Storia degli Italiani, vol. 06 (di 15)
Part 3
«Qualora si contenda sopra la sincerità d’una carta tra Genovesi e forestieri, se il notajo e i testimonj sieno presenti, basta che il presentatore della carta giuri non l’avere corrotta in veruna parte: se manchino notajo e testimonj, il presentatore trovi quattro persone che il giurino con lui. La femmina longobarda può vendere e donare senza l’assenso dei parenti e l’autorità del principe. Così pure i servi, gli aldj delle chiese e i servi del re vendano e donino liberamente le cose di loro proprietà, ed anche le livellarie. I villani de’ Genovesi, che abitano sui poderi dei padroni, non sono tenuti a dare fodro, fodrello, albergaria o placito ai marchesi, nè ai visconti, o loro mandati. I livellarj delle chiese, che per gravi casi non possono soddisfare l’annuo canone, non perdano un fondo livellato, se prima del decimo anno paghino i livelli scaduti. Gli abitanti di Genova non devono stare in giudizio fuori di città, nè obbediscano a sentenza renduta fuori. I rettori di Sant’Ambrogio possano conceder beni a livello. I forestieri abitanti in Genova devono fare la guardia coi Genovesi contro gl’insulti dei Pagani. Chi giura con quattro testimonj di aver posseduto per trent’anni un podere, sia cheto contro qualunque podestà ecclesiastica o laica, nè v’abbia luogo a duello. Quando i marchesi vengano a tener placito a Genova, il bando non duri che quindici giorni. Un laico a cui un cherico abbia ceduto i beni ecclesiastici, li posseda tranquillamente finchè il vescovo vive. Se uomo o femmina prese a livello beni ecclesiastici, o per compra, o per eredità, niun altro può acquistare livello sui medesimi: e se nasce controversia, chi è in possesso giuri con quattro testimonj che da dieci anni egli od i suoi antecessori possedono quei beni a livello. I cherici legittimamente investiti di beni ecclesiastici li tengano alla sicura quanto vivono, nè altro cherico acquisti ragioni su quelli. Gli uomini dei Genovesi, che vogliono risedere sui poderi de’ padroni, sieno franchi da ogni servizio pubblico».
Nel 1109 il conte Bertrando donava al Comune di Genova la terra di Gibeletto in Siria: nel 1130 Pavesi e Genovesi stipulavano concordia e reciproca difesa. Nel 1166 i consoli de’ mercanti e de’ marinaj di Roma agli uomini del Genovesato da Portovenere fino a Noli concedeano pace e sicurezza della persona e degli averi per terra e per mare da Terracina a Corneto, cassando le rappresaglie e qualunque procedura per rapine da trent’anni in poi; renderanno buona giustizia e riparazione; potranno condurre a Roma qualsiasi merce, e farvi contratto; obbligheranno a giurar questa pace i visconti e balii di Terracina, Stura, Ostia, Porto, Santasevera, Civitavecchia; se alcun Romano rechi danno a Genovesi, l’obbligheranno a rifarli, e se non possa, li rifaranno dal Comune; non soffriranno si armino a danno loro legni di corso da Capodanzo a Terracina, e da Caponaro a Corneto; terranno per nemici i Pisani, nè gli accoglieranno sul loro territorio; serberanno pace cogli uomini di Albenga, Portomaurizio, Diano, San Romolo, Ventimiglia, se i loro consoli la giurino ad essi. Di rimpatto i consoli del Comune di Genova giuravano pace ai Romani coi patti medesimi[32].
Siena, città primaria sino al tempo de’ Longobardi, e dove il vescovo appare lungamente anche capo temporale, già avea Comune nel 1151 quando il conte Paltonieri dava in pegno al sindaco il castello di San Giovan d’Asso col suo distretto, per dieci anni: anzi nel 1137, _in communi colloquio_ molti nobili di Staggia e Strove donavano alcuni castelli a Ranieri vescovo e capo civile di Siena. Poi nel 1186 Enrico di Svevia, vivo Federico Barbarossa, dava e confermava a questo Comune la zecca, la libera elezione de’ consoli, del rettore, del podestà, con giurisdizione sopra tutto il contado, salvo ai giudici imperiali l’ultimo appello delle cause, e pagando alla Camera imperiale settanta marche d’argento[33].
Pisa, a comodo anche dei tanti avventicci, raccoglieva, fin dal 1160, gli statuti precedenti, fin allora tenuti per memoria, donde ricaviamo l’interno suo ordinamento e la persistenza del diritto romano; aggiungeva regole per le contestazioni marittime, che voglionsi approvate il 1075 da papa Gregorio VII; poi nel 1085 Enrico IV, oltre varie esenzioni, le prometteva osservarne le consuetudini di mare, lasciare che i seniori facessero le leggi e rendessero giustizia, non mandare in Toscana verun marchese se non approvato da dodici uomini, eletti nell’assemblea dei cittadini di Pisa, raccolta a suon di campana[34]. Prometteva inoltre non distruggere le case, non incendiar la città nè diroccarne le mura, non esigerne alloggi; se rechi offesa ad alcuno, ne giudicherà per mezzo di dodici sacramentali senza duello, salvo se si tratti della vita o dell’onore del re; non impedirà i viaggi, e di mariti che siano in viaggio non arresterà le mogli; non porrà altro aggravio se non quello che tre seniori per ciascuna villa e castello giurino essersi praticato al tempo del marchese Ugo; lascerà che vedove e fanciulle si maritino, senza costringerle a sposarsi a chi egli voglia, o esigerne prezzo; non torrà nè farà lavorar le terre a mezzo miglio in giro, che furono paludi o pascoli pubblici o delle chiese; il pezzo del muro vecchio sin all’Arno lascerà libero a comune vantaggio, non permettendo vi si eriga casa; se alcuna nave sia fermata da Gaeta a Luni, nessuno ardisca predarla.
Lucca, prediletta sede dei marchesi di Toscana, in un documento del 1124 chiamata _gloriosa civitas, multis dignitatibus decorata, atque super universam Tusciae marchiam caput ab exordio constituta_, possiede uno de’ più ricchi archivj d’Italia, da cui potrebbe trarsene la storia comunale. Fra il 965 e il 972 Ottone I conferiva a quella Chiesa un’immunità, la quale era piuttosto personale ed ecclesiastica, salvo che cedevasi ad essa Chiesa e al clero la facoltà regia di eleggere il proprio avvocato, e dispensavasi dal giurare nelle cause con molti _sacramentarj_. Ottone II nel 981 confermò ed estese questi privilegi, volendo che tutte le persone dimoranti nelle terre e castella d’esso vescovado fossero sottoposte unicamente al tribunale del vescovo, che potesse citarli e giudicarli (_distringere_) a modo della potestà regia. Nessun duca, marchese, conte, visconte, giudice pubblico o gastaldo o qualsiasi altro magistrato presuma porvi piede per udir cause, esigere multe, far foraggio, levare sfatichi; chiunque possedesse beni del vescovado ingiustamente, li restituisca[35]; seguono altri provvedimenti opportuni al libero esercizio del dominio e dei diritti vescovili, e comminando ai contravventori mille libbre d’ottimo oro, da pagare metà al fisco imperiale, e metà alla chiesa di Lucca _ejusque vicario_. Alessandro II papa attribuì a quel Comune per sigillo una bolla di piombo[36].
Vedemmo Anselmo vescovo di Lucca zelantissimo per Gregorio VII contro l’imperatore; onde i cittadini gli si ribellarono, ed Enrico IV, da Roma il 23 giugno 1081, in premio della fedeltà e de’ servigi prestatigli, conferiva ai Lucchesi un privilegio, nel quale vieta ai _vescovi_, duchi, marchesi, conti e qualsiasi persona o autorità di demolire il recinto delle mura nè i casamenti urbani o suburbani; o di fabbricare castelli nel circuito di sei miglia, nè di esigervi il fodro o il ripatico; abolendo le _consuetudini perverse, introdotte dalla durezza_ del marchese Bonifazio; non vi abbia palazzo imperiale in città o nel borgo, nè siano tenuti agli alloggi; chi per negozj va a Lucca sia pel Serchio sia per terra, non venga molestato nè derubato, nè alcuno lo impedisca o svii; i Lucchesi possano negoziare sopra i mercati di Parma e San Donnino ad esclusione dei Fiorentini; siano giudicati solo da chi ha legittima giurisdizione; non venga obbligato al duello chi adduca il possesso di trent’anni, o altro documento; il giudice longobardo non possa proferirvi giudizio, se non in presenza del re o del suo cancelliere[37].
Qui avete sott’occhio una vera carta di Comune; e quantunque v’appajano come concessioni quelle che oggi si hanno per generale giustizia, pure alleggeriva la soggezione immediata ai marchesi e conti; la mediata moderava nell’esigenza delle tasse e ne’ giudizj; dava a Lucca un’esistenza comunale in faccia ad altri Stati, sicchè l’università e i singoli cittadini fossero rispettati come tali.
Benchè, col cessare della guerra delle Investiture, rivalesse l’autorità dei marchesi, questa non tolse al Comune di Lucca di operare indipendente: dal 1088 al 1144, ebbe guerra coi Pisani; distrusse i castelli Castagnoli, Vaccole, Vecchiano, Ripafratta, appartenenti a Cattanei o conti rurali; da Uguccione e Veltro, visconti di Corvara nella Versilia, comprò questo tenimento e il castello di Vorno che spianò; e chiamò a giudizio arbitrale i vescovi di Luni e i marchesi di Malaspina[38]. Non sapremmo dunque definire a che si riducesse la supremazia dei marchesi di Toscana, che pur sussistette fino a che il marchese Guelfo della casa di Matilde, principe di Sardegna, e duca di Spoleto, nel 1160 al popolo lucchese cedette ogni diritto, azione, giurisdizione, che gli competessero sia a titolo del marchesato, sia per l’eredità della contessa; solo per novant’anni riservandosi il censo di mille soldi, sebbene non siano pur la metà di quel ch’egli potrebbe ritrarne[39]. Così que’ cittadini furono riscattati da ogni servitù particolare, e l’assicurata libertà garantirono col giurar fedeltà e sommessione all’imperatore.
Benchè Lucca sia così ricca di documenti, il Tommasi, nel _Sommario_ della storia di essa, dice non potersi «fissar con sicurezza quando v’incominciasse la repubblica, gli storici lucchesi segnando un’epoca chi più chi meno remota;..... se narrano i primi scrittori fatti bastantemente provati donde traspirano manifesti segni di libertà e d’indipendenza, producono i secondi tali carte contemporanee da smentire appieno gl’indicati segni, perocchè mostrano esse più presto soggezione gravissima, che la ben menoma franchigia». Quest’incertezza è di gran lunga maggiore per gli altri Comuni, e deriva dal fatto dei mal determinati poteri, tanto dominante nel medioevo, che non deve presumere d’intendere la storia civile chi non l’abbia sempre sott’occhio.
Ampio privilegio fu concesso il 1129 da re Ruggero, e confermato il 1164 da re Guglielmo alla città di Messina, in benemerenza de’ sussidj prestati a snidare i Normanni. Portava che i Messinesi, tranne i casi di Stato, non potessero convenirsi in civile o in criminale se non da giudici eletti da loro, neppur nelle cause col fisco; il re non operasse dispotico, ma si attenesse alle leggi, e se contrario a queste dava alcun decreto, fosse irrito e nullo; non nominasse uffiziali pubblici che messinesi e benevisi; e fosse reputato cittadino coronato di Messina. I deputati di questa tenessero il primo luogo nelle assemblee convocate dal re; solo colà si coniasse la moneta del regno; nel tribunale suo fosse un consolato per deliberare in affari marittimi, composto di Messinesi, _nominati dai padroni delle navi e dai negozianti_. I Messinesi andassero esenti da dogana per tutto il regno; potessero senza compenso tagliar nelle foreste regie quanto occorresse a fabbricare e risarcir le navi: nessuno d’essi fosse forzato al servizio militare; la galera di Messina inalberasse lo stendardo reale; nelle assemblee dal re convocate per gl’interessi di quella città non si deliberasse che in presenza dello stratego, dei giudici e d’altri uffiziali della città; gli ebrei vi godessero diritti e immunità pari ai cristiani. Tale carta, confermata poi ed accresciuta, rendeva il comune di Messina quasi sovrano[40].
Al popolo di Ferrara Enrico III nel 1055 concedeva che i _cortensi_ fossero assolti dal dare la terza pel placito; i villani nelle lor terre abitanti non andassero al placito pubblico, ma per loro rispondessero i padroni; le navi e i cavalli loro non fossero obbligati a servizio se non quando esso imperatore venisse in Italia; non pagassero il ripatico se non a Pavia; e così vien fissato quanto retribuire pei pesci, pel sale a Cremona, a Venezia, a Ravenna; tutt’altrove si era immuni d’ogni esazione. Due volte l’anno tengano il placito generale per tre giorni, in ciascun de’ quali diano tre porci, cento pani, una libbra di pepe, una di cinnamomo, tre sestieri di miele, e in tutto una vezza di vino; al quarto giorno diano a colui che tenne il placito, un majale e cinquanta pani[41].
Anteriori diritti possedevano le comunità del lago di Como, giacchè Ottone il Grande nel 962, ad istanza dell’imperatrice Adelaide, confermava agli abitanti dell’Isola Comacina e di Menaggio i privilegi che avevano ottenuti dagli antecessori suoi, assolvendoli da molti pesi e dal venire al placito, se non tre volte l’anno in Milano[42]. Verso il 1090 troviamo i Comaschi alle prese coi popoli della riva dell’Adda, quando il beato Alberto, fondatore del famoso convento di Pontida, s’interpose di pace: i Comaschi lacerarono il suo lodo; mal per loro, giacchè nel combattimento ebbero la peggio.
Fin dal 990 il popolo di Cremona sosteneva briga con Olderico, suo vescovo insieme e conte, e cacciatolo, abbattè la città antica, e una maggiore ne fabbricò contro l’onore imperiale[43]. Il 1114 Enrico V confermava i privilegi de’ Cremonesi, cioè i beni _ch’essi in loro lingua chiamano proprietà comunali_[44], e di fabbricare fuor di città il palazzo imperiale, il che equivaleva a promessa di non entrarvi coll’esercito.
Del Comune di Brescia trovansi vestigia al 1000: nel 1020 già sono citate le concioni pubbliche che si tenevano in San Pietro de Dom, e il banditore comunale, a nome di esso Comune, investiva gli uomini degli Orzi del castello, delle fosse e degli spaldi di Orzi: essi a vicenda promettendo difendere quella rôcca contro chi fosse ardito a disputarne il possesso al Comune di Brescia, presterebbero ogni quindici anni il giuramento, pagherebbero alla madonna d’agosto cinque soldi milanesi. Del 1029 si conosce uno statuto che concerne anche i feudi. Nel 1037, per togliere le contese tra il vescovo e il Comune, più di cencinquanta uomini liberi di Brescia si radunano, e Odorico vescovo promette non eriger fortilizj sul colle Cidneo, e cedere al popolo alcuni boschi di Castenedolo e di Montedegno, pena duemila libbre d’oro se fallisca al promesso.
I Bresciani nel 1102 avevano promulgato una legge contro gli usuraj: e due anni appresso Ardizzo Aimone, console di colà, girava per le città lombarde onde indurle a federarsi in difesa comune, convenendo nel monastero di Palazzuolo[45].
Dicemmo come a Mantova fosse costituito il Comune degli arimanni. Ai 27 giugno 1090 la contessa Matilde gittava un bando qualmente _i fedeli suoi Mantovani cittadini_ ricorsero alla clemenza di essa, bramando esser rilevati dall’oppressione d’alcuni loro concittadini e domandando fosser loro restituiti gli arimanni, e le cose tutte _comuni_, tolte ad essa città dai predecessori della contessa. Al che annuendo, abolisce e sterpa tutte le esazioni ed angarie non legali, imponendo che nè essa nè gli eredi suoi od altra persona grande o piccola di sua podestà possa molestare i cittadini di Mantova per le persone loro, i servi, le ancelle, i liberi dimoranti in quella terra, e l’arimannia e le cose comuni ad essa città spettanti sulle rive del Mincio, o le cose mobili e immobili. Nessuno alloggi in qualsiasi casa della città, o in quella d’un gentiluomo (_militis_) nel sobborgo, o nella canova di chicchessia, contra lor voglia. Restituisce loro i beni occupati, in modo che pascolino, seghino, caccino a voglia; possano sicuramente andare e venire per acqua e per terra senza pagar pedaggio, ed avere quella buona e giusta consuetudine che ottiene ogni miglior città di Lombardia[46]. Nel 1133 Lotario II confermava al popolo di Mantova i privilegi conceduti già dall’imperatore Enrico II,_ compresa l’arimannia e le cose comuni di essa città, su ambe le rive del Mincio e del Tàrtaro_; abbiano facoltà di trasferire il palazzo imperiale dal borgo San Giovanni al monastero di San Rufino di là dal Mincio; restino liberi dall’albergaria, e possano andare e venire a tutti i mercati dell’Impero, senza molestia nè esazione di teloneo. Concede inoltre l’isola dov’era stato il castello di Ripalta, sicchè altro fabbricarne non potesse egli nè i successori suoi[47].
Nella vita del beato Lanfranco, sotto il 1030, leggesi che il padre di questo era di coloro che custodivano le leggi e i diritti della città di Milano[48]; e lo storico Landolfo di San Paolo nel 1107 chiamasi secretario dei consoli[49]. In quell’anno stesso i Milanesi erano alle mani colla città di Lodi, e la stringevano d’assedio; Pavia cavalcava Tortona, la quale chiese l’alleanza dei Milanesi, mentre Pavia univasi co’ Lodigiani e Cremonesi, e presa la città nemica, la mandò a fuoco. E di vita propria ci diè sentore Milano sia nell’antica contesa coll’arcivescovo Landolfo, sia più chiaramente in quelle delle Investiture e pel matrimonio dei preti; poi i principi di Germania e Federico arcivescovo di Colonia nel 1118 scrivevano ai _consoli, capitanei, cavalieri e all’intero popolo milanese_, come a Comune indipendente, istigandoli contro Enrico V a tutelare le proprie libertà, fidati nell’ajuto di Cristo[50]. Nel 1117 i Lombardi, sgomentati da fenomeni straordinarj, pioggie di sangue, nascite di mostri, tuoni sotterranei, risolsero provvedere alla giustizia, all’ordine, alla penitenza; onde l’arcivescovo Giordano radunò in Milano una dieta straordinaria, dove non comparvero più principi e conti o feudatarj, ma sovra un palco da una parte si posero tutt’i vescovi, dall’altra i consoli delle varie città, i giurisperiti e popolo immenso, e trattarono del metter pace[51]: assemblea di liberi, che da se stessi consultano il proprio meglio, e che forse allora avvisarono come adempiere al difetto della giurisdizione reale, caduta così in basso. Sembra difficile che si abbia a intendere qui soltanto del Comune dei conquistatori, senza partecipazione del popolo.
Di questa distinzione del Comune dei nobili dal popolano ci presentò insigne documento Mantova; un altro abbiamo in Bergamo, dove i nobili troviamo più volte convocati insieme col clero a trattare di possessi ecclesiastici[52]. Poi re Corrado nel 1088 teneva in quella città un placito, assistenti varj giudici del sacro palazzo, alquanti vescovi, marchesi, conti, valvassori milanesi e bergamaschi, e _varj cittadini_ di essa città[53].
Quanto alle terre del Piemonte, nel 1090 Ottone Riso e Benedetta sua moglie vendono una casa e una cascina _omnibus vicinis de Bugella_; acquisto comune, che indica una comune amministrazione dei Biellesi, benchè qui pure potrebbe supporsi dei soli conquistatori. Due anni appresso, gli abitanti di Saorgio maschi e femmine fanno una donazione a Sant’Onorato di Lerino. Nel seguente trovasi già in Biandrate un Comune con dodici consoli, e quei conti Guido e Alberto fanno patto di assistenza coi militi, cioè coi valvassori, per conservare i possessi e feudi che ottennero, promettendo lasciar che trasmettessero ai loro figli maschi e femmine i terreni di cui gli abbiano infeudati, nè proibire che vendano un edifizio che v’abbiano eretto, purchè non vendano essa terra senza consenso dei conti. I quali conti non imporranno pena ai militi di Biandrate se non per omicidio, spergiuro, furto, adulterio con una parente, tradimento, duello giudiziale e aggressione; gli altri delitti rimetteranno al laudo di dodici consoli. I militi a vicenda giuravano stare ligi ad essi conti, conservarne di buona fede i feudi; e tra loro stessi promettevano garantirsi i possessi contro chicchessia, nelle discordie rimettersi ai dodici consoli[54]: i quali pure giureranno risolvere le liti in Biandrate al miglior vantaggio del Comune e ad onor del luogo[55].
Nel 901 Lodovico IV imperatore al vescovo d’Asti Eilulfo concedeva la corte e il castello di Bene, Cervere, Niella, Salmour, e la contea di Bredulo fra il Tanaro e la Stura: ma nella città non aveano que’ vescovi che il castelvecchio, sin quando Ottone III nel 992 a Pietro concesse anche la città con quattro miglia in giro, e giurisdizione, il letto del Tanaro e le rive, e tutti i diritti camerali, e le successioni agli intestati, vietando a qualsiasi conte di pigliarvi ingerenza[56]. L’anno stesso agli _abitanti_ d’Asti esso Ottone concedea facoltà di trafficare ove loro paresse; poi Corrado Salico nel 1037 li faceva esenti da ogni dazio e dogana in qualunque parte arrivassero mercatando, sempre ad istanza del vescovo. Al quale però già stavano mal soggetti, talchè due volte la principessa Adelaide dovette venire ad assisterlo, gettando il fuoco alla città; poi alla morte di essa, vi si formò il Comune, e li troviamo ben presto sostener guerra col marchese Bonifazio di Savona, e nel 1098 già stringer lega con Umberto II di Savoja erede di essa Adelaide. Amedeo III di quella casa, morto il 1148, dava franchigie comunali a Susa; Tommaso ad Aosta nel 1188, ricevendola in protezione: attesochè l’esser costituiti in Comune non repugnava alla dipendenza da un signore.
Chi cercasse, troverebbe in quel torno stabilite a Comune tutte le città italiane; ma l’accertarne il principio è difficile tra quell’_agitazione costituzionale_, reggimento indeciso fra la pace e la guerra, fra la sommessione e la rivolta, fra l’opposizione legale e l’insurrezione.
D’altro passo erano proceduti i paesi di Romagna. Inviolati da Barbari, aveano essi conservato l’ordinamento quale sotto l’Impero bisantino, con consoli sopra il Governo e i giudizj, e con tribuni che comandavano ai borghesi, distribuiti in scuole militari. Staccati che furono da quello, la difesa venne commessa ai vassalli, e il loro capo assunse l’aspetto generale d’allora, cioè di signore feudale ereditario, e trasse il titolo dalle terre che possedeva. L’ordinamento civile vi si trasformò quando i varj vescovi, che pretendevano alla superiorità, dopo Ottone il Grande s’inchinarono al pontefice; sicchè a questo rimase la primazia sovra la Romagna, e ai vescovi la giurisdizione e il nominare i magistrati, che, secondo allora solea, retribuivansi con terre feudali. A capo pertanto d’ogni contado aveasi un visconte, sotto cui i capitanei vescovili, indi i vassalli e i valvassori, e da ultimo il Comune dei liberi, i quali formavano il consiglio municipale coi vassalli del vescovo.
In qualche città, e nominatamente a Ravenna e sue dipendenti come Bologna, durava traccia delle istituzioni bisantine, essendo i cittadini distribuiti per scuole d’arti, che erano ad un tempo divisioni militari, aventi alla testa decurioni finchè durò l’antica costituzione romana, e con magistrati particolari per definire i loro affari, detti consoli de’ mercanti, de’ pescatori, de’ calzolaj, e così via. In ciascheduna corporazione un _capitolario_ vigilava che fossero mantenuti i capitoli, vale a dire i diritti speciali di ciascuno, regolava i mercati, e risolveva le controversie. Il popolo di Bologna nel 1116 ottenne da Enrico V la conferma dei privilegi e delle consuetudini sue.