattere nuovo dell’Ateneo costantinopolitano. Noi altrove, d’istituzione imperiale, abbiamo trovato solo delle cattedre, o, al più, qualcosa, che oggi si potrebbe paragonare alle nostre _Facoltà_ universitarie, accanto alle quali altre cattedre si reggevano o per virtù della iniziativa cittadina, o per volontà degli studiosi. Il pieno organismo di una intera Università non era mai stato concepito dal governo imperiale. Ciò accade ora, per la prima volta, in Costantinopoli. Qui solo si ammira una completa Università, tutta proporzionata nelle sue parti, foggiata secondo un certo disegno pedagogico, senza _Facoltà_ ipertrofiche, ma senza dannose deficienze. Erano questi i vantaggi arrecati dalla sua origine, che non era stata elaborata dalle cieche energie della storia, ma affidata al diretto intervento di un’intelligenza consapevole; ma, pur troppo, a motivo di tale sua natura, quell’istituto, insieme con il valore, avrà tutti i difetti, che sono propri delle costruzioni artificiali: la mancanza di rigoglio e la brevità della vita.
Ma il particolare più notevole delle due _costituzioni_ teodosiane, il particolare, che segna un vero e proprio rivolgimento della politica scolastica dell’impero, è la fine decretata dell’insegnamento privato-pubblico.
Questo è il primo momento, in cui, può dirsi, si inaugura, sia pure per una sola città, il monopolio ufficiale dell’insegnamento medio e superiore, e in cui, per la prima volta, lo Stato reclama per sè il diritto esclusivo della pubblica istruzione. È difficile dire quali fossero le cause di tanta risoluzione. Si potrebbe — con un po’ di malevolenza — intravedervi la volontà dell’imperatore di scegliere maestri di sentimenti consoni agli spiriti religiosi suoi e della Corte. Ma tale ipotesi, io credo, non regge al cimento dei fatti. Nonostante l’imperversare della reazione cristiana, che si esercitava sui templi, sugli idoli, sulla pratica dei sacrifizi, anche sotto Teodosio II., come sotto il suo grande omonimo, la erudizione e l’ingegno ebbero sempre piena tolleranza e reverenza. Ed infatti, qualcuno dei nomi di docenti pubblici, onorati nella legge del marzo 425, ci richiama a dei fedeli credenti nel paganesimo, a dei profughi di terre, donde li aveva scacciati l’intransigenza cristiana,[719] che pure, in Costantinopoli, erano divenuti docenti ufficiali e venivano ora, da Teodosio II., rivestiti di una delle maggiori dignità dell’impero, nonchè riconosciuti uomini di vita lodevole e di costumi immacolati.
Non dunque, a tali considerazioni, aveva dovuto ispirarsi quel principe. Ma è più probabile che il suo divieto mirasse unicamente a salvaguardare la dignità e la serietà stessa dell’insegnamento. I metodi, infatti, consueti ai docenti pubblici e privati per accaparrarsi discepoli — lo deplorano tutti gli scrittori del tempo[720] — costituivano un avvilimento quotidiano della dignità del maestro agli occhi dei suoi scolari ed è possibilissimo che Teodosio II. abbia voluto eliminare questa iattura, dettando i suoi voleri in quella forma aspra, che la sua prima legge palesa e proibendo ai docenti ufficiali dell’Ateneo costantinopolitano di attendere a procacciarsi discepoli, da cui avessero potuto ritrarre privati guadagni.
Gl’inconvenienti deplorati, e cercati di evitare, si sarebbero al certo ripetuti presso gl’insegnanti privati, ma Teodosio, questa volta, provvede, riducendone al minimo l’importanza nell’insegnamento cittadino e limitando la loro eventuale attività a quella di ripetitori domestici.
Il trionfo dell’insegnamento ufficiale era assicurato. Se non che la liberalità di questo nuovo monopolio emerge luminosa dal fatto che esso si riduce alla scelta dei maestri e al divieto dell’insegnamento privato-pubblico. Ma gl’insegnanti ufficiali conservano piena la libertà di dettare ciò che vogliono e come vogliono. Non programmi, non norme costrittive, non sorveglianze più o meno rigorose. L’imperatore non legifera in alcun modo per menomare la indipendenza dell’insegnamento ufficiale. E anche questo può dimostrare che non erano stati dei motivi politici o religiosi a consigliare il rivolgimento, di cui egli si rese responsabile dinanzi al giudizio dei contemporanei, e a quello, di consueto assai più grave e inappellabile, della storia.
VI.
Le norme generali delle due costituzioni, riguardanti l’ordinamento interno della Università costantinopolitana, di cui la prima, nella collezione legislativa pubblicata da Teodosio II., si ritrova fra le misure relative all’ordinamento degli studii in Roma, oltre che in Costantinopoli (_De studiis liberalibus Urbis Romae et Costantinopolitanae_), si riferiscono solo a questa seconda città, e non anche all’antica capitale del mondo, la metropoli dell’Italia?
Il motivo, che ha indotto qualche studioso[721] a sostenere questa seconda opinione, poggia forse sur un equivoco, giacchè la identità della rubrica del titolo, sotto cui l’una e l’altra sono elencate, si può spiegare anche col fatto che la sua prima parte contiene la _costituzione_ di Valentiniano I. sulla disciplina degli studenti, che si riferiva appunto a Roma[722].
Ma vi è qualche altro particolare, il quale ci induce a sospettare che più tardi taluna delle norme, emanate da Teodosio II. per l’Università costantinopolitana, si applicasse anche all’Ateneo romano. Quivi, infatti, in questo e nel secolo successivo, sarà in vigore il conferimento della _Comitiva primi ordinis_, la quale — vedemmo — era un’onorificenza che Teodosio II. concedeva ai professori di Costantinopoli, dopo un ventennio di lodevole insegnamento. Noi possediamo anzi il documento della prima concessione di codesta dignità in Roma, in un’epigrafe, che anche altri indizii palesano del secondo quarto del secolo V., secondo la quale il felice privilegiato fu un cristiano insegnante di retorica.[723] Codesto punto delle innovazioni di Teodosio II. o trovò dunque la sua applicazione in Occidente dopo il 438, allorchè il _Codice teodosiano_ cominciò ad entrare in vigore anche in questa parte dell’impero, o Roma ne godette nello stesso tempo che Costantinopoli.
Ma tale rivelazione, che concerne una delle riforme scolastiche di Teodosio, solleva in noi il sospetto che altrettanto fosse avvenuto di parecchie delle rimanenti.
Chi infatti si dia la pena di scorrerle trova manifesto che la maggior parte non hanno nulla di peculiare per la giovane capitale dell’Oriente. La forma della nomina ufficiale dei maestri, il divieto fatto loro dell’insegnamento pubblico ai maestri privati, sono tutte norme, di cui talune — la prima ad esempio — troviamo più tardi osservate anche fuori di Costantinopoli, e le altre, nulla esclude lo siano state, egualmente, altrove. Nella tendenza, che ormai aveva assunto l’impero romano, di disciplinare e di accentrare ogni cosa, e nell’occasione, che si porse, per l’ultima volta, a Teodosio II., di reggere nelle sue mani i destini di ambedue le sezioni, orientale ed occidentale, tutto lascia agevolmente supporre che l’ordinamento, da lui imposto agli studi medii e superiori di Costantinopoli, fosse, subito dopo, applicato anche a Roma.
E, forse, non a Roma soltanto. Non le sole due capitali dell’impero ebbero scuole di Stato. L’impero altra volta statizzò determinati insegnamenti, affidandoli a determinate città.[724] Perchè mai non si sarebbero, anche per queste, ripetute le misure preventive, che, nel pensiero del governo, valevano a salvaguardare la serietà e la dignità dell’insegnamento secondario e superiore di Costantinopoli? Come si vede, tutti i criterii di verisimiglianza ci inducono a propendere verso quest’ultima opinione.
VII.
Nel 427,[725] Teodosio II. riconfermava gli antichi privilegi, già confermati ai maestri con la costituzione del 414. Era il periodico bisogno di richiamare in vita disposizioni obliterate o male applicate. Ma, due anni dopo, egli si accingeva ad un’opera ancor più duratura nei riguardi della civiltà, e che indirettamente, ma in modo decisivo, si sarebbe ripercossa sur una delle varie forme d’insegnamento impartito nelle scuole del tempo, l’insegnamento giuridico.
Dall’età repubblicana a quella imperiale, grande era stato il rivolgimento subìto dalla pura scienza del diritto. Fino al primo secolo di Cristo, il diritto aveva avuto, come suo esclusivo fondamento, le _Dodici Tavole_, qua e là lievemente ritoccate o dalla consuetudine, o da deliberazioni popolari, o da _senatus consulta_, o dagli editti dei pretori. Ma, con l’impero, si erano introdotte nuove classi di fonti giuridiche: le costituzioni del principe sotto forma di _edicta_, _mandata_, _decreta_, _rescripta_, e fino al secolo IV.,[726] i _responsa_ dei giuristi. Anzi, col procedere del tempo, le _costituzioni_ imperiali erano moltiplicate di numero e di importanza, e, nel secolo IV., in quel notevole mutamento, che la religione cristiana, salita per la prima volta al trono, arrecò nelle antiche consuetudini civili, e in cui, a parte la religione, era scoccata l’ora critica del distacco di un nuovo mondo da quello antico pagano, esse erano divenute profondamente novatrici, anzi, addirittura, rivoluzionarie.