Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause

Chapter 31

Chapter 313,538 wordsPublic domain

Pervenuta al termine la discussione sui casi di Sicilia, e venuti in luce i fatti, le accuse e i documenti che le suffragavano, tutti si attendevano che il governo fosse venuto a chiedere un _bill d'indennità_--che in Inghilterra e dovunque c'è regime costituzionale, si ritenne sempre indispensabile dopo la sospensione delle guarentigie costituzionali, anche quando la medesima sia stata ordinata con legge del Parlamento--_bill d'indennità_, che, secondo il Majorana, ha un doppio carattere: _giuridico_, al fine di togliere qualunque azione possa spettare ai cittadini per tutte le violazioni di leggi comuni e statuti normali in cui il governo sia incorso; _politico_, per fare sanzionare l'opera di questo dal sovrano sindacato parlamentare.

Molti, anche avversarî del Ministero presieduto dall'on. Crispi, tenendo conto delle eccezionalità dei casi e della bontà delle intenzioni, erano disposti a concedere detto _bill d'indennità_.

L'on. Ambrosoli in nome della _destra_ pure lo accordava, chiedendo, però, che una legge, a somiglianza della francese, regolasse lo Stato di assedio; accordavalo l'on. Martini in nome del centro sinistro, negando un voto politico e chiarendo erronei i precedenti invocati dall'on. Crispi, e voleva darlo l'Arcoleo, pur ritenendo--egli professore di diritto costituzionale--che fosse quasi incompatibile lo Stato di assedio con la ordinaria funzione del Parlamento.

E il meno che poteva fare il Presidente del Consiglio, a propria giustificazione, si era di convocare il Parlamento, dopo la violazione dello Statuto o di tutte le leggi durante lo Stato d'assedio, per chiedere il _bill d'indennità_.

[L'ON. CRISPI RESPINGE UN "BILL D'INDENNITÀ"]

Questo avrebbe dovuto e potuto bastare a qualunque Ministro ed a qualunque Ministero, ma l'onorevole Crispi, disse l'on. Imbriani, respinse per alterigia abituale il _bill d'indennità_ e chiese un voto politico esplicito, che ne approvasse la condotta e stabilisse che tutto era proceduto conforme a legge. Ciò sembrava enorme e contrario a tutti i precedenti parlamentari, anche italiani, e si ricordava come in altri tempi si giudicò temerario l'on. Nicotera, che _bill d'indennità_ chiedesse per ciò che aveva fatto nella stessa Sicilia; ed aveva fatto assai di meno e di meno peggio dell'on. Crispi (_Zini_ op. cit. p. 47 e 48). Altri tempi!

Ora, la Camera dette ragione al Presidente del Consiglio, eliminò il _bill d'indennità_, e con 342 voti favorevoli contro 45 contrarî e 22 astensioni approvò quest'ordine del giorno presentato dell'on. Damiani e accettato del governo:

«La Camera, approvando l'azione del Governo, diretta alla tutela della pace pubblica, confida ch'esso saprà definitivamente assicurarla con opportuni provvedimenti legislativi, e passa all'ordine del giorno.»

La enorme maggioranza, che approvò la condotta del governo non lasciava luogo a sperare--nella sua resipiscenza nella grave quistione che le venne innanzi il giorno 8 Marzo--per la autorizzazione a procedere contro l'on. De Felice e per la convalidazione del suo arresto.

[LA CAMERA]

Qui erano in giuoco le prerogative della Camera, delle quali, dal 1848 in poi, essa si era mostrata sempre gelosa. Ma a nulla valsero le osservazioni di Cavallotti, di Barzilai, di Imbriani, di Sacchi, di Altobelli, di Merlani, mie e dello stesso Palberti, ch'era relatore delle Commissione nominata dagli ufficî della Camera dei Deputati per esaminare la domanda di autorizzazione a procedere presentata dal Regio Procuratore presso il Tribunale di Palermo.

[NULLA VALLE PER ESSA]

Non valse che io dimostrassi che le accuse si fondavano sopra documenti ridicoli come il _trattato di Bisacquino_, o infami come il _firmatissimo_; che lo stesso Procuratore del Re, costatando la lunga lotta in seno del _Comitato dei Fasci_ alla vigilia della proclamazione dello Stato d'assedio, escludeva implicitamente l'azione dello stesso Comitato e dell'on. De Felice nei moti di Sicilia; che lo stesso pubblico accusatore non avesse potuto dimostrare un sol caso di azione diretta del rappresentante per Catania nei tumulti; che aveva torto l'on. Palberti ad ammettere la esistenza di depositi di armi vecchie e nuove sulla semplice assicurazione del questore Lucchese. Non valse che l'on. Sacchi collo esame della corrispondenza tra l'on. De Felice e il Cipriani--il cavallo di battaglia del processo e dell'accusa di alto tradimento--avesse luminosamente provata la inesistenza dei _mezzi_ idonei per provocare la rivoluzione. Non valse che l'on. Barzilai avesse esposto i casi numerosi (Luzzi, Carbonelli, Costa, Francica, Bonajuto, Dotto ec.) nei quali la Camera, contro il parere dell'on. Palberti e della maggioranza della Commissione di cui era relatore, era entrata nel _merito_ della domanda di autorizzazione a procedere. Non valse che lo stesso on. Sacchi avesse ricordato il parere del più grande e autorevole commentatore delle leggi inglesi, il Blackstone, sulla prerogativa parlamentare, che la Camera inglese non volle mai definita da leggi speciali affinchè, di caso in caso essa ne facesse quell'uso che nel suo sovrano apprezzamento le sembrasse conveniente; a nulla valsero tanti sforzi: la Camera accordò l'autorizzazione a procedere perchè il governo la voleva.

La lotta della quistione dell'autorizzazione a procedere passò in terreno ancora più favorevole ai difensori dell'on. De Felice quando si discusse della convalidazione dell'arresto. Rammentò opportunamente l'on. Imbriani, che nel 1848, quando fu eletto deputato Didaco Pellegrini, nella Camera, appena se ne pronunziò il nome, alcuni deputati si alzarono per domandare se fosse già stato messo in libertà, trovandosi in carcere il Pellegrini sotto accusa di Stato. Il Ministro Pinelli riconobbe il diritto della Camera ed immediatamente ordinò la escarcerazione. Tali nobili e liberali tradizioni del Parlamento subalpino non esercitarono influenza sulla Camera del 1894.

[ESSA TUTTO CONCEDE AL GOVERNO]

Se altra volta si era ordinata la liberazione di chi era stato eletto mentre era in prigione, ora si violava evidentemente l'art. 45 dello Statuto arrestando il De Felice, mentre era deputato. Vero è che lo stesso articolo sottrae dalla prerogativa il caso della flagranza; ma questa derogazione, osservò l'on. Barzilai, ha la sua ragione potente: nel caso della flagranza l'evidenza della prova distrugge ogni sospetto di un arbitrio, di una ingerenza indebita a danno del deputato. Ora, a danno dell'on. De Felice, erano evidenti non la flagranza--che nessuno seppe dimostrare e che l'on. Palberti tanto condiscendente verso il governo ridusse alla _quasi_ flagranza e alle _considerazioni di convenienza politica_,--ma l'arbitrio e la ingerenza indebita del governo per odiosi e partigiani motivi politici; per quei motivi, che appunto hanno fatto consacrare nello Statuto la prerogativa parlamentare dell'art. 45!

Se c'era un caso, adunque, in cui la escarcerazione avrebbe dovuto ordinarsi ai sensi di quell'articolo era proprio questo dell'on. De Felice. E indarno l'on. Cavallotti su questa questione della prerogativa parlamentare provò che la giurisprudenza costante della Camera e il voto di due commissioni solenni--quella del 1855 e l'altra del 1870--di cui facevano parte il senatore Cadorna, Valerio, Mancini, Biancheri, davano completa ragione all'on. De Felice e mostravano che i nemici dello Statuto, dei plebisciti e delle leggi, gli adulteratori della storia erano al banco dei ministri; indarno! La Camera che nel 1869, tenera delle proprie prerogative, non volle ammettere la flagranza a danno dell'on. Majorana Cucuzzella accusato di assassinio e accettò la divisa della sua Commissione: _in dubiis pro libertate_; nel 1894 la riconobbe in odio all'on. De Felice accusato di reato politico.

[SENZA CORAGGIO]

Concessa l'autorizzazione a procedere; riconosciuta la flagranza, e convalidato perciò l'arresto dell'on. De Felice, si sperava infine che la Camera non si volesse coprire di vergogna riconoscendo la _retroattività_ dei Tribunali di guerra, sanzionando la più iniqua ed erronea violazione delle leggi e dello Statuto. Era lecito sperare, che la Camera a questo punto si sarebbe arrestata sulla china vergognosa delle concessioni, e del proprio esautoramento; perchè il relatore onorevole Palberti in nome della Commissione--in maggioranza composta di amici del governo--aveva affermata manifestamente la propria ripugnanza ad arrivare sino a quel punto. Ma l'on. Palberti affermava il principio, la teoria, esprimeva il desiderio; però non osava formulare recisamente la proposta per ottenere che l'on. De Felice venisse sottratto alla illecita giurisdizione dei Tribunali militari, e si limitò a sperare nella equanimità del governo e sperò eziandio, che su questa quistione il governo si sarebbe astenuto, disinteressandosene, come aveva fatto sempre pel passato in tutte le quistioni, che toccano i diritti e le garenzie del Parlamento. Ma egli stesso dovette riconoscere che le sue speranze furono una illusione e dovette sentirsi dire dall'on. Cavallotti non essere giusto, non essere bello dimostrare che una cosa è iniqua e non avere il coraggio di proclamarlo.

[SCRUPOLI LOIOLESCHI]

D'onde la incertezza e la condotta fiacca dell'onorevole Palberti e della Commissione? Dal timore e dallo scrupolo d'invadere il campo della magistratura, di preoccuparne le decisioni e di sollevare anche un conflitto tra la Camera dei Deputati e la Corte di Cassazione; poichè in quei giorni si attendeva la decisione della Suprema Corte sui ricorsi contro la competenza dei Tribunali militari, e si trovava sconveniente da un lato indicare alla medesima la via da battere; e dall'altro non si sapeva trovare una uscita corretta nel caso che il giudicato della Cassazione riuscisse contrario al voto della Camera dei deputati.

Quanto poco valore dovessero avere quegli scrupoli lo dimostrò lo stesso on. Palberti, che cortesemente rimproverò al guardasigilli la pressione esercitata sull'alta magistratura, annunziando lui la risoluzione che esso avrebbe dato al difficile quesito che le era stato sottoposto. Così era lecito al governo venir meno ai riguardi dovuti alla suprema magistratura per farle commettere una enorme iniquità; ma la Camera, doveva usare tutti i riguardi verso la prima e rinunziare ai propri diritti e alle proprie prerogative in danno di una causa giusta!

Che la decisione della Camera non potesse nè invadere il campo della magistratura, nè lederne i diritti, nè menomarne la indipendenza, nè sollevare conflitti colla medesima ce lo apprese la sentenza della stessa Corte di Cassazione nel ricorso De Felice e C., nella quale si riconobbe che essa non si permetteva di entrare in apprezzamenti di indole politica, sull'alta ragione di Stato che aveva potuto consigliare lo Stato d'assedio con tutte le sue conseguenze, e che lasciava di giudicarne alla competente autorità politica, cioè al Parlamento, che se n'era rimesso alla Cassazione! Da Caifas a Pilato...

E così la Camera dette l'ultimo passo sulla via dell'approvazione degli arbitri sterminati, e accettando i comodi ed onesti scrupoli dell'on. Palberti, lasciò che governo e Cassazione vedessero loro in quanto alle competenze dei _Tribunali militari_; e l'una e l'altra provvidero... nel modo conosciuto.

[UNA FARSA INDEGNA]

Tutto questo era fatto per rattristare profondamente l'animo di coloro che amano la libertà e che vorrebbero vedere l'Italia procedere per le vie della rettitudine in politica e nel delicatissimo campo della amministrazione della giustizia; ma la Camera e il governo nello stesso giorno in cui si passava sopra a tutte le illegalità e le enormezze commesse in Sicilia, recitava una farsa che destava una nausea invincibile: nel giorno 9 marzo infatti, dopo avere emesso l'autorizzazione a procedere contro l'on. De Felice, averne convalidato l'arresto e consentito che venisse sottratto ai giudici naturali e sottoposto ai Tribunali militari, con una ipocrisia veramente fenomenale respinse due altre domande di autorizzazione a procedere contro lo stesso on. De Felice per due discorsi-reati pronunziati a Pedara e a Casteltermini, e che formavano parte integrale dell'accusa che lo condusse innanzi al Tribunale di Palermo e da questo alla reclusione per diciotto anni...

Due cose in questa farsa indegna furono notevoli: la generosità dell'on. Crispi che dichiarò disinteressarsi di queste due altre domande di autorizzazione a procedere e la premura delicatissima dell'on. Canegallo, che volle si sapesse dalla Camera e dal paese che esso in seno alla Commissione, contro la maggioranza, aveva votato in favore della concessione. All'uno e all'altro la corona civica non dovrebbe mancare.

Verso la Camera dei deputati fui severo nel libro _Banche e Parlamento_, esaminandone la condotta e la responsabilità nelle quistioni degli scandali della Banca Romana e in quella della legge sul riordinamento degli istituti di emissione; non potrei essere altrettanto severo in questa occasione dei casi di Sicilia, quantunque non siano stati meno ingiusti e meno esiziali alla vita pubblica italiana i voti dati secondo le richieste e la volontà del governo.

[PERICOLI DI CIÒ CHE SI CREDETTE RIMEDIO]

Non mancarono i deputati servili, quei deputati che furono in altri tempi fieramente flagellati dall'onorevole Crispi, che votarono favorevolmente al governo per l'abituale servilismo che li distingue per motivi non nominabili; ma giustizia vuole che io dica che molti altri, pur addolorati dello strazio fatto dello statuto e delle pubbliche libertà, approvarono l'opera del governo sotto l'incubo di preoccupazioni di ordine politico elevatissimo. In molti infatti era sincera la convinzione che gli eccessi commessi dal governo dell'on. Crispi, fossero una dolorosa necessità non solo per ristabilire l'ordine pubblico, ma anche per conservare l'integrità della patria! Essi che avevano un'idea iperbolica della entità dei pericoli corsi dell'Italia, guardarono al successo rapido e immediato del governo e ne rimasero ammirati senza guardare ai mezzi adoperati per ottenerlo. Invece, i mezzi sinora adoperati creano pericoli veri, e servono soltanto alla reazione bieca, che tanto più impunemente e sicuramente se ne giova in quanto che all'ombra del vecchio patriottismo e della qualità di siciliano dell'on. Crispi molte forze vive che avrebbero potuto opporre una diga o sono state neutralizzate anch'esse dalla paura dell'immaginario pericolo corso, o rimasero inerti perchè non sanno ribellarsi a chi considerarono per tanti anni come capo ed amico e che oggi riprovano in fondo dell'animo loro senza avere il coraggio di rendere palese il proprio pensiero.

Conosciuto il movente del successo parlamentare ed anche extra-parlamentare dell'on. Crispi, mi rimane l'ultimo compito increscioso: esaminare se esso rispondeva al vero e completare l'esame obbiettivo coi confronti storici invocati dall'on. Crispi a giustificazione della sua azione e ridotti alle loro giuste proporzioni, cioè a nulla, dagli on. Cavallotti, Altobelli, Comandini ecc.

[LE GIUSTIFICAZIONI DEL GUARDASIGILLI]

Che il pericolo in Sicilia per la integrità della patria fosse grande, più volte l'on. Crispi lo dichiarò, e fece comprendere che dell'ordine stabilito gli si doveva tanta se non maggiore riconoscenza quanto della spedizione liberatrice dei Mille. Il fatto, dall'on. Guardasigilli si tentò di giustificare con quella teoria di diritto pubblico, che ritiene legittimi lo Stato di assedio e le misure eccezionali a difesa della esistenza dello stato, come legittima ogni violenza si riconosce negli individui a difesa della propria esistenza. (Seduta della Camera dei Deputati del 28 Febbraio 1894).

[BLUNTSCHLI E HOLTZENDORFF]

Gli epigoni completarono l'accenno del Ministro Calenda dei Tavani facendosi forti dell'autorità di Bluntschli, che nei seguenti termini ha formulato tale teoria: «In tempo di guerra o di _sedizione_ la istituzione del Consiglio di guerra, può essere una pubblica necessità per la salute dello Stato. Quando si tratta di salvare lo stato e la salvezza non è possibile senza violare i diritti dei privati od anche di tutta una classe della popolazione, allora il governo non può e non deve per risparmiare quella, far perire questo, ma deve anzi far tutto ciò ch'è necessario alla conservazione colla salvezza dello stato. Su di ciò si fonda il cosidetto potere eccezionale, il diritto di _necessità del governo_, che corrisponde al diritto di _necessità del popolo_.»

Nell'applicazione, questa teoria s'infrange di fronte alla quistione della misura e della opportunità di invocarla; poichè chi governa è sempre tentato di ricorrervi ad ogni difficoltà che incontra e che tanto più facilmente vi ricorrono gli uomini impari alla situazione. Il primo venuto, diceva Cavour, può governare collo stato di assedio!

Cavour in Italia non fa più scuola, è quasi considerato come un anarchico; i Tedeschi invece, sono di moda--s'intende, non quelli della democrazia sociale--e ad un Tedesco, perciò, ad un professore e Consigliere aulico me ne appellerò per mostrare le enormità di tale teoria e i pericoli, che si annidano in seno della medesima. A Bluntschli contropporrò Holtzendorff. Il quale osserva: che non c'è illegalità, non c'è attentato contro il diritto, che non si possa _dorare_ sotto il pretesto dell'interesse dello stato. «Questa teoria del bene pubblico, colla sua pericolosa massima: _salus publica suprema lex est_, non offre alcuna base per la politica pratica... In nome di tale teoria ci fu un governo--non tedesco--che proibì l'uso dei fiammiferi, perchè facevano aumentare gl'incendî e in alcune parti della Germania non si permise ai contadini la danza più di tre volte in un anno per impedire la demoralizzazione!»

Lo stesso compianto professore dell'Università di Monaco, elevandosi in una sfera ancora più generale e più nobile, raccomandò quasi quell'azione cosidetta sovversiva presa oggi di mira da coloro che operano e legiferano in nome della salute della patria, scrivendo: «nei codici penali si perpetua il pensiero, che i sentimenti dei cittadini devono essere regolati e ordinati da parte dello stato e che _l'eccitamento all'odio e al disprezzo stesso delle cose e delle istituzioni odiose e spregevoli_ merita tutti i rigori della legge.

«Alcuni Stati, che si dicono cristiani e tedeschi, obbliarono, sotto pretesto del bene pubblico, che l'apostolo condanna in nome della morale il fatto di non sapere odiare ciò ch'è male.» (_Principes de la politique_ p. 116, 117 e 119).

Non si direbbe che queste parole dello scienziato tedesco siano state scritte a difesa di coloro, che furono accusati di _eccitamento all'odio_ di ciò ch'era odioso e spregevole, del male, cioè: della oppressione dei lavoratori siciliani?

[ROYER-COLLARD]

Ma questa teoria non riesce semplicemente pericolosa ai cittadini, i cui diritti sono esposti all'arbitrio del governo; ma spesso riesce pericolosa al governo stesso, che la invoca; poichè il Royer-Collard--un altro pericoloso anarchico!--tanti anni fa ricordava, che le leggi eccezionali sono come i prestiti ad usura: presto o tardi chi se ne serve si rovina completamente. Già lo stesso Bluntschli parlò di un _diritto di necessità del popolo_, che sta di fronte e limita il _diritto di necessità del governo_ e che corrisponde al _diritto sopra costituzionale_ dell'Hallam. Quando il governo ricorse alle violenze delle leggi di eccezioni, come si fece sotto Carlo X colle ordinanze di luglio, e sotto Luigi Filippo colla proibizione dei banchetti parlamentari, il popolo rispose colle barricate e vinse. I casi della Francia si sono ripetuti e si potranno ripetere altrove...

[CRISPI E LA "SALUS PATRIAE"]

Ciò premesso sul conto della teoria e dei suoi possibili risultati, brevemente si dica della opportunità della invocazione della _salus patriae_, poichè se essa fu opportuna realmente tutto il resto cade e l'opera dell'on. Crispi--quali che abbiano potuto essere gli eccessi, le violenze e gli arbitri contro i cittadini e quanto abbia potuto essere la manomissione delle leggi e delle pubbliche libertà, rimane giustificata e rimane come un suo titolo di gloria; e s'intende che lo esame non va fatto dal punto di vista di coloro che vorrebbero mutato l'ordinamento politico-sociale attuale dello stato, ma dal punto di vista strettamente legale della conservazione delle vigenti istituzioni.

Esisteva realmente il pericolo della integrità della patria? Lo affermò il _trattato di Bisacquino_, e coloro che si valsero di quel documento oggi se ne vergognano e lo ripudiano.

[UN ESERCITO... DI NUMERI]

Esisteva il pericolo per le istituzioni? È strano che lo si abbia trovato in dimostrazioni e tumulti avvenuti al grido di: _Viva il Re!_ quando si portarono in giro i ritratti dei Sovrani; quando affermavasi che il governo guardava con simpatia ai dimostranti, stanco com'era di vederli opprimere dalle consorterie locali e dall'egoismo dei grandi proprietari; quando si sperava che il figlio del Re e lo stesso on. Crispi sarebbero venuti a capitanarli--Questa la voce, che correva a Palma Montechiaro. E furono precisamente le sentenze dei _Tribunali militari_, che constatarono l'assenza di ogni carattere politico nei moti, che essi furono destinati a punire. C'erano forze incoscienti ma organizzate, che a momento opportuno avrebbero potuto essere adoperate dai malintenzionati ai loro fini sovversivi, volgendo a loro benefizio, la ingenuità stessa dei tumultuanti? I famosi 300,000 soci dei _Fasci_ erano un esercito sulla carta; esercito immaginario non solo, ma inerme assolutamente, privo di qualunque mezzo per l'attacco o per la resistenza.[79] E furon gli stessi _Tribunali militari_, osserva l'on. Prof. Lucchini, a ridurre a proporzioni ridicole il _pericolo_, che li fece sorgere! E che il pericolo fosse insussistente risulta, infine, da un dato di capitale importanza; l'on. Comandini ripetè nella Camera dei deputati ciò che aveva pubblicato nel _Corriere della sera_, senza che nessuno lo smentisse e cioè: che lo stesso generale Morra il 3 gennajo 1894 neppur lui avesse ritenuto opportuna, necessaria la proclamazione dello Stato di assedio e che _aveva ceduto alle insistenze del potere centrale_; il quale, era assediato e ipnotizzato in Roma, dai campioni della reazione.

La insussistenza del pericolo, la inopportunità della invocazione della _salus patriae_ e dei conseguenti provvedimenti eccezionali e la mancanza di misura nell'uso dei medesimi, risultano meglio e con maggiore evidenza dal confronto tra i casi recenti di Sicilia e gli altri nei quali il regno Sardo prima e il regno d'Italia dopo, per motivi politici e sociali, si trovarono in condizioni di invocare tale massima.

[QUEL CHE SI FECE A GENOVA NEL '49]

Nel 1849, lo Stato di assedio viene proclamato a Genova. Le cause che lo determinarono erano assai più gravi di quelle di Sicilia. Da un lato c'era la guerra collo straniero, coll'Austria; dall'altro c'era una grande città, che fatta la rivoluzione si era proclamata repubblica e si era distaccata dal Piemonte. Genova aveva già un governo nemico a quello che sedeva a Torino; aveva forze organizzate, che opposero resistenza, e la città si dovette bombardare e prendere di assalto. La proclamazione dello Stato di assedio era legale, perchè il Parlamento il 29 luglio 1848 aveva dato i pieni poteri al governo con una legge, nella quale però si diceva: _salve le guarentigie costituzionali_. C'era nulla di simile in Sicilia nel 1894? Eppure il generale Lamarmora, i cui poteri erano assai più legittimi di quelli del generale Morra, nel suo proclama accennò alla _possibilità_ dei Tribunali militari; ma non li istituì, e allora forse potevasi parlare di un nemico col quale si era in guerra!

[A SASSARI NEL '52]