Storia degli Italiani, vol. 06 (di 15)
Part 1
STORIA DEGLI ITALIANI
PER CESARE CANTÙ
EDIZIONE POPOLARE RIVEDUTA DALL’AUTORE E PORTATA FINO AGLI ULTIMI EVENTI
TOMO VI.
TORINO UNIONE TIPOGRAFICA EDITRICE 1875
LIBRO OTTAVO
CAPITOLO LXXXI.
Origine dei Comuni.
Un pregiudizio attaccatoci da moderni scrittori confonde il Comune colla repubblica, la libertà civile colla libertà politica; onde, al nominare l’istituzione dei Comuni, immaginiamo una di quelle formidabili sollevazioni del dolore irritato, ove le plebi insorgessero contro i governanti, risolute di partecipare ai diritti politici di questi.
Nulla di ciò. Erano i deboli, che aspiravano ai diritti dell’umanità, a scuotersi di dosso il giogo feudale divenuto intollerabile, staccarsi dalla gleba, tornare liberi della persona, degli averi, della volontà, unendosi coi signori sotto una comune giustizia. In Italia queste franchigie crebbero fino a costituire gloriose repubbliche; in Francia, al contrario, diedero fondamento all’autorità monarchica; in Inghilterra i Comuni si congiunsero coi baroni onde fare a quella contrappeso; insomma possono associarsi con qual sia forma di governo, essendo il Comune un’estensione della famiglia, anzichè uno sminuzzamento del principato.
L’origine de’ Comuni è uno dei punti che più vennero esaminati e controversi, dopochè le molte carte tratte in luce, e l’esame de’ varj elementi della vita sociale mostrarono l’importanza di quella oscura transizione dal vecchio mondo al moderno, donde cominciò il medio ceto, o, come dicono, il terzo stato, che in sostanza è il popolo d’oggi. Gli scrittori municipali troppo poco s’avvidero dell’interesse che ispirerebbe ai loro racconti il tratteggiare la vita interna e il particolare incremento degli uomini e della società comunale: sicchè noi non abbiamo, ch’io sappia, la compiuta storia d’alcun Comune. Il Sismondi saltò di netto la quistione, che pur era capitalissima in una storia delle repubbliche. Il Muratori adunò preziosi documenti, ma non ne dedusse un concetto generale e coerente, pur in massima allineandosi co’ suoi contemporanei nel credere che i Comuni nostri fossero una continuazione degli antichi. Ciò fu sostenuto incidentemente da molti e con erudizione dal Savigny e dal Pagnoncelli; il quale avrebbe avanzato assai questo tema se avesse meglio distinti i tempi. Altri sentirono col Raynouard, che in Francia, e principalmente nella parte meridionale, vedea le antiche municipalità sopravivere al naufragio barbarico, e al lentare dell’oppressione rigalleggiare per formare il Comune[1]. S’egli in ciò (come in quella sua lingua romanza, alla quale pur aderirono spensieratamente altri Italiani) abbia recato un’erudizione di buona lega, se con rettissima coscienza sostenuto un paradosso, non è qui luogo a discuterlo: basti che in quistioni sì delicate bisogna stare guardinghi di non attribuire un senso generale a ciò ch’è particolare, nè applicare ad una nazione quel che in un’altra si avveri.
V’inciamparono in senso opposto i Tedeschi, sostenendo i Comuni nostri figliati dalla società germanica; essere in ogni città rimasti uomini della stirpe conquistatrice, e in conseguenza liberi, sebbene non possessori di feudi, e dipendenti soltanto dal re; i quali moltiplicaronsi mediante le emancipazioni ed il commercio, tanto che il loro Comune esclusivo divenne il nuovo Comune generale[2].
L’eclettismo, riprovevole quando assonni in mezze verità gli spiriti non bisognosi di profonde convinzioni, merita lode quando, nessuna escludendone, tutte le pondera senza predilezione, onde raggiungere la certezza relativa dove l’assoluta è inarrivabile. E in Italia appunto tutti que’ sistemi hanno alcuna parte di verità, attesa la diversissima sorte che corsero i paesi nostri, da diversissimi elementi derivando.
Prima di Roma, l’Europa civile era disposta in municipalità sovrane, mai non essendosi alzato un grande impero che le singole riducesse ad unità di legge e di amministrazione; e in ciò risiede la capitale differenza dei popoli nostri dagli asiatici. Roma stessa fu un municipio, il quale prevalse dapprima agli altri italici, poi a tutti d’Europa, e quei governi parziali restrinse all’amministrazione civile. Tali noi gli abbandonammo allo sfasciarsi dell’Impero; tali li trovarono i Barbari. Questi forse lasciarono sussistere qualche forma di regime comunale, non già per generosa indulgenza, ma per ignoranza e per difetto d’ordini surrogabili; ma se permisero alla stirpe vinta qualche resto di paesano reggimento, non potè essere che ristretto e precario quanto il portava una militare oppressione. Tassarsi fra loro per conservare un ponte, una via; eleggere chi riscotesse le taglie imposte dal vincitore; congregarsi per nominare i parroci e i vescovi; qualc’altro atto di non maggiore rilievo, erano per avventura i soli residui di costituzione cittadina. Vero è che ogni memoria quasi ce ne manca nel IX e X secolo[3]: ma di quant’altre cose non è allora interrotta la ricordanza fra tanto scompiglio e sì poche scritture?
Nè questa persistenza sotto i Barbari parrà fuori di buona congettura a chi veda persino i Turchi abbattere amministrazione, istituzioni, costumi, gerarchia dell’impero orientale; eppure ai tributarj non imporre nè le loro forme amministrative, nè la legge civile, talchè le istituzioni adottate dai raja si mantennero indipendenti affatto dal canone musulmano.
Quel che meno comprendo è come mai il Comune potesse conservarsi sotto le sbricciolate dominazioni feudali, quando ogni villaggio avea, direi quasi, un re che immediatamente amministrava, giudicava, provvedeva; e forse perì del tutto il sistema comunale ove il feudalismo si assodò. In Italia, per altro, a conservarne almeno la memoria valse il non esservi mai caduto in totale dimenticanza il diritto romano, il quale forse si insegnò sempre nelle scuole, certo modificò le barbare legislazioni, spesso fu applicato nelle decisioni dei tribunali, massime degli ecclesiastici. Un codice romano del secolo IX o X nell’archivio di Udine mostrerebbe magistrati municipali, e che le città avessero decurioni, nominassero giudici per amministrare la giustizia e per sovrantendere ai beni ed alle entrate loro, con giurisdizione però dipendente dalla pubblica, e limitata agli affari civili dei Romani, cioè dei vinti, e ai minori delitti delle classi basse[4]. Ma, qual l’abbiamo alle stampe, quel documento è rozzo e incoerente, nè tampoco sappiamo per qual paese venisse compilato.
Alle città che rimasero sottoposte ai Greci era stata, pel codice Giustinianeo, tolta la scelta de’ proprj magistrati, che costituisce il privilegio capitale del Comune. Ma molte, inviolate dai Barbari, dall’impero greco dipendeano di mero nome; onde non v’è ragione che n’andasse abolita la costituzione comunale. Tali ci pajono Roma, Gaeta, le isole venete, ove, allo sfasciarsi dell’Impero, le curie presero le redini, l’amministrazione traducendo in governo. Gl’imperanti di Costantinopoli, che agio, che forza aveano per provvedere a queste disgregate provincie? onde anche quelle che stavano a loro obbedienza, si videro spinte ad amministrarsi e difendersi da sè. A tal uso applicarono il tributo che riscotevano col metodo antico; come ebbero erario, così formarono una milizia; regolarono la polizia; fecero anche decreti quando li sentissero necessarj. Il duce che soleva essere mandato da Costantinopoli, fu eletto fra cittadini, a nessun più importando di venire fin qui ad una dignità di molto peso e di scarso profitto; poi ogni legame andò sciolto in tempi di vacanza o di anarchia, e definitamente nella guerra che gl’imperatori teologastri indissero alle sacre immagini; talchè ne uscì un governo affatto a popolo.
Questi vivi e vicini esempj e le non cancellate reminiscenze poterono nutrire o ridestare il desiderio della libertà ne’ residui Italiani, appena l’oppressura si rallentasse a segno, che non dovessero pensare unicamente alla vita e alla sicurezza.
Ma non dal solo elemento romano costituironsi i Comuni; bensì, come ogni altra cosa del medioevo, dal germanico insieme e dal cristiano. L’invasione dei Longobardi avea ridotto i natii a condizione quasi servile; esclusi interamente dal governo perchè esclusi dall’armi, restavano uomini altrui, mentre i conquistatori formavano la classe dei liberi, de’ quali soli la legge prendeva cura; e non si disse più un cittadino milanese o bergamasco, ma soltanto un Longobardo o un Romano. Altrettanto seguitò sotto i Franchi; ma la prosapia vinta fu più ravvicinata alla vincitrice, giacchè si prefisse un guidrigildo anche sulla vita e sulle offese recate ai Romani; e se ciascuna stirpe conservava le leggi proprie, i capitolari emanati dai Carolingi obbligavano tutti; allo stesso diritto longobardico faceansi glosse e commenti di senso romano, alterandoli per modo che, restando longobarda la legge, romanamente giudicava il fôro.
Spezzatosi l’impero di Carlo Magno, coll’estendere dei feudi si spegnevano le differenze d’origine, poichè l’uomo non era più longobardo o franco o romano, ma del tal feudo o del tal signore; e nell’autonomia, propria di ciascun feudatario, restava assorta la varietà di diritti. I feudi passo a passo s’intrusero anche nelle terre dominate dai Greci, massime dopo la conquista dei Normanni; sicchè per la più parte d’Italia restò mutata la natura delle proprietà, e ciascuno fu l’uomo del proprio terreno, e corse la fortuna di quello.
Ciò in campagna. Ma delle città le più non dipendevano da un feudatario, bensì da un conte, magistrato regio. I conti si rendeano sempre meno dipendenti da imperatori fiacchi e distanti; onde screditavasi l’autorità regia, mentre invigoriva la feudale. Squarciato il corpo politico in infiniti brani si può dire indipendenti, e scomposta l’unità governativa, i grandi vassalli operavano di pieno arbitrio nella loro giurisdizione, quasi la tenessero non dai re, ma in patrimonio; negli interregni strascinavano in lungo la nomina del successore, e lo desideravano debole perchè non pensasse a ricuperare il ceduto od usurpato dominio. Duranti poi le violenze che descrivemmo fra l’Impero e la Chiesa, tutto andava in frazioni e sêtte, che ondeggiavano a seconda dei capi e degli accidenti; nè ben accertandosi qual fosse il re legittimo, se ne togliea pretesto di non obbedire a nessuno, o poneasi la docilità a prezzo di crescenti privilegi. In società d’origine feudale, stante il generale principio che ogni podestà emana dal re, nessun diritto si trova che non sia privilegio e concessione; lo saldano, lo garantiscono, lo dilatano, ma sempre come concessione. Laonde la libertà cui allora si aspirava, non era un governo fondato sull’assenso di tutti i membri del corpo sociale adunati, ma un privilegio concesso ad alcuni in particolare.
Sarebbesi allora potuto scomporre affatto la monarchia, ma le città non sentivano ancora la propria forza; i gentiluomini e la nobiltà inferiore, discendenti dai primitivi conquistatori, temeano che il cessare di essa non li riducesse dipendenti da altri nobili, sicchè preferirono di cercare dal re immunità, cioè d’esercitare giurisdizione sulle proprie terre o sui proprj dipendenti, senza che il conte regio vi potesse. Primi a domandarla furono gli arimanni[5], cioè uomini liberi, residuo dei conquistatori, non legati a verun feudatario, e protetti dal conte come appartenenza del re; poi i monasteri, i corpi d’arte, gli ordini cavallereschi. Re e gran signori non rendeansi malagevoli ad emanciparli, contenti anzi di far con ciò acquisto di sudditi per sè, e indebolire i vassalli dipendenti. I feudatarj poi e i vescovi domandavano immunità più estese, cioè che il conte regio cessasse da ogni giurisdizione anche sovra i liberi, abitanti nel loro terreno, nel quale ne istituivano una loro propria, dove erano richiesti alla pari e i liberi discendenti dai conquistatori, ed i villani e censuali, gente per lo più romana. Eccovi un embrione del Comune.
Stanno dunque a fronte molti poteri. I re, mirando a ridurre in prerogativa monarchica il primato feudale, desiderano comandare direttamente al popolo senza l’interposizione dei baroni, e perciò quello da questi emancipare. I baroni, all’opposto, eransi affaticati ad assicurarsi l’indipendenza e convertire il politico dominio in reale e personale privato, e v’erano riusciti col rendere vitalizj i feudi, poi ereditarj. Da ultimo i vinti, non gravati più dal peso sproporzionato di un potere centrale, ridestavansi per conservare o ricuperare i possessi antichi, le leggi non dimentiche, la contrastata religione, partecipare ai privilegi dei vincitori, ed essere considerati pari alla gente dominatrice ne’ servigi e nella giustizia. In Francia si strinsero attorno al re, che venne per tal modo via via rinforzandosi: in Italia non poteano altrettanto, perchè la regia era accoppiata all’autorità imperiale, che si mutò da Franchi a Italiani, poi a Tedeschi, controbilanciati sempre dai papi e dai grandi vassalli.
Mentre a questi dava rinforzo la lontananza del principe, gl’indeboliva l’aumentarsi dei piccoli feudatarj e il prevalere degli ecclesiastici, che, come ogni altra cosa d’allora, aveano preso sembianza feudale, cioè congiunto ai possessi la sovranità. La Chiesa è costituita con forme a popolo; assemblee, rappresentanza, giurisdizione propria mantenne anche sotto ai Barbari; unica aveva asili contro la prepotenza, richiami contro la tirannia. Il popolo dei vinti, privo d’ogni diritto legale in faccia al conquistatore, più volentieri recava le sue querele ai sacerdoti che non ai baroni; a chi le giudicasse per prudenza e per leggi scritte, che non a chi le recideva a colpi di sciabola; onde l’autorità ecclesiastica erasi ingrandita perchè popolare. L’innalzarsi dunque del clero importava sollievo del popolo; e tanto avvenne allorchè, sotto ai Franchi, esso diventò essenziale elemento della civile società, e i vescovi entrarono nelle assemblee legislative, e finirono col signoreggiarle. Venuti di tanto peso nelle pubbliche rivolture, ottennero dai re l’immunità dei proprj possessi, indi delle città ove sedevano, per modo che al conte più non restasse giurisdizione, ma fosse trasferita nel vescovo. Così la esercitavano sopra i liberi borghesi, i quali non godeano rappresentanza nella costituzione, ma crescevano d’importanza col crescere del commercio e delle industrie.
Il primo esempio sicuro d’immunità in Italia è di Carlo il Grosso, che al vescovo di Parma concede di «giudicare, definire, deliberare, come il conte del nostro palazzo, tutte le cose e le famiglie, sì de’ cherici come di tutti gli abitanti d’essa città». Lamberto imperatore a Gamenulfo vescovo di Modena nell’898 confermava tutti i possessi, e che, _secondo il costume delle altre chiese_, gli affari della modenese siano esaminati da persone idonee e veraci, fin alla piena giustizia; nè alcun conte pubblico o curatore della repubblica vada a cercar ragione ne’ monasteri o nelle chiese, o ad esigere fredi e tributi nei possessi, o farvi mansioni e parate, o levarne statichi, o pignorare od obbligar uomini, siano servi o liberi, nè condurli in oste o chiederli d’illeciti servizj; nella città stessa continuino ad esservi chierici che stendano libelli e citazioni negli affari ecclesiastici; possa la chiesa, invece del re, esigere il censo dovuto dalle strade, porte, ponti, e da quanto già pagavasi _anticamente_ alla città e ai curatori della repubblica; e cavar fossi, costruire mulini, eriger porte e forti a due miglia in giro, e aprire e chiudere l’acqua senza _pubblica_ opposizione[6].
Nel 904 re Berengario privilegiava il vescovo di Bergamo di riedificar le mura della sua città a riparo dagli Ungheri, dovunque esso vescovo e i suoi _concittadini_ credessero necessario; e a lui assicurava la libera giurisdizione sopra la città e i distretti[7]. Ottone II nel 973 concedeagli di nuovo _omnes districtiones et publicæ functiones villarum et castellorum, quæ sunt in circuitu ipsius civitatis de eodem comitatu pertinentes, usque ad spacium et extensionem, per omnes partes ejusdem civitatis, trium miliarium_, fin ad Aciano e Seriate; inoltre la val Seriana fino alla Camonica. Enrico III nel 1041 confermava a quel vescovo tutto il contado bergamasco sino alla Valtellina, all’Adda, all’Oglio, a Casal Butano, con piena autorità di fare e disfare, senz’essere impedito da veruna autorità superiore.
Ottone il Grande aveva largheggiato di tali concessioni a segno, che ne fu tenuto l’autore universale: al vescovo d’Acqui assicurava la giurisdizione della città e di quattro miglia in giro[8]; a quel di Lodi, l’esenzione per sette miglia; per tre miglia a quel di Novara[9]; per cinque a quel di Cremona; e così a Reggio, a Bologna, a Como, il cui vescovo ebbe anche il contado di Bellinzona; quel di Firenze credeva pure aver da lui ottenuto la giurisdizione di sei miglia.
Al vescovo di Pavia nel 977 Ottone II concedeva e confermava i possessi e il dominio, e che _castella, ville, eidem episcopo subjecta, ita sub ditione episcopi maneant, ut residentes in eis ad nullius hominis placitum eant neque distringantur: sed si quis ab eis legem poposcerit, presentia ejusdem episcopi vel ejus missi justitiam quam exigent accipiet_[10]. Anche nel diploma del 1004 di re Enrico, attesi i molti litigi e scismi, che dalla parte del conte venivano alla chiesa, è concesso al vescovo il muro di Parma, il distretto, il teloneo e ogni funzione pubblica nella città e fuori sin a tre miglia in giro[11]. Morto il conte, Corrado Salico nel 1035 estese a tutto il contado la giurisdizione del vescovo.
Guido vescovo di Volterra sporgeva querele contro il conte e gli altri ministri pubblici per la fierezza con cui esigevano dal clero e dai loro servi i diritti regj: laonde Enrico III nel 1052 lui e il clero esentuava dai conti, autorizzando il vescovo a trarre a sè le cause in tal materia, e definire le contestazioni mediante il duello. Più tardi da Federico Barbarossa il vescovo Galgano ebbe titolo di principe, e il governo della città e di molti luoghi, l’elezione dei consoli e la zecca, retribuendo al regio erario sei marchi d’argento.
Nel 1055 Eriberto vescovo di Modena, coi _cittadini suoi_, invocò da Enrico III di poter riedificare, fortificare, ingrandire essa città; e quegli il permise, concedendone al vescovo tutte le regalie e la giurisdizione, pure confermando alla chiesa e ai cittadini le buone consuetudini antiche: ai quali cittadini presenti e futuri concede di derivar canali dalla Secchia, dalla Scultenna e da qualunque altro fiume[12].
Enrico IV confermava a Landolfo vescovo di Cremona la giudicatura della città e di cinque miglia in circuito, già attribuitagli da’ suoi antecessori[13]. A Gregorio vescovo di Vercelli concedeva Casale, Olceningo, Oldenigo, Momolerio, Scherino, Rodingo, _con tutti gli arimanni e con quanto spetta al contado_[14], vale a dire le giurisdizioni che il conte esercitava, fra cui era quella sugli uomini liberi. Molti abitanti di Treviglio, borgata della Geradadda, si sottoposero alla badia di San Simpliciano in Milano, e nel 1081 Enrico confermava questo fatto, e che essi e i loro figli o discendenti rimanessero perpetuamente in podestà di quel monastero, non dovendo più alcuna funzione pubblica od angaria o altro servizio a chichefosse, eccettuato il fodero al re quando venga in paese, e la sculdassia ai conti ogni anno[15].
Talvolta queste concessioni davansi in premio di prestato favore, tal altra per castigare un conte sleale: e poichè ogni giorno cresceva il numero de’ semplici cittadini, i quali, invece del magistrato regio, si mettevano in tutela de’ signori immuni, i re non iscapitavano gran fatto col cedere ai vescovi i contadi, che ormai non teneano dipendenti se non di nome.
Ecco dunque città e borgate dalla giurisdizione del conte passare a quella del vescovo o d’un monastero; e mentre dapprima la popolazione restava divisa fra dipendenti dalle chiese e dipendenti dal re, fra la giurisdizione laica e l’ecclesiastica, vennero a formare un Comune solo conquistati e conquistatori; nobiltà feudale e semplici liberi si trovarono chiamati al medesimo tribunale; e gli scabini dei nobili e quelli dei liberi costituirono un collegio unico, sottomesso al vicario secolare del vescovo, detto l’avvocato o il visdomino o il visconte appunto perchè esercitava gli uffizj devoluti una volta al conte.
Il vescovo di Mantova era stato fatto immune da Ottone III nel 997, col diritto di nominare avvocati e batter monete; e nel 1084 Ubaldo vescovo, costituendo visdomino un suo nipote, divisava i diritti attribuitigli. I quali sono di andare per tutta la diocesi di qua e di là dal Po, tenendo albergaria e placito, esaminando e definendo discordie, liti, offese personali e reali, infliggendo la pena a sua volontà. Tutto il denaro percepito in tali operazioni lo lascia a lui, e un terzo del ricavo della pesca, dell’investitura, degli approdi, dello sterpatico. Da ciascuna masseria del vescovo abbia due majali grossi, e così la decima delle giumente e dei porci di tutte le terre vescovili. Promette che gli uomini di lui non saranno giudicati dal vescovo nè da’ suoi successori o messi o gastaldi o decani, nè richiesti al placito, a prestar garanzia o albergo o fodro[16].
Al popolo tornava vantaggio dall’essere i contadi attribuiti ai vescovi piuttosto che ai conti, crescendo probabilità di vederli affidati al merito, anzichè distribuiti dal capriccio della nascita o dalla volontà d’un re straniero; e se la plebe e i manenti restavano ancora senza diritti nè rappresentanza, ne migliorava la giustizia, che è il bisogno più immediato de’ popoli.
La decisa predilezione del clero pel diritto antico indurrebbe a credere che le forme municipali romane, dove ancora sopraviveano, si sodassero dacchè il vescovo si trovò investito del governo cittadino. Ma poichè ogni cosa aveva a conformarsi al reggimento che unico allora si conoscesse, i vescovi, fatti conti delle città, ridussero a feudali le cariche municipali, alterandone la natura senza forse annichilarle.
Pertanto dal vescovo dipendevano le città e i beni immuni; dal conte il resto, cioè la campagna, la quale da ciò prese il nome di contado. Ma que’ beni immuni trovavansi intarsiati ai contadi per modo, che vescovi e signori s’impacciavano a vicenda nell’esercizio della mal determinata giurisdizione. Tendevano i primi a dilatare la propria anche sul contado; i signori vi si opponeano, e cercavano ingrandire a spese de’ vassalli minori: sicchè la lotta intestina discendeva sino agl’infimi elementi della società. Epperò Corrado Salico emanò la famosa legge dei feudi (t. V., p. 443), per cui anche i piccoli passassero in eredità, e non si potessero togliere se non per sentenza degli scabini.
Si trovava allora il dominio feudale partito fra i capitanei o valvassori maggiori, immediatamente investiti dalla corona; i valvassori, cioè vassalli de’ capitanei; e i valvassini, che ritraevano dai predetti. Valvassori e valvassini, assicurati d’esistenza indipendente, più non furono stromenti agli arbitrj de’ vescovi, i quali non poterono, come in Germania, riuscire principi ecclesiastici.
Ma altrove i nobili vassalli e i semplici liberi, formato il Comune, aveano costituito rappresentanti e giudici proprj, che equipollevano alla curia vescovile, e indipendentemente da questa assumevano aspetto di civile ordinanza. Altrove ancora la gente raccoltasi sopra terre di un feudatario, crescendo di ricchezze per l’industria, e a quello rendendosi necessaria, lo costringeva a concessioni, che non davano la civile indipendenza, ma favorivano il prosperamento e l’importanza del Comune.