Part 4
Così il danaro spremuto dalle provincie per opera di magistrati e pubblicani vi veniva riportato, perchè ritornasse a Roma centuplicato, dagli usurai. E sotto gli artigli di magistrati e di privati, di senatori e di cavalieri, le provincie languivano dolorosamente soffrendo, levando or alti or sordi, sempre inutili lamenti, nella lunga penosa attesa di qualcuno o di qualche cosa, che non togliesse, ma allievasse loro la grave soma.
III.
PATRONA SOCIORUM
[Roma e gli stranieri.]
Il diritto romano, al pari del diritto di tutti gli altri popoli, cominciò ad imperare come un diritto personale, non territoriale, e tale si mantenne fin quando la qualità di cittadino romano non fu estesa a tutti gli abitanti dell’impero. Tutto il sussidio quindi, che dalle leggi poteva venire, era accordato semplicemente a’ cittadini, e solo questi potevano farlo valere. Lo straniero, che a quella compagine non apparteneva, era privo di diritti, di ogni modo di far valere le proprie ragioni. Se non che, i bisogni crescenti ed i rapporti che ogni giorno divennero più frequenti tra Romani ed altri popoli, rendevano necessario la stipulazione di trattati, onde fossero possibili i commerci e dessero reciprocamente modo a chi li esercitava di garentire i suoi diritti anche fuori del proprio paese. È così che si diffondono le mutue concessioni del _commercium_ ed anche del _connubium_ e, come corrispondente al primo di questo, l’altra concessione, che ad esso si accompagna, della _recuperatio_ o _reciperatio_. «_Reciperatio_ — dice Festo[99] — _est, ut ait Gallus Aelius, cum inter populum Romanum et reges nationesque et civitates peregrinas lex convenit, quomodo per reciperatores reddantur res reciperenturque, resque privatas inter se persequantur._» L’instituto, come si vede dalla stessa parola, è de’ più semplici, e conserva nell’espressione tutta la forma rudimentale che dovette avere ne’ primi tempi.
Secondo i concetti originariamente dominanti nei rapporti con gli stranieri, tutto ciò che a loro si toglieva, anche con la violenza, era legittimamente e bene acquistato.
Ora la _reciperatio_, verso popoli con cui si contraevano rapporti di amicizia, era una via aperta a riavere, recuperare, quello che fosse stato malamente tolto ed era un complemento necessario del _commercium_, il solo mezzo di renderlo praticamente possibile. Il primo esempio di tale concessione si trova nel trattato di Roma con la lega latina del 261 a. u. c.[100] e successivamente fu come un elemento integrante de’ trattati con i popoli italici che entravano in rapporti di amicizia col popolo romano, e divenne come il germe del _jus gentium_ e delle disposizioni che da quello emanarono[101]. Il _commercium_ e la _recuperatio_ ricorrono pure ne’ trattati co’ popoli non italici, ma semplicemente sino alla fine del quinto secolo: dal sesto secolo in poi ne’ trattati co’ popoli non italici quelle stipulazioni scompaiono ed il trattato con Massalia è il solo, ove perdurarono per tutto il periodo repubblicano[102].
«Gli stessi rapporti di vita — come dice il Voigt[103] — entro i diversi Stati e le condizioni sociali e politiche, onde erano sorti il bisogno di una protezione giuridica contrattuale e con essa il _commercium_ e la _recuperatio_, si erano essenzialmente cambiati: era inoltre subentrato un nuovo ordine di cose, pel quale clausole di reciproca protezione giuridica si erano chiarite inutili ed in parte anche completamente inapplicabili ed erano state quindi eliminate da’ trattati.»
Sopratutto l’aspetto sotto il quale i Romani si erano mostrati agli altri popoli, aspetto di vincitori e conquistatori, e la posizione che aveano assunto rispetto ad essi, facea sì che, anche senza reciproca concessione di diritti, erano ben garentiti ne’ loro commerci ed in tutta l’esplicazione della vita civile. Da questa nuova piega de’ rapporti internazionali nacque uno stato di cose, che dette il più vigoroso impulso allo sviluppo del _jus gentium_ ed esercitò una grande azione sul diritto e le istituzioni romane. Ma intanto si attraversava un periodo di transizione, in cui molti diritti erano sprovveduti di tutela, molti bisogni privi di soddisfazione, e la vita pubblica e privata sentiva tutte le conseguenze di queste condizioni anormali, che, se finirono per essere la causa prima delle nuove instituzioni, facevano passare i contemporanei attraverso un penosissimo stadio di vita.
Tutti questi provinciali, che nominalmente erano chiamati _socii_ ed _amici_ del popolo romano, in fatto si trovavano nella più sfavorevole condizione; fuori della cittadinanza romana, non messi da alcun trattato a paro de’ cittadini romani per far valere i loro diritti, erano in realtà privi di qualunque tutela, e per quanto taglieggiati, oppressi, spogliati da’ magistrati romani non aveano rimedio di sorta, perchè mancava loro la capacità di poter proporre un’accusa, mancando di veste giuridica per poter legalmente dinanzi ad un magistrato ripetere il mal tolto. Non restava loro che una sola via di uscita.
Il Senato era quello che ormai regolava la sorte delle provincie, menava innanzi le trattative con i popoli stranieri, ricevendo ambascerie; dunque altro mezzo non v’era che denunziare al Senato i soprusi patiti, invocando riparo e giustizia; ed è questa la prima via, per cui i provinciali si misero, e che poi portò a più regolari istituzioni e più speciali provvedimenti. Il primo esempio noto è dell’anno 171 av. G. C., in cui delegati delle provincie di Spagna si presentarono a Roma per muovere querele degli abusi patiti per opera di tre governatori romani[104]. Il Senato, come sembra, in questi casi faceva un esame preliminare delle accuse, che venivano mosse, e quando le trovava fondate, dava incarico, come fece appunto per i deputati spagnuoli, ad un pretore di menare avanti il giudizio mediante l’opera di _recuperatores_ tratti dal Senato. Era un provvedimento straordinario quello seguito dal Senato, che non rientrava precisamente in alcune delle sue sfere di attribuzione[105], ed era, in parte un’esplicazione del potere ad esso inerente sull’amministrazione delle provincie, in parte uno di quei mezzi indiretti, con i quali i Romani, ampliando un ordine di competenza, applicando per analogia rapporti analoghi a casi consimili provvedevano, in mancanza di norme speciali, ad emergenze non prevedute e non regolate anticipatamente. Il mezzo adottato dal Senato giungeva in fondo a mettere i provinciali nella condizione stessa in cui si sarebbero senz’altro trovati, se invece di essere venuti, come erano, in un rapporto di soggezione verso i Romani, si fossero trovati in grado di potere dimandare, in virtù di un trattato, il giudizio de’ _recuperatores_. Abilitati così a stare in giudizio, sorretti da patroni concessi dal Senato, si riparava all’incapacità giuridica de’ provinciali; ed essi per l’esperimento delle loro ragioni potevano valersi di tutti i sussidi concessi dalla legge. Le forme del processo recuperatorio non ci sono ben note; ed in molta parte doveano, quando esso avea origine da trattati, dipendere da clausole in questi stessi stipulati[106]. Di solito i _recuperatores_ venivano in numero pari proposti dalle due parti contendenti, ed il tribunale così composto veniva poi completato dal pretore coll’aggiungervi un altro di sua scelta[107].
L’indole del processo recuperatorio era quello di essere sopra tutto sommario[108], quale si conveniva agli interessi delle parti litiganti.
Nel trattato tra Roma e la lega latina il termine assegnato allo espletamento de’ giudizi era di dieci giorni[109] nei quali vi è chi vorrebbe comprendere anche il periodo esecutivo[110]. Col processo recuperatorio ad altro non si approdava che alla restituzione del mal tolto a favore degl’interessati, e tutta la causa si fondava sopra un’azione privata, nè perdeva nel corso del giudizio questo suo carattere per acquistare quello di un’azione penale. Poteva ben sorgere dall’operato de’ governatori un’azione penale; ma allora si trattava di cosa del tutto diversa; c’era un mutamento completo di giurisdizione, di accusatori, di procedura, di tutto. I provinciali, gli offesi scomparivano per far posto a’ tribuni, i quali assunta in proprio nome l’accusa, portavano l’accusato innanzi al suo giudice naturale, al popolo raccolto in comizio, ed, indipendentemente da ogni interesse privato offeso, ne ottenevano la condanna. E fu questo il caso di C. Lucrezio, che accusato dai tribuni M. Juvenzio Talva e Cn. Aufidio, venne unanimemente condannato da tutte le trentacinque tribù ad una grave multa[111].
Era uno stesso rapporto, che, presentandosi sotto diversi aspetti, veniva diversamente trattato, con criteri pubblici o privati, e gli uni e gli altri incerti, instabili e malsicuri, poichè si era in presenza di fatti e persone di condizione giuridica non ben definita, ed i provvedimenti che si adottavano, anche più che carattere giuridico, aveano un carattere politico, presi com’erano per soddisfare nuovi bisogni e non lasciare negletti alti interessi morali e materiali dello Stato.
[L’origine delle _leges de repetundis._ La _lex Calpurnia_]
Intanto il dilatarsi dell’impero, la corruzione crescente, ed il moltiplicarsi delle prevaricazioni, faceva sì che più frequenti e rinnovati giungessero i lagni delle popolazioni, il male apparisse più grave e più imperioso s’imponesse il bisogno di provvedere a così gravi fatti e ricorrenti con tanta frequenza, mercè una norma stabile e generale. Questa alfine venne, prima di tutta una serie che le fece seguito poi, e fu la _lex Calpurnia_ dell’anno 149 av. G. C.[112].
Della legge Calpurnia noi non abbiamo che una conoscenza indiretta, superficiale, quale possiamo desumere da poche testimonianze d’autori e dalla traccia che ne rimase nelle leggi posteriori.
La grande innovazione della legge Calpurnia sembra sia stata l’aver creato una giurisdizione speciale, innanzi alla quale potevano esser tratti in giudizio i governatori, senza il mezzo indiretto cui prima si dovea ricorrere, rivolgendosi al Senato. La nuova giurisdizione consistette in un collegio presieduto dal pretore e composto di membri scelti nel Senato[113] e fu chiamata _quaestio perpetua_; un’istituzione che poi rappresentò tanta parte nello svolgimento del dritto e della procedura penale romana. Il procedimento penale di un magistrato inquirente circondato da un consiglio ed il procedimento recuperatorio del diritto privato si fusero insieme; il magistrato assunse la direzione, il consiglio, il voto deliberativo ed entrambi insieme espletavano il processo. È questa la procedura mista, che preferibilmente va compresa sotto il concetto di _quaestio_. La recisa distinzione tra il procedimento _in iure_ ed _in iudicio_ veniva qui per la prima volta a cessare ed era una nuova forma di giurisdizione e di processo che con essa s’inaugurava[114].
Con tutto ciò l’azione data a’ provinciali non venne a mutare, e solo, a grado a grado, a partire dalla _Lex Acilia_, assunse, per la condanna nel doppio ed un più efficace intervento dello Stato, un carattere pubblico. Il semplice rifacimento del danno patito, l’impiego della _legis actio sacramento_, la natura delle funzioni del magistrato chiamato a presiedere la _quaestio_, la presenza delle parti in giudizio, tutto conservò all’azione ed al processo, sotto la _lex Calpurnia_ il suo carattere privato[115].
Il maggiore de’ vantaggi che da essa venne a’ provinciali fu questo, che ottennero in maniera ordinaria e fissa quell’adito all’esperimento de’ proprî diritti che prima aveano avuto in linea puramente straordinaria e graziosa. E la _lex Calpurnia_ attese probabilmente più a regolare il procedimento che a stabilire il vero concetto che dovea informare l’azione _pecuniarum repetundarum_, dette luogo piuttosto ad una valutazione di fatto in base alle leggi che regolavano i poteri del governatore, il valore delle esazioni e gli obblighi de’ provinciali.
[La _lex Junia_.]
_La lex Calpurnia_, come primo passo nella via delle repressioni, era stata notevolissima, ma tuttavia essa era per vari aspetti disadatta a garantire completamente gl’interessi de’ provinciali, ed altre leggi dovettero seguire ad essa, per correggerla e renderla più adatta allo scopo. Quella che prima le tenne dietro fu la _lex Junia_, di cui noi nulla sapremmo, se non ne trovassimo fatta menzione nella _lex Acilia_[116]. Autore ne fu M. Junio figlio di Decimo, tribuno della plebe, che vien creduto lo stesso M. Junio Silano console nel 645 a. u. c.[117]. La data della legge è parimenti incerta ed unico criterio per determinarla in qualche modo è il porla tra la data della _Lex Calpurnia_ (605-149)[118] e quella della _lex Acilia_ (632-122). Su quello che fosse il suo contenuto, per quanto si siano proposte molte ipotesi[119], non ve ne è alcuna, a cui si possa aderire per la mancanza assoluta di ogni dato intorno ad essa. Sappiamo soltanto dalla _lex Acilia_ che in base ad essa si agiva anche con la _legis actio sacramento_ ed il carattere che la procedura aveva con la _lex Calpurnia_ non era probabilmente mutato con la _lex Junia_.
Sotto l’impero della _lex Calpurnia_ ebbero luogo varî processi[120], i quali, se se ne tolga quello del 148 in cui fu condannato L. Cornelio Lentulo, finirono tutti con assoluzioni[121].
[La _lex Acilia_.]
Ma è con la rivoluzione portata da C. Gracco nelle instituzioni e nella politica romana che la _lex repetundarum_ va soggetta a notevoli mutamenti. Nel 122 (632), epoca del suo tribunato, C. Gracco, con una _lex iudiciaria_, che fu per l’ordine senatorio un colpo mortale, tolse ad esso col privilegio la facoltà di giudicare ne’ giudizi penali, trasferendola a’ cavalieri[122]. Ed è contemporaneamente, nell’anno 631 o 632 a. u. che riproducendosi la _lex repetundarum_, si faceva di essa addirittura un’arma contro l’ordine senatorio; perchè sanzionata in essa l’incapacità a giudicare di tutto l’ordine senatorio insieme a quello de’ magistrati minori e de’ figli stessi de’ senatori, si rese più rigorosa la legge e se ne allargò l’azione, assai più che innanzi non fosse stato fatto. Questa legge è giunta sino a noi e fu per molto tempo ritenuta come la _lex Servilia_; ma oggi essa è riconosciuta come la _lex Acilia_[123], e non si può più fondatamente ancora sostenere la prima opinione. Uno de’ caratteri distintivi della _lex Servilia_ dall’_Acilia_ è che quella introdusse la _comperendinatio_, dove l’altra stabiliva l’_ampliatio_ ne’ giudizi, e la legge a noi giunta, rettamente supplita, non contiene la _comperendinatio_, bensì l’_ampliatio_. Inoltre questa legge, appunto come l’_Acilia_ faceva, concedeva in premio di aver fatto condannare un magistrato prevaricatore la cittadinanza anche al peregrino, che avesse sporta l’accusa, dritto che per la legge Servilia fu limitata a’ soli Latini. Questa legge ebbe ad autore un Acilio Glabrione, di cui altro non si sa se non che fu genero di P. Scevola console dall’anno 621 e padre di quel Manio Acilio Glabrione che in qualità di pretore presiedette alla _quaestio_ nel giudizio di Verre[124]. L’indole della legge, la _vis et acrimonia_, che Cicerone attribuisce al suo autore, fanno ritenere che Acilio la proponesse, mentre era tribuno della plebe; e, poichè essa andò in vigore tra la _lex Sempronia iudiciaria_ e la _lex Rubria_, non può essere attribuita che all’anno 631 o 632[125]. L’autore di essa quindi, se la propose e la fece approvare mentre era tribuno, fu collega di C. Gracco, e la legge in parola non potette non essere promulgata sotto l’azione di C. Gracco, al cui movimento generale di riforma ed alla cui politica si ricollega.
Questa legge avea importantissime prescrizioni sia in ordine al contenuto stesso dell’azione _pecuniarum repetundarum_, che alla procedura da seguirsi nel relativo giudizio, ciò che a torto ha suggerito al Zumpt[126] l’idea di classificarla tra le _leges iudiciariae_, piuttosto che tra quelle _repetundarum_. Questa legge sopratutto segna un passo notevole nella via di mutare il giudizio _pecuniarum repetundarum_ di giudizio privato in giudizio pubblico, rendendo maggiore la partecipazione ad esso dei pubblici poteri, variando le conseguenze della condanna. E tutto ciò senza sopprimere l’altra forma di giudizio; così che i provinciali potevano seguire la via ch’era loro aperta dalla nuova legge, od anche sperimentare una semplice azione civile, come per l’innanzi, ciò che in molti casi dovea riuscire per loro più spedito e più comodo[127]. La nuova legge fissava i dati perchè un giudizio _pecuniarum repetundarum_ potesse aver luogo e stabiliva che non vi potesse essere sottoposto se non chi si fosse reso colpevole mentre teneva la carica di dittatore, di console, di pretore, _magister equitum_, censore, edile della plebe, questore, triumviro capitale, triumviro _a(gris) d(andis) ad(signandis)_, tribuno militare delle prime quattro legioni, od era figliuolo d’uno di questi magistrati o di un senatore in generale[128]. La legge, come si vede, era diretta contro tutte le magistrature maggiori, che si ricollegavano all’ordine senatorio, e comprendeva alcuni dei _minores magistratus_, cui anche il patriziato avea accesso. Vi era pure fissata la somma, a partire dalla quale vi poteva esser luogo all’applicazione della legge e la cui menzione non è conservata nel bronzo, ma che, come si ha da altri dati, era _infra IIII M sestertium_[129].
Inoltre la legge dette un carattere più propriamente penale all’azione, portando per tutte le prevaricazioni posteriori alla legge la condanna al doppio, mentre per quelle commesse anteriormente ad essa la condanna non superava il valore indebitamente procurato[130]. Poi, per rendere più facile a’ provinciali, l’esperimento non solo, ma anche il conseguimento de’ propri diritti, fece del giudizio estimatorio del danno patito dal querelante un sèguito e come un’esplicazione[131] del giudizio principale, col quale si era assodata la reità dell’incolpato, ed affidò la stessa esecuzione del pronunziato giudiziario al potere pubblico, rendendo così più facile e più sicuro quel risarcimento, a raggiungere il quale i mezzi privati del querelante a grande stento e non tutte le volte avrebbero potuto giungere. Per effetto di tali disposizioni il _quaesitor_, il capo della _quaestio_, dietro il parere del collegio giudicante, imponeva al colpevole l’obbligo di una cauzione[132], che, secondo il rito giudiziario romano[133], benchè qui la legge espressamente non lo dica, era data con l’offerta di fideiussori. Se a ciò egli non avesse adempiuto, i suoi beni erano pegnorati, forse anche venduti, secondo è stato supplito; ma ciò è fortemente contrastato[134]. Assicurato così il risarcimento e fatta l’estimazione del debito, il questore, che avea in consegna la data cauzione, ne’ tre giorni successivi dovea pagare, cui spettassero, le somme dovute[135]. Era preveduto anche il caso che il danaro tratto da’ beni del condannato non bastasse a risarcire il danno per intero; ed allora, secondo le disposizioni sancite nella legge, si facea luogo ad una ripartizione per contributo[136].
Queste erano le norme, che costituivano, come è dire, il contenuto della legge, la essenza del reato di prevaricazione. Ma la legge, insieme ad esse, avea stabilite molte regole relative alla procedura del giudizio ed alla costituzione del collegio giudicante che, tendendo ad assicurare la retta applicazione della legge, non erano di minore interesse. Noi sappiamo che, sino a questa legge, la direzione della _quaestio repetundarum_ era affidata al _pretore peregrino_: a chi fosse affidata secondo questa legge, è cosa che è tra le lacune del testo. Nondimeno si sa per un dato epigrafico[137] che anche prima di Silla, fuvvi un apposito pretore destinato alla _quaestio repetundarum_, e vi è tutta la ragione di credere, comparando due luoghi della stessa legge[138], che proprio nell’anno in cui questa fu promulgata e per effetto di una disposizione in essa contenuta, venne creato il _praetor repetundis_[139].
Il collegio giudicante poi era composto di giudici investiti della giurisdizione secondo la _lex Sempronia iudiciaria_, e quindi di quelli semplicemente che aveano il censo equestre, come rettamente vien supplito il testo lacunoso in questo luogo, escludendone assolutamente quelli, che secondo le disposizioni precedenti della stessa legge erano soggetti alla sua sanzione, ed inoltre chi aveva militato come mercenario, chi aveva meno di trent’anni e più di 60, chi non avea il domicilio in Roma od in un perimetro di mille passi da essa, chi, per essere stato condannato in un giudizio pubblico, avesse perduta la capacità di divenir senatore e finalmente anche il padre ed il fratello de’ magistrati mentovati nella legge siccome punibili a norma di essi, ed in genere il padre ed il figliuolo di qualunque senatore[140]. Fatto così con questi criteri l’albo de’ prescelti con il nome del padre, quello della tribù ed il cognome, veniva formato e tenuta a disposizione di chiunque volesse averne notizia. Il numero de’ giudici era di quattrocentocinquanta, che il pretore eleggeva sempre secondo le norme della legge, ma essendo libero affatto della scelta e da niente altro vincolato se non dal giuramento, cui era tenuto a prestare, di aver fatta legalmente e pel meglio l’elezione[141]. Questo era il corpo, onde dovea uscire il giury chiamato a giudicare di ciascuna causa _repetundarum_. Chi agiva in giudizio faceva la _delatio nominis_ del colpevole al pretore, accompagnandola col _iusiurandum calumniae_[142] ed il pretore gli dava, ove egli li avesse richiesti, de’ patroni che non fossero stati congiunti dell’accusato.
Dopo ciò l’accusato dovea fare l’_editio_ di quelli che essendo compresi nell’albo dei quattrocentocinquanta gli fossero congiunti o fossero suoi sodali o collegiali, ed anche tale _editio_ era accompagnato da giuramento. Nel ventesimo giorno della _delatio nominis_ l’accusatore faceva una scelta giurata dall’albo, quale era dopo l’editio dell’accusato, di cento giudici, avendo cura di non comprendervi persone che fossero suoi congiunti, o sodali o collegiali, nè due persone che appartenessero ad una stessa famiglia od altri con cui egli avesse conteso con la _legis actio sacramento_ secondo le leggi Junia e Calpurnia, o che si trovasse sottoposto a processo[143]. Da questi cento l’accusato, e, in caso che egli avesse trascurato di farlo, l’accusatore stesso, sceglieva cinquanta persone che giudicavano della causa[144]. La inquisizione era a carico dell’accusatore ed il pretore gli assegnava un termine per compierla[145]. I testimoni, prodotti in numero non superiore a quarantotto, venivano intesi a volta a volta, secondo i diversi capi di accusa, escludendone, oltre a’ parenti dell’imputato, il difensore, il liberto e quelli che o direttamente o per parte dei loro maggiori avevano avuto con l’imputato o con i suoi maggiori quel rapporto che veniva detto: _in fide esse_[146].