Venere ed Imene al tribunale della penitenza: manuale dei confessori

Part 13

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«Che facevano un tempo i confessori? dicono molti. Dai matrimonii non nascevano allora, generalmente, più figli di quello che oggi ne nascano: i conjugi non erano allora più casti d'adesso, eppure non mancavano essi al precetto della annuale Confessione e della Comunione pasquale.

«Tutti sinceramente ammettono essere massimo peccato tanto la infedeltà di un conjuge, quanto il provocato aborto. Or bene: non si riesce che a stento a persuadere qualcuno, che si è obbligati, sotto pena di peccato mortale, di conservarsi perffettamente casti nel matrimonio[13], e di correre il rischio di procreare numerosa prole.

[13] É bene richiamarsi alla mente la distinzione fra _castità coniugale_, _castità vedovile_ e _castità verginale_ (_V il preambolo al Cap. I._) Si è _casti_ nel matrimonio ogni qualvolta si subordinano gli atti coniugali ai dettami della ragione: la _castità conjugale_ non è lo stato verginale nella carne, ma è l'uso virtuoso del matrimonio. (_Nota del Traduttore_).

«Lo scrivente vescovo di Mans, prevedendo i gravi mali che da ciò possono scaturire, e turbato dalle incertezze, sollecito interpella Vostra Beatitudine sulle seguenti questioni:

«1.° I conjugi, che usano del matrimonio in modo da impedire la fecondazione, commettono un atto per sè stesso mortalmente cattivo?

«2.° Benchè quest'atto sia da aversi per sè stesso mortalmente cattivo, possono gli sposi, che di esso non accusano sè stessi, ritenersi in una tale buona fede che li renda immuni da grave colpa?

«3.° È da approvarsi la condotta di quei confessori che per non offendere i conjugi, si astengono dall'interrogarli circa il modo col quale usano dei loro diritti conjugali?«

_Risposta_,

La sacra penitenzieria, ponderate naturalmente le proposte questioni, risponde alla 1.ª:

«Allorquando tutta la disordinatezza degli atti conjugali provenga dalla malizia dell'uomo, il quale, invece di consumare l'atto, si tira indietro e spande il suo seme fuori della vagina della moglie, questa può, dopo le debite ammonizioni invanamente fatte e qualora il marito insista minacciandola di percosse o di morte, può, senza peccare,--come insegnano autorovoli teologi--prestarsi passivamente all'atto conjugale, a patto però, che in questi casi essa non faccia che tollerare semplicemente il peccato del marito: essa ha quì un grave motivo che la scusa, imperocchè la carità, che pure l'obbliga a far resistenza, non l'obbliga cionompertanto fino ad esporsi a tanto gravi molestie

Alla 2:ª poi e alla 3.ª questione risponde: Che il confessore si richiami alla mente l'adagio: _le cose sante si devono trattare santamente_; che ponderi bene le parole di S. Alfonso de' Liguori, uomo dotto ed espertissimo in tali cose, il quale così dice nella sua _Pratica del Confessore §. 4, n.° 7_:--«Relativamente a certi peccati dei conjugi riguardato al debito coniugale, il confessore non è ordinariamente obbligato di tenerne speciale parola, nè conviene farne interrogazioni: a meno che non si tratti della moglie; per chiederle; nel modo il più modesto possibile se ella abbia reso il debito coniugale.... Sul resto, taccia; parli soltanto se sarà interrogato--e finalmente che non ometta di consultare attri provetti Autori.»

«Dato in Roma, l'8 giugno 1842.»

Le suaccennate parole di S. Alfonso de' Liguori trovansi nella ediz. XI° in 4° al § suindicato, ma non al N.° 7, ma al 41.

Notiamo dunque che la Sacra Penitenzieria: 1.° suppone che l'azione del marito il quale fa abuso del matrimonio, è azione per sè stessa mortalmente cattiva; 2° ammette che la norma indicata da S. Alfonso de' Liguori è prudente, e che i confessori la possono tranquillamente adottare.

I confessori quindi si astengono cautamente--e specialmente i più giovani--da interrogazioni indiscrete e che recano grave molestia ai conjugi: operino e parlino con molta prudenza, senza però ledere mai la verità colle loro risposte, nè assolvere indebitamente il penitente ch'essi hanno la coscienza ch'ei sia in peccato mortale; ma non sieno però nemmeno troppo solleciti a ritenere il penitente privo di quella buona fede che talora toglie al peccato la gravezza mortale. Ad ogni modo, si procuri d'indurre i coniugi a vivere santamente nel matrimonio.

La moglie procuri colla forza delle blandizie, con tutti i segni dell'amore, colle preghiere, colle esortazioni, di persuadere il marito a compiere l'atto coniugale colle debite regole, se no, di astenersene completamente, e vivere da cristiano. L'esperienza prova che molte mogli sono riuscite in questo modo a persuadere i loro mariti.

_Si domanda_: 1. Se la moglie può chiedere il debito coniugale al marito, quando ella sappia che esso ne abuserà.

R. Molti teologi rispondono affermativamente, perchè essa ne ha diritto, e del suo diritto usa. Così _Pontius_, _Tamburinus_, _Spover_ ecc. Ma altri e più rettamente, come risulta da quanti abbiamo detto, richiedono un grave motivo affinchè essa possa lecitamente chiedere il debito coniugale, perchè altrimenti offrirebbe al marito un'occasione prossima di peccare; difficilmente poi potrà presentarsi questo motivo quando essa può trovare altri mezzi per vincere la tentazione. Ma, dato infatti il grave motivo, per esempio, la difficoltà di vincere la tentazione, essa non peccherebbe affatto, imperocchè è permesso di domandare con retto intendimento e per gravi motivi una cosa buona in sè, a quegli che la può dare senza peccare, abbenchè questa cosa, per l'abuso che se ne farebbe, non si possa dare senza cadere in peccato: per questa ragione è permesso chiedere i sacramenti da un sacerdote indegno, un prestito di un usuraio, il giuramento da un pagano, ecc. quando vi sieno per far ciò sufficenti motivi.

_Si domanda_: 2. Se il marito possa versare il proprio seme fuori della vagina della donna, quando, per dichiarazione dei medici, la moglie non potesse se non con evidente pericolo di morte.

Rispondiamo, con tutti i teologi, negativamente, perchè il versare a quel modo il proprio seme è cosa contro natura, e detestabile. Se il pericolo della morte non è molto probabile, si consumi completamente l'atto, se poi il pericolo è moralmente certo, bisogna astenersene affatto. In questo caso non rimane ai coniugi altra via di salvezza che quella della continenza: è questa una condizione lagrimevole, ma non può essere mutata. Questi disgraziati sposi devono, se vogliono con più facilità rimanere continenti e vivere castamente, separarsi di letto.

E' a notarsi che anche i fornicatori, gli adulteri, ecc., non possono opporsi alla generazione col lasciar volontariamente cadere il seme fuori della vagina della donna, perchè questa è sempre una cosa contro natura: circostanza d'altronde da doversi dichiarare in confessione.

§ V. _Di coloro che peccano venialmente rendendo il debito coniugale_.

1. Quando l'atto coniugale è un peccato veniale da parte del coniuge che l'ha domandato, per esempio, perchè lo domandò per sua voluttà, credesi che vi sia colpa a concederlo, a meno che non lo scusi qualche ragione, imperocchè altrimenti non si farebbe che somministrare materia al peccato. Se però la domanda è fatta in modo assoluto, è questa una ragione sufficente per giustificare il coniuge che rende il debito, imperocchè diniegandolo, sarrebbero a temersi risse, odii, scandali, pericoli più gravi di peccato ecc.

2. Se poi l'atto coniugale è venialmente cattivo per la cosa in sè, per esempio, perchè, volendo pur far uso, quegli che lo domanda, delle parti naturalmente destinate a ciò, nondimeno vuole un modo o una posizione strana e venialmente cattiva, oppure vuole l'atto coniugale durante la mestruazione o la gravidanza, allora non lo si deve concedere se non c'è una ragione, essendo esso indecente. Sarebbe però una ragione sufficiente per rendere il debito conjugale richiesto, se, diniegandolo, avessero a temersi dei dispiaceri. Così _Sanchez, l. 9, disp. 6, n. 6_, _S. Liguori, l. 6. n. 946_ e molti altri citati da essi, contrariamente ad altri non pochi i quali non ammettono che l'indecenza d'un atto, per quanto sia soltanto venialmente cattivo, possa essere cancellata da ragione qualsiasi: la menzogna, per esempio, (dicono essi), non può essere mai giustificata dalla necessità.

Non c'è però parità fra i due casi: la menzogna è cattiva per natura sua, ma così non è della richiesta del debito conjugale, la quale poi, nel caso nostro, può essere giustificata a detta di chiunque, da un ragionevole motivo: perciò sarebbe egualmente giustificato chi rendesse il debito conjugale richiestogli.

Dopo tutto, mi sembra più probabile l'opinione, che chi rende il debito, in questo caso, vada immune da ogni colpa.

_Si domanda_: 1. Se le mogli che non seppero mai procreare se non figli morti, possano ciononostante rendere o chiedere il debito coniugale.

R. _Sanchez l. 7. disp. 102, n. 8_, _S. Liguori l. 6, n. 553_ e molti altri dicono che la moglie in questo caso non pecca nè rendendo nè chiedendo il debito coniugale, imperocchè: 1. ella fa una cosa in sè lecita e alla quale ha diritto, mentrechè la morte del feto avviene per accidente e non può essere a lei imputata; 2. meglio è che possa nascere un essere con un peccato originale, di quello che non nasca alcuno, come procura di dimostrarlo ampiamente _Sanchez_; 3. qualche volta accade che una donna, dopo molti aborti, partorisca felicemente.

_Sylvius_ però _t. 4, p. 718_, _Billuart t. 19, p. 396_, _Bailly_, ecc. dicono che la moglie non può chiedere, nè rendere il debito coniugale, quando sia moralmente certa che la prole non può nascere viva, perchè in questo caso diventa impossibile ottenere lo scopo legittimo e proprio del matrimonio. Questa opinione, così ristretta, ci sembra la più probabile e la sola da adottare. Gli Autori citati non dicono che in questo caso il peecato sia mortale, nè certo osiamo dirlo noi.

_Si domanda_: 2. Se la moglie la quale, secondo il giudizio dei medici, non può partorire senza manifesto pericolo di morte, sia obbligata di rendere il debito al marito, quando questi lo chieda insistentemente.

R. Noi abbiamo già provato che il marito in questo caso non può, per qualsiasi motivo, domandare alla moglie il debito coniugale: egualmente la moglie non può renderlo, perché essa non può disporre a sua voglia della propria vita. Tuttavia, il peccato non è mortale se non nel caso in cui il pericolo della morte sia evidente.

CAPO II.

_Dell'uso del matrimonio._

In questo capo esamineremo:

1. Quando i conjugi peccano usando del matrimonio;

2. Come devono essere giudicati i contatti fra conjugi.

ARTICOLO I.--_Quando i coniugi peccano usando del matrimonio_.--I. Peccano mortalmente i coniugi, non quando il loro accoppiamento carnale avviene all'infuori della vagina della donna, o quando si spande, fuori della della stessa vagina e deliberatamente, l'umore spermatico; ma altresì, quando cominciano essi l'accoppiamento carnale nelle parti deretane colla intenzione di consumarlo poi nella vagina femminile imperocchè qui essi ricorrono ad un mezzo che è in tutto sconveniente, e siccome questo mezzo tende per sè stesso a far spargere il seme fuori delle parti sessuali della donna, così esso non è, infine, se non una sodomia. Così _Sanchez l. 9, disp. 17, n. 4_, _S. Liguori l. 6, n. 916_, e molti altri da essi citati.

II. Secondo il parere di tutti i teologi, è un peccato mortale tanto il chiedere quanto il rendere il debito conjugale quando si vuol adottare, per accoppiarsi, una posizione non naturale e si incorre per ciò nel grave pericolo che il seme caschi fuori della vagina della donna. La ragione di ciò è evidente. Ma, escluso questo pericolo, il chiedere o il rendere senza necessità il debito conjugale in questa maniera è soltanto un peccato veniale, la positura non naturale dei corpi dei conjugi non tocca l'essenza del matrimonio nè impedisce la fecondazione. Ma è severamente da biasimare, il marito specialmente, se per sentire maggiore voluttà, s'introduce nella vagina della moglie facendosi volgere da lei il tergo come usano le bestie, oppure mettendosi sotto di lei, imperocchè queste strane giaciture corporali sono spesso segni di concupiscenza mortalmente cattiva in coloro che non si accontentano delle posizioni ordinarie. Data però la necessità di comportarsi in questi modi, per esempio, in causa di gravidanza, o perchè non è possibile una positura diversa, allora non vi ha peccato, semprechè però non ci sia il probabile pericolo di spandere il seme fuori della vagina della donna.

III. Peccano mortalmente i coniugi che esercitano fra loro atti molto osceni e gravemente repugnanti al naturale pudore, e specialmente se si accoppiano carnalmente usando di una parte del loro corpo che non è quella voluta dalla natura, per esempio, se la moglie prende in bocca il membro virile del marito[14]............... _ecc. ecc._ imperocchè lo stato coniugale non potrà mai in modo alcuno giustificare simili infamie.

[14] Il testo latino ha qui una lacuna, ma l'esempio offerto dall'autore è già abbastanza eloquente nella sua sconcezza per indovinare i lubrici segreti mal velati dai puntini e gli _eccetera_, segreti d'altronde che vengono voluttuosamente disvelati dalla cattedra nei seminari al cospetto di giovani seminaristi. Che lezioni! (_Nota del Traduttore_).

IV. E' peccato mortale se i coniugi impediscono la fecondazione, per esempio, se, come già dicemmo, l'uomo spande il seme fuori della vagina della donna, se si oppone alla sua completa eiaculazione, se la donna respinga da sè lo sperma del marito o tenta di respingerlo, se rimane essa impossibile, coll'intendimento di impedire la fecondazione, ecc.--_S. Antonio Sanchez_ e molti altri citati da _S. Liguori l. 6, n. 918_, dicono che non vi è peccato mortale se, prima di emettere il seme, il marito, col consenso della moglie, si tira indietro, per esempio, affinchè non nasca prole; semprechè però non vi sia nè nell'uno nè nell'altro coniuge pericolo di polluzione. Tuttavia _Navarrus_, _Silvestro_, _Ledesma_, _Azor_ e moltri altri credono ragionevolmente essere peccato mortale, tanto perchè nell'uomo c'è sempre il pericolo della polluzione, quanto perchè si opera gravemente contro natura lasciando imperfetto l'accoppiamento carnale. Questa seconda opinione è quella che in pratica de'vessere adottata.

V. Peccano mortalmente i conjugi se chiedono o rendono l'accoppiamento carnale, quando v'abbia grave pericolo di aborto, abbenchè il feto non sia ancora animato, oppure quando ne derivi notevole nocumento alla salute della prole. Ciò risulta evidente da quanto abbiamo già detto, imperocchè anche questa è una cosa gravemente contraria alla natura.

IV. Peccano pure mortalmente i conjugi se, nell'atto carnale del matrimonio hanno desiderii di adulterio, vale a dire se si fingono dinnanzi alla mente un'altra persona e voluttuosamente si dilettano immaginandosi di avere invece commercio carnale con lei. Dicasi lo stesso se esercitano l'atto conjugale con un fine mortalmente cattivo, per esempio, se il marito chieda o renda il debito col desiderio che la moglie muoja nei dolori del parto.

VII. E' peccato mortale l'accoppiamento, se si compie, fosse pur anco in tempo di guerra, in un luogo sacro, perchè si mancherebbe alla debita riverenza del luogo e perchè la legge della Chiesa lo proibisce: i conjugi possono in altro modo appagare i loro bisogni.

VIII. Peccano, infine, mortalmente i conjugi se si accoppiano in presenza d'altri dando così grave scandalo: procurino perciò che nella loro camera nuziale non ci sia letto d'altre persone. E i poveri, e i contadini, che ben sovente non hanno che una sola camera per dormirvi essi, i figli, e i domestici, sieno cauti e procurino che, di nottetempo, usando dei loro diritti conjugali, non si presti occasione di rovina ad altri. Oh! quante domestiche, quanti fanciulli, in tenera età, sono già di costumi corrotti, e devono la loro depravazione a conjugi imprudenti!

ARTICOLO II.--_Dei contatti fra conjugi_.--I. Quel toccarsi per giungere direttamente al legittimo accoppiamento, senza però che vi sia pericolo di polluzione, è, senza alcun dubbio, lecito: questi toccamenti sono come gli accessorii dell'accoppiamento: lecito questo, sono leciti pur essi. Se però, abbenchè tendano all'accoppiamento, si fanno per godere una voluttà maggiore, sono peccati veniali, perchè questo maggiore godimento è uno scopo venialmente cattivo. Ma sarebbero però peccati mortali se questi contatti, quantunque tendenti all'accoppiamento, fossero repugnati alla retta ragione, come sarebbe l'applicare le parti sessuali dell'uno a certe parti del corpo dell'altro, non convenienti: perciò i conjugi cristiani non devono fare «come fanno i cavalli e i muli che sono irragionevoli (_Salm 31. 11_); ma che ciascuno di voi sappia ch'egli possiede parti sensuali per scopo di santificazione e d'onore, non per sfogo di passioni, come usano le genti che non conoscono Dio» (_I. ai Tessal, 4. 4._)

II. Il palparsi fra conjugi è peccato mortale quando ne risulti un prossimo pericolo di polluzione, imperocchè la polluzione non è lecita nè ai conjugati nè ai liberi, e non si può ammettere scusa alcuna ad esporsi _volontariamente_ al pericolo di essa. Percui, allorquando non espongono al pericolo di polluzione, non sono menomamente peccati gli abbracciamenti fra conjugi ed altri contatti non osceni che soglionsi fare fra sposi per coltivare la mutua affezione. Se questi contatti si posson permettere fra persone non conjugate, benchè vi possa essere qualche pericolo di polluzione, semprecchè però vi sia un motivo che li giustifichi, a più forte ragione si possono permettere fra conjugi, imperocchè, favorendo questi contatti la loro mutua affezione, diventano un motivo sufficente a scusare un qualche pericolo di polluzione, se pur esistesse.

III. Disputano discordi i Dottori sull'argomento, se i contatti gravemente osceni fra conjugi, escluso sempre il pericolo prossimo di polluzione, siano peccati mortali. _S. Antonio_, _Silvestro_, _Comitolus_ e molti altri citati da _Sanchez, l. 9, disp. 44_, asseriscono che i contatti, (come gli sguardi), di questo genere, sono peccati se avvengono senza che vi sia un intendimento di addivenire all'accoppiamento carnale, imperocchè in questo caso, non tendono ad esso, anzi l'escludono, ma mirano bensì alla polluzione che è in sè essenzialmente cattiva.

_Sanchez_ poi _l. 9, disp. 44, n. 11 e 12_, _S. Liguori l. n. 932_ ed altri in generale, sostengono che i toccamenti, come gli sguardi, di questa natura, escluso pur sempre il pericolo prossimo di polluzione, non sieno dippiù di un peccato veniale, benchè non mirano all'atto conjugale, imperocchè tali atti fra sposi non sono, di loro natura, peccati, potendo esser benissimo compiuti lecitamente in relazione all'accoppiamento carnale, e non diventano peccati venali se non quando non siano in relazione a cotesto accoppiamento, e manchino perciò di un legittimo scopo: e quando non esista grave pericolo di polluzione, non sono mai dippiù d'un peccato veniale.

Questa seconda opinione a noi sembra la più probabile. Tuttavia devesi, ordinariamente, in pratica biasimare sul serio i conjugi che così operano, in special modo, se questi contatti solleticano fortemente gli spriti veniali, imperocchè in questo caso di rado manca il pericolo della polluzione. Così _P. Antoine_ e _Collet_.

Non si devono però ritenere rei di peccato mortale quei coniugi, che asseverano in buona fede che, col toccarsi, i loro sensi non si eccitano, e che non v'ha in essi probabile pericolo di polluzione imperocchè tal cosa non è infatti rara fra sposi da lungo tempo assuefatti agli atti venerei. Certamente noi non vorremmo condannare quella pia moglie la quale, o per timidezza, o per tema di qualche guajo, o per conservare la pace domestica, permette che il marito la palpeggi, semprechè essa assicuri che questi contatti non la eccitano libidinosamente od almeno la eccitano leggerissimamente.

I discorsi osceni fra marito e moglie non sono peccati mortali, a meno che non inducano, nel grave pericolo della polluzione; locchè d'altronde è ben raro. Perciò, i confessori devono non preoccuparsi molto di tal cosa.

IV. _Sanchez, l. 9. disp 44, n. 15_ e molti citati da esso dicono che un conjuge il quale, nell'assenza dell'altro, si tocchi o si guardi libidinosamente, senza pericolo di polluzione, pecca soltanto venialmente, imperocchè questi suoi atti sono atti secondari che tendono ad un atto principale, in sè lecito, vale a dire l'accoppiamento carnale che è il loro debito scopo, benchè ora non possano conseguirlo.

Essi sono pure d'avviso che si deve dire la stessa cosa, se questo conjuge si figura d'essere in atto di compiere l'accoppiamento carnale e si diletta voluttuosamente pensandovi.

Molti altri al contrario, più comunemente, per esempio, _Layman_, _Diana_, _Sporer_, _Vasquez_, _S. Liguori_, ecc. non sospetti di soverchia severità ritengono come probabile, che sono peccato mortale questo genere di toccamenti, tanto perchè il conjuge non ha facoltà di disporre del proprio corpo se non incidentalmente e in relazione all'accoppiamento carnale, quanto perchè questo toccarsi provoca la polluzione, e si connette poi ad un pericolo prossimo quando soffermandovisi sopra col pensiero, si sovreccitano gli spiriti.

Devono sempre essere proibiti come mortali quando eccitano notevolmente i sensi: se no, a noi sembrano soltanto peccati veniali.

Siccome il piacere dell'atto coniugale che si è compito o che si deve compiere non ha che poca influenza per eccitare i sensi, noi pensiamo che sovente non lo si debba imputare a peccato mortale. Il piacere di una cosa lecita non può essere gravemente cattiva; ora, l'accoppiamento carnale fra coniugi è lecito; dunque non vi è peccato mortale pensando al piacere dell'accoppiamento compiuto o da compiersi o che s'immagina di compiere. Perciò _S. Tomaso, «Del Male» 9, 12, art. 2 a 17_ dice: «Siccome il congiungimento carnale non è peccato mortale fra sposi, così l'acconsentire al pensiero voluttuoso di esso non può essere un peccato più grave dell'acconsentire all'atto medesimo.» Vale a dire, se l'esercitare l'atto coniugale per solo piacere è soltanto un peccato veniale, egualmente sarà del pensare voluttuosamente ad esso. Non può dunque essere peccato mortale se non in causa del pericolo che ne può derivare, pericolo che si reputa presente se «il piacere s'accompagna, non solo alla commozione degli spiriti, ma benanco al solletico e alla voluttà della libidine,« come dice _S. Liguori, l, 6, n. 937_.

Questi sono i principali peccati coi quali si suole macchiare la santità del matrimonio: Dio spesso li punisce, anco in questa vita, coll'estinguere la famiglia, colla scostumatezza dei figli, colla morte improvvisa, o con altre calamità. Molti errano quei coniugi i quali credono che tutto a loro sia lecito nel matrimonio: perciò, con facilità essi commettono innumerevoli peccati mortali, che poi non disvelano al confessore, e che imputridiscono dentro di essi. A ragione l'Augustissimo Delfino, padre di Luigi XVI, Luigi XVIII e Carlo X diceva _che la castità coniugale era più difficile della perfetta continenza_.

CAPO III.

_Norme dei confessori verso le persone coniugate._