Storia della Repubblica di Firenze v. 1/3
Part 32
Ego Peruzzius filius olim Soldi de Trebbio imperiali auctoritate iudex et notarius, autentichum huius exempli scriptum per Bonaguidam Boninsegne, imperiali [auctoritate] notarium, et subscriptum per Iacobum de Cerreto quondam Ildebrandi auctoritate imperiali ordinarium iudicem et publicum notarium, vidi legi et quicquid in ipso continebatur de verbo ad verbum hic fideliter exemplavi, et quod supra interlineatum est, silicet ab eisdem, propria manu feci.
Ego Iacobus quondam Iohannis Galitii imperiali auctoritate ordinarius iudex atque notarius, autentichum huius exempli vidi et legi, et ea que in ipso continebantur hic fideliter reperi exemplata, ideoque subscripsi.
Ego Giunta notarius, filius quondam Bulsecti de Bulsingis de Prato, autenticum huius exempli vidi et legi, et ea omnia que in ipso autentico continebantur per Peruzzium suprascriptum iudicem et notarium hic superius reperi fideliter et legaliter exemplata, ideoque subscripsi, et mee manus signum apposui.
Nº II.
(Vedi pag. 80.)
DISCORSO INTORNO AL GOVERNO DI FIRENZE DAL 1280 AL 1292; D’INCERTO AUTORE.
Crediamo al fatto nostro non disutile riprodurre questo Discorso, che fu pubblicato dal P. ILDEFONSO DI SAN LUIGI, _Delizie degli Eruditi_, tomo IX, pag. 256. — A noi non fa caso che già si trovi per le stampe; i materiali per la storia, come diplomi e carte e statuti e testi di legge o di trattati, pare a noi che basti sapere dove siano, e potersi rinvenire da chi prepara l’istoria per via d’indagini, alle quali necessariamente si mettono pochi. Ma questo nostro è tutt’altro assunto, e abbiamo a noi fatto come un obbligo di cercare che se taluno si voglia mettere alla pazienza di leggere questo libro, vi trovi quel più che noi potevamo e sapevamo, perchè egli arrivi a vivere quanto più sia possibile col pensiero dentro a quel popolo e a que’ tempi dei quali scriviamo.
In questa Appendice daremo pertanto di quei documenti i quali a noi sembrino atti a un tal fine; daremo alcuni testi di Leggi o Trattati che abbiano importanza capitale, perchè il linguaggio, le voci legali, le formule sono istoria anch’esse; daremo pure, ma con parsimonia, qualche scrittura già pubblicata, e persino qualche più minuto lavoro nostro che romperebbe viziosamente la narrazione quando da noi si fosse posto in corpo all’Istoria. In quanto allo scritto che ora pubblichiamo, è opera d’uno che se ne intendeva, come parve anche al P. Ildefonso, che nella vasta sua Raccolta mostrò buon giudizio. È singolare quel fermarsi che fece l’autore al breve e antichissimo periodo della Repubblica fiorentina che precedè alla istituzione del Gonfalonierato. Ma ciò appunto indurrebbe a credere che abbia egli lavorato sopra documenti che a lui vennero alle mani, in oggi perduti. In quegli Ordini di magistrati, i quali si trovano qui bene descritti, era già il primo fondamento della Repubblica fiorentina.
Io descrivo quale fosse il governo della Città di Firenze dall’anno 1280 al 1292, perchè avendo avuto da questo origine quello, sotto il quale fiorì tanto tempo la Repubblica fiorentina, mi persuado che questa notizia sia per essere tanto più grata, quanto maggiormente pare essere stata sin oggi sepolta nelle tenebre dell’oblivione.
Seguìta alla fine dell’anno 1279 la pace del Cardinale Latino, restarono nondimeno le famiglie della città di Firenze divise in guelfe, ghibelline e neutrali, distinte in grandi, popolane e plebee. Grandi erano quelle, che o per nobiltà, o per ricchezze, o per numero d’uomini e per mala natura loro insuperbite, non si contentavano del vivere civile; ma angariavano i meno potenti, e poca stima facevano de’ magistrati. Popolane tutte le civili quiete. Plebee tutte le altre. Le prime due avevano parte nel governo, l’ultime no. Governavano la Repubblica queste due sorti di famiglie, valendosi nello stesso tempo d’uffiziali forestieri, ottimo rimedio alle passioni de’ particolari cittadini nell’amministrazione della giustizia. Il supremo Magistrato in principio fu quello de’ Quattordici; a questo poi succedè quello de’ Priori. Gli uffiziali forestieri erano due, la Podestà e ’l Capitano. Il governo riguardava le cose di dentro e quelle di fuori della città. Dentro amministrar la giustizia, provveder le cose necessarie al mantenimento, e consigliar della pace e della guerra: fuori, difendersi da’ nemici, o offenderli. La Podestà fu antichissima in Firenze: dicono che cominciò l’anno 1202. Trovasi molto prima, ed è quella che ne’ tempi moderni chiamossi per nome mascolino, il Podestà, e così chiameremola noi. Il Capitano cominciò l’anno 1250 con nome di Capitano di Popolo, chiamossi dopo Capitano della Massa de’ guelfi, l’anno 1279 Capitano di Firenze e Consigliere di pace, e nel 1282 fugli aggiunto il titolo di Difensore dell’arti ed artefici. L’elezione di questi due uffiziali o rettori i primi tre anni fu rimessa nel Pontefice, perchè egli eleggesse persone non appassionate per Parte guelfa, nè per ghibellina, e desiderosi di conservar la pace, e perchè eglino avessero forza di farlo fu pagato a ciascheduno di loro cinquanta cavalieri armati, e cinquanta fanti, e per lo primo anno per esser più sospettoso, cento degli uni e cento degli altri. Nel resto del tempo sei mesi avanti il loro principio, per i Consigli del Comune si eleggevano gli elettori del Podestà, per quelli del popolo quelli del Capitano, nè furono mai gli stessi elettori se non per caso, perchè ora furono i Priori soli, ora in compagnia di due o più per sesto, talvolta con tutte le Capitudini, alcun’altra delle sette maggiori solamente, ed alle volte avvenne se bene di rado, che i Priori non v’intervennero. Ciascheduno degli elettori proponeva il soggetto ch’egli voleva. Non doveva essere il proposto del dominio nè di luogo vicino a 50 miglia, d’età d’anni 36 almeno, guelfo, cavaliere o dottore e nobile o signore, nè suddito d’alcun principe. Andavano a partito separatamente, e i quattro di più favore si intendevano essere eletti secondo la graduazione de’ voti. Eleggevasi un ambasciatore, che portava la elezione, se il primo accettava, quella degli altri svaniva, se rifiutava, andava al secondo, dopo al terzo ed al quarto, finchè uno di loro accettasse; e non trovandosi, si eleggevano altri quattro. Doveva l’eletto dopo che la presentazione dell’elezione gli era fatta, avere accettato in termine di due giorni, da indi in là s’intendeva avere rifiutato. Accettando dovea ottenere dalla sua patria promessa autentica di non concedere rappresaglia contro il Comune di Firenze, o alcun suddito di esso, o per salario, che non gli fosse pagato, o per condennazione, che al sindacato gli fosse fatta o per qualsivoglia altra causa. Aveva da essere in Firenze quindici giorni avanti a quello che doveva pigliare l’uffizio con tutta la sua famiglia per informarsi degli statuti della città: e quindici ne dovea stare dopo, che tanti erano quelli del sindacato. Subito arrivato dovea o nel Consiglio del Comune, o in Parlamento pubblico giurare sopra il libro degli Statuti serrato l’osservanza di tutti insieme con tutta la sua famiglia; ed il Capitano giurava di più di procurare per quanto potesse il mantenimento della pace e la difesa dell’Arti. La famiglia del Potestà s’intendeva allora così. Sette giudici, tre cavalieri, diciotto notai e dieci cavalli, tra cui quattro armigeri, e teneva venti berrovieri. Quella del Capitano, tre giudici, due cavalieri, quattro notai e otto cavalli, la metà armigeri, ed avea nove berrovieri. I giudici, notai e berrovieri si mutavano, quelli del Podestà al principio di luglio, quelli del Capitano al principio di novembre; dovevano i nuovi venire allora in Firenze, i vecchi partirsene, ognuno di loro sodava per sè e suoi di starsene al giudicato nel sindacato. La famiglia d’alcun di loro non doveva essere dello Stato, nè di Toscana. Il salario del Potestà e della sua famiglia era per tutto il tempo lire 6000, quello del Capitano 2500. I berrovieri avevano lire tre il mese. Abitava il Potestà nel palazzo del Comune; il Capitano in quello del Popolo: cominciava questo l’ufficio il primo di maggio, quello il primo di gennaio; durava l’ufficio loro un anno: l’uno e l’altro cognosceva delle cause civili e criminali.
Il Podestà cognosceva tutte le cause criminali; deputava tre de’ suoi giudici per vederle, chiamavansi i giudici de’ malefizi: ognuno di loro abbracciava due sesti: ciascheduno faceva le cause denunziategli, non poteva alcuno denunziare a altro giudice di quello del suo sesto, il reo seguitava il foro dell’attore: i forestieri denunziavano a quel giudice più loro piaceva. Nelle cause leggieri non potevano pigliare accuse, se non dall’ingiuriato o suo parente: nelle gravi da ognuno: l’accusa doveva essere soscritta dall’accusatore, altrimenti era nulla. Non si poteva procedere per inquisizione, se non in caso che l’ingiuriato e suoi parenti richiesti, che accusassero, non volessero, e se il richiederli fosse stato molto incommodo. L’accusatore giurava di proseguire l’accusa, e davane mallevadore per soldi 100. Il reo era citato a spesa dell’attore, se non compariva nel termine, era citato per bando con riservo di tempo, secondo la qualità della causa, della persona e del luogo; se compariva dopo il termine, ma avanti la condennazione pagando soldi 12 per il bando, era libero da esso. Era il reo esaminato, e se delle cose non sapeva scusarsi, rimaneva convinto, nè più poteva difendersene: scrivevasi l’esamine, ed assegnavasegli dieci giorni di tempo a difendersi; del resto i testimoni convincevano, ma sei giorni si avea di tempo a riprovarli, dopo i quali 25 ne aveva il giudice a esaminare e conferire la causa col Podestà ed altri giudici, e quelli finiti, altri cinque a dar la sentenza. Il Capitano aveva nel criminale la cognizione solamente delle violenze, estorsioni e falsità, e de’ maleficj commessi nella sua corte e palazzo, quando però ancora di queste non era data prima querela al Podestà, ma se il Podestà non dava la sentenza fra 30 giorni, poteva pur conoscerle il Capitano, e alla cognizione di esse deputava uno de’ suoi giudici.
I contumaci si condannavano e bandivano, pagavasi taglia a chi pigliava banditi, e chi ne pigliava o appostava in modo che alcuno ne venisse nelle forze del Comune, se era in simile o minor bando, era cancellato senza spesa. I nomi di tutti si registravano in due libri, l’uno stava appresso il Podestà, l’altro appresso i Priori. Concedevaglisi alcuna volta salvo condotto, per andare a stare in esercito, alcun’altra tacitamente si comportavano. I Priori de’ popoli erano tenuti a dare in nota i beni de’ banditi che erano ne’ loro popoli, e per il Comune erano fatti guastare. Chi voleva difenderne alcuno col pretendere che fosse suo, dovea depositare lire 500 o più o meno a piacimento del Potestà. Se i contratti che per tale effetto produceva erano trovati fittizi, perdeva il deposito fatto. Le cause civili nella prima istanza erano conosciute per i giudici dei sesti. Ogni sesto aveva la sua Corte ed il Giudice. I Giudici erano cittadini Dottori. Ogni sei mesi si mutavano. Di salario avevano lire 25, in tutto il tempo. Appellavasi al giudice delle Appellazioni, che era forestiero e dottore. Di salario aveva lire 500, stava in uffizio un anno. L’appellazione doveva esser fatta fra due giorni dalla sentenza data, presentata fra otto dall’interposta appellazione, proseguita in 20 e sentenziata fra 15, utili, se però il tempo non fosse prorogato dalle parti. Se la sentenza del Giudice dell’Appellazione era conforme alla prima, era finita la causa, se no, aveva appello al Podestà, che la faceva vedere per i suoi quattro Giudici collaterali, e la sentenza loro stava ferma nè aveva appello. Le cause civili, che cognosceva il Capitano erano le spettanti alla gabella, all’estimo e simili.
Uno dei giudici del Capitano era deputato sopra la Camera e gabella, rinvenire le ragioni e far pervenire in comune quello gli fosse stato occupato, e fare che le rendite delle gabelle, che allora tutte si vendevano, legittimamente si facessero ed i denari da’ compratori fossero pagati; l’altro Giudice era posto a riscuotere le condennazioni, libre o imposizioni fatte per il Comune di Firenze. Facevansi ogni volta che n’era il bisogno, imponevansi ad ognuno secondo l’estimo delle sostanze: l’estimo facevasi ordinariamente ogni tre o quattro anni.
Gli uffizi de’ Cavalieri, tanto di quelli del Podestà, quanto di quelli del Capitano erano l’andare attorno con i berrovieri cercando chi contraffacesse agli Statuti, nè senza la presenza de’ cavalieri in molti casi si poteva catturare, in difetto loro supplivano de’ Notai, de’ quali era il proprio ufizio l’aiutare i Giudici, a’ quali n’era assegnato certo numero per ciascuno.
Il supremo Magistrato de’ Quattordici, chiamato così dal numero degli uomini, era composto di guelfi, ghibellini e neutrali, partecipandone ciascuna parte per rata del suo numero. Eleggevansi per quelli che erano stabiliti per i Quattordici vecchi e per i Richiesti. Tre se ne facevano per il sesto d’Oltrarno, tre per San Piero Scheraggio, per essere i maggiori, di tutti quattro gli altri sesti due per ciascuno: l’ufizio loro era solo di un mese. A questo l’anno 1283, succedè quello de’ Priori delle Arti, che un anno avanti essendo stati eletti con certa autorità, fu dipoi nel mese di maggio data loro tutta la medesima, che avevano i Quattordici, e questi del tutto spenti, tenendosi fino all’anno 1286, lo stesso modo nell’eleggergli, che si faceva già i Quattordici e da quel tempo al 1292 furono eletti per i Priori vecchi, e per le dodici Capitudini maggiori. Dovevano essere matricolati in alcuna delle sette Arti maggiori e guelfi; divieto avevano due anni, durava l’ufizio loro due mesi. Abitavano nel palazzo pubblico, le spese e la servitù avevano dal Comune. Tre giorni della settimana davano udienza pubblica, il lunedì, mercoledì e venerdì. A nessuno potevano parlare, fuorchè di negozi pubblici, a’ quali almeno dovevano essere presenti i due terzi di loro, nè etiam con i parenti loro più stretti potevano ragionare, non essendo però compresi in questa proibizione il loro Notaio, e famigli. Il Notaio si eleggeva da loro per il tempo che stavano in uffizio, il quale scriveva tutti gli atti e deliberazioni fatte da loro. Sei cittadini erano eletti per le sette Capitudini maggiori a sindacare i Quattordici e’ Priori; sei per i Consigli del Comune a sindacare il Podestà; sei per quelli del Popolo a sindacare il Capitano: quasi tutti gli altri ufiziali erano sindacati per il Giudice delle Appellazioni.
Mille fanti della Città erano eletti per il Podestà e Capitano e Quattordici, per conservazione e difesa degli uffizi loro, e per alcuni per i Richiesti; dugento n’erano eletti per Oltrarno; Borgo e San Pancrazio avevano il bianco di sopra, il rosso di sotto; in quello d’Oltrarno era dentro un ponticello rosso. In Borgo una capretta nera; in San Pancrazio una branca di lion rosso. Gli altri tre avevano il rosso di sopra, il bianco sotto. Nel rosso di San Piero Scheraggio era un carretto azzurro. In Porta San Piero le chiavi gialle; in quello di Duomo il tempio di San Giovanni. Mutavansi i Gonfalonieri ogni anno del mese di marzo: i gonfaloni erano dati loro nel Parlamento pubblico. Doveano essere presti alla volontà del Podestà e Capitano; se nel medesimo tempo l’uno e l’altro gli comandava, quelli de’ primi tre sesti obbedivano al Capitano, gli altri al Podestà. Doveva ogni gonfaloniere ch’era chiamato far la massa alla chiesa pel suo popolo; e chi non vi compariva era condannato in lire 25. Nessuno poteva servire per sostituto, fuorchè i medici e dottori, e chi aveva più di 60 anni. Ognuno doveva aver dipinto in tavolaccio e l’altre sue armi dell’insegne del suo sesto. Quando erano chiamati i mille, gli altri non potevano muoversi, nè far ragunata d’uomini armati, massime i grandi, fuorchè fra loro vicini e nello stesso vicinato. Questi tre uffizi maggiori. Quattordici o Priori, Podestà e Capitano governavano quasi il tutto insieme con i Consigli. I Consigli erano di più sorti; di Richiesti o Savi, del Cento speciale e generale del Capitano o del Popolo, e generale di 300, e speciale di 90, del Podestà Comune. Quello dei Richiesti, o Savi non durava più d’una sessione, ed era di quel numero e di quella qualità di cittadini che pareva a’ due rettori forestieri, ed a’ Quattordici o Priori che tutti intervenivano in esso. Proponeva il Podestà; trattavasi di negozi di guerra, sentivansi gli ambasciatori, rispondevasi loro, e finalmente in esso si decidevano tutti i principali negozi. Ciascheduno diceva il parer suo, e vinceva quello che era favorito per la maggior parte passando la metà: se alcuno non arrivava a tal numero rimettevasi il negozio ad altro simile Consiglio e con maggiore o minor numero di Richiesti, o ne’ tre uffizi maggiori solamente, secondochè si vinceva. Se si trattava di guerra eranvi ancora chiamati i Capitani della guerra; se di fare imposta nella città, le Capitudini delle Arti o tutte o parte, ed il partito si faceva segreto.
Tutti gli altri Consigli duravano un anno, eleggevansi i consiglieri per i tre uffizi maggiori e per alcuni Richiesti di ciaschedun sesto. Per quello del 100 erano eletti 20 consiglieri per Oltrarno, 20 per San Piero Scheraggio, in tutti gli altri sesti quindici per ciascuno. Del Consiglio speciale del Popolo o Capitano, che con altro nome si chiamava di Credenza, erano sei consiglieri per ogni sesto e del generale venticinque; ragunavansi in San Piero Scheraggio l’uno e l’altro nel medesimo tempo: ritiravansi da una parte della Chiesa quelli del generale, il negozio era proposto nello speciale, vinto in esso, si proponeva di nuovo nel generale, intervenendovi ancora quelli dello speciale: di tutti e due Proposto n’era il Capitano. I consiglieri erano popolani in quelli del Comune, ch’erano due, sebbene quasi un solo in essenza, trovandosi rarissime volte essersi ragunati disgiunti. I consiglieri erano grandi e popolani, per il generale di 300 eranne eletti cinquanta per sesto, per lo speciale di 90, quindici; ragunavansi nel palazzo del Comune e Proposto n’era il Podestà. Chi era d’un Consiglio non poteva essere dell’altro, nè insieme potevano essere padre e figliuolo e fratelli carnali. Divieto si aveva un anno dal deposto ufizio. Non era di essi chi non aveva almeno 25 anni. Ne’ Consigli del Podestà sempre intervennero nelle cose gravi le Capitudini delle sette Arti maggiori solamente sino all’anno 1286, da indi in qua delle dodici, che sempre intervennero in quelli del Capitano.
Non potevasi proporre in questi Consigli, se non quello ch’era ordinato per i Quattordici, o Priori, i quali tutto esaminavano fra di loro, e trovando il negozio di che si trattava utile e necessario al Comune, commettevano al Podestà e Capitano che lo proponessero ne’ Consigli. I consiglieri avevano a essere nel luogo deputato avanti che il Proposto del Consiglio si rizzasse per proporre, nè potevano partirsi senza sua licenza, finchè non fosse letta la riforma, e fatto il partito sopra l’approvazione di essa; non potevano consigliare o arringare fuorchè sopra la cosa proposta: nissuno poteva rizzarsi per consigliare, o arringare, sinchè il primo arringatore non avesse finito. Non potevasi dar fastidio o impedire alcuno arringante o consulente; nè potevasi alcuno rizzare in Consiglio, o dire o consigliare alcuna cosa se non nel luogo solito e ordinato a consigliare. Ne’ Consigli del Comune non potevano essere più di quattro arringatori, senza licenza del Podestà: negli altri non se ne vede numero certo. Il partito ne’ Consigli si faceva in due modi o palese e scoverto, o segreto; il palese si faceva a sedere e rizzarsi, il segreto colle palle: il sedere e rizzarsi facevasi immediatamente l’uno dopo l’altro. Le palle si mettevano in un bossolo di due corpi, l’uno rosso e l’altro bianco; il sedere e la parte rossa del bossolo favoriva, il rizzarsi e la parte bianca disfavoriva. Nel consiglio del Cento facevasi segreto, nello speciale del capitano prima palese e poi segreto, nel generale palese solamente, in quelli del Podestà palese ed alcuna volta segreto, ed in tutti si vinceva per la metà e uno poi almeno; fuorchè nel derogare agli Statuti, che questo in tutti i Consigli si dovea vincere per i quattro quinti.
Per il Consiglio del Cento si potevano statuire lire 100 il mese, le quali i Priori a piacer loro, senza stanziamento d’altro Consiglio che di questo, potevano spendere, non eccedendo però lire 25 per partita. I Consigli del Popolo per sè soli eleggevano gli elettori quasi di tutti gli ufiziali.
Quelli del Comune eleggevano i Sindachi, quando n’era il bisogno per gli affari pubblici, commettevano le Imbreviature o Protocolli dei Notai morti, emendavano i danni de’ fuochi e de’ guasti; stanziavano le spese piccole di lire 100 a basso di quella sorte però che secondo gli Statuti si potevano stanziare e deliberavano d’alcune altre cose di non molta importanza; tutti gli altri stanziamenti, provvisioni e riforme dovevano vincersi per tutti i Consigli, passando per ordine dell’uno e dell’altro ed ancora quelle cose che si trattavano per il consiglio de’ Savi o Richiesti, per gli quali il popolo dovesse essere aggravato o con ispese o con altro. Se quello che era proposto in un Consiglio non si vinceva, non si poteva di nuovo proporre in esso, finchè non fossero mutati i Priori, a tempo de’ quali era stata fatta la proposta. Nel medesimo giorno non poteva esser proposto ne’ Consigli del Comune quello ch’era stato proposto nel Consiglio del Popolo.
Eravi ancora il Parlamento generale o Consiglio pubblico, nel quale intervenivano i tre maggiori uffizi. Tutti gli altri Consigli e le dodici Capitudini ragunavansi in Santa Reparata ogni due mesi, quindici giorni dopo l’entrata de’ nuovi Priori, facevasi alla presenza di tutto il popolo, erane capo il Podestà. Era lecito ad ognuno del numero delle capitudini o de’ consoli proporre tutto quello ch’egli avesse stimato essere benefizio del Comune. Esaminavansi dopo le proposte da’ Priori se niuna ve ne conoscevano buona o da potersi fare proponendola altra volta ne’ Consigli minori e doveasi vincere come l’altre provvisioni e riforme.
Le riforme e provvisioni e deliberazioni de’ Consigli erano distese e scritte a’ libri e rogati de’ sindacati, e le procure che occorrevano farsi per il Comune di Firenze dal notaio delle Riformagioni, il quale doveva essere della provincia di Lombardia di là dal Reno, ma non del luogo donde fosse il Podestà o Capitano. Eleggevasi per il Consiglio del Comune, e durava l’uffizio suo un anno, ma poteva essere raffermato.