Storia degli Italiani, vol. 06 (di 15)
Part 25
Come questi il diritto romano, altri studiarono il feudale, di applicazioni ancora frequenti; e Oberto dall’Orto e Gerardo del Negro, consoli milanesi, attorno al 1170 radunarono le costituzioni imperiali e le consuetudini delle varie città, le sentenze in proposito e le interpretazioni proprie e d’altri giuristi. Valore di legge non ebbero mai, ma autorità perfino ne’ tribunali pontifizj. Infiniti commenti e glosse ebbero da Bulgaro, Pileo, Ugolino, Corradino, Vincenzo, Goffredo..., e principalmente da Giovanni Colombino; tutti superati dal napoletano Andrea d’Isernia, e più tardi da Matteo degli Afflitti. Nel 1436 Antonio Mincuccio di Pratovecchio bolognese avea ridotti i libri feudali in miglior forma, e l’imperatore Federico III li confermò, onde in Bologna erano letti pubblicamente. L’illustre Cujacio con maggior critica ed eleganza, e deponendo il disprezzo che i giuristi soleano avere per ciò che non fosse romano, migliorò ed illustrò quella raccolta, la quale si compie colle leggi feudali pubblicate dal Barbarossa, che sono le più numerose e precise, e da cui era stata proibita l’alienazione dei feudi, ristabilite le regalie imperiali in Italia[318].
Contemporaneamente si compiva il diritto canonico. Una raccolta autentica delle leggi ecclesiastiche emanate dai concilij e dagli imperatori, disposta da Giovanni Scolastico patriarca di Costantinopoli a mezzo il secolo VI, divenne legge della Chiesa d’Oriente. In Occidente, dopo le collezioni che accennammo (t. V, p. 472) di Dionigi il piccolo e d’Isidoro, Reginone abate di Pum, uscente il secolo IX, ne fece una, poi Burcardo vescovo di Worms il _Magnum decretorum volumen_, che da uno storpio del nome suo è chiamato _Brocardo_, e passò ad indicare quistioni scabrose ed incerte. Ivone di Chartres dispose metodicamente il _Decreto_ in diciassette libri; finchè Graziano di Chiusi benedettino, nella _Concordantia canonum_ o _Decretum_ (1151), compì sistematicamente la giurisprudenza canonica. Eugenio III dicono l’approvasse, e l’autore con Ranieri Bellapecora pei primi professarono tale materia in Bologna. L’opera sua comprende i canoni degli Apostoli, quelli di cencinque concilj, le decretali de’ papi, non escludendo quelle del falso Isidoro, e molti passi tratti da santi padri, da libri pontificali, dal codice Teodosiano e da altri. Autorevole nel canonico, come il codice Giustinianeo nel diritto civile, il Decreto di Graziano trovò moltissimi commentatori: lo sceverarne la mondaglia doveva essere cura di secoli meglio veggenti[319].
Successive consultazioni diedero luogo a nuove decretali, di cui una raccolta fece Bernardo Circa, vescovo di Faenza poi di Pavia; una fu ordinata a Pier di Benevento da Innocenzo III, ed approvata per pubblica autorità; poi un’anonima dopo il 1215. Nessuna era completa, e v’avea decreti incerti: pertanto Gregorio IX incaricò Raimondo di Pegnafort barcellonese di raccorre le decretali posteriori al 1150, ove finisce la compilazione di Graziano; onde venne il secondo corpo e principale del diritto canonico, cresciuto anch’esso con successive aggiunte.
Suprema efficacia ebbe lo studio del diritto, facendo rivivere a pro de’ moderni l’esperienza degli antichi, disposta in un sistema di leggi, ove tutto ciò che essenzialmente importa alla civile società era determinato con sagacia, equità e precisione, ben superiore ai tentativi de’ codici barbari. Introdotta la prova testimoniale, lo spirito umano s’addestrò nell’indagare le verità ed applicarle, risalì agli studj classici per meglio chiarire il senso, e quel ragionare sodo e sopra i fatti emendava l’inclinazione sofistica delle scuole.
Ai baroni nè dottrina nè pazienza bastando, i leggisti presero il luogo de’ feudatarj negli uffizj giuridici. Allettati dalla costituzione romana, stabilirono essi una scuola teorica e pratica di governo, cui primo canone era l’unità e indivisibilità del potere sovrano, talchè guardava come usurpazione le signorie feudali, come non avvenuta l’occupazione dei Barbari, e indegne del nome di leggi quelle emanate da loro: fatto meraviglioso ed unico, che la legislazione morta d’un popolo perito divenisse scienza politica e sociale per tutta Europa, e che fin ad oggi i codici trovino appoggio, commento o supplemento nelle decisioni di Papiniano e nell’opinione de’ glossatori.
Ben fa dolore che le nazioni nuove non abbiano pensato estrarne quel solo che ad esse confacevasi, anzichè adottare intero un cumulo di cose estranee ai costumi e all’ordine sociale nuovo, e principj assoluti, e formole materiali, e rigide conseguenze, non armonizzanti colla società nuova nè coi costumi moderni e col cristianesimo. Per vero, l’adottare è molto più facile che lo scegliere; e la parzialità ghibellina aveva interesse a considerare i Federichi come successori di Teodosio: onde n’uscì una legislazione implicata, incoerente, ancora oscura dopo infiniti commenti, e forse in grazia di questi.
Ma nelle città libere i giuristi costituivano un corpo, con impieghi d’onore ed alte cariche e singolare considerazione: e persone elevate portavano nella giurisprudenza gran senso pratico e reale dignità. Il diritto poi fu un grande miglioramento sì alla legislazione, sì e più alla condizione dei vulghi. Rispetto all’ordine delle successioni, ai matrimonj, ad altri punti legali, i preti che ragione aveano di far leggi inique? Ne’ concilj, composti di prelati d’ogni paese, specie di areopago superiore alle convenienze feudali, e scevro di parzialità, di rado i canoni si circoscriveano ad un paese; e togliendo per base la morale anzichè la politica, servivasi alla rettitudine universale. Le giurisdizioni signorili riuscirono men vessatorie in mano di abati e vescovi che di conti e baroni, perchè il prete era obbligato ad alcune virtù, da cui il laico si tenea dispensato. La carità e il perdono delle ingiurie, essenza della morale cristiana, v’erano specialmente comandati in tempi di guerra di tutti contro tutti. Più miti le pene; abolita la croce e il bollare in faccia, per non deturpare l’immagine di Dio; niuno sentenziato a morte, e spesso si mandava il reo a far penitenza e migliorarsi ne’ chiostri. La tortura, approvata dal divino Augusto[320] e conservata lungo tempo fin dagl’Inglesi tanto adulti nella libertà, era esclusa dal diritto canonico: e doveano passar de’ secoli prima che la filosofia si facesse bella di tali documenti.
Il clero, alieno dalle armi, repudiava le prove del duello o dell’ordalia[321], e vi surrogava i testimonj, e come prova sussidiaria il giuramento; più regolare rendeva l’amministrazione della giustizia, e le vendite, i prestiti, le ipoteche, giacchè richiamavasi al fôro ecclesiastico ogni obbligo contratto con giuramento. Innocenzo III e il IV concilio Lateranese istituirono il processo scritto, prescrivendo che nel giudizio ordinario e nello straordinario il giudice si faccia assistere da un pubblico notajo, se è possibile; e due persone sufficienti scrivano gli atti, cioè le citazioni, proroghe, petizioni, eccezioni, testimonianze, e così via, il tutto coll’indicazione de’ luoghi, de’ tempi, delle persone; e ne dia copia alle parti, serbando l’originale per ogni caso di dubbio[322]. Il diritto stesso ebbe determinato il metodo delle citazioni e la sostanza della processura, agevolate le riconvenzionali, tentate le vie di conciliazione, negli appelli distinto l’effetto devolutivo dal sospensivo, ai rimedj possessorj dato ampiezza e rigore.
Mentre il diritto civile non lasciava star le donne in giudizio senza consenso del marito, lo che impediva di reclamare contro di questo, non così era de’ tribunali ecclesiastici, davanti ai quali veniva contratta l’unione, stipulata la dote, discusso della infedeltà, delle separazioni, del divorzio. Le leggi che proteggeano i beni del clero insegnavano esistere un’altra proprietà non derivata dalla spada, con altre garanzie che la violenza; garanzie che poi doveano diventare comuni. Altre inviolabilità delle persone si conosceano dove l’ecclesiastico era valutato a prezzo maggiore, non si potea sfidarne i parenti, e l’offensore trovavasi a fare con una intera società poderosa. L’asilo sottraeva il colpevole alla vendetta subitanea, non già alla giustizia, a cui lo restituiva se riconosciuto reo: l’escludere il duello obbligava ad accettare la composizione de’ tribunali. Laonde, mentre pareva intendere al solo interesse proprio, la Chiesa operava per le nazioni, che un giorno si assicurerebbero come diritti quei ch’essa introduceva come privilegi[323].
Così miglioravasi il potere legislativo, passato dai forti ne’ savj; più ne migliorava l’opinione: sicchè al cristianesimo, dice Montesquieu, andiam debitori di un certo diritto delle genti nella guerra, di cui la natura umana non potrà mai essergli abbastanza riconoscente; il qual diritto fa tra noi che la vittoria lasci ai vinti la vita, la libertà, le proprietà, le leggi, la religione. Dopo di che, io mi confesso propenso a compatire ai compilatori delle Decretali se non ebbero bastante critica per discernere le false, e se credettero veramente che il papa fosse superiore a tutti i vescovi, e potesse imporre ai re d’esser giusti e di non opprimere d’imposte i popoli.
Intanto colla giurisprudenza la dottrina usciva dal santuario, e lo scienziato non era soltanto _cherico_ ma anche dottore. Tutte quelle discussioni poi, miste di teorica e di pratica, attestano un inaspettato movimento intellettuale, che innovava la società non meno che lo facesse lo sviluppo politico. Perocchè, quando una nazione si sveglia, estende la sua attività sopra tutte le parti, siano le politiche come le intellettuali e morali.
Università chiamavasi già prima qualunque libera unione; e quel nome presero anche gli scienziati in associazioni libere che prevenivano l’azione de’ governi, e che ciascuna amministrava i proprj affari. Qualche scienziato di grido prendeva a leggere in una città; accorrevano uditori, altri dotti ne profittavano per venirvi a spacciare la propria dottrina, e così formavasi una università. In tanta scarsezza di libri e d’istruzione particolare non poteasi imparare che dalla viva voce, onde non vi concorrevano ragazzi, ma uomini fatti e già ragguardevoli; ed assumendo l’aria della società civile, costituivansi a modo di Comuni, con onori e franchigie per gli studenti e i professori; e avvivate dall’interesse che ispira la verbale comunicazione fra questi e quelli, cogli studj indipendenti crescevano di forza e dignità; e al modo de’ Comuni, cercavano privilegi ai re e ai papi, il principale dei quali era di poter conferire il dottorato.
I professori, ai quali grande incitamento dava il trovarsi esposti al guardo di tutta l’Europa letteraria, erano rimunerati dagli scolari, nè l’università mantenevasi che per la reputazione di quelli. Le città, vantaggiate dal concorso degli studiosi, adoperavano a mantenere quelle unioni; poi fecero gara di offrire grossi stipendj.
E maestri e università erano dunque tutt’altra cosa di queste moderne, fomite inutile di corruzione in una gioventù che, mentre potrebbe dappertutto ritrovare e libri e insegnanti, è raccolta a dissipare fra lo stravizzo e il mal esempio il fiore dell’età, la freschezza de’ sentimenti, i precetti morali bevuti al focolare paterno, e far le prime prove del vizio, seguendo un corso uffiziale sotto professori di cui non ha stima e fiducia, ma che sono decretati da un governo che forse disama.
L’importanza delle università fece favoleggiarne le origini. Quella di Bologna si pretendea fondata da Teodosio II nel 443; ma il primo privilegio, copiato da quel di Giustiniano per Berito, le fu rilasciato in Roncaglia da Federico Barbarossa, onde proteggere quei che di fuori venissero a quello studio, esimerli da processo per delitti o per debiti, e potessero scegliere la particolare giurisdizione dei professori, per esercitare la quale l’università eleggeva il rettore. Da principio vi si studiò soltanto diritto, poi si aggiunsero arti liberali e medicina; al fine Innocenzo VI v’unì scuola teologica sul modello della parigina, sorta contemporaneamente, e che avea vanto nella teologia scolastica e nella filosofia, come Bologna nella giurisprudenza. Furono le due università più nominate nel medioevo: ma la bolognese era composta degli scolari i quali sceglievano dei capi, a’ quali dovevano rispondere anche i professori; alla parigina non appartenevano che i professori, subordinati restando i discepoli: sistemi derivanti dal diverso Governo delle due città e dalla natura dell’insegnamento; quella, repubblica e volta alle leggi; questa, monarchia e teologica.
A Bologna dunque i varj portici formavano distinte università; e quella del diritto era divisa in due, degli ultramontani con diciotto nazioni, dei citramontani con diciassette[324]. Gli stranieri studenti di diritto (_advenæ forenses_) godeano piene prerogative civili; e convocati dal rettore, cui annualmente giuravano obbedienza, costituivano università propria, con voce nelle assemblee. Ciascuna nazione faceasi rappresentare da uno o due consiglieri, i quali, col rettore, costituivano il senato per la disamina degli affari. Un sindaco annuo rappresentava in giustizia le due università: un notaro ne rogava gli atti, annuale anch’esso, come il massajo e i due bidelli. Ogni anno pure eleggevasi un tassatore dalla città ed uno dagli studenti, che fissassero il prezzo degli alloggi: lo scolaro avea facoltà di rimanere tre anni nella casa prescelta; e il padrone che esigesse di più, o a torto si querelasse del pigionale, o lo trattasse men convenientemente, non potea più dare albergo ad altri.
I professori, all’atto della promozione, poi una volta all’anno doveano giurare obbedienza al rettore e agli statuti: potevano essere sospesi e multati, non portar voto nelle adunanze, nè sostenere le cariche dell’università: altrettanto era degli scolari natii di Bologna, che non rimanevano sottratti dall’autorità municipale. Il rettore, che doveva essere letterato, celibe, d’almeno venticinque anni, di sufficienti sostanze, avere a proprie spese studiato il diritto almeno cinque anni, e non appartenere ad ordini religiosi, rinnovavasi annualmente a voce del predecessore, de’ consiglieri e di alcuni elettori scelti dalle università; e nelle funzioni aveva il passo sopra vescovi ed arcivescovi, eccetto quel di Bologna, ed anche sopra i cardinali secolari. Il titolo di _magnifico_ nacque nel XV secolo.
Pertanto nella città di Bologna quattro distinte giurisdizioni vegliavano: i magistrati ordinarj, la curia vescovile, i professori, il rettore. Le frequenti collisioni tra questi, l’irrequietudine degli studenti e le riotte agitarono spesso la repubblica; qualche fiata gli scolari tutti ritiraronsi in un’altra città, finchè non si consentisse alle esorbitanti loro domande; qualche altra, dai papi scomunicata o messa al bando dell’Impero, Bologna vedeva migrare la dotta folla, a cui dovea vita e ricchezze. Con grandi privilegi la città allettava gli studiosi; esimeva i professori dal servigio militare, poi da ogni tassa; rifaceva de’ furti sofferti, se il rubatore non potesse.
I dottorati doveano giurare non insegnerebbero altrove che a Bologna; e morte e confisca era minacciata ai cittadini che sviassero uno scolaro da quell’università, e così a professori bolognesi maggiori di cinquant’anni, o agli stranieri stipendiati che passassero ad altra scuola prima che la condotta scadesse. L’università toglieva in protezione gli artisti che a servizio di essa lavoravano, come amanuensi, miniatori, legatori, i fanti degli studenti, e alcuni banchieri privilegiati per dare a prestanza agli scolari. Una bizzarra regola imponeva agli Ebrei di pagare centoquattro libbre e mezzo ai legali, e settanta agli studiosi delle arti per fare un festino in carnevale. Alla prima neve che fioccasse, gli studenti andavano alla busca, e di quel raccogliessero faceano statue o ritratti ai più celebri professori.
Dell’arcidiacono di Bologna era privilegio il laureare, nè altro benefizio egli godeva che una parte delle propine. Il dottorato conferivasi come grado dal collegio de’ legali, e dava diritto d’insegnare e d’essere promosso: sebbene ai posti supremi non s’elevassero che natii bolognesi. Sei anni di studio si richiedevano per passar dottore in diritto canonico, otto pel civile; giurato d’aver compito questo tempo, lo scolaro sosteneva l’esame privato e il pubblico; e sopra due testi assegnati disputava innanzi all’arcidiacono e al dottore che lo presentava, libero essendo agli altri dottori d’objettare; e tosto era ricevuto fra’ licenziati. L’esame pubblico teneasi nella cattedrale in solenne pompa, ove il licenziato recitava la disposta diceria, ed esponeva una tesi di diritto, contro cui gli studenti potevano argomentare; indi l’arcidiacono o un dottore pronunziava l’encomio acclamandolo dottore, e gli si davano il libro, l’anello, il berretto. Giuramento d’adempier bene gli obblighi del dottorato non si prestava, sibbene alcuni giuramenti particolari.
Laureato che uno fosse, avea diritto d’insegnare non solo a Bologna, ma in qualunque università costituita per bolla papale. Ogni scolaro, dopo cinque anni di studio, poteva insegnare, ma sopra un titolo solo; e dopo sei, sopra un trattato intero, annuente il rettore: questi chiamavansi baccellieri. Il corso durava dal 19 o 28 novembre al 7 settembre; e ogni giovedì era vacanza, qualora nella settimana non cadesse altra feria. Le lezioni si facevano parte all’avemaria del mattino, parte dopo le diciannove ore, tutte occupate nell’insegnamento orale. I corsi distinguevansi in ordinarj e straordinarj, secondo i libri. Testi ordinarj, pel diritto romano il Digesto vecchio e il Codice, pel canonico il Decreto e le Decretali: ogni altro libro era straordinario, e i professori autorizzati a leggere su questi non poteano insegnare sugli ordinarj.
Nel 1260 vi si contarono fin diecimila scolari, con gran lucro dei professori. Ai quali poi si assegnarono pubblici stipendj; e nel 1384 ne troviamo a Bologna diciannove pel diritto, aventi dai cinquanta ai trecento fiorini di trentatre soldi. Quando furono tutti stipendiati, il professorato si riguardò come pubblica funzione.
Lo studio della giurisprudenza tardò ad introdursi nelle università forestiere, di modo che il trionfo di quella scienza fu sempre in Italia, e non per decreto o favore de’ sovrani, ma per necessità dei tempi. Alle città lombarde, libere, trafficanti, ricche, popolose, non bastavano più le anguste transazioni dei codici germanici e la scarsa cognizione del romano: dileguandosi il diritto personale introdotto da Carlo Magno, s’abituavano a considerare gran parte dei popoli d’Europa come intimamente uniti sotto l’Impero, e fra le varietà nazionali riconoscere alcun che di comune, l’Impero, la Chiesa, la lingua latina. Ora, appena formatasi la scuola bolognese, e diffuse le cognizioni coi consulti, cogli scritti, con nuove scuole, anche il diritto romano si considerò comune a tutta cristianità, il che lo ingrandiva nel concetto de’ popoli.
In Bologna primamente fu aggiunta agli altri studj la grammatica, e Buoncompagno fiorentino, il quale fu coronato d’alloro, vi lesse la sua _Forma literarum scholasticarum_, metodo per iscrivere a principi e magistrati. Era costume che, chi bramava professare grammatica, mandasse innanzi un’epistola, stillante eleganza ed erudizione, _picturato verborum fastu et auctoritate philosophorum_; onde Buoncompagno, motteggiatore superbo, ne finse una di siffatte, quasi venisse da un professor nuovo, che chiamava a sfida lui stesso. Ne tripudiarono gli emuli, levando a cielo la forbitezza della lettera finta; poi al dì prefisso si raccolsero affollati nella metropolitana: ma Buoncompagno sopragiunto manifestò la burla e mandò scornati i rivali, mentre gli amici portarono lui a casa in trionfo.
Sturbati dai tumulti civili di Bologna, alcuni scolari trapiantarono a Padova la scuola di diritto (1222), divenuta poi nucleo di quell’università, con statuti modellati sui bolognesi: se non che nella comunanza entravano studenti, professori ed impiegati; e i maestri erano eletti dagli scolari. Nessun suddito veneto saliva ad alte magistrature, che non avesse studiato in quella università, la sovraintendenza della quale era affidata a tre senatori. Un’altra volta quegli scolari aveano trasferita l’università a Vicenza (1264), ove durò sette anni. Un’altra (1316) si mutarono a Siena, che offrì seimila fiorini per riscattare i libri da essi lasciati in pegno: ma quella scuola fu presto chiusa, indi ripristinata da Carlo IV nel 1357; la facoltà teologica vi fu aggiunta nel 1408 da Gregorio XII. L’università di Perugia nacque il 1276: della parmense (1221) è memoria in Donnizone[325]. Il Comune di Vercelli nel 1228 ne aperse una per teologia, diritto civile e canonico, scienze mediche, dialettica, grammatica, divisa in quattro nazioni, una di Francia, Normandia, Inghilterra, una d’Italiani, la terza di Teutonici, l’ultima di Provenzali, Spagnuoli, Catalani; i rettori si obbligavano a condurre molti scolari, e principalmente trarvene da Padova, non allearsi alle fazioni del paese; e il Comune prometteva allestire cinquecento camere agli scolari, buon mercato di vettovaglie, pubblica tranquillità, non lasciarli inquietare per debiti o per rappresaglia, stipendiare a detta di due scolari e due cittadini i maestri che sarebbero eletti dal rettore.
Fin dal XII secolo Pisa avea professori di diritto, ma lo studio generale soltanto nel 1444 vi fu trasferito da Firenze, quasi a ristoro della rapitale libertà, assegnandole annui seimila fiorini d’oro sul tesoro, e cinquemila ottenendone dal papa per dispensa di benefizj, onde lautamente provvedere ai professori[326]. È anteriore a Federico II la scuola di Ferrara, da Bonifazio IX nel 1391 privilegiata come studio generale. La romana, posta da Innocenzo IV, fu colla santa Sede trasferita in Avignone, e Giovanni XXII la autorizzò a conferire i gradi. Federico II istituì le scuole di Napoli nel 1224; sebbene non permettesse di formare l’università di scolari e professori, largheggiò di privilegi cogli studenti; ma non potè mai levarle a quel fiore che ottenevano le scuole fondate dal libero concorso e dalla fiducia degli studiosi.
Altre n’ebbe Italia in que’ secoli e ne’ seguenti, massime di diritto, a Piacenza (1243), a Modena (1189), a Reggio (1188). Da Carlo IV nel 1360 fu privilegiata quella di Pavia, e Galeazzo Visconti proibì a’ suoi sudditi di studiare altrove, e largamente rimunerò i professori[327]. Quella di Torino fu riconosciuta dal papa solo nel 1405, e sei anni dappoi dall’imperatore: cancelliere n’era il vescovo. All’università di Parigi, famosa per teologia, Alessandro III spedì molti giovani ecclesiastici; molti Venezia di quelli che doveano poi salire ai primi onori.