Part 11
Ma in alcuni malati questa riduzione dello stimolo si spinge così oltre, che l’oggetto di vestiario si sostituisce nei loro desideri alla donna stessa. Ve ne sono di quelli che rubano i fazzoletti delle signore per le vie, e provano il più intenso dei piaceri sessuali a masturbarsi con quelli. Ve ne sono altri che invece sono eccitati dagli stivaletti. Uno cercava di veder i chiodi delle scarpe femminili; esaminava con cura sulla neve o sulla terra umida le traccie dei loro passi; ascoltava il rumore che facevano sul selciato, e trovava un ardente piacere erotico a ripetere alcune parole destinate a ravvivare l’immagine di questi oggetti e a congiungerla con l’immagine della donna, per es., la frase: «ferrare una donna» e a masturbarsi innanzi alle vetrine dei calzolai. Un altro amante degli stivaletti, diceva: «Bisogna che siano stivaletti o scarpette di cuoio, possibilmente nero, e con i tacchi altissimi, insomma stivaletti e scarpine elegantissime: la forma che fin da bambino mi piaceva di più sono gli stivaletti alti da abbottonarsi ai lati ed elegantissimi».
In altri invece il particolare assorbente è una di quelle parti del corpo, che il nostro pudore a oltranza lascia ancora scoperte. Un uomo non era eccitato che dagli occhi delle donne; avendone trovata una con occhi grandissimi, voleva sposarla. Un altro era eccitato dalle mani, e ancor più dalle mani adorne di gioielli (eccitazione dell’oggetto di ornamento aggiunto a quello dell’organo); però la riduzione non era ancora riuscita a un isolamento compiuto, perchè una bella mano e un brutto viso gli facevano male. Vi sono poi gli amanti dei riccioli, delle ciocche di capelli: «Certi individui, scrive il Macé, si cacciano nella folla dei grandi magazzini di novità, si avvicinano alle donne e alle ragazze, i cui capelli ricadono sulle spalle e con delle forbici ne tagliano delle ciocche. Uno di costoro diceva: «Per me la ragazza non esiste, sono i suoi capelli che mi attirano».
Non in tutti i malati, l’aberrazione raggiunge intensità eguale: in alcuni il particolare, pure dominando con straordinaria potenza, non è ancora divenuto la condizione _sine qua non_ dell’eccitamento erotico; in altri invece sì, e la più splendida, la più giovane donna li lascierebbe freddi, se non avesse quella qualità o quell’oggetto da cui solo sono ormai suscettibili di essere eccitati.
Certo si tratta qui di malati, ma la straordinaria intensità del fenomeno ci mostra come sia profonda la tendenza della psiche umana a ridurre le sensazioni, le immagini, i sentimenti; a scambiare la parte con il tutto; a concentrare tutta la sua energia sul particolare, che riesce così più potente nella sua azione. Certo nei processi normali di riduzione, da cui esce il simbolo, questo assorbimento che fa il particolare di tutta la cosa in sè stesso, non è così intenso come in questi casi morbosi, appunto perchè questi sono una esagerazione. Ma in ogni modo i fenomeni del simbolismo per riduzione e questi fenomeni della patologia mentale si illuminano a vicenda.
PARTE II:
APPLICAZIONI PSICO-SOCIOLOGICHE.
CAPITOLO UNICO.
Il simbolismo nel diritto moderno.
Questo studio di alcuni fra i più importanti fenomeni del simbolismo, non può essere privo di applicazioni pratiche, se è vero che ai traviamenti del simbolo si connettono molti e dolorosi traviamenti della condotta umana. Lo studio fatto più sopra sui simboli mistici e sull’arresto ideativo ed emotivo che li produce, si è quasi tutto raggirato su simboli che oggi sono estinti o che hanno perduta gran parte della loro importanza; ma con questo non si cercò che di agevolare la ricerca, perchè trattandosi di simboli già quasi trapassati ed esaminati, per dir così, da lontano, più facile era di vedere la confusione loro con la cosa che avrebbero dovuto rappresentare: ciò però non toglie che i simboli mistici siano numerosissimi anche oggi, sebbene noi, per la lunga abitudine di considerarli come fatti normali, quasi non ce ne accorgiamo. La massima parte delle idee giuridiche consacrate nei nostri Codici ed il modo con cui sono applicate, quasi tutta insomma la giustizia, non è che un gigantesco simbolo mistico, non è che l’effetto d’una dolorosa confusione del segno con la cosa, sorgente di infiniti mali sociali e sopratutto di questo massimo dei mali: di aver cioè una giustizia che tormenta forse più che non benefichi.
Che la giustizia, quando non è addirittura inumana, sia spesso fallace, fu detto da molti: ma quanti hanno cercato la ragione per cui uomini spesso di intelligenza superiore, che hanno consumato la vita a speculare le sottili differenze tra il torto e il diritto, dànno spesso sentenze che urtano brutalmente il sentimento di giustizia, anche nella gente più umile? Pochi o nessuno. Eppure anche se si volesse sostenere che questi rozzi responsi del sentimento di giustizia dell’uomo comune siano un prodotto inferiore rispetto alle alte meditazioni dei giuristi, molto meglio sarebbe che in questa materia non si trascurasse il bene per la ricerca del meglio: giacchè a che cosa serve una giustizia superiore che scontenta coloro a cui deve essere applicata? Ma del resto questa giustizia che deriva nelle opere giuridiche dalla tradizione intellettuale del diritto romano e dalla tradizione professionale della magistratura, è, come vedremo, tutt’altro che una giustizia superiore. L’arresto ideo-emotivo ci spiegherà come e perchè essa sia una giustizia inferiore.
Si noti anzitutto che il sentimento della giustizia è uno dei più astratti e complessi di tutti: vale a dire che i processi mentali con cui esso si esplica sono tra i più faticosi. «La complessità del sentimento di giustizia, scrive lo Spencer, si fa manifesta allorchè prendiamo ad osservare che esso non riguarda soltanto piaceri e dolori concreti, ma principalmente invece alcune di quelle circostanze che permettono di ottenere i piaceri e di prevenire od evitare i dolori. Dappoichè il sentimento egoistico di giustizia si soddisfa col mantenimento di quelle condizioni, che permettono di conseguire senza impedimento le soddisfazioni, e s’irrita quando quelle condizioni vengono disturbate, ne risulta che, per essere eccitato, il sentimento altruistico di giustizia ha bisogno non solo delle idee di quelle soddisfazioni, ma anche delle idee di quelle condizioni che in un caso sono conservate e nell’altro disturbate o interrotte. È perciò evidente che la potenza di rappresentazione mentale, per essere capace di questo sentimento in forma sviluppata, dovrà essere relativamente grande. Quando i sentimenti coi quali dovrà esservi simpatia saranno semplici piaceri o dolori, potranno occasionalmente manifestarli gli animali gregari più elevati; essi sentono ogni tanto, come le creature umane, la pietà e la generosità. Ma il concepire simultaneamente, non solamente i sentimenti che si producono in un altro, ma anche quel complesso di atti e di relazioni compresi nella produzione di tali sentimenti, presuppone un’accumulazione contemporanea di elementi molteplici nel pensiero, ciò che una creatura inferiore è incapace di fare»[160].
Ora noi troviamo che nella pratica è data al giudice, perchè più facilmente trovi ed applichi la giustizia, una raccolta di disposizioni generali sotto forma di codice, che sono l’ultimo frutto della lunga esperienza e del lungo lavoro dei giureconsulti romani, salvo pochi e minimi ritocchi. Di queste regole alcune hanno una ragione nel ripetersi frequente o nel possibile verificarsi di certi casi a cui provvedono: altre sono la deduzione di antiche idee giuridiche appartenenti per la loro origine a un periodo di esperienza primitivo e che non sono ammesse oggi se non per quella estrema venerazione che si attacca a tutte le cose antiche. Ma siano vive ancora o avanzi mummificati di idee passate, queste regole generali, per la loro natura, non possono che riguardare i casi più frequenti e comuni di una certa serie di questioni: i casi speciali, quelli cioè che non rispecchiano che parzialmente la disposizione generale, e che si presentano sempre assai numerosi, specialmente quando la vita sociale si complica, non possono essere risolti con piena giustizia applicando il principio generale, perchè contengono elementi parziali di fatto che mutano più o meno profondamente i termini della questione e quindi anche la soluzione, che non può più essere quella ammessa dalla disposizione generale.
Ora che dovrebbe fare il giudice per decidere con giustizia i casi numerosissimi che gli si presentano? Dovrebbe dare alle disposizioni della legge quel valore che esse hanno realmente, considerarle cioè come _il segno approssimativo ed imperfetto_ della volontà del legislatore, sulla cui guida decidere, integrandole nei casi particolari con il proprio sentimento di giustizia: giacchè per divisioni e suddivisioni in cui si biforchi la regola generale, si presenteranno sempre dei casi in cui il giudice, per esser giusto, dovrà fare appello dalla autorità delle norme già stabilite all’autorità della propria coscienza, interrogando il suo sentimento di giustizia. Noi troviamo infatti che anche i giureconsulti romani tenevano continuamente presente che il diritto scritto doveva essere integrato da quello che essi chiamavano il _diritto naturale_ e che non era se non l’espressione di quel sentimento di giustizia che si ribellava contro l’applicazione di regole generali a casi particolari, che non quadravano perfettamente. «Il diritto naturale, scrive il Sumner Maine, era da essi inteso come un sistema che doveva gradatamente assorbire le leggi civili, senza sostituirle sinchè non erano abrogate... Il valore e l’utilità di questo concetto nasceva dal tenere essi presente alla mente un tipo di diritto perfetto e dall’ispirare la speranza di avvicinarvisi indefinitamente»[161].
Ma che accade invece? Un poco perchè la legge stessa vieta una troppo ampia interpretazione, ma sopratutto per la tendenza umana già così forte e favorita in questo caso dalle leggi, a ridurre al minimo il numero delle associazioni mentali necessarie ad un dato lavoro, prevale la interpretazione letterale, a scapito di ogni considerazione di giustizia. Le disposizioni della legge, che come dicemmo, non dovrebbero essere che il segno approssimativo e imperfetto della volontà del legislatore, sulla cui traccia il giudice dovrebbe spingersi per arrivare con le forze proprie alla giustizia, diventano la giustizia stessa: applicarle, senz’altri riguardi, è il dovere del magistrato. Per giudicare con giustizia il magistrato dovrebbe dar libero corso, a ogni caso che gli si presenta, al suo sentimento naturale di giustizia, cioè a quell’associazione di idee e di sentimenti, di cui vedemmo poco fa la complessità: dovrebbe confrontare il responso della sua coscienza con le applicazioni usuali e più frequenti del principio generale della legge; e ove discordino, cercare le ragioni del disaccordo e penetrando nello spirito del principio, associando l’idea del caso più frequente per cui fu fatta e le differenze del caso presente, modificarne l’applicazione a seconda del proprio sentimento di giustizia. Tutto questo è un lavoro assai faticoso, complicato e per di più diverso per ogni caso singolo: molto più semplice è applicare le disposizioni generali cavandone le conseguenze logiche, senza altre considerazioni e associazioni concomitanti di idee o di sentimenti, perchè in tal caso non v’è da seguire che una catena più o meno lunga di ragionamenti. Per un poco che la mente continui in questo esercizio, l’arresto ideo-emotivo si produce rapidamente; il pensiero si avvezza a considerare soltanto i puri rapporti tra il caso speciale e il principio generale, per trovar modo di applicare questo, senza che le associazioni collaterali di altre idee si formino; il sentimento alto e complesso della giustizia si riduce a un sentimento di soddisfazione per l’applicazione logica intera e compiuta del principio generale quando possa farsi, escludendo da questa la rappresentazione del torto fatto alla vittima e l’idea delle ragioni per le quali è stato arrecato questo torto. Le sentenze più ingiuste e nello stesso tempo più giuridiche, sono create con questo sistema, per cui la lettera della legge, che non dovrebbe essere che un _segno approssimativo_, diventa la giustizia stessa, cioè un simbolo mistico.
Esamineremo, per dimostrar meglio il fenomeno, alcune sentenze su casi speciali. L’art. 1228 del Codice Civile sancisce, in materia di danni da pagarsi per una obbligazione non adempiuta, che il debitore non sia tenuto se non ai danni che sono stati preveduti o che si potevano prevedere al tempo del contratto: disposizione in teoria giusta, perchè vuole impedire gli illegittimi lucri che il danneggiato potrebbe realizzare prevalendosi, ad es., di impreveduti rialzi nel valore della cosa che il debitore doveva prestargli. Così, per es., se A pattuisce di dare a B per un certo giorno una data quantità di merce e non mantiene l’obbligazione, e dopo pochi giorni dal non adempiuto contratto, questo genere di merce, per un accidente qualunque, decupla il suo valore, sarebbe ingiusto che A fosse tenuto a pagare a B, come danno, questo valore dieci volte raddoppiato per la ragione che B, avendo in mano la merce, avrebbe potuto venderla: è questo un principio che il sentimento di giustizia approva, perchè non applicandolo si potrebbe andare a conseguenze enormi. Tale è il principio generale giustissimo, che però nelle applicazioni si falsa. Una Ditta di Milano fa un contratto con una Ditta tedesca per avere da questa, entro un dato termine, una provvista di _poutrelles_ in ferro: la Ditta tedesca non mantiene l’impegno e la Ditta di Milano, che si era con altro contratto impegnata di fornire ad un’altra Casa quelle _poutrelles_, deve pagare a questa una penale di 450 lire. Intenta lite allora alla Casa tedesca per avere la rifusione dei danni, e domanda di poter provare con la prova testimoniale che essa dovè pagare le 450 lire di penale, per ottenerne il rimborso: ma la Ditta tedesca si oppone, sostenendo la irrilevanza della prova medesima e basandosi per questo sull’articolo 1228, poichè si trattava, diceva l’avvocato, d’un danno che essa non poteva aver preveduto, non essendo stata avvisata dalla Ditta italiana di questo contratto ulteriore e della penale stabilita, ed essendo impossibile che essa prevedesse una così speciale eventualità di danno. Il Tribunale aveva questa volta giudicato con giustizia, sostenendo che la «legge non esige che siano preveduti o che si possano prevedere singoli casi, ma solo vuole che le parti siano in caso di poter desumere che dal loro inadempimento possa scaturire un pregiudizio agli interessi dell’altro contraente: sono le remote ed accidentali verificazioni che non si possono prevedere, e non quelle che procedono per l’ordine naturale delle cose, che sono conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento dell’obbligazione». Dava quindi ragione alla Ditta milanese. Ma la Cassazione di Torino (Sentenza del 2 settembre 1890) censurava ed annullava la deliberazione, sostenendo che ci doveva essere la previsione precisa del danno seguito, e che il giudice non ha altra autorità che quella di decidere se in linea di fatto questa previsione esistesse. «Il legislatore... ha sancito solamente che il debitore non è tenuto che ai danni stati preveduti o prevedibili al tempo del contratto, ed ha perciò lasciato al giudice del merito, trattandosi di una ispezione di fatto, il decidere, per il complesso delle circostanze, se una data conseguenza dannosa sia stata preveduta od avesse potuto esserlo». È evidente quindi che in tal modo si dava ragione alla Ditta tedesca e si negava alla Ditta italiana ogni diritto ad avere un indennizzo. Ora, chi non sente l’ingiustizia di una simile decisione? L’applicazione esatta, logica di un principio generale giusto in sè e astrattamente, ma che, come tutti i principii generali, non riguarda che un certo numero di casi, siano pure questi i più frequenti, conduce a conseguenze che urtano contro il sentimento di giustizia; e ciò per l’arresto ideo-emotivo acquisito e divenuto abituale nel giudice per la lunga consuetudine professionale.
Nel Diritto civile italiano sono passate dal Diritto romano parecchie idee molto sottili sulla capacità di avere diritti, secondo le quali gli esseri non ancora nati ne sono totalmente incapaci; idee che, per quanto a prima vista sembrino puramente teoriche, pure hanno talora conseguenze pratiche importantissime e possono dar luogo a liti interminabili e costosissime. Ma il Codice Civile italiano ha fatto una deroga al principio della incapacità giuridica dei non-nati, permettendo che i figli nascituri possano essere dichiarati eredi, forse per scopi di utilità sociale: ora si supponga che un padre, impaurito della prodigalità del proprio figlio, lasci erede non questo, ma i figli futuri di lui, e metta così al sicuro il patrimonio familiare: supponete ancora che questo figlio prodigo, consumato tutto il suo, domandi che sulla sostanza ereditata dai suoi figli futuri gli siano passati gli alimenti: non sembra a tutti che per un certo senso d’equità la domanda si debba accogliere? Per colpevole che sia un uomo nella sua dissipazione, ripugna di farlo morire di fame accanto ai tesori che aspettano i suoi figli di là da venire, quando detraendo una piccola parte dei redditi, si può toglierlo almeno dalle estreme strettezze: eppure, portata la cosa innanzi ai magistrati ed esaminata alla luce della patria legislazione, la soluzione non fu così semplice come a prima vista parrebbe. Talora la domanda fu accolta, ma non in nome di questo sentimento di equità, che nelle coscienze non offuscate da viziosi e abituali procedimenti mentali, dà così chiaro, almeno in questo caso, il suo responso: bensì, filando una serie di ragionamenti molto sottili, che da altri veniva confutata con sillogismi altrettanto capziosi. Presentatosi un caso analogo a quello supposto innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, essa decise (Sentenza 4 dicembre 1890) favorevolmente alla domanda del padre, sostenendo che «se i figli nascituri sono capaci del diritto di succedere, sono passibili del dovere di prestare gli alimenti ai genitori poveri. Ma si dice: I figli nascituri non hanno personalità effettiva; sono possibili, non esistenti... Ma i figli nascituri sono un ente giuridico creato dalla legge, e come ente giuridico sono esistenti... Se i figli nascituri, come persona giuridica, possono ricevere per testamento o per donazione, debbono anche, quantunque non ancora nati, prestare gli alimenti ai loro genitori che ne hanno bisogno». Il ragionamento, come si vede, è in molte parti abbastanza strano, specialmente per quella sua personificazione dei figli nascituri, che, quantunque non ancora nati, hanno il dovere di prestare gli alimenti ai loro genitori futuri: ma, se non altro, arriva a conseguenza tollerabile. Non si deve però credere che tutti siano della stessa opinione; uno dei più insigni civilisti italiani, Francesco Ricci, attaccò quella sentenza veementemente, come assurda ed errata, sostenendo che i figli nascituri non hanno personalità giuridica, non sono perciò subbietti capaci nè di diritti nè di doveri, che il diritto di ricevere per eredità è loro riconosciuto per mera utilità sociale; che quindi non si dovevano accordare gli alimenti. In modo che un individuo, il cui padre avesse fatto un testamento di quel genere, che si trovasse ridotto alla miseria, dovrebbe morire di fame accanto ai tesori dei suoi figli di là da venire senza nemmeno ottenerne gli alimenti! Ecco l’effetto dell’arresto ideo-emotivo professionale.
Si noti ancora che in questo modo di cercar la giustizia, cavando le deduzioni logiche di principii astratti, è giocoforza trascurare ogni considerazione riguardo alle qualità delle persone, che pure nella ricerca della giustizia sono importantissime. Tutti sentono che in un caso come quello supposto, la giustizia vorrebbe che gli alimenti fossero senza obiezioni concessi quando la prodigalità del padre si alleasse a sentimenti buoni di generosità imprevidente; ma che si potrebbero invece fare obiezioni, quando si unisse a sentimenti estremamente malvagi, che rendessero indegna di attenzione la sua miseria. Ora, questi elementi che possono, anzi debbono influire sul giudizio, non si possono menomamente calcolare col sistema presente di giustizia impersonale.
La legge prescrive come formalità essenziale alla validità di un testamento fatto innanzi al notaio, che il testamento sia letto _dal notaio_ innanzi al testatore e ai testimoni, e che di questa lettura sia fatta menzione nell’atto. Ora, ecco la Cassazione di Torino che, con sentenza dei 3 settembre 1890, annulla un testamento di questo genere, perchè «la formula usata dal notaio nel testamento pubblico da esso ricevuto e così concepita: «Atto fatto e letto alla continua presenza degli infrascritti testimoni», non esprime in modo convincente che la lettura fu fatta dal notaio, quindi il testamento è nullo per insufficiente menzione dell’adempimento di una formalità essenziale». Il solito fenomeno: le disposizioni della legge che intenzionalmente erano dirette a garantire il testatore da possibili abusi od errori, finiscono letteralmente intese ed applicate con esclusione di ogni altra idea che illumini il senso ideale, per violare il diritto del testatore di veder rispettata la sua volontà. Se in un simile caso è dubbio che il notaio abbia adempiuta una formalità importantissima, non sarebbe più semplice interrogare il notaio e non distruggere per un _lapsus calami_ un atto, che socialmente ha una certa importanza, quale è un testamento? Le stesse stranezze troviamo nel diritto penale. Così recentemente innanzi al Tribunale penale di Milano si dibatteva la causa di un commerciante imputato di bancarotta semplice e che già era stato condannato altra volta per lo stesso reato. Il Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna a 7 mesi di detenzione, trattandosi di imputato recidivo. Ma il difensore osservò che l’imputato, come risulta dal certificato penale, nel 1888 era già fallito altra volta, ed era stato dalla nostra Corte d’Assise condannato per bancarotta fraudolenta a 3 anni di reclusione — che quindi non poteva più legalmente esercitare il commercio — nè di conseguenza poteva essere dichiarato fallito e chiamato a rispondere della mancanza di libri, che non era obbligato a tenere. Se nell’operato del fallito si fossero riscontrati fatti di frode in danno dei creditori, avrebbero potuto dar luogo ad una azione per truffa e furto a norma del Codice penale e non già per bancarotta fraudolenta — trattandosi unicamente di non tenuta dei libri, veniva meno ogni azione penale, mancandone il fondamento, cioè la qualità di commerciante nell’imputato. Sulla questione, scrive l’avv. Valdata, rendendo conto del processo, non c’è niente da dire, perchè non poteva avere diversa soluzione: però, non è sufficientemente strana una legge che permette l’assoluzione di un imputato, _solo perchè era stato condannato altra volta per un reato più grave_?[162].