Storia degli Italiani, vol. 06 (di 15)

Part 10

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Gl’Italiani, che, appunto in quest’occasione, Corrado abate uspergense chiama «bellicosi, discreti, sobrj, lontani dalla prodigalità, parchi nelle spese quando non sieno necessarie, e soli fra tutti i popoli che si reggano a leggi scritte», corsero primi all’impresa; e Toscani e Romagnuoli, sotto la guida degli arcivescovi di Pisa e di Ravenna, approdarono a Tiro. Guglielmo il Buono ordinò un generale registro di tutti i feudatarj del regno di Sicilia e degli uomini che ciascun doveva[142], intimando stessero pronti a partire; ed essi s’obbligarono a contribuire il doppio d’uomini: e una flotta condotta dall’ammiraglio Margaritone di Brindisi valse non poco a sostener Tiro. Saladino, costretto a lasciare questa città, tentò sorprendere Tripoli; ma i nostri giunsero in tempo a salvare quegli ultimi resti del _glorioso acquisto_.

Federico Barbarossa, che giovane avea fatto l’impresa di Terrasanta, volle coronare la faticosa vita coll’assumere di nuovo la croce. Imbevuto del concetto della onnipotenza imperiale qual gli era stata definita a Roncaglia, mandò intimare a Saladino lasciasse la città santa a lui, signore universale perchè successore degli antichi cesari. Saladino vi oppose il diritto della conquista, e si preparò a sostenerlo. Il Barbarossa col proprio figlio e con sessantotto signori, trentamila cavalieri e ottantaduemila fanti passò dunque in Palestina e prosperò; ma traversando il fiume Salef restò annegato; e la crociata riuscì a fine disastroso.

Il Barbarossa, come gli eroi della tragedia antica, operava in forza del carattere, non della moralità; postosi un principio, voleva seguirlo. I Comaschi gli applausero come restauratore del diritto, punitor delle violenze; altrove fu esaltato come liberatore d’Italia, mirando solo agli interessi particolari e a quella indipendenza che spesso fu considerata come idea principale, mentre non è che secondaria. Tutti poi i nostri lo inneggiarono quando rinunziò alle idee germaniche, conservando sola la lealtà, con cui accettò il patto di Costanza. I Germani lo venerarono qual rappresentante della loro stirpe, e non lo credettero morto, ma che si fosse ridotto nel campo dorato sul Kiffhäuser, tenendo corte colla figlia e coi burgravi, sedendo a una tavola di marmo, attorno alla quale crebbe la sua barba rossa. E verrà giorno che uscirà ancora co’ suoi fedeli, e farà grande il popolo tedesco sopra tutti gli altri. In Italia altrimenti; e mentre a Carlo e Ottone, perchè favorevoli alla causa popolare, fu mantenuto il titolo di Grandi, Federico, non inferiore ad essi, vien tuttora ricordato con orrore dal popolo, cui si mostrò infesto[143].

CAPITOLO LXXXV.

Ordinamento e governo delle Repubbliche.

Così scarsi tornano nella nostra storia i momenti, ai quali possa confortarsi la ragione ed esaltarsi il sentimento, che è ben dritto se gl’italiani si fermano con compiacenza sopra la Lega Lombarda.

Legame puramente esterno e di momentanea provvisione, essa non cambiava le condizioni de’ singoli Stati, ciascuno de’ quali come indipendente proseguiva nella fatica di ordinarsi. Abbastanza ripetemmo che la rivoluzione dei Comuni, tanto decisiva, non fu radicale, e lasciò sussistere molte parti del passato, che oggi sarebbero le prime a distruggersi. Oggi poi si vorrebbe innanzi tutto precisare i diritti dei cittadini, farli tutti eguali in faccia alla legge, concentrare i poteri maestatici in un magistrato supremo, abbastanza robusto nella sua azione; separare la podestà legislativa dall’esecutiva, e dare indipendenza e stabilità alla giudiziale, distribuita in una gerarchia di tribunali con precise attribuzioni; proclamare leggi fisse, ed evitare ogni tumultuosa applicazione di esse; discutere pubblicamente i conti, scompartire con equità l’imposta, ottenere l’esercizio rapido e uniforme dell’autorità, sottraendola all’arbitrio di un capo, alle gelosie dell’aristocrazia, alle tumultuose incostanze del vulgo; trovare il modo più conveniente a rendere rappresentato ogni bisogno, ogni forza, ogni capacità, ed anche la provincia per togliere la prevalenza oppressiva della capitale; chiarire e sodare le relazioni cogli Stati vicini, e i diritti e doveri reciproci; e principalmente assicurare l’indipendenza dello Stato per maniera che nessuno estranio s’intrometta dell’interno suo ordinamento.

Non a questo senso intendevasi allora la libertà, nè chiaro concetto si avea di ciò che or chiamiamo lo Stato; e dal tentonare d’inesperti sarebbe troppo l’attendersi quel senno e quella prudenza, che sì spesso fallisce a noi pure, a noi insegnati da lunghissima esperienza e da tanti errori. Ingegniamoci di orientarci per quanto è possibile fra tanta varietà di ordini, di statuti, di vicende.

Sottoposta che fu la campagna alla città, limite di ciascuna Repubblica rimase ordinariamente quello delle giurisdizioni vescovili; onde oggi ancora le diocesi, colla bizzarra loro conformazione, indicano il territorio di quelle. Da ciò, se non originata, mantenuta la prodigiosa differenza dei dialetti; da ciò la moltiplicità di edifizj civili e religiosi, nessuna volendo restare di sotto della vicina; da ciò le guerricciole; da ciò fatti meno penosi i frequenti esigli, poichè il fuoruscito a due passi trovava sicurezza, senza aver mutato nè favella nè clima.

La pace di Costanza ebbe sanzionata la rivoluzione, che da serve ridusse franche le città, ma non attribuiva loro l’indipendenza, bensì la libera podestà di governo, il diritto d’eleggere ciascuna i proprj magistrati, far leggi, munirsi, conchiudere pace e guerra, imporsi tributi e ripartirli, regolare la polizia rurale e l’industria, militare sotto la propria bandiera, non essere obbligati andar fuori del Comune per pagare tributo o rispondere a citazioni, esercitare liberamente la pesca e la caccia. Essa pace non conferiva però nuovi diritti, neppure uguagliava gli antichi; ciascuno rimaneva nella condizione ove l’avea trovato la guerra, con più o meno privilegi, secondo gli aveva compri, estorti, acquistati, ottenuti. Nè tampoco si distruggeva veruna delle antiche dipendenze; e nella città libera potevano ancora durare un conte feudale, un vescovo con diritti sovrani, qualche uomo indipendente dai comuni magistrati, e servi fuor della legge.

Di sopra poi di tutti stava un re o un imperatore, la cui supremazia in sostanza si riduceva a mettere il proprio nome sulle monete e agli istromenti, riscuotere annuo tributo, e la _paratica_ al primo suo venire in Italia, determinata per ciascun Comune con particolari convenzioni. Nel 1185 Federico I «volendo viemeglio premiare quelli che più perseverano nella devozione alla sacra maestà dell’Impero, ed osservando il valore, la fede, la devozione de’ _suoi_ diletti cittadini milanesi, il cui affetto, più degli altri ardente, li mostra di giorno in giorno meglio meritevoli de’ suoi favori»[144], cede loro tutte le regalie che esso teneva nell’arcivescovado di Milano in terra e in mare, determinando il tributo in lire trecento, oltre la paratica. Quest’ultima dagli abitanti di Treviglio fu fissata in sei marchi d’argento. Il Comune di Brescia ricompravasi nel 1192 da tutte le regalie per due marchi l’anno, e gliene faceva carta Enrico VI.

I diritti regali non espressi nel patto di Costanza era convenuto sarebbero ponderati dal vescovo di ciascuna città insieme con probi uomini; ma essi non competendo se non al re che fosse eletto dal voto nazionale, pochi fra’ successori del Barbarossa li godettero; e per lo più s’accontentarono d’un omaggio e del giuramento di fedeltà, trattando i nostri a maniera d’alleati. Enrico VI e Federico II, bisognando d’ajuti in guerra, strinsero leghe con qualche città, assolvendola dagli obblighi imposti dalla pace di Costanza; di modo che o per cessione del re, o per ritrosia de’ popoli, s’andò smettendo ogni aggravio, eccetto il fodro, che venne convertito in sussidio grazioso.

Anche dalla conferma dei magistrati, riservata all’imperatore o a’ suoi messi, le città si riscossero a denaro; sebbene le ghibelline, per condiscendenza, gliela chiedessero ancora. Nel 1195, davanti alla porta Torre di Como, Girardo de Zanibone, Tettamanzo de Gaidaldi, Odone di Medolate, consoli del Comune di Cremona, col mezzo della lancia e del gonfalone rosso con croce bianca, riceveano da Enrico VI l’investitura di quanto si contiene nel privilegio di esso Comune[145].

Federico I erasi riservata l’appellazione delle cause[146], e a riceverla delegava vicarj; venuti però questi di peso, le città se ne fecero esentare, traendo anche tale diritto ai proprj magistrati o ai vescovi[147].

Dapprima i messi regj ed i vicarj imperiali poteano ogni cosa quanto l’imperatore, salvo che conferire i feudi maggiori o di trono, e alienare o ipotecare beni e diritti dell’Impero. Abbiamo l’investitura che Federico II dava nel 1249 a Tommaso conte di Savoja quale vicario della Lombardia da Pavia in giù, affinchè conservasse la pace e la giustizia; concedendogli perciò il mero e misto imperio e podestà della spada contro i malfattori, principalmente quei che molestano le strade; udire e risolvere le quistioni civili e criminali, competenti all’imperatore; imporre bandi e multe; interporre decreti per l’alienazione di cose ecclesiastiche e per tutela de’ pupilli; dar tutori e curatori, restituire in intero, ricevere l’appello dalle sentenze dei giudici ordinarj; ma dalla sentenza di lui possa ricorrersi al trono[148]. Sì estesa autorità andò restringendosi; i messi regj si ridussero a poco meglio che nodari; e il vicariato, non che sostenere l’autorità imperiale, servì ad ampliare quella de’ grandi, che compravano esso titolo per assodare la propria dominazione. Guarnieri conte di Humberg, vicario d’Enrico VII, dovette abbandonare la Lombardia per assoluta mancanza di denaro: per la causa istessa Princivalle del Fiesco, vicario di Rodolfo d’Habsburg, vendette alle città di Toscana le giurisdizioni dell’Impero[149].

Ne’ ricchissimi archivj di Lucca investigammo altrove la formazione di quel Comune (pag. 38): studiandovi ora le relazioni delle Repubbliche coll’Impero, troviamo che nel 1162, alla presenza dell’arcivescovo di Colonia, arcicancelliere dell’Italia e legato imperiale, i consoli maggiori giurarono sugli evangeli fedeltà a Federico I, e di nulla attentare a suo danno, anzi soccorrerlo a sostener la corona e l’onor suo, o recuperarli; non palesare gli ordini secreti ch’egli trasmettesse; e per la guerra o per la pace in Toscana e per le regalie starà alla sua parola, l’ajuterà a riscuotere il fodro nel vescovado di Lucca, da tutti i cittadini farà dargli il giuramento, non guastare nè lasciar guastare la strada, dare all’imperatore venti militi nella spedizione verso Roma e la Puglia, pagare l’annuo tributo convenuto di quattrocento lire, in ricompra di tutte le regalie per sei anni. L’imperatore concede in ricambio alla città di Lucca di eleggere i consoli, i quali vadano a ricevere da esso l’investitura, e gli giurino fedeltà[150].

Qui è riconosciuta la piena libertà del Comune: eppure, due anni dopo, esso Federico confermava il mero e misto imperio al vescovo di Lucca sopra gran quantità di terre, ville, castelli, autorizzandolo a far leggi e giustizia, e governare per sè o pel suo nunzio, come farebbe l’imperatore o un nunzio suo[151]. Poi nel 1185 dava un diploma in favore dei Comuni e signori di Garfagnana, di Montemagno, di Versilia, di Camajore, prendendoli in protezione, esimendoli da ogni dominio di città o di autorità qualunque, come soggetti a sè solo; abroga le occupazioni di terre, borghi, castelli fatte da consoli; obbliga Lucca a riedificare i castelli che v’avesse demoliti[152]. L’anno vegnente, Enrico VI rinnovava a questa il privilegio della zecca, delle giurisdizioni e regalie nella città e nel distretto, non accennando più all’obbligo d’andare i consoli a giurare fedeltà; però, anche ne’ trattati con altre potenze, riservino la fedeltà all’Impero, e gli paghino sessanta marche d’argento l’anno. Nel 1209 Ottone IV, imperatore disputato, confermava la carta anticamente datale da Enrico IV, con questo che nessun mai guastasse le mura della città o le case; non dovessero avere palazzo per l’imperatore, nè dare alloggi; non paghino alcun pedaggio da Pavia sino a Roma o in Pisa; non abbia molestia chi vien a commerciare con Lucca pel mare o pel Serchio; non si fabbrichi castello o fortino a sei miglia di circuito; nessun giudice di Lombardia eserciti giurisdizione in Lucca, se non presente l’imperatore o il suo cancelliere[153].

Dall’assicurare il libero governo interno, le esazioni, i mercati, le caccie, le pesche, i forni, i mulini, le Repubbliche passarono a pretendere dominio sopra i vicini, e ne chiedeano ancora la ratifica dagl’imperatori. Pertanto nel 1244 Federico II al Comune di Lucca concedeva che i castelli di Motrone, Montefegatese e Luliano nella Garfagnana con tutte le loro pertinenze gli stessero sottoposti; accettasse come concittadini le persone della Garfagnana che il vogliano; e i Comuni e le persone di questa possano ricevere i podestà e rettori di Lucca: vale a dire, li sottraeva alla giurisdizione imperiale per sottoporli alla comunale[154]. Quando i Lucchesi parteggiarono col papa, esso Federico cassò quelle concessioni, investendone invece il figlio e vicario suo Enzo; ma riconciliatosi, le restituì al Comune di Lucca come feudo, talchè questa città, internamente repubblicana, riguardo agli esterni avea posto nella gerarchia feudale[155]. Eppure lo stesso Federico donava in perpetuo a Pagano Baldovin messinese il territorio di Viareggio.

La libertà dei Comuni guardavasi dunque non come un diritto primitivo, ma come una concessione sovrana; dal re si chiedevano come privilegio fin le giustizie; dal re si facevano confermare i successivi acquisti: ma, secondo il senso feudale, consideravasi indipendenza il non aver altro superiore che gl’imperatori.

Tanto però bastava perchè questi potessero turbare le Repubbliche colle loro pretensioni. Altre ne mettevano in campo i feudatarj e conti, che solo per necessità aveano rassegnato i diritti antichi. Già dicemmo (pag. 69) come i vescovi fossero ricchissimi e signori di tanta parte di feudi e di giurisdizione. A quello di Brescia spettava un quinto dei feudi della diocesi: ed erano tanti, che Enrico imperatore avendone sequestrati alcuni in pena del favore dato ai papi, trovaronsi ammontare a tremila biolche di terra; che poi il Comune di Brescia ritolse alla Camera imperiale, dandole a livello a tremila poveri. Arimanno vescovo cercò ricuperare quei feudi ed altri che l’imperatore aveva investiti a laici; ma i nuovi investiti si opposero, fecero lega cogli arimanni, irati al vescovo e al Comune che li gravava di contribuzioni ad onta dell’antica immunità: ne venne guerra di fortuna varia, sinchè anche gli arimanni ottennero per patto i privilegi che già godeano i valvassori, e assoluzione da ogni tributo e servizio di corpo[156].

I vescovi essendo stati sovrani, consideravano come usurpatore o astiavano come vincitore il Comune, e sofisticavano sui diritti di quello. Intendo in questo senso una carta del 1158, ove i canonici di Santa Maria di Novara giurano fra loro di non dar mano a far passare al Comune le cose di essa chiesa, nè col fatto o col consiglio permettere che questa paghi fodro o dazio al popolo o ai consoli; nè ajutarli in ciò che spetti al fortificare la città; nè daranno canonicati ai discendenti dei consoli che aveano aperto a forza il granajo del capitolo, sinchè i padri son vivi, nè di quei consoli che in alcun modo pregiudicassero alla chiesa, o entrassero per forza nella canonica o nelle case de’ fratelli[157].

Sempre poi i vescovi serbarono qualche resto dell’autorità loro; e come ricchissimi che manteneansi ancora, e capi d’una gerarchia e di un tribunale ecclesiastico, guardavansi quai primi cittadini, opinando prima di tutti, e facendo la prima comparsa negli affari. Questo intralciamento di diritti e di pretensioni potea non recare trista sequela di cozzi e di gelosie?

In mezzo a queste, le Repubbliche si organizzarono ciascuna distintamente con una varietà che è mirabile sintomo d’estesa ragione negl’Italiani, ma che è impossibile a seguirsi se non nelle storie domestiche. Accennando que’ sommi capi in che le più s’accordavano, dirò come la suprema signoria stesse nell’assemblea dei cittadini, alla quale, a suon di trombe o di campana, convocavansi plebei insieme e nobili, sommati talvolta a centinaja e migliaja. In Milano era di ottocento, poi fu cresciuta e là ed altrove sino a millecinquecento e a tremila, escludendo solo i mestieri sordidi. A Firenze vi entravano le ventiquattro arti e i settantadue mestieri. In quella generale adunanza, a voti si decideva della pace, della guerra, delle alleanze. Sembra non vi si favellasse molto, e che ciò fosse un male lo lascerem dire ad altri; ma i partiti non si pigliavano generalmente a semplice maggioranza, volendosi ove i due terzi, ove i tre quarti; in alcun luogo si raccoglieva complessivamente il voto di ciascuno de’ corpi che componeano il gran consiglio.

Pei molti affari dove occorre segreto e decisione spedita e spassionata, venne istituito il consiglio minore o _di credenza_[158], composto de’ più ragguardevoli, giurati di non palesare i trattamenti. Erano di spettanza sua le finanze, il vigilare sopra i consoli, le relazioni esterne, e vi si disponevano i partiti da sottoporre alla deliberazione del popolo.

I consoli, magistratura, come dicemmo, di attribuzioni particolari, e che al formarsi de’ Comuni furono posti al governo, erano scelti per suffragi; e senza la cauta divisione de’ poteri, doveano render giustizia e amministrare la guerra, quasi non corresse divario fra i perturbatori dell’ordine interno e dell’esteriore. I campagnuoli non erano partecipi della pubblica amministrazione; ma molti castelli e borghi, massime di Lombardia, crearono consoli proprj, più limitati di autorità, sebbene intenti ad emulare i consoli cittadini.

I doveri dei consoli venivano annoverati nel giuramento che essi prestavano entrando in carica, e che inscrivasi negli statuti. In quelli di Genova, i più antichi che si conoscano[159], leggesi il seguente:

— In nome del Signore, noi piglieremo il magistrato questo giorno della purificazione della Madonna, e nel medesimo giorno, terminata la compagnia, il deporremo.

«Opereremo sempre a utilità del vescovado e Comune nostro, e ad onore della santa madre Chiesa.

«Esamineremo le quistioni private sulle istanze degli interessati, le pubbliche anche senza istanza, di buona fede, secondo ragione e con perfetta egualità, non pregiudicando al Comune in favore de’ privati, nè ai privati in favor del Comune.

«In caso di disparere tra noi, varrà la pluralità; in caso di parità, ci riporteremo a un savio, di cui non sia conosciuto il parere.

«Rivocheremo e miglioreremo le sentenze fatte dal nostro consolato, qualunque volta il richieda la giustizia.

«Sentenzieremo in pubblico entro quindici giorni dopo presentato il libello, quando non cada in dì festivo, o l’attore non si ritiri.

«Per una sentenza non percepiremo direttamente o indirettamente più di tre soldi.

«Quando alcuna parte non trovi avvocato difensore, a sua istanza glien’eleggeremo; e se l’eletto ricusi, o non si adoperi di buona fede, gli vieteremo di comparirci dinanzi per tutto il nostro consolato.

«Imporremo a’ testimonj chiamati in giudizio dalle parti, di comparire e deporre il vero, obbligandoli, in caso di rifiuto, al rifacimento del danno. Nelle cause maggiori non si vorrà meno di dodici testimonj. Di chi citato a testimoniare, negasse comparire davanti a noi e giurare il vero, faremo vendetta a nostro arbitrio, ancorchè sia negli ordini sacri, perchè così vuole ragione.

«Le proprietà, i feudi e i diritti posseduti pacificamente per trent’anni, conserveremo intatti a’ possessori.

«In caso d’omicidio premeditato e palese, manderemo in esiglio il colpevole, daremo il guasto a’ suoi beni, e il possesso di quelli a’ più stretti congiunti dell’ucciso, o, quando li rifiutassero, alla cattedrale. Se non sia provato chiaramente il reo, permetteremo a’ congiunti fino in terzo grado di domandargli d’ammenda quanto vorranno, o quanto almeno potrà dare l’accusato. E s’egli rifiuterà pagarla, e sfiderà a battaglia l’accusatore, sarà lecito, e il soccombente puniremo come avremmo punito il palese omicida.

«Chiunque portasse armi dal suono del campanone sin alla fine del parlamento, condanneremo in lire dieci se n’abbia almeno cinquanta, o in una se n’abbia sopra dieci, e in meno a nostro arbitrio se povero.

«Non permetteremo torri più alte di ottanta piedi, e a venti soldi per piede condanneremo i trasgressori.

«I falsatori di monete e i complici loro spoglieremo d’ogni avere e d’ogni diritto a favore del pubblico erario; proporremo al parlamento che siano banditi in perpetuo; e venendo in nostro potere, farem loro troncare la destra. Sarà però necessario a un tanto castigo o la confessione del reo, o ch’e’ sia convinto mediante legale deposizione de’ testimonj.

«Ad ambasciatori assegneremo solo l’onorario approvato dalla maggioranza del parlamento.

«Vieteremo il portare nel nostro distretto merci pregiudicievoli alle nostrali, salvo i legnami e guarnimenti di nave.

«Non imprenderemo guerra, nè faremo oste, divieto o imposizione senza il consenso del parlamento; nè aumenteremo i dazj marittimi, fuorchè all’occasione di nuova guerra in mare; e i pesi cadranno uguali su tutti.

«Chiunque, invitato da noi o dal popolo ad ascriversi nella nostra compagnia, non avrà aderito entro undici giorni, ne sarà escluso per tre anni avvenire; non accetteremo in giudizio le sue istanze, salvo fosse per difesa; nè lo nomineremo ai pubblici uffizj, e farem divieto che nessuno della nostra compagnia lo serva delle sue navi, o lo difenda ai tribunali.

«Qualunque volta un estranio sarà accettato nella nostra compagnia, gli daremo il giuramento di abitazione non interrotta nella nostra città, secondo il consueto degli altri cittadini. Pe’ conti, pe’ marchesi e per le persone domiciliate fra Chiavari e Portovenere basterà l’abitazione di tre mesi l’anno.

«Osserveremo fedelmente l’appalto delle monete a coloro che si sono obbligati verso il Comune, e saranno leali alle convenzioni co’ principi e popoli forestieri».

Per correggere lo sconcio feudale di lasciare nelle mani stesse l’amministrazione e la giustizia, si distinsero i consoli minori o dei placiti, specialmente applicati ai giudizj, a differenza di quei del Comune o maggiori[160]. Trattavano collegialmente le cause: tenendo giurisdizione separata in distinti quartieri: e il tribunale di ciascuno distinguevasi con insegna particolare, dicendosi del bue, dell’aquila, dell’orso, del leone, e così via; a Piacenza erano dipinti sul tribunale il griffone e il cervo, a Verona l’ariete; a Mantova diceansi del banco di san Pietro, di sant’Andrea, di san Giacomo, di san Martino[161].

Consoli chiamavansi, fin prima della libertà, altri sovrantendenti alle grasce, alla marina, alle arti o simili, e così continuarono. Nel 1172 Milano creava otto consoli de’ mercanti, collo stipendio di sette lire di terzuoli, e l’obbligo di sopravvedere alle misure, riscuotere le multe dei bandi, delle bestemmie e di somiglianti trasgressioni, e provvedere che i mercanti andassero sicuri. I consoli delle faggie doveano rivendicare e difendere i diritti del Comune sovra i pascoli intorno alla città, e sopravvegliare alle strade: il quale uffizio a Chieri chiamavasi dei sacristi, a Siena de’ viaj. Di poi ciascun corpo volle avere o piuttosto conservò consoli proprj; e così le parrocchie e le terre, dove sussistettero fin ai giorni nostri quali agenti del Comune.