Il processo di Verre

Part 16

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Si procedette quindi a sviluppare l’accusa per mezzo di prove e di testimonî.

[L’oggetto dell’imputazione.]

In quali termini era sviluppata l’accusa, e quale estensione, precisamente, avea essa in questa causa? Quali erano veramente i delitti, su cui il tribunale dovea pronunziare?

V’è chi crede che l’accusa[782] riguardava tanto gl’illeciti profitti, fatti in Sicilia per un valore di quaranta milioni, quanto gli atti arbitrarî e crudeli, di cui è parola nelle varie orazioni. Questa opinione si fonda sulla conclusione dell’orazione della prima azione, in cui Cicerone dice che Verre «avendo commessi molti atti di libidine, molte crudeltà in danno di cittadini romani e di provinciali, avendo compiute molte azioni riprovevoli contro gli dèi e contro gli uomini, avea inoltre, con violazione delle leggi, fatti in Sicilia illeciti profitti per una somma di quaranta milioni di sesterzî[783]».

Il fatto stesso che gli atti di libidine, le crudeltà, le altre azioni vergognose sono collocate in un inciso della proposizione, ove si contiene l’accusa, spinge a credere che sieno menzionate là, soltanto in via sussidiaria, per rendere più odiosa l’accusa principale, indicando insieme con quali mezzi gl’illeciti lucri furono fatti.

Ma, a rendere più salda ancora tale opinione, concorrono ancora varî tratti delle varie orazioni di Cicerone, che, riuniti insieme, son tali da indurre un criterio di certezza.

Che molti di questi atti iniqui furono commessi, appunto a scopo di lucro, e come mezzi per raggiungerlo, è detto espressamente[784]; come pure espressamente è rilevato il multiforme aspetto de’ delitti da lui compiuti e la contemporanea violazione di molte norme, non solo giuridiche, ma altresì religiose[785].

Rileva pure altrove Cicerone, per qualcuno de’ fatti a Verre apposti, che esso presenta tutti i caratteri del peculato[786]; ma nota altresì che, quando a Verre avvenisse di sfuggire, ora, a questa condanna, egli, Cicerone, lo trarrebbe innanzi ad un’altra quaestio, in un’apposita causa di peculato[787]. Del pari, per l’archipirata sottratto al supplizio, dichiarò di voler serbare integro l’argomento, giacchè «vi è un luogo apposito, un’apposita legge, un apposito tribunale, al cui giudizio è riservato questo delitto[788]», e, similmente, per le uccisioni de’ cittadini romani, dice che porterebbe la causa innanzi al popolo romano, nel febbraio, se Verre ora sfuggisse all’accusa presente[789]. Ed era naturale che così fosse. Portando una tale accusa la pena capitale, non se ne poteva giudicare se non da tutto il popolo, (_maximo comitiatu_).

Tutto ciò dimostra sufficientemente la natura vera dell’accusa proposta contro Verre e l’oggetto vero della sentenza, che si provocava. Ma, anche più manifestamente, se è possibile, Cicerone dice che era un delitto di avarizia quello, di cui specialmente si voleva convincere Verre[790], e lo chiarisce anche là, dove parla della disfatta dell’armata e delle sevizie usate contro i navarchi e su’ loro stessi cadaveri[791]. In più altri luoghi poi si rivela o si torna a rammentare che l’oggetto della causa è il rintracciare le concussioni commesse da Verre[792], e che la causa presente ha origine e prende nome dalla legge _de repetundis_[793]. A’ giudici si rammenta che sono _iudices de pecunia capta, conciliata_[794]; di Heio, si dice che si serve della legge, dalla quale ha origine questo giudizio, e la legge è appunto la _lex de repetundis_[795]; e _de repetundis_ viene espressamente chiamato il giudizio anche in altre occasioni. E che tale fosse e non altro, lo dimostrano la considerazione che la causa era fatta ad istanza di Siciliani, e la natura e il genere della domanda, che dava origine al processo; e tutto ciò che riguardava specialmente l’uccisione di cittadini romani, era trattato da Cicerone piuttosto per soddisfare un dovere morale; ma egli stesso avea cura di rilevare che ciò non entrava nella causa a lui affidata (_recepta_)[796].

[Il danno e il risarcimento.]

I lucri indebitamente fatti da Verre, e di cui quindi dovea rispondere innanzi alla _quaestio_ de _repetundis_, ascendevano, secondo l’accusa, a quaranta milioni di sesterzî[797]. Tra questo dato e l’altro della _Divinatio_[798], in cui si chiedevano invece cento milioni di sesterzî, non vi è vera discrepanza; giacchè la cifra minore potrebbe, come molti vogliono, indicare che la domanda, in seguito all’inquisizione di Cicerone, venne ridotta; fors’anche il dato della _Divinatio_ determinava la somma, che si chiedeva come risarcimento del danno; gli altri dati indicano il valore del danno. Nel primo caso è adoperata una parola (_repeto_), che vuol denotare la domanda proposta in giudizio; negli altri due una parola (_abstulit_, _abstulisse_), che dinota il puro fatto materiale compiuto da Verre, e, se si tien conto del carattere penale, che andava sempre più assumendo la _lex de repetundis_, del tribunale, innanzi a cui fu portato Verre e della verosimiglianza di un risarcimento che sapesse anche di multa; apparirà sempre più probabile la seconda opinione.

[L’esame delle prove e de’ testimonî.]

A svolgere dunque quest’accusa, si venne senz’altro all’esame delle prove e de’ testimonî; e, poichè era peculiare degli antichi processi che venisse in essi in discussione tutta la vita dell’accusato (del giudice antico, specialmente, si poteva dire, come Vergilio di Minosse: _vitasque et crimina discit_), non si trascurò d’introdurre tutto quanto potesse concorrere a mettere in cattiva luce la vita e la persona di Verre.

Quello che di nuovo Cicerone portò in questa causa, come si è detto, non fu già l’eliminazione di una lunga orazione preliminare di accusa, ma il sistema di presentare per gruppi, secondo i diversi delitti, i testimoni e le prove, premettendo all’esame di essi un’esposizione ed un esame del fatto che si voleva provare. E il metodo seguito da Cicerone e queste stesse esposizioni e discussioni, noi possiamo dire di conoscerli. Si sa infatti che il giudizio non ebbe, come dovea, la sua seconda fase, a seguito della _comperendinatio_: tuttavia, a ben considerare le cinque orazioni, comprese nella _secunda actio_, si vede che son fatte precisamente con questo metodo; sicchè non è punto improbabile supporre che, ridotte in iscritto e pubblicate, fossero foggiate in modo da comporre come una seconda accusa, ampliate, coordinate ed arricchite di dati e di fatti; ma, in realtà, in esse bisogna cercare lo schema primitivo di queste introduzioni e commenti, fatti alle singole prove. Per esempio quelle apostrofi a’ giudici, fatte ora di minacce, più o meno larvate, ora di lusinghe[799]; quegli eccitamenti, fatti anche più spesso e più direttamente al popolo, col solletico del suo amor proprio, del suo sentimento religioso e del suo interesse[800]; quello studio di aizzare ora i Marcelli[801], ora lo stesso ordine senatorio[802], e gli stessi Scipioni[803] contro Verre; mentre, d’altra parte, faceva l’apologia degli _homines novi_ contro la nobiltà ereditaria[804]; quelle insinuazioni contro Ortensio[805]; quegl’incensi bruciati sotto il naso di Pompeo[806]; son tutte cose che ben potettero e forse dovettero trovar luogo in questi intermezzi di Cicerone.

Così i testimonî, come le altre prove, si seguirono in gran copia, come era stato promesso[807].

Cittadini romani in gran numero, appartenenti anche all’ordine senatorio ed a quello dei cavalieri, e, con essi, Siciliani, intesi sia come privati, che come delegati delle loro città, vennero a deporre su fatti compiuti da Verre, tanto in danno loro che d’altri; e furono esibiti pure atti pubblici e privati, lettere, sentenze ed ogni altra specie di documenti[808].

Su’ furti di Verre a Samo, fu udito Caridèmo di Chio[809]; sull’episodio di Lampsaco, P. Tettio, già tribuno militare[810], e si lessero, inoltre, la deposizione resa da Verre nella causa contro Artemidoro, e varie lettere da lui mandate a C. Nerone[811]. Sull’amministrazione della tutela del figlio di C. Malleolo, furono prodotti come testimonî questo stesso, la madre e l’ava[812]. Quanto alla pro-questura di Verre, forse, furono letti alcuni degli atti della causa fatta a Cn. Dolabella, suo pretore[813]. Per ciò che Verre avea fatto nel periodo della pretura, M. Ottavio Ligure depose sulla sentenza da Verre resa nella sua causa[814]. Sulla sua corruzione nel collaudo degli edifici pubblici, deposero C. Fannio, dell’ordine equestre e Q. Tadio, congiunto di Verre, che confermò la sua deposizione con i suoi libri di conti[815]. Sulla dilapidazione, a cui, in quell’occasione, andò soggetto il pupillo Junio, e sulle ingerenze di Chelidone negli affari dell’ufficio, furono condotti, per rendere testimonianza, lo stesso pupillo Junio, i suoi tutori P. Tettio e M. Iunio, e fu pure udito L. Domizio; ed è verosimile che Cicerone si avvalesse anche de’ registri del sedicente appaltatore Habonio o Rabonio e delle norme dell’appalto, di cui si serve nella seconda accusa[816]. Sull’eredità fatta dal figlio di Dione di Halaesa e sul ricatto compiuto in suo danno, furono uditi molti testimonî: Sesto Pompeo Cloro, Q. Cecilio, Dione, L. Cecilio, L. Ligure, T. Manlio, L. Caleno, M. Lucullo, con l’accenno a registri e documenti[817]. Lo stesso Sesto Pompeo Cloro ricomparve per deporre, con Cn. Pompeo Theodoro, Posidio Mucrone Soluntino e Cn. Lentulo, sul caso di Sthenio[818]; caso che non sappiamo se, anche nella prima accusa, fu illustrato come nella seconda, con accenni a una seduta del senato, con una petizione di Siciliani, col registro delle sentenze di Verre, con la menzione di un provvedimento de’ tribuni, con un’epigrafe posta in suo onore a Thermae e con le _laudationes_ di molte città sicule; perfino con la menzione di un Cupìdo d’argento del tempio di Eryce[819].

Molti testimoni, ma non sappiamo quali, furono anche uditi per provare il danaro estorto a Sosippo e Philocrate di Agyrium, in occasione della successione paterna[820]. Eraclio di Centoripae depose sulla somma che gli era stata estorta da Verre[821]: Q. Minucio, già difensore di Sopatro, su quanto era stato fatto a danno del suo cliente[822] e del re Antioco[823]; Q. Vario e C. Sacerdote sulle corruzioni giudiziarie di Verre[824]. Sull’abusivo e venale conferimento degli uffici pubblici, e specialmente de’ posti di senatori nelle città siciliane, deposero legati di Centoripae, di Halaesa, Catina, Panhormus e di altre città ancora, e molti privati[825].

Molti testimoni riferirono, pure, su i ricatti fatti da Timarchide[826], tanto nel campo giudiziario, che in quello amministrativo.

Di tutti gli illeciti lucri fatti nell’esigere le diverse contribuzioni di frumento, Cicerone si propose di dare maggiori prove e trattare più a lungo nella seconda accusa[827]. Pure non si trascurò di sentire molte testimonianze pubbliche di città siciliane[828]. Resero la loro testimonianza alcuni legati agyrinensi[829]; Philino Herbitense[830]; i legati etnei presieduti da Artemidoro[831]; Mnasistrato, il latifondista di Leontini[832]; Arconida di Helorum, che parlò de’ suicidî degli agricoltori[833]. Per meglio sfatare la _laudatio_ di Messana, in onore di Verre, Cicerone chiamò a deporre C. Heio, presidente dell’ambasceria mandata da Messana, e l’obbligò, senza alcuno sforzo, a dire delle opere d’arte a lui carpite da Verre e della nave oneraria, che s’era fatta donare dalla città[834]. Phylarco di Centoripae[835] e L. Papinio[836], deposero delle cose a loro tolte; L. Curidio di quello, che gli era stato prima tolto, poi reso[837]; Phylarco depose anche della requisizione fatta per ordine di Verre a Centoripae[838], come Artemidoro di quelle fatte ad Agyrium[839]; Arcagato e Cn. Lentulo Marcellino di quella fatta ad Haluntium[840]; legati di Tyndaris della manomissione de’ doni di Scipione[841] e del modo, onde fu compiuta[842]. Ismenio e Zosippo dissero anche delle promesse di Verre di voler restituire il Mercurio[843]. Diede lettura pure Cicerone, in questo primo stadio dell’accusa, degli atti pubblici di Segesta[844]. Theodoro, Numenio e Nicasione, legati di Henna, dissero della statua di Cerere e della Vittoria, invano ridomandate[845].

Qualche testimonio depose ancora su i templi spogliati di Syracusae e, tra l’altre cose, sulle canne d’India rubate[846].

Su’ ricatti fatti ad Eumenida di Halycia ed al cavaliere romano C. Matrinio, sotto il pretesto delle congiure de’ loro schiavi, deposero gli stessi Eumenida e C. Matrinio, e, con questo, L. Flavio, suo procuratore[847]. M. Annio depose sull’archipirata sottratto al supplizio[848]; Phylarco di Haluntium sulla cattura della flotta[849]; Onaso di Segesta sulla messa a prezzo della facoltà di seppellire i navarchi[850]; L. Suezio sulle uccisioni di cittadini romani nelle prigioni[851]; sull’uccisione di P. Gavio, deposero C. Numitorio, M. e P. Cozio, Q. Lucceio[852]; L. Flavio, cavaliere romano, depose sull’uccisione di L. Herennio[853].

Ma oltre a questi testimoni, che furono uditi, ed a questi documenti, che furono letti, Cicerone, nell’attesa del secondo stadio del giudizio, in cui l’accusa dovea essere rinnovata e completata, avea tenuto in riserva, a quanto appare, almeno, dalle sue orazioni, altro buon numero di testimoni e di prove[854]. Così furono riserbati i testimoni intesi a provare alcuni de’ furti di Mileto[855]; quelli intesi a mostrare, che le somme, la cui malversazione era stata attribuita a Dolabella, furono in realtà rubate da Verre[856]; il figlio di Sopatro ed altri di Halycia o di altre città di Sicilia[857]; molti che sapevano del caso di Stenio[858]; Cn. Sertio, M. Modio, e almeno seicento cittadini romani, che aveano dati danari a Verre, per averne sentenze favorevoli[859]; molte persone, che potevano attestare della soppressione delle lettere di Carpinazio, ove si parlava delle esportazioni abusive di Verre[860], ed altri, dalle cui deposizioni dovea risultare che Carpinazio era l’intermediario e il cassiere degli atti di corruzione di Verre e delle somme pagate[861]. Sopratutto gl’illeciti lucri, carpiti nell’esazione del frumento, doveano essere più ampiamente trattati nel secondo stadio del giudizio[862]. Dovea essere inteso M. Lollio, il figliuolo del vecchio Lollio[863]; doveano essere intese le testimonianze di molte delegazioni di città siciliane[864]; quella di L. Cassio, già ricusato come giudice[865]; quelle degli Agrigentini, degli Entellini, degli Heraclei, de’ Gelensi, de’ Soluntini, de’ Catinensi, de’ Tyndaritani, de’ Cephaloeditani, degli Haluntini, degli Apollonensi, de’ Capitini, degli Enguini, degli Inensi, de’ Murgentini, degli Assorini, degli Helorini, Jetini, Citarini, Scherini, tutte sul sistema vessatorio di esigere i tributi; e doveano esser letti i registri delle terre seminate dagli Hyblei e del contratto di esazione stipulato da’ Menenei[866]; dovevano essere uditi i tre legati, mandati dagli agricoltori di Centoripae, che si trovavano sparsi in tutta la Sicilia[867]; si doveano esaminare i conti di Halaesa, ed atti pubblici e testimonianze pubbliche di varie città[868]. Doveano essere uditi altri testimoni su furti di opere d’arte, come per es. Polea e Demetrio di Tyndaris[869]; il censore Cn. Lentulo sul danaro carpito a C. Matrinio[870]; altri, tra cui P. Granio, sulle uccisioni di cittadini nelle carceri[871]; cittadini di Compsa sul caso di Gavio[872]. Di questi testimoni e di queste prove si può dire con asseveranza, che non furono portati all’esame. Ma, per un altro buon numero degli uni e delle altre, Cicerone, nelle orazioni che vanno sotto il nome di _actio secunda_, usa espressioni (_dicit_, _dicunt_, _cognoscite_), che non consentono di affermare recisamente se furono, oppur no, portati innanzi a’ giudici. Probabilmente non furono uditi in quel primo stadio del giudizio i legati di Melitta[873] e quelli della città di Centoripae[874], nè lette le testimonianze pubbliche e gli atti de’ Thermitani e degli Imacarensi, degli Amestratini[875], de’ Liparensi[876], de’ Tissensi[877].

Le attestazioni pubbliche delle città, il più delle volte, erano mandate a mezzo di speciali legati e, in qualcuno di questi casi, come p. e. nel caso di Agyrium[878], poterono i legati deporre oralmente, mentre la lettura delle deliberazioni della città e degli altri suoi atti pubblici potea forse esser fatta dall’accusatore nella seconda sua accusa. In altri casi, come in quelli ultimamente mentovati, benchè più rari, le testimonianze pubbliche delle città potevano essere affidate per iscritto all’accusatore, perchè le leggesse al momento opportuno[879]. Phalacro di Centoripae[880], probabilmente, dovea essere ancora inteso, a quanto può sembrare dal contesto, benchè l’espressioni adoperate per lui (_adest_, _dicit_) sieno le stesse usate per Phylarco, già udito.

È verosimile che di varî testimoni, che dovevano deporre sugli stessi fatti o su fatti analoghi, Cicerone ne fece udire qualcuno nel primo periodo del giudizio, riserbando altri al secondo, sia per sentimento di opportunità, che per accelerare, com’era suo intento, il corso del giudizio. Così l’editto urbano di Verre[881], i _codices_ contenenti le interposizioni di L. Pisone[882], i documenti sul danaro estorto per le statue, e le petizioni de’ Siciliani, che seguirono poi[883]; le lettere di Canuleio[884], fors’anche le copie de’ registri de’ pubblicani[885], l’editto provinciale di Verre[886], la _lex decumis vendundis_[887], la decisione di Verre sulle contribuzioni di Messana[888], gli atti pubblici de’ Mamertini[889], le lettere di Verre a Segesta[890], ed altre lettere sue[891], quelle di Vezio Chilone[892], quelle di Timarchide[893], i conti di Diocle[894], varî provvedimenti di Metello e le sue lettere[895], l’autodifesa di Furio di Eraclea[896]. Di questi ultimi scritti Cicerone volea servirsi probabilmente come di un colpo ultimo, decisivo, da portare inaspettatamente.

In molti altri casi, Cicerone non ricorse a prove determinate; ma si riferì alla voce pubblica, alle sorde vociferazioni anonime, alla coscienza generale[897], pur offrendo di citare, in prova, quanti testimoni si volessero, od atti pubblici[898], e, qualche volta, dicendosi pronto a richiamare un testimone, già innanzi udito su di altri fatti[899].

Verre avea anche de’ testimoni, che deponevano a favore suo, ma, a dire di Cicerone, erano gente di nessun valore, venuta da’ borghi più poveri ed abbandonati, senza incarico del popolo e del senato cittadino[900]. Era tutto quello, che Metello avea potuto ottenere; meglio, forse, era riuscito nel compito d’impedire l’andata a legati, destinati a portare a Roma le testimonianze pubbliche delle loro città[901]. Di città che pubblicamente lo lodassero, non ve ne furono che due: Messana e Syracusae: ma Cicerone, oltre a rilevare che nessuna importanza potevano avere le _laudationes_, quando non giungevano neppure a dieci[902], discreditò più particolarmente, in quel primo stadio della causa, la _laudatio_ di Syracusae con la testimonianza di Eraclio[903] e quella di Messana con la deposizione di Heio[904]; e più ancora si apprestava a discreditarle in appresso, mostrando tutti i rapporti, cui accenna, di Verre con Messana, e provando il modo, onde la _laudatio_ di Syracusae era stata estorta e la successiva sua revocazione. Pare che in quel primo stadio del giudizio la _laudatio_ fosse stata presentata, ma senza sentire tutti i _laudatores_, che Cicerone si riserbava d’interrogare poi, per convertirli in tanti testimoni a carico di Verre, rincarando la dose con l’esibizione degli atti pubblici[905].

[Il contegno di Ortensio e di Verre.]

Una grande qualità degli avvocati romani, ne’ processi, era quella di assoggettare i testimoni ad un fuoco vivo ed incrociato d’interrogazioni e di obiezioni, per trarre dalla loro bocca de’ dati, ovvero scemare il credito delle loro parole. Era quella stessa _cross-examination_, che forma il vanto degli avvocati inglesi. Pure, Ortensio, e Verre con lui, rinunziarono volontariamente a questo espediente di difesa, per servirsene solo eccezionalmente e casualmente, qualche volta[906]; e preferirono veder passare in silenzio tutti i testimoni. Cicerone, naturalmente commenta questo contegno, in modo da trarne le conclusioni più sfavorevoli per la causa, e dedurne la condizione disperata dell’imputato. Ma, forse, il sistema seguito da Ortensio veniva da un esatto concetto della situazione e da un’esperienza forense, la quale avea potuto dimostrargli come, in alcuni casi, il silenzio valga, per lo meno, quanto la più raffinata arte d’interrogare. Verre dava anticipatamente già come sospetti[907] tutti, o almeno la massima parte de’ testimoni prodotti nella causa. Era questa la sua maniera di screditare l’accusa e il suo argomento. Insistere dunque sulle deposizioni, stuzzicare i testimoni, cercare di circonvenirli era sicuramente, con gente spesso assai scaltra, come quella che veniva al giudizio, irrito e vano, e poteva anche probabilmente riescire un gioco pericoloso. Meglio dunque lasciarli liberi ne’ loro detti, per coglierli dopo in fallo, se occorreva e si poteva, e ritenere fatti e detti a propria posta, secondo la verità, o contro di essa, avvalendosi di tutti gli espedienti e di tutte le particolarità de’ casi.

[Gl’incidenti del giudizio.]

Ciò pareva a Verre e a’ suoi difensori ingegnoso[908]; e forse era, realmente, ingegnoso. Pure, alla deposizione di P. Tettio, Ortensio crede uscire dalla sua riserva per opporre la cosa giudicata[909]. Verre qualche volta, pur serbando il silenzio, non sapeva contenere il gesto, come per accennare di leggere tutta e non una parte di un documento[910]; tal’altra, come alla testimonianza di M. Annio, balzò in piedi per ismentirlo[911], o interloquì in tono ironico[912].

Così, dunque, sfilarono, l’un dopo l’altro, i testimonî, seguiti con la più viva attenzione da’ giudici, col più vivo e passionato interesse dalla folla, accorsa ad assistere[913], la quale, talvolta, non riusciva a frenarsi. Quando il pupillo Junio, un fanciullo che ancora non avea lasciato la _praetexta_, comparve, vennero le lagrime agli occhi di molti; al punto che Ortensio se ne dolse con Cicerone[914]; come mosse lamento, altresì, contro Artemone di Centoripae, che investì Verre in modo da sembrare un accusatore più che un testimone[915].

Alla descrizione de’ danni degli agricoltori, della loro ruina, fatta da Philino di Herbita, quasi un gemito si levò nella folla, facendo eco alle sue parole[916]. Qualche volta, al movimento di commiserazione, o di maraviglia[917], si avvicendava uno scoppio di viva ilarità, come all’udire le ingenue risposte di Heio[918], od al vedere forse il comico imbarazzo di L. Domizio, che stentava a nominare Chelidone[919]. Ma, quando C. Numitorio venne a dire di Gavio, fatto mettere in croce senza pietà, con dispregio de’ suoi appelli alla qualità di cittadino romano, il popolo ne fu, insieme, così commosso ed eccitato, che M’. Glabrione dovette togliere la seduta, per evitare che dell’imputato venisse fatta giustizia sommaria[920].

[Il primo stadio del giudizio.]