Part 7
Le vie aperte al coraggio civile, i modi del protestare sono infiniti, e non è mio disegno proporli ed esaminarli uno ad uno in questo scritto.
Soltanto dico che quanto maggiore sarà in Italia il numero di coloro che pubblicamente e saviamente discuteranno le cose nostre, che protesteranno in qualunque modo contro le ingiustizie che ci vengano usate, tanto più rapidamente e felicemente progrediremo nella via della rigenerazione. Questa congiura, al chiaro giorno, col proprio nome scritto in fronte ad ognuno, è la sola utile, la sola degna di noi e del favore dell’opinione; ed a questo modo anch’io di gran cuore mi dichiaro congiurato al cospetto di tutti, anch’io a questo modo conforto ogni buon Italiano a congiurare.
In virtù di questo modo, che non ha bisogno nè d’accordi nascosti, nè di tenebrosi ritrovi, nè di giuramenti segreti, ogn’Italiano può dar la mano all’Italia da un capo all’altro della penisola senza neppur conoscerlo, ognuno può metter le sue forze in comune per l’opera comune. Opera nota a tutti pe’ mezzi, come pel fine, e perciò leale; opera santificata dalla giustizia, protetta dall’opinione, ed accompagnata dai voti di tutte le nazioni civili e di quanti sono al mondo uomini onesti e di buona fede; opera che, condotta per le vie della verità e della virtù, ci potrà meritare la benedizione di Dio, il quale, volgendo finalmente uno sguardo anche a noi, vedrà forse che, se furon grandi le antiche colpe d’Italia, dura pur anco già da molti secoli il suo castigo.
La brevità che ho stimata opportuna a questo lavoro, m’ha impedito di svolgere le importanti questioni che vi si propongono, e mi son dovuto contentar d’accennarle, confidandomi, pel di più, nella sagacità del lettore.
Egli dirà di me, dopo avermi letto, ciò ch’io dicevo a me stesso prima di scrivere: non aver io, studioso non di scienze, ma d’arti, sapere e mente, che basti a trattar profittevolmente materie politiche ed economiche di tanta difficoltà. Non per questo ho voluto rinunciare a ragionarne; e Dio sa con quanto piacere sagrifico un meschino amor proprio al desiderio ed alla speranza di dar forse occasione ad uomini di più alta mente, che non è la mia, d’entrar francamente nell’arringo e correrlo con maggiori forze e miglior fortuna.
In tali pensieri ho dato opera e pubblicità al presente scritto; e se per la protesta che racchiude a favore del nobile ed infelice popolo della Romagna non ho avuta missione da lui; s’io l’ho fatta senza consultarlo e di mio moto, mi conforto e credo che egli non vorrà nè rinnegar le mie parole, nè sapermene mal grado.
DOCUMENTI
DIMOSTRAZIONE GENERALE
DELL’ENTRATE E SPESE DEGLI STATI PONTIFICII
_Estratta dal rapporto del signor_ BOWRING Londra, 1838
SORGENTI PRINCIPALI D’ENTRATA
N.º CAPI PARTICOLARI SCUDI
1 Imposte prediali, proprietà fondiaria, ec. 3,280,000 2 Monopolii, dogane e tasse sul consumo 4,120,000 3 Bollo e registro 550,000 4 Uffizio della posta 250,000 5 Lotterie 1,300,000
TOTALITÀ DELLE ENTRATE 9,500,000
SPESE D’AMMINISTRAZIONE
N.º CAPI PARTICOLARI SCUDI
1 Imposte prediali, proprietà fondiaria, ec. 760,000 2 Monopolii, dogane e tasse sul consumo 460,000 3 Bollo e registro 90,000 4 Uffizio della Posta 150,000 5 Lotterie 760,000
TOTALITÀ DELLE SPESE DI AMMINISTR. 2,220,000
_Entrata lorda_ scudi 9,500,000 _Deduzione delle spese di amministrazione_ » 2,220,000
_Entrata netta_ scudi 7,280,000
SPESE DELLO STATO
N.º CAPI PARTICOLARI SCUDI
1 Palazzi sacri, collegi sacri, congregazioni ecclesiastiche, e corpo diplomatico all’estero 500,000 2 Debito pubblico 2,680,000 3 Spese del Governo dello Stato 530,000 4 Giustizia e polizia 920,000 5 Pubblica Istruzione, Belle Arti e Commercio 110,000 6 Limosine e pubblica beneficenza 280,000 7 Lavori pubblici, polizia e illuminazione di Roma 580,000 8 Truppa di Linea e Carabinieri 1,900,000 9 Cariche militari, Sanità e Marina 290,000 10 Feste pubbliche e spese straordinarie 44,000 11 Fondo di riserva 100,000
TOTALITÀ DELLE SPESE 7,934,000
OSSERVAZIONI
1 Questa dimostrazione risulta dai documenti officiali comunicati dal Governo pontificio al signor Bowring.
2. In questa dimostrazione non figurano la spese comunali e provinciali: e quindi apparisce che il Governo spende poco o nulla nelle provincie. Ricadono adunque sulle Comuni anche le spese che toccherebbero al Governo.
3. La tenuità dell’entrata risultante dal titolo bollo e registro dimostra la scarsità delle contrattazioni.
4 In questa dimostrazione non figura la spesa della truppa estera, che si valuta ascendere a seimila uomini, e costare dieci milioni di franchi.
5. Malgrado tutto questo, fra l’entrata e l’uscita vi è un deficit annuo di scudi 654,000.
GOVERNO PONTIFICIO
IN NOME DI SUA SANTITÀ PAPA GREGORIO XVI FELICEMENTE REGNANTE
SENTENZA
_Ravenna, oggi 10 settembre 1845._
La Commissione speciale, straordinaria, mista, instituita con Notificazione della suprema Segreteria di Stato, 27 maggio 1843, ed ora in forza della Notificazione dell’eminentissimo e reverendissimo signor cardinale don Francesco Massimo, legato dì Ravenna, 29 gennaro 1845, sedente in questa città, e composta degl’illustrissimi ed eccellentissimi signori:
Avvocato Antonio Colognesi, giudice del tribunale di appello per le quattro Legazioni, sostituito al signor com. cavalier avvocato Luigi Salina, presidente dello stesso tribunale.
Avvocato Attilio Fontana, assessore straordinario della legazione di Bologna, sostituito al predetto signor avvocato Colognesi.
Cavalier commendatore tenente colonnello Stanislao Freddi, comandante il corpo dei carabinieri pontificii nelle quattro Legazioni.
Cavalier tenente colonnello Luigi Magnani, comandante la piazza dì Bologna.
Cavalier tenente colonnello Camillo Viviani, comandante la piazza di Ferrara.
Si è radunata nella sala delle proprie udienze nel quartiere di San Vitale nei giorni 1, 2, 3, 4, 5, 6 corrente mese, unitamente al signor avvocato Giampietro Gozzi, procuratore fiscale, ed al signor avvocato Ulisse Pantoli, difensore d’ufficio, assistendo il signor Raffaele Magnani, facente funzione di cancelliere, per discutere; e nei giorni 9 e 10 stesso mese, a norma del dispaccio della suprema Segreteria di Stato 2 agosto p.º p.º N.º 5316, per giudicare la causa
in punto _di società o lega per offendere e resistere alla forza pubblica,_
contro
Orioli Achille, Cappi conte Carlo, Camerani Paolo, Versari Francesco, Gaiani Carlo, Miserocchi Felice, Barafa Andrea, Gambi Eugenio, Giansanti Ciriaco, Fabbri Annibale, Randi Giuseppe, Paterlini Lodovico, Dalcini Angelo, Bertacchi Francesco, Samaritani Saverio, Della Valle Mauro, Moruzzi Eugenio, Tarifelli Leonardo, Golfarelli Emilio, Maraffi Domenico, Orioli Febo, Bertacchi Ermenegildo, De Marchi Filippo, Barbiani Giovanni, Bergozzi Giuliano, Gabici Pietro, Gabici Achille, Baroncelli Giovanni, Boschi Domenico, Gianfanti Andrea, Vassura Paolo, Miserocchi Domenico, Montanari Antonio, Montanari Vincenzo, Rivalta Domenico, Zabberoni Pietro, Montignani Pietro, Vaccolini Giovanni, Savini Giovanni, Angelini Angelo, Fiorentini Onofrio, Landi Vincenzo, Pasini Mariano, Pambianchi Michele, Baldini Gaspare, Ortolani Giovanni, Pascoli Lucio, Pugiotti Francesco, Rava Gaetano, Gianfanti Giovanni, Della Torre Magni Marco, De Stefani Leonardo, Rambaldi Gaspare, Bezzi Giovanni, Vicari Augusto, Camporesi Giacomo, Savorelli Luigi, Mazzetti Luigi, Gambi Domenico, Gambi Antonio, Pinzi Francesco, Conti Antonio, Fava Felice, Morigi Domenico, Landoni Teodorico, Carlini Gian Antonio, Paoletti Luigi[8]:
Quello spirito d’insubordinazione, che oggi pur troppo serpeggia in tante parti d’Europa, agitava eziandio da varii anni la tranquillità di queste province.
Fino dall’estate 1843, quando in Bologna i liberali, coalizzati col ceto dei contrabbandieri, tentarono colà di rinnovare la sacrilega ribellione dell’anno 1831, i liberali di Ravenna avevano qui formata la stessa alleanza colla turba dei contrabbandieri per conseguire lo scopo medesimo. Già si scorgevano allora pubblicamente ammutinarsi non poche centinaia di questi sciaurati, già si apprestavano le armi, si facevano girare intorno le polizze ove raccoglier le firme di coloro che volessero prender parte all’impresa, e fu udita la voce di chi annunziò non doversi attendere il meriggio di quel giorno per dare lo scoppio.
Ma l’aggredire a petto scoperto la milizia del principe non è cosa di sì facile assunto come l’ucciderne a tradimento un qualche individuo fra le tenebre della notte. Perciò tante millantazioni svanirono senza effetto, ed invece si limitarono tratto tratto a dare atroci esempi della più nera viltà.
I registri criminali sono pieni, e ribollono di molte denuncie di omicidii e ferimenti gravi dei pubblici funzionari, e di persone affezionate al governo, che per ispirito di partito si verificarono in questa provincia nel breve spazio di pochi anni, delitti sempre avvolti fra il mistero, senza che se ne potessero distinguere gli esecutori, comunque ogni ragionevole congettura guidasse a concludere che fossero architettati da una fazione micidiale.
L’ultimo però di questi misfatti, cioè l’omicidio del brigadiere Sparapani, cui successe l’altro del fuciliere svizzero Adolf, come dalla precedente nostra sentenza, eccitò in particolar guisa lo zelo instancabile di questo politico dicastero, e fece conoscere la necessità di svellere il male dalle sue radici, onde non si riproducessero in avvenire sì atroci delitti. Riscontrando pertanto le cagioni del disordine, seppe ravvisarlo nella esistenza di una società di tristi, parte col nome specioso di liberali, parte contrabbandieri d’instituto, ma tutti insieme collegati onde sconvolgere l’ordine pubblico, violare impunemente le sanzioni penali, opprimere la forza pubblica, che milita alla conservazione dello stato, alla esatta osservanza delle sue leggi. Se pertanto non era agevole di scuoprire gli autori degli enormi delitti finora avvenuti, non era arduo di ravvisare quegl’individui che appartenevano a tale perversa alleanza, e prevenire i sinistri effetti nelle loro cagioni. In simili pubbliche calamità non altra norma insegna la prudenza civile. O infatti la società è costretta a lasciare senza un freno valido il misfatto perfezionato, e quindi a rimanersi il bersaglio della malefica attività dei facinorosi, ovvero le conviene, alfine di evitare tanto disordine, di frenarlo con ostacoli che a lui vadano incontro nel tempo che si sviluppa, e lo arrestino per via prima che giunga alla sua meta criminosa.
Ordinò pertanto l’arresto di coloro che erano più gravemente sospetti di appartenere a tale iniqua collegazione, onde purgare la città da sì perniciosa zizzania, _nam in mandatis Principum est, ut curet is qui reipublicae praeest, malis hominibus provinciam purgare. L. 3 Digestis, de officio Praesidis_.
E poichè il carattere più spiegato di tale congrega era quello dell’odio e della nimistà contro la forza pubblica che mirava ad opprimere, per innalzare il vessillo del popolare dispotismo, perciò rimise al potere di questa Commissione speciale gli arrestati, onde, sottoposti a regolare processura, subissero il castigo meritato delle loro prave macchinazioni.
Portato il giudizio all’odierna radunanza, il primo obbietto d’ordine recato in campo dal difensore degl’imputati, fu quello della incompetenza, come se il relativo giudizio appartenesse ai magistrati ordinari.
Il consesso giudicante però non ha stimato di dover arrestarsi a simile difficoltà. Infatti la tesi proposta è la esistenza di una società di anarchici, che sogliono sovrastare al potere legittimo, dominando col proteiforme egoismo, onde far prevalere l’oggetto delle private loro passioni alla legge, all’ordine pubblico e al bene comune della società. Non può quindi giungersi a tale scopo senza prima abbattere la forza pubblica, che forma la barriera difenditrice d’ogni costituzione degli Stati. _Summa Reipublicae tuitio, de stirpe duarum rerum, armorum scilicet, atque legum veniens, vimque suam exinde muniens. L. unic. de Justinianeo Codice confirmando_. Perciò la soldatesca del governo è la legge istrumentale, la legge viva e animata che al comando del principe fa seguire l’obbedienza dei sudditi. Quindi le stesse leggi ci dicono: _armari jura gladio ultore. L. 31. C. ad Leg. Jul. de adult.,_ e la medesima giurisdizione s’indica: _gladii potestas, gladii jus. L. 70 ff. de R. juris, L. 6 ff. de officio Proconsulis, L. 6 § 8 ff. de officio Praefecti, L. 6 ff. de interdictis et relegatis_, con ciò dimostrandosi, che il potere legislativo e giudiziario attingono ogni loro efficacia dal potere esecutivo collocato nelle truppe del governo.
Ora, fino dal maggio 1843 pubblicatosi l’editto istitutore di questa Commissione, seppero gl’inquisiti che qualunque delitto in odio della forza pubblica sarebbe per l’avvenire giudicato colle forme e pene in tale editto prefisse. Se adunque posteriormente nell’agosto 1843 costoro si ammutinarono per investire la forza pubblica; se, svanite le loro folli speranze, proseguirono a mantenersi collegati per coadiuvarsi a vicenda nei pravi disegni, e tenere in istato d’oppressione la milizia, non possono declinare da quel fôro speciale che il legislatore aveva già loro stabilito prima della consumazione del delitto. Nè in ciò si fa onta alla giurisdizione ordinaria della sacra Consulta pei delitti di stato a termini degli articoli 45, 555 del regolamento di processura 5 novembre 1831, a cui è posteriore la notificazione 27 maggio 1843. Essendo instituita oggi una Commissione speciale, la quale protegge in queste due provincie le armi del principe, questa dee prevalere alla giurisdizione ordinaria. L. 80 _ff. de R. juris_. E se anche la giurisdizione volesse ritenersi mista o comulativa, dee farsi luogo alla prevenzione in forza dell’articolo 68 di processura, come saggiamente osservò il signor avvocato fiscale nelle sue conclusioni.
Ritenuta pertanto la competenza di questa Commissione, si è disceso a ventilare la seconda controversia, se consti, o no, in genere la esistenza della società illecita contestata agli odierni inquisiti.
Moltissimi testimoni deponevano di tale alleanza di tristi per volgare notorietà. Ma il tribunale non si è arrestato a simil voce, come ne avvertiva la perspicace sanzione del diritto canonico: _Cap. Consuluit, 14 de appellationibus. — Cum multa dicuntur notoria quae non sunt, prohibere debes ne quod dubium est pro notorio videaris habere_. Trattavasi di un delitto formato da vincoli razionali, il quale non cadeva sotto ai sensi in sè medesimo, ma potea soltanto rilevarsi nei propri effetti discontinui; nel qual caso anche le deposizioni sulle notorietà devono portarsi a minuto esame, calcolando le ragioni di scienza, le fonti onde i testimoni attingono il proprio asserto, e la corrispondenza della espressione usata dai deponenti nel caratterizzare il delitto cogli elementi su cui ne avevano essi formata la idea: altrimenti correva il giudice rischio di cedere i propri suffragi al popolo, e rendere gli uomini vittima di una parola. _Farinacius, de delictis, quaest_. 21 N. 89, 93, 95, 97, 99, 102, 104, 105; _de test., quaest._ 70, _ampliatio_ 3, N. 6. Di fatti il nome di società, peregrinando per tante materie economiche, scientifiche, civili e religiose, si veste di altrettante diverse significazioni, quante sono le cose e forme alle quali si applica. _Zanchius, de societ., part._ 1, _cap_. 1, _N._ 24. — _Mantica, de tacitis et ambiguis conventionibus_, lib. 6, _N_. 1. Perciò invece della espressione, i giudici hanno preso in loro scorta la definizione.
Così i pubblicisti definiscono la società: _Societas est pactum vel quasi pactum de fine quodam conjunctis viribus assequendo. V Volfius, ibique V Vatel, in notis ad jus naturae et gentium, part_. 7, c. 1, § 1.
Posta la definizione, si passò ad analizzare gli elementi che la compongono, seguendo i criminalisti, i quali indicano gli estremi costituenti il Collegio illecito.
Tre ne stabilivano gli antichi. Segno comune, area comune, vicendevole intelligenza, o trattato. Ma il chiarissimo Antonio Mattei, _de criminibus, lib._ 47, tit. 15, N. 1, 2, 3, ben riflette che i due primi estremi non sono necessarî. Non il primo, altrimenti si confonderebbe il segno colla cosa significata. Qualunque sia, infatti, il modo con cui i faziosi comunicano fra essi le loro perfide intelligenze, il vincolo d’iniquità è sempre lo stesso, sia poi che usino le indicazioni naturali e il linguaggio comune, sia che esista un distintivo di convenzione, o nel gesteggiare compagnevole, o nello stemma e impresa della società, o nella affissione del segnale, come a spiegata rivolta suol avvenire.
Nemmeno necessario è il secondo estremo della cassa od area comune. Imperciocchè, quantunque sia vero che non può darsi società senza comunione, benchè possa esserci comunione senza società (_Leg. ut sit ff. pro socio. — Zanchius, de societ., part_. 1, _cap_. 7, _N_. 42), pure non è necessario che siavi comunanza di materia o di cosa, bastando che vi esista una massa accomunata di opere, come nel caso presente (_Grotius, de jure belli et pacis, lib._ 2, _cap_. 12, _de contractibus_, § 4), così nella società delle carovane niuno dei viaggiatori comunica all’altro il dominio delle proprie salmerie, sebbene ponga in massa la propria opera e forza onde resistere in caso alle aggressioni dei barbari.
Restando dunque a provarsi il solo estremo del mutuo accordo a mal fine, questo rimaneva stabilito nelle tavole processuali da questi elementi.
1º. Dalle confessioni stragiudiziali di parecchi membri di tale collegazione, deposte da quattro testimoni uditi in processo. Se infatti questo delitto consiste nella reciproca intelligenza, e nell’animo di collimare tutti al reo fine, niuna miglior prova si potea conseguire di tale animo, se non la stessa confessione dei collegati. Nè deve obiettarsi che la confessione non può cangiare, o stabilire la natura della cosa, non supplendo questo mezzo alla deficiente prova fisica di un delitto in genere. Imperciocchè quest’obietto sarebbe appunto valutabile in un delitto di fatto permanente, ove, per esempio, la sola confessione di aver ucciso non basterebbe a provare il delitto in genere, quando della uccisione non constasse pei sensi. Ma, trattandosi appunto di un delitto razionale di fatto transeunte, perchè consistente nel reciproco accordo, la prova desunta dalla confessione stragiudiziale non può incontrar tale obietto, quando poi non è sola, ma da altri veementi indizi e argomenti corroborata. (_Carpzovius, Prax. rer. crim., par._ 1, _quaest_. 16. _N_. 1 _et sequentibus_). Tali veementi indizi si desumevano dalle varie cause di scienza che or l’uno, or l’altro dei molti testimoni esaminati in processo adduceva nel proprio giudizio sull’esistenza di tale società, e che si vengono qui in seguito annoverando quali altri mezzi costituenti la prova generica, cioè:
2.º Le numerose turbe di contrabbandieri, altri carichi delle merci in frode, altri guerniti di armi or apparenti, or nascoste, che si facevano vedere nei dintorni, entrando persino talvolta con somma impudenza, di pieno giorno, e transitando per la città sicuri di loro scarriera pel cumulo della forza maggiore. Imperciocchè al loro incontro i militi di finanza erano costretti di cedere alla forza dell’attruppamento, volgendo altrove il passo, e fingendo di non avere mirato un sì grave disordine. La provvida legge, sempre coerente a sè medesima, nell’editto 5 maggio 1822, tuttora vigente, stabilisce al contrabbando in conventicola di due, tre o più persone la pena da tre a cinque anni d’opera pubblica, ed eguale pena dai tre ai cinque anni d’opera pubblica sanziona l’art. 143 del vigente regolamento penale per la resistenza semplice alla forza, quando il delitto non è accompagnato da circostanze aggravanti, che lo rendano resistenza qualificata. E ciò sta in piena consonanza delle regole di comune diritto. Conciossiachè l’unire una forza insuperabile nell’eseguimento di un’azione vietata, onde se ne renda impossibile alla milizia del principe l’impedirlo, costituisce per sè stesso una certa violenza, ossia un timore incusso, il quale trattiene la soldatesca suo malgrado nell’impedire il contrabbando commesso in danno del pubblico erario (_Leg_. 1 _ff. quod metus causa_) ibi: _vis enim fiebat mentio propter necessitatem impositam contrariam voluntati._ Ciò che spiega il giureconsulto _Voet, ad pandectas_ 4, 2, 1. _Metui, vis inest, in quantum metus supponit et vim, quidem non absolutam, sed conditionatam, non illatam, sed ferendam. Sperelli, dec._ 5. _For. Ecclesiast., N.º_ 78 _et seq_.
3.º Gli assembramenti numerosi dei liberali e contrabbandieri che si vedevano in questa città fino al primo arrivo della Commissione per giudicare la causa degli omicidii Sparapani e Adolf, mostrando il loro disprezzo verso la forza pubblica, essendovi chi depone d’aver vedute le turbe di costoro passare vicino alcuni carabinieri, e fare ai medesimi stomachevoli oltraggi, dovendo quei soldati usare prudenza e continuare il loro cammino.
4.º Le pompe funebri celebrate coll’intervento di molti liberali in morte di persone del loro partito, e ciò con tale pubblico scandalo, che l’autorità ecclesiastica fu costretta a farne divieto con apposita circolare. Dal che si arguisce la unione di costoro e l’aderenza ai loro partigiani con fermezza durevole oltre la tomba.
5.º La fratellanza che si vedeva di continuo fra gente di simil pensare, e la loro fuga e persecuzione dei buoni. La quale duplice circostanza presenta in sè stessa la vera idea di fazione popolare. _Lipsius, Politicorum, lib. 6, cap. 3: factionem nomino paucorum aut plurium inter se coitionem, et ab aliis dissensum_.
6.º Il risentimento in comune delle pretese ingiurie, o per dir meglio, degli atti di giustizia esercitati sopra a qualche individuo della loro combriccola, o su qualche delinquente ai medesimi simigliante. Ciò pure addimostra che quei perfidi si consideravano tutti di una sola famiglia. _«Spectat enim ad nos injuria, qua in his fit qui vel potestati nostra, vel effectui subjecti sunt». L._ 1, § 3, _ff. de injur_.
7.º Gli applausi di comune accordo pubblicamente innalzati allorquando avveniva qualche omicidio per odio di parte in persona di un impiegato di polizia, o di un individuo della forza armata. Narra infatti un testimonio, che, trovandosi una sera in teatro, udì ripetere spesse volte fuor di proposito l’esclamazione _bravo, bravo_. Meravigliandosi di simile improntitudine, e chiestone d’intorno il motivo, poichè gli attori non meritavano certamente quegli encomii, fu ad esso risposto non esser rivolti gli applausi agli attori, ma a chi avea fatto il colpo di uccidere l’ispettore politico Montanari. Questo medesimo testimonio poi nella mattina successiva all’omicidio del brigadiere Sparapani, vide a passare gruppi di persone della feccia del Borgo Adriano, le quali, fra esse ridendo, esclamavano: _bravo, bravo_. Ed egli, che altro motivo non iscorgeva di simil grido, ricordando il senso del gergo, ne dedusse non molto fuor di proposito, che si applaudisse all’omicidio Sparapani.