Part 17
Questo primo stadio del giudizio durò nove giorni[921], togliendo ogni giorno a Verre un’illusione, od una speranza. Già dal primo giorno, a quanto dice Cicerone[922] i testimoni furono tanti, e dissero tali cose in giudizio, che pubblicamente parve impossibile l’assoluzione di Verre, se si voleva ancora tenere in piedi lo Stato; al secondo giorno, i suoi stessi amici e i difensori aveano perduto, non solo ogni speranza di salvarlo, ma eziandio ogni volontà di difenderlo; e, il terzo giorno, egli stesso era omai così abbattuto e così fuor d’ogni speranza, che s’ammalò, o si finse ammalato. Gli altri sei giorni compirono l’opera di questi tre, e, allo spirare del nono giorno, quando il primo stadio della causa fu chiuso, egli e tutti doveano parlare piuttosto di una condanna che di un rinvio. Tutto lo studio di Verre consisteva nel rispondere all’accusa dopo i secondi giuochi, cioè almeno dopo il 19 settembre; quello di Cicerone, invece, nel far sì che il primo periodo si chiudesse innanzi a’ primi giuochi, innanzi al 15 di agosto, e cominciasse a decorrere da quel punto il termine, che separava i due stadî del giudizio[923].
Cicerone, dunque, era completamente riescito nel suo intento.
La _comperendinatio_ importava l’intervallo di un giorno libero tra l’uno e l’altro stadio del giudizio[924], e, poichè i primi giuochi terminavano nel dì 31 d’agosto ed i secondi non cominciavano prima del 4 settembre, è precisamente nel primo giorno di settembre, che dovea riaprirsi il giudizio; e, in questo secondo stadio, alla rinnovata e più diffusa accusa di Cicerone avrebbero dovuto tener dietro la difesa di Verre e la sentenza.
[La difesa di Verre?]
La difesa di Verre?
Ma Cicerone non si stanca mai di ripetere che questa difesa, anche più che iniqua, più che vana, era a dirittura impossibile; lo dice, considerandola nella sua generalità, e, caso per caso, sempre, con un’insistenza quasi petulante[925].
Era dunque veramente così: la difesa di Verre non potea nemmeno tentarsi?
Per quanto noi siamo costretti ad aggirarci in un confine così stretto, come sono le orazioni dell’accusatore, e ci troviamo nella stessa condizione, in cui ci troveremmo, se dovessimo giudicare Warren Hastings dalle orazioni di Burke; pur nondimeno un esame delle accuse, che sia un po’ più che superficiale, ci mette subito sull’avviso, e ci fa vedere quanto avea di assolutezza, di partigianeria e di iattanza l’asserzione di Cicerone, che del resto ricorre precisamente nelle orazioni attribuite al secondo stadio del giudizio e che quindi non vennero pronunciate.
[La natura delle accuse.]
Cicerone, egli stesso, ci dice in un’altra orazione[926], quanta fede si potesse prestare, e quanta in realtà se ne prestasse, alle orazioni d’accusa pronunziate ne’ giudizî, che, come questo, aveano un retroscena di motivi e d’interessi politici. Cicerone, egli stesso, parla di simili accuse, che furono pronunciate contro uomini, come M’. Aquilio, L. Cotta, e come lo stesso L. Pisone Frugi, da lui non mai lodato abbastanza; e pure non vi si prestò fede, se anche quelli che le sostenevano aveano perfino il nome di C. Gracco. Che se contro P. Rutilio tali accuse riescirono, non perciò, a senso di Cicerone e d’altri[927], ne dovea rimanere menomato l’onore e la fama, che Cicerone teneva anzi a rivendicare. Cominciando così, per la natura stessa delle cose e la considerazione de’ tempi, ad essere un po’ meno creduli, quelle accuse, quelle invettive perdono già anticipatamente qualche cosa del loro valore, quanto più sono acri e più eccessive.
[La questura e la proquestura.]
Si è già veduto, come, nel giudicare della questura e della proquestura di Verre, Cicerone confonda i dati cronologici, e probabilmente a disegno, per trarne precipitate o false illazioni, sulla sua mancanza di fede e su tutto il modo come le tenne. Per quel che riguarda poi la sua proquestura, Cicerone non dubitò, per far torto a Verre, di attaccare la verità della cosa giudicata, del cui rispetto altra volta si mostra tanto zelante; ed attribuisce a Verre colpe e responsabilità, di cui egli, giuridicamente almeno, poteva oramai dirsi mondo, dopo che la sentenza pronunziata da C. Nerone, da Cicerone stesso chiamato _vir optimus atque innocentissimus_, e per l’occasione fatto coccodrillo, contro Philodamo e il figliuol suo, e l’altra, pronunziata contro Dolabella, ne aveano riconosciuto in altri i responsabili[928]. Nè il vago accenno, fatto alla deposizione resa da Verre contro Artemidoro ed al condono concesso a Themistagora e Thessalo, può menare logicamente ad altra conclusione.
[La pretura.]
Del potere, specialmente giurisdizionale, esercitato poi da Verre nella sua pretura, là, dove abbiamo la possibilità di un qualsiasi controllo, abbiamo veduto che non fece tutto quell’abuso, che Cicerone vuole sostenere; e, molte volte, egli s’inspirò ne’ suoi provvedimenti all’indirizzo, che il diritto civile andava prendendo, secondo l’interpretazione, che il diritto pretorio gli dava.
Del resto, poi, in un giudizio come quello de _repetundis_, fatto ad iniziativa e nell’interesse de’ provinciali, e qui, più propriamente, ad istanza de’ Siciliani, i fatti, relativi specialmente alla gestione delle magistrature urbane, non potevano trovar luogo; e si adducevano più che altro per aggravare moralmente la condizione dell’accusato. I lucri illeciti fatti in Sicilia costituivano la vera materia della causa, e, per quanto Cicerone lo dicesse stretto e sopraffatto dalle prove, la condizione di Verre non era tale da precludergli ogni via di scampo.
[Il valore delle prove.]
Anzi tutto quali erano i mezzi di prova? Si è veduto che molti de’ testimoni e de’ documenti, a cui si allude, e forse i più importanti, non erano ancora stati prodotti in giudizio, ed avrebbero dovuto essere presi in esame nel secondo stadio. A questi, come a quelli ch’erano già stati dedotti contro di lui, Verre opponeva una ragione pregiudiziale, scuotendo la fede, che a loro si sarebbe potuta aggiustare, con il richiamo alle ire, che li animavano contro di lui. Cicerone[929] cercava di distruggere questa difesa in ogni modo, opponendogli le deposizioni de’ cittadini romani, quando Verre diceva di aver nemici i Siciliani per aver voluto proteggere gl’interessi de’ primi; opponendogli le deposizioni de’ Siciliani, sia di città soggette che d’immuni, quando Verre diceva di aver nemici i cittadini romani per aver tenuto conto degli interessi de’ Siciliani. Pareva un’argomentazione inoppugnabile, una via senza uscita; eppure, quali che fossero le sue colpe, Verre non avea tutti i torti a prendersela con questa valanga di rancori e di vendette che si rovesciava su lui. Figurarsi, in tre anni di governo, quanti interessi aveano potuti essere offesi, a dritto od a torto; quanti odî inevitabilmente non aveano dovuto germogliare; ed ora cercavano di avvolgerlo tutto e di schiantarlo. Cicerone stesso se ne ricordava, in altra occasione, di tutta questa posizione imbarazzante, in cui un governatore di provincia si dovea trovare. «Come è difficile e pericoloso questo governo delle città e delle provincie: la diligenza ti acquista inimicizie, la negligenza ti procaccia biasimi; la severità è piena di pericoli, la larghezza è mal corrisposta: la parola è pregna d’insidie, fatale la compiacente adulazione; spianato e ben disposto è il volto di ognuno, gli animi di molti pieni di rancore; gli odî covano segreti, mentre manifeste son solo le lusinghe. Il pretore è atteso al suo venire, inchinato durante la sua dimora, abbandonato al suo partire[930]».
Era, così, tutta una fioritura di inimicizie e di intrighi, contro Verre, da parte di appaltatori, tributarî, o litiganti, riusciti soccombenti ne’ giudizî; e da questi si comunicava agli altri, sino a quelli stessi che Verre avea careggiati e decorati[931]. La suggestione dell’odio dilagava e conquistava tutti; e, in questa rivolta contro di lui, v’era anche, più che in germe, la rivolta contro il dominio, di cui era il rappresentante. Il fenomeno non era nuovo: è così che Cicerone screditava e contraddiceva le accuse contro M. Fonteio e L. Flacco, difesi da lui stesso in tempi posteriori. Quest’abitudine di non risparmiare il nemico in giudizio e farne il proprio bersaglio, sia da accusatore che da testimone, era divenuta una cosa comunemente intesa, e più giustificata, quanto più avea per fondamento una inimicizia personale ed il ricambio di danni patiti; ma ciò stesso avea finito per rendere innocue le testimonianze anche de’ primi uomini dello Stato. In varie occasioni, non aveano trovato ascolto deposizioni, come quelle di Cn. e Q. Cepione, di L. e Q. Metello, di M. Emilio Scauro, di L. Crasso[932]. Le testimonianze poi de’ soggetti erano, già in tesi generale, screditate. Con tali criteri Cicerone stesso trattava le testimonianze de’ Galli[933], peggio ancora quelle de’ Greci in generale, e di quelli d’Asia, specialmente[934]. E Greci, di linguaggio e di origine, erano per la maggior parte i testimoni adibiti contro Verre, per quanto Cicerone li volesse far diversi dagli altri[935]. In buona parte anche, per quel tanto che possiamo saperne noi, erano persone, che con lui aveano ragioni particolari d’inimicizia.
Per Charidemo di Chio l’accusare Verre era stato ed era il precipuo mezzo di scolparsi[936]. E che valore giuridico potevano avere le deposizioni della madre e dell’ava di Malleolo[937]? L. Ligure, che avea una gran parte nella causa e veniva a deporre due volte, su due distinti capi di accusa, era fratello di quel M. Ottavio, riuscito soccombente e, pare, non a torto, in una causa giudicata da Verre[938].
Sulla gestione de’ _sarta tecta_ deponevano il pupillo Junio, M. Junio, suo zio e tutore; P. Tettio tutore anch’esso, di una famiglia plebea e in cui Cicerone aveva aderenti; L. Domizio, il cui fratello era morto combattendo contro la parte Sillana (Plut. _Pomp._ 12; Oros V, 21, 13); C. Fannio, cavaliere, ed appartenente ad una famiglia oppugnatrice de’ nobili; Q. Tadio, che, appunto perchè affine di Verre e già devoto a suo padre, non poteva ora indursi a deporre contro di lui, se non per ragioni di inimicizia personale[939]. L. Minucio, cavaliere, e vinto da Apronio nella gara di appalto delle decime di Leontini, veniva a deporre su di una causa, in cui egli era stato difensore[940]; e difensore del pari nella causa, su cui deponeva, era stato Sesto Pompeo Cloro[941]. Q. Vario era, anch’esso, un danneggiato[942]. Quel Sopatro, poi, condannato da Verre, per quanto Cicerone lo chiami _locuples_, _honestus_, _innocentissimus_, era sempre una persona, che avea potuta essere tratta in giudizio per delitto capitale[943].
Non si vuol già dire che tutti proprio i testimoni, addotti contro Verre, fossero strettamente interessati, consapevolmente falsi: ciò potrebbe essere esagerato, e non potrebbe in ogni modo provarsi, per una certa parte di casi. Semplicemente, quello che sappiamo d’alcuni, può rendere diffidenti verso di altri; e questi plebei, maltrattati da Verre nella pretura, questi cavalieri, questi aderenti di Cicerone e di Pompeo, chiamati a raccolta dalla Sicilia, danno ansa ad accogliere con qualche circospezione i fatti narrati. È probabile che un’analisi molto minuta ed accurata de’ rapporti personali di questi testimoni, quale avrebbe potuto fare, se vi fosse stata, l’orazione di Ortensio; avrebbe compiuto, nel campo dell’accusa, un lavoro di eliminazione, non meno ampio e non meno severo di quello che si studiò di fare, da difensore, Cicerone, nelle sue orazioni a pro di Fonteio e di Flacco; ed avrebbe, anche in questo processo come in quelli, scorto tutto il lavorio di Cn. Pompeo[944] e di altri avversarî di Verre.
Che se uno sguardo generale, anche superficiale, all’indole delle prove ci fa vedere come esagerasse Cicerone nel ritenere impossibile la difesa di Verre, alla stessa conseguenza ci mena un esame più speciale di varie delle accuse.
[L’ordinamento della Sicilia e il _jus edicendi_.]
L’accusa fatta a Verre in linea preliminare, e che è come la base e la condizione di molte altre, l’accusa di aver commesso un eccesso di potere modificando le norme, che regolavano l’amministrazione e la vita giudiziaria in Sicilia, dal punto di vista costituzionale, anche più che discutibile, può dirsi, a dirittura, priva di fondamento.
Le _leges Rupiliae_, la _lex Hieronica_, gli statuti delle singole città non emanavano direttamente dal popolo, potere sovrano, ma da magistrati, che esercitavano una funzione delegata, e, benchè chiamate _leges_, erano _leges datae_ e non _rogatae_. Ora, il diritto di emettere e di applicare disposizioni legislative (_ius edicendi_), ch’era una conseguenza del potere delegato dal popolo al magistrato, e che trovava solo il suo limite nel carattere temporaneo delle sue disposizioni e, dove ciò era possibile, nella intercessione di altri magistrati; se non incontrava un impedimento assoluto nelle vere leggi, quando, interpretandole od allargandole, le modificava; tanto meno poteva trovare un intoppo in queste altre norme, che, in fondo, non erano se non editti anch’essi. Verre perciò, nell’introdurvi qualche innovazione, era, _formalmente_, nel suo diritto[945], e la censura poteva colpirlo piuttosto da un punto di vista morale, in quanto, ciò facendo, si allontanava dalla consuetudinaria e comune osservanza di que’ precetti. Lo stesso Cicerone[946] osservava che le leggi date da quelli, cui il popolo romano avea conferito l’_imperium_, doveano tenersi per leggi del popolo romano; ed, anche senza l’_auctoritas_ del senato, di cui egli parla ivi stesso, quegli effetti dell’_imperium_ doveano rimanere, quali egli li scorgeva. Anzi, la consuetudine del senato di girare al magistrato, fornito d’_imperium_, la commissione avuta di dar leggi ad un comune, può valere come una conferma di quel principio[947].
[Il controllo de’ giudizî.]
Che uso fece Verre di questa sua facoltà, riguardo alla _lex Hieronica_, si vedrà appresso. Di disposizioni, che avessero azione sulla giurisdizione in generale, Cicerone veramente si limita a citare quest’una: che se qualcuno avesse male giudicato, egli avrebbe preso in esame la cosa, e, dopo ciò, avrebbe spiegato la sua azione[948]. È una disposizione alquanto vaga, la quale, assai più che ad un diritto d’appello, mirava forse a tener ben definite le competenze giurisdizionali ed a reprimere gli abusi de’ giudicanti. Certamente questa sua vaghezza conteneva, in germe, la facoltà di commettere molti abusi; ma, per l’indole sua stessa di norma diretta a stabilire un controllo superiore, mal si prestava ad una forma più determinata e quasi casuistica. Da questa norma generale scendendo poi a’ varî giudicati, che Cicerone gli appone, si vede che, quali che si fossero i motivi e il valore morale delle sue sentenze, sotto l’aspetto giuridico almeno, Verre non era ridotto a quella impossibilità di difesa, che Cicerone gli rinfacciava.
[La giurisdizione.]
È difficile pronunciarsi sul modo come Verre poneva la questione, la tesi della causa. Probabilmente non sarebbe del tutto arbitrario supporre che l’esemplificazione data da Cicerone, rispondeva alla tendenza di caricare le tinte ed accentuare le contraddizioni[949], per presentare così, nella forma più assurda, un sistema forse non troppo logico e leale nello stabilire le basi della contesa giudiziaria.
Quanto alle cause ereditarie, intentate contro il figliuolo di Dione, contro Sosyppo e Philocrate di Agyrium, che fossero intentate in un tempo più o meno lontano dall’apertura e dalla devoluzione della successione, non deve rendere corrivi a supposizioni precipitate; specialmente quando si consideri che si trattava di lasciti sottoposti a condizione. In ogni modo, nell’uno e nell’altro caso, gli eredi convenuti in giudizio, ne uscirono vittoriosi. È vero che, secondo Cicerone, la vittoria costò cara; ma, che il denaro fosse stato proprio estorto da Verre, che fosse proprio arrivato a lui, che non, piuttosto, fosse stato abilmente carpito, magari con danno dell’uno e degli altri, da que’ cani che ronzavano intorno a Verre e che doveano essere de’ grandi venditori di fumo; tutto questo non era strettamente provato; e Cicerone, si noti bene, arrivava a quella conclusione per una via meramente congetturale[950].
Al giudizio, che Cicerone porta sulla causa tra Eraclio di Syracusae e i palestriti della sua città, sono stati già altra volta mossi alcuni appunti[951]; e non si è trascurato di osservare come Cicerone, volontariamente od involontariamente, ingeneri una confusione, quando de’ palestriti e del popolo di Syracusae vuol fare una sola e medesima cosa. Ritenendo anche, in ogni modo, questa identità d’interesse e di figura giuridica, a giudizio del Zumpt, dovea chiamarsi a giudicare il Senato di una terza città, secondo la stessa legge Rupilia citata da Cicerone[952], e non i tre giudici, che Eraclio sembrava invocare. Prendendo le mosse appunto da questa legge Rupilia, quale Cicerone la dà, e non identificando i palestriti col popolo siracusano, può ritenersi che la causa ricadesse nel novero di quelle, che non potevano assegnarsi precisamente ad una delle categorie in essa definite, e il cui collegio giudicante era costituito secondo l’ultima sua norma. In tal caso, la richiesta degli avversarî di Eraclio era, forse, più conforme alla legge, che non fosse la sua. Che poi duecentocinquantamila sesterzî fossero stati prelevati a beneficio di Verre sulla eredità rivendicata dai palestriti, Cicerone lo afferma; ma è pur vero che Verre, sin da che il fatto avvenne, ne dette colpa al genero, e ne seguì un dissidio domestico. Cicerone fa fare al genero di Verre la parte del martire, ma nessuno è in grado di sapere da qual parte fosse la verità.
Veramente, quando si tratta di esaminare la fisonomia vera de’ fatti e notare soltanto le inverosimiglianze e le reticenze del racconto ciceroniano, si è, per necessità, su di un terreno lubrico e malagevole, e si rischia facilmente di perdersi nel vago, od arrivare a sottigliezze che possono sembrare sofismi. Ma l’indole unilaterale e l’inesattezza delle Verrine appare meglio, quando l’accusa fa allusione a qualche norma giuridica meno ignorata, od è in più aperto contrasto con fatti ed opinioni, messi innanzi ivi ed altrove dallo stesso Cicerone.
Il racconto del caso intervenuto a Sopatro di Halycia è tanto vago che non lascia proprio vedere, se si potesse davvero invocare la cosa giudicata, per la perfetta identità dell’accusa, e se l’assoluzione precedente fosse definitiva, o fosse soltanto dipesa da una insufficiente prova dell’accusa.
Inoltre il ricorrere, che nella _lex Acilia_ fa la disposizione speciale[953], tendente ad allontanare la possibilità di una ripetizione del giudizio chiuso da una sentenza, sia di assoluzione che di condanna; se dimostra il progresso che faceva l’idea di assicurare il rispetto della cosa giudicata, può anche lasciar sospettare che non era divenuta ancora una norma così generale, da dispensare di farne menzione in una legge speciale. Per quanto questo concetto si affermasse nell’antichità, non si ometteva, anche per l’indole molte volte politica de’ processi, di lasciare una qualche via aperta alla rescissione[954]; e lo stesso Metello, succeduto a Verre, sia pure sotto la forma elastica e poco urtante della _restitutio in integrum_, non faceva, nel primo mese del suo governo, che demolire le sentenze di Verre, le quali pure erano, omai, divenute _cosa giudicata_; e Cicerone non aveva per un tale suo contegno che lodi e compiacimento[955].
Il concetto poi che Cicerone mostra di avere dell’assenza, nel caso di Epicrate di Bidis ed in quello di Stenio, non è quale può emanare dalle leggi e dalle consuetudini del tempo. Già, alcuni anni dopo, lo stesso Cicerone si sentiva in obbligo di far distinzione tra colui ch’era davvero assente (_absentem_) e l’altro, invece, che, sapendo dell’accusa e potendo comparire, non voleva (_latentem reum_)[956]; e il caso di Epicrate e di Stenio si accostava assai più a questo, che a non quello. L’assente, contro il quale non si poteva agire in giudizio, era quello, la cui lontananza dipendeva dalla necessità di attendere al disimpegno di un incarico pubblico; ma ad esso non poteva agguagliarsi, in una medesima condizione di favore, chi si era allontanato per isfuggire alla pena e per rendere, se mai, anche impossibile il giudizio.
Anche per la persona, la cui assenza non fosse stata volontaria e dolosa, dovea bastare l’assegnazione di un termine conveniente[957]. Inoltre restava a vedere, se, ed in quanto, anche la condizione di favore fatta in Roma all’accusato, assente per ragione giustificata, potesse avere la sua applicazione in provincia.
Nella seduta del Senato, in cui fu portata la questione di Stenio, in ogni modo, la discussione fu vivissima, e non mancarono quelli, che sostennero la legalità della condotta di Verre; nè, quali che ne fossero le ragioni, il Senato venne ad alcuna risoluzione. La cosa rimase insoluta[958]. Lo stesso provvedimento di tolleranza, adottato da’ tribuni verso di Stenio, tendeva ad eliminare solo alcuni degli effetti della condanna di Verre e il divieto di rimanere in Roma, non la stessa condanna[959].
L’avocazione, poi, fatta da Verre a sè della causa di Stenio, è cosa pienamente rispondente ad una consuetudine, sempre più prevalente, de’ governatori di provincia[960], giustificata dal loro _imperium_, dalla posizione speciale, che essi aveano nella provincia e dal progrediente accentramento, imposto spesso dall’interesse stesso del dominio romano.
La costituzione del consiglio, nella causa di Sopatro, in parte, dipendeva da una ragione a lui estranea, dal ritirarsi di M. Petilio e degli altri; e del resto, non è dimostrato che il consiglio dovesse essere lo stesso di quello che avea giudicato l’altra volta, e che il governatore, scegliendo gli uni piuttosto che gli altri, avesse veramente violata la legge.
Ugualmente, se si ammettesse, come qualcuno vuole[961], che, nel procedimento _in iure_, la presenza dell’accusatore non era così impreteribile, come in quello _in iudicio_, e che, non essendo presente, nè contraddicendo Stenio, la causa si arrestava a quel primo stadio; anche l’assenza dell’accusatore Pacilio non importerebbe quella grave violazione, che Cicerone voleva trovare. Nè, in ogni modo, l’assenza di Pacilio era quella vera desistenza, che valeva di rinunzia all’accusa e l’annullava[962].
Finalmente la missio _in bona_, ordinata a danno di Epicrate, e così censurata da Cicerone, trova la sua completa giustificazione in una massima del diritto pretorio, accolta nell’editto perpetuo: «_Qui fraudationis causa latitabit, si boni viri arbitratu non defenditur, eius bona possideri vendique iubebo_[963]». Infatti, Epicrate s’era volontariamente allontanato dalla Sicilia, e i suoi amici finirono col desistere dal difenderlo[964].
[La creazione de’ magistrati locali.]