Part 13
[93] Che il concetto di san Tommaso vincitore delle eresie, e specialmente di quelle di Averroè, fosse affatto popolare, si prova dal vederlo atteggiato dai pittori. In Santa Caterina di Pisa, ove tenne scuola, Francesco Traini, discepolo dell'Orgagna, dipinse Tommaso, sul quale piovono raggi splendidissimi da Dio e dagli angeli e santi, e altri meno vivi da Platone e Aristotele: esso li riflette tutti sopra i dottori della Chiesa, fuorchè uno il quale percuote Averroè che sta rovesciato a' suoi piedi, e passa fuor fuori il libro del gran commento. Anche Taddeo Gaddi ritrasse l'Angelico sopra un'eccelsa cattedra, circondato da personaggi dei due Testamenti e dalle quattordici scienze, ognuna di esse sormontata dal sapiente che n'è tipo: e a' piedi stanno Ario, Sabellio, Averroè. E costui si scorge in molti altri dipinti, cruciato dai demonj, stracciantesi le chiome, ecc.
Sulle dottrine di Averroè dovremo tornare, onde giova notare come Guglielmo di Tocco, autore della vita di san Tommaso, enumerando le eresie vinte da questo, pone in primo luogo quella di Averroè «che insegnava esservi un intelletto solo: errore sovversivo del merito de' santi, giacchè allora non v'avrebbe differenza tra gli uomini». E prosegue: _Mirum est quam copiose sanctus Thomas in illam vanissimam sententiam semper inveheretur. Captabat ubique tempora: quærebat occasiones unde ipsam traheret in disputationem: pertractam vero torquebat, exagitabat, monstrabatque non a christiano solum, sed ab omni quoque alia, peripateticaque præcipue philosophia dissentire_. BOLLAND., _Acta Sanctorum Martii_.
[94] _Veritas intellectus est adœquatio intellectus et rei, secundum quod intellectus dicit esse quod est, vel non esse quod non est_. Adv. gent. I, 49, I.
[95] «Legge è un ordinamento della ragione, promulgato da chi sovrintende al Comune pel bene di tutti». I della 2ª _quest._ 95, art. 4.
«Due cose devono avvertirsi intorno al buon ordinamento del principato in qualunque città e nazione: la prima, che tutti ottengano qualche parte nel principato, lo che mantiene in pace il popolo, e fa che tutti amino e difendano l'ordinamento. L'altra riguarda la forma del reggimento. Ottimo principato è dove uno presiede a tutti secondo il merito, e dopo lui governano altri secondo il merito; il qual principato è di tutti, perchè tutti possono essere eletti, e tutti partecipano all'elezione». _Quest._ 105, I della 2ª, art. 1.
Ottima è la sua osservazione intorno allo svilimento de' caratteri, prodotto dall'assolutismo: sotto il quale, dic'egli, gli uomini _in servilem degenerant animum et pusillanimes fiunt ad omne virile opus et strenuum_. De reg. pr. L. I. 3.
[96] Pietro Tamburini, che abituò i Lombardi al servilismo ufficiale, è accannito contro la scolastica. _De fontibus sacræ theologiæ_. Pavia 1790, vol. III, diss. 10. La difese Gerdil nel _Saggio d'istruzione teologica_, art. _Scolastici_, tom. X.
DISCORSO V.
ORIGINE DELL'INQUISIZIONE. SEGUE DE' PATARINI. LA GUGLIELMINA.
La verità non sarebbe verità se ciò che se ne scosta non fosse errore: nè l'errore sarebbe errore se non cagionasse disordine. In conseguenza l'autorità tutrice dell'ordine sociale deve reprimerlo. In tempo che tutto avea per meta il cielo, sicchè chi mettesse impacci all'arrivarvi era il gran nemico della società, bisognava collocare sotto la guardia delle leggi la fede, come la vita, la roba, l'onore.
Che la società pagana non tollerasse le religioni diverse dalla legale, è attestato non meno dal supplizio di Diagora e Socrate, che dalle migliaja di martiri. I Padri della Chiesa proclamarono la libertà delle credenze, finchè la loro fu perseguitata; ma come prevalse, e gli eretici sorsero a turbarla, argomentarono che il reprimere gli errori fosse diritto e difesa legittima contro della persecuzione e della seduzione. Se la Chiesa è unica depositaria e interprete della verità, e soltanto in essa vi è salute, non dovrà ella con ogni modo opporsi alla propagazione dell'errore? Gl'imperatori di Roma cristiani, memori di quando univano i due poteri di capi dello Stato e supremi pontefici, moltiplicarono decreti in tal proposito; due Costantino, uno Valentiniano I, due Graziano, quindici Teodosio I, tre Valentiniano II, dodici Arcadio, diciotto Onorio, dieci Teodosio II, tre Valentiniano III, tutti inseriti nel codice Giustinianeo. Diverse pene comminavano agli eretici, di rado la morte, perchè i vescovi professavansi avversissimi al sangue: a questi era affidato il decidere se un'opinione fosse ereticale; al magistrato secolare l'avverar il fatto, e dare la sentenza.
Così procedette la cosa nel declino dell'impero occidentale; così continuò in Oriente. Ma fra noi, dopo l'invasione, se accadeva di punire un violamento di leggi ecclesiastiche, i vescovi usavano quell'autorità mista di sacro e di secolare, che ad essi era stata attribuita, e talvolta ancora, considerando l'eresia come politica disobbedienza, la reprimevano colla forza, siccome dicemmo aver fatto Eriberto arcivescovo di Milano.
Ridesto il diritto romano, come alla tirannia, così vi si trovò appoggio alle persecuzioni contro i miscredenti, poco ricordando che la legge d'amore aveva abolita quella fiera legalità. L'imperatore Ottone III poneva Gazari e Patarini al bando dell'impero e a gravi castighi. Federico Barbarossa, tenuto congresso a Verona con papa Lucio III nel 1184, ordinò ai vescovi[97] d'informarsi per sè o pei loro delegati delle persone accusate d'eresia, distinguendo i convinti, i pentiti, i ricaduti; quelli convinti sieno spogliati dei benefizj se religiosi, e abbandonati al braccio secolare; i sospetti si purghino, ma se ricadano, vengano puniti senz'altro. Federico II, al tempo della sua coronazione fulminò pene temporali contro gli eretici, e le ripetè da Padova con quattro editti, ove, «usando la spada che Dio gli ha concesso contro i nemici della fede», vuole che i molti eretici ond'è singolarmente infetta la Lombardia, sieno presi dai vescovi e dati alle fiamme ultrici, o privati dell'organo della lingua.
È questa la prima legge moderna di morte contro i miscredenti: e veniva da un re accusato di enormi eresie dai contemporanei, e dai moderni offerto modello di liberalismo antiecclesiastico. Egli stesso fece da papa Onorio III rimproverare le città lombarde per averlo impedito di procedere, come si era proposto, contro l'eresia[98]: all'arcivescovo di Magdeburgo, legato in Lombardia, impose di usar il massimo rigore[99]; e l'ordinò nelle _Costituzioni del regno di Sicilia_, dolendosi, che dalla Lombardia, ove n'era il semenzajo, i Patarini fossero largamente penetrati in Roma e perfino nella Sicilia[100] e a perseguitarli spedì l'arcivescovo di Reggio e il maresciallo Ricardo di Principato. Nè men severi editti fece Ottone IV[101]; da cui Giacomo vescovo di Torino, sgomentato dell'aumentarsi de' Valdesi fra le Alpi, ottenne ampia facoltà di espellerli dalla sua diocesi[102]. Sull'esempio e coll'autorità dei decreti imperiali, le varie città emanarono statuti contro gli eretici.
Questi aveano per centro Tolosa; e già potemmo vedere come impugnassero la giustizia, la proprietà, la famiglia, la facoltà di punire, insomma i fondamenti della società. Come nemici della società consideravansi dunque, e Federico II, nella succennata costituzione, che passò nel diritto comune per quasi tutta Italia, ordina a' suoi uffiziali d'investigare contro gli eretici, anche senza denunzia e sopra sospetti per quanto leggieri, ponendo l'eresia fra i delitti pubblici (_inter cætera publica crimina_); anzi lo giudica più orribile che la lesa maestà: e fin agli ecclesiastici comanda di esaminare se vi avesse offesa anche contro un solo articolo di fede: _a viris ecclesiasticis et prælatis examinari jubemus_.
Eresia era titolo che applicavasi a qualunque errore. Si sa che, nella dieta di Roncaglia, Martin Gosia definì che l'imperatore è non solo signore di tutto il mondo, ma anche di tutte le cose de' particolari. Or bene, il famoso Bartolo non solo adottò quella sentenza, ma dichiarò eretico chi credesse altrimenti.
L'eresia era dunque civilmente delitto: e Luca di Penna, per dirne uno dei cento, dichiara «il misfatto d'eresia esser massimo e pubblico, per offendere la maestà divina, e conturbare l'unità della Chiesa: aversi in esso a procedere per inquisizione, e quelli che da' giudici ecclesiastici son dichiarati rei, se non s'accusano e ritornano in seno della Chiesa, siano dichiarati eretici, e consegnati al giudice secolare, che deve bruciarli e incamerarne i beni, come nel misfatto di maestà».
Da questi mali volendo Innocenzo III sbrattare la vigna di Cristo, spedì monaci a predicare, esortando i principi a secondarli; e quando Ranerio e Guido inquisitori avessero scomunicato uno, i signori doveano confiscargli i beni e sbandirlo, e far peggio a chi resistesse. Di qui cominciò la crociata contro gli Albigesi, che non è da questo luogo il raccontare, ma dove la religiosa serviva di mantello alla quistione di nazionalità. La Francia, smaniando ottenere quell'unità, che molti agognano oggi a qualsiasi costo anche per l'Italia, voleva sottomettere la Provenza e la Linguadoca, che avvezze alle romane, repugnavano dalle ordinanze germaniche del paese settentrionale, e quell'occasione sembrò opportuna. La spedizione fu segnalata dagli orrori delle guerre civili e dello stato d'assedio, ma solo gli adulatori dei re potrebbero riversarne ogni colpa sul papa e sulla religione. Oggimai la storia accertò che Innocenzo, mal informato delle iniquità commesse da ambe le parti, non avea mai cessato di predicar pace e moderazione, e dopo che i crociati ottennero vittoria, spedì legato _a latere_ il cardinale Pietro di Benevento, affinchè riconciliasse colla Chiesa gli scomunicati, e riducesse Tolosa a repubblica indipendente, purchè convertita dagli errori anticristiani e antisociali; assolse i capi dell'insurrezione, e al figlio di quel Raimondo da Tolosa ch'era stato principale capo della guerra, prodigò consolazioni, assegnò il contado Venesino, Beaucaire e la Provenza, e ripeteva: «Abbi pazienza fin al nuovo concilio».
Sotto i papi succeduti, la guerra fu proseguita colla ferocia delle nazionali, finchè la Provenza restò sottoposta affatto al re di Francia. Questo re era san Luigi, e al nuovo acquisto volle accomunare i provedimenti che vegliavano in Francia, dove l'eresia, secondo il diritto comune, era considerata delitto contro lo Stato, e punita del fuoco. Romano, cardinale di Sant'Angelo, raccolse un concilio, dove si stabilì che i vescovi nominerebbero in ciascuna parrocchia un sacerdote con due o tre laici, per _inquisire_ gli eretici, e farli noti ai magistrati; punito chi ne celasse alcuno; distrutta la casa dove uno fosse côlto.
Sono i fieri ordinamenti coi quali si svelle la ribellione, e pur troppo li vediamo e li deploriamo oggi stesso minacciati e applicati, nel meriggio dell'ostentata civiltà, e per cause assai meno certe, in questa povera Italia.
Il tribunale dell'inquisizione fu dunque una corte speciale in paese sovvertito da lunga guerra e da rinascenti sollevazioni. Invece delle precedenti stragi armata mano, e dei consigli di guerra senza diritto di grazia, l'Inquisizione era esercitata da ecclesiastici, gente più addottrinata e meno fiera; ammoniva due volte prima di procedere; solo gli ostinati e recidivi arrestava; riceveva al pentimento chiunque abjurasse, e spesso contentavasi di castighi morali; col che salvò moltissimi, che i tribunali secolari avrebbero condannati. Gregorio IX poi, ad istanza del famoso teologo Rajmondo de Pegnaforte, la sistemò col togliere ai vescovi la processura, e riservarla ai frati, che così all'uffizio di combattere colla parola gli eretici unirono quello di farli ricredenti o castigarli. Al priore de' Domenicani in Lombardia il papa dirigeva la bolla _Ille humani generis pervicax inimicus_, costituendolo esecutore contro gli eretici[103]. Dappoi Innocenzo IV, con editto del 1251 da Brescia, ripartì le provincie fra Domenicani e Francescani, a questi la Toscana, a quelli la Lombardia, la Marca Trevisana, la Romagna, dando ai provinciali podestà d'istituire inquisitori apostolici dapertutto, fuor della Sicilia ove n'aveano privilegio i re: il vescovo dovea aver parte nel giudizio; le comunità pagare le spese: e in XXXI capitoli, dappoi modificati perchè trovarono reluttanza ne' magistrati, si diedero norme a tutti i rettori, i consigli, i comuni per consolidar esso tribunale.
I frati costituivano una specie di giurati, circolanti al modo delle assisie, e che aveano giurisdizione su tutti i laici, non esclusi i dominanti, ed anche sul basso clero. Arrivato in una città, l'inquisitore convocava i magistrati; e li facea giurare d'eseguire i decreti contro gli eretici, ed ajutare a scoprirli e coglierli; se alcuno renuisse, poteva sospenderlo e scomunicarlo, e mettere all'interdetto la città. Le denunzie, che non poteano essere anonime, aveano effetto soltanto quando il reo non si presentasse di voglia; scorso il termine, era citato; e i testimonj interrogavansi coll'assistenza dell'attuaro e di due ecclesiastici. L'istruzione preparatoria riusciva sfavorevole? gl'inquisitori ordinavano d'arrestar l'accusato, più non protetto da privilegi od asili. Cólto che fosse, nessuno più comunicava con esso, faceasi la visita della sua casa, e il sequestro de' beni.
Appoggiavasi l'inquisizione al diritto civile: e nella _Maestruzza_[104] è definito: «Secondo la legge, indovinatori e malefici dee essere a loro mozzo il capo, s'ei vi caggiono: e se eglino vanno a casa altrui; debbon essere arsi: e i loro beni debbono essere messi in comune. Ma secondo la Chiesa, gli è tolta la comunione, se egli è notorio; ma se egli è occulto, imponsegli penitenza di quaranta dì» (cap. 42). Degli indovinatori e sortilegi gl'inquisitori non possono e non debbono intromettersi, se già manifestamente non temessero alcuna resia. Coloro che ricaggiono nella resia di prima, la quale avevano negata, si debbono mettere nelle mani della signoria secolare (cap. 91).
La colpa dunque era civile, la Chiesa non facea che mitigar la pena, poichè i pentiti assolveva, anche i recidivi procurava riguadagnare. L'inquisitore dovea dichiarare che l'accusato fosse veramente eretico, e quindi non più appartenente alla Chiesa: da quel punto diveniva reo di Stato: e lo Stato non eseguiva la sentenza dell'inquisizione, ma applicava la pena stabilita dalla legge.
Una costituzione di Celestino III e d'Innocenzo III, accolta nel _Diritto Canonico_[105], distingue le procedure per accusa secondo il codice romano, quelle per denunzia, quelle per inquisizione; ma in tutte sono pubblicate le testimonianze, ammesse le difese e il dibattimento. Gli eretici dunque, giudicati secondo la legge canonica, poteano conoscere i testimonj e l'accusatore, aver un consiglio, e pubblico dibattimento. Solo quando lo stabilirsi dei principati sminuiva la pubblicità, propria del medioevo, Bonifazio VIII dispensò gl'inquisitori da tante formalità qualunque volta ne derivasse pericolo ai testimonj[106]: Innocenzo VI, dichiarando che tal pericolo può presumersi sempre, generalizzò la riserva, e di qui venne la procedura secreta, per quanto vi ostassero i legisti e la nobiltà e gli uomini comuni, che si trovavano esposti all'arbitrio. Piantato un tribunale, potea sperarsi disforme dagli altri del suo tempo? onde vi si videro rinnovate tutte le sevizie de' processi di Roma pagana, e il cavillo, e la tortura, e supplizj esacerbati. San Tommaso trova legittima in tali casi fin la pena capitale[107]. Ma la Chiesa, sebbene siasene valsa come d'una legittima difesa e d'una prevenzione contro mali gravissimi, non approvò mai, almeno in concilio, un'istituzione siffatta.
Fin dal nascere non mancò da fare all'Inquisizione in Italia. La vicinanza del papa, e l'esservi egli anche principe temporale, incitava a resistergli; e ne' conflitti di Guelfi e Ghibellini vedemmo mettersi in discussione l'autorità di lui, passando, come troppo è facile, dalla mondana alla spirituale. I Comuni aveano acquistato la libertà strappandola ai vescovi, sicchè restava sminuita la riverenza a questi, e in molte lettere i pontefici ne muovono querela alle nostre repubbliche, le quali anche non di rado violarono e i possessi e le persone degli ecclesiastici.
Uscente il XII secolo, Orvieto formicolava di Manichei, introdotti dal fiorentino Diotisalvi, e da un Girardo di Marsano; e diceano che il sacramento dell'eucaristia nulla rappresenta, il battesimo non occorre alla salvezza; non giovasi ai morti con limosine ed orazioni. Espulsi costoro dal vescovo, comparvero Melita e Giulita, uomini e donne seducendo con aspetto di santità, finchè il vescovo, col consiglio di canonici, giudici ed altri, ne esigliò ed uccise molti. Un Pier Lombardo vi capitò poi da Viterbo, contro del quale Innocenzo III deputò Pietro da Parenzo, nobile romano, che ricevuto fra ulivi e palme, proibì i combattimenti carnevaleschi che finivano in sangue; ma poichè gli eretici stimolarono a disobbedire, il primo giorno di quaresima si mischiò fiera zuffa, e Pietro fece abbattere le torri, donde i grandi aveano tirato sul popolo, ed emanò buoni provvedimenti. A Pietro tornato, il papa domandò: — Come hai bene eseguiti gli ordini nostri?
— Così bene, che gli eretici mi cercano a morte.
— Dunque va, persevera a combatterli, chè non possono uccidere se non il corpo; e se t'ammazzeranno, io ti assolvo d'ogni peccato.
E Pietro, fatto testamento e congedatosi dalla desolata famiglia, ritornò[108].
Contro i molti Manichei di Viterbo Innocenzo mosse in persona, rimbrottò i cittadini che tra quelli sceglievano i consoli, ed ordinò che, qualunque fosse trovato sul patrimonio di san Pietro, fosse consegnato al braccio secolare per castigarlo, e i beni divisi fra il delatore, il comune e il tribunale giudicante[109]. D'altri abbiamo ricordo in Volterra, dove gl'inquisitori, a malgrado del vescovo, atterrarono alcune case d'eretici in Montieri[110].
Bandi severissimi contro Catari e Patarini e d'altro nome novatori, pubblicò Gregorio IX, in qualità di sovrano di Roma e ad istanza di questa città, volendo fossero mandati al fuoco, o, se si convertivano, a carcere perpetuo; e guai a chi li raccogliesse o non li denunziasse. Molti in fatto furono arsi, molti chiusi a penitenza nei monasteri di Montecassino e della Cava[111]. Dei rimanenti si fece diligente inquisizione, per cura di Annibaldo, capo del senato[112]; in presenza del quale e del popolo, molti preti e cherici e laici, affetti di questa lebbra, furono condannati; sopra testimonj e confessione propria. L'editto di Gregorio IX fu poi ampliato da Innocenzo IV e Alessandro IV, infine da Nicola III contro tutti gli eretici, e inserito nel diritto canonico[113]. Il senato romano pubblicò varj capitoli, pei quali il senatore doveva ogni anno diffidare i Catari, Patarini, Poveri di Lione, Passagini, Giosefini, Arnaldisti, Speronisti e d'altro nome, e i loro ricettatori, e fautori, e difensori: gli eretici côlti si devano detenere, e otto giorni dopo condannati dalla Chiesa, punire: i loro beni pubblicare, dandone una parte a chi li prese o rivelò, una al senatore, una per restaurare le mura: dove teneano le congreghe facciasi un mondezzajo; siano distrutte in perpetuo le loro case e di coloro che da essi ricevettero l'imposizione delle mani; quegli che conoscendoli non li riveli, sia multato in venti libbre; quei che loro diano ricetto, perdano la terza parte dei beni, e la seconda volta siano espulsi di città, nè possano citar alcuno in giudizio, nè esser assunti ad impieghi, o ad atto legittimo qualsia.
In Milano fu posto _che qualunque persona a sua libera volontà potesse prendere ciascun eretico; le case ove eran ritrovati si dovessero rovinare, e i beni che in esse si trovavano fossero pubblicati_[114]. Enrico di Settala, arcivescovo di essa città, allora istituito inquisitore, _jugulavit hæreses_, come lo loda il suo epitaffio; ma i cittadini lo discacciarono. Vedesi ancora in Milano la statua equestre di Oldrado da Trezzeno podestà, encomiato nell'iscrizione perchè _Catharos ut debuit uxit_[115]. Nel 1303, al 1 novembre, i popolani di Sesto Calende si univano, e nominavano due sindaci o procuratori, i quali ricevessero le abjure di qualunque eresia o credenza, favore o asilo o difesa prestata a eretici di qualunque sètta; e a giurar sull'anima loro e di tutti quei del paese d'osservare la fede cattolica, e perseguitare gli eretici credenti e i loro fautori[116].
Come ricettatore d'eretici fu assalito il conte Egidio di Cortenova nel Bergamasco, e smantellatone il castello per istanza d'Innocenzo IV.
A Brescia operavano così sfacciati, che dissacravano chiese, e dalle torri fortificate scagliando fiaccole ardenti, scomunicavano la Chiesa romana e chi ne seguisse le dottrine. Contro di loro, papa Onorio III inviò il vescovo di Rimini, il quale abbattè molte chiese da essi contaminate, e le torri dei Gàmbara, degli Ugoni, degli Oriani, dei Bottazzi, ch'erano stati i più violenti, con ordine che rimanessero sempre mucchi di rovine, a ricordanza del fatto: le torri di quelli che aveano infellonito in minor grado, fossero diroccate fino a metà o ad un terzo, nè più si elevassero se non col consenso della Chiesa apostolica: gli scomunicati per tali azioni, eretici fossero o loro fautori, non venissero assolti se non presentandosi alla sede apostolica, salvo che in articolo di morte[117].
Altri in Piacenza bruciò il podestà Raimondo Zoccola; sessanta a Verona frà Giovanni da Schio in tre giorni, subito dopo aver riconciliate le osteggianti città italiane nella famosa pace di Paquàra.
Nè il Napoletano mancava d'eretici, ed è probabilmente come protesta contro le costoro predicazioni che un eremita calabrese andava attorno gridando nel dialetto patrio: _Benedittu, laudatu e santificatu lu Patre; benedittu, laudatu e santificatu lu Filiu; benedittu, laudatu e santificatu lu Spiritu Santu_[118]. Dal registro angioino a Napoli si trassero dianzi due diplomi: coll'uno del 1269, dato da Orvieto il penultimo di maggio, Carlo d'Anjou scrive ai conti, marchesi, baroni, podestà, consoli, conti, e chiunque abbia potere e giurisdizione, esortandoli che, venendo i frati Predicatori di Francia come inquisitori in Lombardia e in altre parti d'Italia, per investigare gli eretici e quelli che per eresia dalle terre di Francia fuoruscirono, vogliano ajutarli in tal ricerca, e renderli sicuri.