Lo Stato e l'istruzione pubblica nell'Impero Romano

Part 25

Chapter 253,423 wordsPublic domain

I. Necessità di estendere il presente studio fino al VI. secolo. — II. Il governo di Teodorico, la cultura e l’istruzione pubblica in Italia. — III. Prosecuzione della politica di Teodorico sotto Atalarico e Teodato, Atalarico e le scuole di Roma. Rinascita intellettuale. — IV. Giustiniano, la sua reazione cristiana, e il divieto d’insegnamento ai pagani. — V. Soppressione dell’Università ateniese. — VI. Sospensione degli stipendi ai docenti di arti liberali. — VII. La compilazione del _Codex iustinianeus_, del _Digestum_ e delle _Institutiones._ — VIII. Scopi e vantaggi di tale opera rispetto alla scuola e all’insegnamento. Riduzione delle scuole di giurisprudenza dell’impero; aumento del personale insegnante in Costantinopoli e in Berito; immunità ai professori di giurisprudenza; prolungamento del corso; la disciplina degli studenti. — IX. I nuovi programmi per l’insegnamento della giurisprudenza. — X. Giustiniano e l’istruzione pubblica negli ultimi anni del suo governo.

CONCLUSIONE » 379

I. La politica scolastica della repubblica e dello impero. Il governo centrale e le scuole di Stato. — II. Il governo e le scuole municipali e private. — III. Lo Stato, i maestri, gli studenti, la libertà dell’insegnamento. — IV. Lo Stato e gl’insegnamenti professionali. — V. Le biblioteche pubbliche e loro amministrazione. VI. Lo Stato, le accademie, i musei; la cura delle opere d’arte. — VII. L’imperatore, il senato, e la suprema direzione dell’istruzione pubblica. — VIII. L’amministrazione centrale e provinciale. — IX. Gli impulsi indiretti del governo alla istruzione pubblica; il tentativo di una educazione di Stato; l’educazione fisica. — X. La decadenza intellettuale e la vanità effettiva dell’opera dello Stato.

INDICE ANALITICO — ALFABETICO

A CENSIBUS, 31; 32-33; (V. CENSUS).

ADRIANO, A. e l’istruzione pubblica in genere, 124-126; 127; A. e le immunità agl’insegnanti, 49-50; 50 sgg.; conferisce stipendii agli insegnanti di Roma e delle province, 129-130; fissa per loro dei limiti di età e delle pensioni, 127-128; 130; costruisce in Roma un edifizio per il pubblico insegnamento, 130 sgg.; fonda la Biblioteca Capitolina, 133; A. e lo studio del diritto, 133-135; A. fonda un Ginnasio in Atene, 136; A. e la scuola Epicurea di Atene, 136-137; A. e il MUSEO alessandrino, 138-139.

AGONE CAPITOLINO, 103; 105; 106-107.

AGRIPPA (M. V.), Suo amore per la coltura, 19; esorta l’aristocrazia romana ad aprire al pubblico i suoi Musei e le sue pinacoteche, 20.

AGRICOLA, e l’istruzione pubblica in Britannia, 5.

ALESSANDRIA, Scuole di medicina, 22; di musica, 275; di giurisprudenza, 365; il MUSEO di A. 34 sgg.; 131; 138-139; il MUSEO CLAUDIO, 39 sgg.; il SEBASTEUM, 34.

ALESSANDRO SEVERO, Sua coltura, 187-188; fonda in Roma cattedre di grammatica, medicina, aruspicina, astrologia, ingegneria, architettura, 188-191; 390-391; erige in Roma nuovi edifici scolastici, 191; istituisce borse di studio per gli alunni poveri, 191; A. S. e le istituzioni alimentari, 192.

ALIMENTARI (ISTITUZIONI), (V. PUERI ALIMENTARII).

ANNONAE (borse di studio), 191; 275; 403; (V. STIPENDI).

ANTIOCHIA, Scuole di A., 193.

ANTIQUARII, (V. LIBRARII).

ANTONINI, GLI A., e le istituzioni alimentari, 165-167; e l’istruzione musicale, 167-170; e i _collegia iuvenum_, 170; e la cura delle opere d’arte, 171-173; gli A. e l’insegnamento medio-superiore, 163-165; la politica scolastica degli A., 174-175; (V. ANTONINO PIO; MARCO AURELIO; CARACALLA).

ANTONINO PIO, e le immunità agli insegnanti, 50 sgg.; 140 sgg.; e l’insegnamento municipale, 150-152; 385; e la cura delle opere d’arte, 171-173; e il governo delle biblioteche, 173-174.

ARCHITETTI, 188, n. 2; 196; immunità agli A., 226; 230; ARCHITECTI MAGISTRI (professori di architettura) e loro onorario, 196-197.

ARCHITETTURA, Scuole di A. in Roma, 188; 188, n. 2; 390; 391; in Africa, 220-221; professori di A. (V. ARCHITECTI MAGISTRI).

AREOPAGO, L’A. ateniese e l’istruzione pubblica, 158, n. 1; 159.

ARUSPICINA, L’A. e la politica romana, 189; Scuole di A. in Roma, 188; 390-391.

ASIA MINORE, Scuole di medicina, 22.

ASTROLOGIA, L’A. e la politica romana, 188-189; Settimio Severo e l’A., 189; pene contro l’esercizio dell’A., 188-189; Alessandro Severo e l’A., 189-190; scuole di A. in Roma, 188; 390-391.

A STUDIIS, 30 sgg.; 400.

ATALARICO, Sua politica scolastica, 345-348; A. e le scuole di Roma, 346 sgg.

ATENE, Scuole di medicina, 22; 190; di astronomia e di astrologia, 190; le scuole filosofiche di A. e Vespasiano, 108-110; Adriano e la Scuola Epicurea, 136-138; locali scolastici universitari, 130-131; Adriano fonda in A. una biblioteca e un Ginnasio, 136; M. Aurelio vi fonda cattedre di retorica e di filosofia, 153-156; A. e Costantino, 215; l’Università di A. nel IV. secolo di C., 232-233; Giuliano e l’Università di A., 276; Teodosio I. e l’Università di A., 213; L’Università di A. e quella di Costantinopoli, 323 sgg.; fine dell’Università di A., 353-357.

ATHENAEUM, 130-133; 135; l’A. sotto gli Antonini, 162-163; l’A. e Teodosio I., 312-313; e Teodosio II., 329-331; e Teodorico, 343.

ATTILA, e l’insegnamento del gotico in Italia, 338, n. 1.

AUGUSTO, Privilegi concessi ai maestri, 12-13; fonda in Roma una scuola per la nuova aristocrazia dell’impero, 14-16; fonda le biblioteche Palatina e Ottaviana, 16-18; fa aprire al pubblico taluni privati Musei e Pinacoteche, 18-21; A. e le immunità ai medici, 21-22; e i _collegia iuvenum_, 23 sgg.; e l’_a studiis_, 30 sgg.; e l’istruzione pubblica nelle province, 34 sgg.; e il MUSEO alessandrino, 37-38; e l’arte musicale, 67; A. patenta dei _ius respondentes_, 76.

AUGUSTODUNUM AUTUN, Scuole, 5; 204; 205; 208; 386.

AURELIO (MARCO), Sua fede nella efficacia della scuola, 152-153; fonda cattedre di retorica, 153-156; norme pei concorsi alle cattedre di filosofia e di retorica in Atene, 157-162.

AUSONIO, 302; 305.

BELLE ARTI, Augusto e la cura dello opere d’arte, 18-21; gli Antonini, 171-173; Costantino, 228-229; magistrati preposti alla cura delle opere d’arte, 395-396; il Senato e le B. A., 397; (V. VALENTINIANO I; ONORIO; ARCADIO; TEODORICO; COMITIVA ROMANA; CURATOR STATUARUM; PROCURATORES; VICARII; DUCES; PRAEFECTVS).

BERITO, Scuole, 195; sede ufficiale per l’insegnamento della giurisprudenza, 364; 382; numero dei professori di giurisprudenza, 360-366.

BIBLIOTECHE, G. Cesare e le B. pubbliche, 16; Asinio Pollione rende pubblica la sua B., 16; Augusto e le B. romane, 16 sgg.; la _Palatina_, 16-17; 73; la _Ottaviana_, 17; 101; la B. del SEBASTEUM, 34-35; del Museo alessandrino, 35; del Nuovo Tempio di Augusto, 39; 73; la B. _Domus Tiberianae_, 39, n. 1; 73; le B. pubbliche e le scuole di giurisprudenza, 77-78; _Biblioteca Pacis_, 82; Domiziano fa ricostruire le B. romane incendiate, 101; le B. municipali e private dopo Domiziano, 101-102; il servizio interno delle B., 102; Traiano fonda la B. Ulpia-Traiana, 119-120; Adriano fonda la B. Capitolina in Roma e una B. pubblica in Atene, 133; 136; distruzione delle B. cristiane nel 303, 199 sgg.; B. di Costantinopoli, 219; 231; 295-296; B. privata di Giuliano in Costantipoli, 240; B. generali e speciali, 392; Personale delle B., 173-174; 392-394; le B. private sulla fine del IV. secolo di C., 316; B. imperiali private, 393 e n. 4; le B. pubbliche e il _Praefectus Urbi_, 402.

BORSE DI STUDIO, (V. ANNONAE).

BURDIGALA (BORDEAUX), I professori delle scuole di B., 6; loro condizioni economiche, 302.

CALCULATORES, 195; 195, n. 4; 196.

CALIGOLA, istituisce a Lione un concorso di eloquenza, 39; protegge l’arte musicale, 67; patenta dei _ius respondentes_, 76.

CAPITOLINA (BIBLIOTECA), 133.

CARACALLA, Sua educazione ginnico-militare, 182; suo mecenatismo verso le compagnie drammatiche, 179; brucia i libri di Aristotile ed esclude gli Aristotelici dal Museo Alessandrino, 180; C. e le immunità, 181; 184; e le istituzioni alimentari, 192.

CASSIODORO, 341; 345; 349.

CENSUS, _a censibus_, 31; 32-33; _magister_ C., 286.

CENTURIO RERUM NITENTIUM, 229.

CEROMATITAE, 195; 196.

CESARE (C. G.), La politica scolastica di C., 12-13; C. e la prima idea delle pubbliche biblioteche in R., 16.

CESAREA, Scuole di giurisprudenza, 365.

CIRENE, scuole di medicina, 22.

CLAUDIO, e l’_a studiis_, 31; 33; il MUSEUM CLAUDIUM, 39 sgg.; C. protegge l’arte musicale, 67.

CODEX GREGORIANUS, 332.

CODEX HERMOGENIANUS, 332-333.

CODICE GIUSTINIANEO, 362; 366.

CODICE TEODOSIANO, 334-336.

COLLEGIA IUVENUM, sotto Augusto, 23 sgg.; da Augusto a Nerone, 70; nel Lazio, 70-71; sotto Nerone, 71-72; sotto Domiziano, 107-108; nel II. secolo di C., 170; nel III. secolo, 181-183; sono istituti pubblici, 404-405; i _C. I._ e le autorità municipali e militari, 405; (V. MAGISTRI).

COMITIVA ROMANA, 344-345.

COMITIVA PRIMI ORDINIS, 322; 329-330.

COMMODO, C. e le immunità degli insegnanti, 50 sgg.; istituisce nuovi concorsi musicali, 179; rinnova i _Iuvenalia_, 179-180; C. e le istituzioni alimentari, 191-192.

CONCORSI, di eloquenza, 39; 103-104; di poesia e musica, 43-44; 67-69; 103-104; 179; C. per l’insegnamento superiore, 157-162; i C. e le autorità provinciali, 159; 403.

CONDITIONALES, 296.

CONSIGLI MUNICIPALI, I C. M. e la nomina degli insegnanti, 159; 159, n. 2; 241; 250; 283; 381; 385; e la concessione delle immunità agli insegnanti, 146; 183-184; e le spese per l’istruzione pubblica, 186-187; e il governo delle scuole, 187; 385-386; I C. M. responsabili degli stipendii non pagati agli insegnanti, 187.

CORNUTO (A.), Sua scuola, 46.

COSTANTE, C. e Proeresio, 230; C. elargisce l’immunità agli ingegneri, architetti etc., 230.

COSTANTINIANI, Gl’imperatori C. e l’istruzione pubblica, 229 sgg.; probabile limitazione delle immunità degli insegnanti, 236-237.

COSTANTINO, e l’istruzione pubblica, 211 sgg.; fonda l’Università Costantinopolitana, 216-217; fonda una biblioteca pubblica in Costantinopoli, 219; C. e gl’insegnamenti professionali, 220; 226-228; abolisce le istituzioni alimentari, 221-222; C. e le immunità degli insegnanti, 222-228; e le belle arti, 228-229.

COSTANTINOPOLI, La fondazione di C. e l’istruzione pubblica, 211-212; 213-214; l’OTTAGONO, 216-217; l’Università, 217-219; 320 sgg.; 323-326; la biblioteca pubblica, 219; 231; C. sede ufficiale dell’insegnamento della giurisprudenza, 364.

COSTANZO CLORO, nomina Eumenio professore di retorica ad _Augustodunum_, 204; 205; C. C. e l’istruzione pubblica, 205-208.

COSTANZO II., e Proeresio, 230; C. largisce l’immunità agli ingegneri, architetti etc. 230; rifornisce la biblioteca di Costantinopoli, 231; sue dichiarazioni circa i doveri dello Stato verso l’istruzione pubblica, 233-235.

CRISTIANI, Gli insegnanti C. e Giuliano, 243; 247; 248; 268-270; i giovani C. e Giuliano, 248-249; 270-271; giudizii dei C. su l’editto di Giuliano circa l’insegnamento classico, 251-252; i giovani C. e le scuole pagane, 270-271.

CURATOR STATUARUM, 229.

DIDIO GIULIANO, e le istituzioni alimentari, 192.

DIOCLEZIANO, e le scuole di Berito, 195; e gli onorari e gli stipendi degli insegnanti, 195-198; D. sopprime le cattedre di astrologia e di aruspicina di Roma, 198; D. e i libri egiziani di alchimia, 198-199; distrugge le biblioteche cristiane, 199 sgg.; chiama a Nicomedia il grammatico Flavio e il retore Lattanzio, 204.

DOMIZIANO, e Quintiliano, 100; fa ricostruire le biblioteche romane incendiate, 101; istituisce in Roma l’Agone capitolino, 103-104; istituisce in Albano dei concorsi oratorii e poetici, 104; promuove l’educazione fisica a tipo greco, 104-105; D. e l’istruzione musicale, 106-107; D. e i collegi giovanili, 107-108.

DONNE, Le D. e l’educazione fisica al tempo di Nerone, 65; e l’istruzione musicale, 69; Le D. possono aspirare all’insegnamento, 160.

DIRITTO, (V. GIURISPRUDENZA).

DUCES, I D. e la cura delle belle arti, 396; e il regime dell’istruzione pubblica, 402-403.

EDUCAZIONE FISICA, in Roma e in Grecia, 62-63; l’E. f. e Nerone, 63 sgg.; l’E. f. sotto i Flavii, 104-105; nel III. secolo di C., 180; 181-182; (V. PALAESTRICI; CEROMATITAE).

ELIOGABALO, e l’_a studiis_, 31.

EPICUREI, La scuola filosofica degli E. e Vespasiano, 109-110; e Adriano, 136-137.

EUMENIO, E. _magister memoriae_ di Costanzo Cloro, 204; professore di retorica ad _Augustodunum_, 204; 205; Suo stipendio, 208-209; 389.

FILOSOFIA, Insegnanti di F. in Roma, 45-46; incremento degli studii di F. sotto Nerone, 45-46; sotto M. Aurelio, 43; le scuole di F. in Atene, 108-110; 136-138; 155-156; 325; 354; concessione dello immunità agl’insegnanti di F., 185; gli insegnanti di F. e il diritto a ricorso, 186; Valentiniano I. e gli insegnanti di F., 284-285.

FLAVII, Gli imperatori F. e la loro politica scolastica, 110-112.

GALLERIE, (V. MUSEI; PINACOTECHE).

GALLIE, (V. AUGUSTODUNUM; BURDIGALA; LIONE; MARSIGLIA; TREVIRI); Scuole nelle G., 5; 204; Ordinamento dato da Graziano all’istruzione pubblica nelle G., 298 sgg.; 386.

GALLIENO, e la filosofia, 180.

GEOMETRAE, (V. MATEMATICI).

GINNASIO, Il G. di Nerone, 64; di Traiano, 118; di Adriano in Atene, 136.

GINNASTICA, (V. EDUCAZIONE FISICA).

GIULIANO, e le immunità degli insegnanti, 236-237; 240; G. fonda una biblioteca imperiale privata in Costantinopoli, 240; sua legge circa l’insegnamento pubblico e privato, 241-244; 250-251; 387; suo editto circa l’insegnamento classico, 244 sgg.; 259 sgg.; giudizi degli antichi e dei moderni su l’editto, 251-258; nessun divieto ai giovani cristiani di apprendere le lettere greche e latine, 248-249; conseguenze dell’editto, 267 sgg.; disegni di G. per la propaganda dell’Ellenismo, 273-274; G. e le scuole di musica, 274-275; G. e i maestri, 276-279; la politica scolastica di G., 279-280.

GIULIO-CLAUDII, Gl’imperatori G. C. e la loro politica scolastica, 78-80.

GIURISPRUDENZA, Insegnamento della G. nella repubblica romana, 74-75; 77; l’insegnamento della G. e gl’imperatori Giulio-Claudii, 76 sgg.; scuole di G., 74; 75-77; gli studii di G. nel I. secolo di C., 76-77; Adriano e di studii di G., 133-135; lo studio della G. sotto Commodo e Diocleziano, 179; nel III. secolo di C., 183; immunità ai professori di G. in Roma, 184-185; i professori di G. esclusi dal diritto di ricorrere per compensi mancati, 186; studenti di G. in Berito, 195; le fonti del diritto nella repubblica e nell’impero, 331-333; collezioni giuridiche, 333 sgg.; 361-363; la G. nel IV. secolo, 333-334; nei sec. V.-VI., 370-372; riforme di Giustiniano nelle scuole di G., 363-376.

GIUSTINIANO, Carattere del suo governo, 350-351; politica religiosa, 351-353; politica scolastica, 339-340; 352-353; 376-378; G. sopprime l’Università ateniese, 353-357; riduce le scuole municipali dell’impero, e ne incamera le rendite, 357-361; G. e le collezioni giuridiche del VI. secolo, 361-363; G. e l’insegnamento della giurisprudenza, 363 sgg.

GORDIANO I., rinnova i _Juvenalia_, 180.

GRAMMATICI, (V. INSEGNANTI SECONDARI; GRAMMATICA; IMMUNITÀ; SCUOLE).

GRAMMATICA, Scuole di G. in Roma, 13; 188; l’Ateneo romano e l’insegnamento della G. 132; cattedre di G. nell’Università costantinopolitana, 218; 325.

GRAZIANO, e l’istruzione pubblica nelle Gallie, 298 sgg.; 386; G. e i medici di R. 303; e la cura delle opere d’arte, 304-305.

GREGORIO DI NAZIANZO (S.), 256; 256, n. 2; 269; 271; 273; 274; 306.

IMMUNITÀ agli insegnanti secondari e superiori, 47 sgg., ai medici, 21-23; 49; 222-223; 240; 303; 320; Vespasiano, Adriano, e le I., 49-50; Antonino Pio limita le I. degli insegnanti, 140 sgg.; le I. nel III. secolo di C., 183-185; Costantino e le I., 222 sgg.; I. ai professionisti di arti meccaniche, 226-228; agli ingegneri etc., 230; riduzione delle I. dei maestri sotto i figli di Costantino, 236-237; Giuliano e le I., 240; Valentiniano I. e le I., 290; I. ai maestri di pittura africani, 290-294; Teodosio I. limita di nuovo le I. degli insegnanti, 311-312; Teodosio II. riconferma le I. degli insegnanti, 319-320; I. ai professori di giurisprudenza, 366-367; chi conferisce le I. 397; 398-399; I. del ἱεράσθαι, 224; 398, n. 2; chi garentisce l’osservanza delle I., 401-402; 402-403.

IMPERATORE, Poteri dell’I. nel campo della istruzione pubblica, 397-399.

IMPERO, La politica scolastica dell’I. romano, 379-381; l’I. romano e le scuole di Stato, 381-383; e le scuole elementari, 382-383; e le scuole medie e superiori comunali, 385-386; e l’istruzione privata, 386-388; e l’istruzione scientifica e professionale, 390-391; l’I. e i maestri e i discepoli, 388-389; e la coltura in genere, 404; e l’educazione fisica, 405; l’I. non ha una speciale amministrazione per l’istruzione pubblica, 399 sgg. (V. a Studiis); suo metodo di amministrare le cose relative all’istruzione pubblica, 400-403.

INGEGNERI (MECHANICI), 188, n. 2.

INGEGNERIA, Scuole di I. in Roma, 188; 188, n. 2; immunità agli ingegneri (_mechanici_), 230.

INSEGNAMENTO, I. professionale, (V. LIBRARII; NOTARII; CALCULATORES; MATEMATICI; ASTROLOGIA; ARUSPICINA; PITTURA; PROFESSIONISTI; SCUOLE PROFESSIONALI); Libertà d’I., 384-385; 389.

INSEGNANTI, privilegiati da Augusto, 12-13; onorati da Traiano, 123-124; onorati e beneficati da Adriano, 127-130; autorizzati a ricorrere contro i compensi mancati, 185-186; 187; gli I. pubblici e privati e Teodosio II., 321-322; 326-328; onorificenze agli I., 322 (V. STIPENDII; IMMUNITÀ); I. di ginnastica, 64-65; 195; 196; I. primarii (_litteratores; ludi magistri_); numerosi in Roma, 13, esclusi in genere dalle immunità, 49; casi in cui ne venivano beneficati, 56-61; gli I. primari e il _procurator metallorum_, 58 sgg.; condizioni economiche, 92; 196; I. secondari (_grammatici_) numerosi in Roma, 13; condizioni economiche, 90-92; 197; nomina, 381; 386; 397; 398; gli I. secondari, lo Stato, e i Comuni, 385-386; e il _Praefectus Urbi_, 401-402; e il _Praefectus praetorio_, 402-403; e i governatori provinciali, 402-403; (V. IMPERO; CONSIGLI COMUNALI; SENATO); I. superiori di retorica (_rhetores; sophistae_) numerosi in Roma, 13; condizioni economiche, 86-90; stipendiati da Vespasiano, 83 sgg.; abolizione degli stipendii degli I. di retorica da Nerva ad Adriano, 114-115; I. di giurisprudenza, (V. GIURISPRUDENZA); di filosofia, (V. Filosofia); di architettura, (V. ARCHITETTURA); Adriano e gli stipendi agli I. superiori, 127-130; altri beneficii di Adriano, 127-130; gli I. superiori dell’Università costantinopolitana, 321-322; nomina degl’I. superiori, 381; 385; 386; 307; 398; gli I. superiori, lo Stato e i Comuni, 385-386; e il _Praefectus Urbi_, 401-402; e il _Praefectus praetorio_, 402-403; e i governatori provinciali, 402-403; (V. IMPERO; PITTURA; CONSIGLI MUNICIPALI; SENATO).

INSTITUTIONES, Le I. di Giustiniano, 363-364.

ISTRUZIONE, I. privata, 322; 327-328; 386; 386-388; (V. IMPERO; INSEGNANTI; PRAEFECTUS; VICARII; DUCES; SCUOLE).

IUS RESPONDENTES, prima e dopo Augusto, 75-76; _Responsa_ dei I. R., 134; 332; _Stationes_ dei I. R., 134.

IUVENALIA, 68-69; 71; 108.

IUVENTUS, 23 sgg.; 27; (V. COLLEGIA IUVENUM; LUDII MAGISTRI; PRINCEPS IUVENTUTIS).

LIBANIO, 231; 232; 254; 271; 277.

LIBRARII (= ANTIQUARII), 142; 186; 196; 295.

LIDO (G. L.), professore a Costantinopoli, 376-377.

LIONE, concorso di eloquenza greca e latina, 39.

LITTERATORES, (V. INSEGNANTI PRIMARII).

LOLLIANO, 149; 150.

LUDI MAGISTRI, (V. INSEGNANTI PRIMARII).

LUDI, _sevirales_, 26; _iuventutis_, 70; 170; _decennales_, 170; (V. LUSUS).

LUSUS TROIAE, 26; 27; 70; _iuvenalis_, 71.

MAESTRI, (V. INSEGNANTI).

MAGNA GRECIA, Scuole di medicina, 22.

MARSIGLIA, Scuole di medicina, 22.

MAGISTRI, dei _lusus Troiae_, 27; 405-406; _iuventutis_, 27; 405-406; _census_, 286; (V. LUDI MAGISTRI).

MATEMATICA (GEOMETRIA), 132; (V. MATEMATICI).

MATEMATICI (GEOMETRAE), 186; 196-197.

MECHANICI, 188, n. 2.

MEDICI, Privilegiati da Augusto, 13; 226; non stipendiati da Vespasiano, 84, n. 1; immunità ai M., 21-22; 141; 222-223; 226; 236-237; 240; 303-304; 314.

MEDICINA, Scuole di M., 22; 190; in Roma, 188; 190; 390-391.

METRONATTE, Sua scuola di filosofia, 46.

MUSEI, I M. privati in R., 19; Augusto e i primi M. pubblici, 18-20; M. V. Agrippa e i primi M. pubblici, 20; Asinio Pollione apre al pubblico il proprio M., 20; gli Antonini e la cura dei M., 171-172; lo Stato romano e i M., 391; 396-396.

MUSEO ALESSANDRINO, 35 sgg.; 394-395; i Tolomei e il M. A., 36-37; Augusto e il M. A., 37-38; riforme di Adriano, 138-139.

MUSEO CLAUDIO, 39 sgg.; 394.

MUSICA, La M. greca in Roma, durante l’età repubblicana, 65-66; nel primo secolo di C., 66-67; 69; concorsi poetico-musicali, 43-44; 67-69; la M. e i _collegia iuvenum_, 71-72; scuole di M., 69; 72; 168-170; 275; la M. sotto i Flavii, 106-108; coltura musicale sotto gli imperatori senatorii, 167-170; 391; la decadenza della M. nel IV. secolo, 274; Giuliano e la coltura musicale, 275.

NERONE, e i concorsi di eloquenza, di poesia e di musica, 43-44; e gli studii di retorica, 44-45; di filosofia, 45-46; e le immunità agli insegnanti, 46-49; e l’educazione fisica romana, 61 sgg.; istituisce le NERONEE, 44; 63-64; fonda in Roma un Ginnasio, 64; N. e l’istruzione musicale, 67 sgg.; e i _collegia iuvenum_, 70 sgg.; e le Biblioteche pubbliche, 72-74.

NERONEE, 63-64.

NERVA, Abolisce gli stipendii ai retori di Roma, 114-116; N. e le istituzioni alimentari, 122.

NOTARII, 186; 196.

ONORIO, e la cura delle opere d’arte, 317-318.

ONORARII, (V. STIPENDI).

ONORIFICENZE, agli insegnanti, 237; 397; 401; (V. COMITIVA PRIMI ORDINIS).

OTTAVIANA, la biblioteca O., 17-18; 101.

PALAESTRICI, 64-65.

PALATINA, La biblioteca P., 16-17; 73; collezione giuridica in essa contenuta, 77.

PEDAGOGHI, 13; 195; 195, n. 3; 196; 197.

PINACOTECHE, Le P. private in Roma, 19; Augusto e le prime P. pubbliche, 18-20; Asinio Pollione apre al pubblico la propria P., 20; gli Antonini e la cura delle P., 171; _Procurator Augusti a pinacothecis_, 171-172; 395; lo Stato romano e le P., 391; 395-396.

PITTURA, Costantino e i maestri di P., 226-227; Valentiniano I. e i maestri di P., 290 sgg.

POLLIONE (C. A.), apre al pubblico la sua biblioteca, 16; il suo museo e la sua pinacoteca, 20.

PRAECEPTORES, (V. _Insegnanti_).

PRAEFECTI, Il _P. Urbi_ e gli studenti stranieri, 287; 343; e gli studenti in genere, 369; e i professori 347; 377; 400-402; e la cura delle belle arti, 396; il _P. praetorio_ e il governo delle scuole, 402-403; e la cura delle belle arti, 396.

PRINCEPS IUVENTUTIS, 27.

PROBO, municipalizza le scuole di Antiochia, 193-194.

PROCURATORES, Il _P. metallorum_ e gli insegnanti primari, 58 sgg.; il _P. Augusti a pinacothecis_, 171-172; il _P. monimentorum terra (?) imaginum_, 171-172; i _P. bibliothecarum_, 173-174; 392-394; (V. CURATOR; PUERI ALIMENTARII).

PROERESIO, 230; 269; 270; 277; 386.

PROFESSIONISTI, I P. di arti meccaniche e loro immunità, 226-227; Avvocati, 361-362; (V. MEDICI).

PUERI ALIMENTARII, in Roma, 120-121; fondazioni alimentari imperiali, 122; 165; 389; private, 122-123; 166; 192; sotto gli Antonini, 165-166; _praefectus alimentorum_, 165-166; _procuratores ad alimenta_, 166.

QUINTILIANO, 84; 94; 95; 96; 100; Q. maestro, 96-99.

REPUBBLICA, La politica scolastica della R. romana, 379-381.

RESPONSA, 75-77; 134; (V. IUS RESPONDENTES).

RETORI, (V. IMMUNITÀ; INSEGNANTI SUPERIORI; SCUOLE).

RODI, Scuole di medicina, 22.

ROMA, Scuole di grammatica, 13; 188; di retorica, 13; 83; di medicina, 22; 188; di aruspicina, astrologia, ingegneria, architettura, 188; biblioteche, 16-18; 72-73; 82; 101-102; 119; 133; pinacoteche e musei pubblici, 18-21; i _pueri alimentarii_ romani, 120-121; R. sede ufficiale dell’insegnamento giuridico, 364; (V. ATENEO).