Il processo di Verre

Part 6

Chapter 63,524 wordsPublic domain

Di queste sessantotto città, tre — Messana[213], Tauromenium[214] e Netum[215] — erano città federate; cinque — Centoripae, Halaesa, Segesta, Halicyae e Panhormus — benchè senza trattato, erano libere ed immuni da tributi (_liberae et immunes_); trentaquattro comuni — quelli degli Agyrinenses (Cic. in Verr. A. S. III, 27, 67), Aetnenses (id. 44, 104), Acestenses (id. 36, 83), Agrigentini (id. 43, 103) Amestratini (39, 88), Apollonienses (43, 103), Assorini (l. c.), Catinenses (l. c.), Calactini (43, 101), Coephaloeditani (43, 103), Citarini (l. c.), Capitini (l. c.), Entellini (l. c.), Enguini (l. c.), Gelenses (l. c.), Hennenses (42, 100), Heraclienses (43, 103), Haluntini (l. c.), Helorini (l. c.), Herbitenses (32, 75), Hyblenses (43, 102), Imacharenses (43, 100), Inenses (43, 103), Ietini (l. c.), Leontini (44, 104), Mutycenses (43, 101), Menaeni (43, 102), Murgetini (48, 103), Petrini (39, 90) Soluntini (43, 103), Scherini (43, 103), Thermitani (42, 99) Tissenses (38, 86), Tyndaritani (43, 103) — erano città _decumanae_: le rimanenti città erano _censoriae_. Il numero preciso ed il nome di queste ultime non ci sono stati tramandati; ma, per via indiretta[216], è sembrato poterne fissare il numero a ventisei, anche per argomento di una notizia già citata di Livio[217]; e, quando si ritenessero prive di valore le critiche fatte all’indice pliniano, riescirebbe molto ovvio averne anche il nome, detraendo da quell’elenco le quarantadue città di altra categoria già menzionate. In tal caso le ventisei città censorie dovrebbero riconoscersi in quelle di Megara, Syracusa, Camerina, Lilyboeum, Mytistratum, Acrae, Bidis, Drepanum, Ergetia, Echetla, Eryx, Herbessus, Hadranum, e quelle degli Iponenses, Macellini, Naxii, Noini, Parapini, Phintienses, Semelitani, Selinuntini, Symaetii, Talarienses, Triocalini, Tyracinenses, Zanclaei[218].

[La condizione delle città.]

Questa varia classificazione delle città siciliane era stata determinata da criterî di governo, tendenti a rompere ogni unità di consenso ed ogni formazione di un maggior senso di solidarietà nella regione, da considerazioni di opportunità rispondenti alla maggiore o minore importanza militare ed economica delle varie città, e, come i fonti, anche frammentarî ed incompleti, sono in grado molte volte di dimostrare specificatamente[219], avea avuto la sua causa immediata e la sua base nel diverso atteggiamento tenuto dalla città durante le due guerre puniche, e nel modo, come erano venute all’amicizia od in potere de’ Romani, e ne’ diversi servizî che potevano ancora rendere[220].

[Città federate ed indipendenti.]

Le tre città _foederatae_, congiunte a Roma da un _foedus_, e materialmente comprese ne’ termini della provincia, legalmente ne erano fuori, e teoricamente formavano come tre distinti stati rimpetto a Roma, con completa autonomia politica e legislativa e proprietà esclusiva del suolo del loro territorio rimpetto a tutti. Messana nondimeno avea l’obbligo di fornire una nave oneraria al popolo romano, la qual cosa, agli occhi di Cicerone, era quasi come un’impronta di servitù (_quasi quaedam nota servitutis_)[221]. Che quest’obbligo si estendesse anche alle altre due città _foederatae_ ed alle _liberae sine foedere_, è sembrato a qualcuno[222], ma in realtà nelle orazioni di Cicerone, e negli stessi tratti citati a documento (Cic. in Verr. AS. IV 9, 19; 67, 150; V, 17, 42; 20, 51; 24, 60), si fa riferimento sempre a Messana. Altrove (Cic. in Verr. AS V, 19, 50) si dice espressamente che Tauromenium era stata esentata da quest’obbligo; e quindi, anche a voler ritenere inerente al _foedus_ l’obbligo di contribuire la nave, non si sa se l’altra città ne fosse esentata; e in ogni modo nulla se ne può dedurre riguardo alle città _liberae et immunes sine foedere_.

Le città libere ed esenti da tributo, benchè non in virtù di trattato (_liberae et immunes sine foedere_), materialmente erano nella stessa condizione delle alleate, e la differenza vera tra le une e le altre era, anzichè nella loro posizione, nel fondamento di queste, che, non risultando da contratto ma da concessione unilaterale, era necessariamente precario.

L’immunità poi loro concessa, se questa condizione non era limitata alla sola Halicya, non rifletteva tutto il territorio, ma il territorio coltivato da cittadini de’ comuni immuni; sicchè gl’_incolae_ pagavano il tributo, se coltivavano parte di quel suolo (AS. III, 40, 91). Ciò spiega e dimostra alla sua volta la natura d’imposta insieme personale e fondiaria della decima in Sicilia (Voigt, op. cit. II, p. 403, n. 475).

A queste, come alle città alleate, era stato imposto, dal 73 a. G. C. con la _lex Cassia Terentia_, come obbligo straordinario, la provvisione del frumento commesso da Roma e pagato ad un prezzo dallo stesso committente fissato a tre sesterzî il modio per la seconda decima che davano le città decumane, ed a tre sesterzî e mezzo per l’altro che veniva indistintamente prelevato da tutte le città[223].

[Città decumane.]

Dalle trentaquattro città decumane il Governo di Roma prelevava la _decima_ di tutti i prodotti agricoli, frumento, vino ecc., e da questo sistema d’imposta veniva ad esse la definizione del loro stato legale. Il suolo, o meglio il possesso di esso[224] era stato loro lasciato, o reso, come si amò meglio dire in seguito, riassumendo nell’elaborazione di un concetto giuridico riflesso questo stato di cose[225]; e il tributo imposto era come il segno dell’alto dominio di Roma e ne alimentava l’erario. Queste decime, non esatte direttamente dallo Stato, venivano locate a’ pubblicani, od anche alle città che avevano parimenti facoltà di concorrere. Tutto il frumento così esatto o comprato poteva ammontare per la prima decima a tre milioni di modii, ad altrettanto per la seconda e per l’_imperatum_ ad ottocentomila modî; in tutto 6,800,000.

[Città censorie.]

Restava il reddito delle città censorie. Quanto alle città censorie il loro suolo era più propriamente comparabile all’_ager vectigalis_. Di questo suolo delle città censorie dice Cicerone[226] che, essendo divenuto suolo pubblico del popolo romano, fu nondimeno loro restituito (_illis est redditus_), e soggiunge: questo territorio suole esser locato da’ censori. E ad evitare ogni contraddizione tra l’una e l’altra cosa, occorre bene ammettere che la locazione avesse per oggetto il tributo (_vectigal_) imposto a’ detentori di campi, non già i campi stessi[227]. Il tributo del suolo censorio si locava a Roma, mentre quello decumano si locava presso i questori di Lilybaeum e di Syracusae; ma sarebbe un errore volere limitare a questo la differenza reale delle due categorie.

L’attribuzione a due diverse competenze indicava meglio la distinzione di suolo semplicemente provinciale e suolo più propriamente e direttamente pubblico; ma la distinzione maggiore doveva consistere nell’entità del tributo che, mentre per l’agro decumano era proporzionale e limitato ad un decimo del prodotto secondo la _lex Hieronica_, per l’agro censorio invece era qualche cosa di determinato[228], senza che noi siamo in grado di dire a quanto ammontasse.

La differente sede e la diversa competenza della locazione delle _decumae_ e del tributo dell’agro censorio, non fu talvolta con rigidità osservata. Infatti non essendovi stati censori dal 673 al 683 di Roma, la locazione venne fatta da’ consoli e nel 679 il Senato[229] permise a’ consoli di locare anche le decime de’ vini, olii e de’ cereali di minore importanza, che regolarmente avrebbero dovuto essere locate da’ questori in Sicilia. Che poi, durante l’amministrazione di Verre in Sicilia (681-3), a’ questori di Sicilia ricadesse anche la locazione dell’agro censorio, è un errore in cui, mi pare, il Voigt[230] sia caduto, considerando come censorio il territorio di Leontini, ch’era invece decumano[231].

[Altri tributi.]

Si ha inoltre notizia da Cicerone[232] di un tributo, che sarebbe stato pagato da tutti i Siciliani, in proporzione dell’avere, a norma de’ censi fatti da due censori nominati per ogni città. Ma la menzione di questo tributo, dato in maniera indiretta, trattando della creazione dei censori, è la più incompleta ed oscura. Che fosse un tributo dovuto all’erario romano, sembra da escludere, tenuto anche conto che delle accuse fatte a Verre e che riguardano ogni lato del suo governo, alcuna non ve n’è che abbia relazione a questo. Ed inoltre il fatto che l’elezione di questi censori era lasciata alle città (Cic. in Verr. AS III, 53, 131), l’osservazione che il censo fatto da questi censori creati da Verre fu tale che la cosa pubblica di nessuna città poteva amministrarsi con esso (Cic. l. c. 55, 138), e la considerazione che due censori per città, nel numero di centotrenta, importano l’inclusione delle _civitates liberae et immunes_; tutto induce a ritenere che questo tributo avesse effetto ed impiego tutto locale. Infatti, un’amministrazione comunale ivi sussistente, servizî pubblici, polizia, non possono intendersi senza una finanza comunale.

I redditi de’ pascoli, se questi rientravano nel suolo censorio, si ottenevano per mezzo di pubblicani[233]; se erano compresi nel territorio decumano, ignoriamo qual sistema si tenesse. Oltre a questi tributi diretti, vi era il tributo indiretto, che gravava in genere su tutto quanto fosse esportato dalla Sicilia, senza distinzione della persona cui appartenesse, e consisteva nella _vicesima_, il cinque per cento del valore della merce, che sotto nome di _portorio_ si esigeva come dazio di esportazione[234].

Altri redditi dovevano pure venire da altri cespiti ed imposte indirette, in tutto sei[235], secondo una lettura del testo di Cicerone, ed in cui erano forse compresi diritti sulla pesca, sul sale e l’estrazione de’ metalli[236].

[Ordinamento locale.]

Ma, mentre da una ad un’altra di queste città v’erano così notevoli differenze nella posizione verso Roma e nella misura de’ tributi; tutte in genere avevano una loro organizzazione comunale, con magistrati, senati, censori, funzionarî locali.

Si ha menzione del _senatus_ non solo di comunità privilegiate e conosciute come _foederatae_, _liberae immunes_, quali Messana, Segesta, Halaesa, Centoripae, Panhormus[237], ma anche di _decumanae_[238] e perfino di _censoriae_[239], e di _oppida miserrima et desertissima_[240], con regolari manifestazioni sotto forma di _legationes_, _mandata_, _postulata_, _litterae_, _testimonia_[241]. E col senato naturalmente vi erano del pari magistrati di ordine vario, cui erano affidate le attribuzioni esecutive.

Si hanno così i _proagori_[242], i censori[243], di cui abbiamo fatto cenno, nominati due per città, _edili e questori_[244], e poi molteplici altri funzionarî di vario ordine e di varie attribuzioni come τριακάδαρχοι, σιτοφύλαχοι[245] ginnasiarchi[246] oltre ad altri uffici subordinati, come quelli di ὐπογραφεῖς, ὑπηρέτας, κάρυξ[247].

Accanto a questi uffizî civili vi erano poi i sacerdozî[248], i quali alcune volte, come a Gela, ad Agrigentum, a Melitta, a Segesta (ἱεράπολος o ἱέροθύτης)[249] compariscono come eponimi, ed a Syracusae (άμφίπολος Διὸς Ὀλυμπίου)[250] veniva adoperato il nome del sommo sacerdote a controsegnare gli atti pubblici e gli anni.

Ricorre anche la menzione de’ _decemprimi_[251] _quinqueprimi_[252], che, indicati così distintamente e forse in contrapposizione a’ magistrati, denotano probabilmente, più che altro, un grado di anzianità e di maggiore importanza di alcuni senatori.

[Sistemi d’elezione.]

La nomina a questi diversi uffici aveva luogo in modo diverso.

La loro creazione era regolata da norme spesso diverse da una ad un’altra città, norme spesso date da magistrati romani, anche per facoltà avuta dal senato; come quelle date da C. Claudio Pulcro e da C. Marcello (95 a. C.) ad Halaesa, che spontaneamente ne faceva richiesta[253], da Scipione (207 av. C.) e da P. Rupilio (132 a. C.) nel dedurre coloni ed Agrigentum ed Heraclea[254].

Per tali regolamenti ad Halaesa era stabilita a trenta anni l’età per entrare in Senato ed erano dati altri provvedimenti circa la capacità, il censo ed altre cose[255]: ad Agrigentum e ad Heraclea era provveduto a che vecchi cittadini e nuovi coloni avessero una uguale rappresentanza nel senato locale[256].

Niente conosciamo del numero de’ senatori: nella discussione non vi era ordine rigoroso, ma per consuetudine parlava prima il più vecchio, e, tacendo tutti, si traeva a sorte il nome di qualcuno, e quegli era chiamato a parlare[257]. Un indirizzo democratico non era in genere favorito de’ Romani, ma in città predilette, come Centoripae (Cic. in Verr. AS II, 68, 163), vi è accenno a deliberazioni popolari dirette.

I senatori venivano creati, sembra, per cooptazione[258]; i censori invece per mandato diretto del popolo[259]; e per voti ed in comizî sappiamo anche più chiaramente ch’erano eletti i sacerdoti[260]. In Syracusae la scelta era limitata a tre, non tribù, come qualcuno vuole[261], ma schiatte (_ex tribus generibus_)[262].

Tutte queste elezioni, riferendosi ad amministrazioni di ordine interno, avrebbero dovuto restar indipendenti dall’azione del governatore della provincia; ma il diritto di _veto_, _d’intercessio_ ch’egli avea, e che, naturalmente, trovava la sua ragione d’essere nella tutela della sovranità romana, lo metteva anche in grado di esercitar tali azioni, tali abusi da mettergli in mano come la facoltà stessa della nomina[263].

[Le _leges Rupiliae_.]

Il _decretum_ di Rupilio poi, quello che si potrebbe dire la _Charta_ largita alla Sicilia, avea inteso soprattutto a regolare la vita giuridica e giurisdizionale della Sicilia. Ciò ne costituiva, sembra, la parte precipua, od almeno quella di cui, relativamente, noi abbiamo maggiore notizia.

Quanto alle norme giuridiche imperanti in Sicilia, noi non abbiamo conoscenza del loro contenuto e del modo, onde ciascun rapporto era regolato.

Le notizie che abbiamo intorno alle riforme legislative di Diocle nel 339 a. u. c.=416 a. G. C., di Cephalo nel 412=342 sotto Timoleone, e di Polydoro sulla fine del V secolo sotto Jerone[264], sono notizie giunte a noi in forma molto indeterminata: di Diocle legislatore è dubbia fino l’identificazione[265].

Quello invece che sappiamo, è che in Sicilia la vita giuridica funzionava sotto l’impero dello statuto personale.

I Siciliani aveano le loro leggi[266], che erano speciali di ciascuna città e rimasero intatte a regolare i loro rapporti reciproci. Vigeva poi, d’altra parte, riguardo a’ cittadini romani o per quella parte che fosse stato imposto, il diritto romano[267], ed accanto all’uno e l’altro diritto particolare vi è accenno a’ _iura communia_[268], pe’ quali sembra doversi intendere: _iura gentium_, quel diritto delle genti, che serviva di complemento all’uno ed all’altro.

Vi erano insomma tutti quegli elementi dalla cui fusione si apprestava ad uscire, come poi uscì, il diritto romano quale noi lo conosciamo.

La _lex Rupilia_, o meglio _decretum Rupilii_, per quel tanto che noi ne sappiamo, avea sopra tutto atteso a riconoscere direttamente od indirettamente la validità e l’applicabilità e regolare la coesistenza e l’applicazione di questi varî principî o statuti, specialmente determinando la competenza e la costituzione dell’autorità giudicante.

Il diritto giudiziario in Sicilia veniva così a riposare su questi principî[269]. Il giudizio di un Siciliano con un Siciliano avea luogo nella comune loro città, ed era deciso secondo le leggi, cui entrambi obbedivano; nel giudizio tra due Siciliani di città diverse, il pretore dava esso i giudici secondo le norme del decreto di Rupilio; nella causa di un privato con una città era costituito a giudice il senato di una città estranea a’ due litiganti. Nelle cause tra Siciliani e cittadini romani, veniva dato un giudice della nazionalità del convenuto e non dell’attore: romano quindi se la causa era promossa da un Siciliano; siciliano se la causa avea luogo ad istanza di un Romano.

Per le restanti cose dice Cicerone, erano scelti giudici dal _conventus_[270] de’ cittadini Romani; espressione che, usata dapprima per indicare i cittadini romani che convenivano in un luogo per l’esercizio delle loro azioni giudiziarie, acquistò un significato più specifico, secondo alcuni di _universitates civium Romanorum_, residenti (_consistentium_) in città le quali non godevano della cittadinanza romana[271] e secondo altri di diocesi giuridiche[272].

Che cosa si dovesse intendere per _ceterae res_, non è ben chiaro: parrebbe dovesse intendersi di cause non promosse da un privato; ma deve voler avere un significato più comprensivo, nell’intento di abbracciare ogni altro caso non preveduto.

[La _lex Hieronica_.]

Un’altra menzione vi era finalmente ed era che i giudizî tra decumani ed agricoltori aveano luogo secondo la _lex frumentaria_ chiamata _Hieronica_[273].

La _lex Hieronica_ ha la massima importanza nelle Verrine e la sua compiuta conoscenza sarebbe capitale per istudiare tutto quanto concerne Verre.

Ma quanto è grande il bisogno che noi abbiamo di un’estesa ed esatta conoscenza di quella legge, altrettanto è grande la scarsezza di dati per tutto quanto ad essa si riferisce. Noi non sappiamo nemmeno con precisione a chi riferirla, se a Jerone I od al II; ed anzi lo stesso nome può per qualcuno[274] non valere come un indizio sicuro dell’autore della legge, tenuto conto che i riformatori delle leggi di Diocle non furono nè Jerone, nè Timoleone, ma Cephalo e Polydoro.

Il dritto di prelevare una decima parte de’ prodotti del suolo può farsi risalire ben alto nella storia de’ tiranni siracusani: anche in Atene Pisistrato prelevava una decima[275]. Ma come va spiegato questo suo particolare appellativo e questa sua estensione a trentaquattro città di ogni parte della Sicilia; e si deve dire a tutta la Sicilia, considerando che quella delle città censorie fu una condizione resa deteriore del loro particolare atteggiamento verso i Romani, durante la guerra?

Pur facendo risalire il sistema d’imposizione allo stesso Gelone, fu forse Jerone I, che lo estese a buona parte della Sicilia e gli dette il nome con l’estendere il suo potere ed il suo credito?

Ovvero, in un ultimo rimaneggiamento avvenuto sotto Jerone II, prese il nome da costui, e la sua legge tributaria venne indi da’ Romani assunta a base del loro sistema d’imposizione nella fusione delle due circoscrizioni prima distinte e contrapposte di Lilybeo e di Syracusae e nella costituzione della provincia di Sicilia allargata?

Senza documenti, senza dati, senza possibilità d’induzioni sicure, son semplici ipotesi queste, che hanno un valore tutto relativo.

Ma la _lex Hieronica_, come la troviamo menzionata nelle Verrine[276], non era più semplicemente una legge tributaria, bensì anche una legge giudiziaria. Com’è cosa tutt’altro che infrequente nell’antichità, la legge che stabiliva un rapporto giuridico, essa stessa, come ad integrarlo, determinava i mezzi di esecuzione, la sanzione della sua infrazione e tutta la procedura degli annessi giudizi.

Se non che nella _lex Hieronica_, quale Cicerone ce la mostra, ricorrono i _recuperatores_, il _vadimonium_, il _conventus_, e se queste parole, come pare, debbono essere prese nel loro significato tecnico e non come espressione approssimativa di istituti giuridici stranieri, ne viene che la _lex Hieronica_, nella forma approssimativamente a noi nota, più che un’impronta greca, quale conformemente al suo nome, dovrebbe avere, ha una fisonomia prevalentemente romana. E tutto ciò trova la sua spiegazione, quando si consideri che la _lex Hieronica_, accolta nel suo nome e nel suo fondamento di legge tributaria, venne sotto il dominio romano, trasformata ed ampliata in una legge giudiziaria[277]. Quale fosse tutto l’ordinamento giudiziario voluto dalla legge, è dubbio, oltre che nelle particolarità, anche ne’ suoi tratti generali, tanto che è stato possibile ad alcuni scrittori considerare la _lex Hieronica_ semplicemente come tributaria[278], mentre altri ne limitano l’efficacia alla semplice costituzione dell’autorità giudicante[279] ed altri le mette altre arbitrarie limitazioni, circoscrivendo le sue disposizioni procedurali soltanto alle controversie riflettenti le denunzie delle coltivazioni (_professiones_) ed il pagamento della decima (_pactiones_)[280].

Il contenuto delle regole di vita giudiziaria contenuto nella _lex Hieronica_ è difficile a sapere, perchè non se ne hanno notizie dirette, ma invece tutto quello che se ne può sapere, bisogna dedurlo dalle violazioni che Verre, secondo Cicerone, ne avrebbe fatte durante la sua amministrazione in Sicilia.

Sembra[281] dunque che a dirimere le controversie tra _decumani_ ed _aratores_, sotto il quale appellativo vengono compresi possessori del suolo e coltivatori diretti, la _lex Hieronica_ avesse disposto la costituzione di un collegio giudicante, a comporre il quale erano chiamati _aratores_ e _negotiatores_, non si sa se per giudicare sotto forma di tribunale misto, o alternandosi con vicenda a noi ignota. Probabilmente delle persone abilitate all’esercizio di questo potere giurisdizionale era redatto un albo, che peraltro aveva piuttosto lo scopo di agevolare il compito del pretore e non mai quello di limitare con criteri esclusivi la libertà d’elezione. La natura delle controversie tra _decumani_ ed _aratores_, sommarie per se stesse e tali da dovere essere sbrigate con sollecitudine, esigeva che le persone chiamate a risolverle vi funzionassero come _recuperatores_; ed infatti son questi che ordinariamente ricorrono ne’ giudizî riferiti di Cicerone. Tuttavia si deduce dal tratto relativo alla _lex Hieronica_[282] come questa avea norme anche su la scelta di _iudices_. La distinzione netta tra la competenza de’ _recuperatores_ e quella del _judex_, che è ancora oscura nella sua classificazione generale[283], è anche qui nel caso particolare non chiara.

Suppone qualcuno[284] che l’impiego del _judex_ piuttosto che de’ _recuperatores_ potesse dipendere da un accordo mutuo delle due parti, che del resto non ricorreva se non di rado.

Un’altra delle condizioni favorevoli che la _lex Hieronica_, in concorrenza con altre leggi, garentiva all’_arator_, era che la competenza fosse determinata dal luogo dell’esazione[285]. La controversia circa il pagamento della decima sorgeva come un incidente dell’esecuzione, ed a ciò principalmente, alla connessione ch’era tra l’una cosa e l’altra, si deve la competenza eccezionale, la competenza del luogo di esazione; e, poichè il luogo di esazione era d’ordinario nelle vicinanze del campo, la competenza veniva a convertirsi in una condizione di favore per l’_arator_.

Del modo ora come questo giudizio si svolgeva, Cicerone direttamente proprio si limita a dire che la legge era quale un tiranno ed un Siciliano avevano potuto scrivere, acuta e severa e diligente, quale si conveniva a chi non avea altri tributi da esigere[286].

Tale legge, continua Cicerone (l. c.) era fatta in modo che per essa l’_arator_ era assoggettato al decumano con tutte le cure convenienti all’esazione ed in modo che diveniva impossibile all’_arator_ frodare il _decumano_ con l’asportare, o rimuovere o celare il frumento.

I decumani, in fondo, come assuntori dell’esazione de’ tributi, venivano ad essere guardati con occhio benevolo dal Governo romano, che in maniera più o meno diretta, avea interessi non difformi da’ loro. Onde, in tutto il procedimento dell’esazione de’ tributi, si era sempre più venuto insinuando un elemento, che teneva del carattere pubblico più che del privato e che improntava di tale fisonomia la procedura.

Le facoltà intese ad impedire l’amozione e l’asportazione del frumento e poi la stessa esecuzione dovevano risolversi facilmente in un diritto di pegno.