Degli ultimi casi di Romagna

Part 10

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Ferdinando di Napoli prometteva dal canto suo in tutti i proclami da lui nel 1815 indirizzati ai Napoletani, leggi fondamentali, civile libertà, formali guarentigie. E perchè le sue promesse non venivano mai adempiute, gli abitanti delle Due Sicilie si levarono nel 1820 come un sol uomo, proclamando una costituzione, la quale venne poi accettata e giurata dal re e da tutta la reale famiglia. Ma, posto in non cale il prestato giuramento, essendo il re delle Due Sicilie corso a Laybac ad invocare l’assistenza dell’Austria, il popolo tradito si arrese alle baionette straniere, ma non rinunciò per questo a’ suoi diritti. Chè anzi nel punto stesso in cui l’esercito austriaco invadeva la capitale, 19 marzo 1821, il deputato Poerio facea dal parlamento approvare una dichiarazione, la quale finiva così: «Noi protestiamo contro una siffatta violazione del diritto delle genti, siamo risoluti di serbare intatti i diritti della nazione e del re, ed appellandocene alla saviezza di S. A. R. e del suo augusto genitore, rimettiamo la causa del trono e della nazionale indipendenza nelle mani di quel Dio che regge i destini dei sovrani e dei popoli».

I torti inflitti a’ Siciliani dalla corte di Napoli sono ancor più gravi. Imperciocchè la Sicilia avea da secoli una costituzione, la quale, modificata nel 1812, non potea esser abolita per l’atto di unione dell’Isola a Terraferma. Ciò non ostante il parlamento siciliano non fu più d’allora in poi convocato.

Quel paese però non ha mai dimenticato cotale infrazione di solenni trattati ed obblighi: e lo scontento dei Siciliani si è anche maggiormente accresciuto per questo, perchè l’Isola loro fu sempre, ed è tuttavia, bistrattata come una provincia di conquista. Il siciliano parlamento ascende ad un’epoca molto più remota, che non la signoria dei Borboni in Sicilia, e questa non sarà mai tranquilla sinchè non venga redintegrata nelle sue franchigie, o non usufrutti in compagnia delle altre provincie d’Italia le benedizioni della libertà e dell’indipendenza.

Ma non potrà negarsi che quasi tutti gli stati della penisola non abbiano a vicenda tentato di spezzare il giogo del dispotismo, e vinto i loro propri governi: l’intervento austriaco soltanto valse a ripor loro addosso le catene, e ribadirvele. E ciò perchè, fidando nella giustizia della loro causa, i governi surti dalla rivoluzione sconobbero la necessità d’evocare tutte quante le forze loro in sua difesa, e perchè, invece di opporre al comune nemico le forze stesse strettamente collegate, elessero piuttosto di soccombere spicciolatamente.

Noi non farem parola del regno Lombardo-Veneto. Sottoposto a straniera dominazione, esso è calpestato da un esercito troppo numeroso, perchè il suo pensiero possa con atti esterni rivelarsi. Ma le torture dello Spielberg fanno bastevolmente testimonio dell’amore dei Lombardo-Veneti alla causa nazionale, ed il martirio dei Bandiera e d’altri a Cosenza prova quanto profondi siano i loro sentimenti politici e la loro devozione all’Italia. Ci allargheremo però di più in ciò che spetta agli stati della Chiesa, perchè è quivi che si rinnovano più di frequente i politici tumulti, ad onta delle instancabili persecuzioni e dei mali che inevitabilmente ne conseguitano. Una delle cagioni di questi sconvolgimenti è comune a tutte le varie popolazioni della penisola. Imperciocchè ognuna di esse è tormentata dal bisogno d’emanciparsi e di protestare contro il trattato di Vienna, il quale gli antichi governi ristabilì, governi, le forme ed istituzioni dei quali troppo dall’opinione pubblica e dalle condizioni sociali del paese discordano. Ma le provincie sottoposte a Roma hanno ragioni affatto loro proprie per essere dell’amministrazione pontificia discontente. Stando alle più fresche notizie d’Italia, gli umori delle popolazioni dello stato papale fermenterebbero gravemente, ed il governo di esso non si reggerebbe in piè che pel terrore. Si può quindi affermare che la questione, rimasta per l’evacuazione d’Ancona indecisa, è più vivace che mai, e merita perciò d’essere esaminata posatamente.

Eravamo al principio di febbraio quando le popolazioni dell’Italia centrale, cioè dei ducati di Parma e Modena, e dello stato della Chiesa tentavano d’emanciparsi. E questo movimento, il quale rispondeva a quello che avea operata la rivoluzione di luglio, avveniva senza violenza e spargimento di sangue. Non appena però erano scorsi due mesi, che un esercito austriaco, il quale avea già occupato Parma e Modena, invadea Bologna e la Romagna. I patriotti, benchè inferiori in numero, sostennero valorosamente uno scontro cogli Austriaci a Rimini; ma, abbandonate dalla Francia, lasciate a sè sole, difettando di validi mezzi di resistenza, quelle provincie ricaddero sotto la dominazione pontificia. Così la rivoluzione degli stati della Chiesa fu dall’intervento straniero compressa senza che alle doglianze delle popolazioni venisse data retta. E queste doglianze erano poi tanto ovvie e fondate in ragione, che gli stessi rappresentanti dello cinque maggiori potenze, Francia, Inghilterra, Austria, Russia e Prussia, ebbero nel 31 maggio 1835 a presentare al cardinal Bernetti, pro-segretario di stato, una nota, o _memorandum_, il quale conteneva le riforme politiche ed amministrative ch’esse raccomandavano al novello papa Gregorio XVI di concedere a’ suoi sudditi.

Il _memorandum_ è del tenor seguente:

«Il governo pontificio deve esser posto su di una base solida, per via dei miglioramenti stati già indicati ed annunciati dalla stessa santa sede. Questi miglioramenti poi, che, a tenore dell’editto dell’eminentissimo cardinal Bernetti, fonderanno un’êra affatto nuova per i sudditi di sua Santità, si collegano con una interna garanzia, sicura da pericoli e conforme all’indole di ogni governo elettivo.

»Per raggiungere codesto scopo salutare, il quale, a ragione della situazione geografica e sociale dello stato della Chiesa, interessa tutta Europa, fa duopo che l’ordinamento sistematico dello stato medesimo si appoggi a due principii vitali: 1º all’introduzione dei miglioramenti di che si tratta, non solo nelle provincie insorte, ma in quelle ancora che se ne stettero tranquille, e nella capitale medesima; 2º _all’ammissione generale dei laici agli uffici amministrativi e giudiziari_. E queste miglioranze dovrebbero comprendere il sistema giudiziario, e quello delle amministrazioni municipali e provinciali. In quanto all’ordine giudiziario l’esecuzione interna e lo sviluppo delle promesse e dei principii del _motuproprio_ dell’anno 1816 offrono mezzi più certi ed efficaci per riparare alle universali doglianze in proposito di questa parte importantissima dell’organizzazione sociale.

»L’amministrazione generale delle municipalità _elette dalle popolazioni_, e lo stabilimento di municipali franchigie che ne determinino l’azione entro la sfera degl’interessi locali dei Comuni, devono costituire necessariamente le basi di ogni miglioria. L’organizzazione poi dei Consigli provinciali, come Consigli permanenti, destinati a prender parte al governo di ciascuna provincia nell’adempimento del loro ufficio, e con attribuzioni convenevoli ad una più numerosa adunanza, specialmente riguardo ai maggiori interessi della provincia, sembra attissima ad introdurre nell’amministrazione miglioramenti e semplicità, sicchè valga a sorvegliare l’amministrazione comunale, ripartire le imposte e fare al governo conoscere i veri bisogni delle provincie.

»La gravissima importanza, in ogni stato bene ordinato, delle finanze, e di una amministrazione del debito pubblico atta ad aggiungere al credito finanziario del governo le più desiderate garanzie, ad accrescerne i mezzi e ad assicurarne l’indipendenza, pare che renda necessaria la creazione di uno _stabilimento centrale a Roma_, a cui, come a corte suprema, vengano commessi tutti i rami dell’amministrazione civile e militare, e lo sovrintendenza del debito pubblico, con attributi adequati allo scopo salutare ed importantissimo a cui si mira. Quanto più cotale istituzione farà prova della propria indipendenza e dell’unione del governo collo stato, tanto più corrisponderà alle benefiche intenzioni del sovrano ed alle aspettazioni del pubblico.

»Ma per giungere a questo punto, bisogna eleggere d’infra i consiglieri provinciali uomini atti a costituire una _Giunta dei consiglieri di governo_, un Consiglio amministrativo generale. Tale giunta sarebbe parte d’un Consiglio di stato, i membri del quale verrebbero scelti dal sovrano d’infra gli uomini più ragguardevoli per natali, ricchezze e talenti. Senza uno o più stabilimenti centrali di questa sorta, intimamente collegati colle persone più notabili di uno stato doviziosissimo, come questo è, di elementi aristocratici e conservatori, è manifesto che la natura di un governo elettivo priverà inevitabilmente le miglioranze che faranno la gloria immortale del regnante pontefice, di quella stabilità che è tanto instantemente domandata dal popolo; stabilità la quale sarebbe tanto più ferma, quanto più i benefizii largiti dal sovrano pontefice fossero pregevoli e grandi».

La corte papale non accettò questo _memorandum_. Nulladimeno il cardinal Bernetti, il quale per un suo editto d’aprile 1831 avea accertato il pubblico «delle benevole intenzioni del santo padre, per le quali un’êra novella sarebbe tosto cominciata,» s’impegnò, per così dire, verso la Francia in parecchie note, ma specialmente in quella indirizzata il 3 giugno al conte di Saint-Aulaire, di concedere miglioramenti poco dissimili da quelli indicati dal _memorandum_. La nota era concepita nei termini seguenti:

«.... Il sottoscritto cardinale ha l’onore di far noto a V. S. che niente che vaglia far felici e contenti i suoi dilettissimi sudditi nel riordinamento della cosa pubblica, sfugge all’acuto sguardo del santo padre. Ognuna di queste provvisioni verrà, in quanto le risguardi, acconciamente applicata alle provincie ed alla capitale. Gli offici amministrativi e giudiziari non saranno esclusivamente conferiti ad una classe privilegiata, ed il _motuproprio_ di sua santità Pio VII riceverà un conveniente sviluppo. Nei comuni verrà introdotto un sistema che li abiliti a provvedere da sè a’ loro propri bisogni. L’amministrazione, per una legge saviamente concepita, sarà affidata all’ordine dei proprietari, senza però escluderne l’influsso convenevole delle persone più istrutte o dedite alle industrie, ma in modo che l’interesse dell’ordine più numeroso, quello dei proprietari, non rimanga vittima dell’interesse degli altri. Le provincie pure avranno Consigli e commissioni amministrative, delle quali i Consigli comunali forniranno gli elementi ed il modello. La revisione dei conti della pubblica amministrazione, l’ammortizzazione del debito pubblico, il governo delle finanze verranno organizzati in guisa, che nessun sospetto insorga contro la probità degli amministratori, il buon uso delle pubbliche entrate, e la saviezza che presederà alla determinazione delle imposte ed al metodo di riscuoterle. L’osservanza fedele e durevole delle leggi verrà garantita da convenevoli istituzioni...»

Il cardinal Bernetti ebbe forse intenzione di adempiere queste promesse; ma lo spirito retrogrado della romana corte, e la sua ripugnanza ad innovazioni, non lasciarono che le riforme venissero introdotte. La corte di Vienna pure, la quale era intervenuta nel _memorandum_, s’oppose a quei miglioramenti. Ognuno sa che l’Austria da lungo tempo agogna le legazioni; e per questo le importa assaissimo di accenderle d’odio contro il governo pontificio.

In questo mezzo il conte di Saint-Aulaire presentò alla corte di Roma una nota in data 1.º luglio 1831, con cui richiedeva, fra le altre cose, l’immediata evacuazione degli Austriaci, la pubblicazione di un’amnistia, e la concessione delle riforme amministrative e giudiziarie. A questa il cardinal Bernetti due dì appresso rispondeva che il santo padre non opponeasi alla partenza delle truppe imperiali; che accorderebbe una amnistia; ma che, in quanto alle riforme, egli non voleva gli venissero imposte, «perchè,» diceva egli, «il cuore del santo padre non ha duopo di stimoli, nè la volontà di lui di guarentigia». Perciò la conferenza diplomatica rimase a Roma costituita in permanenza.

Noi ora vedremo in qual guisa siano state le promesse sovrane eseguite. Gli Austriaci sgombrarono bensì le legazioni verso la metà di luglio 1831, ed allo stesso tempo un’amnistia politica fu pubblicata: ma da essa vennero esclusi quaranta dei _rei principali_ e tutti gl’_indiziati_ della capitale. Gli uni languono tuttavia nell’esilio; gli altri gemettero nelle prigioni per essere di poi condannati dal tribunale politico.

Le legazioni erano allora governate da pro-legati laici. La guardia civica, o nazionale, di nuovo posta in attività, vi manteneva la pubblica pace, in mancanza delle truppe papali, che s’eran sostate alle porte di Romagna.

Le popolazioni aspettavano impazienti il compimento delle più sacre promesse. Quale non fu pertanto l’indignazione loro quando apparve il primo _motuproprio_, o editto del 5 luglio 1831, intorno all’ìnstituzione dei Consigli comunali e provinciali, senza alcuna delle garanzie indicate dal _memorandum_?

In fatti il principio dell’elezione popolare, che è un diritto antico degl’Italiani, consacrato dai loro statuti, e riconosciuto pure dalla nota delle cinque grandi potenze, era rigettato da questo editto, pel quale la nomina dei Consigli spettava esclusivamente e direttamente al capo d’ogni provincia. In quanto all’indipendenza e libertà di discussione e voto, basterà citare gli articoli 10 e 12 del titolo I. In essi è detto: «Nessuna proposta potrà offrirsi alle deliberazioni del Consiglio, se l’atto di convocazione non fa cenno dell’oggetto da discutersi, e se la proposta medesima non fu preventivamente sottoposta all’autorità superiore. I processi verbali delle sedute saranno trasmessi al capo della provincia, dal quale dipenderà in ogni caso l’approvazione, o viceversa, degli atti del Consiglio.»

In quanto alla formazione di una giunta o d’un Consiglio di stato sedente a Roma, ed alla nomina dei laici alle magistrature amministrative e giudiziarie, non se ne fece neppur parola.

Da ogni canto petizioni e deputazioni furono inviate a Roma per protestare contro l’editto 5 luglio, e domandare l’esecuzione delle promesse miglioranze. Roma rispinse quelle e queste.

Altri editti pubblicati in ottobre e novembre 1831 colmarono la misura del generale scontento. Questi editti contenevano regolamenti di procedura civile e criminale, i quali confermavano tutti quasi gli antichi abusi, come l’amovibilità dei giudici, l’enormità delle tasse giudiziarie, l’appellazione dalla cosa giudicata al supremo potere dello stato, la conservazione del _foro misto_, pel quale i laici vengono sottoposti alla giurisdizione ecclesiastica, anche in affari civili; il segreto dei dibattimenti davanti ai tribunali criminali, la procedura sommaria nei delitti politici, la moltiplicità dei tribunali privilegiati, le commissioni speciali o politiche, il _santo ufficio!_

Le provincie non poteano aderire a siffatte disposizioni; contro ad esse il corpo degli avvocati, la guardia nazionale e tutti gli ordini del popolo protestarono altamente. Per superare questa opposizione, la corte di Roma mandò il cardinale Albani, come commissario straordinario delle quattro legazioni, con illimitata facoltà: le forze papaline verso la fine di gennaio 1832 si inoltrarono nella Romagna: a Cesena vennero esse alle mani con una porzione delle guardie nazionali. E questo diede occasione alle truppe austriache d’intervenire nuovamente, e di aiutare il cardinale Albani a stabilire un potere i primi atti del quale furono i massacri di Cesena e Forlì, lo scioglimento della guardia nazionale, la creazione di un tribunal speciale, e la condanna arbitraria di un grosso numero di cittadini.

Il gabinetto francese, preseduto allora da Casimiro Perrier, giudicò doversi spedire un’armatetta ad Ancona, tanto per contrabilanciare l’autorità dell’Austria in Italia, ed assicurare l’indipendenza degli stati della Chiesa, quanto per costringere il papa, come ebbe a dire Perrier stesso nella seduta della camera del 7 marzo 1832, ad introdurre nell’amministrazione del regno miglioramenti reali, e certi, e tali «che stabilissero la sicurezza della santa sede sopra basi più salde, che quella d’una repressione periodica, ed assicurassero permanentemente la tranquillità delle popolazioni, soddisfacendo a legittimi bisogni e ragionevoli desiderii.»

La popolazione d’Ancona, interpretando seriamente quest’occupazione della città loro per le truppe francesi, non potea immaginarsi che il governo papale verrebbe ristabilito prima di subire alcune riforme. E perciò fece essa, per atto solenne, presentare al delegato apostolico una rimostranza, e chiedere buone leggi, inviolabili guarentigie ed una savia distribuzione di poteri. Questa domanda era basata sulle parole proprie del re de’ Francesi, pronunciate all’aprimento delle camere, e sul _memorandum_ 21 maggio 1831. Una simile supplica venne pure dirizzata al generale Cubières perchè la raccomandasse al suo governo.

In risposta a questa domanda però il santo padre fulminò una bolla di scomunica contro gli Anconitani; ed il governo papale d’allora in poi è andato sempre più a ritroso. Così tutte le nomine dei consiglieri comunali delle legazioni di Ravenna e Forlì vennero cassate, quantunque fatte secondo i principii dell’editto papale e coll’approvazione del cardinale segretario di stato; e furono ai consiglieri destituiti surrogate persone elette a dispetto delle regole dalla legge stabilite.

Questi atti illegali provocaron talmente le Romagne, che, ad onta della presenza degli Austriaci, il popolo assalì la forza pubblica, i consiglieri dismessi protestarono, ed i nuovi rifiutarono l’ufficio. Il governo fece sostenere gli uni e gli altri, e per soprassello, parecchi altri cittadini, fra cui alcuni ecclesiastici, per aver eglino disapprovati siffatti arbitrii.

La nomina dei consiglieri comunali e provinciali di Bologna non fu manco arbitraria: ma le rinuncie furono tanto numerose e tanto spesso ripetute, che la corte di Roma si trovò costretta di promulgare una enciclica sotto il giorno 10 aprile 1832, per la quale le attribuzioni dei consiglieri venivano ancor più limitate. Disponeva essa: 1.º che non sarebbe accettata alcuna rinuncia di consiglieri; 2.º che le adunanze dei Consigli sarebber valide e legali, qualunque fosse il numero dei consiglieri presenti; 3.º che qualora i Consigli ricusassero di votar le spese e le imposte comunali e provinciali, ciò sarebbe fatto dalla congregazione governativa.

Fu pubblicato inoltre un regolamento sull’istruzione pubblica, specialmente nocivo all’università di Bologna, da secoli celebratissima: il debito pubblico fu aumentato: _prestiti forzati_ vennero imposti: fu organizzata una specie di pubblico assassinio mediante la creazione dei _centurioni_, o _volontari pontificii_, i quali perpetrarono atrocissime cose sulle persone dei liberali: fu assoldata una legione straniera, composta di cinquemila Svizzeri, gravosissima allo stato.

I consigli provinciali di Bologna, di Perugia, della Romagna, benchè nominati dal governo, non indugiarono a mandare a Roma istanze di riforma, umilissime, moderatissime: ma Roma fece ad esse pure la sorda.

L’andamento del governo pontificio era tanto opposto ai veri interessi delle provincie ed alle promesse fatte nel 1831, che il ministro inglese, lord Seymour, il quale era intervenuto alla conferenza di Roma, se ne partì per ordine del gabinetto britannico, indirizzando ai rappresentanti delle altre potenze la famosa nota del 7 settembre 1832, nella quale, fra le altre, occorrono le seguenti parole:

«..... I rappresentanti delle cinque potenze non durarono molta pena a discoprire i vizi principali del sistema amministrativo di Roma, e ad additarne gli opportuni rimedi. In maggio 1831 presentarono essi al governo pontificio un memoriale contenente le miglioranze le quali eglino unanimemente riconobbero, e dichiararono essere _indispensabili alla tranquillità dello stato della Chiesa_. Meglio di quattordici mesi sono trascorsi dalla presentazione di questo memoriale (_memorandum_) e _nessuna delle raccomandazioni_ nel medesimo contenute è stata ancora eseguita ed accettata dal governo papale; anzi gli editti preparati, o pubblicati, nel mentre dichiarano che qualcuna di queste raccomandazioni sta per essere attuata, _differiscono essenzialmente_ dalle provvisioni nel memoriale registrate».

Lord Seymour avea piucchè ragione: le riforme suggerite nel _memorandum_ 21 maggio non furono mai concesse; e noi abbiamo già avvertito che l’editto di luglio soppresse nell’istituzione dei Consigli municipali il più importante principio, quello, cioè, dell’elezione popolare.

In quanto alla secolarizzazione delle magistrature, la santa sede non volle mai udir ragione. Anzi il cardinal Lambruschini, attuale segretario di stato, abolì la sola innovazione operata dal cardinal Bernetti intorno la nomina dei pro-legati, o governatori laici delle provincie: dimodochè colla notificazione 30 giugno 1836, la quale ristabilì i cardinali legati nelle quattro legazioni, fu ripristinato il governo papale nella precisa condizione in cui la rivoluzione del 1831 ebbe a trovarlo.

L’esclusione dei laici non si restringe agli uffici del governo. I tribunali supremi di Roma, l’A. C., la Rota, la Segnatura, la sagra Consulta, ecc., sono composti di soli prelati. I laici sono pure esclusi dalla segretaria di stato, dalla tesoreria, dal _buon governo_, ed anche dalla direzione superiore del ministero della guerra. E finalmente gli ecclesiastici preponderano sui laici anche nella corte di revisione dei conti, istituita dall’editto 31 novembre 1831, la quale è composta di quattro prelati e quattro laici, sotto la presidenza di un cardinale, che, nel caso di un’uguale divisione di voti, determina la maggioranza col voto proprio. Ma d’altra parte, qual pro’ fa mai questa istituzione (la quale è nulladimeno una fra le meglio ordinate), standosene tutta da sè, in un paese in cui le leggi relative alla determinazione e ripartizione delle imposte sono arbitrarie ed improvide, il tesoriere o ministro di finanza senza risponsabilità, il dilapidamento dei denari pubblici inevitabile, perchè cominciando esso da chi non può essere giudicato nè punito, finisce negli ufficiali subalterni, dei quali il maggior numero è in odore di venalità e d’incapacità?

La sola legislazione criminale è stata modificata in questo, ch’ora vi sono un codice penale ed un codice di procedura criminale, laddove prima della rivoluzione del 1831 non vi aveva che i diversi _bandi_ dei legati, ed una specie di procedura tradizionale. Ma quanti abusi e vizi intollerabili non racchiudonsi in questi nuovi codici!

Noi ci contentiamo di notare che il codice penale ristabilisce la confisca per delitti politici, prodiga la pena di morte e quella dei lavori forzati a perpetuità, e commina la pena delle galere fino alla semplice corrispondenza politica di un individuo con un membro qualunque di una società segreta. Il codice di procedura non offre alcuna garanzia agli accusati, specialmente agli accusati di crimenlese. Gl’imputati politici non hanno nemmeno il diritto di scegliersi un difensore, e non vengono confrontati coi testimoni; la sentenza è inappellabile; il processo segreto è sommario; i dibattimenti a porte chiuse. Il codice civile, cotanto importante, non è ancora promulgato. Onde che la legislazione degli stati pontificii consiste delle antiche leggi romane, del diritto canonico, delle costituzioni apostoliche e di alcune disposizioni del _motuproprio_ di Gregorio XVI pubblicato nel 1834; disposizioni le quali modificano il diritto romano, specialmente in ciò che riguarda le successioni, dove i maschi sono smisuratamente favoreggiati a pregiudizio delle femmine.