Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause
Chapter 23
La magistratura ordinaria invece venne meno al proprio dovere e senza che in modo alcuno possa scusarsi. Non resistette all'invadenza di chi in nome dei _pieni poteri_ accordatigli credette potere impunemente calpestare statuto e leggi; non sollevò alcun conflitto; essa stessa invocò il principio della retroattività; essa stessa lo applicò, dichiarando, _non richiesta_, la propria incompetenza e deferì al giudizio dei Tribunali militari gli accusati il cui reato era stato consumato molto tempo prima della proclamazione dello stato di assedio quale fu il caso dell'ex-Presidente del _Fascio_ di Palazzo Adriano che, per uno dei tanti pretesti accampati nel periodo della provocazione in agosto 1893, venne processato e il giudizio venne rinviato a richiesta dell'accusato, il quale poi inopinatamente con senso di stupore generale, venne deferito al Tribunale Militare di Palermo. Questa febbre di servilismo arrivò al punto di rendere dimentica la magistratura ordinaria della più elementare osservanza delle procedure e delle competenze in vigore anche sotto il regime eccezionale della sciabola: e così si vide il Tribunale penale di Trapani deferire al Tribunale militare la conoscenza di alcuni reati non contemplati negli editti del generale Morra e ricevere la più umiliante delle lezioni dallo stesso Tribunale militare di Trapani, che dichiara la propria incompetenza e rinvia al Tribunale penale il processo. Un militare, il colonnello Bussolino, non poteva mostrarsi più severo verso il magistrato ordinario insegnandogli le regole della procedura; e il rossore dello schiaffo assestato ci vorrà del tempo perchè scompaia.
Grave è inoltre la colpa della magistratura ordinaria relativamente all'istruzione dei processi. Dato pure e non concesso che fosse stata legale la istituzione dei Tribunali militari e che si fosse potuto applicare l'anti-giuridico e mostruoso principio della _retroattività_, ne derivava che la magistratura ordinaria non avrebbe dovuto menomamente impicciarsi dei reati e dei processi nei quali veniva riconosciuta la competenza della giurisdizione eccezionale militare; così facendo si sarebbe potuta accusare la magistratura di vigliaccheria e non altro. Essa invece ha tolto l'incomodo ai Tribunali militari--violando il Codice penale militare--d'istruire i processi e glieli ha presentati belli e completi rendendosi non solo complice di tutte le enormità di detti processi, ma principale responsabile di tutte le flagranti irregolarità, che vennero esposte in questo stesso capitolo sulla condizione sospetta dei denunziatori e dei testimoni e sul valore delle prove raccolte.
Onde su di essa ricade la maggior parte della colpa delle sentenze inique dei Tribunali di guerra, perchè questi giudicarono quasi sempre sulle orme delle requisitorie dell'avvocato fiscale e alla sua volta l'avvocato fiscale non fece che copiare le requisitorie del Procuratore del Re colle quali si mandavano gli accusati innanzi ai primi. I militari, in fatto di diritto e di applicazione delle pene, dovevano e potevano mostrarsi, essi che non li hanno mai studiati, più meticolosi e meno severi dei magistrati? Non era possibile sperarlo.
[SERVILISMO DELLA MAGISTRATURA SICILIANA]
Ond'è che l'on. Lucchini, penalista illustre e Consigliere di Stato, commentando la sentenza Molinari e Gattini, non potè a meno, di fronte alle declinatorie, all'abdicazione della magistratura ordinaria, di constatare che si è messa in evidenza la sua ignoranza e il suo servilismo e si è resa complice dello _strazio della libertà e della giustizia_ (Appendice alla monografia di Brusa: _Della giustizia penale eccezionale_ p. 53). E più aspro certamente sarebbe stato il giudizio dell'antico professore dell'Ateneo bolognese, se avesse dovuto enunziarlo a proposito della condotta della magistratura siciliana.[66] La quale è stata tale che al mitissimo insegnante della università di Torino ha strappato questa sentenza: «_Le condanne, se grazia sovrana non interverrà_, rimarranno quali _testimoni e accusatori di una giustizia, la quale parrà una_ FORSENNATA _e che si mostrerà a tutti_ VELATA PER LE PATITE OFFESE: _di_ UNA GIUSTIZIA RESA SERVA DELLA POLIZIA PREVENTIVA.» (Brusa p. 35).
[LA SUPREMA CASSAZIONE]
Ed ora allo esame della condotta della più alta magistratura italiana: la Suprema Corte di Cassazione.
All'indomani della sentenza della Cassazione nel ricorso del Procuratore Generale del Re Comm. Bartoli--contro il giudicato della Sezione di accusa, col quale nel processo della Banca Romana si mandarono assolti Pietro Tanlongo e Michele Lazzaroni--in Italia ci fu una generale esultanza e l'animo di tutti si aprì alla speranza. Il supremo magistrato aveva reso giustizia; e pur rispettando la sentenza della Sezione di Accusa in nome della legge scritta, di cui esso dev'essere sempre ed esclusivamente l'indefesso tutelatore, aveva trovato modo con parole elevate in nome dello interesse morale di stigmatizzarla. Si sperava che il responso della Corte di Cassazione dovesse e potesse servire di rampogna ad alcuni magistrati inferiori e d'incoraggiamento ad altri.
[È SCESA IN BASSO]
In Sicilia e in Lunigiana sappiamo già che il nobile esempio non giovò ai magistrati inferiori; oggi sappiamo del pari che la stessa Cassazione non continuò a battere la via sulla quale si era messa nello scorso anno, e non ci resta che lo sconforto di dovere constatare che il supremo magistrato italiano è disceso al livello dei magistrati inferiori, anzi forse tanto più in basso quanto più alto dovrebbe essere il suo ufficio.
Il Prof. Impallomeni chiudeva il suo ricorso in Cassazione dell'on. De Felice Giuffrida e Compagni con questa perorazione, che giova riprodurre integralmente: «Eccellenze, nel disgregamento morale e fra le passioni che travagliano le società odierne, le coscienze non si possono far serene che in un centro solo di equilibrio e di sicurezza: nell'amministrazione della giustizia, affidata alla rettitudine di magistrati indipendenti.»
«I rancori, le ire di partito passano, le onde agitate delle azioni e delle reazioni sociali si ricompongono in calma, ma le offese alla giustizia restano ferite irrimediabili alla compagine sociale. Un grande ufficio di riparazione è a voi affidato; ufficio ad un tempo di riconciliazione e di pacificazione degli animi: che voi compirete quando risolleverete la bandiera del diritto, abbassata nella causa presente, in cui una condanna non giunse al suo segno, se non passando sopra lo Statuto prima, e poi sopra il Codice penale.»
In verità dopo la sentenza della Cassazione sul ricorso Molinari e Gattini, che dette luogo alle critiche severissime del Brusa e del Lucchini,--per non citare quelle unanimi della stampa politica quotidiana,--un linguaggio siffatto--che del resto può considerarsi come la parafrasi felice dei _considerandi_ della stessa Cassazione nella sentenza sul ricorso Bartoli nella causa Tanlongo e Lazzaroni--potrebbe giudicarsi o la manifestazione di una ingenuità superlativa o una delle tanti e volgari tirate retoriche di avvocato esercente, che non crede affatto in ciò che scrive. Esclusa questa ultima interpretazione nel caso dello egregio prof. Impallomeni rimane la prima; e si può anche dire che nell'animo suo albergasse la speranza della resipiscenza. Ascoltò la Cassazione questo linguaggio degnissimo che racchiudeva un savio consiglio, utile più alla conservazione dell'autorità del supremo magistrato anzichè alla causa dei condannati dal Tribunale militare di Palermo?
[LA GIUSTIZIA SERVA DELLA POLITICA]
Oramai la risposta della Cassazione è nota ed è noto che essa non s'inspirò allo Statuto, alla legge, alla giustizia; ma lasciò passare trionfalmente l'interesse della politica dell'ora che volge e respinse il ricorso De Felice, come tanti altri ne aveva respinti. La sua opera nella quistione vitale della competenza e della revisione delle sentenze dei Tribunali militari deve essere esaminata e giudicata al lume dei fatti e del diritto; ed essa risulta uguale, se non peggiore, a quella del resto della magistratura, per incoerenza, per servilismo, per ingiustizia.
Il primo errore e la prima colpa della Cassazione furono commessi nello statuire sulla legalità dei Tribunali militari. Essa non ebbe gli scrupoli della Corte dei Conti--e questa differenza dev'essere la sua maggiore umiliazione.
Essa li trovò legittimi, legali, anche quando evidentemente esorbitavano proclamando la propria competenza pei reati commessi prima della proclamazione dello Stato di assedio!
[INCOERENZA DELLA CASSAZIONE]
La Cassazione, però, non si mantenne logica e coerente; perocchè se nei casi di Sicilia l'applicazione del diritto bellico si è fatta correttamente come in guerra guerreggiata anche alle persone estranee all'esercito, non c'era ragione del suo intervento, perchè una persona non può essere giuridicamente _duplice_ nei rapporti con gli stessi reati a lei imputati; non è e non può essere prima pareggiata al militare per la giurisdizione di merito e poi restituita al novero degli estranei alla milizia per la decisione formale sulla incompetenza del giudice di merito.
La Cassazione doveva astenersi dal conoscere delle sentenze pronunziate da Tribunali estranei alla sua giurisdizione, non provocata neppure da conflitti insorti fra essi e i Tribunali comuni. Perciò la Cassazione intervenne senza regola, intervenne quando accomodava: e le sue decisioni, quando parzialmente riformarono le sentenze dei Tribunali militari non possono essere considerate che come _grazie parziali_ fatte da chi non le poteva e non le doveva fare». (_Brusa e Lucchini_, p. 28, 29 e 55).
Alla Cassazione incombeva, però, un obbligo superiore: quello di annullare puramente e semplicemente le sentenze dei Tribunali militari distruggendone la usurpata giurisdizione e stabilendone la illegalità. La Cassazione doveva e poteva fare rispettare lo Statuto e le leggi anche senza avere la precisa attribuzione delle Supreme Corte federali degli Stati Uniti; poichè non ha sostanziale fondamento ciò che disse l'on. Sacchi nella Camera dei Deputati, che la Cassazione Italiana, cioè, non abbia la missione di contenere le leggi nei limiti della costituzione oltre quella di contenere i provvedimenti esecutivi: nei limiti della legge; e non ha fondamento «giacchè una legge che non sia nei limiti della Costituzione non è legge; e tutti i magistrati dal Conciliatore alla Corte di Cassazione hanno insita al loro ufficio la facoltà di sindacare la costituzionalità degli atti della pubblica autorità, perciò stesso che il loro mandato è quello di fare applicare le _leggi_, e i provvedimenti emanati in conformità alle leggi.» (_Impallomeni_, p. 47).
[TUTTO È LASCIATO ALL'ARBITRIO]
Poteva, doveva farlo la Cassazione--e non lo fece--per non lasciare tutto all'arbitrio del potere esecutivo, gli averi, la libertà e la vita dei cittadini.
«Chi non vede che col sistema della Cassazione--rispettando ed accettando cioè la legalità dei Tribunali militari--si condannano potenzialmente a perpetua impotenza le norme di competenza, stabilite dal Codice di procedura penale? Ogni volta, che vi saranno delle bande armate, dei moti insurrezionali, basterà che il potere esecutivo dica essere necessario sospendere la competenza ordinaria perchè si creda essere nel diritto di farlo; per modo che i Tribunali e le Corti di Assise potranno essere competenti a conoscere di simili reati sempre..... meno quando avverranno. Vi saranno sempre le autorità giudiziarie del regno pronte a dire, come ha detto la Corte di Cassazione: noi ce ne laviamo le mani, è affare che non ci riguarda, decidano in altro luogo se le leggi bastano; quando lassù crederanno che non bastano, noi non abbiamo che a sottometterci ai decreti che verranno imposti. Ma allora, domandiamo noi, a che serve la legge? a che serve la divisione dei poteri? qual'è la differenza, che passa tra un regime assoluto e un regime costituzionale?» (_Impallomeni_, p. 39).
[LA CONVENIENZA POLITICA INVECE DEL DIRITTO]
Di più: quando la Cassazione intervenne e dichiarò la propria competenza--e non poteva essere competente e non doveva intervenire se i Tribunali di guerra fossero stati legali e costituzionali--lo fece in modo scorretto e sconveniente e misconoscendo la missione commessale dalla legge. Questa, infatti, è tassativa nello stabilire che essa debba esaminare le quistioni di _diritto_ e non le quistioni di _fatto_; essa ci sta per separarle e nella separazione sta la sua ragione di essere. Or bene la Cassazione precisamente in questa occasione, in cui poteva affermarsi nella sua più grande maestà come uno dei poteri pubblici dello Stato, venne meno al proprio compito esaminando la questione di _fatto_, la opportunità dei provvedimenti presi, e non se tali provvedimenti per quanto opportuni, per quanto anche necessarî, siano stati conformi allo Statuto e alle leggi, sicchè il supremo magistrato desumendo la _legittimità_ di siffatti provvedimenti dalla ipotetica loro _necessità_ e _convenienza politica_, svisò la propria funzione, si sostituì al Parlamento, rese un servizio al governo, che incoraggiato dal precedente, segnalando come _necessario_ qualunque illecito ed incostituzionale provvedimento, sa che verrà giustificato ed approvato dal corpo che avrebbe dovuto precisamente richiamarlo alla osservanza della Costituzione e delle leggi (_Brusa_, p. 10, 11 e 34; _Lucchini_, p. 57; _Impallomeni_, p. 40).
[IN ITALIA E ALTROVE]
Epperò, tutto ben considerato, se ne deve conchiudere con amarezza, che il popolo non può riporre più la sua fiducia nel supremo magistrato, che dovrebbe avere il compito di difenderne i diritti e fare rispettare la Costituzione e le leggi del potere esecutivo, come fece la Cassazione francese anche in momenti non propizî alla libertà e alle franchigie costituzionali (_Impallomeni_, p. 32 e 33). E la conclusione dolorosa è assai umiliante per l'Italia, la cui inferiorità di fronte alle altre nazioni, in fatto di rispetto ai diritti dei cittadini da parte del potere esecutivo, e nella pratica del regime costituzionale, rimane ognora più assodata e confermata; e questa inferiorità viene sopratutto assodata e confermata per opera della Suprema Corte di Cassazione che è venuta meno al suo compito ed ha rinnegato la propria ragione di essere.
[L'AFFERMAZIONE DI UN MINISTRO]
Intanto nel _periodo fortunoso dei fatti eccezionalmente disonesti e scandalosi_, come la Suprema Corte di Cassazione designò quello della scoperta degli scandali della Banca Romana, si trovò un Ministro, il senatore Santamaria, che, nauseato dal contegno della magistratura, la qualificò un _punto interrogativo_ e non avendo il coraggio di interrogare la sfinge provvide se non altro a sè stesso, e sdegnoso si ritrasse. E allora--fu già ricordato--una eco onesta e coraggiosa di questo sdegno si ebbe nel responso della Cassazione. Pare che con quell'atto si sia esaurita la vigoria del supremo magistrato, che quando si trovò nella situazione di dovere solennemente affermare la propria indipendenza di fronte al governo piegò e si sottomise e la sua voce si trovò all'unisono con quella del Ministro, che in Parlamento, dimentico di rappresentare la giustizia, non seppe che difendere e giustificare le pretese e gli atti della reazione.
E da questo stesso ministero nell'ora triste e pericolosa di decadenza e di reazione che attraversiamo, in risposta ad una interrogazione dell'onorevole Imbriani, l'Italia apprese che se il _ministero avesse manifestato un desiderio alla magistratura, questa avrebbe trovato nella procedura i mezzi per soddisfarlo_! (Seduta della Camera dei deputati del 7 aprile 1894).
La dipendenza della magistratura in quell'infausto giorno venne ufficialmente affermata; la nomina della famosa _Commissione dei tre_ all'indomani della sentenza nel processo Tanlongo e Lazzaroni, è servita a riconfermarla. La nomina di tale commissione se è stata una indecorosa canzonatura dal punto di vista della restaurazione della moralità, è riuscita, però, ad esautorare la magistratura. Quale può essere il suo prestigio nel giudicare gli altri se essa stessa è sotto giudizio? Il giudizio sull'opera dei Tribunali militari e della magistratura ordinaria, non può essere pertanto completo senza la conoscenza di alcune cifre e di alcuni confronti.
[CIFRE E CONFRONTI]
I Tribunali militari di Palermo e di Trapani e quelli di Caltanissetta sino al 30 maggio--non ho i dati di quello di Messina--distribuirono 3203 anni di detenzione e di reclusione a 630 individui, oltre le pene per le contravvenzioni al disarmo. In tutto si può approssimativamente calcolare che i Tribunali militari di Sicilia distribuirono circa 5000 anni di prigione a contadini che protestarono contro la fame e contro l'oppressione, e a giovani non rei di altro che di onesta propaganda socialista. Ebbero _sette anni_ di reclusione coloro che furono considerati _anime dei Fasci_; ebbe _sedici_ anni di reclusione Bernardino Verro per un discorso _sovversivo_; ebbero venti anni di reclusione donne ingenue, che credettero lecito gridare _Viva il Re!_ e _abbasso il Sindaco!_
Da un'altra parte sta questo: un Tenente Blanc dal Tribunale penale di Padova ritenuto responsabile di omicidio colposo e di abuso di autorità fu condannato a _sei_ mesi e venti giorni di carcere militare ed a cinquecento lire di multa; e si _spera_ che la Corte di Appello di Venezia, che si mostrò altra volta tenerissima degli ufficiali di Cavalleria riduca la pena....
I signori Tanlongo e Lazzaroni accusati di un grappolo di reati e della scomparsa di _ventitre milioni_ dalla cassa della Banca Romana vennero assolti dal Giurì di Roma. Era giusto che Tanlongo e Lazzaroni uscissero a libertà quando entravano in prigione De Felice e Petrina che la loro popolarità acquistarono smascherando i ladri.
[L'UFFICIO DELLE LEGGI PENALI]
Queste condanne e queste assoluzioni si spiegano e si completano, e darebbero occasione, se questo fosse un libro sistematico, a svolgere ampiamente e confortare la opinione di coloro i quali asserivano che i Tribunali e la cosidetta giustizia funzionano attualmente nello interesse esclusivo della borghesia per assicurare il trionfo di quelli, che Pietro Ellero--un Consigliere della Corte di Cassazione di Roma--chiama i _vermi della cleptocrazia_. Queste condanne e queste assoluzioni ribadiscono la tesi del Vaccaro, che crede: «ufficio delle leggi penali non essere stato sin qui quello di difendere la società, cioè tutte le classi, che la compongono; ma particolarmente gl'interessi di coloro in favore dei quali è costituito il potere politico, cioè dei proprietarî.»[67]
NOTE:
[61] La quistione delle istituzioni dei _Tribunali militari_ in conseguenza della proclamazione dello Stato d'assedio oltre che nelle discussioni parlamentari fu esaminata dal punto di vista politico e specialmente giuridico in modo esauriente da Brusa: _Della giustizia penale eccezionale_. Torino 1894; Impallomeni: _Cenni sul ricorso in Cassazione dell'on. De Felice Giuffrida e C._ Palermo 1894; A. Pierantoni: _La costituzione e la legge marziale, La legge e non l'arbitrio_, Roma 1894. Una fiacca difesa dello Stato di assedio ed i Tribunali militari tentarono A. Muratori e Torquato Giannini: _Lo Stato d'assedio e i Tribunali militari_. Firenze 1894. Quando citerò tali autori mi riferirò alle sovraccennate pubblicazioni.
[62] In molti punti di questo capitolo e del seguente ho copiato integralmente o riassunto alcune pagine delle monografie dei professori Brusa e Impallomeni. Della loro esposizione e dei loro giudizî di preferenza mi son valso per la grande autorità loro nelle discipline penali e perchè nulla hanno di comune coi socialisti e coi repubblicani. Alle loro parole talora ho apportato queste modificazioni: il primo si riferisce al processo Molinari e il secondo al processo De Felice e C. Io le ho applicate ai processi tutti che si sono svolti in Sicilia innanzi ai Tribunali di guerra per la identità delle situazioni tra i primi e gli ultimi.
[63] Come _anima_ di un Fascio, in mancanza di altro motivo venne condannato l'egregio giovane Eugenio Bruno da S. Caterina. Ma il Tribunale militare di Caltanissetta lo condannò a sei mesi.
[64] Tra i casi veramente tipici e recenti dell'asservimento della magistratura si deve registrare quello confessato dal Prefetto Municchi--ex magistrato--nella causa Nasi-Cavallotti. La ingenuità colla quale il Municchi, che passa per una cima, confessò di essersi prestato da magistrato alle voglie dell'on. Morana, ex-sottosegretario agl'interni, è prova, che il fatto è normale e notorio per quanto brutto.
[65] Ricordo con vivo compiacimento il Tribunale penale di Caltanissetta, che durante il 1893 ed anche dopo proclamato lo Stato di assedio, in parecchie occasioni, seppe con maggiore costanza dimostrare la propria indipendenza.
[66] Come attenuante per la magistratura siciliana qualcuno mi ha esposto questo tipico argomento: i processi che si svolsero innanzi i Tribunali militari furono istruiti... come sappiamo, perchè la magistratura credeva che una amnistia sarebbe venuta in tempo a troncarli. Quando essa si accorse che si voleva andare sino in fondo non potè più rifare sul serio ciò che era stato imbastito quasi per burla..... Ed avvenne quello che avvenne e di cui si avrà più completa conoscenza nel seguente capitolo.
[67] _Genesi e funzioni delle leggi penali. Roma 1889._ Questa tesi viene sostenuta con parole analoghe da Pellegrino Rossi, Pietro Ellero, Mausley, Letourneau, De Greef e da altri illustri scienziati; dal diritto penale venne applicata al diritto civile da Menger, Salvioli, Bechaux, Loria, De Championniere ecc., che ritengono tutti gli aforismi giuridici essere stati esclusivamente redatti a vantaggio dei ricchi e dei più forti e a disprezzo della giustizia e dell'equità.
Nel testo l'ho presentata colle parole del Vaccaro, perchè la scienza in questo quarto d'ora è sospetta, e perchè il Vaccaro non è solo un cultore della scienza, ma è anche il Segretario del Ministro della Presidenza e perciò non può considerarsi come un pericoloso sobillatore... L'egregio Prof. Alimena metterebbe meno impegno a combattere il Vaccaro se dovesse scrivere l'ottimo suo libro sui _Limiti modificatori dell'imputabilità_ dopo le condanne di Sicilia e di Padova e le assoluzioni di Roma.
XXII.
IL PROCESSO MOSTRUOSO
Di questo processo si potrebbe dire per eccellenza quello che il Carrara affermava dei processi politici: «la giustizia non vi ebbe parte.»
Quella politica che già fin dai singoli processi per i tumulti del dicembre '93 e gennaio '94 s'era mostrata conturbatrice del giudizio; quella politica che aveva esercitato tutta la sua bassa influenza nel processo contro il Curatolo--del quale si parlò avanti--venne, nel processo De Felice e compagni, a spiegare intera la sua mostruosa gravezza; così che, questo, tutto riassume e comprende le brutture e le violazioni degli antecedenti processi svoltisi avanti ai Tribunali di guerra.
[COME FU ORDITO]
Per una fatalità, l'istruzione di esso fu iniziata e compiuta in un antico palazzo medievale--fosco di molte truci memorie--che porta ancora nella piccola torre merlata il vecchio orologio a campana che sonò tante ore di agonie tremende.
È il palazzo dei Manfredi Chiaramonte, ove per due secoli infami i Tribunali del S. Uffizio compirono la tenebrosa opera loro! e dove oggi--da magistrati che pur videro infrangersi contro a una civiltà nuova l'ultimo avanzo della temporalità della Chiesa--potè essere ordito, malvagiamente, un processo su delazioni segrete,... di quel segreto che fu anima dell'Inquisizione.
Consapevole com'ero di tutti gli elementi che potevano comporre quel processo, e dei mezzi adoperati a raccoglierli, e del criterio seguito nel coordinarli; delle intenzioni, insomma, che guidavano coloro che lo avevano imbastito e imposto, scrissi nella prima edizione di questo libro--tre mesi avanti che cominciasse il dibattimento--le seguenti parole: