Degli ultimi casi di Romagna

Part 8

Chapter 83,364 wordsPublic domain

8.º L’ordine che fra le compagnie dei contrabbandieri si scorgeva di dipendenti e di capi, locchè addimostra come fossero organizzati fra essi, costituenti perciò un collegio e un corpo sociale. _Societas est multitudo ordinata; ordo autem quid aliud est quam series inferiorum, ac superiorum? Galganetti, de jur. pub., tit._ 16, _num_. 21.

9.º L’uniformità del premio di uno scudo per ogni notte che si accordava per testa a ciascuno degli spalloni nel contrabbando, dal che si argomenta che non era distaccato un frodatore dall’altro, nel qual caso i compensi dei tirini sarebbero stati diversi secondo le varie convenzioni parziali, ma esisteva tra i contrabbandieri un sistema, un temperamento uniforme, una armonia di misure, e perciò un proponimento preso a comune, dirigendo i mezzi al fine con unione proporzionale.

10.º Finalmente, da qualche testimonio adducevansi altre ragioni di scienza, cioè la reciprocanza di aiuti fra l’uno e l’altro dei compagnoni, la esclusione di risse fra i medesimi, le frequenti gozzoviglie comuni, lo scambio reciproco delle vesti, onde non esser conosciuti nelle loro notturne sortite, i discorsi talvolta intesi origliando notte tempo, fatti da persone incognite riunite, che bisognava disfarsi, ovvero uccidere il tale ispettore di finanza, o il tal brigadiere de’ carabinieri, energico nella repressione del contrabbando, come avvenne prima dell’omicidio Sparapani; il provvedimento di danaro negl’indigenti, che parea derivato dai partigiani più facoltosi Al che deve aggiungersi l’argomento validissimo tratto dal bisogno che un contrabbandiere aveva di unirsi all’altro, onde ottenere una scambievolezza di sostegno per superare la forza di finanza.

Per li quali motivi di scienza esposti dai deponenti, si deduce non essere erronea la notorietà riferita dai testimoni, nè viziata quell’idea di società che si erano essi formata, essendosi tale immagine impressa nella loro mente come un fedele ritratto delle circostanze, e alla giusta impressione dei testimoni corrispondea l’espressione da essi usata in processo.

Ma qui si opponeva non essere stabilito il contratto di società fra costoro, nè per convenzione simultanea scritta, nè per annotamento nei ruoli, nè per altro segno espresso di alleanza. Per altro era facile il rispondere non essere necessario alla società un patto espresso ed esplicito, bastando eziandio l’implicito ed induttivo, ossia il consenso comune, esternato coi fatti. Tale appuntamento di consenso a mal fine espresso coi fatti, si verifica appunto nel caso concreto.

Se non che presentavasi il dubbio, se nella insubordinazione, nel comune disprezzo delle truppe pontificie si verificasse veramente tra correi o complici, l’idea del vincolo e dell’impegno reciproco, senza cui non può darsi vera idea d’alleanza. Ma trattandosi di fazione popolare a mal fine, non sembrò necessaria la mutua obbligazione, ossia l’idea del vincolo e dell’impegno, bastando a ciò l’abituale unione de’ consensi a mal fine, reciprocamente riconosciuta ed approvata, come si definisce appunto la fazione: _Malorum in eamdem rem consensus, Cremani, de jur. crim., lib. 2, cap. 3, art. 1, par. 6_. Difatti il carattere dell’impegno o vincolo non può mai legalmente verificarsi in una società illecita, in cui la turpe promessa non forma nodo fra i soci. L’obbligo di permanenza e perseveranza appena si verifica nelle società lecite, di cui è scritto nella legge _Tamdiu C. pro socio: Manet autem societas eo usque donec in eodem consensu perseveraverint. At cum aliqui renunciaverint societati solvitur societas_. Basta dunque all’idea di fazione il plesso ed intreccio che nasce dalle comuni perfide intenzioni, insieme manifestate, accettate, abitualmente ritenute, conformando ad esse l’esteriore condotta; ciocchè avvenendo, si verifica il comune impegno, non già in faccia ai soci, ma in faccia alla legge, divenendo ciascuno responsabile, non solamente del fatto proprio, ma dell’operato eziandio di ciascuno degli altri cui esso aderì; come nella costituzione _Quo graviora_, contro le società illecite, rimarcava appunto la santa memoria di Leone XII, ripetendo il detto di Paolo: _Qui talia agunt digni sunt morte, et non solum qui ea faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus_.

Ma insorger qui potea la difesa, che, in tal guisa concependo una lega, si confonderebbe la società con ogni complicità, appellandosi impropriamente più delinquenti soci nel loro delitto.

Il quale ostacolo si togliea distinguendo in tre stadii il numero dei più concorrenti a un delitto, secondo gli effetti morali che ne derivano alla Repubblica. La sola qualità basta onde stabilire la complicità. Un numero superiore determinato dalle diverse leggi secondo la ferocia dei popoli e circostanza dei tempi, costituisce la conventicola, quella cioè che per soli pochi istanti e per un solo fatto speciale può formare una violenza pubblica capace nel momento di sovrastare alla legittima forza. Tale numero nelle nostre leggi è determinato negli art. 105, 106. Ma quando la società a mal fine si estende ad un numero considerevole e permanente d’individui, atto a compromettere lungo tempo la pubblica tranquillità, come nel caso presente, in cui i collegati s’indicano a centinaia, allora non trattasi di sola complicità, non di sola conventicola o violenza pubblica, ma di violata pace pubblica. _Carpzovius, part. 1, cap. 35, de crim. fraternae pacis publica n. 13. — Bohemer., ad Carpzov., ibi, observat. 3, pag. 262. — Haunoldus, jurisprudentia judiciaria, tom. 2, tract. 2, cap. 2, n. 482._ Anzi tale delitto di permanente violenza, costituito da simil collegio illecito, sale al titolo di lesa maestà, come si deduce dalla _Legge 2 ff. de Collegiis. Quisquis illicitum collegium usurpaverit ea poena tenetur qua tenentur qui armatis hominibus loca publica vel templa occupasse judicati sunt_. Che è appunto quella di lesa maestà come nella _Legge 1, § 1, ff. ad Leg. Jul. Majestatis_.

Il nostro Regolamento penale colloca esso pure il delitto delle società illecite fra quelli di lesa maestà, _Lib. 2, tit. 2, art. 96_, e ben a ragione. In ogni governo è necessario che siavi un potere capace di superare e trionfare di tutti gli ostacoli. Senza questo potere non vi è governo. Quando adunque una lega d’uomini violenti forma una antiperistasi alla forza del principe, talchè i ribaldi non possano più essere soggiogati dalla voce imperiosa della legge, allora si dichiara una aperta guerra al principe, la sovranità è lesa, e i refrattari sono ribelli.

Ma il difensore degl’inquisiti affacciava che lo scopo del contrabbando non presentava i caratteri di tanta gravezza. A ciò risponderassi primieramente col moto-proprio di Benedetto XIII, 17 settembre 1728, richiamato in vigore dalla circolare della Segreteria di Stato per gli affari interni 23 novembre 1833, N.º 8561, in cui i contrabbandieri in conventicola armata, costituita anche da tre sole persone, sono apertamente dichiarati ribelli. Inoltre i testimoni fiscali ci attestano che gli spalloni sono anche liberali, e uniti coi nemici del governo, tutti disposti ad insorgere, tutti pronti per resistere contro la forza. Havvi dunque la prova del fine pessimo, delittuoso. Ma, dato pure che i soci coinquisiti rimirassero al solo scopo del contrabbando, chi vorrebbe negare che anche un tale disegno, concepito da una moltitudine armata, ed abitualmente eseguito con tanta pubblicità ed audacia, non comprometta lo stato? _Impossibile enim est ut sacris tributis non illatis alioqui respublica conservetur: Justinianus, Novella 149._ Perciò i criminalisti anche più liberi riconoscono il contrabbando siccome un furto pubblico, un peculato indiretto, il quale dissecca le sorgenti del pubblico erario, induce la necessità di nuovi tributi, trasporta il carico delle imposte da un novero di cittadini a un altro, che ne sarebbe stato esente, quando i proventi della non frodata gabella fossero colati in integro nella cassa del principe, avvezza lo spirito al sotterfugio, che da un genere facilmente trapassa all’altro, insinua nei cittadini il disprezzo della legge, forma una guerra d’interessi tra l’egoismo dei privati e il paterno amministratore dei beni comuni, rende incerto il prezzo delle cose mercatabili, vacillando ognora tra quello netto da gabella, che offre di celato il contrabbandiere, e quello sopraccaricato della imposta, che richiedesi in fôro; spinge alla rovina gli onesti negozianti, fedeli contributori al loro principe, i quali non possono competere col mercadante frodatore; fomenta l’ozio della plebe, la quale in poche ore di rischio e di tenebre può lucrare quanto avrebbe dovuto acquistarsi colla paziente, ma tranquilla fatica di tutto il giorno, il quale trapassa in giuochi, gozzoviglie, ebrietà e mollezze, che spesso vanno a scolare nella sentina dei lupercali; toglie alle arti utili tante braccia di lavoratori, aumenta il costo delle mercedi di opere a pregiudizio dei committenti per lo scemato numero degli operieri, colloca il frodatore in una continua indisposizione di animo contro la forza del principe, con grave probabilità ad ogni scontro di resistenza, ferite, omicidii; espone, finalmente, la società a un sommo rischio della propria dissoluzione sopra tutti i rapporti, poichè, sottraendo le merci alla vista degli ufficiali finanzieri, vengono sottratte egualmente alla ispezione dei magistrati sanitarii, politici, religiosi: e quindi si possono introdurre vettovaglie malsane, carni insalubri, provenienze talvolta sospette di contagio epidemico, con pericolo della salute comune, del che non mancano anche nei moderni tempi recentissimi esempi. Penetrano nella città con tali clandestine introduzioni le corrispondenze, armi e gli emblemi che fomentano ognora il frenetico spirito della rivolta, e spargonsi libri ed immagini le più velenose per la morale, contrarie alle massime sacrosante della religione cattolica; disordini tutti i quali nascono ad un parto con quello del contrabbando, e che si eviterebbero in gran parte quando la violazione dei sacri termini tra stato e stato, dei confini continentali, delle mura cittadinesche, sanzionato dal comune diritto con severissime pene, cessasse una volta di sconvolgere fra noi l’ordine sociale.

Per questi motivi la Commissione si è convinta intorno alla esistenza del delitto in genere.

Passando ad esporre i motivi della prova specifica nel sistema dell’intima convinzione, sarà lecito di usare brevità.

Basti solo accennare che i massimi aggravati apparivano quasi tutti colpiti da due o tre testimoni di confessione stragiudiziale, amminicolata da gravi indizi, come Versari, Paccapeli, detto Galani, Gambi Eugenio, Barasa, Baroncelli, Pambianchi, De Stefani, De Marchi, altri dal possesso incolpante di prova congetturale scritta, come Felice Miserocchi, altri dal possesso di prova reale, siccome Orioli Achille, altri alfine da bastevoli, svariati argomenti, congetture ed indizi, i quali, posti nella bilancia giuridica e prudenziale, persuasero i giudicanti di ritenere la loro reità o complicità, se non positiva, almeno negativa per connivenza o adesione indiretta, graduando sul maggiore o minore concorso del dolo o colpa la pena applicabile. Nè parve rigore soverchio di valutare in un delitto di stato comunque vogliasi definire obliquo, la stessa complicità negativa, come è disposto dal comune diritto: _Legge 5, Cod. ad Leg. Jul. Maj., § 6_, perchè nei grandi delitti interessanti la comune sicurezza la stessa omissione di non impedire le conosciute trame, le intelligenze e i maneggi dei riottosi, forma una colpa punibile, sebbene con mite castigo.

Per gli altri inquisiti poi non colpiti da bastevoli indizi per ritenerli rei o complici, la giustizia del tribunale adottò le clausole degli art. 446, 447 del vigente regolamento di processura.

Scendendo, infine, a ragionare sulla pena, ritennero i giudicanti che la coalizzazione degl’inquisiti indettati per eguale illecito proponimento, costituisse una permanente violenza, collimando il concorso dell’uno ad accrescer l’audacia dell’altro, come in materia di società illecite condolevasi l’accennato immortale pontefice Leone XII. «_Perspicue patet perniciosissimarum harum societatum vim et audaciam ex omnium qui iis nomen dedere consensione ac multitudine coalescere_». Ma questo carattere di permanente violenza potrebbe comprendere diversi titoli criminosi. «_Quoniam multa facinora sub uno violentiae nomine comprehenduntur_» _Leg. quoniam multa C. ad Leg. Jul. de vi pub._

Poichè dunque niuna prova esiste in processo che alcuno dei giudicabili siano correi o complici negli omicidii Sparapani e Adolf, ovvero negli altri ferimenti ed uccisioni di militari o funzionarii rimasti tuttora impuniti; poichè la unanime loro collegazione di fatto non presentava i caratteri della società espressa e secreta di cui nell’art. 96; poichè, infine, trattavasi di abito piuttosto che di specifici atti contestati di resistenza per applicare l’art. 143; il tribunale si limitò a contemplare il delitto come una permanente ingiuria atroce alla legittima podestà e forza del principe, commessa o assentita direttamente o indirettamente dagl’inquisiti in comune. E quindi fu misurata la pena sulla base degli art. 328, 329, 331, cogli aumenti circostanziali degli art. 107, 108 specialmente pei capi, e colla aggiunta edittale dei gradi preveduti dalla notificazione 27 maggio 1843.

PER TALI MOTIVI

INVOCATO IL SS. NOME DI DIO

LA COMMISSIONE SUDDETTA

_definitivamente sentenziando ad unanimità di voti_.

Ritenuta la competenza, ha dichiarato e dichiara essere provata in genere la esistenza in Ravenna d’una collegazione faziosa di molti individui anche armati, tendente alla infrazione delle leggi, specialmente erariali, con vilipendere in odio di uffizio, e incuter timore alla forza pubblica, la quale milita per la conservazione dello stato e per l’esatta osservanza delle sue leggi.

Parimente alla stessa unanimità ha dichiarato e dichiara constare in ispecie colpevoli di appartenere alla detta collegazione Versari Francesco, Paccapeli Carlo, Miserocchi Felice, Gambi Eugenio, Barasa Andrea, Pambianchi Michele, Baroncelli Giovanni, Samaritani Saverio, Randi Giuseppe, Paterlini Lodovico, De Stefani Leonardo, Dellavalle Mauro, Dulcini Angelo, De Marchi Federico, Orioli Achille, Montanari Antonio, Montanari Vincenzo, Tarifelli Leonardo, Moruzzi Eugenio, Vaccolini Giovanni, Vicari Augusto, Cappi Carlo, Camerani Paolo, Rava Gaetano, Giansanti Ciriaco, Vassura Paolo, Miserocchi Domenico, Camporesi Giacomo, Savorelli Luigi, Angelini Angelo, Zabberoni Pietro, Savini Giovanni, Gabici Pietro, Bertacchi Francesco, Bezzi Giovanni, Della Torre Magni Marco.

E perciò, visti gli art. 328, 329, 331, combinati cogli art. 107, 108 e 13 del vigente regolamento penale, e coll’art. 1. della Notificazione della Segreteria di stato 17 maggio 1843, alla stessa unanimità ha condannato e condanna Versari Francesco, Paccapeli Carlo, Miserocchi Felice e Gambi Eugenio alla galera per anni quindici; Barasa Andrea, Pambianchi Michele, Baroncelli Giovanni, Samaritani Saverio, Paterlini Lodovico e Randi Giuseppe alla galera per anni dieci; De Stefani Leonardo, Della Valle Mauro, Dulcini Angelo, De Marchi Federico alla galera per anni sette; Orioli Achille, Montanari Antonio, Montanari Vincenzo, Tarifelli Leonardo, Moruzzi Eugenio, Vaccolini Giovanni alla galera per anni cinque; Camerani Paolo, Cappi Carlo, Vicari Augusto, Rava Gaetano all’opera pubblica per anni cinque; Gianfanti Ciriaco, Vassura Paolo, Miserocchi Domenico, Camporesi Giacomo all’opera pubblica per anni tre; Savorelli Luigi, Angelini Angelo, Zabberoni Pietro, Savini Giovanni, Gabini Pietro, Bertacchi Francesco, Bezzi Giovanni, Della Torre Magni Marco all’opera pubblica per anni due.

Ha poi dichiarato e dichiara, sempre ad unanimità, non constare fino ad ora abbastanza provata la colpabilità dei Gambi Antonio, Fabbri Annibale, Bertacchi Ermenegildo, Gianfanti Andrea, Landoni Teodorico, Fiorentini Onofrio, Montignani Pietro, Pasini Mariano, Conti Antonio, Boschi Domenico, Mazzetti Luigi, Maraffi Domenico, Baldini Gaspare, Barbieri Giovanni, Pascoli Lucio, Golfarelli Emidio, Gubici Achille, Rivolta Domenico, Ortolani Giovanni, Rambaldi Gaspare, Giansanti Giovanni, Landi Vincenzo; doversi però tutti i suddetti, a termini dell’art. 447 del vigente regolamento, di processura trattenere in carcere altri sei mesi decorrendi dalla pubblicazione della presente sentenza, onde assumere in tale spazio di tempo ulteriori indagini.

Ha poi dichiarato e dichiara, sempre ad unanimità, non constare abbastanza la colpabilità degli altri detenuti Poletti Luigi, Carlini Giovanni Antonio, Orioli Febo, Bergozzi Giuliano, Pugiotti Francesco, Gambi Domenico, Pinza Francesco, Fava Felice e Morigi Domenico; perciò, a’ termini degli articoli 446, 675, 676 del vigente regolamento di processura suddetto ha ordinato ed ordina che vengano dimessi dal carcere provvisoriamente.

Infine, sempre ad unanimità, ha dichiarato e dichiara esser tenuti in solido tutti i suddetti condannati al pagamento delle spese di processo e vitto, non che alla rifusione dei danni verso l’erario pubblico.

Tutte le suddette pene temporanee dovranno cominciare a decorrere tre mesi dopo la rispettiva carcerazione dei condannati.

Il signor ff. di presidente s’incarica della redazione motivata della presente sentenza.

_Antonio Colognesi_ _Attilio Fontana_ _Stanislao tenente colonnello Freddi_ _Luigi Magnani, tenente colonnello_ _Camillo tenente colonnello Viviani_ _Luigi Trogli, cancelliere_ _Raffaele Magnani ff._

GOVERNO PONTIFICIO

_Commissione speciale straordinaria mista sedente a Ravenna._

Vista la presente sentenza,

Visto il dispaccio della Segreteria di Stato in cui si dichiara che, essendo piaciuto all’eminentissimo e reverendissimo signor cardinal Massimo, legato di questa provincia, chiamare lo sguardo clementissimo di sua Santità sulla pronunciata sentenza, la Santità sua, in contemplazione dell’officio usato da sua Eminenza, si è degnata diminuire di due terzi la pena inflitta a ciascun condannato, e di ordinare che siano dimessi fin d’ora in libertà provvisoria i ventidue inquisiti che dovevano trattenersi in carcere per altri sei mesi,

SI ORDINA

Che, previa la intimazione della sentenza ad ognuno dei giudicati, vengano dimessi immediatamente dal carcere tutti coloro che sono stati dichiarati non bastantemente colpevoli, e vengano i condannati tradotti ad espiare le rispettive loro pene nel senso della sovraindicata minorazione.

Dalla Residenza della Commissione speciale straordinaria mista.

_Gio. Pietro Gozzi Proc. Fiscale._

. . . . . . .

Ogni uomo di cuor retto, ancorchè inesperto della scienza legale, può dar giudizio di questa sentenza, del modo con che cerca giustificarsi, e dei principii al quali si appoggia.

M’è sembrato tuttavia opportuno mostrare quali diversi principii stimasse doversi seguire nel giudicar cause di lesa maestà, Giovanni Battista de Luca, cardinale di santa chiesa, nato a Venozza nella Basilicata, referendario delle due segnature ed auditore d’Innocenzo XI, che gli diede il cappello il 1 settembre del 1681.

Autore di molte opere legali tenute in gran conto (_Teatro della giustizia e della verità. — Dottor Volgare_), ebbe il merito d’avere assunta la storia del diritto come elemento sostanziale d’interpretazione: d’aver ridotte sotto il dominio della ragione e del buon senso molte questioni che la sofisticheria legale ed il probabilismo aveano stravolte sotto vane formole e distinzioni scolastiche: d’avere scritta l’opera del _Dottor Volgare_ in italiano affinchè la giurisprudenza non fosse esclusivo monopolio de’ giuristi, ma nota al tempo stesso a’ padri di famiglia, a’ cittadini ed ai non professori.

Quest’uom dabbene, che doveva certamente aver in cuore un gran senso di giustizia, così s’esprime appunto nel _Dottor Volgare_, lib. XV, cap. 5, _Dei delitti_, § 100 _Lesa maestà umana_.

«Per quel che dunque appartiene all’altra specie di lesa maestà umana, questa contiene sotto di sè diverse specie, più o meno gravi; che però non è materia che in tutto riceva una stessa regola generale ed uniforme: mentre i criminalisti ne costituiscono diversi gradi o specie, delle quali si tratta ancora dagli scrittori ecclesiastici per il punto dell’immunità locale delle chiese, in occasione della eccettuazione di questo delitto che se ne fa per la bolla di Gregorio XIV, quando sia propria e del primo grado, ma non quando sia impropria e del grado inferiore.

»Ed inoltre in qualsivoglia specie si può parimente dire che sia una materia incapace d’una regola certa e generale, per la diversità non solamente delle leggi, ma ancora degli stili e dei costumi dei principati e paesi. Attesochè appresso alcune nazioni il ribellarsi al proprio principe, ed il movergli la guerra, o veramente l’aderire ad un altro principe suo nemico, o servirlo in guerra, è cosa la quale frequentemente si usa, col titolo di mal contento; così facilmente si perdona, ed il delinquente si riceve in grazia, nè ciò cagiona quegli scandali e quelle infamie o male impressioni che porta in altri paesi ed appresso altre nazioni, dalle quali ciò non mai si perdona: Che però (conforme si è detto) il tutto dipende dalle leggi e dallo stile de’ paesi, e dalle circostanze particolari di ciascun caso, venendo più frequentemente queste materie regolate in gran parte da quella legge la quale volgarmente si dice _politica_, o veramente ragione di stato, onde dalle persone bene intendenti degli affari pubblici, forse con qualche ragione vengono stimati degni d’irrisione e di disprezzo quei puri legisti i quali con la solita inezia leguleica vogliono regolare queste materie con le regole generali della ragione civile comune, e con le leggi dell’impero romano, fatte quando questo risiedeva nell’Italia, o pure quando in Grecia, senza riflettere alla diversità dei tempi e dei costumi e de’ principati. Ed ancora senza fare la tanto opportuna, anzi necessaria riflessione alla storia legale, tante volle accennata nel proemio, ed altrove: — Cioè che in queste nostre parti europee occidentali queste leggi secondo la loro compilazione, la quale fu fatta in Grecia per ordine di Giustiniano, non furono conosciute, o veramente se furono conosciute, nondimeno andarono in tale disuso ed in oblivione, sotto la quale furono sepolte per lo spazio di molti secoli, nei quali, per le tante guerre e fazioni e per le mutazioni dei dominii così frequenti, quei delitti di ribellione erano trattati diversamente secondo la diversità delle nazioni e de’ dominii. Che però quando cominciò l’uso delle suddette leggi civili erano già invecchiati, non che introdotti gli stili e gli usi circa il modo di procedere in questi delitti in ciascun paese.

E per conseguenza troppo chiara resta la semplicità di costoro, e particolarmente nel volere applicare le autorità degli scrittori di un paese, fondate nelle leggi e negli stili particolari di quello, agli altri paesi totalmente diversi, e ne’ quali quelle leggi o stili non vi siano; che però queste autorità servono sempre per inorpellare le passioni, o veramente l’avarizia e la tirannia, la quale si voglia esercitare.