Part 5
Provate le accuse sia con le testimonianze che con documenti, i giudici che già prima aveano prestato giuramento, secondo i supplementi alla legge, tornavano a giurare e poi si riunivano in consiglio per decidere. Se più di una terza parte credeva che la causa non fosse in istato di venire decisa, si faceva luogo all’_ampliatio_, ed il pretore fissava il nuovo giorno della discussione; che se più di due volte i giudici avessero voluto rimettersi all’_ampliatio_, la legge comminava loro una multa. Quando due terzi almeno credevano di potere emettere il loro giudizio, il pretore allontanava quelli che non si credevano in grado di potersi pronunziare e, fatta la votazione mercè tavolette cerate portanti _A_(_bsolvo_) o _C_(_ondemno_) e lo spoglio de’ voti con tutte le garenzie volute dalla legge, l’imputato veniva anche con la semplice parità di voti assoluto[147], nè era per lo stesso fatto soggetto ad altra accusa, a meno che non si trattasse di fatti compiuti dopo, o di prevaricazioni commesse in giudizio, ovvero dell’estimazione della lite fatta in esplicazione della condanna o di altra sanzione della stessa legge[148].
La legge oltre a curare la punizione del reo, voleva assicurare un premio all’accusatore di chi fosse stato riconosciuto reo ed assicurava quindi a lui, a’ figli già nati, ed a’ nipoti di figli già nati, la cittadinanza romana, o, nel caso che non credesse di accettare questa, il _jus provocationis_ e l’_immunità_[149]. Quale premio fosse accordato al cittadino romano, ne impedisce di saperlo il testo che qui s’interrompe.
[Le _leges Serviliae_.]
Queste erano le garanzie che assicurava la _lex Acilia_; ma essa, venuta su con il potere di C. Gracco, non potè non risentire il contraccolpo della sua caduta. Che dal 643=111 fosse stata abrogata, si deduce da un argomento esterno, dall’esservi stata cioè sul rovescio incisa la _lex agraria_ di quell’anno[150]; cosa che peraltro non ha un valore assoluto, perchè il bronzo poteva ancora essere adoperato in modo che si leggesse dall’uno e dall’altro lato[151]. Ma certamente la legge giudiziaria di Servilio Cepione, appartenente come pare al 106 av. C.[152], per tutto quanto concerneva la costituzione del collegio giudicante la rese inapplicabile. La legge rogata dal Console Servilio Cepione[153] ridette, secondo vogliono alcuni, all’ordine senatorio l’esclusivo privilegio de’ giudizî, e secondo altri tolse semplicemente il divieto della legge Sempronia, così che quello vi partecipò insieme all’ordine equestre[154].
Ma ciò per l’ordine senatorio non fu che un trionfo di breve durata, perchè le nuove fortune della parte democratica la posero in grado di restaurare l’abolito ordine de’ giudizî. E questo pure fu il compito della _lex Servilia_ di C. Servilio Glaucia non si sa quando precisamente rogata, ma assai probabilmente mentre egli era tribuno della plebe. Or, poichè di lui si sa che morì nel 654=100 rivestendo la carica di pretore, la sua legge dovette essere rogata prima di quest’epoca, e quindi va ristretta tra il 654 e il 648 epoca della legge di Servilio Cepione. E che sia stata rogata dopo la legge di costui, si desume con molta probabilità da ciò che Cicerone dice di lui, che si era guadagnato l’ordine equestre col beneficio della sua legge[155], e ciò non potea riferirsi se non alle prerogative giudiziarie limitate o tolte all’ordine equestre da Cepione, e da Glaucia restituite nel pieno loro tenore. Onde, considerando la legge proposta da Glaucia nel suo tribunato, non è ardita l’ipotesi di quelli che la collocano nel 104 av. C.[156], quantunque non si possa dire l’anno del suo tribunato. Tutto il contenuto di questa legge Servilia ci è ignoto. Si sa solo di essa che, in genere, era severissima (_acerbissima_); che conteneva disposizioni per le quali, dopo la condanna del reo, il mal tolto si poteva perseguire non solo presso di lui, ma anche presso coloro _ad quos pervenerit_[157]; sostituiva all’_ampliatio_ la _comperendinatio_[158] e limitava a’ soli latini la concessione della cittadinanza[159], dalla legge Acilia data ad ogni peregrino, che avesse ottenuto la condanna di un magistrato prevaricatore.
Altro non si sa della legge Servilia; ma, come in parte si vede da questi dati che ci rimangono e dal silenzio serbato sul resto, essa, nel rifiorire delle tendenze democratiche e delle ire civili, che tra poco dovean divampare più fiere che mai, dovè in fondo innestarsi sull’antico tronco delle _leges repetundarum_, acuendone le sanzioni, portandole a più fiere e più lontane conseguenze e mirando a togliere tutti quegli impedimenti, che altre volte aveano eluso gli effetti della legge. Di qui l’acerbità, ed il perseguimento del mal tolto anche nelle mani di altri che non fosse il concussionario, di qui la _comperendinatio_. — Già la _lex Acilia_ con l’irrogare la multa a quei giudici, i quali avessero più di due volte rinnovato il giudizio, avea messo un certo riparo agli eccessi dell’_ampliatio_, la quale, potendosi ripetere non una ma moltissime volte (e si sa di giudizî ove fu ripetuta ben sette volte)[160], era cagione di perturbazioni gravissime ne’ giudizi; perchè, scemandosi a lungo andare l’interesse del processo e potendosi cogliere anche sempre fra tanti mutamenti politici un’occasione favorevole all’imputato, era divenuta la via indiretta ed il preludio dell’assoluzione. La _comperendinatio_ non era, come dice Festo[161], che il _iudicium in tertium diem constitutum_, ed, in altri termini, era una seconda azione aggiunta alla prima e separata da essa mediante l’intervallo di un giorno libero; ed in cui il giudizio dovea assolutamente aver fine[162]. La differenza tra l’_ampliatio_ e la _comperendinatio_ stava appunto in ciò, che, mentre la prima era una vera riproduzione del procedimento, l’altro non ne era che il proseguimento[163]; e, mentre la prima era un mezzo dilatorio, lasciato in confini indeterminati, l’altro avea luogo in termini ben definiti e toglieva via assolutamente ogni mezzo dilatorio.
[La _lex Cornelia de repetundis_.]
Per quale durata di tempo ebbe vigore la _lex Servilia_, non si sa. Il rimaneggiamento della legislazione romana, che fece Silla, e specialmente l’attribuzione de’ tribunali all’ordine senatorio, portò di necessità l’abrogazione della _lex Servilia_, almeno per la larga parte di norme riflettenti il procedimento che, a somiglianza della _lex Acilia_, dovea avere. Ed è comune opinione che alla _lex Servilia_ tenne dietro una _lex Cornelia de repetundis_, dovuta appunto a Silla. Il Zumpt (A. W.)[164], più che metterne in forse, ne negò addirittura l’esistenza. Veramente una espressa menzione di scrittore che parli di una _lex Cornelia de pecuniis repetundis_, non v’è; ma il luogo, ove Cicerone[165] parla del perseguimento della pecunia presso coloro _ad quos pervenerit_, siccome comune alla _lex Julia_, _Cornelia_, _Servilia_, fa ragionevolmente indurre, benchè solo come cosa probabile e priva dell’assoluta certezza, che il titolo delle due ultime leggi, siccome il loro contenuto, fosse comune alla prima. Ben più ardito sarebbe volerne determinare il contenuto. Che Silla abbia in qualche modo anche in ciò voluto favorire l’ordine senatorio, ch’egli volle rialzare, può darsi; come lo favorì, oltre che col privilegio del diritto di giudicare, consentendo, e non ne’ soli _iudicia repetundarum_ forse, a’ membri dell’ordine senatorio un diritto di ricusazione maggiore di quello concesso agli altri e che non andava oltre i tre nomi[166]; ma alcune maggiori larghezze concesse dopo di lui, sarebbero dovute più che alla sua legge, alla desuetudine, in cui caddero disposizioni precedenti[167]. Sembra che dopo Silla non vi fosse un espresso divieto di fare acquisto di opere d’arte e d’altre cose[168]. Similmente si deduce pure da Cicerone[169] che non era vietato raccogliere somme per festività, od altre per erigere statue al governatore: soltanto, se nel quinquennio egli non avesse impiegato queste somme, andava soggetto alla sanzione della _lex repetundarum_[170]. Era bensì vietato dare ad usura[171] ed anche commerciare[172]; ma ciò dovette far parte meno di una _lex Cornelia repetundis_ e piuttosto di disposizioni diverse. La _lex repetundarum_, come si vede anche nella _lex Acilia_[173], allargando successivamente il più ristretto senso della _Calpurnia_, limitata ad una pura ripetizione civile d’indebito, considerava in genere tutto l’_ablatum_, _captum_, _coactum_, _conciliatum_, _aversum_, e mirava, con opportuno procedimento, a favorire la condanna del reo ed il rifacimento de’ danneggiati. Il considerare poi tutto quello che dovesse entrare nella categoria del mal tolto, era in parte un giudizio di fatto, in parte una conseguenza che si traeva da altre leggi particolari, ove venivano limitati o determinati i poteri de’ magistrati nel pretendere alcune prestazioni od esercitare alcuni diritti.
[La pena.]
Quanto alla pena irrogata, vi è chi sulla fede del Ps. Asconio[174] ritiene comminato per questi reati l’esilio; ma il tratto stesso di Cicerone citato dal Rein[175] non favorisce tale opinione. Infatti quando Cicerone diceva: _retinete, retinete hominem in civitate_, non faceva nessuna allusione all’esilio, o meglio, come bene è stato osservato, ad una _interdictio aquae et ignis_[176]; ma semplicemente intendeva, per via di contrapposizione, alludere all’incapacità civile, di cui un accenno si trovava già nella _lex Acilia_[177] ed in più larga testimonianza si trova altrove[178]. Assoluto, Verre sarebbe rimasto _in civitate_, cioè avrebbe, come è meglio spiegato appresso dallo stesso autore, seguitato a covrire tutti gli uffici politici e giudiziari; condannato, invece avrebbe cessato di essere _in civitate_. È _il desinere in civitate esse_ che ricorre molte volte come formola tecnica[179], cui soggiaceva il condannato in un giudizio _repetundarum_, ormai già innanzi nella via di trasformazione di giudizio privato in giudizio pubblico. L’espatriazione dunque, anche rispetto a questo periodo, più che un _quid iuris_, era un _quid facti_, che avveniva, o prima anche della condanna, come accadde di Verre, o dopo, per isfuggire più tristi conseguenze, cui s’andasse incontro da chi non voleva o non poteva soddisfare interamente l’_aestimatio litis_.
Nè con maggiore fondamento si può ritenere che dopo Silla fosse elevato al quadruplo il risarcimento del danno. Il caso di Verre[180], dal quale per un danno di 40 milioni di sesterzî veniva chiesto un risarcimento di 100 milioni, ne dimostra l’inesattezza. Non so peraltro se da questo caso possa elevarsi a regola, come è stato fatto[181], che il risarcimento fosse stato per opera di Silla portato a due volte e mezzo il danno. Oltre a trattarsi di un esempio singolo, non si saprebbero ben vedere nè i motivi della crescente ragione di risarcimento per opera di Silla, nè in ogni modo del frazionario aumento; se pure non è possibile, dato che tra le due cifre di Cicerone vi sia un rapporto giuridico, come altri[182] ha sostenuto, che il risarcimento fosse in diversa proporzione stabilito secondo il modo e la natura delle espilazioni, o che il risarcimento chiesto nella _Divinatio_ fosse stato poi ridotto in termini più ristretti nel corso stesso del giudizio.
[Le vicende del potere giurisdizionale e de’ giudizî.]
Tali fino a’ tempi di Verre erano state le vicende di questa legge, che, introdotta da prima a beneficio delle provincie (_sociorum causa constituta_)[183], era enfaticamente chiamata da Cicerone _arx_, _spes_, _patrona sociorum_, _ius nationum exterarum_. E tale si era inteso che fosse; ma, trasportata in mezzo alla lotta delle parti e delle fazioni romane, se ne erano visti storti e snaturati gli effetti. I giudizî pubblici nella repubblica romana, come in tutto il mondo antico, non rimanevano in un campo strettamente giuridico, ma assumevano un’importanza ed un carattere eminentemente politico; e la prerogativa de’ giudizî, da’ tempi di Gracco a quelli di Cesare, è il pomo della discordia tra l’ordine senatorio da un lato ed i cavalieri e la plebe dall’altro.
Strappati i tribunali all’ordine senatorio da C. Gracco, riconquistati ad esso da Servilio Cepione, ritolti da Servilio Glaucia, adagiati, come sembra, sopra basi miste da M. Plauzio Silvano[184], furono ricondotti in mano a’ senatori con più acrimonia da Silla. Il tentativo di comporre il lungo dissidio, riescito, proprio nell’anno stesso e mentre che Verre era sotto giudizio, con la _lex Aurelia iudiciaria_[185], la quale rese partecipi della funzione giudiziaria l’ordine senatorio, l’equestre ed i _tribuni aerarii_, avea costato la vita a M. Livio Druso, il quale in diversa maniera avea cercato di giungere ad un componimento[186]. E nel passare da una parte ad un’altra, i giudizî si erano sempre più andati corrompendo, e, piuttosto che campo imparziale di giustizia, eran divenuti mercato d’illeciti e compri favori od arme d’irose rappresaglie. Mentre erano da prima in mano del Senato, come si vede da processi di cui abbiamo notizie[187], i dilapidatori non trovarono che favore presso i membri del loro ordine; e, poichè furono ad essi ridati da Silla, Cicerone potea chiamare corrotti e contaminati i giudizî, «e si sentiva in grado non solo di rammemorare, ma eziandio di mostrare più determinatamente tutto quanto di nefario e di reo» si fosse compiuto in dieci anni ne’ giudizi nuovamente deferiti al Senato[188]. Per l’ordine equestre Cicerone, secondo il suo costume, non ha che parole di lode e dice che «in cinquant’anni circa, mentre l’ordine equestre giudicava, non era sorto nemmeno il più tenue sospetto di danaro ricevuto per giudicare[189]». Ma se anche le parole di Cicerone potessero ingenuamente prendersi alla lettera, e potesse l’ordine equestre andare immune dall’accusa di corruzione, chi lo difenderebbe da quella di prepotenza?
Intimamente stretti con gli assuntori di dazî, di appalti nelle provincie ed assuntori essi stessi, esercitavano una superiorità sopra tutti i governatori e magistrati delle provincie, che si convertiva nella più aperta licenza di commettere e perpetrare quanto loro piacesse. E guai a chi osava ribellarsi! I governatori di provincie finivano per essere i loro alleati nelle dilapidazioni, se inchinevoli, e il loro bersaglio, se recalcitranti. Così dilapidate e strette da tutte le parti, fornite di appoggi e garanzie più nominali che reali, le provincie ruinate, taglieggiate, tiranneggiate non aveano schermo di sorta; poichè quello che avrebbe dovuto essere il loro baluardo, era il fonte di tutti i mali. Il male cresceva ogni giorno, ogni giorno le cose volgevano al peggio. Cesare fin dal 59 volle venire loro in aiuto con una legge[190], e questa fu, come varie volte Cicerone ebbe a dire, insieme _acerrima_, _optima_, _iustissima_. Fu anche l’ultima e servì per tutto l’impero di caposaldo alle penalità imposte a quella specie di reato[191]. Ma, più che da una legge, un po’ di tregua le provincie potevano aspettarla da un mutamento costituzionale, che avesse spezzata tutta quella rete di dilapidatori, e reso più facile ed efficace il controllo e sottratta la giustizia al mutevole capriccio de’ partiti. E Cesare, che con la sua legge era venuto in aiuto delle provincie, fece anche questo, divenendo l’instauratore dell’impero.
IV.
INSULA CERERIS
[La conquista e l’ordinamento della Sicilia.]
È tradizione che Pirro lasciando la Sicilia dicesse: «quale mai palestra, o amici, noi lasciamo a’ Cartaginesi ed a’ Romani!» (Plut. _Pyr._ 23). E divenne infatti, non molto dopo, la palestra degli uni e degli altri; e fu per i Romani il premio della vittoria.
Le guerre puniche, e specialmente la seconda, furono per Roma quel che nella tradizione biblica fu per Giacobbe la lotta con l’angelo: la prova delle proprie forze ed insieme la rivelazione del proprio destino.
La battaglia delle isole Egadi (241 av. C.)[192], che chiuse la prima guerra punica, dette a Roma tutto quanto Cartagine possedeva ancora in Sicilia, con aggiunta l’autorità maggiore, nascente dalla maggiore potenza e dalla recente vittoria.
Restava ancora nella parte orientale dell’isola il regno, probabilmente sminuito già dal secondo anno della guerra (263)[193], di Jerone II, alleato in diritto e in fatto poco men che vassallo; ma la seconda guerra punica e la ribellione del figliuolo di lui Jeronimo offersero il modo di incorporare anche quello al dominio romano, e con la presa di Syracusae (212 av. C.)[194] il maggior baluardo dell’indipendenza siciliana venne meno.
Il Console M. Valerio Levino, succeduto a M. Claudio Marcello nel governo della Sicilia, prese Agrigentum e finì di pacificare l’isola[195].
La Sicilia era così venuta tutta omai in potere de’ Romani e, compiuta la conquista, si attese a darle uno stabile assetto. M. Valerio Levino che avea compiuto l’impresa di guerra, attese anch’esso ad esaurir questo compito.
Già, da quando alla fine della prima guerra punica la Sicilia era stata costituita in provincia, avea dovuto esserle dato un particolare ordinamento, ma è ignoto a noi quale precisamente si fosse. Che vi venisse mandato uno speciale annuo governatore sin dal principio, lo dice Appiano[196], ma quale speciale grado egli avesse, non par chiaro. Un pretore, no di certo, quantunque tale apparirebbe dalla parola usata dallo storico greco (στρατηγός); giacchè è noto che solo tra il 525 ed il 529, verosimilmente nel 527[197], si portò a quattro il numero de’ pretori, per destinarne uno al governo della Sardegna ed un altro a quello della Sicilia; ed il primo, di cui si sa che andò in tale qualità a reggere la Sicilia, fu C. Flaminio[198]. Sino a quel tempo fu dunque uno dei due pretori in carica ad amministrarla direttamente, o l’amministrò una persona eletta da un d’essi? o eletta dal popolo[199]? e fu un questore[200], o un _praefectus iuri dicundo_[201]? Ecco tante domande, le cui risposte possono poggiare soltanto sopra più o meno fondate induzioni.
Del resto le condizioni anormali e lo stato di guerra in cui la Sicilia si trovò ancora avvolta dopo il 527, fecero sì che consoli vi prendessero la direzione della guerra, ed allora i pretori, destinati al suo governo, ebbero limitata ad una zona più ristretta la loro attività e dovettero subordinare il loro imperio a quello del magistrato superiore[202]. In virtù di questo suo imperio M. Claudio Marcello[203], espugnata Syracusae, nel ricevere le legazioni di altre città, ne determinò in varia maniera la condizione, prendendo consiglio dall’attitudine da esse tenuta. Ma ordinata definitivamente non avea potuto essere la Sicilia, già neppur tutta riconquistata e sgombra de’ Cartaginesi; e, poichè li ebbe scacciati anche da Agrigentum[204] ed ebbe ricondotto l’ordine in tutta l’isola, di nuovo in gran parte turbata e fatta ribelle dopo la partenza di Marcello[205]; fu M. Levino (210 av. C.) che dette alla provincia il suo stabile assetto, la sua _forma_; e, per chi volesse accettare l’ingegnosa interpretazione fatta da un autore[206] di un noto passo di Livio[207], quell’assetto rimase poi immutato sino a’ tempi di Verre e di Cicerone. Tuttavia noi dell’ordinamento di Levino abbiamo così poche notizie e tanto generiche, che non ce ne consentono una conoscenza ampia e sicura; e poichè, per giunta, qui si parla dell’amministrazione della Sicilia solo in via d’introduzione al processo di Verre e per quel tanto che giovi a meglio intendere e chiarire quel fatto storico, non è possibile, e non importa neanche molto, trattar qui alcune quistioni d’ordine assai speciale, che esigono una trattazione indipendente.
Tra il governo di Levino e quello di Verre nuovamente fu sconvolta la Sicilia, non più da guerre esterne, ma da un moto intestino, dalle due guerre servili di Euno e di Atenione; e, chiusa che fu la prima di esse, secondo la saggia politica romana che non si preoccupava soltanto di vincere, ma ancor più di assicurare i frutti della vittoria, non s’affidava soltanto all’opera breve e violenta delle armi, ma ancora a quella più lenta e durevole di proficui ordinamenti; dieci legati furon dal senato mandati in Sicilia perchè insieme al Console Rupilio, vincitore della ribellione, componessero le cose di Sicilia; ed è la Sicilia, quale uscì riordinata dalle mani di questi suoi legislatori, che noi conosciamo relativamente un po’ meglio, grazie a Cicerone; ed è quello che anche a noi importa meglio sapere per il nostro argomento.
A che cosa precisamente si limitasse o si estendesse l’opera di Rupilio e de’ dieci commissari, non possiamo in maniera certa trarre dalle fonti che ce ne danno notizia[208]. Per quanto è possibile dedurne, l’opera loro dovette principalmente rivolgersi a regolare la vita giuridica ed economica, sopratutto nell’intento di allontanare quelle cause, che aveano prodotta la prima guerra servile e, non molti anni di poi, benchè per periodo più breve, fecero riardere la seconda.
Secondo un’ipotesi già accennata, potè ben darsi che ne’ privilegî delle varie città, nella loro condizione rispetto a Roma non venissero introdotte mutazioni, od almeno mutazioni notevoli.
Non si dovea trattare, infatti, per la natura della guerra, di punire o premiare città, che avessero parteggiato a favore o contro di Roma, ma piuttosto di riordinare i rapporti interni, ed eliminare sopratutto ogni forte ragione di malcontento, e temperare i danni dell’economia servile e scongiurare o frenare i moti minacciosi che ne derivavano.
Ma, che che sia di ciò, come ultime venute nel tempo, sotto il periodo della Repubblica, per quel che poterono innovare e per quello che confermarono, per quello che largirono e per quel che riconobbero, le _leges Rupiliae_ (_Lex Rupilia_, _leges Rupiliae_, _decretum_) valsero come la carta fondamentale della vita pubblica siciliana.
[Le città di Sicilia.]
Le città di Sicilia possono calcolarsi, anche nel periodo della Repubblica, a sessantotto[209].
Il numero di sessantasette, mentovato da Diodoro[210], sale a sessantotto se vi si aggiunge, come bisogna aggiungervi, Syracusae, ed allo stesso computo si giunge con Livio[211], considerando, come sembra riesca evidente, che nel numero di sessantasei, cui accenna, non ha potuto comprendere Syracusae ed Agrigentum, della cui espugnazione ha subito prima dato conto. Similmente in niente contrasta a tutto questo la menzione fatta da Cicerone[212] di centotrenta censori, eletti, in numero di due per ciascuna, da sessantacinque città; giacchè niente toglie (ed anzi la relazione di que’ tratti col contesto lo suggerisce) che siano state lasciate fuori le tre città federate.