Storia degli Italiani, vol. 06 (di 15)

Part 11

Chapter 113,705 wordsPublic domain

Nell’elezione dei consoli operavano spesso l’intrigo e l’ingerenza delle famiglie potenti; e trovandosi scelti da case e da fazioni nemiche, si contrariavano gli uni gli altri, incagliando gli affari, e per tema o preghiere o disservigio lasciando lesa o monca la giustizia. La potenza de’ consoli annui ed elettivi non era bastante a reprimere i faziosi, nè potea reggersi che appoggiata ad un partito, mancando dell’imparzialità necessaria a garantire i diritti di tutti. I consoli, nemici personali de’ castellani ch’essi aveano spossessati, poteano esserne giudici? Tornando cittadini dopo un anno, trovavansi esposti alle vendette de’ ribaldi che avessero puniti o delle famiglie offese. Per dominar l’anarchia bisognava un tribunale che da più alto reggesse cittadini e castellani, che non fosse nè feudale nè borghese, che potesse reprimer robustamente le lotte; popolare così che i cittadini lo potessero opporre ai nobili, eppur nobile affinchè l’aristocrazia l’accettasse, e che per origine non avesse e per lunga dimora non adottasse le passioni de’ cittadini. A tale intento Bologna chiamò il faentino Guido di Ranieri da Sasso, che esercitasse il potere de’ consoli del Comune, e presedesse a quelli de’ placiti. Questo nuovo magistrato s’intitolò _la podestà_, come quelli che il Barbarossa ai Comuni sottomessi aveva imposti invece dei consoli; e dovea rappresentare l’antico elemento imperiale, quasi custode della legale società, e di quella giustizia che, anche dopo l’emancipazione, si considerava come privilegio imperiale.

Tale novità si conobbe spediente per ridurre nel Comune anche quest’avanzo delle pretensioni imperiali, ottenere più disinteressata l’applicazione delle leggi, e operare ne’ casi urgenti colla prestezza che viene dall’unità dell’esecutore. Fu dunque adottata, e cernivasi il podestà fosse dalla nobiltà castellana rimasta indipendente, fosse da città della fazione medesima, fosse tra persone celebrate per onestà o per conoscenza di leggi. Proposto nel pubblico consiglio, era eletto a pluralità di voti, ovvero se ne comprometteva la nomina in un certo numero di probi: taluni lo chiedeano al papa o all’imperatore, ma presentandogli le convenzioni o lo statuto ch’ei dovea giurare anche prima di conoscerlo. Da Perugia si mandavano cittadini, e più volentieri frati, a conoscere nelle città forestiere gli uomini di maggior vaglia, da’ cui nomi imborsati si sortiva il nuovo podestà[162].

Al designato spedivasi un’ambasceria; ed egli, al Capodanno o al san Martino, entrava con solenne incontro de’ cittadini e del vescovo, e con messa e panegirica orazione; e venuto sulla piazza maggiore, recitava una diceria, giurava osservare gli statuti, non ritenere la carica oltre un anno, e non partirsi prima d’aver subìto il sindacato[163], e nel nome di Dio assumeva l’uffizio.

Egli menava seco due cavalieri per guardia ed onoranza; assessori e giudici per consiglio, notaj, siniscalco, ministri, servi, cavalli. La giustizia talvolta esercitava col solo privato consesso, in alcuni paesi coi consoli de’ placiti come a Milano, o co’ giudici de’ collegi come a Parma[164]. Funzionario unico, riuniva l’autorità politica e la giudiziaria de’ consoli, ridotti a semplici consiglieri col titolo di priori, anziani, rettori o simili: straniero come gli antichi conti, eppur magistrato responsale come un cittadino, uom di toga e di spada, giudice e dittatore, reprime e castellani e borghesi del pari, eseguendo egli stesso i suoi decreti, e usava poteri discrezionali come in tempo di guerra. Qui pure il giuramento specificava i doveri del podestà, alcuni dei quali erano generici, altri speciali d’un tempo e d’un luogo.

Lo statuto genovese porta che il consiglio nomini ogni anno trenta elettori, i quali procedano all’elezione del podestà per via di polizze: all’eletto accettante due nunzj portino a giurare i seguenti capitoli, presente il consiglio della natìa sua terra: — Non vedrà gli statuti di Genova se non dopo giurato di osservarli: sarà servito da venti persone, e accompagnato da tre cavalieri e da due a tre giudici a sua elezione, i quali con titolo di vicarj o luogotenenti terranno gradatamente sue veci in caso di assenza, malattia o morte: salarj, pigioni, spese di viaggio resteranno a carico di lui, ma riceverà provvisione di lire milletrecento di Genova (da mezz’oncia d’oro), due lire al giorno di più nelle campagne marittime, nelle terrestri quattro, nelle ambascerie quanto deciderà il consiglio: l’anniversario del giorno che avrà preso il magistrato, dovrà uscire di Genova, e seco i suoi terrazzani e distrettuali, del che si rogherà speciale istromento.

Il podestà di Milano giurava comportarsi col miglior modo e senno all’utile della comunità, specialmente per la pace e le guerre; le convenzioni e concordie tra Milano ed altre città o private persone farà mettere in iscritto e conservare; il Comune manterrà nelle concordie e convenzioni e nelle concessioni e dazj, e a ricuperarli e serbarli; non sarà guida nè spia a danno della città, per servizio di niun suo nemico. Quando si trovi entro i pubblici fossati, ogni giorno monterà al suo uffizio, e la giustizia eserciterà a pro della repubblica, nè oltre venti giorni in tutto l’anno starà fuori del Comune; non commetterà furto nè frode, nè consentirallo ad altri, ed i commessi denunzierà nel pubblico arringo. A titolo d’uffizio non piglierà cosa alcuna nè egli nè sua moglie o figliuoli, e neppure nelle legazioni; nè avrà altro stipendio che di lire duemila, e il salario di cinque giudici. Nelle cause pertinenti a’ consoli di giustizia o del Comune, non darà alcun consiglio se non ai giudici; delle sentenze sue piglierà soltanto dodici denari per libbra, cioè dieci pel Comune e due pe’ giudici suoi; le sentenze da proferire non manifesterà se non ad un suo giudice ed al notaro che ha a scriverle, e saranno conformi alle leggi di Milano. L’appalto del viatico, del fodro, della moneta non delibererà, se non avuto il consiglio de’ savj. Rileverà i consoli di tutte le cause che pronunziarono di suo comando o precetto, e parimenti d’ogni giuramento in fine dell’uffizio suo. Non farà remissione di alcuna taglia, se non per cagione d’incendio, tempesta, povertà nota, od altra giusta causa approvata dal consiglio di credenza. Non prenderà alcun prestito se non fuori della giurisdizione in benefizio della repubblica. Ogni mese riceva e renda i conti, stendendone autentica scrittura; e si faccia rileggere il giuramento, diligentemente ascoltandolo. Villa nè borghigiano o rustico alcuno affranchi dai carichi imposti per la repubblica, senza il consentimento del comune consiglio. Le costituzioni del Comune non muti senza il consiglio di credenza. Faccia eseguire le sentenze proferite, e le pene contro i fornai delinquenti e i malfattori. Quelli posti nel bando per omicidio o congiurato, non permetta abitare nel comune di Milano, e le terre o abitazioni di quelli tenga incolte e devastate: non conceda verun uffizio o ambasciata a banditi, nè a falliti od infami: definisca le appellazioni fatte sopra cause di omicidj, bandi, incendj, battaglie, eccetto se l’appellante non dia all’avversario sicurtà della restituzion delle spese, giurando non aver dato niente al giudice delle appellazioni, nè ad altra persona fuor dell’avvocato, o per cavare scritture. Fedelmente ricercherà se niun ufficiale faccia frode: tutti i provvisionati del Comune costringerà a dar conto ogni quattro mesi de’ denari avuti per la comunità. Non farà o lascerà far ricerca sulle condanne date per gli antecessori suoi, nè sui denari spesi dal Comune per tali uffiziali. Giudei ed eretici deve sbandire da Milano e suo contado, dopo che per l’arcivescovo gli sieno denunziati; quelli che gli avessero ricettati ammonisca perchè fra venti giorni gli abbiano espulsi, altrimenti essi pure saranno posti nel bando, dal quale non si potranno cavare senza licenza ecclesiastica; le case loro faccia diroccare. Se alcuno statuto ritrovasse contrario alla Chiesa, lo annullerebbe. Finito il suo reggimento, quindici giorni dimorasse a Milano insieme colla sua comitiva, aspettando il sindacato (CORIO).

La spada sguainata che si recava innanzi al podestà, esprimeva il diritto di sangue: ma spesso doveva esercitarlo con aspetto di guerra e di violenza. Alcun pubblico delitto era denunziato? dal balcone del palazzo egli sciorinava il gonfalone di giustizia, colle trombe chiamava i cittadini alle armi, e a capo loro moveva ad assediare la casa del reo. A Perugia sono uccisi due giudici, e si ordina di tener chiuse le botteghe finchè non siano scoperti i rei; e così stettero per tre mesi. — Giuro che, se alcun nobile, o non giurato in popolo, ucciderà o farà uccidere o consentirà che si uccida alcun anziano o notajo d’anziani o uomo giurato in popolo..., senza intervallo farò sonare la campana del popolo, e con quel popolo o alcuna parte di esso, con sterminato furore andrò alla casa di quel cotale uccisore, e innanzi che quindi mi parta, infino alle fondamenta farò disfare... E insino a tanto che la distruzione e il guastamento di tutti i beni del malfattore predetto, così nella città come nel contado, non sia compiuto di fare, nulla bottega d’arte o mestiere, o corte alcuna della città fia tenuta aperta». In tale sentenza ogn’anno giurava il capitano del popolo di Pisa; e aggiungeva che punirebbe il figlio pel padre, il padre pel figlio, non lascerebbe mai più coltivare o comprare i loro beni, darebbe un premio a chi li pigliasse o uccidesse[165].

Tanto fin la giustizia assumeva aspetto di violenza, perchè le Repubbliche, a modo de’ feudatarj, traevano il diritto punitivo da quel della guerra privata e della vendetta personale, e i signori erano avvezzi a obbedire soltanto alla forza; onde non era se non la pubblica sostituita alla privata, e i castighi somigliavano alle rappresaglie delle passioni, le quali non si erano spente ma solo dirette, ignorandosi ancora la pacifica amministrazione.

In somma il podestà comprendeva in sè l’antitesi della società d’allora. Come dittatore, veste carattere politico, assale, difende, bandisce, uccide, dirocca case e castelli, arma e disarma la città, conduce l’esercito; e riconoscendo due partiti ostili, due tendenze contrapposte, le regola col reprimerne una, cioè col limitare la libertà. Come giudice, veste carattere legale, semplice stromento della legge, innanzi alla quale si eclissano partiti, persone, famiglie; nè egli dee permettersi verun passo che offenda la libertà. Giurato ad osservar gli statuti, contornato da persone di legge, venuto da paese estraneo per amministrar con imparzialità; esposto al sindacato; eppure come dittatore è costretto a un’ingiustizia continua fra i due partiti in lotta; è esposto all’eventualità de’ conflitti; robusto in un momento di sollevazione, è inetto allorchè le due fazioni s’accordino in modo, che egli non possa valersi dell’una per reprimere l’altra.

Di tanta autorità poteva facilmente abusare; onde fu assiepato di gelose precauzioni: ad invitarlo si deputavano persone religiose, estranie alle brighe; talvolta a sei e fin a tre mesi se ne limitò la durata, benchè talaltra venisse allungata[166]; in città non dovea contrarre parentele, non mangiare presso alcuno. La breve durata cagionava gli scomodi d’un perpetuo tirocinio; eppure durante l’effimera magistratura il podestà rimaneva arbitro delle vite, per la latitudine concessa dalle consuetudini. Il potere giudiziale esercitavasi troppo mescolatamente col politico, e la ragion di Stato soffocava la schietta voce della giustizia. Nelle rivoluzioni poi al podestà concedevasi balìa dittatoria, sicchè castigava a tumulto i rei, cioè la parte avversa e la soccombente. I Bolognesi nel 1192 tolsero a podestà Gherardo Scannabecchi loro vescovo, ma nojatisi di lui, vollero sostituirvi i consoli: il vescovo s’ostinava a tener il potere, sinchè una levata di popolo lo gittò in fuga. I Pisani chiesero podestà papa Bonifazio VIII, ed egli accettò collo stipendio di quattromila fiorini: altrove fu podestà un re. Il sindacato non era una cautela politica contro gli abusi del potere, giacchè si facea sol dopo scaduto di carica, ma una salvaguardia della moralità e un risarcimento ai danni privati, derivato esso pure da consuetudini romane[167]. N’usciva con lode? il podestà riceveva dal Comune un pennone, una targa o altro segno; a Giovanni Raffacani fiorentino gli Orvietani nel partire posero in capo una corona d’oro, e gli diedero una spada e uno scudo con gran trionfo[168]; e non v’è città che non serbi una lapida o l’effigie d’alcuno: onorificenze dappoi profuse per piacenteria o per amistà[169].

Procedendo a tentone come gente inesperta, al primo sconcio che apparisse mutavano forma di governo, salvo a tornare fra pochi mesi al primiero. Fu volta che, scontenta del comune aristocratico, la plebe elesse un capitano suo proprio, straniero anch’egli, che per un anno o per sei mesi la tutelasse[170]; talaltra nominavasi un capitano di guerra, che dimezzava il potere dei predetti, avendo in mano la forza. In Bologna il comune dei nobili era preseduto dal pretore; i non nobili formavano il popolo, con un prefetto o capitano. Milano nel 1186 eleggea primo podestà Uberto Visconti; l’anno appresso tornò al consolato; nel 1191 usava ancora un podestà, tre nel 1201, cinque nel seguente, tre ancora nel 1204. Firenze erasi divisa in dodici arti; sette maggiori, de’ giureconsulti e notaj, de’ mercanti di panno in Calimala, de’ cambisti, lanajuoli, medici e speziali, mercanti di seta, pellicciaj; e cinque minori, de’ bottegaj, macellari, calzolaj, muratori e falegnami, mariscalchi e magnani: ed anche il nobile che volesse impieghi doveva essere in qualcuna matricolato. Nel 1294 creatasi la signoria dei priori delle arti e della libertà, alla prima elezione non presero parte che le tre prime, alla seconda sei, a ciascuna delle quali toglievasi un priore, rinnovandoli ogni terzo mese. Viveano in comune a pubbliche spese, non uscendo di palazzo per quanto la balìa durava; rappresentavano lo Stato, ed esercitavano il potere esecutivo; ed uniti coi capi e coi consigli o capitudini delle arti maggiori, con alcuni aggiunti (_arroti_) nominavano a scrutinio i proprj successori[171]. Mal rassegnandosi i nobili a questa oligarchia plebea, fu introdotto nel 1292 il gonfaloniere della giustizia, per reprimere i perturbatori della quiete: e quand’egli esponesse la bandiera sul pubblico palazzo, i capi delle venti compagnie doveano raggiungerlo, per assalire con lui i sediziosi e punirli. Quest’esempio trovò i seguaci.

Un abate del popolo o molti incontriamo altrove: un doge al modo di Venezia assumevano ne’ maggiori frangenti Pisa e Genova; trasferendo in esso ogni pubblico potere, salvi però i collegi delle arti e i pubblici ordinamenti. In Bologna l’autorità sovrana era divisa fra il podestà, i consoli e tre consigli, cioè il generale, lo speciale e quel di credenza: nel primo entravano tutti i cittadini sopra i diciott’anni, esclusi gl’infimi artieri; il secondo era di seicento; nell’altro di minor numero aveano luogo tutti i giureconsulti paesani. Dicembre entrante, i due primi consigli venivano convocati dai consoli o dal podestà, e messe innanzi al loro tribunale due urne coi nomi dei componenti essi consigli; e da ciascuna delle quattro tribù in cui era partita la città, estratti a sorte dieci elettori, venivano rinchiusi insieme, ed obbligati, entro ventiquattr’ore, a nominare, colla maggioranza di ventisette voti, quei che dovessero entrare ne’ consigli. Ai consoli o al podestà spettava l’iniziativa degli affari, che poi erano decisi dai consigli, dove per lo più quattro oratori soli avevano la parola, gli altri limitavansi a votare.

È questo uno dei mille modi coi quali fu dai Comuni del medioevo affrontato quel che oggi pure è intricato problema dei paesi costituzionali, le elezioni. Nulla è men sincero che il voto emesso dall’intera nazione radunata, dove esso va confuso collo schiamazzo plebeo o la tresca astuta, dove non tutte le classi sono equamente rappresentate, dove l’ignaro e l’intrigante valgono l’onesto e illuminato, e la libertà ne va il più spesso alla peggio. Si procurarono dunque varj ripari, per lo più ricorrendo alla sorte o a complicatissime combinazioni, di cui Venezia e Lucca particolarmente offrono bizzarri esempj.

In Venezia il doge ne’ primi sei secoli era scelto dal popolo; dopo il 1173 da undici elettori; dopo il 1178 il maggior consiglio cerniva quattro commissarj, ciascun de’ quali nominava dieci elettori, cresciuti poi a quarantuno nel 1249. Così durò fino al 1268, quando, per cansare il broglio, s’introdusse la più strana complicazione. I membri d’esso consiglio metteansi a squittinio con palle di cera, trenta delle quali chiudevano una cartolina iscritta _elector_: dei nove cui toccavano le fortunate, due venivano esclusi, gli altri designavano quaranta elettori, i quali col metodo stesso riduceansi a dodici. Il primo di essi ne eleggeva tre, due gli altri, e tutti venticinque doveano essere confermati da nove voti; poi ridotti a nove, ciascuno doveva indicarne cinque, e tutti i quarantacinque ottenere almeno sette voti. I primi otto tra questi ne _cappavano_ quattro ciascheduno, e tre i tre ultimi; onde venivano quarantun elettori, che messi ai voti, doveano riportare almen nove delle undici palle. Se un elettore nel maggior consiglio non conseguisse l’assoluta maggioranza, restava escluso, e gli undici dovevano surrogarne un altro. Così cinque ballottazioni e cinque scrutinj producevano i quarantun elettori. Di botto erano chiusi in una sala, finchè non avessero nominato il doge; trattati splendidamente, liberi di chiedere qualunque capriccio, ma quel che uno domandasse era dato a tutti: uno volle un rosario, e se ne recarono quarantuno; un altro le favole d’Esopo, e fu fatica il ritrovarne altrettanti esemplari. Gli elettori nominavano tre presidenti priori; indi due segretarj che restassero chiusi con essi. Allora per ordine d’età venivano chiamati innanzi ai priori, e ciascuno di proprio pugno scriveva sopra una scheda il nome del proposto, che dovea aver compiuti i trent’anni ed appartenere al maggior consiglio. Un segretario, tratto a sorte uno di que’ viglietti, ne pubblicava il nome, e ciascuno potea fare gli appunti che credesse. Passatili tutti in rassegna, mandavasi ai voti, e sortiva doge quel che ne conseguisse almeno venticinque. A questo modo fu eletto per la prima volta Lorenzo Tiepolo[172].

A Lucca era condizione d’eleggibilità il censo[173]; e supremo magistrato i nove anziani, tra cui il gonfaloniere; poi un consiglio di trentasei, e il consiglio generale di settantadue. La signoria sedeva due mesi, e chi era seduto avea divieto due anni; essa scompartivasi coi trentasei gli onori e gli utili dello Stato. «Imborsano (dice il Machiavelli), ogni due anni, tutti quelli signori e gonfalonieri, che nelli due anni futuri debbono sedere; e per fare questo, ragunati che sono i signori con il consiglio de’ trentasei in una stanza a questo ordinata, mettono in un’altra stanza propinqua a quella i segretarj dei partiti con un frate, ed un altro frate sta sull’uscio che entra ai segretarj, quello a chi ei rende il partito, e a chi ei vuole che altri lo rendano; dipoi ne va innanzi ai segretarj, e mette una ballotta nel bossolo. Tornato che è il gonfaloniere a sedere, va uno dei signori di più tempo, poi vanno tutti gli altri di mano in mano; dopo i signori va tutto il consiglio, e ciascuno quando giunge al frate domanda chi è stato nominato ed a chi egli debba rendere il partito, e non prima; talchè non ha tempo a deliberarsi, se non quel tempo che pena a ire dal frate ai segretarj. Renduto che ciascuno ha il partito, e’ si vôta il bossolo, e s’egli ha tre quarti del favore, egli è scritto per uno dei signori; se non l’ha, è lasciato ire fra i perduti. Ito che è costui, il più vecchio dei signori va e nomina un altro nell’orecchio al frate; dipoi ciascuno va a rendergli il partito, e così di mano in mano ciascuno nomina uno, e il più delle volte torna loro fatta la signoria in tre tornate di consiglio. E ad avere il pieno loro conviene che gli abbiano centotto signori vinti, e dodici gonfalonieri: il che come hanno, squittinano infra di loro gli assortitori, i quali assortiscano che questi siano i tali mesi, e quelli i tali, e così assortiti, ogni due mesi si pubblicano».

Tanto basti a chiarire quanto lontani dall’uniformità fossero quei reggimenti. Nell’interno durava la diversità delle persone: e primi erano i militi, derivanti dagli antichi feudatarj e da arimanni e baroni; seguivano gli ecclesiastici; poi i leggisti, col nome di _judices, advocati, procuratores_; indi i _paratici_, cioè le corporazioni d’artieri; ultimi i popolani[174]. Allato della libertà comunale sussistevano privilegi feudali, ecclesiastici, regj, consorzj di famiglie e d’arti; servitù di possessi e di persone; libertà romana, clericale, barbarica. In alcuni paesi, massime nel Piemonte, molti Comuni rimanevano sotto la supremazia immediata dell’imperatore o de’ suoi vicarj, laonde non godeano l’intera sovranità, cioè il diritto di pace, guerra, moneta, e la suprema giurisdizione, ma del resto si governavano senza differenza dagli altri, giacchè le franchigie comunali si credeano parte del diritto pubblico interno, e l’amministrare distinguevasi dal regnare. La città d’Ivrea, dandosi nel 1313 ad Amedeo V conte di Savoja, stipulava che il podestà, i giudici e gli altri uffiziali di giustizia conserverebbero il mero e misto imperio, e si farebbero gli statuti come per l’addietro.

Rimanevano traccie del diritto personale alla germanica[175]; ma prevaleva il diritto romano, nelle diverse città modificato da una moltitudine di ordinanze municipali. Gl’imperatori seguitarono a far leggi nella dieta nazionale, ma concernevano soltanto feudi, vassalli, monasteri: mentre era nella natura de’ popoli germanici che o la consuetudine o il consenso de’ migliori e maggiori della terra producessero un gius privato.

Profittando della facoltà ottenuta nella pace di Costanza, tutte le repubbliche tradussero le consuetudini in leggi compilando statuti proprj; e fin borgate, fin monasteri vollero averne di particolari[176]. Erano decreti relativi all’uffizio de’ magistrati o all’amministrazione del pubblico; poi alla polizia, a pesi e misure, alla salubrità, all’annona, ai traffici, a quanto insomma occorreva ai bisogni ed ai costumi. Obbligavano soltanto gli accomunati, non i feudatarj, non i corpi o le persone immediatamente dipendenti dal re. Aggiravansi ora sopra l’applicazione della legge romana o longobarda, ora sopra la consuetudine; e v’avea talvolta regolamenti distinti per le due giurisprudenze, come a Pisa un _constitutum legis_ e un _constitutum usus_.

Francesco da Legnano diceva a Matteo Visconti: — Voi giurerete reggere il popolo nel nome del Signore da oggi innanzi fino a cinque anni con buona fede, senza frode; e di custodire e salvare esso popolo e gli statuti; e _dove questi taciano, starete alle leggi romane_». È questo il cenno più antico del diritto comune, chiamato in supplimento alla legge municipale[177]. Il diritto comune conteneva i principii generali di giustizia, applicabili nell’interesse sì del pubblico sì de’ privati; il municipale era legge di eccezione, riguardante le qualità e i diritti particolari di ciascun Comune. Il primo era spiegato per scienza, e solo l’imperatore avrebbe potuto aggiungervi qualche costituzione: negli statuti venivano fatte aggiunte o deroghe secondo l’opportunità dai magistrati municipali. Il primo conteneva la ragione scritta, e progredita mediante gli studj legali e filosofici: negli statuti si trova la storia contemporanea di cadaun Comune, e l’espressione dei costumi e delle credenze.