Storia degli Italiani, vol. 06 (di 15)
Part 12
Sopravviveano le consuetudini germaniche del mundio, del comporsi a denaro, delle prove di Dio, del duello giudiziario, non però colla spada ma con bastone e scudo in presenza del popolo e d’un console. Pene sproporzionatamente feroci si applicavano, come era nello statuto milanese lo strappar un occhio al ladro la prima volta, la seconda troncargli le mani, alla terza la forca[178]. Dalle libertà germaniche proveniva la legge in molti ripetuta di non arrestare alcun cittadino se non per ordine de’ consoli; l’_habeas corpus_, di cui si compiaciono così giustamente gl’Inglesi[179]. Qualche vestigio vi rimane ancora delle antiche associazioni, dove tutti erano interessati alla sicurezza de’ singoli, perchè del danno sofferto doveano compenso: così in una convenzione del 1219 fra Bergamo e Brescia è statuito che se qualche Bresciano, fra giorno, sia da’ masnadieri derubato sulla strada reale che mette a Milano, il comune di Bergamo deva fra venti giorni risarcirlo; altrettanto pei Bergamaschi[180]. Quel di Mantova rifaceva i danni per manomessione di argini e campi, e così per incendj; del forestiero rendeva garante l’ospite o l’albergatore, che doveva subito notificarlo[181].
In generale tu vi scorgi una diffidenza continua verso i vicini e tra gli stessi accomunati; poi sottentra la cura di mantenere distinte le classi; e i beni e l’autorità ristretti in poche famiglie; una fiscalità argutissima; le donne escluse dalle successioni, ricevendo a saldo la dote. Da alcuno vedemmo abolite le servitù personali; quel di Modena del 1221 cancellò perfino ogni possesso o dipendenza feudale[182]; e le tante gelosissime diligenze attorno ai contratti, ai fitti, alle enfiteusi, alle usure, danno a vedere la crescente importanza della ricchezza mobile e della agricola, e come questa si sminuzzasse affinchè un maggior numero ne ritraesse vantaggi individuali. Ma di quel volere ingerirsi d’ogni atto gli appunteremo noi, se fin oggi i governi non hanno imparato che la loro attribuzione razionale si riduce alla legittima difesa dei diritti degli individui?
Ne conseguiva che non potesse uniformemente amministrarsi la giustizia: e la parte peggiore d’esse Repubbliche era appunto questa, che è quella di cui più immediatamente i cittadini risentono. V’avea giudici del re, ve n’avea del municipio, del podestà, del feudatario, oltre gli ecclesiastici. I rettori della Lega Lombarda, quando si univano or qua or là per gl’interessi comuni, ricevevano anche l’appello da sentenze di consoli, al modo che soleano un tempo i re d’Italia[183]; i quali pure non cessarono d’esercitare questa supremazia qualvolta qui tenessero dieta.
La giurisdizione dei vescovi si restrinse ai loro feudi; e ampliandosi il reggimento repubblicano, i consoli talvolta pretesero sentenziare anche sopra persone ecclesiastiche, per quanto i concilj vi si opponessero[184]. I feudatarj laici o cherici amministravano la giustizia personalmente, o per via di gastaldi e nunzj, i quali solevano affidarla a giudici scelti fra gli abitanti del luogo; e da loro davasi appello al giudice feudale, il quale però nulla poteva direttamente sopra i cittadini che abitassero nel fondo. Le cause feudali erano riservate a un doppio tribunale de’ pari maggiori e minori, ed alla regia curia.
In Firenze il podestà e il capitano di giustizia, sempre forestieri, abitavano quello nel palazzo del Comune, questo nel palazzo del popolo, entrando nell’annuo uffizio l’uno a maggio, l’altro a gennajo, e ambidue conoscendo delle cause civili e delle criminali. Il podestà conduceva sette giudici, tre cavalieri, diciotto notaj, nove berrovieri, tutti non toscani; e quello colla sua famiglia riceveva seimila lire, l’altro seimila cinquecento. Il podestà deputava uno de’ suoi giudici ogni due sestieri della città per inquisire ne’ casi criminali: nessuno poteva dar querela se non al giudice del proprio sestiere: il reo seguiva il fôro dell’attore, i forestieri sceglievano qual volessero. Nelle cause di poco momento si procedeva sull’istanza dell’ingiuriato o di un suo parente; nelle gravi, di chicchefosse, purchè sottoscritta; d’uffizio, nel caso che l’ingiuriato ricusasse di farlo. L’accusatore giurava proseguire la causa, dandone malleveria per cento soldi: il reo citavasi a spese dell’attore. Le esamine si scriveano, convincevasi per testimonj, e al reo si assegnavano dieci giorni a difendersi. Entro venticinque giorni il giudice doveva esaminar la causa, e conferirla con altri giudici e col podestà; poi fra cinque altri proferire la sentenza. Le cause civili in prima istanza conoscevansi dai giudici de’ sestieri, cittadini dottori, mutabili ogni sei mesi e pagati. L’appello recavasi al giudice annuo, forestiero e dottore; se confermasse, la causa passava in giudicato; se no, recavasi al podestà, con quattro giudici collaterali pronunciava definitivamente. Del capitano del popolo erano competenza le violenze, estorsioni, falsità a lui denunziate, le cause riguardanti estimo e gabelle, e i delitti di cui il podestà non proferisse fra trenta giorni. I cavalieri andavano in volta coi berrovieri, cercando i violatori degli statuti; in molti casi non poteasi catturare alcuno se non in loro presenza; o in difetto supplivano i notaj, cui uffizio era coadjuvare i giudici. S’aggiunga la corte del vescovo, l’inquisitore dell’eresia, il giudice sopra le gabelle, quello dell’appellazione, e forse altri, chè ciascuno teneva ragione e corda da tormentare. Ciò che è più strano, cittadini nelle proprie abitazioni esercitavano il diritto punitivo, e i Bostichi «collavano gli uomini in casa loro, in mercato nel mezzo della città, e di mezzodì li mettevano al tormento»[185].
Tante giurisdizioni nel territorio d’una sola repubblica! Collegi di giureconsulti trovansi fin nell’XI secolo[186]; crebbero nel XIII in tutte le città, dove pure se ne formarono di notaj, che pigliaronsi il diritto di nominare i proprj colleghi. I giudici milanesi giuravano valersi del voto d’un giurisprudente, sentenziare in buona fede secondo le leggi, non concedere al reo oltre otto giorni per rispondere, proferire fra quattro mesi dopo la contestazione, e mettere in iscritto la sentenza nelle cause che eccedessero i soldi quaranta di terzuoli[187]. La semplicità e la speditezza mal redimevano dal pericolo dell’ignoranza, della passione, dell’arbitrio; e troppo mal si pensava a concordare la libertà di tutti colla sicurezza de’ singoli. Al senatore di Siena un Cenni accusa per ladro Durdo di Naccino: quegli trovando tutto il contrario, fa vestire Durdo di bianco, e andare innanzi coll’ulivo in mano, e dietro a lui il Cenni vestito di nero; e giunti al luogo del supplizio, questo è appiccato, l’altro dimesso. Un Fiorentino avendo rotto il bando, fu condannato alle forche. Il podestà Nicola Rosso, prima di mandarvelo, gli domandò se avesse moglie. — L’ho, e bella; e se la tiene il tal cittadino». Era il cittadino appunto che avea brigato per farlo eseguire, poi denunziatolo per la rottura del bando; e il podestà fe togliere il capestro al condannato e stringerlo a costui, per quanto reclamassero i parenti[188]. Sarà stata giustizia, ma chi, se non un Turco, soffrirebbe modi così assoluti?
Uno dei Ricci di Firenze, sullo scorcio del secolo XIV, scrisse di alcuni insigni personaggi della sua famiglia, tra’ quali molto lodato messer Rosso di Ricciardo, che fu capitano de’ Fiorentini nel 1370 contro Bernabò Visconti. Essendo podestà a Perugia, ebbe deposizione da un ladro che, ascososi in una cava per rubare, vide un cittadino condurvi un suo nipote, e quivi ucciderlo e sepellirlo. Il Ricci mandò a cercare nella cava, e trovate le ossa, fece recarsele in un sacco. Ma poichè l’uccisore era di grand’animo e séguito in città, lo chiamò a sè con amichevoli apparenze, poi mostrategli le ossa, lo indusse a confessare il delitto. Subito in città si leva gran rumore, gente armata viene in piazza; e il podestà li tiene a buone parole, ma intanto fa impiccare il cittadino. Quella fermezza sgomenta i faziosi, che tornano a disarmarsi; e quando scadde egli fu commendato e onorato. Al ladro denunziatore avea promesso salva la vita, ma gli fece troncar le mani.
In Norcia redimevasi ancora l’omicidio a denaro: e mentre vi sedeva podestà esso Ricci, due cittadini uccisero un altro. Presi per ordine di lui, quelli confessarono il delitto, ma d’aver pagato ducento lire per ammenda. Ciò non ostante esso li condannò a morte: e andando i signori del paese a lamentarsene, rispose che così gli era paruto il giusto; ma se ad essi sembrassero morti immeritamente, ecco, pagava loro l’ammenda. Così li chiariva come fosse iniqua tal legge, e «la fe correggere che, chi uccidesse alcuno, lo dovesse pacificare colla propria vita e non altrimenti»[189].
Rechiamo un esempio di giudizj regolari. Andrea vescovo di Luni e i marchesi Malaspina e Guglielmo Francesco essendo in guerra, la città di Lucca, che gli aveva presi in amicizia, spedì persuadendoli a pace. Le due parti subito vennero a Lucca, e in Sant’Alessandro si congregarono da _sessanta consoli_ e molte altre savie persone, e chiesero che le parti li costituissero arbitri della contesa; e quelle promisero stare al lodo, sotto pena di cento libbre d’oro fino. Qui Guglielmo d’Apulia, avvocato dei Malaspina, narrò come, essendo questi andati coi loro militi al Pozzo nel Monte Caprone per edificarvi un castello, l’esercito del vescovo si fè loro incontro per cacciarneli, con grave guasto d’uomini e di cavalli: i marchesi, valorosamente resistendo, ascesero il poggio, e cominciarono la fabbrica. Chiedeva dunque al consolato che il vescovo dovesse rifare i danni che recò coll’esercito, senz’avere tampoco premoniti i marchesi, come a vescovo conviene.
Il vescovo rispose che al marchese Guglielmo, il quale gli aveva giurato libertà, esso avea fatto sentire che il fabbricar quel castello gli sarebbe rincresciuto quanto il cavargli il fegato, perchè ne rimarrebbe diminuito e quasi annichilato il vescovado: al Malaspina non fe motto perchè gli era nemico. Maginardo di Pontremoli arringò pel vescovo; non dover questi verun compenso, attesochè quel castello fabbricavano a ruina del vescovado, e sopra terra in gran parte a questo appartenente. Interrogato intorno a tale possesso dall’avvocato avversario, Maginardo rispose che il vescovo Filippo comprò la parte che spettava al marchese Folco, parte ebbe in legato da Malnevote, parte in dono dal marchese Pelavicino[190].
Oppose Guglielmo che del lascito di Malnevote non era a tener conto, perchè lo fece da disennato e in odio del fratello: il Pelavicino poi e il Folco non poteano disporre di esso monte, perchè il monte e i coloni suoi erano stati divisi in modo, che una metà toccò in comune al proavo del Pelavicino e a quello del marchese Guglielmo; l’altra metà al proavo di Malaspina e all’avo di Atone marchese, nella qual parte cadeva il poggio disputato; che, fatta la divisione, rimase al proavo di Malaspina.
Bisognando recar le prove di lutto ciò, fu chiesta una proroga, spirata la quale, produssero gli istromenti e i testimonj, nessun de’ quali era decisivo. E poichè i consoli erano arbitri non solo secondo le leggi e il diritto, ma anche come meglio volessero, proferirono che metà d’esso poggio spettava alla chiesa di Santa Maria, vietando ai marchesi di fabbricarvi il castello od altro; dovendo i vescovi esser più benigni ai laici, che non questi a quelli, il vescovo compensi dei danni fatti ai marchesi con mille soldi lucchesi; i marchesi prometteranno nè essi nè i loro eredi più nulla pretendere di quella metà del poggio; se no, paghino cento libbre d’oro; e così pure il vescovo; gli uomini dei marchesi abbandonino quella metà, e sia distrutto ogni cominciamento del castello; in presenza loro si diano la parola e il bacio di pace.
Gregorio legisperito fu rogato di quest’atto al 15 avanti le calende di novembre 1124, e vi si sottoscrissero le parti e i consoli: la sentenza fu confermata e sottoscritta da Leone, giudice costituito dall’imperatore Enrico, ed eletto arbitro in questa causa[191].
Qui parlammo dei Comuni sovrani; ma questi s’erano sovraposti a ville e borgate, cui lasciavano la giurisdizione solo in limiti ristretti; ed anche città, nelle quali esercitavano superiorità, e ne impedivano il libero governo, senza però riformare il Comune per assimilarlo a sè. Como mandava il podestà a Lugano, Mendrisio, Bellagio, Menaggio, Teglio, alle Tre Pievi del Lago, ai terzieri della Valtellina, a Chiavenna, Poschiavo, Sondrio, Ponte, Porlezza, Bormio, i cui abitanti doveano tre volte l’anno condursi a Tresivio per ricevere giustizia dal podestà di Como, e recarvi le appellazioni. Pisa inviava il capitano a Piombino, che amministrasse la giustizia anche a Populonia, Porto Baratti e all’isola d’Elba.
I Fiorentini nel 1181 sottoposero il Comune d’Empoli, appartenuto dapprima ai conti Alberti, e l’obbligarono a giurare sui vangeli di custodire e ajutare ogni persona di Firenze e de’ suoi borghi: se alcuno del loro Comune danneggi qualche Fiorentino, l’obbligheranno a rifare i danni tra quindici giorni: chiesti dal magistrato di Firenze, andranno a oste e a cavalcata e guerre e paci, e faranno come quello vorrà, purchè non sia contro il conte Guido. Al san Giovanni d’ogni anno davano ai consoli di Firenze cinquanta libbre di buoni denari, e alla chiesa maggiore un cero[192].
I Perugini si erano sottomessi non solo i Catani, ma le città vicine, che tutte doveano mandare il pallio nella solennità di sant’Ercolano; Spoleto doveva aggiungervi un cavallo covertato di scarlatto; così Sarteano, oltre cento fiorini d’oro in una coppa d’argento; le città di Castello e di Gubbio lasciavano che Perugia prendesse parte all’elezione dei consoli; Montepulciano ne riceveva il podestà, che per sei mesi doveva esser de’ nobili, per sei de’ popolani, con piena giurisdizione criminale e civile, e la custodia delle chiavi delle porte e de’ fortilizj; e nel giorno di sant’Ercolano spedire il pallio che valesse almeno venticinque fiorini d’oro, da presentarsi a piè della scalea di San Lorenzo. Assisi scosse l’ubbidienza; ma costretta calare a patti, i Perugini v’entrarono il 1322, uccisero più di cento ribelli, e ridussero quel paese a contado, diroccandone le mura.
Padova si arrogò di eleggere il podestà di Vicenza. A quest’uopo raccolto il maggior consiglio, estraevansi da un’urna quaranta polizze, e quelli cui la polizza toccasse divenivano elettori. Questi quaranta si chiudeano nella chiesa del palazzo, accendendo una dopo l’altra due candelette da due denari; e prima che fossero consumate, essi doveano eleggere, fuor di loro, tre cittadini: fra i quali poi la sorte designava il podestà. Se non fosse cavaliere, veniva fatto; avea tremila lire di stipendio, dovea dar mille marche d’argento per malleveria al Comune, e la sua corte era tutta di Padovani.
Casale sul Po, fabbricato, dicono, da re Liutprando appo una chiesa di Sant’Evasio, fu città libera, ma debole, sicchè presto venne a soggezione de’ Vercellesi. I quali nel 1170 impongono agli uomini di esso che di buona fede salvino e custodiscano le persone e cose dei Vercellesi; di là alla festa di san Michele abbiano alzate e finite cento braccia delle mura di Vercelli, dove i consoli consegneranno loro i rottami d’altra cerchia: se i Vercellesi assumano guerra, essi pure l’abbiano di buona fede: ogni decennio i Casalaschi dai quindici anni fino ai sessanta prestino il giuramento ai consoli di Vercelli: se questi domandino il passaggio del Po per tragittare l’esercito o una cavalcata, non devono negarlo[193]. Lo stesso Comune agli abitanti di Trino concedeva di cacciare, pescare, pascolare nel loro distretto; non daranno alloggi; per cinque anni li provvederà di fieno, paglia e legno, purchè osservino i bandi di Vercelli; in tempo di guerra non riscoterà fitto delle terre; non saran tenuti a venire al podestà o ai consoli vercellesi per contratti fatti da qui indietro, salvo che per omicidj o per appellazioni; possano far legna nel bosco pagando un fitto[194].
Il Ghirardacci reca la formola con cui quelli di Monteveglio si sottomisero al Comune di Bologna: — Noi uomini di Monteveglio diamo il castello nostro al popolo di Bologna, con tutti i cavalieri e i fanti, per far guerra contro tutti i nemici suoi che sono o saranno, come più piacerà al pretore o a’ consoli; e con giuramento affermiamo di salvare i Bolognesi e le fortune loro, promettendo mandarvi l’esercito a nostre spese qualunque volta ne saremo richiesti, insino al fiume Secchia e dalle alpi alle paludi; e promettiamo pagare il tributo per quei che abitano dalla parte del fiume Samoggia. E tutto questo osserveremo contro chicchessia, eccettuato l’imperatore o duca o altro che tenga o terrà il patrimonio della contessa Matilde a nome dell’imperatore. Domandiamo però che i consoli bolognesi insieme col consiglio giurino conservare Monteveglio e i suoi abitatori e le facoltà loro, e che non ci abbiano a togliere il castello; e se in alcun tempo i Bolognesi facessero guerra all’imperatore, ci difendano colle nostre fortune, e ottenendo la pace, la impetrino anche per noi».
Altre volte i Comuni fondavano ville e borghi con diritti e riserve speciali.
I consoli e gli uomini di Vercelli nel 1197 stabiliscono che il luogo di Villanova rimanga libero e assoluto in perpetuo, ad onore e comodità del Comune vercellese, talchè nessuno presuma dagli abitanti estorcere fodro o bando o curadia o correggio o capponi o focaccie o spalle; nè pretenda sulla pesca, su alloggi, su giurisdizione qualunque. Essi abitanti coi loro eredi sieno liberi e immuni; salvo che, quei che n’hanno diritto, possano costruire molini, e dare terre da coltivare sia a terzo, o a fitto, o con qualsiasi altro patto. Essi abitanti restino liberi possessori dei sedimi a loro assegnati, potendo venderli, donarli, mutarli, distrarli. Nessuna forza vi si possa introdurre, se non dal Comune vercellese. Nessun de’ signori deva abitare in esso borgo, nè avervi diritto o giurisdizione.
Nel 1217 Vercelli stessa fondava Borgofranco, con fossati, quattro porte, quattro battifredi, chiesa di legno e graticci, coperta di tegoli, agli abitanti assegnando un sedime di casa ciascuno, sul quale si conduceano tre carri di legname d’opera a spese del Comune, e mattoni e tegoli quanti occorrono. Abbiano la strada da Casale e da Pontestura, mercato, pascolo verso Vercelli. Gli abitanti non devano render ragione ad uomini che non siano della giurisdizione vercellese, de’ contratti o danni fatti anteriormente, se non sul luogo stesso e sotto i loro proprj consoli. Avranno venti mansi del bosco di Lucedio a venti soldi il manso di fitto. Siano loro concesse per quattro anni tutte le spese del Comune: dopo cinque anni pagheranno il fodro, come i cittadini vercellesi: e come questi pagheranno la legna del bosco di Lucedio. Se alcuno muore senza erede, possa la sua parte vendersi ad altri fuor della giurisdizione di Vercelli.
Ivrea nel 1250 fondava Castelfranco, invitando ed anche costringendo andarvi ad abitare gli uomini di Bolengo, Pessano, Anipesso, e farvi guaite, scaraguaite, e ogni arredo di castello: a ciascuno si daranno abitazioni in proporzione di quelle che lasciano. Saranno considerati come abitanti d’una porta di Ivrea: liberi e franchi, giacchè inestimabil dono è la libertà, nè ben si venderebbe per tutto l’oro del mondo. Siano dunque immuni dal fodro, dal banno, dalla giurisdizione, dall’esercito, dalla cavalcata, dalla successione; abbiano il mero e misto imperio; si farà uno statuto, che le podestà di Ivrea giureranno d’osservare[195].
1 Comuni erano una specie d’associazione contro gli abusi e le prepotenze: sicchè quando la forza pubblica non sapesse o volesse provvedervi, formavano associazioni particolari, solito rifugio delle libertà, perchè coll’attenzione e anche colla forza garantissero i diritti, e che venivano a formare uno Stato nello Stato. E come già v’aveva alberghi di nobili, cioè aggregazioni di famiglie derivanti da ceppo comune, o unite per accordo, così il popolo pensò fare altrettanto col restringersi in leghe o in maestranze, onde col numero equilibrare la potenza o l’accortezza maggiore.
Nel 1198 il popolo di Milano, scontento dei nobili, istituì la credenza di Sant’Ambrogio, detta anche de’ Paratici, cioè degli artigiani, affidando la propria tutela ad un tribuno, e assumendo per divisa una balzana bianca e nera; i mercanti e le arti liberali stabilirono la Motta, che inclinava al governo d’un solo; i nobili rinserraronsi in quella de’ Gagliardi; i catanei e valvassori, che teneano fondo dai nobili, ne formarono una quarta sotto l’arcivescovo, pretendendo recuperare a questo il dominio temporale della città: ciascuna avea consoli proprj, pubblicavano editti e decreti, ed esercitavano atti di giurisdizione sovrana.
Siffatte erano in Bologna la lega della Giustizia; in Vercelli le società di Sant’Eusebio e Santo Stefano; in Asti quelle di Castello e dei Solari. A Firenze verso il 1260 i pivieri di campagna eransi raccolti in quarantatre leghe, ciascuna delle quali ricevea dalla Signoria ogni semestre un capitano _cittadino e popolano della città di Firenze e veramente guelfo;_ prometteano non ricettare i banditi l’una dell’altra; nessuno potea ricusare gli uffizj affidatigli dalla lega[196]. Siena era divisa per _terzi_, e ciascuno di questi in circa venti _contrade_, ognuna delle quali eleggeva un capitano e un alfiere, preseduti dal gonfaloniere del terzo. A Genova fin dal 1130 fra sette poi otto _compagne_ vedemmo divisi tutti i cittadini: e ognuno ajutava i proprj membri contro ingiustizia e violenza qualsifosse, fin alla morte degli avversarj; e da ciascuna si traeva un’egual contribuzione di cavalli, fanti e denaro[197].
Talvolta tre o quattro persone con atto pubblico si costituivano in fratellanza, stipulando comunione di beni e reciprocamente difenderli e succedersi. Talaltra alquante famiglie formavano una consorteria, pigliando un nome comune, fabbricando una torre per difesa e ricovero di tutti, come i Pugliesi e i Maladerra di Sanminiato, che presero il nomignolo di Paraleoni[198]. Forse teneva dell’indole stessa quella delle tredici famiglie di Borgo Sansepolcro, che insieme aveano fabbricato la torre di piazza. In Lucca già nel 1203 esisteva la società di Concordia de’ pedoni (probabilmente detti in opposizione ai cavalieri o nobili) con priori e capitani e giuramento d’ajutarsi a vicenda con armi e senza, rifarsi reciprocamente dei danni; e guaj a chi offendesse alcun di loro: nessuno poteva essere accusato ad altro giudice prima d’informarne i priori[199].
Non di rado i Comuni affidavano il governo, o parte di esso, o un affare, od un’amministrazione, o l’eseguimento d’una condanna a qualcuna di siffatte compagnie; e dove l’una esorbitasse, se ne innalzava una contraria.