Il processo di Verre

Part 18

Chapter 183,569 wordsPublic domain

Passando dall’ordine de’ giudizî a quello amministrativo, la creazione di magistrati in generale e de’ censori in ispecie, sottratta al voto de’ concittadini e fatta, direttamente o indirettamente, dal governatore, potea trovare la sua giustificazione, innanzi tutto, nel potere stesso del governatore, che gli permetteva di derogare a quelle norme costituzionali date, in fondo, da altri governatori, e, poi, dalla consuetudine, crescente ne’ governatori, di immischiarsi sempre più, forse anche talvolta a fin di bene, nelle faccende delle amministrazioni locali[965]. Potè anche Verre esservi tratto da ragioni di utilità sua privata, come vuole Cicerone; ma il caso non era nuovo, nè censurabile in sè stesso. È proprio Cicerone che più tardi dalla Cilicia scriveva che i provinciali non aveano, molte volte, nemici peggiori di questi loro magistrati, che li derubavano e li mandavano in rovina[966]. Un’intrusione del supremo magistrato della provincia, del governatore, poteva molte volte essere feconda di bene, e provvido, qualche volta, anche il sottrarre la scelta de’ magistrati alle gare delle fazioni locali. Si aggiunga, quanto a’ censori, che se il censo era fatto per servire più immediatamente agli scopi de’ comuni, avea poi innegabili relazioni con tutti gli interessi dell’amministrazione romana nella provincia, ed il governatore non poteva affatto disinteressarsene[967].

[Le statue.]

Similmente come elemento d’accusa, dal punto di vista giuridico almeno, poco valore potea avere l’addebito che Cicerone faceva a Verre di avere obbligato i Siciliani ad erogare tanto denaro per elevargli delle statue, e di averlo talvolta esatto, senza poi spenderlo secondo l’uso, a cui era destinato. Che Verre obbligasse i Siciliani a contribuire ad erigere statue, e che lo facesse per vanità insieme e per interesse, può ben darsi; non costa proprio fatica l’ammetterlo; ma gli argomenti, che Cicerone adopera per provare il suo assunto, sono troppo sottili, e il dilemma lascia una facile via di uscita. Quel generale concorso a’ suoi onori e quell’universale rivolta, quelle petizioni che invocavano restrizioni di ordine pubblico a tali elargizioni, potrebbero deporre anche di un radicato spirito di adulazione e di una reazione, facile a conciliare con la stessa abitudine di adulare. Ma che che sia della cosa, moralmente, dal punto di vista giuridico, Cicerone stesso ammetteva[968] che, legalmente, si era obbligati ad attendere il decorrimento di un quinquennio per vedere se impiegava il danaro. È pur vero, come Cicerone osservava, che, se a Verre accadeva di sfuggire ad un processo grave come questo, un processo intentato per il semplice denaro, estorto, col pretesto delle statue o per le statue, non potea davvero dar materia a serio pensiero. Ma ciò non poteva, in nessuna maniera, aver l’effetto di toglierli il beneficio del termine e farlo condannare contro l’espresso dettato della legge.

[Il conferimento de’ sacerdozî.]

Il metodo seguito nel dare il sacerdozio di Giove a Theomnasto, se è comico nella forma, non è che un modo di far sentire, anche più fortemente, quell’_imperium_, in virtù del quale egli poteva modificare, così in principio, come in pratica, le capacità ed i sistemi di elezione. Ma l’elezione di Cephaloedium, che le fa riscontro, lascia scorgere, senza troppa difficoltà, l’esagerazione di Cicerone. È strano come Cicerone, mentre attribuisce a Verre il potere di costringere gli altri a giudicare, a votare, a condursi in ogni modo a suo talento, gli fa violare regole giurisdizionali, norme costituzionali; ciò che non ha senso, perchè Verre avrebbe potuto, per altra via più semplice, con la sua autorità su i giudici e con l’esercizio diretto del suo potere, giungere allo stesso scopo. Riesce quindi difficile l’intendere, come, per far giungere Artemone Climachia al supremo sacerdozio, invece di seguire una via franca e spedita, avesse bisogno di mettere a soqquadro il calendario di quella città. È evidente che, in tal modo, invece di violare le sole norme stabilite pel conferimento del sommo sacerdozio, turbava anche il calendario locale, lasciando una traccia più sicura e più durevole del fatto suo. Veramente, il far servire l’intercalazione a scopi politici e personali di un partito, di una fazione, di una famiglia, era in Roma una cosa tutt’altro che nuova[969]. Cicerone stesso, dalla Cilicia[970], tra il serio ed il faceto, scrivendo, più volte raccomandava di trascurare l’intercalazione di quell’anno per abbreviare la lontananza da Roma, a lui tanto incresciosa. Se, dunque, Verre avesse fatto a Cephaloedium proprio quello che Cicerone gli attribuisce, veramente non avrebbe fatto che usare in provincia una abitudine, già invecchiata a Roma. Ma, considerando l’indole de’ fatti e la notevole verosimiglianza delle cose, è possibile che Cicerone abbia qui messo in relazione due cose tra loro indipendenti; anche perchè ciò gli consentiva, nel pubblicare queste sue orazioni, di arricchirle di uno di quegli incidenti umoristici, a cui egli teneva tanto.

Come è noto, al tempo di Verre, il calendario, anche a Roma, non avea acquistata quella regolarità che Cesare cercò dargli, benchè non vi riuscisse in maniera definitiva; e questa periodica sistemazione del calendario era, là ed altrove, come si è detto, causa di preoccupazioni insieme e di abusi. Fuori di Roma, in molti posti, il computo dell’anno, non che essere adagiato su di una base definitiva e regolare, era fatto ancora sul corso della luna[971]. Per sapere, davvero, quale fu l’indole della intercalazione di Verre, occorrerebbe sapere le particolarità del calendario di Cephaloedium in quell’anno. In ogni modo, se ciò non ci è dato, siamo in grado di vedere che Cicerone diceva cosa inesatta, dando a’ calendari greci e siciliani una conformità, che non avevano, e gabellando per uso universale l’aggiunzione o la sottrazione di uno o due giorni al mese; mentre, in alcuni casi, l’aggiunta di due giorni sarebbe stata soverchia, e, in altri casi, s’intercalava, o si sopprimeva, tutta una serie di giorni[972].

[Le esportazioni.]

Il calcolo delle esportazioni di Verre, che Cicerone poi faceva, in base a quelle avvenute dal porto di Syracusae, era probabilmente arbitrario, od, almeno, esclusivamente congetturale. Dimorando Verre in Syracusae, era di là che le esportazioni di solito avean luogo; e, che in ogni porto di Sicilia Verre facesse un diuturno carico di merci, era cosa che Cicerone poteva più facilmente fingere che provare. Il rimprovero, da Cicerone fatto a Verre, di non aver pagato il dazio sulle sue esportazioni e le corrispondenti lamentele di pubblicani, di cui poi si tentò disperdere la traccia, difficilmente ponno accordarsi con le esplicite norme, che volevano soggetto a dazio soltanto ciò che era esportato per ragione di commercio, non ciò che era esportato per uso privato[973]. E Verre, non foss’altro che per l’ordine a cui apparteneva, non si poteva intendere che esportasse a scopo di commercio.

[Verre e la _lex Hieronica_.]

Ma, anche là, dove Cicerone si studiava più di colpir Verre, nell’amministrazione del tributo pagato dalla Sicilia, non mancavano in più parti elementi di giustificazione e di difesa. Cicerone accusava Verre, a tal proposito, di avere arbitrariamente innovata, e in parte abrogata la _lex Hieronica_, specialmente per quella parte, che riguardava la costituzione del tribunale giudicante sulle controversie ad essa relative, e di averne poi, nella pratica applicazione, tratta tanta materia di abusi, da rovinare a dirittura l’agricoltura siciliana ed esaurire la prosperità della Sicilia. Ora, a bene intendere, per quanto le varie notizie permettono, la natura vera della _lex Hieronica_ e la sua funzione nella amministrazione siciliana e l’estensione de’ poteri del pretore, si scorge già l’esagerazione dell’accusa di Cicerone, anche per la prima delle accuse. La _lex Hieronica_ era la norma direttiva per l’esazione del tributo. Il pretore non ripeteva anno per anno tutte le sue clausole, ma rinviava alla _lex Hieronica_. Così l’editto provinciale riassumeva in sè, come _lex redemptionis_, questa norma regolatrice del tributo; e non è inverosimile che essa costituisse la parte più antica e migliore dell’editto provinciale, che diveniva _translaticium_. A questo tronco si vennero naturalmente innestando le inerenti norme procedurali, e l’editto divenne un codice di tutto il procedimento giudiziario, riguardante l’esazione delle decime. Ma, secondo il comune modo di vedere, questa procedura non riposava tanto sull’editto, quanto sulla _lex frumentaria_, sulla _lex Hieronica_. Eran fusi e conservati l’antica consueta imposta, il modo di esazione, il sistema di regole amministrative, con cui si tendeva ad assicurare, insieme, chi pagava e chi esigeva il tributo[974]. Se è così, formalmente almeno, Verre non commetteva un eccesso di potere, sviluppando anche più che innovando, le norme fondamentali di quel regime tributario, e l’editto suo, messo in relazione co’ concetti, a cui, secondo lo stesso Cicerone s’inspirava la _lex Hieronica_, non appare così discordante da essi, come voleva l’accusa.

Con l’_edictum de professione_, Verre non fece altro che completare e sviluppare un indirizzo amministrativo, a lui anteriore; dove prima, forse, era un semplice elenco de’ coltivatori, volle che s’aggiungesse anche un elenco delle coltivazioni[975]. Le condanne, in causa della mancata o non sincera denunzia (_professio_), era poi una conseguenza naturale dell’obbligo imposto di denunziare le coltivazioni; e, se ne fu fatta cattiva applicazione, il biasimo non si può, in via assoluta, farlo risalire al decreto, da cui avea origine. La _professio_, nella formazione del censo, era la cooperazione del cittadino alla formazione del registro censuale, richiesta per legge e con minaccia di una pena[976]; e questa di Verre, in Sicilia, si poteva dire un’applicazione analogica dello stesso principio[977]. Che poi la misura del pagamento non potesse dipendere semplicemente dalla _professio_, dalla denunzia dell’agricoltore, s’intende senza molta difficoltà. L’esazione avea luogo in base al ruolo del tributo, che costituiva pel debitore il legale ordine di pagamento e lo metteva in mora[978]; ed il rimedio ad un’esazione esagerata consisteva, appunto, nella ripetizione di quanto era stato esatto ingiustamente e nella multa che accompagnava l’arbitraria esazione[979]. Il divieto, fatto all’agricoltore, di asportare il frumento dall’aia, prima di essersi accordato col decumano, oltre ad essere un mezzo di assicurare l’esazione e dare pratica esecuzione alle norme precedenti, trovava la sua corrispondenza appunto nella _lex Hieronica_, la quale, secondo la versione stessa di Cicerone, cercava con pene severe di impedire che il frumento venisse rimosso in frode del decumano[980].

Un altro appiglio a maggiori attacchi, da parte di Cicerone, era offerto dall’allargamento de’ poteri de’ pubblicani nell’esercitare il loro diritto di pegno. Ma, anche qui, un più meditato esame della via seguita da Verre, conduce forse ad un giudizio meno parziale. Che il diritto di pegno competesse a’ pubblicani, è ammesso anche da Cicerone, come norma esistente in ogni regione del dominio romano[981]. La colpa di Verre sarebbe consistita nell’allargare questo diritto di pegno sino a comprendere, non semplicemente quello che il pubblicano chiedeva e il coltivatore si rifiutava di dare, bensì perfino, talvolta, tutto quello che si trovava sull’aia; nell’invertire l’onere della prova, in modo che non era più il pubblicano a dover dimostrare che gli era dovuto quanto chiedeva, ma il coltivatore che dovea agire in giudizio contro di lui; e, finalmente, in tutta la protezione ufficiale accordata a questo sconfinato arbitrio de’ pubblicani, mercè l’intervento del magistrato.

Ora, giova osservare che il diritto di pegno, specialmente nelle sue origini, si presenta come un mezzo indiretto di costrizione e s’informa, tutto, a questo principio dominante[982]; è un mezzo di coazione, e, subordinatamente, una pena. L’estensione dunque di questo diritto, sino a comprendere tutto il ricolto, specialmente nel caso del _frumentum conceptum celatum_, è una estrinsecazione ed una conseguenza di quel principio. Per vedere davvero in quanto Verre modificò, e da che punto di vista, occorrerebbe sapere con precisione il metodo seguito prima di lui. Ma anche senza poter risalire a questo, e ritenendo, come una vera innovazione, l’inversione della prova e le clausole dell’editto, che regolavano la condanna dell’agricoltore opponente, o del pubblicano concussionario, la modificazione va considerata in relazione a’ concetti che informavano il diritto tributario.

Per chi crede che davvero il suolo provinciale, soggetto a tributo, non fosse posseduto che a titolo di _precarium_[983]; od anche che il _precarium_, senza costituire il cosciente ed originario fondamento di quello stato di cose, ne fosse, specialmente verso la fine della repubblica, divenuta l’espressione giuridica; per chi si mette da questo punto di vista, la confisca del prodotto e l’inversione della prova divengono soltanto la logica conseguenza di un principio giuridico ammesso. Il pagamento del tributo era la condizione per mantenersi nel possesso del fondo, e l’inadempimento, se poteva portare la devoluzione del fondo stesso, a maggior ragione poteva produrre il pignoramento di tutti i frutti; e dovea esso, l’agricoltore, agire in giudizio contro il pubblicano, che come rappresentante de’ diritti dello Stato vi compariva come _possessor_. Ma, anche chi non muove da questo punto di partenza, non esita a riconoscere che il pubblicano ed i poteri, che ad esso venivano concessi, non possono prendere norma, nè trovare la loro spiegazione semplicemente ne’ rapporti di diritto privato; ed è invece al carattere pubblico, ad essi attribuito, che bisogna domandare una spiegazione conveniente. Lo Stato, nella sua amministrazione ed in tutti i suoi rapporti finanziarî, non si lasciava circoscrivere dalle norme di diritto privato, e seguiva le sue speciali norme che son quelle del diritto pubblico[984]. L’interesse de’ pubblicani era intimamente connesso con quello dell’annona, dell’approvvigionamento di Roma, del retto funzionamento di tutti que’ servizi pubblici che il pagamento de’ tributi rendeva possibile. Rendere dunque l’esazione de’ tributi pronta e spedita, togliendo gl’inceppi che potevano venire da preventive contese, significava, non solo, e forse non tanto, favorire il ceto de’ pubblicani, quanto favorire lo Stato, che nulla avrebbe percepito, quando alla loro volta gli altri non avessero esatto. Di qui quei diritti di pignorare, di perquisire, che si vedono concessi a’ pubblicani[985]. La nuova regola, tanto censurata da Cicerone, per cui l’agricoltore era costretto a seguire la competenza del fòro scelto dal pubblicano, piuttosto che del suo, corrispondeva probabilmente all’ordine invertito delle parti; ed, avendo il pubblicano la veste di convenuto, l’agricoltore, divenuto attore, dovea andargli ad intentare nel luogo di sua residenza la causa. Tutto ciò a prescindere da ogni facoltà del governatore nello stabilire la sede del giudizio, facoltà di cui anche Cicerone in Cilicia fece grande uso. Alcune delle disposizioni a ciò relative, contenute nell’editto di Verre, rispondono, successivamente, ad un’evoluzione della legislazione tributaria, che, anche da noi, si fonda sul principio eccezionale del _solve et repete_; adottato talvolta anche in rapporti d’ordine privato, ma sempre in vista di motivi d’interesse pubblico. Le vessazioni e gli arbitrî, che facilmente si possono accompagnare ad una siffatta estensione di poteri, che, anzi, molte volte sono inevitabili, possono solo limitarsi, adottando rigorose disposizioni contro gli abusi commessi; ed è per questa via che si metteva la legislazione, specialmente sotto l’impero[986]. Verre minacciando di condannare i pubblicani a pagare otto volte quello che avessero indebitamente esatto, obbediva precisamente — a considerare almeno la disposizione in astratto — a questo criterio.

La disposizione corrispondente, che comminava il pagamento del quadruplo all’agricoltore soccombente, poteva, certamente, essere un tranello; ma era pure un rimedio necessario contro la moltiplicazione di giudizî temerarî, ed una cosa affatto rispondente all’indole ed al carattere del giudizio romano.

Secondo Cicerone, queste nuove disposizioni, già per sè stesse dannose agl’interessi degli agricoltori, sarebbero state rese anche più esiziali dalla irregolare costituzione de’ tribunali, formati con criterî diversi da quelli voluti dalla _lex Hieronica_; giacchè, in luogo di esser tratti dal _conventus_ e da’ _negotiatores_, i giudici erano presi dalla coorte stessa del pretore. L’accusa non è nuova; e Cicerone, prima di trattare dell’amministrazione frumentaria, l’avea già fatta a Verre, trattando, in generale, dell’amministrazione giudiziaria. Se non che, lo stesso Cicerone ci dà modo di temperare l’accusa e di mostrarla almeno nella sua generalità esagerata. A breve distanza del luogo, ove, in forma assoluta, avea negato ogni scelta di giudici da’ _negotiatores_ e dal _conventus_, dice che non avea tenuto conto della _lex Rupilia_, che _quando non v’andava di mezzo il suo interesse_[987]. Più appresso, sempre lo stesso Cicerone parla di M. Petilio, cavaliere romano, ch’era nel _consilium_ di Verre, e che da lui, in occasione della causa di Sopatro, fu allontanato, perchè adempisse la sua funzione di _iudex rei privatae_; e con M. Petilio erano anche molti altri, che solevano prender parte a’ giudizi e che aveano esercitato tale compito anche sotto il predecessore di Verre[988]. A’ membri della coorte poi Cicerone nega la loro qualità di cittadini romani[989]; ma il loro nome di Cornelii, e il vederli intorno a Verre, ci fa agevolmente pensare che essi doveano appartenere a que’ diecimila, o più, che Silla introdusse nella cittadinanza romana[990]; e solo la viziosa origine e la foga dell’accusa hanno indotto Cicerone a dire il contrario. Se erano cittadini romani, come tali appartenevano al _conventus_, e, formalmente almeno, Verre non avrebbe punto violata la legge scegliendoli a giudici; per quanto noi non siamo bene informati del modo preciso, onde concorrevano a formare il corpo giudicante il conventus e i negotiatores. In ogni modo, nella formazione del tribunale, il pretore avea il diritto di scelta, e le parti quello della ricusazione[991]; sicchè, anche sotto questo rapporto, l’operato di Verre sfugge sempre più all’accusa di illegalità. È opportuno anche rammentare come, in genere, il consiglio adoperato dal magistrato avea una funzione, più che altro consultiva, e nel costituirlo e nel seguirlo, in genere, era lasciata molta latitudine al magistrato[992]. E questo stesso suo carattere, messo insieme alla maggiore agevolezza di trarre i giudici dal seguito del governatore, composto di persone meno distratte da altre faccende e sempre presenti, portò poi a costituire stabilmente, de’ membri della coorte, i tribunali provinciali. Sotto questo aspetto, infatti, i tribunali ci si presentano nel periodo imperiale; ma la consuetudine, verosimilmente, era più antica, e si trattava di tutta una evoluzione, per cui un semplice stato di fatto, con la costante ripetizione, si mutava in una norma fissa[993].

[Gli elementi di fatto dell’accusa.]

Scendendo da questa censura di norme generali a’ casi concreti, riesce più difficile sottoporre ad esame le accuse di Cicerone; ma, pur non potendo discutere fatti, che sfuggono ad ogni controllo, sia per il loro riferimento a qualche fatto d’ordine generale, sia per il carattere comune che hanno, porgono anch’essi agio talvolta a togliere opinione di esattezza alle parole di Cicerone e a giudicare, con qualche criterio diverso dal suo, alcuni de’ fatti di Verre.

È stato già osservato[994], per esempio, come poco giustificabile sia il giudizio portato da Cicerone nel caso di Xenone Meneno, sia che si consideri il diritto di accertare la vera estensione delle colture, sia che si consideri la legale rappresentanza che il marito avea della moglie. L’intromissione di Verre nel riscatto, che facevano le città delle decime dalle mani de’ pubblicani, può aver dato, ed avrà dato luogo ad abusi: non c’è a dubitarne; ma, considerata in principio, corrispondeva ad un compito, che il governatore non reputava estraneo alle sue funzioni, tanto dal punto di vista dell’interesse de’ pubblicani, che de’ provinciali; e lo stesso Cicerone, in Cilicia, si adoperò a menare a termine queste composizioni.

Gl’ingenti guadagni che i pubblicani, secondo lui, avrebbero realizzato, non hanno bisogno, per essere spiegati, assolutamente, di queste pressioni di Verre. Gli appalti, assunti in base alle colture, ch’erano state denunziate, spesso, in proporzione inferiore alla realtà; le leggi rigorose, che aveano armato i pubblicani di tanti poteri nelle riscossioni; bastano già, per sè soli, a spiegare queste transazioni, fatte a condizioni così favorevoli e con sì lauti guadagni. Anche Cicerone è costretto a riconoscere indirettamente il secondo di questi argomenti[995].

[Le decime di Leontini.]

Ma dove Cicerone più mostra la parzialità dell’accusa, è proprio in quel punto, in cui crede di portare a Verre un colpo irreparabile: alludo all’appalto delle decime dell’agro leontino. Cicerone rimproverava, infatti, a Verre di avere appaltato ad Apronio, per trentaseimila medimni, la riscossione delle decime dell’agro leontino, che nella migliore ipotesi non potevano ascendere a più di trentamila medimni; giacchè trentamila jugeri erano stati messi a coltura, ed il prodotto, solo nella migliore delle ipotesi, era il decuplo della semente. Intanto, data questa condizione di cose, non si riesce a spiegare come Cicerone là stesso e poco appresso possa affermare[996], che le decime in altri tempi, sotto C. Norbano, cioè nell’87 a. C.[997] si vendettero ad ugual prezzo, e che, in quell’anno stesso, Q. Minucio, uomo de’ più onesti (_in primis honestum_), e che perciò dovea contare solo su’ mezzi leciti, volea prendere l’appalto ad una ragione assai più alta di quella offerta da Apronio. La spiegazione si trova soltanto col dissipare la confusione che Cicerone vuol portare sull’argomento. I _Campi leontini_, che, per la loro feracità, avean persino fama di essere stati i primi a portare il frumento[998]; anche oggi, quando la miglior parte di essi è stata sottratta alla coltura de’ cereali, per essere adibita ad una cultura più intensiva, esausti pur come possono essere, dopo tanti anni, e senza un vero miglioramento di metodi di cultura; sono pur capaci di rendere dodici volte la semente[999], due volte più di quello che Cicerone diceva. Quando Plinio ne scriveva, da naturalista, e senza i preconcetti che Cicerone vi portava, ne faceva ascendere la fecondità a tal punto, che la sua espressione, poichè parla del cento per uno, dev’essere ritenuta iperbolica. In ogni modo Plinio fa que’ campi fecondi come quelli dell’Egitto[1000]. Cicerone dunque cominciava dall’abbassare la produttività di quelle terre, e non si fermava qui. La produttività non si proporzionava all’area coltivata, bensì alla semente piantata. Ora, nell’iugero di terra, specialmente quando il terreno era assai fecondo, poteva seminarsi anche più di un medimno di frumento. La diversa proporzione della semente era cosa ben nota agli scrittori antichi di agricoltura[1001]; un d’essi, parlando della seminagione dell’orzo, consiglia di metterne otto modii in ogni iugero di terreno[1002]. Se si tien calcolo di tutto questo, si può anche venire alla conclusione che Apronio prelevò tre medimni per ogni iugero di terreno, senza prendere in realtà più di una decima parte del prodotto.

[Il _frumentum imperatum_ e l’_aestimatum_.]