Storia degli Italiani, vol. 06 (di 15)

Part 40

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Le concessioni imperiali non di rado s’intralciano e si contraddicono. Nel 1163 Federico Barbarossa da Lodi dava un diploma, ricevendo sotto la sua protezione, cioè affrancando il borgo e gli uomini di Sarzana, concedendo un mercato ogni sabbato, la libera scelta de’ proprj consoli ecc.: diploma confermato da Federico II il 1226. Ora nel 1185 lo stesso Barbarossa assegnava al vescovo di Luni la giurisdizione, il bando, il mercato, la pesca, il distretto, insomma la signoria sui popoli di Santo Stefano e Sarzana. Nel 1355 Carlo IV, scialacquatore di privilegi, confermava al vescovo lunese il diploma di Federico: eppure al tempo stesso dava in feudo ai marchesi Malaspina e alla città di Pisa molte terre comprese in quella concessione.

[156] _Breve recordacionis de Ardicio de Aimonibus._

[157] _Monum. Hist. patriæ_, Chart., I. 813.

[158] Da _credere_ in senso d’affidare, usato dai Latini e dai nostri. In un placito di Limonta dell’888: _Cum ibi essent nobiles_ _et credentes homines, liberi arimanni, habitantes Belasio loco._ Antiq. M. Æ., diss. XLI. — _Quisquis in hujuscemodi tribunalis consilium admittebatur, jurabat in credentiam consulum, hoc est se tacite retenturum quæcumque eo in consilio dicta vel acta fuissent, nec enunciaturum uspiam in profanum vulgus._ Rer. It. Scrip., VI. 962. E nell’Ariosto: «Nelle cui man s’era creduta». — _Homines credentes_ valea quanto uomini di credito, fededegni: «Vincenzo di Naldo, fiorentino, uomo molto creduto in quel contado». BEMBO, _Storia_, lib. VII.

[159] Il Serra, _Storia della Liguria_, I, 277, lo adduce come del 950: ma pare da mettere fra il 1121 e il 1130. Vedi VINCENT, _Hist. de la rép. de Gênes_. Parigi 1842.

[160] Alcuno immaginò che maggiori fossero quelli tolti dalla nobiltà, minori quelli da plebei. Vedi BENVOGLIENTI, _Osservazioni intorno agli statuti pistojesi_. Il contrario pensa Muratori, _Antiq. M. Æ._, diss. XLVI.

[161] _Statuta Mantuæ_, lib. II. rub. 15.

[162] MARIOTTI, _Saggio di mem. storiche civili ed ecclesiastiche di Perugia_, 1806, pag. 248.

[163] VARCHI, _Ercolano_. Il Muratori (_Antiq. M. Æ._, tom. IV) pubblicò l’_Oculus pastoralis pascens officia et continens radium dulcibus pomis suis_, che è un’istruzione ad un futuro podestà intorno a tutte le parti del suo uffizio: ma è forse opera di qualche monaco, più attento alla parte morale che alla giuridica; come fa pure ser Brunetto Latini, nel lib. IX del suo _Tesoro_, dove largamente divisa i doveri del podestà. Fra le altre cose dice: — Sopra tutte cose debbe il podestà fare che la città che ha suo governamento, sia in buono stato, senza briga e senza forfatto. E questo non può fare, s’egli non fa che li malfattori, ladroni e falsatori sieno fuori del paese: chè la legge comanda bene che ’l signore possa purgare il paese della mala gente. Però ha egli la signoria sopra i forestieri e sopra’ cittadini che fanno li peccati nella sua jurisdizione, e non pertanto egli non giudicherà a pena quello ch’è senza colpa: ch’egli è più santa cosa a solvere un peccatore che dannare un giusto, e laida cosa è che tu perda il nome d’innocenza per odio d’un nocente....... Sopra li maleficj debbe il signore e i suoi uffiziali seguire il modo del paese e l’ordine di ragione, in questa maniera. Prima debbe quello che accusa giurare sopra il libro di dire il vero in accusando e in difendendo, e che non vi mena nullo testimonio a suo sciente; allora dee dare l’accusa in iscritto, ed il notajo la scriva tutta a parola a parola, sì come egli la divisa: si dee inchiedere da lui medesimo diligentemente ciò ch’egli o li giudici od i signori crederanno apertamente che sia del fatto, o della cosa: e poi si mandi a richiedere quelli che è accusato del maleficio; e s’egli viene, sì lo faccia giurare e sicurare la corte dei malfattori, e metta in iscritto sua confessione e sua negazione, sì come egli dice: e se non dai malfattori, o che ’l maleficio sia troppo grande, allora debbe il signore od il giudice porre il dì da provare, e da ricevere li testimonj che vegnono, e costringere quelli che non vegnono, ed esaminar ogni cosa bene e saviamente, e mettere li detti in iscritto: e quando i testimonj sono ben ricevuti, il giudice ed il notajo debbon far richiedere le parti dinanzi da loro; e s’elli vegnono, si debbon aprire li detti de’ testimonj, e darli a ciascuno perchè si possano consigliare e mostrar loro ragione. Ora addiviene alcuna volta ne’ grandi maleficj, che non possono essere provati interamente, ma l’uomo trova ben contra quelli ch’è accusato alcuno segno e forti argomenti di sospezione: a quel punto il può l’uomo mettere alla colla per farli confessare la colpa, altrimenti no; e si dico io, ch’alla colla il giudice non deve dimandare se Giovanni fece maleficio, ma generalmente dee dimandare chi ’l fece».

[164] SERRA, _Storia della Liguria_, lib. III. c. 8: GIULINI, _Continuaz._, part. I. p. 64; _Chron. parmense_, Rer. It. Scrip., IX. 819; CORIO, lib. II. — I patti del podestà di Genova sono divisati nei _Monumenta Hist. patriæ_, Chart., II. 1334.

[165] Ma se io non potrò avere lo delinquente, puniroe lo figliuol suo, u vero li figliuoli del delinquente, se lui u se loro potrò avere. Ma se lo figliuolo u vero li figliuoli del delinquente aver non potrò, puniroe lo padre del delinquente, se io lo potrò avere, così in avere come in persona ad mio arbitrio..... Et non dimeno li loro beni, poichè in del bando saranno incorsi, siano pubblicati al comune di Pisa, et siano guasti et distructi così in de la città come in del contado in tutto, sicchè poi non si rifacciano, nè rifare li permetterò nè abitare u lavorare u vendere u alienare. Et ciascheduno che li abitasse, lavorasse, vendesse, alienasse, comprasse et per qualunque altro titolo ricevesse, puniroe...

«Et intorno alle suprascripte tutte cose investigare et trovare io capitano abbia pieno, libero et generale arbitrio così in ponere ad questioni et tormenti et punire in avere et persona come eziandio ad tutte altre cose..... Et ad catuna persona che cotale malefactore prendesse et preso a me capitano l’apprezentasse u vero uccidesse, darò u farò dare dei beni del comune di Pisa 1. M. di danari...» _Statuto di Pisa, ms._ § 12.

[166] Nella _Cronaca di Padova_ trovo Galvano Lanza podestà nel 1243 e 44; Guzelo de Prata nel 1247, 48, 49; Ansedisio de’ Guidotti da Treviso dal 1250 al 55. Vero è che erano i tempi della tirannia di Federico II e di Ezelino.

Parma aveva un podestà nel 1175 (AFFÒ, II. 259): Cremona nel 1180 (_R. I. S._, VII. 635); Faenza nel 1184 (_Rerum Favent. Script._, c. 82): Genova nel 1191 (_R. I. S._, VI. 364); Firenze nel 1193 con Gerardo Caponsacchi, ecc.

[167] Nel _Cod. Just._, tit. XLIX. l. 1 e nella _Nov._ VIII. c. 9 è comandato che gli uffiziali di provincia rimangano cinquanta giorni in luogo, dopo scaduti di carica, per soddisfare a tutte le doglianze. E cinquanta giorni sono prefissi nello statuto antico di Pistoja (_Antiq. M. Æ._, diss. 70, al § 76); poi variò secondo i paesi. Lo statuto di Torino _De sacramento DD. vicarii et judicis_ porta: _Juramus quod stabimus decem diebus in Taurino post nostrum regimen, ad faciendam rationem cuilibet..... conquerenti de nobis._ Quello di Roma: _Senator, finito suo officio, cum omnibus judicibus et familiaribus et officialibus suis teneatur stare et sistere personaliter decem diebus coram judice, sindico deputando ad ratiocinia ejus; et coram ipso, ipse et officiales prædicti teneantur de gestis et administratis et factis durante officio reddere rationem, et unicuique conquerenti respondere de jure, et omnibus satisfacere quibus de jure tenetur. De quibus omnibus dictus judex summarie cognoscat, et intra decem dictos dies causam decidat de plano, sine strepito et figura judicii, non obstantibus feriis et non obstantibus solemnitatibus juris, dummodo veritas discutiatur, et ad illam saltem respectus et consideratio per judicem habeatur._

[168] _Rer. It. Scrip._, XV. 684.

[169] FRANCO SACCHETTI, _Nov._ 196.

[170] _Capitaneus populi, ad defensionem libertatis et popularis status, et ad observandam unionem civium principaliter est institutus etc._ Statuti lucchesi.

[171] Una savia e piena informazione del governo di Firenze dal 1280 al 92 è riportata nelle _Delizie degli eruditi toscani_, IX. 256.

[172] Tale complicazione era espressa con questi versi popolari:

Trenta elegge il consegio; De quai, nove hanno il megio: Questi elegon quaranta, Ma chi più in lor se vanta Son dodese che fano Venticinque: ma stano De questi soli nove, Che fan con le lor prove Quarantacinque a ponto; De quali ondese in conto Elegon quarantuno, Che chiusi tuti in uno Con venticinque almeno Voti fano el sereno Principe che coregge Statuti, ordine e legge.

[173] _Et non possit ire ad brevia vel esse consiliarius_ (nè elettore nè eletto) _qui non sit habitator Lucanæ civitatis, vel qui sit extimatus minus_ XXV _libris, ad ultimas et proximiores extimationes factas in camera Lucani communis_. Statuto lucchese del 1308.

[174] La varietà delle condizioni personali ci appare in questo passo: — Il 1233, essendo podestà di Firenze Torello da Strada, fece intendere a tutti gli abitatori del contado fiorentino che venissero a comparire nella città, con esporre ai notaj de’ sestieri a ciò deputati di che condizione si fossero; o fosse cavaliere nobile (_per nascita_), o fattizio, o aloderio (_che aveva allodj_), o masnadiere, o uomo d’altri, o fittajuolo, o lavoratore, o d’altra condizione». SCIPIONE AMMIRATO, _Storie fiorentine_, lib. I.

[175] Alcuni vollero argomentare la quantità de’ Longobardi o de’ Romani o de’ Salici nei varj paesi e nei diversi tempi dai nomi loro. Giudizio affatto inconcludente, e ne deduco poche prove dai soli _Monumenta Hist. patriæ_:

_Ego _Benedictus_ filius quondam _Constanci_, qui professus sum ex nacione mea legem vivere Langobardorum_. Chart. I. 458. Due altri suoi fratelli si chiamavano Garino e Giovanni.

E viceversa al 1039: _Ego Amicus clericus, filius quondam _Aldeprandi_, qui professus sum ex nacione mea lege vivere romana._

E al 1069: _Ego _Aldeprandus_ presbiter, filius quondam _Constancii_, qui professus sum ex nacione mea legem vivere Langobardorum_.

Al 1071: _Ego _Drodo_ filius quondam _Manfredi_, qui professus sum ex nacione mea lege vivere romana._

Al 1074: _Ego _Adam_ presbiter, filius quondam _Petri_, qui professus sum ex nacione mea lege vivere Langobardorum._

Al 1088: __Oddo_ presbiter, qui profitebat se ex nacione sua_ _lege vivere romana; e Villelmus subdiaconus, filius Verada femina, qui profitetur se ex nacione sua lege vivere romana._

Al 1089: _Constat nos _Laurencius_ et _Johannes_ germani, filii quondam _Gisulfo_, qui professus sum ex nacione nostra legem vivere romanam;_ e son firmati testimonj _Alberto et Ricardo ambi lege viventes romana._

Al 1092 è un curioso documento di tutti gli abitanti di Saorgio, con nomi d’ogni colore, _qui professi sumus omnes ex natione nostra lege vivere romana._

V’ha di più. Anselmo, abate di San Gennaro di Lucedio al 1092, professando vivere a legge romana, promette non inquietare il marchese Tebaldo; _et ad hunc confirmandum promissionis breve, ego qui supra Anselmus abbas a te Tebaldus, exinde launechild capa una, ut hec mea promissio firma permaneat._ Coma c’entra il launechildo colla legge romana?

Egualmente al 1098 Raiverto e Martino figli di Aldebrando, e Bolesinda moglie di Raiverto _professi omnes ex nacione nostra lege vivere romana_, fanno una vendita, dove Raiverto stipula come mundualdo di Bolesinda, _jugale et mundualdo meo consentiente_.

[176] Zanfredolo da Besozzo nel 1321 diede statuti per le terre d’Invorio, Garazuolo, Montegiasca presso il lago Maggiore, da lui dipendenti. Il borgo di San Colombano li fece compilare da dodici giurisperiti. Pompeo Neri conta cinquecento statuti diversi nella sola Toscana, vissuti sino agli ultimi tempi, e anche in piccole terre, come Montorsojo, Montopoli, Firenzuola, Parlascio, Palaja, la badia di Vallombrosa, ecc. Abbiamo gli statuti di Cremella in Brianza, della Val Taleggio nel 1368, della Valsassina nel 1388, di Bovegno in val Trompia nel 1341, e d’altre terre minime.

Lo statuto più antico che si conoscesse era quello di Treviso del 1207, ma Vittorio Mandelli, negli _Studj sul Comune di Vercelli nel medioevo_ (1857), trova indizio di statuti a Vercelli sin dal 1187: e nel 1202 è mentovato il volume di essi, _super quo jurabant potestas vel consules comunis et consules justiciæ._ Questo Comune avrebbe fatto un bando per l’abolizione generale della servitù della gleba sin dal 1243, mentre quel di Bologna è solo del 1251.

[177] L’illustre giureconsulto Azo (_Summa in_ VIII _libros Codicis_) definiva che «la consuetudine è formatrice, abrogatrice ed interprete della legge». I Veneziani, ne’ casi che la legge taceva, rimettevansi all’intimo convincimento dei giudici; per le ordinanze marittime, ne’ dubbj risolveva la signoria. I più antichi statuti di Milano sono intitolati _Consuetudines_ in un manoscritto della biblioteca Ambrosiana del 1216; nel proemio alla riforma di essi, pubblicata il 1396, vien detto essere costume antico che negli atti pubblici fossero registrati da un notajo determinato tutti gli editti e statuti che di tempo in tempo venivano pubblicati; quest’archivista chiamavasi governatore degli statuti. Quelli di Como sono del 1219, riformati il 1296. Fra’ più antichi si noverano quei di Mantova del 1116, e di Pistoja del 1117. Amedeo III di Savoja dava gli Statuti a Susa, confermati poi da Tommaso suo nipote nel 1197. Aosta nel 1188 gli aveva da Tommaso conte di Morienna. Davanti all’edizione della _Posta_, cioè dello statuto di Verona, cominciato verso il 1150, compito nel 1228, l’arciprete Carmagnola pubblicò una sentenza del 1140, data dai consoli d’essa città «secondo la lunghissima ed antichissima consuetudine dei re, duchi, marchesi ed altri laici principi e cherici, secondo la legge longobarda». Vedi FEDERICO SCLOPIS, _St. della legislazione in Italia_.

[178] CORIO, f. 131; CAFFARO, lib. IV. col. 384. — Peggio era nello statuto veneto. Secondo il Corio, nessuno doveva asportar grano dalla città nè altra grascia, o perderebbe il carro, i bovi, i cavalli: se non potesse pagar la multa, gli si taglierebbe il piede destro.

[179] Vedi fra gli altri la rubrica 15 dell’antico statuto di Pistoja.

[180] Vedi il _Libro del Potere di Brescia_. Un altro esempio adducemmo a pag. 20.

[181] Lib. X. rub. 18. 28.

[182] _Feudum, precaria aut libellum; nullus audeat nec debeat jurare fidelitatem alicui, nec fieri vassallus alicujus aliqua occasione vel ingenio quod excogitari possit._

[183] Nel 1178 i rappresentanti della Lega Lombarda cassarono una sentenza che i consoli comaschi aveano portata a favore del comune di Bellagio contro gli abitanti di Civenna e Limonta, a proposito di certe strade e pasture usurpate dai Bellagini. _Ap._ PURICELLI, _Monum. eccl. Ambr._ Nº 573 e seg.

[184] _Antiq. M. Æ._, diss. LXX. A gran torto Meyer, nelle _Origini e progressi delle istituzioni giudiziarie_, tralascia le italiane come poco importanti, mentre, massimamente avuto riguardo all’età, potevano sole offrire la spiegazione di varj istituti, ora comuni in Europa. Vi supplì in parte Sclopis, _Dell’autorità giudiziaria_.

[185] G. VILLANI, XI, 93; DINO COMPAGNI, _Cronaca_, lib. II; _Delizie degli eruditi toscani_, IX, 256. — In Pisa erano dieci tribunali, _curia foretaneorum, curia appellationum, curia arbitrorum, curia nova pupillorum, curia confitentium, curia assessoris, curia judicum et advocatorum, curia grassæ, curia notariorum, curia mercatorum_. DAL BORGO, Diss. sopra i codici pisani delle Pandette.

[186] _Antiq. M. Æ._, diss. XII. Vedi pag. 309. Nel 1150 abbiamo la curia cremonese; _Rer. it. Scrip._, VII. 643. Nel 1163, 27 agosto, Ottone, giudice cioè avvocato di Milano, s’impegna con Corvetto e con altri a patrocinarli a Genova in tutte le cause che possano avere; e una volta all’anno se occorra andrà fin a Levanto e a Passano, e vi resterà dieci o dodici dì, però a loro spesa. _Monum. Hist. patriæ_, Chart., II. 874.

[187] GIULINI, part. VII. l. 50.

[188] _Rer. It. Scrip._, XV. 250 e 233.

[189] _Delizie degli eruditi toscani_, XV.

[190] Di tali suddivisioni di possessi recammo esempj. Nei _Monum. Hist. patriæ_, Chart. II. 1318, abbiamo Bonifazio de Briada, il quale da Giacomo vescovo d’Asti teneva in feudo la sesta parte della metà del castello vecchio di Sanfrè, che cambiò con altrettanta del nuovo nel 1224.

[191] Toselli, nel _Dizionario gallo-italico_, pubblicò estratti di varie sentenze di Bologna. Nel 1288 Uzzolo, accusato di aver fatto violenza a Bonora Nascimbene, è condannato al taglio d’un piede: ma poi ella è riconosciuta calunniatrice, e condannata al taglio della lingua. Nel 1295 Enrichetto, condannato alle forche, confessa avere indotto falsi testimonj contro Superchia, la quale fu dannata alle fiamme. Nel 1291 un Ferrarese accusava certa Imelda da Bologna d’avere affaturato Bittino figliuolo di lui, e resolo incapace al matrimonio. Nel 1328 una Mina e una Francesca sono processate come famose fatucchiere e maghe contro la vita d’innocenti, turbatrici degli elementi, e che aveano fatto una malìa per innamorare uno: confesse, furono bruciate.

[192] _Nos de Impoli et ejus curte, qui sumus de comitatu florentino, et episcopatu seu de pleberio de Impoli, juramus ad Evangelia sacramento corporaliter præstito, salvare et custodire et defendere et adjuvare omnes personas civitatis Florentiæ, ejusque burgorum et subburgorum, et generaliter et specialiter, et eorum bona in tota nostra fortia, et ubicumque potuerimus sine fraude et contra omnem personam.

Item si quo in tempore aliqua persona, quæ habitet infra prædictos nostros confines, deprædaverit aliquem praedictum Florentinorum, seu aliquem dapnum ei fecerit, faciemus ei integrum emendare et restituere infra dies quindecim proximos, postquam consul vel rector Florentiæ nos inquisiverit vel inquirere fecerit, sive nuntio vel literis, aut ille qui dapnum substinuerit, si rector tunc non extaret in civitate Florentiæ.

Item quocumque tempore et quotiescumque consul vel rector qui pro tempore extiterit in civitate Florentiæ inquiret nos vel faciet inquirere, seu per nuntium, vel quod mittat nobis literas ut faciamus ei ostem vel cavalcatam, faciemus eis intra dies octo proximos post inquisitionem, quomodocumque eis placuerit, et ubicumque, excepto contra comitem Guidonem, nisi in quantum nobis terminum prolongarent, quod ita teneamur ad terminum, si quod bona voluntate eis placuerit prolongare, ut dictum est.

Item guerram seu guerras et pacem faciemus ubi et quibus vel quomodo consulibus vel rectori, qui pro tempore fuerit Florentiæ, placuerit: exceptamus in hoc capitulo comitem Guidonem.

Item infra octo dies proximos post inquisitionem, ex quo consul Florentiæ vel rector non inquisierit vel inquirere fecerit, habebimus factum jurare ad hoc Breve omnes homines habitantes infra prædictos nostros confines, qui convenientes erunt ad jurandum, nisi in quantum per ipsum consulem vel rectorem steterit; et si terminum vel terminos nobis.... mutaverit seu prolungaverit, ita teneamur sicut constituerit et dixerit.

Item omni anno in festo sancti Johannis mensis junii, vel antea, dabimus in civitate Florentiæ consulibus, vel rectoribus, seu rectori, secundum qui pro tempore erit in eadem civitate, libras quinquaginta bonorum denariorum de tali moneta qualiter pro tempore comuniter expendetur per civitatem Florentiæ; et si consules, vel rectores non essent in civitate, dabimus consulibus mercatorum Florentiæ ut eam recipiant pro communi Florentiæ, sed tamen in hoc anno dabimus consulibus Florentiæ qui modo sunt intra kal. mart. proxime vel antea lib. centum et solid. sex bonorum denariorum. Item omni anno portabimus Florentiam in festo sancti Johannis unum meliorem cereum, quam illud quod Ponturmenses ibi offerunt et soliti sunt offerre.

Hæc omnia, ut in hoc Breve scripta sunt, juramus tenere et observare et facere in perpetuum, et si consulibus, vel rectori, qui pro tempore extiterit in civitate Florentiæ placuerit, teneamur de_ VII _in_ VII _annis renovare hæc juramenta in totum. Item cum consules vel rectores Florentiæ steterint pro recipiendis prædictis juramentis, vel renovandis, dabimus eis, et personis quibus secum duxerint, expensas omnes, donec steterint pro ea complenda.

Et omnia præscripta juramus et promittimus observare, sub pœna centum marcorum de puro argento, et post pœnam solutam communi Florentiæ omnia prædicta stent firma.

Hæc omnia supradicta juramus observare et adimplere et firma tenere perpetuo, ad sanum et planum intellectum consulum Florentiæ remota omni fraude, et sub hoc intellectu, quod imperator nec papa nec aliquis clericus vel laicus vel nulla alia persona possit nos absolvere in aliquo vel de aliquo ab hoc juramento, nec pro aliqua de causa possimus occasionare hoc juramentum.

Scripta sunt hæc anno_ MCLXXXI, _tertio nonas februar., ind._ XV.

Il più antico documento di sommessione d’una città ad un’altra è quello di Fano, che, assalita da Ravenna, Pesaro, Sinigaglia nel 1140, accettò la signoria di Venezia, stipulando che, qualunque volta i Veneziani farebber oste da Ragusi fin a Ravenna, i Fanesi gli aiuterebbero con una galea armata a proprie spese: nelle guerre da Ancona fin a Ravenna, militerebbero con loro: inoltre manderebbero i loro savj al parlamento comune in Venezia, ogniqualvolta fossero chiamati, siccome usano tutti gli altri _fedeli_: e di ciò fanno ampio giuramento salvo sempre il servigio all’imperatore di Germania. AMIANI, _Memorie storiche di Fano_, tom. II, parte 7ª.

Pergine, grossa borgata sulla via fra Trento e Bassano, godeva di antichissime libertà sotto la primazia del vescovo Tridentino, ma molte gliene usurpò il castellano imperiale, che la rese feudo ereditario di sua famiglia, colle prepotenze consuete. Stanchi delle quali, e profittando delle guerre del Barbarossa, i Perginesi nel 1166 s’accolsero nel monastero benedettino di Santa Maria in Valdo, e stesero un atto con cui i rettori e seniori di tutte le gastaldie di quel Comune si sottoponeano al Comune di Vicenza, obbligandosi con giuramento ad essergli fedeli servidori e amici, ajutarlo in guerra con ducento armati, pagar la solita colletta sui fuochi; ne riceveranno un podestà, che però li lasci viver _secondo le consuetudini che tengono da cento, ducento e quattrocento anni, tanto a legge salica che a longobarda:_ essi li libereranno e preserveranno dalla tirannia di Gundibaldo castellano di quel distretto, aboliranno tutte le angherie e pesi da esso imposti, e il godimento delle prime notti, e i servigi di corpo a cui esso li forzava, retribuendogli invece qualvolta devano prestar opera al podestà in castello. Possano, come in antico, eleggersi il giudice, soggetto però al podestà; non siano mai per veruna ragione ceduti a Gundibaldo o alla sua famiglia; nè costretti guerreggiar contro l’impero o le chiese di Trento e di Feltre. Il documento è stampato nelle _Notizie storiche intorno al b. m. Adelperto vescovo di Trento_ di frà BENEDETTO BONELLI, tom. II. Trento 1761.

Nel _Liber jurium_ al 1199 leggonsi i patti con cui il Comune di Vinguelia, quello di Albenga, quello di Diano si sottoposero al Comune di Genova; e quelli di Oneglia, San Remo, Porto Maurizio si allearono con esso: nel 1202 quel di Savona si sottomise.