Part 12
Di questa condizione di cose poi gli avvocati e gli imbroglioni si approfittano per porre questioni, che in tutt’altra classe di persone che non sia la magistratura desterebbero lo sdegno o il riso, tanto sono assurde; ma che i magistrati discutono seriamente e qualche volta anche sanzionano, tanto per l’abitudine mentale contratta nel lungo esercizio della professione essi hanno perduto il senso del giusto o dell’ingiusto. Così la legge considera _per pura finzione_ come immobilizzate e quasi parti accessorie del fabbricato le macchine dell’opificio: ora, in una espropriazione per causa di pubblica utilità fatta dalle ferrovie, un proprietario di opificio pretendeva, prendendo alla lettera le parole della finzione, che gli si pagassero, oltre il fabbricato, non il prezzo del trasporto delle macchine al nuovo opificio e un indennizzo per le eventuali avarie, ma il prezzo intero delle macchine: perchè, diceva acutamente il suo avvocato, la legge considera come accessorie dell’immobile le macchine, e quindi distrutto l’immobile, sono distrutte anche le macchine! La Corte di Cassazione di Torino (Sentenza del 27 agosto 1890) respinse la ridicola argomentazione; ma dopo averla discussa a lungo e seriamente: proposta in qualunque radunanza di gente intelligente, ma non specialista in fatto di giurisprudenza, non sarebbe stata seppellita subito sotto una omerica risata?
E si noti che se la Cassazione, la quale respinse la grottesca domanda, avesse applicato a questo caso quel processo mentale che applica a decidere la maggior parte delle questioni in sostituzione del sentimento e dell’idea di giustizia, avrebbe dovuto dar ragione alla richiesta. Giacchè una conseguenza curiosa dell’arresto ideo-emotivo è in questo caso la seguente: poichè, per la lunga abitudine, sembra mostruoso che si faccia appello al sentimento di giustizia per decidere le cause, e la letterale applicazione della legge è divenuta consuetudine organica del pensiero, quando un querelante presenta una domanda che urta troppo violentemente anche l’intorpidito sentimento di giustizia del magistrato, ma che egli, a fil di logica, dovrebbe ammettere, il magistrato deve, per dargli torto, cercare e ricercare qualche sottile e cavillosa ragione. Capite? Il giudice che vuol salvaguardare la giustizia, è lui costretto a cercar sofismi e rivoltolarsi come un ladro per il labirinto dei cavilli; mentre il birbante che con una sottigliezza tenta di rovinare un nemico, può dire a fronte alta che egli domanda solo l’applicazione della legge nei modi soliti. Un curioso esempio ce lo dà la Francia. In Francia, al principio della insequestrabilità della rendita non erano state poste eccezioni, come in Italia, da nessuna legge: e per questo la giurisprudenza negò nei primi tempi ai creditori del fallito il diritto di rivalersi sulle iscrizioni di rendita del fallito. La massima era socialmente pericolosissima, perchè i falliti che investivano in rendita pubblica il loro attivo, potevano frodare interamente i creditori: ma la magistratura che non ebbe il coraggio di affrontare il problema e completare la legge, ricorse invece a uno strano ripiego. La Corte di Lione, con sentenza del 19 giugno 1857, sancì la massima che la rendita era intangibile; ma che... i sindaci del fallimento potevano, essendo considerati quali _mandatari_ del fallito, alienarla[163]. Mai esercizio di acrobatismo logico fu più rischioso e stravagante di questo, che, per salvare la giustizia, deve travestire un curatore di fallimento in mandatario del fallito.
Anche più profonda è forse questa confusione del simbolo con la cosa nel campo della procedura. La procedura dovrebbe esser un complesso di formalità da eseguirsi dalle parti, per garantir loro la eguaglianza nelle condizioni della lotta innanzi al giudice; e impedir sorprese, tranelli, insidie. È riuscita nel suo scopo la legge? Che abbia mancato di sollecitudine non si potrebbe dire, tante sono le formalità da eseguirsi: ma quanto al loro risultato, dica qual’è questa sola e terribile frase, quasi proverbiale nel mondo degli avvocati: _tutte le cause si vincono con la procedura_. Non importa aver torto o ragione, anche dal punto di vista del loro diritto letterale; basta sorprendere l’avversario quando, in un momento di distrazione, si dimentica di osservare una delle tante formalità prescritte sotto pena di nullità, per rovinarlo. La procedura, che doveva essere una garanzia, diventa un’imboscata.
Ci ritroviamo qui innanzi al solito fenomeno dell’arresto ideativo ed emotivo. Che una certa regola sia imposta ai due avversari nel loro contegno innanzi ai giudici, si capisce, per evitare troppo facili soprusi: ma che all’osservanza di queste regole sia data una tale importanza, da farne dipendere l’esito della causa, ecco una esagerazione che può condurre a conseguenze mostruose. Che un cancelliere si dimentichi di scrivere in testa alla sentenza la formola sacramentale «_In nome_ ecc.,» o la data, ecc., che le due parti troppo negligenti non pensino a far sanzionare una sentenza arbitramentale dal pretore entro cinque giorni dalla sua emanazione, ed ecco interamente distrutto un giudizio che rappresenta spese, lavoro intellettuale, ansie, incertezze dolorose.
Con le acute spille del cavillo procedurale si può dilaniare il cuore di un uomo atrocemente e fargli soffrire a piccole trafitte tutte le ineffabili e infinite torture morali di un processo, da cui dipendono spesso l’avvenire di un uomo o di una famiglia; si può regalarsi una orgia di crudeltà sopra l’anima di un infelice, più raffinata che le crudeltà fisiche a cui certi tiranni si sono abbandonati sui corpi dei loro nemici. Tutto ciò sparirebbe se una legge umana e una umana interpretazione stabilisse un certo numero di formalità essenziali, che la parte negligente fosse invitata più volte a osservare prima di punirla con l’estrema sanzione, la perdita del processo, e rendendola più sollecita nelle prime negligenze con una multa. Che male ci sarebbe, se una parte non osserva un termine, a infliggerle per la prima volta solo una multa e a continuare il processo? Che male sarebbe, se si dimentica nella redazione della sentenza la formola iniziale «In nome, ecc.», di riportarla al cancelliere e far riparare alla omissione? E non si dica che le garanzie scemerebbero e tutto piomberebbe nel disordine; perchè disordine più immenso di quello attuale io non so immaginare, se per una involontaria dimenticanza, si può perdere il diritto a vedersi data giustizia.
Tutto ciò è così vero che se voi leggete qualche trattato teorico di diritto civile, vedrete che ogni tanto si cerca di giustificare qualche strappo ai severi principii giuridici con il pretesto dell’utilità sociale. Ne demmo più di un esempio e volendo molti altri potremmo darne: il legislatore si spaventa ogni tanto di qualche mostruosa conseguenza dei principii giuridici e allora froda per un momento la scienza che ne guida la mente. Ma non è questa la prova più bella che quei principii giuridici sono spesso assolutamente fallaci e pericolosi? Che diritto è mai questo, le cui ragioni ideali devono essere ogni tanto violate per _utilità sociale_? Ma che altro è il diritto, quando non è una cristallizzazione d’idee trapassate, quando è cosa vivente, se non, per così dire, l’utilità sociale organizzata? E come possono chiamarsi giuridici dei principii che, applicati interamente, produrrebbero scandali e rovine? Se ciò è possibile, nessun dubbio può sussistere che la funzione giuridica non è, almeno in tutte le sue parti, regolare e fisiologica.
Eccolo adunque, un altro danno della civiltà, in questa trasformazione del principio e della regola giuridica in simbolo mistico; e nella straordinaria forza di conservazione che esso, come tutti i simboli mistici, prende allora. Si pensi infatti che nei periodi più rozzi e meno civili della storia di Roma, nei periodi più antichi, ferveva nel seno della città un lavorio continuo, che elaborava e quasi direi ribolliva continuamente il diritto, trasformandolo e riadattandolo continuamente: ora da molti secoli non si ha nell’Europa civilissima più nessuna idea di un somigliante lavoro. Noi siamo ancora in ginocchio, in adorazione davanti alle formole ultime del Diritto romano, che non sono se non l’esperienza giuridica di quel gran popolo cristallizzata: da allora in poi l’uomo ha fatto solo pochi e minimi tentativi per riplasmare ai nuovi bisogni il più importante degli elementi sociali; e questo gigantesco simbolo mistico che è il diritto, continua a dominare cieco e immutabile e a far vittime più numerose che la religione in mezzo alla vita civile moderna. Si direbbe che la società europea non si è potuta sviluppare così straordinariamente, se non con l’atrofia di uno degli organi suoi più importanti.
E il fatto che le ultime conclusioni del Diritto romano si siano trasformate in un vero simbolo mistico, mercè l’arresto ideo-emotivo, ci spiega perchè il Diritto romano si sia diffuso dovunque, nei paesi e civiltà più differenti, come recentemente in Germania. Siccome l’arresto ideo-emotivo è una legge generale della psiche umana, e siccome il Diritto romano con il gran numero delle sue regole generali bene elaborate può meglio di ogni altro favorire il processo di arresto, per questa sua capacità a favorire una delle tendenze più forti dell’uomo si è diffuso dappertutto. L’universalità del Diritto romano è un carattere di decadenza e di vecchiaia e non di eccellenza; rassomiglia alla enorme diffusione della formalistica religione cattolica, che può avere tanto più numerosi credenti, in quanto essa non pretende che l’osservanza di alcune pratiche senza ragione. Una religione spirituale non potrebbe avere che un pubblico molto più ristretto, solo in coloro al cui carattere fosse conveniente lo spirito di quella fede.
E non si dica che in questa applicazione letterale della legge non si ha da vedere che un effetto del comando della legge: la legge non fa qui che favorire con le sue disposizioni una tendenza umana, ma il suo comando riesce ad essere obbedito appunto perchè trova già ben disposta verso di sè la natura dell’uomo. Giacchè si capirebbe che i magistrati, il cui dovere professionale fosse quello di applicare letteralmente una legge, si attenessero strettamente al loro mandato: ma dovrebbero, se veramente ciò non fosse che l’effetto di una costrizione legale, far sentire il loro malcontento, la ribellione della loro coscienza costretta a sancire tutti i giorni l’ingiustizia in nome di un codice che vorrebbe essere il gran libro della giustizia. Invece accade tutto il contrario: quel modo abbreviato o meno faticoso di concepire e sentire il diritto è così rispondente alle più intime tendenze dell’uomo, che in breve la mente ci si abitua così perfettamente da essere incapace quasi di concepirlo e sentirlo diversamente, con i processi più faticosi e più perfetti, con cui lo sente l’uomo che non fa professione di giurista. Io sono sicuro che lette da magistrati ed avvocati queste pagine desteranno in quasi tutti lo scandalo come di una volgare profanazione dei principii più alti della scienza giuridica. E ricordo anche la meraviglia, lo stupore che invadeva noi tutti quando cominciavamo gli studi di leggi, a vedere le singolari applicazioni dei principii giuridici, fatte in certi processi, la cui soluzione ci era detta da un illustre maestro pienamente giuridica, ma che a noi ignoranti strappava grida di indignazione; eppure quegli stessi giovani che nei primi tempi trasalivano così vivacemente, dopo due o tre anni di studi giuridici trovavano assai più normale la cosa: oggi quelli datisi alle professioni o alla magistratura, si saranno così bene avvezzati a quei processi mentali abbreviati, da trovarvisi pienamente a loro agio. Se così non fosse, già da un pezzo dovrebbe essere scoppiata tra gli uomini di legge e specialmente tra i magistrati una ribellione così violenta, che di tutto l’edificio della scienza e della pratica giuridica non sarebbe rimasto in piedi nemmeno una pietra. Invece chi sa quale sforzo sarà necessario per ottenere dei piccoli ritocchi, che a poco a poco lo migliorino, sino a renderlo abitabile dai popoli moderni, che in quello che doveva essere il loro riparo hanno trovato il loro massimo tormento.
Invece nessuno protesta perchè i magistrati potrebbero, a ragione, ripetere quel latino del _Digesto_, che con una ingenua sincerità descrive il fenomeno dell’arresto ideo-emotivo, che negli ultimi tempi del Diritto romano si era già, come ai nostri tempi, prodotto: _Non omnium quae a majoribus constituta sunt ratio reddi potest, et ideo rationes eorum quae constituuntur inquiri non oportet: alioquin multa ex his quae certa sunt subvertuntur_ (L. 20 e 21, _D. de legibus_).
Da questi rapidi cenni, che spero potrò in avvenire sviluppare in un lungo e compiuto lavoro[164], si comprende che l’avvenire della giustizia e delle istituzioni giudiziarie è nella abolizione dei codici, nell’abbandono di quei principii giuridici che sono generalizzazioni pericolose e causa determinante di arresti ideo-emotivi; nella istituzione di arbitrati, composti di persone oneste e intelligenti, incaricate di giudicare _ex aequo et bono_, appellandosi non all’autorità dei padri nostri, ma all’autorità della loro coscienza: forse anche è nell’abolizione della professione di magistrato e in una scelta svariata e spesso rinnovata di arbitri tra persone intelligenti, istruite, integre, che di solito attendano a diverse occupazioni perchè la costituzione di una classe di magistrati favorisce l’arresto ideo-emotivo professionale. In ogni modo, poichè il pericolo più grave per la retta funzione della giustizia, sta nel prodursi di questo arresto, la norma e lo scopo supremo di tutte le riforme dovrà essere di impedire meglio che si può che per una ragione o per un’altra l’arresto ideo-emotivo si produca in coloro che sono incaricati di amministrare la giustizia.
Allora forse nessun pessimista potrebbe più ripetere a vergogna e a condanna della società moderna, gli amari versi che Goethe fa dire da Mefistofele a Faust:
Es erben sich Gesetz’ und Rechte Wie eine ew’ge Krankheit fort; Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte, Und rueken sacht von Ort zu Ort. Vernunft wird Unsinn, Wohlthat Plage; Weh dir dass da ein Enkel bist! Von Rechte, das mit uns geboren ist, Von dem ist leider! nie die Frage.
INDICE DEGLI AUTORI E DELLE RIVISTE
CITATI NELL’OPERA
Alongi, _Pag._ 112 _Arch. di psich. e scienze penali_, 113 Ardigò, 68, 86, 133 Ascoli, 40 Bancroft, 33 Bastian, 38, 49 Beaumanoir, 26 Beaunis, 8, 12 Bertillon, 33, 34, 35, 87 _Bibbia_, 27, 33, 92 Binet, 9, 10, 11, 91 _Bollett. della Società Geografica_, 23 Bopp, 44 Bouche, 11, 36, 37, 48, 101 Bourget, 72 Bukle, 37, 82 Buonamici, 64 Carle, 15 Carlyle, 46 _Chronicon cassinense_, 27 Colini, 23 Confucio, 34 _Cout. du Nivernais_, 29 Cox, 46 De Sarlo, 3 _Digest of hindu law_, 23 Diodoro Siculo, 25 Donnat, 25 Dowling, 37 Draper, 95 Ducange, 23, 39, 75 Dugmore, 61 Earle, 59 Eisenhart, 45 Ellis, 67 Erodoto, 48 Espinas, 4, 12 Feré, 9 Ferrero, 24 Floquet, 80 Galland, 39 Garlanda, 1, 40 Garrik Mallery, 73 Gianturco, 56 Goethe, 46, 133 Gregorio di Tours, 19, 37 Grimm, 26, 45 Guyau, 84, 85, 87 Hartmann, 3, 84 Houard, 22, 57 Howitt, 23 Kemble, 5 Krafft-Ebing, 11, 72 Krapotkine, 98 _Jih-King_, 34 Joinville, 38, 66 Joly, 40 _Journal asiatique_, 34 _Journal du Palais_, 129 Lanoye (De), 35 Lefèvre, 48, 89 _Leges Wallicae_, 39 Lenormant, 40, 44 Letourneau, 1, 20, 25, 26, 33, 59, 60 Lewes, 47 _Lex Wisig._, 45 _Lombardia_, 127 Lombroso, 7, 12, 72, 107, 113 Loria, 55, 93 Macpherson, 22 Maine (S), 26, 30, 53, 65, 122 Marzolo, 13, 14, 20, 32, 33, 40, 41, 44, 49, 50, 73, 75, 88, 89, 91, 93 Massenat, 40 Maudsley, 12 Mayer, 55 Meichelbeck, 66 Michelet, 38, 97 Modigliani, 38 Moerenhout, 59 Mommsen, 53 Monstrelet, 80 Montaigne, 115 Morgan, 27 Morselli, 113 Mouske, 27 Muirhead, 54, 64 Müller (Friedrich), 73 Müller (Max), 46 Neugart, 66 Niblack, 87 Offner, 14 Ottolenghi, 12 _Pandette_, 23, 26, 132 Pausania, 47 Post, 23, 26 Presles (R. de), 97 Ratzel, 60 Reclus, 24, 25 Remusat, 34 _Revue philosophique_, 8, 11 _Revue politique et littéraire_, 87 _Revue scientifique_, 24, 42 Reymond, 70 Ribot, 2, 42 Ricci, 125 Richet, 3, 12 Ried, 66 Romanes, 40 Rotari, 29 Rousseau, 115 Salvioli, 22, 91 Schliemann, 29 _Société nouvelle_, 98 Sohn, 20 Spencer, 2, 4, 6, 20, 22, 28, 37, 41, 54, 55, 67, 71, 78, 84, 94, 98, 120 Steinthal, 41 Stendhal, 9 Strabone, 25 Taine, 19 Tanzi, 89 Trezza, 46 Tylor, 48, 72 Valdata, 127 Vignoli, 44 Wace, 38 Walch, 66 Wenk, 66 Wundt, 14
INDICE
_Dedica_ _Pag._ V _Prefazione_ » VII
_Introduzione:_ La legge del minimo sforzo e la inerzia mentale » 1
PARTE I.
Fisio-psicologia del simbolo.
CAPITOLO I. — Simboli di prova » 17 II. — Simboli descrittivi » 32 III. — Simboli di sopravvivenza » 52 IV. — Simboli di riduzione » 70 V. — Simboli emotivi » 77 VI. — Simboli mistici. L’arresto ideativo, emotivo ed ideo-emotivo » 83 VII. — Atavismo e patologia del simbolo » 107
PARTE II.
Applicazioni psico-sociologiche.
CAPITOLO UNICO. — Il simbolo nel diritto moderno » 119
Indice degli Autori e delle Riviste citati nell’Opera » 135
NOTE:
[1] GARLANDA, _La filosofia delle parole_. — Roma, 1890.
[2] LETOURNEAU, _La sociologie d’après l’ethnographie_. — Paris, 1884, lib. III, cap. X.
[3] Vedi riguardo a questi piaceri, SPENCER, _Les bases de la morale évolutionniste_. — Paris, 1889, cap. IX.
[4] SPENCER, op. cit.
[5] RIBOT, _La psychologie de l’attention_. — Paris, 1889.
[6] RICHET, _L’homme et l’intelligence_. — Paris, 1884.
[7] L’importanza di questo lato della questione fu vista dall’Hartmann, il celebre pessimista tedesco; il capitolo _L’inconscio nell’intelligenza_ della sua opera _Philosophie des Unbewusten_, Berlin, 1872, per quanto imbevuto ancora di metafisica, è importantissimo. Vedi anche il bel lavoro del DE SARLO, _L’inconscio in patologia mentale_, Reggio d’Emilia, 1892.
[8] ESPINAS, _Des sociétés animales_. — Paris, 1878.
[9] SPENCER, _Principes des psychologie_. — Paris, 1874, parte II, cap. VII; parte IV, cap. VII.
[10] KEMBLE, _The Saxons in England_, II, 105, in SPENCER, op. cit.
[11] SPENCER, _Principes de sociologie_. — Paris, 1882, vol. III, P. IV, cap. IV; P. V, cap. XVI.
[12] Il merito di avere introdotto il concetto dell’inerzia nella psicologia spetta, come è noto, al LOMBROSO, che se ne servì per spiegare l’innato conservatorismo dell’uomo. È una idea straordinariamente feconda e capace delle più svariate applicazioni: io ne tento, in questo lavoro, una nuova.
[13] BEAUNIS, _Physiologie_, 2ª ediz., pag. 1351.
[14] BEAUNIS, _L’expérimentation en psychologie par le somnambulisme provoqué_, nella _Revue philosophique_, agosto, 1885.
[15] Vedi, sull’influenza della musica, le originali osservazioni di STENDHAL, _Physiologie de l’amour_, che notò sopra di sè come essa rinforzi il tono di qualsiasi sentimento si trovi per il momento nella psiche. Così, quando egli era innamorato, la musica lo rendeva più innamorato ancora; una volta che pensava ad armare una spedizione per la Grecia, raddoppiò in lui l’alacrità e l’entusiasmo.
[16] FERÉ, _Sensation et mouvement_. — Paris, 1887.
[17] BINET, _Études de psychologie expérimentale_. — Paris, 1883.
[18] BOUCHE, _La Côte des Esclaves et le Dahomey_. — Paris, 1885.
[19] Vedi su questo feticismo normale dell’amore BINET, _Le féticisme dans l’amour_ (_Revue philosophique_, agosto, 1887) e KRAFFT-EBING, _Psycopathia sexualis_. — Stuttgart, 1887.
[20] OTTOLENGHI e LOMBROSO, _Nuovi studi sull’ipnotismo e sulla credulità_. — Torino, 1889.
[21] MAUDSLEY, _L’esprit et le corps_.
[22] Op. cit. — Vedi anche, su questo argomento, i numerosi fatti portati dal RICHET, _L’homme et l’intelligence_, Paris, 1884, nello studio: _Le somnambulisme provoqué_.
[23] MARZOLO, _Saggio sui segni_. — Pisa, 1866.
[24] Vedi su questa ipotesi che riduce la sensazione e gli altri processi psichici a un movimento molecolare, gli studi principali di psicofisica, specialmente i tedeschi. MÜNSTERBERG, _Beitrage zur experimentelle Psychologie_, I, 129; VUNDT, _Essays_, IV; GEHIRN UND SEELE, p. 118, _Physiol. Psychologie_, II, 204. — Ora questa ipotesi (ammessa e nello stato presente della scienza, non si può a meno di ammetterla) questa teoria, che riconduce il processo dell’associazione mentale ai fenomeni dell’inerzia, è più che giustificata. Quando infatti due stati di coscienza sono percepiti contemporaneamente, ciò significa, secondo il Münsterberg, che due gruppi gangliari del cervello sono nello stesso tempo eccitati, ed è secondo lo psicologo tedesco legittimo supporre che si stabilisca tra i due punti eccitati una specie di via di comunicazione, attraverso la quale le due eccitazioni, che non sono che movimenti molecolari, tenderebbero a equilibrarsi. Quando poi solo uno dei due gruppi è in seguito rieccitato, una debole corrente di movimento molecolare per la via di comunicazione già aperta andrebbe ad eccitare l’altro (MÜNSTERBERG, op. cit. — OFFNER, _Ueber die Grundformen der Vorstellungsverbindung_, Marburg, 1892).
[25] MARZOLO, _Saggio sui segni_. — Pisa, 1866.
[26] Così i Romani, come vedremo, quando sostituirono al governo a vita (monarchia) il governo a tempo (repubblica) credevano che tutti i poteri del re, spettassero ancora al pretore, anche quelli che contrastavano alla temporaneità ed elettività della carica.
[27] Lo stesso si dica della teoria che, quando questo lavoro in proporzioni più modeste fu discusso come tesi, mi fu opposta dal prof. Carle: che cioè i simboli sono dovuti sopratutto alla vivace fantasia dell’uomo primitivo. Si è ripetutamente accennato, da molti scrittori, a questa vivacità infantile della fantasia umana, ma senza darne documenti sicuri; anzi dopo gli studi dello Spencer e del Guyau è lecito supporre invece che il selvaggio sia poverissimo di immaginazione e che la fantasia vivace sia piuttosto il privilegio delle grandi intelligenze, di Dante, di Shakspeare, di Newton, di Darwin, che non delle intelligenze rudimentali.
[28] Vedi, per es., i singolari costami degli eroi di Omero (Ulisse in specie), che spesso sono i costumi di veri furfanti; i non rari poco ingenui contratti che si trovano nella Bibbia; le esperienze della doppiezza selvaggia fatte dai viaggiatori, da Cook in Australia, da Stanley e da Schweinfurth in Africa, nonchè dalla nostra politica coloniale in Abissinia. I libri poi di etnografia sono pieni di fatti e prove in proposito. Si dice che nei popoli tedeschi invece l’onore fosse quasi una religione e anche il Taine l’asserì (TAINE, _Histoire de la littérature anglaise_, Paris, 1886, vol. I, cap. 1); ma chi ha letto nel libro di GREGORIO DI TOURS, _Historia Francorum_, un contemporaneo dell’invasione dei Franchi nella Gallia, i caratteristici aneddoti sulla perfidia dei capi, può dubitare che anche gli antichi popoli germanici fossero davvero migliori, sotto questo rispetto, che la maggior parte dei loro confratelli in umanità.