Storia della città di Roma nel medio evo, vol. 3/8

Part 29

Chapter 293,251 wordsPublic domain

Al secolo undecimo, nelle più prossime vicinanze di Roma troveremo Tusculum e Preneste da sedi maggiori della signoria feudale; sulla fine del secolo decimo vediamo invece imperare nella Sabina la famiglia di Benedetto conte, congiunta per cognazione a Crescenzio. Quel potente uomo aveva sua dimora nel castello di Arci; s’era impadronito di molte terre di Farfa, e i suoi figliuoli, Giovanni e Crescenzio, rubavano a mano ardita al paro di lui. Benedetto strappava a sè perfino la città vescovile di Cere o Agylla, quell’antichissima etrusca che allora non peranco s’appellava _Caere vetus_ (oggidì Cervetri). La caduta di Crescenzio metteva gravi pensieri in capo a quei signorazzi; Giovanni conte restituiva tosto la metà di una terra che aveva rapito a Farfa, e l’Abate allora investivagli in feudo «di terzo genere» l’altra metà, col castello Trabuco, del cui possesso fra loro si contendeva[546]. Però, altre proprietà del monastero, ed eziandio della Chiesa romana, rimanevano ancora in mano di Benedetto, in quello che Ugo abate s’affrettava a chiederne a Roma giustizia. Il giovane Crescenzio, fratello di Giovanni, andava allora da spensierato nella Città, tuttavia atterrita del supplizio dello zio suo; e forse con quell’atto di impavida sicurezza voleva darsi l’aria di non essersi frammischiato negli affari del suo congiunto: sennonchè l’Imperatore e il Papa se lo pigliavano, e tenevanlo in ostaggio. Benedetto, padre di lui, veniva, ciò stante, a Roma; con formalità giudiziarie restituiva Cere al Papa, ma l’aveva fatto appena, che correva a quel castello e vi si afforzava. Se subito dopo il supplizio di Crescenzio, un Barone della Campagna, parente suo, ardiva sfidare a quel modo l’Imperatore ed il Papa, ei si può di leggieri giudicare di che qualità fosse il fondamento della signoria di questi in Roma. Era essa e rimase soltanto cosa di breve momento; e gli Imperatori, che si gloriavano d’essere successori di Augusto, vedevansi costretti sempre, ogni qual volta venivano in persona nelle terre romane, ad assediare colle loro genti d’arme piccoli manieri baronali. Il vincitore di Roma dovette muovere con soldatesche a cacciar Benedetto fuor di Cere; lo accompagnarono il Papa e l’Abate e lo seguì Crescenzio prigioniero. Sulle prime il padre irrise alla minaccia che gli si impiccherebbe il figliuolo, però quando dalle mura del castello vide che cogli occhi bendati lo si trascinava al patibolo scese a dedizione. Cedette Cere al Papa, e ne ebbe restituito il figliuolo; allora Imperatore, Papa e Abate tornarono a Roma per andarne poi nella Sabina, dove offersero a Benedetto una scritta d’investitura di terzo genere, che quegli peraltro rifiutò: e quantunque, alla fine, giurasse di rinunciare alle sue illegittime pretese, i suoi figli si burlarono della promessa, e non fecero che peggiori violenze al convento di Farfa[547].

L’Imperatore e il Papa vollero metter briglia all’arroganza dei tirannelli Sabinati, e perciò cercarono di mantenere in integro stato i possedimenti di Farfa. Abbiamo in addietro descritto le condizioni di questo monastero celebre; diamo adesso un’altra occhiata alla sua storia. Morto Campo, l’Abazia fu concessa, nell’anno 966, in commenda a Leone, abate di sant’Andrea sul Soratte; e questo non fece che accrescere le intemperanze di vita dei monaci. Indi abate fu Giovanni, crapulone sfrenato; Ottone lo depose, e gli diè Adamo a succeditore. L’Abazia ne fu smembrata in due, chè, Ottone morto, Giovanni la fece da padrone dei beni situati nella Sabina, nel territorio Tusco e in quello Spoletino, mentre Adamo tenevasi in signoria nella marca di Fermo. Soltanto Ottone III, venuto a Farfa nell’anno 996, riunì i dominî del convento sotto a Giovanni abate, alla soggezione di cui, per lo meno, confermò con un Diploma tutta intiera la estensione dei beni dell’Abazia[548]. Giovanni passava di vita nel 997, e allora Ugo, contrariamente alle statuizioni canoniche, comperava da Gregorio V la dignità di abate. Quell’uomo, irrequieto e operoso, era entrato a sedici anni nel convento di Monte Amiata, e adesso, a ventiquattro, impugnava il bastone pastorale di Farfa per imperarvi lunghi anni gloriosamente, e per compilarvi libri preziosi in cui descrisse i casi della sua età[549]. Ottone III lo depose come intruso, e diede ad un altro l’Abazia, ma le instanze dei monaci e l’ingegno dell’uomo deposto trovarono grazia appo di lui, per guisa che, addì 22 di Febbraio dell’anno 998, ripose in dignità Ugo, e rinnovò altresì l’antica legge di Farfa, giusta la quale l’Abate, liberamente eletto dai frati, doveva essere confermato primamente dall’Imperatore, patrono del convento, indi ordinato dal Papa[550].

La ristorazione di Ugo fu del resto assai salutifera all’Abazia, chè quegli allora severamente vi introdusse la riforma cluniacense, e curò con opera instancabile la rivendicazione dei beni monastici. Perciò lo troviamo parecchie volte a Roma comparire innanzi al tribunale imperiale, armato dei suoi bravi diplomi; e ogni volta lo vediamo uscire vittorioso di liti, i cui documenti leggiamo ancora con grande sollecitudine, perocchè ci offrano diritta notizia degli ordini, coi quali s’amministrava in Roma a quei dì la giustizia. A buon dritto pertanto lo Storico può far suo pro di uno di quei litigî giudiziarî, e produrlo come un quadro in cui sono impresse a vivi caratteri le condizioni del tempo. L’età che descriviamo selvaggia era e violenta, ma s’addolciva a umanità per via della maestà, di cui la legge si circondava. Al dì d’oggi, Papi e Re terrebbero per contrario alla loro dignità, se si esigesse che scendessero in persona nelle aule di un tribunale civile per risolvere dei piati di ordine privato: da lunga pezza il concetto della podestà regia è uscito della cerchia di un’opera immediata e personale, e si tramutò in un’astrazione impotente; ma in quei tempi, ancora mezzo patriarcali per costume, la maestà giudiziaria era tenuta in conto di opera sublime e santissima della podestà di dominio. Dopo di Carlo magno gli Imperatori sedettero moltissime volte in Roma sullo scanno di giudice; quei giudizî col proceder del tempo divennero per verità più rari, e sotto agli Ottoni troviamo soltanto alcuni _Placita_ romani, che si associavano in ispecialità alla ragione dell’_Imperium_.

Addì 8 di Aprile del 998 l’Abate di Farfa fu citato in giudizio a Roma dai preti di santo Eustachio, i quali pretendevano alla restituzione di due chiese pertinenti a Farfa, ch’erano quelle di santa Maria e di san Benedetto nelle terme di Alessandro, ed affermavano che il convento ne aveva loro pagato un censo. Il tribunale ordinario romano, costituito di _Judices_ imperiali e pontificî, si raccolse fuor delle porte del san Pietro, presso a santa Maria _in Turri_. A suo vicario e a presidente del collegio giudiziario l’Imperatore elesse l’arcidiacono del palazzo imperiale, e nominò a suo assessore Giovanni, prefetto della Città e conte palatino; da parte del Papa furono aggiunti, in qualità di assessori, due giudici palatini, il primo defensore e l’arcario, oltre a tre _Judices dativi_. Ugo abate rifiutò di appigliarsi al diritto romano e di valersi di un avvocato romano, perocchè Farfa fosse stata sempre retta colla legge dei Longobardi; e, siccome era uomo germanico, accampò il suo diritto d’origine, in Roma, dove riconosciuto era da dopo della Costituzione di Lotario. Il presidente era uomo impetuoso; lo prese per la cocolla e se lo trasse a sedere vicino a sè[551]; ma Ugo, col beneplacito dell’Imperatore, volle tornare a Farfa per andarvi a levare il suo avvocato longobardo, e, tre dì dopo, comparve, accompagnato da Uberto, patrocinatore del convento. Dimostrò allora che l’Abate di Farfa non soleva acconciarsi al diritto romano; produsse un Diploma di Lotario e la confermazione di Pasquale papa, giusta i quali il suo monastero, al paro di altri chiostri dell’Impero franco, non poteva esser giudicato che colla legge dei Longobardi, e protestò esser pronto a giurare l’autenticità dei documenti, oppure a provarla con duello e con testimonî. La parte avversaria respinse la prova, e tentò di impedire che fosse fatta applicazione del diritto longobardico, ma il presidente la costrinse ad assoggettarvisi. Quindi ai preti attori fu dato un avvocato romano, Benedetto figlio di Stefano _a Macello sub Templo Marcelli_, e quegli formulò tosto la domanda contro all’Abate. Poichè però non v’erano giudici longobardi, il presidente se la cavò sommariamente; nominò giudice lo stesso Uberto avvocato del convento, facendogli giurare sugli Evangelî che avrebbe giudicato con giustizia; e poichè l’Abate alzava gran gridìo, dicendo che veniva così privato di patrocinio, gli fu subito eletto per difensore un uomo della Sabina. Questi, interamente ignaro del diritto, non seppe di che parte incominciare a rispondere; laonde fu concesso ad Uberto, diventato adesso giudice, ossia assessore, di dargliene primamente spiegazione. Il giudice longobardo volle, conformemente alla sua legge, che la parte convenuta giurasse il fatto, che Farfa da quarant’anni si trovava in possesso delle chiese; però i preti cercarono di scansare quel giuramento, volendo provare, secondo il giure romano, che, nello spazio di quarant’anni, avevano eglino riscosso censo da Farfa. I testimonî, assunti disgiuntamente l’uno dall’altro, caddero in contraddizione fra loro, e furono trovati in falso; e poichè i preti avevano rifiutato l’indetto giuramento di verità, la loro azione fu rejetta, ed eglino condannati a rilasciare al convento le chiese controverse[552]. Giusta le forme che il rito giudiziario ordinava, si procedette così: si tolse dalle mani della parte soccombente la scrittura che conteneva l’oggetto della domanda (in caso di falso, le si toglieva il documento falsificato); un giudice trafisse in croce la scritta col coltello, e così lacerata la consegnò alla parte vittoriosa, affinchè la conservasse come documento, e, in caso di bisogno, potesse allegarla a favor suo. In pari tempo che ciò fu fatto, si divietò la riproduzione della domanda sotto pena del pagamento di dieci libbre d’oro, le quali sarebbero ricadute per una metà al palazzo imperiale e per l’altra metà a beneficio del convento[553]. Però, la massima instabilità in cui trovavansi le cose politiche e civili faceva sì che gli stessi processi si ripetessero innumerevoli volte; anzi, per quasi un secolo si prolungavano con pertinacia incredibile le quante volte i contendenti speravano di condurre a buon fine le loro maliziose pretensioni, perchè li favorissero circostanze più prospere, o corruzione di giudici, o mutamento di Principi[554]. Gli atti della causa notevole onde dicemmo si raccolsero indi in un documento, che fu sottoscritto dai giudici e dagli avvocati, e consegnato all’Abate; gli è precisamente quello che ancora leggiamo nei Regesti di Farfa, e giova a provarci quanto ingenue e brevi fossero le forme delle procedure giudiziarie romane a quell’età, ma altresì di quanto la varietà dei diritti speciali le rendesse difficili e confuse. La incertezza del diritto non aveva limite; tutte le porte erano aperte al raggiro e alla corrutela, e può imaginarsi qual fatta di protezione la legge concedesse ai cittadini poveri od ai coloni.

§ 2.

Ordini giudiziarî in Roma. — I _Judices palatini_ o _ordinarii_. — I _Judices dativi_. — Formula usata per la costituzione del giudice romano. — Formula usata nella concessione del diritto civile romano. — Giudici criminali. — Consoli e _Comites_, forniti di autorità giudiziaria nelle città di provincia.

Il Placito romano ci offre opportunità di associarvi alcune considerazioni sugli ordini giudiziarî, com’erano costituiti in Roma al tempo di Ottone III. A proposito della lite, di cui dicemmo, trovammo due classi di giudici; i _palatini_ e i _dativi_. I primi abbiamo conosciuto fin dal secolo ottavo come sette ministri pontificî: rinnovato l’Impero, continuarono eglino ad essere il magistrato ordinario di giustizia del Papa nelle cose civili. Allorchè poi il Laterano assunse forma eziandio di Palatinato imperiale i _Judices palatini_ ebbero funzione altresì di giudici imperiali, e in qualità di assessori pronuncianti sentenza poterono essere adoperati così dall’Imperatore che dal Pontefice. Le attenenze speciali per cui l’Imperatore era signore supremo di Roma, e il Papa erane signore territoriale, educarono la strana miscela delle due podestà, ond’esse furono rappresentate in comune nelle cose di giustizia. Il _Primicerius_ e il _Secundicerius_, l’_Arcarius_ e il _Saccellarius_, il _Protoscriniarius_, il _Primus defensor_ e l’_Adminiculator_ furono in pari tempo rivestiti della dignità di officiali imperiali. Passati erano i tempi in cui questi ministri pontificî avevano tiranneggiato su Roma, chè la gerarchia antica di officiali era stata distrutta dai Carolingi e dai Papi; però i _Judices palatini_, sotto il _praesidium_ del Primicerio, durarono da primo collegio dei magistrati di Roma. Eran dessi che regolavano anche l’elezione pontificia; presiedevano essi alle ceremonie della coronazione dell’Imperatore, cui stavano intorno, e, per così dire, ordinavano, parimenti come i sette Vescovi lateranensi ordinavano il Pontefice. Il Primicerio e il Secondicerio facevano da cancellieri dell’Impero, e, a quel modo che conducevano il Papa nelle processioni, medesimamente, nelle occasioni di festa, stavano ai fianchi dell’Imperatore[555]. Dacchè poi formavano il supremo consesso giudiziario permanente del duplice Palatinato, i sette _Palatini_ avevano anche nome di _Judices ordinarii_. Non avevano perduto la competenza giudiziaria loro propria in nessuna delle rivoluzioni di Roma; ed infatti notammo che Alberico usò di loro sì, come facevano l’Imperatore e il Papa. Per lo contrario, i _Duces_ di altra volta erano stati privati della loro autorità di giudici. Nella Costituzione data da Lotario nell’anno 824 sono ancora messi accanto dei _Judices_, ma, ai tempi degli Ottoni, non possedono più siffatta qualità. Fin dall’età di Carlo magno, per vero, gli ordinamenti romani in fatto di giustizia avevano sofferto mutazioni parecchie; l’autorità giudiziaria di officiali militari e civili, che anticamente, durante il periodo bizantino, avevano tenuto la supremazia, spariva al tempo dei Franchi, e dava luogo al più libero moto delle istituzioni germaniche che si svolsero nello Scabinato: infatti, dopo la prima metà del secolo decimo, troviamo anche in Roma i _Judices dativi_, e assai spesso ve li incontriamo in documenti posteriori all’anno 961, dopochè di loro s’ebbe fatto nome a Ravenna, intorno all’838.

L’essere proprio di questi _Dativi_ non è venuto ancora affatto in chiaro; secondo che il nome loro dice, erano «costituiti», in qualità di assessori[556], per volontà delle supreme podestà di giustizia, dell’Imperatore, del Papa, del _Patricius_, oppure, nelle città di provincia, del _Comes_. A ragione si tennero in conto di istituto germanico, e si paragonarono agli Scabini, assessori franchi permanenti, che, sotto l’influenza del Conte, erano eletti fra gli uomini, possessori di liberi allodî, del «Gau» ossia territorio giurisdizionale, affinchè sedessero in tribunale come periti di diritto, e pronunciassero sentenza[557]. Da alcuni documenti si ritrae che nell’Italia superiore i _Dativi_ erano nominati per città; in esse facevano da giudici, e il titolo si associava al loro nome, anco dopo ch’erano morti[558]. Per riguardo a Roma peraltro non può darsi prova che si scegliessero per coelezione del popolo; anzi compaiono sempre «dati» dall’Imperatore e dal Papa, e sì poco in qualità di assessori del comune cittadino (com’erano nell’Italia settentrionale), che talvolta potevano benanco essere denotati per giudici palatini[559]. In officio di _Dativi_ vedonsi i sommi dignitarî laici; troviamo infatti Teofilatto «console e _Dativus Judex_»; Giovanni, prefetto, conte palatino e _Dativus Judex_; laddove molti altri _Dativi_ si presentano senza che siano insigniti di dignità di diversa maniera: con tal nome di _Dativus Judex_ si appellò anche Uberto avvocato del convento di Farfa, non appena che fu chiamato a fare da giudice sentenziante[560].

La magistratura giudiziaria di Roma era pertanto composta degli _Ordinarii_ e dei _Dativi_. Di regola, non però sempre, sotto al giudice presidente si riunivano tanti _Ordinarii_ e _Dativi_ quanti occorrevano a formare il numero di sette, mentre un numero indeterminato di ottimati (_nobiles viri_), simili ai liberi ossiano _boni homines_ dei Franchi, assistevano al giudizio (_adstare, circumstare, resedere_)[561]. Come veri giudici romani gli _Ordinarii_ e i _Dativi_ insieme erano appellati: _Judices Romani_ o _Romanorum_; chiamavansi: per grazia di Dio, Giudici del sacro romano Impero (_Dei Gratia sacri Romani Imperii Judex_). Ei pare che al tempo degli Ottoni la nomina del _Dativus_ fosse associata ad una ceremonia solenne. «Quando è a costituirsi il Giudice», così dice la formula di quell’età, «deve il Primicerio condurlo all’Imperatore. L’Imperatore gli dice: Avverti, o Primicerio, che egli non sia schiavo dell’uomo, nè povero, affinchè non nuoca all’anima mia con corruzione. Al Giudice dica l’Imperatore: Bada, in tutti i casi, di non ledere la legge del nostro santissimo predecessore Giustiniano. E quegli: Maledizione eterna cada su me se io lo faccia. Indi l’Imperatore deve fargli giurare che in nessun caso offenderà la legge; poi lo vesta del mantello, e gli assetti il fermaglio a destra, e gli chiuda a sinistra il mantello, in segno che gli deve essere aperto il libro della legge e chiuso il falso testimonio. E gli dia in mano i Codici, e dica: secondo questo libro giudica Roma, e la città Leonina e il mondo tutto; indi con un bacio lo congedi»[562].

La frase orgogliosa, se pure ridicola, che il Giudice romano dovesse giudicare secondo il Codice giustinianeo, oltre che la città Leonina, anche l’orbe delle terre, s’attagliava al concetto, ora nuovamente ravvivato, che Roma fosse città capitale del mondo; e già l’età di Ottone III lo esprimeva in quel noto verso leonino: _Roma caput mundi regit orbis frena rotundi_. Ristoravasi a quei dì anche lo splendore del diritto civile romano; e i Romani si compiacevano tutto quanti allorquando vedevano uomini franchi o longobardi impetrare il privilegio di potersi porre sotto la protezione del giure romano. Allora erano fatti cittadini romani con pompa solenne: «Se taluno», dice la formula, «brama di diventare romano, ei deve umilemente mandare all’Imperatore alcuni suoi fedeli, e pregarlo che lo accolga sotto il diritto romano, e gli conceda di venire inscritto nel registro dei cittadini romani. Se l’Imperatore vi acconsenta, deesi procedere così: sieda egli coi suoi nobili giudici e mastri; due Giudici gli vanno innanzi a capo chino e dicono: Imperatore nostro, cos’è che comanda il tuo altissimo imperio? E l’Imperatore: Che il numero dei Romani si accresca, e che l’uomo da voi oggi annunciatomi, sia posto sotto al giure romano»[563].

Poichè i _Judices palatini_ erano preti, e perciò non potevano pronunciare sentenze di sangue, necessario era che in Roma vi avessero tribunali criminali permanenti. Per verità, il noto frammento «_quot sunt genera judicum_» non fa cenno del Prefetto, che ancora esisteva, e neppure dei _Judices dativi_; esso specifica soltanto i _Palatini_ e i _Consules_, i quali sono ripartiti per giurisdizione di territorio, eleggono i _Pedanei_, puniscono i rei secondo la legge, e, a misura del delitto, pronunciano sentenza[564]. In essi noi ravvisiamo veri giudici criminali permanenti, or detti Consoli, non più _Duces_, ed i cui giudici subalterni ricevono nome di _Pedanei_. I loro «Giudicati», che in Roma certamente si dividevano per regioni, dipendevano dall’autorità del Prefetto della Città, avvegnachè sia difficile che quei Consoli facessero da giudici soltanto fuor di Roma, e che i «Giudicati» fossero tribunali posti in luoghi da Roma diversi. Peraltro, un documento dato da Velletri nell’anno 997 dimostra che i giudici dei territorî provinciali avevano nome di Consoli: in quella carta un Abate manda ad un castello datogli in investitura dei giudici monastici in cose civili, con titolo di _Consules_[565]. Ad ogni modo confessiamo, che la nostra scienza degli ordini giudiziarî della Città a questo periodo di tempo è assai difettiva; dai documenti assai poco profitto abbiam tratto, e gli Storici moderni del diritto romano nel medio evo, ristretti a siffatte scritture e a quell’imperfetto frammento, pur rimproverandosi i reciproci errori, vanno tutti tentoni nel bujo[566]. Se così incompletamente ci è noto l’ordinamento giudiziario di Roma, avviene pur lo stesso per ciò che riflette le città fuor di Roma. Erano esse tuttavia amministrate da _Duces_, da _Comites_, da _Vicecomites_ ed anche da Gastaldi e da _Missi_ apostolici, i quali, alla loro volta, eleggevano i loro _Judices_. I _Duces_ antichi compaiono a questa età assai rari; manifestamente eglino erano stati soppiantati dai Conti franchi, i quali adesso emergono dappertutto, così che i Ducati antichi si tramutano in Comitati[567]. Anche i Tribuni di un tempo cessarono di essere rettori di piccole città; sol di rado viene a galla il loro titolo; qua e là è semplicemente cosa d’onore, oppure significa vera qualità di officiali municipali e di giudici di terre minori[568].

§ 3.

Il Palatinato imperiale in Roma. — Guardia imperiale. — Conte Palatino. — Fisco imperiale. — Palatinato e Camera pontificî. — Imposte. — I redditi del Laterano si sono diminuiti. — Dispersione dei beni ecclesiastici. — Esenzioni dei Vescovi. — La Chiesa romana riconosce, intorno al 1000, i contratti di feudo.