Il processo di Verre

Part 9

Chapter 93,813 wordsPublic domain

Stando alla relazione che l’epitome liviana (l. c.) dà della legge Voconia, il procedimento di Verre sarebbe stato affatto conforme al precetto legislativo; giacchè il divieto di istituire erede una donna sarebbe stato generale e non limitato a’ cittadini aventi un censo maggiore di centomila assi. Ma forse potrà ritenersi che l’epitome, per lo stesso sforzo di essere compendiosa, sia riescita monca; e sia. Sia dunque il divieto limitato come Gaio[386] vuole a’ testatori aventi un censo superiore a centomila assi. Di che cosa Cicerone fa colpa a Verre? Non già di avere escluso a torto dalla successione di P. Annio la figliuola perchè unica; bensì di averla esclusa a torto, perchè suo padre non era censito. Anche qui l’uso della parola «censito» ha generati alcuni equivoci sulla legge Voconia; quasi che per Cicerone, essa si riferisse a tutti i censiti, non a quelli della prima classe soltanto. Il concetto di Cicerone non è questo: egli intende dire semplicemente che P. Annio, se fosse stato censito, sarebbe stato annoverato nella prima classe; ma egli non era stato censito. E perchè non era stato censito? Nessuno ce ne dice categoricamente la ragione; ma, rammentando le fasi cui andò soggetta la censura dopo Silla, che, se non l’abolì di dritto, l’abolì di fatto[387], intenderemo facilmente che P. Annio, il quale forse appunto in quel giro d’anni avrebbe dovuto essere censito, non fu iscritto per la mancata redazione delle nuove liste. Ciò posto, nell’applicazione della legge Voconia, doveva aversi riguardo al vecchio censo od alle nuove mutate condizioni di fatto? È chiaro che il diritto pretorio specialmente, che aveva uno scopo eminentemente pratico, dovea attenersi a questa seconda norma; e a questa si attenne Verre. Che P. Annio fosse un uomo facoltoso, risulta da tutto il complesso della narrazione di Cicerone, e questa, cui si è accennato, è la maniera più probabile di spiegare come egli non fosse compreso nel censo. E nel caso suo doveano trovarsi anche più e più altri; e la legge Voconia sarebbe stata praticamente elusa, anche più che non si tentasse di fare con altri mezzi[388]; onde il provvedimento di Verre, anche volendo disputare sulla sua legalità, era in ogni modo giusto.

Ed allora sembra che non vi fosse nemmeno ragione di parlare di un effetto retroattivo arbitrariamente dato da Verre alla norma da lui stabilita. Anzi tutto il divieto della retroattività non fu mai così assoluto, specialmente nella sua pratica applicazione[389], come si potrebbe credere; e sopratutto, quando si poteva trattare di norme di ordine pubblico, nel novero delle quali bisogna far entrare la legge Voconia. Per giunta poi, qui non si trattava di una nuova legge, ma di una interpretazione di una legge già esistente e di un suo adattamento alle innovate condizioni dello Stato; e non si vede quindi sino a qual punto si potesse parlare di effetto retroattivo e di violazione di diritti quesiti.

[Verre e la _lex Cornelia de proscriptis_.]

Che se poi si guarda alla condotta di Verre nell’altro caso, nella successione di P. Trebonio, la sua giustificazione è più che mai evidente. Se infatti la _lex Cornelia de proscriptis_[390] vietava qualunque aiuto a’ proscritti, ne confiscava tutti i beni e li rendeva perfino incapaci di ereditare nelle successioni legittime; il testamento di P. Trebonio offendeva direttamente quella legge. Che doveva fare Verre in tal caso? Per quella norma giuridica appresso anche più recisamente prevalsa, per cui la condizione illecita negli atti di ultima volontà non gl’invalida, ma ne resta invece invalidata, l’eredità bene ricadeva a quegli eredi che, consapevoli della legge, non giurando, mostravano di non osservare la condizione apposta al lascito; e Verre gl’immise senz’altro nel possesso dell’eredità. Quanto al liberto, Cicerone stesso riconosce, che, col suo giuramento, se fece atto di ossequio alla volontà del suo patrono, fece del pari cosa contraria alla legge; soltanto sembra intenda che Verre avrebbe del pari dovuto immetterlo nel possesso ereditario, curando poi con un’azione indipendente di sottoporlo alla pena conveniente e privarlo anche dell’eredità per la violata disposizione di legge. Ma, se anche tutto questo lungo rigiro poteva rispondere al rigoroso schematismo della procedura ed alla lettera delle leggi, era nell’indole del diritto pretorio di giungere allo stesso risultato per via più spedita, e non di altro poteva farsi colpa a Verre.

[Verre e il diritto successorio de’ patroni.]

Che dire del caso di M. Ottavio Ligure? La condotta di Verre a quel proposito trova la sua spiegazione e la sua giustificazione nelle vicende legislative del diritto ereditario de’ patroni verso i liberti. Quel diritto, il più importante, si può dire, di tutti quelli competenti a’ patroni, dopo la introduzione della più ampia libertà di testare, di cui, come ogni altro cittadino, si avvalevano i liberti, finiva per essere illusoria. L’equità pretoria, che anche in questo caso interveniva per sovvenire alla deficienza della legge, a questa _iniquitas_ anzi, dice Gaio; per mezzo della _bonorum possessio_, assicurava il diritto del patrono, garentendogli, in mancanza di figli naturali la metà de’ beni del liberto[391]. La regola seguita da Verre fa parte di tutto questo indirizzo della giurisprudenza pretoria, che regolò questo argomento, specialmente sino alle leggi introdotte sotto Augusto. Nè potea costituire un ostacolo il possesso dell’eredità già ottenuto da M. Ottavio sotto C. Sacerdote, sia perchè la _bonorum possessio_, specialmente nel suo periodo più antico, ebbe un carattere temporaneo e mirò a costituire uno stato di fatto; sia perchè la figliuola del patrono di C. Sulpicio Olympo, che si faceva ora a domandare da M. Ottavio la sesta parte dell’eredità, non potea essere stata pregiudicata da quel fatto, cui era rimasta estranea, e poteva, da varî punti di vista, ripetere da M. Ottavio, successore di C. Sulpicio, tutto ciò che le toccava.

L’altro tratto dell’editto[392] riguardante la validità del testamento e la trasmissione dell’eredità, consente l’esame anche meno, se si considera che in un punto è d’incerta lezione[393].

[La giustizia di Verre.]

Guardando specialmente a’ casi precedenti, appare quanto fosse esagerato ed anche ingiusto il biasimo di Cicerone; e, messo invece l’editto in rapporto con tutta l’evoluzione della coscienza giuridica romana e delle sue forme, non appare che Verre si fosse veramente allontanato dall’una e dalle altre. Nè depone veramente contro di lui il fatto che alcuni di quei precetti da esso introdotti nell’editto urbano scomparvero dal provinciale[394], giacchè e l’esperienza fatta e le diverse condizioni di vita potettero suggerire il mutamento.

Ciò intanto non vuol punto dire che Verre fosse il modello de’ giudici e che, nel campo pratico specialmente, la giustizia trovasse ne’ suoi pronunziati la migliore espressione.

Uomo di partito, eletto co’ voti e con l’appoggio di un partito contro di un altro, egli non trovava modo di scordarsene nell’amministrare la giustizia. A lui, campione della parte aristocratica, quei liberti, que’ plebei e tutti in fine gli avversarî doveano parere gente da potersi impunemente mettere fuori della legge, conculcare, taglieggiare anche all’occasione. I nomi di quelli che si dicono lesi da lui durante la sua pretura, Annio[395], Junio[396], Ottavio fors’anche, sono nomi di plebei, e plebei erano pure con poche eccezioni i Minucii, che aveano dati già tribuni alla plebe[397]. Trebonio era un cavaliere ed era un proscritto. Pare che la sua pretura ebbe questo carattere prevalentemente partigiano, tanto che L. Pisone[398] suo collega nella pretura dovette più volte colla sua interposizione impedire l’esecuzione de’ suoi atti. Q. Opimio tribuno della plebe, menato in giudizio innanzi a Verre, o che, nella gestione del suo officio, avesse semplicemente detto, come vuole Cicerone, qualche cosa contro il volere di qualche nobile, o che davvero avesse interposto il suo _veto_ contro la legge Cornelia; dopo una causa di tre ore semplicemente, ne uscì privo de’ suoi beni, di ogni avere, di ogni grado[399].

Ma non soltanto per passione politica pare che traviasse Verre: l’oro che tutto poteva e tutto faceva, a’ suoi tempi come o un po’ più che in certi altri, riesciva a tirarsi dietro a sghimbescio la sua giustizia. Almeno, salvo il valore delle loro testimonianze, erano in parecchi ad attestarlo in giudizio, anche per questo periodo[400].

[Chelidone.]

Sopratutto poi a’ varî fonti di diritto conosciuti sin qui se ne era aggiunto un altro: Chelidone. Col crescere della raffinatezza e del lusso, Roma era invasa pure da una folla di quelle etère che già in Grecia avevano tenuto lo scettro; e la Grecia vinta signoreggiava il conquistatore anche con le deboli e delicate mani di queste sue donne. Esperte di tutte le arti di piacere, colte anche qualche volta, piene di capricci e di bizzarrie, strano impasto di tenerezza e di malizia, quali ci appaiono specialmente nei poeti del secolo che finisce e di quello che incomincia; esse erano fatte per abbagliare, attirare e conquistare i conquistatori del mondo, e, in tempo di prosperante arbitrio e di crescenti poteri personali, portare più che mai il coefficiente dell’alcova nell’alchimia della politica contemporanea. In una di queste amabili panie era andato ad invischiarsi Verre. _Lei_ si chiamava, o si faceva chiamare Chelidone: rondine; un nome, specialmente per l’epoca quasi sentimentale, il nome dell’uccello commisto alla triste favola di Tereo, dell’uccello cantato da Anacreonte, un nome bello e sonoro che aveva in sè come un’eco indistinta di risorgenti primavere e d’autunni morenti, di lunghe lontananze e di fedeli ritorni. _Lui_, n’era preso, pare, alla follia, e la piccola mano che regge col freno il pretore, reggerà anche la pretura ed i giudizî[401].

O litiganti, a che affollare la casa del giureconsulto ed impetrare il parere di Scevola e l’opera dell’avvocato? Benchè sia la via diretta, nondimeno è la più lunga e spesso non vi conduce in porto. La chiave della pretura e del cuore del pretore è nelle mani di Chelidone; e nella sua casa s’agitano e si decretano le sorti d’ognuno. La sua casa è gremita, come non mai casa di giureconsulto, ed ella si asside, sibilla del nuovo oracolo; chi chiede di essere messo in possesso, chi di non esserne espulso, chi di essere posto al coverto da un giudizio che non vuole, chi l’attribuzione delle cose contese e chi numera quattrini e chi suggella scritture[402]. È la casa dell’etèra o l’aula della giustizia? L’una cosa e l’altra, che tendevano — e forse non allora soltanto — a divenire una cosa. E l’oro che affluisce colà, ora e poi, per una via o per un’altra, pure va a finire in mano di Verre! Anche morendo due anni appresso (72 a. C.) Chelidone è provvida tanto da pensare a che il gaudio dell’erede renda meno amare le lagrime dell’amante[403]. Chelidone infatti morì sotto il consolato di Cn. Lentulo e L. Gellio[404].

[La manutenzione de’ pubblici edificî.]

Nè in quella pretura, sembra, mancavano a Verre ed a Chelidone l’occasione di rimestare e brogliare. La mancanza di censori faceva sì che gli appalti della manutenzione di pubblici edifici entrassero tra le incombenze de’ consoli o de’ pretori ad essi sostituiti, e qui anche più, od anche più palesemente, a quanto dice Cicerone[405], Verre si creò un largo campo di azione.

L. Ottavio e C. Aurelio consoli nel 75 a. C.[406] e con essi i pretori C. Sacerdote e M. Caesio non avevano potuto farsi dare la consegna degli edificî sacri, la cui manutenzione aveano dato in appalto, e con apposito senatusconsulto l’incarico di esaurire tale compito venne dato a’ pretori C. Verre e P. Celio[407]. A dire di Cicerone, Verre ne fece di tali e tante nel disimpegno di questo suo ufficio, che la voce ne correva in città, e ad attestarlo non facevano nemmeno difetto testimoni anche della sua parentela. Pure ve n’era uno, che, per le sue particolarità e pel suo carattere manifesto, faceva sì che tutti gli altri impallidissero a suo confronto; una cosa non da sentirsi soltanto, ma da vedersi ogni giorno e da tutti.

P. Junio, un uomo della plebe, avea preso in appalto sotto il consolato di L. Silla e Q. Metello nell’anno 80 a C.[408] la manutenzione del tempio di Castore, il celebre tempio votato, secondo la tradizione, nella battaglia al lago Regillo e dedicato sedici anni dopo[409]; ed è probabile che non prendesse quell’appalto per la prima volta, anzi l’avesse già avuto da cinque anni innanzi sotto la censura di L. Marcio e M. Perpenna[410]. Morto prima di dare la consegna, lasciò un figliuolo minore in tutela di L. Habonio o Rabonio[411], di P. Tizio o Tettio[412] e M. Marcello. La grandezza e la magnificenza del tempio potevano fare sperare a Verre di trovare pingui lucri dall’approvazione di quell’appalto, e con tali auspicî Verre si appresta a farla; ma, il pretesto?

Il tetto bellamente ornato, tutte le cose nuove e tenute in ordine non erano fatte per offrirlo. Verre è in imbarazzo e con lui quei bracchi, che, per suo stesso detto, numerosi gli erano intorno, quasi a scovare la preda; nulla promette ad essi neppure il loro fiuto, e un di loro, levando in alto il naso, in aria di sconforto: Nulla, dice, o Verre; nulla, nulla, fuorchè se vuoi chiedere che le colonne sieno messe a perpendicolo. A perpendicolo? È un modo di dire, e, a sentir Cicerone, Verre non lo comprende nemmeno; ma, quando gli viene chiarito, il motto diventa per lui una trovata, ed ha già il capo in mano per volgere la cosa in suo profitto. Ma appaltatore pel nuovo quinquennio è quello stesso Habonio, tutore del pupillo Junio. La cosa dunque gli sfuggirà di mano? Verre non si arrende per così poco, e dopo breve tratto di tempo, avendo a consiglieri la paura e la speranza, Habonio è già dalla sua ed anch’egli vuole le colonne a perpendicolo. La casa di Junio è messa in agitazione; gli zii C. Mustio e M. Junio, il tutore P. Tizio, messi in trambusto, vanno a prendere consiglio dall’altro tutore M. Marcello e costui va egli stesso da Verre per distornare il male minacciato: tutto inutilmente. Dunque non vi è via di uscita? Forse ve n’è una: sotto la pretura di Verre quel che non può Marcello, può Chelidone; e C. Mustio, M. Iunio, P. Tizio vanno, nuovo pellegrinaggio, da Chelidone. C. Mustio è l’oratore de’ nuovi legati, e Chelidone, per quella che ella è, li accoglie, si direbbe, onestamente, ed onestamente li congeda. Verre non ama soltanto Chelidone; ama l’oro e Chelidone; e assai guadagno spera avere da quest’affare, nè sa acconciarsi a rinunziarvi. Si torna allora da Habonio: l’opera può costare quarantamila sesterzi, non più; si pattuisce per duecentomila. Ma neppur di questo Verre è contento; egli dunque darà l’opera in appalto, e senz’altro la mette in appalto, senza indire il giorno e senza avvisi, durante gli stessi _giuochi romani_, nel fòro ornato per quella solennità. Pure i tutori vi accorrono: M. Junio, lo zio, alza il dito, chiedendo per sè l’appalto. La preda sfuggirà dunque di nuovo a Verre? No, sinchè non gli verrà meno un espediente; e d’espedienti egli non è a corto così facilmente. Verre si perde d’animo per un momento, ma poi si riprende, ed una clausola che vieta al pupillo di concorrere all’appalto ha tutto rimediato. Si tratta di un’aggiunta già fatta da tempo, o immediatamente per quel caso? Pare fatta immediatamente. Inoltre, ad escludere ogni altro, si fissa all’esecuzione dell’opera un termine brevissimo, dagl’idi di Settembre alle calende di Decembre. Così l’opera, che M. Junio volea compiere per 400.000 sesterzî, viene data ad Habonio per 560.000. Ma, in compenso, Verre tiene alla regolarità del contratto; abbonda in cautele, è provvido e previdente. Non si tratta che di scomporre le colonne e ricomporne le parti con maggiore regolarità; non vi è dunque materiale vecchio da scartare, nè nuovo da adoperare; tutto consiste nella mano d’opera e nell’impalcatura; in ogni modo Verre prevede ogni danno, che l’appaltatura possa arrecare e gliene impone il risarcimento; gli prescrive di eseguire regolarmente l’opera in ogni sua parte, gli attribuisce infine il materiale di scarto e, tra l’una cosa e l’altra, non dimentica di disporre che il prezzo dell’opera appaltata venga pagato prontamente; dimentica bensì di esigere poi il compimento dell’opera e collaudarla. In cambio ha una mezza resipiscenza, che gli fa condonare a Giunio 110.000 sesterzi su 560.000.

[La _sortitio iuniana_.]

Così Verre regolava gli appalti, e a chi creda scorgervi qualche inverosimiglianza — nè io oserei asserire che non ve ne sieno — si deve rispondere, riferendosi a Cicerone[413] come l’Ariosto a Turpino. E di questa pretura urbana altro non ci dice Cicerone, solo, egli maestro di sottintesi e di reticenze, sotto la forma della preterizione, lancia, come la freccia del Parto, l’ultima accusa; una gherminella di Verre per riversare, allontanandola da sè, su C. Junio tutta la colpa delle corruzioni avvenute nel processo Oppianico. È un’accusa che Cicerone ripeterà anche alcuni anni dopo, difendendo A. Cluenzio[414]. Ma contro la sua affermazione stava il giudicato da cui era stato condannato C. Junio; perchè i giudici non aveano creduto a costui ma a Verre, e, non trovando confermato dagli atti di Verre il sorteggio de’ giudici di Oppianico, aveano ritenuto irregolare il sorteggio e colpevole di corruzione C. Junio. Del resto Cicerone non v’insiste; la gestione della pretura era per lui come un utile preambolo per meglio potersi domandare: Che cosa farà fuori d’Italia costui, se tale si è mostrato nello stesso fòro romano? e quale sarà con i provinciali, chi tale è stato con i cittadini?[415].

Ed un preambolo si può dire fosse per lo stesso Verre la pretura urbana. Già sin dal primo entrare in ufficio la provincia dovea allettarlo con le seduzioni del futuro, e, come più l’anno procedeva, l’isola da’ molti armenti e da’ floridi campi e dalle piazze fastose doveva attirarlo con il fascino della terra promessa. L’anno 73 spuntava ben auspicato per C. Verre.

In Sicilia risorgono forse tutte le speranze, le aspettative, le illusioni, i timori che un mutamento di padrone suol destare.

O terra di Aceste, è un altro lontano nipote di Enea che viene a renderti il guiderdone dell’ospitalità data all’antenato, e si appresta a scrivere nella tua storia secolare una dolorosa pagina, che non è la prima e, purtroppo, non sarà l’ultima.

VI.

QUASI IN PRAEDAM

[Verre e i suoi accoliti in Sicilia.]

E con quanti bracchi, o fondo del popolo romano, il tuo padrone manda in caccia il suo ministro! Sono e saranno con lui il figliuolo[416], il genero[417], i legati, tra cui Q. Tadio suo parente[418] e P. Cervio[419], i questori T. Vezio[420] fratello di suo cognato, P. Cesezio[421], Postumio[422]; ma non tutti sono buoni bracchi e ad ogni conto sono pochi. Egli ha perciò la sua coorte, l’aruspice Volusio, il medico Cornelio[423], il liberto Timarchide, suo ministro[424] Cornificio lo scriba[425]; ed, a coadiuvarlo ancora, intorno a lui, come per un misterioso richiamo, si aggruppano altre umane arpie, quali venute d’Italia, quali attratte presso al governatore da ogni punto della Sicilia: Nevio Turpione, uomo corrotto e violento[426], Volcazio, cavaliere romano[427], Valenzio, interprete, non della lingua greca soltanto, ma della rapacità del pretore[428]; Claudio il cinico, bruno e da’ crespi capelli[429], Theomnasto siracusano[430]; Escrione e Cleomene i due mariti indulgenti[431], Atidio[432], Jerone e Tlepolemo, i due cani di Cibyra[433], Carpinazio, preposto all’azienda de’ pubblicani in Sicilia[434], Papirio Potamone[435]; e con questi tutta un’altra schiera di liberti, servi fuggitivi, aruspici, medici, prefetti, banditori, littori[436], che andavano da Apronio[437], uno stratega della corruzione, la mente e il braccio di Verre, a L. Sestio[438], il carnefice, la mano passiva, che colpiva inesorabilmente.

Non mancano veramente i bracchi a Verre per iscoprire la preda e per impadronirsene, e poi egli ha già tutto un piano prestabilito: il suo fine odorato l’ha già da Roma messo sulle tracce, ed egli sa già di là dove metter le mani[439]. E non perde tempo.

[L’eredità di Apollodoro Laphirone.]

[L’eredità di Sosippo e Philocrate.]

Apollodoro Laphirone è morto ed ha lasciato erede il figliuolo di Dione di Halaesa con l’obbligo di porre alcune statue nel fòro, e con la minaccia di una multa a favore di Venere Erycina, se ciò non faccia. L’eredità si è devoluta sotto C. Sacerdote, la condizione è adempiuta, e l’erede gode in pace la ricca eredità. Ma Verre è appena giunto a Messana, la città complice, la ricettatrice delle sue ruberie[440] e il giorno stesso in cui vi giunge[441] (proprio il giorno stesso?) fa chiamare Dione, uomo primario, fatto poi da Metello cittadino romano, e gli dice di voler giudicare dell’eredità pervenuta al figliuolo di lui. Giudicare di che, se non vi è ombra di dubbio o di contesa? Ma Venere è la dea del gioco, e, se la sorte aiuti, qualcosa ne uscirà. Il tempio del monte Eryce ha un magistrato, che ne può rivendicare i diritti, uno de’ questori; pure chi si presenta a rivendicarli è quel Nevio Turpione che sappiamo. La causa si fa, e Dione vince la causa, ma perde la lite. Venere non ottiene la multa; ma un milione di sesterzî dalle mani di Dione passa in quelle di Verre, e branchi di cavalli ed argento lavorato e tappeti dalla sua casa passano ad ornare quella del pretore[442]. Venere in verità, non ha campione più disinteressato di Verre. Due fratelli di Agyrrium, Sosippo e Philocrate[443], hanno avuta per testamento dal padre l’eredità sotto condizione di pagare una multa a Venere, se in un certo luogo si faccia una certa cosa. Nel ventesimo anno, dopo che tanti pretori, tanti questori e tanti calunniatori v’erano stati in Sicilia, viene loro mossa la causa; e quattrocentomila sesterzî dati a Volcazio fanno loro vincere la causa; ma la vittoria loro è più nefasta di quella di Pirro[444].

[I metodi giudiziarî di Verre.]

Tutto l’ampio e, si può dire, infinito potere che è nel diritto di giudicare e ch’è la condizione della conservazione di ogni avere e di ogni diritto, Verre l’usava, a quanto dice Cicerone, in maniera da raggiungere l’effetto opposto, determinando in forma equivoca la questione della causa, storcendo l’ordine de’ giudizî, violando le giurisdizioni e le competenze.

Con la divisione della procedura _in iure_ e _in iudicio_, in questa seconda fase del giudizio non si faceva che applicare e trarre alle sue conseguènze concrete una premessa posta dal magistrato. Perciò, malgrado l’apparenza contraria, il destino della causa era in mano di costui, e il _iudex_ poteva divenire in mano sua il materiale strumento del suo volere. A sentire Cicerone, Verre poneva i giudici del fatto alle prese con questioni del genere di queste[445]: «Se pare che il fondo capenate, intorno a cui verte la lite, appartenga, secondo il diritto quiritario, a P. Servilio, nè tal fondo verrà reso a Q. Catulo — fa che gli sia reso[446]»; oppure: «Se non accetta ciò che tu dici di dovergli, menalo in giudizio; se agisce per ottenere quel che pretende, menalo in carcere[447]». Riesce evidente che con questi responsi sibillini, anzi con queste trappole, non v’era alcuno che potesse sfuggire ad una voluta condanna, nè il _iudex_, fosse stato un uomo comunque si voglia dotto e ligio al dovere, poteva evitare di compiere una madornale ingiustizia.