Venere ed Imene al tribunale della penitenza: manuale dei confessori

Part 12

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1. Se il coniuge che chiede il debito coniugale non è in sè stesso, per esempio, se è demente, o ubbriaco, non ci è obbligo in allora di assecondare la sua dimanda, imperocchè la sua richiesta non è un atto ragionevole. Tuttavia, se l'uomo, malgrado questo suo stato, può ancora consumare l'atto coniugale, la moglie può annuire alla sua domanda, e molto più sarà tenuta ad annuire, quando ragionevolmente essa tema che una ripulsa spingerebbe il marito alla incontinenza, o a darsi ad altra donna, o ad uscire in bestemmie o in turpiloqui coi domestici o coi figli. Così _Sanchez l. 9, disp. 23, n. 9_, _S. Liguori, l. 6, n. 948_, ecc. i quali dicono che alla donna demente o furiosa non deve nè rendersi nè chiedere il debito coniugale, perchè v'ha pericolo d'aborto:

1. E' scusato quegli che non rende il debito coniugale, allorchè, rendendolo, correrebbe grave pericolo la sua salute: prima del debito coniugale, c'è infatti l'esistenza e la salute. Dicasi lo stesso, se si corresse il grave pericolo di nuocere alla prole.

Da ciò risulta: 1. non c'è obbligo di rendere il debito al marito, affetto da morbo contagioso, per esempio da male venereo, peste, lebbra, ecc. _Alessandro III_, però dice, che deve rendersi il debito coniugale ad un lebbroso ma _Sanchez, l. 9, disp. 24, n. 17. S Lig. l. 6, n. 930_, e molti altri dippoi insegnano che quelle parole si riferiscono al caso in cui non ci fosse probabilità di incorrere nel pericolo di rimanere ammorbato, imperocchè è repugnante l'ammettere che un coniuge debba esporsi a tanto pericolo. Ma gli stessi autori eccettuano il caso in cui la lebbra abbia preceduto il matrimonio e fosse nota all'altro coniuge. Ad ogni modo, è sempre da supporsi che non vi sia un grave pericolo, per esempio, il pericolo della morte. 2. Il coniuge ammalato, che non potrebbe rendere il debito senza suo grave danno, ne è dispensato per tutto il tempo della malattia; ma non è permesso di rifiutarlo adducendo inconvenienti di gravidanza o d'educazione dei figli, o le consuete molestie del parto, imperocchè tutte queste cose non sono che accessorii del matrimonio.

3. Un coniuge non è tenuto a rendere il debito all'altro coniuge il quale per causa d'adulterio perdette il diritto di chiederlo, imperocchè non si è più obbligato ad essere fedele a chi ha rotto la fede: ma se è egli stesso invece il reo d'adulterio, non può ricusare il debito coniugale richiestogli, imperocchè in questo caso le offese si compenserebbero. Ciò è cosa certa per la moglie rispetto al marito, ma non è forse così per il marito rispetto alla moglie, perchè la donna adultera pecca assai più gravemente pel motivo ch'essa provoca il pericolo di introdurre nella famiglia dei falsi eredi.

Del resto, quegli che perdonò al suo coniuge l'adulterio per esempio, rendendogli il debito coniugale dopo aver saputo l'adulterio stesso, non può rifiutarlo. Nondimeno, l'adultero può chiedere, ma solo come un favore, al coniuge consapevole della infedeltà, che gli conceda il debito coniugale: se poi questo coniuge ignora affatto l'infedeltà, l'adultero non è obbligato a rivelargliela, per la ragione che non si può costringere chicchessia ad infliggersi una punizione.

4. Se il debito coniugale viene chiesto frequentemente, per esempio, più volte nella stessa notte, non si è sempre obbligati a renderlo, imperocchè ciò è contrario alla ragione, e può essere grandemente nocevole. Deve però la moglie, per quanto può--dice _Sanchez, l. 9, disp. 2, n. 12_,--sovvenire ai bisogni del marito allorchè questi prova stimoli carnali veementi: lo spirito di carità vuole che essa, per quanto può, allontani il marito dal pericolo della incontinenza.

5. La donna non è obbligata a rendere il debito coniugale durante il flusso mestruale; o nel puerperio, a meno che ragionevolmente non tema che il marito incorra nel pericolo della incontinenza, perciò, se le di lei preghiere non valgono a persuaderlo di astenersi dall'atto coniugale, deve alla fine rendergli il debito, imperocchè, altrimenti, sarebbe a temersi il pericolo d'incontinenza, di litigii, od altri inconvenienti. Cosi _S. Bonaventura_ e molti altri citati da _Sanchez, l. 9, disp. 21, n. 16_.

Generalmente i teologi insegnano essere lecito rendere e chiedere il debito coniugale nel tempo dell'allattamento perchè consta dall'esperienza che raramente l'accoppiamento carnale guasta in questo caso il latte. (_Sanchez, l. 9, disp. 22, n. 14, e S. Liguori, 1, 6, n. 911_).

6. Non è permesso ricusare il debito coniugale per la paura di avere troppo numerosa prole. Gli sposi cristiani confidino in Dio _che manda il cibo ai giumenti e ai pulcini dei corvi quando l'invocano_ (_salm. 146, 9_); benedicendo egli la fecondità, benedice bene spesso anche i beni temporali e spirituali facendo si che fra i figli uno ne venga il quale, dotato di particolari qualità, benefichi poi moralmente e materialmente tutta la famiglia.

Ciononpertanto, se mancassero davvero i mezzi di allevare, secondo il proprio stato, una numerosissima prole, _Sanchez l. 19, disp. 25, n. 3_, e molti altri, reputano lecito il ricusare il debito coniugale, semprechè non vi abbia pericolo d'incontinenza; ma siccome il coniuge che nega in questo caso il debito non può mai con certezza sapere se il conjuge che lo domanda possa incorrere nel pericolo d'incontinenza, così il confessore deve raramente permettere che sotto questo pretesto si neghi il debito conjugale. Egli deve sempre esigere che l'astinenza avvenga per mutuo consenso; cionondimeno benchè si sia fatto il proponimento di conservarsi reciprocamente in una perfetta continenza, ciascuno degli sposi deve sempre essere disposto a rendere il debito conjugale all'altro che lo richiedesse.

VII. La donna che, consenziente il marito, prende, per una pattuita mercede, un fanciullo d'altri a nutrire, è scusata se non rende il debito conjugale durante l'allattamento, imperocchè se il latte di una donna incinta non nuoce ordinariamente alla propria prole che di esso si alimenta, non avviene cosí se la prole che succhia quel latte è prole d'altri. Perciò, chi affida il proprio bambino ad una balia, lo vedrà infermarsi, quando quella balia sia incinta.

§ III. _Di coloro che peccano mortalmente, rendendo il debito coniugale_.

I. Se il coniuge che domanda il debito pecca mortalmente, per esempio, chiedendolo in un luogo pubblico o sacro, o quado vi sia pericolo d'aborto o pericolo di nuocere alla propria o alla salute dell'altro, ovvero quando v'abbia evidente rischio di spandere il seme fuori della vagina della donna mentre potrebbe sfogarsi diversamente, è cosa certa che pecca pure mortalmente l'altro conjuge che gli rende il debito, imperocchè parteciperebbe alla stessa colpa ed assumerebbe lo stesso carattere peccaminoso.

II. Se l'uomo è decrepito e debole tanto da non poter compiere l'atto carnale, e non abbia speranza di poterlo compiere, peccherebbe mortalmente esigendo il debito conjugale, perchè sarebbe cosa contro natura; e la moglie per la stessa ragione peccherebbe mortalmente, rendendolo. Ma se l'uomo riuscisse di quando in quando a darsi all'atto conjugale, benchè spesso non riesca a consumarlo, la moglie può rendere il debito e può anche aver l'obbligo di renderlo, imperocchè, nel dubbio di un felice risultato, il marito non può privarsi del proprio diritto: al marito stesso in questo caso è permesso chiedere il debito conjugale, poichè può avere una ragionevole speranza di saper consumare l'atto carnale; e se avvenga ch'egli spanda il seme fuori della vagina della donna, si giudica essere avvenuta la cosa per accidente, ne gliela si può imputare a peccato. Ma ove nessuna speranza egli abbia di giungere alla consumazione dell'atto carnale, egli deve certamente astenersene sotto pena di peccato mortale. Così _Sanchez, l. 19, disp. 17, n. 24_, _S. Liguori, l, 6, 954, dub. 2_ e molti altri da essi citati.

III. Se uno dei conjugi, richiedendo il debito, peccasse mortalmente in forza di una circostanza sua particolare, per esempio, perchè fece voto di castità, o perchè si propone uno scopo cattivo,--i teologi domandano se è permesso rendere a questo coniuge il debito. Certi teologi pensano essere peccato mortale rendere quì il debito conjugale, a meno che la cosa non sia scusata da un grave motivo; imperocchè, nel caso in questione, il conjuge che domanda, non ha diritto alcuno sul corpo dell'altro; ovvero, pel voto emesso o pel fine perverso che si propone, il suo atto non sarebbe che un atto cattivo: l'altro conjuge può quindi non voler assolutamente rendersi suo complice. Molti altri, per lo contrario, dicono che l'altro conjuge, non solo potrebbe rendere il debito coniugale, ma deve renderlo, perchè il conjuge richiedente non perdette con un voto emesso, il suo diritto: sarà una richiesta illecita, ma non ingiusta. Potreste voi negare un debito pecuniario a un vostro creditore che promise di non chiedervelo, adducendo voi ch'egli ora ve lo chiede contro la promessa fatta? No certamente. Del pari--dicono--il coniuge che è richiesto, non può negare il debito conjugale all'altro conjuge, malgrado il voto da questi fatto, e malgrado il peccato mortale che esso commette, chiedendo. Così _Sanchez, l. 9. S. Liguori_, ecc.

A me pare frattanto fuori di dubbio che il conjuge a cui, è chiesto il debito sia obbligato, pe dovere di carità, di avvertire il chiedente e distoglierlo dal peccato, «semprechè--dice _S. Liguori_--esso possa ammonire senza tema di grave dissidio, di sdegno, o di incontinenza,» inconvenienti che spesso sono a temersi. Non è più un obbligo la correzione fraterna quando non vi ha speranza alcuna di ammenda.

Tutti i teologi asseverano che il conjuge non legato ad un voto può lecitamente chiedere il debito conjugale, e molti ve ne hanno che lo consigliano a chiederlo quando egli preveda che l'altro conjuge glielo richiederebbe lui stesso: gli eviterebbe così di commettere un peccato.

IV. Risulta dal fin quì detto che il conjuge, il quale ebbe, un commercio incestuoso con persona consanguinea all'altro conjuge in primo o secondo grado, decade dal diritto di chiedere il debito.

Ma se, ciononstante, il chiedesse,--è obbligato l'altro a renderlo?

Egli è certo che il conjuge innocente può chiedere il debito conjugale e l'altro è tenuto a renderlo. Perciò molti teologi in questo caso, come nel caso precedente, lo consigliano a chiedere il debito, prevenendo così la domanda dell'altro, il quale, chiedendo, cadrebbe in peccato.

Molti teologi citati _Sanchez, l. 9, disp. 6, n. 11_, ritengono invece che il coniuge innocente pecca mortalmente rendendo il debito all'altro che lo richiede, perchè asseconda una richiesta che ha peccato mortale, e perciò fa propria l'altrui malizia.

Moltissimi altri però, e più probabilmente, insegnano con _Sanchez e S. Liguori_ che non v'ha peccato a rendere il debito conjugale, quando non si possa prudentemente distogliere il conjuge richiedente dal peccato di chiederlo: lo sposo innocente, compiendo in questo caso l'atto conjugale, fa una cosa buona in se, a cui ha un diritto, che non gli può esser tolto dall'atto colpevole dell'altro conjuge: sia che egli chieda, sia che egli renda, esercita un proprio diritto, e perciò non pecca, specialmente poi se negando il ricambio del debito conjugale ne potessero risultare inconvenienti o se non gli fosse possibile in niun modo di distogliere l'altro conjuge dal peccato.

§ IV _Di coloro che commettono il paccato di Onan_.

Questo peccato avviene allorquando l'uomo, dopo essersi introdotto nella vagina della donna, si ritira, affinchè il suo umore spermatico non si versi dentro le parti genitali della donna stessa, e così non avvnga la generazione. La denominazione di questo peccato viene da Onan, secondogenito del patriarca Giuda, il quale, morto il fratel suo Her senza figli, fu costretto a sposarne la vedova, di nome Thamar, affine di continuare la parentela del fratello. «Sapendo Onan che i figli nascituri non sarebbero considerati come suoi e porterebbero il nome del fratello, nè ciò egli volendo, accoppiavasi, sì, colla vedova del fratel suo, ma faceva in modo che il suo seme si versasse in terra» (_Gen. 38, 9._). Nulla è oggi più frequente di questa detestabile abitudine fra i giovani sposi, che, non infrenati dal timore di Dio, sprezzano le parole dell'Apostolo: «_sia il connubio, sopra ogni altro, onorevole; e il talamo, immacolato_, (_Cbr. 13, 4_)» e vivono: «_come il cavallo e il mulo, a cui manca la ragione_ (_Sal. 31, 9_).» Non domandando essi al matrimonio che le sole voluttà della carne, rifuggono dai suoi doveri e vogliono, o non aver figli, o averne solo un determinato numero; perciò si danno turpemente e senza freno alcuno alla libidine, evitando con arte le conseguenze dei loro accoppiamenti carnali.

1. E' certo che l'uomo il quale così opera, qualunque ne sia la causa, pecca mortalmente, se non lo scusi la buona fede; e non può essere assolto in confessione, se non si dolga del peccato e si proponga sinceramente di non cader più in esso; non può essere messo in dubbio ch'egli operi in modo enorme contro lo scopo del matrimonio. «Fu per questo che il Signore percosse Onan, il quale commetteva un'azione detestabile. (_Gen. 38 10_).»

2. E' certo che, per la stessa ragione, la moglie che induce il marito a così fare, ovvero acconsente alla di lui detestabile azione, o--e ciò a più forte ragione--essa si ritira, malgrado la volontà del marito prima che questi le abbia versato nella vagina il seme, pecca mortalmente ed è assolutamente indegna dell'assoluzione. Sì, non è infrequente il caso di mogli che non permettano al marito di consumare interamente l'atto coniugale, ovvero che, almeno, liberamente acconsentano che il marito compia la nefanda azione d'Onan.

3. E' certo che la moglie è, almeno ordinariamente, obbligata ad ammonire il marito e a distoglierlo, per quanto può, dal compiere quella perversa azione: è la legge della carità che da lei lo esige.

4. E' certo che la moglie può e deve rendere il debito coniugale; se il marito, da lei ammonito, promette di consumare perfettamente l'atto carnale, e se, infatti, di quando in quando esso perfettamente lo consuma: sul semplice dubbio ch'egli possa mancare al proprio dovere, essa non può negare il debito coniugale; ma essa deve disapprovarlo allorchè egli si ritira indebitamente della sua vagina; se no, peccherebbe anch'essa gravemente.

Ora la difficoltà sta nel sapere, con tranquilla coscienza, se essa può rendere il debito conjugale, ove sappia con certezza che il marito si tirerà indietro, malgrado le sue preghiere per distornelo.

Molti teologi sostengono che la moglie in questo caso non può rendere il debito coniugale ancorchè si esponesse ad una minaccia di morte:

1. Perchè l'atto del marito che si ritira indebitamente dalla vagina della moglie è atto cattivo; e la moglie che a questo atto annuisce, partecipa alla peccaminosità del marito;

2. Perchè, nella nostra ipotesi, l'uomo non chiede veramente l'atto coniugale, ma soltanto il permesso di introdursi nella vagina della donna per eccitare in se una polluzione;

3. Perchè, se il marito esigesse dalla moglie atti sodomitici, essa certamente non potrebbe in modo alcuno acconsentirvi, ancorchè si esponesse con ciò alla morte: ora, nel caso nostro, la domanda del marito si riduce a chiedere nè più nè meno che un atto di sodomia[12], perchè vi sarebbe esclusa la consumazione dell'atto conjugale. Cosí _Habert, tit. 7, p. 745, Collator_ di Parigi, _t 4, p. 348_, molti _Dottori_ della Sorbonna citati da _Collet, t. 16, p. 244, Collator Andeg._ «Sugli Stati,» _t. 3 p. ultima, Bailly_ ecc.

[12] Qui l'autore si riferisce a quella specie, diremo così _anormale_ di sodomia, che si compie fra persone di sesso differente, imperocchè la sodomia _normale_ sarebbe quella fra maschio e maschio, fra femmina e femmina (_Vedi cap. III. art. II_). (_Nota del traduttore_)

Molti altri insegnano che la moglie, la quale non si oppone alla domanda del marito e si offre a lui nel modo che è d'uso, va immune da ogni peccato, qualora essa non dia il proprio intero assentimento all'azione del marito quando esso si tira indietro prima del tempo, imperocchè, cosi operando, essa fa cosa lecita ed esercita un diritto di cui il marito non può colla sua malizia, privarla: essa non fa se non ciò che, dato il matrimonio, può lecitamente fare. E il marito che ad essa si accosta e s'introduce nella parte genitale di lei, non pecca già per ciò, ma pecca soltanto perchè si ritira innanzi tempo e spande fuori della vagina il suo seme. Dunque se la moglie non dà a quest'azione del marito il proprio consenso, essa non partecipa al peccato del marito. Così _Sanchez, l. 9, disp. 17, n. 3_, _Pontius, l. 10, cap. 11, n. 3_, _Tamburinus. l. 7, cap. 3, § 5, n. 4. Sporer, p. 356. n. 490_, _Pontas_ al vocabolo «Dovere conjugale» _cap. 55_, _S. Liguori, l. 6, n. 947_.

_Roncaglius_ e _Ebel_, citati da _S. Liguori, l. 6, n. 947_, permettono essi pure alla moglie di rendere il debito conjugale al marito che vuole tiarsi indietro innanzi tempo, purchè essa non dia il proprio assenso al peccato di lui: ma per scusarla d'ogni colpa essi esigono un grave motivo.

Questa opinione a noi sembra la sola ammissibile, imperocchè noi siamo fermamente persuasi che quì l'azione della donna non ha nulla in sè di cattivo; perciò crediamo che il giudizio, dato da _Habert_ e dagli altri teologi che ed esso aderiscono, sia troppo severo, e non fondato. La moglie può dunque quand'abbia una sufficiente ragione, prestarsi passivamente al marito: ma la ragione scusante deve essere proporzionata alla malizia del peccato e all'effetto della cooperazione, imperocchè non si può mettere in dubbio che la moglie in questo caso cooperi direttamente al peccato del marito: per ciò la causa scusante vuolsi che sia grave. Così ora pensano in generale i confessori dotti e pii, e la stessa Sacra Penitenzieria, la quale interrogata con queste parole:--«_Una pia moglie può ella permettere che suo marito le si accosti, dopo che ella sa per esperienza ch'egli segue la nefanda usanza di Onan.......... specialmente se, rifiutandosi essa, si esponga al pericolo di sevizie, o tema che il marito vada a sfogarsi con prostitute?_» rispose il 23 aprile 1822: «Siccome nel caso proposto la moglie, da parte sua, nulla farebbe che fosse contro natura, faccia pure questa cosa che è lecita; e tutto ciò che vi ha di disordinato in questo atto si imputi alla malizia dell'uomo, il quale, invece di consumare l'atto conjugale, si tira indietro e spande il seme fuori della vagina. Se la moglie, dopo aver fatto le debite ammonizioni al marito, che insiste minacciandole percosse, la morte, od altre gravi sevizie, essa nulla ottiene, può allora, senza peccare, (come insegnano provetti teologi) prestarsi passivamente al marito, imperocchè, in questo caso, essa non fa che semplicemente tollerare il peccato di suo marito, ed ha per sè gravi motivi di scusa, perchè la carità che pur l'obbliga ad opporsi al marito, non l'obbliga però ad opporglisi esponendosi a troppo gravi inconvenienti.»

Dunque resta stabilito che la moglie, date queste circostanze, non pecca prestandosi al marito, semprechè però possa essere scusata da gravi motivi. Ora, ecco i motivi che vengono considerati come gravi:

1. Se essa teme la morte, le percosse, o gravi sevizie. Ciò risulta manifesto dai responsi della Sacra Penitenzieria e dalla Ragione.

2. Se c'è luogo a temere che il marito conduca nella casa conjugale una concubina e viva maritalmente con essa, imperocchè una donna sensata sopporterà piuttosto le sevizie e le percosse che vedere nella propria casa una tresca così ingiuriosa per lei.

3. Se c'è a temere che il marito, benchè non tenga nella propria casa una concubina, la possa però in qualche altro modo frequentare, o possa tenere relazioni con meritrici, ci sembra che la moglie abbia quì un motivo sufficiente di scusa, tuttochè la Sacra Penitenzieria non si sia espressa su questo punto: è certo che un tale stato di cose riuscirebbe assai molesto alla moglie recando con sè diverbi, dissidii, sciupìo d'avere, scandalo, ecc.

4. La gravità di tutte queste molestie deve essere misurata a seconda delle circostanze personali. Ciò che per uno si reputa lieve cosa, può essere per un altro una cosa gravissima: ai litigii passeggeri, ai dissidii ed anche alle percose non si dà gran peso presso i contadini ma queste cose sarebbero insopportabili per una donna timida, istruita con squisitezza, ed educata alle maniere urbane. Ora, il timore di rilevanti dissidii, in quest'ultimo caso, sarebbe una causa sufficiente per scusare il ricambio del debito conjugale.

5. Egualmente può rendere il debito conjugale la moglie, se essa sà con certezza che il marito, irritato da una di lei negativa, bestemmierebbe Dio e la religione, ingiurierebbe confessori e sacerdoti, e uscirebbe in parole scandalose coi figli o coi domestici: volendo essa impedire un peccato, ne provocherebbe invece altri, gravi, ed anche più gravi del primo: a nulla di buono essa dunque riuscirebbe, e dovrebbe anche esporsi a subire gravi molestie.

6. A più forte ragione sarebbe una scusa sufficiente il timore di divorzio, o di separazione, o di disonore, o di grave scandalo.

7. Non è necessario che la moglie resista al marito fino al punto di provare le sevizie, le molestie e gli altri inconvenienti summentovati, imperocchè allora, anche rendendo o offrendo il debito conjugale, non riuscirebbe spesso a togliere il male già esistente: d'altronde essa non è obbligata a subire quelle molestie per impedire al marito di peccare. Basta dunque che il timore sia ragionevole.

8. Non è essa neppure obbligata di ammonire il marito ogni volta ch'esso le domanda il debito conjugale coll'intenzione di ritirarsi da lei prima del tempo, quando ella sappia per esperienza che nulla ottetrebbe, deve tuttavia, almeno qualche volta, far capire al marito ch'essa non è contenta del suo mal fare. Si guardi però bene dal non assentire internamente al peccato del marito o dal compiacersi segretamente in esso, sia pel desiderio di non aver figli, o di non aver le molestie della gravidanza, o per qualsivoglia altro motivo. Nel caso che l'atto fecondatore dipendesse unicamente da lei, dovrebbe essere disposta, piuttosto alla morte, che ad impedire la generazione. In tutti questi casi è permesso alla moglie tutto ciò che le sarebbe lecito, se il marito compisse regolarmente l'atto conjugale.

I suesposti principii sono generalmente accettati. Cionullameno v'hanno ancora molte incertezze che nello scorso anno così esponemmo al sommo Pontefice:

«_Beatissimo Padre_,

«Il vescovo di Mans, prostrato con somma reverenza ai piedi di Vostra Santità, vi espone umilmente ciò che segue:

«Quasi tutti i giovani sposi non vogliono aver prole numerosa, e d'altronde non possono moralmente astenersi dall'atto conjugale.

«Interrogati dai confessori sul modo con cui essi esercitano i loro diritti conjugali, sogliono ordinariamente ritenersi gravemente offesi da tali interrogazioni; ma continuano però nei loro smodati atti conjugali e nel tempo stesso non vogliono punto avere prole troppo numerosa, malgrado tutte le nostre ammonizioni.

«Agli ammonimenti dei confessori rispondono abbandonando i sacramenti della Penitenza e della Eucarestia, dando in tal modo mali esempii ai figli, ai domestici e ad altri fedeli in Cristo. Da ciò consegue un lagrimevole pregiudizio alla religione.

«Il numero di coloro che si accostano al sacro tribunale diminuisce dovunque di anno in anno, e specialmente pel motivo or enunciato, come asseverano molti parroci, cospicui per pietà, per scienza e per esperienza.