Storia degli Italiani, vol. 06 (di 15)

Part 37

Chapter 373,332 wordsPublic domain

«Parendo giusto e salutevole che, quando uomini di buona fama desiderano associarsi al consorzio della città di Pisa, e farsi cittadini pisani, siano ricevuti con equa benignità dopo prestato il giuramento di cittadinanza, e godano degli onori e privilegi dei Pisani, in ogni luogo, io Opizzino, figlio di Sano di Bientina, giuro sui santi vangelj di Dio che non sarò in consiglio od atto perchè la città pisana perda l’arcivescovado, nè i suoi vescovi, nè il primato, nè la legazione di Sardegna, nè l’onore e gli onori che ora ha o è per avere. E se abiterò nella città o no, qualunque cosa mi sarà ingiunta dal potestà, dai rettori, dal pretore, dai consoli, o da qualche delegato o capitano per l’onore della città, o per le persone o per le cose, sia direttamente o per nunzj o per lettere, senza frode lo farò e osserverò. Quando sappia che alcuno voglia sminuir l’onore della città, se lo potrò senza grave spesa, l’impedirò; se non potrò, lo significherò ad alcuni dei predetti al più presto. Le persone e cose de’ Pisani in terra, in acqua e dovunque possa difenderò. Le credenze che da alcuno de’ suddetti per giuramento mi siano imposte, non manifesterò. Queste cose per coscienza, senza frode osserverò, secondo la consuetudine degli altri cittadini di Pisa; e n’ho rogato Stefano giudice e notaro e cancelliere di Pisa.

«Fatto a Pisa fuor porta ecc. l’anno 1198 dell’incarnazione, indiz. XV, al V dagli idi d’aprile».

E incontinente, alla presenza de’ medesimi testimonj rogati, il signor conte Tedicio podestà del Comune e della città di Pisa, investì detto Opizzino di tutti gli onori e privilegi, di cui godono i cittadini pisani nella città e fuori, ne’ fondaci, nelle botteghe, nelle navi e in qualunque luogo di terra e d’acqua, talchè ne goda come gli altri cittadini pisani; e lo costituì e confermò cittadino pisano; e lui e gli eredi e i beni suoi liberò da tutti i pesi rusticani, sicchè più non sia tenuto fare servizj rusticani, nè dare la data, ecc.

Altri di tali giuramenti sono nel Muratori, _Antiq. M. Æ._, diss. XLVII; e per esempio Guicellone da Camino e Gabriele suo figlio il 1183 facendosi cittadini di Treviso giuravano:

«Abiteremo in essa città d’ogni anno due mesi in tempo di pace, e tre in tempo di guerra; qualora non ne siamo dispensati: ma in modo che, standovi l’uno, non sia obbligato l’altro; faremo giustizia e ragione sotto ai consoli o al podestà; apriremo tutte le borgate in pace e in guerra ai Trevisani per far guerra ai loro nemici; con buona fede e senza frode, custodiremo e salveremo i Trevisani e le cose loro in tutt’i borghi e le ville nostre, in piano e in monte; faremo oste e cavalcata, coi nostri uomini che sono dalla Livenza sin qua, liberi e servi; se si farà colletta o boateria (tassa sui bovi) fuor di città sopra i campagnuoli, vogliamo che vi obbediscano anche i nostri; daremo opera e consiglio affinchè quelli di Conegliano vengano a pace col Comune di Treviso, e prestino giuramento che noi prestiamo; faremo giurare dieci uomini di ciascuna nostra parrochia (_curia_), ad elezione dei consoli o del podestà, di seguirli e render ragione, e guardare e salvare gli uomini di Treviso e le cose loro.

Il podestà e i consoli e il Comune di Treviso di rincontro giuravano, salvare e mantenere essi da Camino, come qualunque cittadino di Treviso, e i loro paesi e gli abitanti liberi o servi; se il comune di Treviso distruggerà alcun loro castello, lo riedificheranno; non osteranno a che ottengano ragione in qualunque lite o querela; non impediranno le guerre private già in corso, quand’anche le parti volessero fare il duello innanzi ad essi consoli o ai loro successori; non s’intrometteranno delle liti di libertà, mosse dagli uomini del loro contado; dan piena rimessione de’ danni e delle ingiurie passate, e delle pene e multe e dei bandi; e non si brigheranno degli uomini loro, abitanti di là della Livenza e in Cadubria; che se mancassero in alcuna di queste promesse, pagheranno lire quattromila venete, obbligando in sicurtà i beni comunali, di modo che possano occuparli e prenderne i frutti; e tutto ciò sarà giurato ogni dieci anni da cento militi e ducento pedoni.

Nel 1199 Alberto e Magninardo de’ conti Guidi cedevano ai Fiorentini il castello di Semifonte, giurando sui vangeli di salvare, custodire, difendere ogni persona della città di Firenze e dei borghi e sobborghi, far carta di vendita del poggio di Semifonte, quale è contenuto coi muri e le fossa, e _lasciar copiare_ dal podestà e dai consiglieri le carte che vi sono; faran guerra quando ne siano domandati con lettere portanti il sigillo del Comune, nè faran pace o tregua o accordo co’ nemici senza consenso del podestà o de’ consoli; abiterà ogn’anno un di loro un mese in Firenze; faranno dazio al Comune di Firenze, sicchè possa mettere accatto su tutti i beni e le persone loro; del quale accatto metà andrà alla città di Firenze, metà al conte Alberto e sua discendenza; di qualunque strada passi sulla loro terra e giurisdizione non toglieranno pedaggio ad alcun cittadino o mercante di Firenze; non faranno alcun castello, nè incastelleranno alcuna terra nel poggio fra Virginio e l’Elsa, se non con permissione del magistrato di Firenze. LAMI, _Memor. Eccl. florent._, pag. 389.

Di simili patti n’ha molti nel II volume delle Carte nei _Monum. Hist. patriæ_. Così nel 1181 Ansaldo di Valenza giura la cittadinanza di Vercelli, promettendo comprarvi una casa di cinquanta lire pavesi ed abitarvi, difendere i Vercellesi, far guerra e pace con essi, dare ai consoli il fodro di quattrocento lire susine. Nel 1183 Obizzo marchese Malaspina e suo figlio Obizzino ai consoli di Piacenza consegnano il castello, il dongione, la torre e tutta la fortezza di Oramala. Nel 1185 Giacomo Zabolo e Pietro Bello di Cavaglià giuravano la cittadinanza di Vercelli, e comprerebbero una casa, la quale obbligavano ai consoli; l’anno seguente Guglielmo di Quarenga e Ansaldo; poi altri, sempre obbligandosi a comprare una casa e sottostare ai pesi comuni. Nel 1198, 22 aprile, si rogano i patti che gli Astigiani impongono ai signori di Manzano, Sarmatorio, Montefalcone, obbligandoli specialmente a far guerra ai marchesi di Monferrato e ai conti di Biandrate. Altri giuramenti al comune d’Asti vi sono alle pagine 1320, 1321, 1354, 1357, 1358, 1360. Ai 13 febbrajo 1190 Alba riceve per cittadini gli uomini di Magliano, Monticelli, Mango.

* Il Comune di Vercelli fu de’ primi e più operosi a fondare borghi franchi, che furono sin 22 nel piccolo territorio. Sul che vedi MANDELLI, _Il Comune di Vercelli nel medioevo_, 1858.

[66] _Ex quo fit ut tota illa terra_ (Lombardia) _intra civitates ferme divisa, singulæ ad commanendos secum diœcesanos compulerint; vixque aliquis nobilis vel vir magnus tam magno ambitu inveniri queat, qui civitatis suæ non sequatur imperium._ OTTO FRISINGENSIS, lib. II. cap. 3.

[67] _Omnium civitatum homines, maxime principalium, omnia civiliter et honeste agere oportet et decet. Est enim civitas conversatio populi assidua ad jure vivendum collecti._ Esordio d’un documento lucchese del 1124.

[68] Un documento del Dragoni, illustrato dall’Odorici nell’_Arch. Storico_, II. 21, parla di moneta cremonese nell’807; un altro dell’835 di soldi d’oro cremonesi, che farebbero presumere una zecca cremonese fin da Carlo Magno, e quel ch’è rarissimo allora, moneta d’oro e d’argento. È certo una soperchieria, come altre di quel codice.

[69] _Monum. Hist. patriæ_, Chart., II. 204.

[70] BARTOLI, _St. di Perugia_, tom. I. p. 216.

[71] _Cumque tres ordines, idest capitaneorum, valvassorum et plebis esse noscantur, ad reprimendam superbiam, non de uno, sed de singulis consules eliguntur._ OTTO FRISING., II. 13. Il poeta bergamasco Mosè dice:

_Tradita cura viris sanctis est hæc duodenis,_ _Qui populum justis urbis moderatur habenis;_ _Hi sanctas leges scrutantes nocte dieque_ _Dispensant æquo cunctis moderamine quæque._ _Annuus hic honor est, quia mens humana tumore_ _Tollitur assiduo cum sublimatur honore._

Il Muratori, nella prefazione ad esso poema, crede che solo del 1184 cominciassero i consoli a Bergamo: ma già nel 1109 si trova nominato Ripaldo dei Capitani di Scalve console; poi altri in una carta del 1117. Una lite nel 1114 fu decisa da quindici consoli di Como: ma qui si tratta di consoli de’ placiti, come sono forse i diciotto nominati in un documento del Giulini al 1117. Più importante è un altro presso il Lupo, II, 945, dove sono annoverati tutti i consoli: _Nomina quorum consulum sunt, Arialdus Vesconte, Arialdus Grasso, Lanfrancus Ferrarius, Lanfrancus de Corte, Arnaldus de Rode, Arnaldus de Sexto, Azofonte, Mainfredus de Setara, Albericus de la Turre, Anselmus Avocatus; capitanei istius civitatis. Joannes Mainerii, Ardericus de Palazzo, Guazzo Arrestaguida, Malastrena, Otto de Fenebiago, Ugo Crivello, Guibertus Cotta, valvassores jam dictæ civitatis. Ugo Zavetarius, Alexius Lavezarius, Paganus, Ingovartus, Azo, Martinoni, Maxaso; cives ipsius civitatis._ Sono dunque sette cittadini, sette valvassori, e nove capitanei, forse perchè a questi vanno uniti il visconte, rappresentante dell’arcivescovo, e l’avvocato. Per Firenze vedi G. VILLANI, V. 32.

[72] Pergamena nell’archivio diplomatico di Firenze.

[73] Nei contratti, anche di chiese, trovasi tuttora menzione di aldj, di mundio, d’altre forme di legge longobarda. Nei _Monum. Hist patriæ_, Chart. II, p. 1170, trovo al 1195 la vendita d’un fondo fatta al capitolo di Santo Stefano di Biella dalla marchesa Guala, _viro et mundualdo suo consentiente_. Nell’istromento di nozze del beffato pittore Domenico Calandrini, al 24 febbrajo 1320 in Firenze, si stipulò _consensu Benedicti mundualidi_ della sposa, _quem eidem ad hoc in mundualdum constitui_. MANNI, _Veglie piacevoli_, II. Lo statuto di Benevento del 1207, approvato da Innocenzo III, vuole che _secundum consuetudines approbatas et legem longobardam, et eis deficientibus, secundum legem romanam judicetur_. BORGIA, Mem. di Benev., II. 182. 413. Nel _Liber consuetudinum Mediolani_ del 1216 è una rubrica _Quando de crimine agitur criminaliter. Punitur in rebus et persona secundum legem municipalem nostræ civitatis, vel legem Langobardorum, vel legem Romanorum... Si is cui maleficium factum invenitur, jure Langobardorum vivebat, sicuti nonnulli nostræ jurisdictionis vivunt. Idemque erit si extraneus lege romana vivit_. Nello statuto di Como del 1281: _Lombarda non servetur nisi in pugnis et in illis casibus de quibus fit mentio in statutis_. Lo statuto di Pisa del 1186 ha una rubrica _De legibus seu titulis ex lege longobarda in nostro jure retentis et approbatis_; e nel prologo di quello rifatto il 1281 si ha: _Pisana civitas a multis retro temporibus vivendo lege romana, retentis quibusdam de lege longobarda, sub judicio legis etc._ L’antichissimo statuto pistojese, alle rubriche 8 e 9, determina le varie multe per ferite fatte con ferro e legno, al modo longobardo.

La contessa Matilde ora professa vivere a legge salica, ora a longobarda; del che non seppero render ragione nè il Lupo, nè il Muratori, nè il Savigny. Noi pensiamo che tali professioni riguardassero non la persona, ma la natura de’ possessi pei quali si stipulava, o del feudo di cui si trattava. Potrebbe darsi anche oggi che un medesimo possedesse un feudo di ragione longobarda, cioè divisibile fra tutti i figli, e uno di salica, cioè trasmesso per primogenitura, e un benefizio ecclesiastico da conferirsi per voti.

Essa Matilde, nel documento del settembre 1079, professa _ex natione mea legem vivere Langobardorum; pro parte suprascripti Gottifredi qui fuit viro meo, legem vivere videor salicam_; poi in un documento del 9 dicembre 1080 dice: _quæ professa sum ex natione mea lege vivere salica_. Ap. FIORENTINO, _Documenti_, pag. 128, e in un altro del MURATORI, _Ant. It._, tom. II, pag. 277.

Anche nelle _Antichità Estensi_ trovansi Bugiardo, Scotto e Buggeri che professano _ex natione nostra lege vivere Langobardorum_; eppure Ottone loro padre professava _ex natione mea lege vivere romana_.

A conferma di quanto altri asserì, che non è vero i preti vivessero a legge romana, qui mi vien in taglio di notare che nella splendida donazione che il vescovo Rozio di Padova faceva nell’871 all’ospedale di Santa Giustina da lui fabbricato, professa _vivere secundum legem salicam_; e nel suddetto II volume di Carte dei _Monum. Hist. patriæ_, pag. 161, al 1069 Alessandro prete di Biella fa testamento professando _ex nacione mea legem vivere Langobardorum_.

E nel vol. I _Chartarum_, col. 299, è nominato _Adalbertus presbiter filius quondam Gorzano, qui professus sum ex nacione mea legem vivere Langobardorum_.

[74] Nel 1151: _Nos Sirus archiepiscopus et consules Januæ præcipimus tibi, Philippo Lamberti, ut ab hac die in ante non sis consul Januæ, nec guida osti Januæ, nec conciliator Januæ, nec legatus Januæ, et præcipimus tibi ut, per sacramenta quæ homines Rassæ adversus te fecerunt, non reddas eis vel alicui eorum illum malum meritum._

L’arcivescovo di Pisa ebbe il pedaggio della dogana del sale e del ferro dell’isola d’Elba; un altro pedaggio a Castel del Bosco; e nel 1286 aveva già da gran tempo lite cogli Anziani per la giurisdizione temporale sopra i castelli di Meli, Riparbella, Beliora, Pomaja, Santa Luce, Lorenzana, Collalberti, Nugola, Filettole, Avane, Bientina, Usigliano, Collemontanino.

I vescovi di Fiesole mandavano il loro visdomino alla Rufina; ma gli uomini di questa doveano aver licenza dalla Signoria di Firenze prima di giurargli fedeltà.

Il vescovo di Torino, come quel di Luni, avea diritto a una parte di tutti i pesci che si pescassero. Nel 1170 Pipino vescovo di Luni consentiva ai Sarzanesi, i quali già si reggevano per consoli, di trasferire il loro borgo in riva alla Macra, ove dicesi Asiano, dando egli il terreno e i casamenti, e ricevendo tributo e giuramento e le antiche consuetudini quanto ai giudizj, ai bandi, ai macelli, ai cambisti, ai mercati, alle curatele, alle fosse, ai mulini, ai forni. Nel 1183 esso vescovo emancipò affatto i Sarzanesi. _Monum. Hist. patriæ_, Chart., II. 1021.

Il vescovo di Modena pretendeva dal Comune la giurisdizione e giudicatura nella città e per tre miglia in giro, tanto del civile come del criminale, e nelle emancipazioni, tutele, curatele, duelli, e nelle cause mercantili; inoltre l’acquedotto della Secchia e della Scultenna; la giurisdizione nel civile e nel criminale, e nell’elezione de’ consoli o del podestà, nelle emancipazioni e tutele e duelli in castel Razzano, Savignano, Vignola, Porcile, ecc., oltre alcuni possessi. I Modenesi rispondevano, tali diritti e giurisdizioni e possessi spettare a loro per concessione imperiale e per la pace fatta a Roncaglia (_sic_) tra l’imperatore e i Lombardi; inoltre posseduti da tempo immemorabile. Per molti anni se ne litigò, finchè, stanchi delle noje e delle spese, nel 1227 le parti vennero a transazione, concedendo al vescovo alquanti possessi e canali ed altri comodi, e duemila libbre imperiali, mediante le quali recedeva dalle restanti prestazioni. Solo restavagli di pronunziar le sentenze contro gli eretici, le quali poi il Comune obbligavasi di far eseguire. _Antiq. M. Æ._, VI. 254.

Del 1162 papa Alessandro III confermava i beni e le giurisdizioni dell’arcivescovo di Milano, tante che ne mostrano la potenza. Dipendevano da lui primieramente assai chiese, monasteri, pievi in commenda: cioè nel vescovado di Torino la badia di San Costanzo colle sue cappelle; in quello d’Asti la chiesa di San Pietro di Mazano; in Albenga la chiesa di Santa Maria; nel vescovado d’Alba la pieve di San Michele di Verduno; in Burgulio il monastero di San Pietro, le chiese di San Giovanni e di Santo Stefano; nel Vercellese la pieve di Sant’Ambrogio di Frassineto, sempre colle loro cappelle; nel Tortonese la badia di San Pietro di Mola; quella di San Salvadore nel Piacentino; nel Milanese il monastero di San Calocero di Civate; la Santissima Trinità di Buguzate (Codelago); il monastero dei Santi Felino e Gratiniano in Arona; il monastero di Cremella, quel di Bernaga, quel di San Salvadore in Monza. Nel vescovado d’Acqui il monastero di San Quintino di Spigno, e quel di Santa Cristina presso l’Olona nel Pavese. Seguono terre con giurisdizione e giuspatronato; Sesto Calende con molte cappelle; il marchesato di Genova, e un palazzo e cappelle in questa città; Pontecurone nel Tortonese, Coirana nel Pavese, Casale non so quale, Burgulio dove fu fabbricata Alessandria; Lecco e suo contado, Monza e suo distretto, le rive dell’Adda da Brivio a Cavanago, quelle del Ticino da Sesto a Fara, Palanzo sul lago di Como; cui potrebbero aggiugnersi, benchè non nominati, il castello d’Angera, quel di Brebia e sua Pieve, e Cassano d’Adda; inoltre la zecca (Vedi GIULINI). Sotto il 1210, Galvano Fiamma stima l’entrata degli arcivescovi di Milano ottantamila fiorini d’oro, che il Giulini ragguaglia a dieci milioni.

[75] CIBRARIO, _Economia pol. del medio evo_, pag. 135.

[76] L’autore de’ _Saturnali_ chiamavasi _Teodosio Ambrosio Macrobio Sicetino_; il consigliere di Teodorico, _Flavio Anicio Manlio Torquato Severino Boezio_.

[77] Nel catalogo d’una confraternita troviamo sei Pietro, altrettante Marie, tre Andrea, due Cristine, due Ingelberghe, quattro Martini, dieci Giovanni, e così altri, senza verun criterio per discernere gli uni dagli altri. _Antiq. M. Æ._, diss. XLI.

[78] Atela, Adela, Adeligia, Adeligida, Adalasia, Atelasia, Aidia, son varie forme del nome di Adelaide imperatrice: Adelchi, Aldechisio, Adelgiso, Algiso è il nome del figlio di re Desiderio: Obizo, Oberto, Adalberto, Alberto; Cuniza e Cunegonda; Adam e Amizone, ecc. sono identici.

[79] In una carta dell’archivio casauriense: _Ideo constat me Artaberto, qui supranomen_ fratello _vocatur_; in una presso l’Ughelli, tom. VIII. p. 43: _Joannes qui supranomine_ Walterii _vocatur_; in un’altra del 954, lib. V. 1359; _Petro viro magnifico, qui et supranomen vocatur_ Pazii, _seu_ Gregorii. Così nelle _Ant. ital._, III. p. 747, a un atto dell’882 sottoscrivonsi Joannes _qui vocatur_ Clario, _Leo qui vocatur_ Pipino, _Joannes qui vocatur_ Peloso, _Joannes_ Russo, _Urzulo qui_ Mazuco _vocatur, Lupus qui dicitur_ Bonellus, _Bonellus qui dicitur_ Magnano: e altrove Giovan Rosso, Giovan Peloso, maestro Guglielmo, Martin Diacono, Lupo da Via, Ugo da Porta Ravennate, ecc.

[80] Bardellone, Taino, Bottesella, Butirone, Petracco, Passerino, Scarpetta, Carnevario, Cane e Mastino: poi Garzapane, Pandimiglio, Tornaquinci, Belbello, Menabò, Megliodeglialtri, Bracacurta, Soffiainpugno, Rubacastello, Animanigra, Buccadecane, Bellebono, Bragadelana, Nosaverta, Tantidanari, Basciacomari, Tettalasini, Bencivenne, Mezzovillano, Assainavemo, Seccamerenda, Segalorzo, Benintese, Ranacotta, Scannabecco, Mangiatroja, Brusamonega, Cavazocco, Codeporco, Coalunga, Ristoradanno, Datusdiabolo, Capodasino, Cagatossico, Cagainos, Mattosavio, Malfilioccio, Moscaincervello, Passamontagne, Castracani, Tosabue, Calzavegia, Cavalcasela, Guido Ajutamicristo, ecc. Anche case principali conservarono i nomi di Malaspina, Pelavicini, Maltraversi, Malatesta, Cavalcabò, Gambacurta...

[81] Anichino di Bongardo dissero i nostri il capitano di Baumgarten; di Awcwood fecero Giovanni Acuto, e di Hohenstein Ovestagno. Reciprocamente i nostri Arrighetti fiorentini furono in Francia trasformati in Riquetti; i Giacomotti in Jaquemot, ecc.

[82] MURATORI, _Ant. Ital._, diss. XVI.

[83] _Subrogatum_ (come prefetto d’Amalfi) _Ursum Marini comitis de Pantaleone comite filium Canucci Marci post sex menses quoque ejecerunt Successit Ursus Cabastensis, Joannes Salvus, Romani Vitalis filius._ PANSA, St. della Repubblica d’Amalfi, I, 33.

[84] Orderico Vitale, cap. 3, dice che _Rodolphus, quintus frater, clericus cognominatus est, quia peritia litterarum, aliarumque rerum apprime imbutus est. Clericus_ pure chiamavasi it segretario, onde l’epitafio di Guglielmo Ambiense (ap. MORERI) _Clericus angelici fuit hic regis Ludovici_: dal che il _clerc_ rimasto ai Francesi per indicare lo scrivano. Una cronaca milanese, nei _Rer. ital. Script._, III. 60, dice che Stefano da Vimercato _fuit in sæculo valde honorabilis clericus_. E Giovan Villani, IV. 3: _E’ fu molto chierico in scrittura_. Per avverso, Matteo Villani, III. 60, scrive: _Il Comune fu ingannato da’ suoi medesimi ambasciatori, de’ quali niuno si potè incolpare, che erano _secolari_ e uomini che non sapeano quello che i titoli de’ giudici portassero_.

[85] La contessa Matilde aveva moltissimi servi, e ne donò a varie chiese; nominatamente al canonico di Mantova regalò quelli che possedeva alla Volta; e l’atto del 1079 (ap. FIORENTINI, _Documenti concernenti Matilde_, pag. 122) porta i nomi di parecchi, dove notiamo _jugales cum filiis et cum peculiis eorum_, e concede ad essi canonici _quod faciant de jam dictis servis et ancillis, seu de peculiis quicquid voluerint_. In testamento poi ordinò fosser liberati innumerevoli servi, come attesta Donnizone:

_Innumerosque suos famulos jubet hæc hera cunctos_ _Ingenuos, vitæ post ipsius fore finem._

[86] Cronaca Bolognese, 1283. _Comune Bononiæ fecit _fumantes_ comitatus, et emit omnes servos et ancillas ab omnibus civitatis Bononiæ, pro pretio unius stari frumenti pro quolibet qui habeat boves, et unius quartarolæ pro quolibet de zappa._ — C. F. RUMHOR, _Ursprung Besitzlosigkeit der Colonen des innerern Toskana_. Amburgo 1830.

[87] _Cum libertas, qua cujusque voluntas non ex alieno sed ex proprio dependit arbitrio, jure naturali multipliciter decoretur, qua etiam civitates et popoli ab oppressionibus defenduntur, et ipsorum jura tuentur et augentur in melius, volentes ipsam et ejus species non solum manutenere sed etiam augmentare, per dominos priores artium civitatis Florentiæ etc. et alios sapientes et bonos viros ad hoc habito... provisum ordinatum exstitit salubriter, et firmatum, quod nullus, undecumque sit et cujusque conditionis dignitatis vel status existat, possit, audeat vel præsumat per se vel per alium tacite vel expresse emere, vel aliquo alio titulo, jure, modo vel causa adquirere in perpetuum vel ad tempus aliquos fideles, colonnos perpetuos vel conditionales, adscriptitios vel censitos, vel aliquos alios cujuscumque conditionis existant, vel aliqua alia jura, scilicet angharia vel proangharia, vel quævis alia contra libertatem personæ et conditionem personæ alicujus in civitate, vel comitatu, vel districtu Florentiæ etc._ Osservatore fiorentino, tom. IV.

[88] DARU, _St. di Venezia_, lib. XIX. § 7.