Lo Stato e l'istruzione pubblica nell'Impero Romano

Part 14

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E, come sempre avviene in questi casi, l’esempio del principe provoca l’emulazione fra le maggiori autorità dello Stato. Vediamo, in questo tempo, e il Senato e i governatori gareggiare di zelo per le sorti della istruzione pubblica nelle varie città e nelle varie province. Ciò che una volta era stato detto a carico del governo romano: ch’esso non si curava d’altro se non dei porti, degli edifici e dei pubblici passeggi, non solo sarebbe adesso contrario a verità, ma suonerebbe come audace calunnia. Per decidere sui problemi, relativi alla pubblica istruzione, le città si rivolgono ora ai governatori, che dispensano consigli, avanzano proposte e intervengono con le loro iniziative. Il retore di Cappadocia, che noi troviamo nel 342 a Costantinopoli, era stato, prima che dal principe, richiesto insistentemente dal Senato;[569] Libanio stesso si era recato a professare a Nicomedia, invitatovi dal pretore di Bitinia, che n’era stato sollecitato dalle preghiere di quella popolazione[570]. Nel 351, l’anno del ritorno di Libanio, quale pubblico docente a Costantinopoli, vive pratiche del Senato e del pretore di Bitinia avevano preceduto l’intervento imperiale.[571] E poco dopo, agli Ateniesi, preoccupati della decadenza della loro Università, il luogotenente imperiale della Grecia, Strategio, rispondeva, formulando acconce proposte, e consigliandoli a invitarvi sofisti valorosi di altre città. Libanio ci ha conservato un passo di quella risposta: «Voi», aveva detto Strategio, «che avete fama universale di inventori e di maestri dell’agricoltura, non trovate nulla di disonorevole a cibarvi di grano importato dall’estero; se faceste lo stesso per la istruzione pubblica, credete forse che la vostra gloria ne sarebbe compromessa?»[572] Ed anche ad Atene era stato chiamato Libanio.

«I Romani volevano», scrive uno degli antichi espositori della vita scolastica ateniese in questa età, «i Romani volevano che ad Atene ci fossero numerosi sofisti e numerosi scolari.»[573] E noi abbiamo gravi motivi per non dubitare di una riforma, quivi compiuta dal governo, verso il 340, alla morte di un altro fra i titolari di quella cattedra di retorica, il sofista Giuliano. Quando questi spirò, si ebbe una vera e propria ressa di concorrenti alla successione. Le brighe fra i candidati e le lotte tra i commissarii giudicanti e i senatori ateniesi dovettero essere vivacissime. Ne seguì la proposta di ben sei titolari, e il governatore romano non esitò a ratificarla. Così, invece di una, si ebbero sei cattedre ufficiali di eloquenza greca.

Per tal guisa, Atene potè godere largamente della munificenza dei dominatori. E non Atene soltanto. Accorreva quivi tutta la gioventù della Grecia, dell’Oriente, dell’Asia, dell’Asia Minore, dell’Arabia e dell’Egitto. Atene era il maggior centro intellettuale di una buona metà dell’impero, e su tutto questo paese, nella pienezza della sua civiltà, venivano adesso a diffondersi i benefici della innovazione del governo romano.

Ma, assai più significativa di queste indicazioni isolate, noi possediamo di Costanzo una lettera ufficiale, concernente la nomina di un filosofo, Temistio, a membro del senato di Costantinopoli, in cui si contengono quelli che oggi si direbbero i criteri informatori di un programma di governo nei rispetti dell’istruzione pubblica, lettera, per cui può affermarsi che da questo momento, non solo nella tacita pratica di ogni giorno, ma nelle più solenni teoriche ufficiali, bandite dai gradini del trono, le armi hanno definitivamente ceduto alle toghe.

«L’uomo — scrive l’imperatore — che queste mie parole esaltano, non professò una filosofia insocievole; ma quella dottrina, che egli apprese con fatica, ora, fattosi banditore dell’antica sapienza e sacerdote dei sacrarii e dei templi della filosofia, con maggior fatica impartisce a chi la ricerca». «Egli, per quel che può, guida ciascun uomo, affinchè curi di vivere secondo ragione e sapienza».

«Niuna, invero, tra le cose umane, può riuscire a buon fine senza l’ausilio della virtù, nè nella vita domestica, nè in quella cittadina; onde i filosofi, che educano ed esercitano in questa i giovani, potrebbero bene essere detti padri comuni. Essi, ai padri appunto, insegnano i compiti della educazione, ai figli, quali cure debbano avere verso i padri. Ma son queste piccole cose; _la verità è che giudice e rettore universale è il filosofo. Egli è colui che insegna quali siano i doveri verso il popolo, quali verso i governanti: è insomma la regola infallibile di tutta la vita civile. Così che, se accadesse che tutti gli uomini sapessero operare da filosofi, la loro vita sarebbe liberata da ogni malvagità, verrebbe a togliersi ogni pretesto alla iniquità e cesserebbe il bisogno delle leggi, giacchè quelle cose, da cui ora gli uomini si rattengono per timore, essi allora abborrirebbero spontaneamente._»

«Io, essendomi sempre adoperato con zelo perchè la filosofia risplenda dovunque, voglio che essa fiorisca sopratutto nella nostra città. Questo io so appunto che le tocca ora per merito di Temistio, e che per lui Costantinopoli va gloriosa del concorso di tanti giovani, amatori della filosofia, ed è già divenuta sede universale della dottrina, così che tutte le altre accordano ad essa di buon grado la palma del sapere e riconoscono che dalla nostra città, come da pura fonte, si diffondono per ogni dove i dettami della virtù». «E se circondare la città di mura, se adornarla di edifizi, se la sua popolosità sono segni dell’affetto del principe, quanto non ne sarà segno maggiore accrescere il Senato di un tanto uomo, che renderà migliori le anime di quelli che vi abitano, e, fra gli altri edifici, innalzerà il Ginnasio della virtù! _Chi a una città appresta gli altri doni, largisce i beni migliori, ma chi ha cura della sua saggezza e della sua coltura, quegli le porge il bene più prezioso, che molti agognano e che soltanto pochi conseguono._»[574].

Così, ispirandosi a Platone ed a Marco Aurelio, scriveva al senato di Costantinopoli Costanzo II., in onore di Temistio. E questi, che, sebbene di opposta fede religiosa, fu il migliore interprete del di lui pensiero e della di lui politica, così, in altra occasione, commentava, sia pure con l’enfasi e con l’iperbole consuete alla letteratura del suo tempo, i meriti di Costanzo verso l’istruzione pubblica in Costantinopoli: «Fin ora, in questa città, gli uomini godevano solo della sua bellezza, perchè vi si portavano i prodotti di tutta la terra, ma niente se ne poteva esportare, salvo che sabbia e immondizie. Ora invece si può trafficare ed esportare da Voi, non oro o legname, o porpora, come da una miniera o da una foresta, o da una tintoria, e neanche vino, o legumi, o frutta (tutte queste cose, io penso, anche gente migliore può convenientemente ritrarle da gente peggiore), ma le due grandi mercanzie del nuovo emporio, che il principe volle a Voi fornire: la virtù e la saggezza.»

«E qui verranno a Voi, o cittadini di Costantinopoli, non già mercatanti o marinai, o volgare plebaglia, ma gli eletti, i cittadini d’ogni città, i più amanti della dottrina, il fiore della Grecia, e saran merci solo la dottrina e l’istruzione. Credete dunque che a torto le Muse si compiacciano di andare al campo, a fianco del nostro imperatore, e di procacciargli luminose vittorie, nelle quali nulla Marte ebbe che vedere?»[575].

VII.

Nonostante così largo e così illuminato mecenatismo, è pure probabile che i tre figli di Costantino abbiano infirmato quell’ampiezza di esenzione dai pubblici oneri, goduta da professori e da medici, che noi vedemmo concessa dal padre loro con la più sconfinata liberalità. Ce ne fa nascere il dubbio il confronto di una legge del successore, Giuliano l’Apostata,[576] la cui politica fu sostanzialmente una reazione al governo precedente, il confronto — dico — di quella legge con parecchie altre dei figli di Costantino.[577]

In essa, come è stato osservato,[578] Giuliano, riconfermando le immunità largite ai medici dal fondatore di Costantinopoli, invoca il precedente, non già dei figli di Costantino, ma dei _veteres principes_, mette in vistoso rilievo la equità e la liberalità sua di donatore, e conclude, facendo notare che così i beneficiati avrebbero potuto passare tranquillamente «_il resto della loro vita._»

La legge, come si vede, ha una intonazione polemica, e sembra accennare a una ripresa, più che alla semplice stereotipa conferma di un privilegio. E in tale opinione veniamo a confermarci, quando consideriamo che le altre costituzioni, testè richiamate, dei figli di Costantino, escludono assolutamente dall’esenzione degli oneri pubblici tutte le persone fornite di dignità onorarie, fossero quella di _curiale_, di _senatore_, di _conte_, di _preside_ o di _perfettissimo._ E poichè queste dignità erano, più o meno strettamente, legate alla persona dei medici e dei professori,[579] s’impone la probabilità dell’ipotesi che, per ragioni a noi ignote (forse anche perchè degli uomini d’intelletto e di valore non mancassero di prestare l’illuminata opera loro nell’esercizio delle pubbliche cariche) i figli di Costantino avessero ristretto, a loro danno, i privilegi concessi dal padre.

Il governo di Costanzo II. ha fine con l’autunno del 361. Ancora pochi mesi, e il mondo assisterà, se non alla più grande, certo alla più tempestosa riforma scolastica, che mai imperatore romano aveva fin allora intrapreso.

CAPITOLO VI.

Le innovazioni scolastiche di Giuliano l’Apostata.

(361-363)

I. Giuliano e gli atti più notevoli della sua legislazione scolastica. Reintegrazione dell’antica larghezza di _immunità_; sua bibliofilia. La legge del 362 su l’insegnamento pubblico e privato. — II. L’editto circa l’insegnamento classico. Un secondo editto? — III. Giudizio sulla legge del 362. Gli antichi e l’editto; l’approvazione dei cristiani intransigenti; la disapprovazione dei cristiani moderati, dei pagani e degli indifferenti. — IV. Giudizio dei moderni. — V. Il merito e la portata de l’editto. — VI. L’applicazione e gli effetti. — VII. Disegni di nuove scuole e di riforme a vantaggio dell’istruzione classica e musicale. Giuliano e il favore accordato ai retori e ai filosofi. Il valore dell’opera dei Constantiniani nei rispetti della istruzione pubblica.

I.

L’ultimo dei discendenti della casa di Costantino, Giuliano l’Apostata, è uno dei pochi imperatori di questa estrema età, che siano riusciti a divenir popolari; certo è il solo, di cui oggi — anche all’infuori della breve cerchia degli studiosi — si conoscano i tratti più caratteristici della politica scolastica.

L’opera scolastica di Giuliano appartiene al secondo anno del suo impero. Di questo tempo ci è anzi tutto pervenuta una legge, in cui Giuliano conferma ai medici il privilegio, concesso dai predecessori, di non essere tenuti all’obbligo di gerire i pubblici uffici e di subirne gli oneri conseguenti.[580] Ma, se è soltanto probabile che, con tale legge, egli volesse eliminare una restrizione imposta dai figli di Costantino il grande,[581] è certo che egli mirò con essa a favorire, non solo l’arte della medicina, ma anche l’insegnamento di questa, che aveva già assunto una notevolissima importanza, e di cui grande è la stima che Giuliano dimostra di fare.[582]

Forse, in quello stesso anno, Giuliano fondava in Costantinopoli, nel _Portico regio_, una nuova biblioteca, nella quale trasferiva tutti i libri di sua privata proprietà, ma che non pare egli abbia aperta al pubblico.[583]

L’amore di Giuliano pei libri, pur fra le logoranti cure del suo governo, fu indicibile. Secondo la sua stessa espressione, il suo amico migliore era lo schiavo bibliotecario,[584] e noi abbiamo delle informazioni sui mezzi, forse eccessivi, cui talora egli dette di piglio, per impedire che talune collezioni di opere andassero sperdute, e affinchè venissero invece raccolte nelle pubbliche biblioteche dell’impero.[585]

Ma fin qui nulla di rivoluzionario e di caratteristico. Noi siamo sull’antica via, battuta dai predecessori. Gli atti caratteristici del suo governo, e che tanto incendio di odii e di entusiasmi destarono tra i contemporanei, e, più di censure che di lodi, tra i posteri, riguardano un’altra cosa; riguardano l’insegnamento pubblico e privato. La prima disposizione in proposito è contenuta in una legge, anch’essa del 362. Questa stabiliva, per chiunque avesse voluto professare l’insegnamento, la necessità dell’autorizzazione, sia da parte delle autorità municipali, sia da parte del potere centrale; autorizzazione, per rilasciare la quale si sarebbero dovute pigliare in considerazione così le qualità morali, come i meriti scientifici e didattici del richiedente. La legge diceva con precisione: «È necessario che i maestri eccellano prima per costumi, poi per eloquenza. Ma giacchè Io non posso trovarmi a giudicare nelle singole città, ordino che chiunque voglia insegnare non vada d’un tratto, e audacemente, a quell’ufficio, ma ottenga l’approvazione dell’ordine dei curiali e ne sia autorizzato da un loro decreto, dietro parere d’una Commissione di competenti. Il decreto sia quindi passato a Me, per un ulteriore esame, affinchè l’interessato acceda all’insegnamento, rivestito — dopo il Nostro giudizio — di un più alto onore.»[586]

La prima questione, che tale legge solleva è relativa alla qualità delle persone, cui essa si indirizzava. Si indirizzava ai docenti d’ogni grado, o, soltanto, a quelli dei gradi superiori dell’insegnamento?

Il quesito a me sembra venga sciolto dal primo periodo della legge stessa, per cui i docenti avrebbero dovuto eccellere, oltre che per costumi, «per eloquenza». È noto come tale requisito non poteva ricercarsi negli insegnanti primarii, i _litteratores._ La legge dunque non poteva riferirsi ad essi, ma ai grammatici, ai retori, ai filosofi; e tale ipotesi viene confermata dalla idea, che ormai possiamo esserci formata, della varia cura, che lo Stato nutrì verso i tre gradi dell’istruzione impartita ai fanciulli ed ai giovani.

D’altra parte, si riferiva la legge a tutti i docenti pubblici e privati, o a quelli soltanto? La più comune è — inesplicabilmente — la prima delle due ipotesi.[587] Se non che essa riesce, a mio parere, insostenibile. Che i docenti pubblici, i docenti cioè nelle cattedre comunali venissero nominati dietro giudizio e decreto dei curiali era norma antica, consueta e costante. Ma, nella legge di Giuliano, la novità, che si impone, è appunto tale decreto, giacchè la ratifica del principe — per chi legga senza preconcetti — rimane come un’aggiunta trascurabile, sulla quale non si mostra neanche l’intenzione di calcare. Basterebbe questo solo per convincere che la legge doveva riguardare anzi ogni altro i docenti privati. Ma non è tutto: se si volesse vedere, come s’è veduta, un’intenzione malevola nella tinta anodina dell’ultima clausola; se si volesse supporre la legge creata apposta per quell’epilogo, che avrebbe nascosto nelle pieghe un tranello — l’espulsione dei Cristiani dall’insegnamento — e se si connettesse perciò alla legge come anche è stato fatto — [588] un editto dello stesso imperatore, che esamineremo più innanzi, il quale illustra l’incompatibilità della fede cristiana con l’ufficio d’insegnante nelle scuole a tipo classico, la nostra opinione sui riferimenti della legge ne verrebbe assolutamente confermata, in quanto l’editto parla di docenti in genere, non di pubblici docenti soltanto, e stabilisce una contraddizione, non già tra la qualità di Cristiani e i doveri verso lo Stato pagano, ma fra la fede Cristiana e una certa forma d’insegnamento.

Per ultimo, noi sappiamo che la legge di Giuliano venne indubbiamente abrogata da un’altra di due anni dopo, a firma degli imperatori Valentiniano e Valente. Or bene, la dizione di quest’ultima è tale da escludere ogni volontà di riferirla alle sole scuole municipali: «A coloro, i quali, vuoi per dignità di vita come per eloquenza, sono pari all’ufficio di istruire i giovani, si dà facoltà di aprire una nuova scuola, o di riaprire l’antica, che eventualmente avessero dovuto chiudere»[589].

Si trattava dunque di scuole tenute da privati e da Comuni, e, quindi, di una misura, che non aveva precedenti. Fino a quel tempo, l’insegnamento era stato libero, e solo la legge della concorrenza aveva regolato la buona o la cattiva sorte delle numerose scuole dell’impero. Certo, violazioni di questa libertà c’erano state, anzi — l’abbiamo visto — non così di rado come taluni storici hanno amato supporle; ma erano rimaste misure straordinarie di repressione, non mai forme legali di prevenzione, con cui si fossero applicate agli insegnanti privati le specie di autorizzazione, allora in uso per le cattedre mantenute a spese pubbliche, e per cui si fosse riservata ai consigli comunali ed al principe la facoltà di dispensarle. Ora siamo appunto a questo;[590] l’insegnamento privato è colpito, e l’unica sua forma, che poteva rimanere, e che certo rimase, immune da tale controllo, sia per la difficoltà della verifica, sia perchè ad essa non sembra abbia mirato una legge del tenore, che abbiamo riferito, era ormai solo quella dell’insegnamento privato domestico.

II.

La _costituzione_ di Giuliano non dovette dunque mancar di produrre la generale impressione di una novità rivoluzionaria. Ma, oltre ad essa, ce n’è pervenuta una seconda, che suole impropriamente chiamarsi, e chiameremo anche noi, _editto_, che i successori esclusero dai codici ufficiali e che ci è quindi unicamente serbata nella raccolta delle lettere di lui,[591] con cui si vieta ai Cristiani, e pel presente e per l’avvenire, l’insegnamento nelle scuole di retorica e di grammatica. È desso un documento polemico di tale importanza, che mette ben conto riferirlo per intero: «Noi pensiamo che una sana istruzione ed educazione non consistano nell’accurata euritmia dalle parole o dell’eloquio, ma nella disposizione di una mente sana e che abbia un verace concetto del bene e del male, dell’onesto e del disonesto. Per la qual cosa chi ha un’opinione e ne insegna un’altra diversa è tanto lontano dall’impartire ciò che si dice una educazione, quanto dall’essere una persona dabbene. Se il disaccordo tra il pensiero e la parola si limita a cose di piccola importanza, egli arrecherà del male, sebbene in misura tollerabile. Ma, se, in questione di grandissima importanza, egli pensasse in un modo e insegnasse il contrario di quello che pensa, il suo sarebbe certamente un agire da mercanti, non dico onesti, ma pessimi. Infatti, al pari di costoro, tali maestri insegnerebbero specialmente ciò che specialmente giudicassero falso, ingannando e adescando coloro, ai quali vogliono — o io m’inganno — vendere le loro cattive merci, che coprono di elogi.[592]

«Occorre perciò che tutti coloro, i quali aspirano all’insegnamento siano di retti costumi, e non nutrano opinioni in contrasto con quelle professate in pubblico. Ma io penso ciò imprescindibile per quelli che insegnano ai giovani, illustrando le opere degli antichi, in qualità di grammatici, di retori e, più ancora, di sofisti, i quali ultimi tengono, al confronto degli altri, ad essere, non solo maestri di eloquenza, ma eziandio di morale, e sostengono che spetti ad essi la filosofia del vivere civile. Se questo sia vero o meno, io ora non discuto; ma, pur lodandoli per le loro aspirazioni a così nobili dottrine, li loderei di più se non mentissero, e se non si condannassero da sè, insegnando cose diverse da quelle che realmente pensano.

«Ma come? Omero, Esiodo, Demostene, Erodoto, Tucidide, Isocrate e Lisia stimano che gli Dei debbano ispirare e guidare tutta la educazione; di essi, taluni si credevano sacerdoti di Mercurio, altri delle Muse, e non sarà dunque assurdo che coloro, i quali ne illustrano le opere, vituperino gli Dei da quelli onorati?

«Tuttavia, non perchè giudico assurdo tutto questo, io dico necessario ch’essi mentiscano dinanzi ai giovani, ma io li lascio liberi di non insegnare ciò che non reputano conveniente, e richiedo che, se vogliono insegnare, insegnino prima con l’esempio e convincano i discepoli che nè Omero, nè Esiodo, nè alcuno di quegli autori, ch’essi illustrano, e dei quali hanno condannato l’empietà, la stoltezza e le aberrazioni religiose, sono realmente empii o stolti. Altrimenti, poichè essi sono, come maestri, alimentati dai salarii, che ricavano in grazia degli scritti di quelli, confesserebbero di essere sordidamente ingordi e capaci di subordinare tutto a poche dramme di guadagno.

«Fino ad oggi molte cause impedivano di frequentare i tempii, e il terrore, che incombeva d’ogni parte, li scusava di nascondere le loro vere opinioni in fatto di religione. Ma poichè gli Dei ci concessero la libertà, mi sembra assurdo che s’insegnino dottrine giudicate erronee. Se i maestri pensano che furono sapienti gli autori, che essi ora illustrano e di cui quasi seggono interpreti, li imitino anzi tutto nella pietà verso gli Dei. Ma se invece pensano che quelli abbiano errato circa le Divinità, che dovrebbero essere più sacre, vadano nelle chiese dei Galilei e interpretino Matteo e Luca, i quali impongono — e Voi, maestri cristiani, ne ripetete il precetto — che si debba astenersi dalle cerimonie sacre pagane. Quanto a me, io vorrei che le Vostre orecchie e la Vostra lingua — userò di una delle Vostre espressioni — _si rigenerassero_ in quelle dottrine, alle quali io mi auguro sempre di rimanere fedele, come lo auguro a chiunque pensa e opera cose a me gradite.

«Questa legge riguarda gli educatori e i maestri; chiunque invece dei giovani vuol frequentare le scuole non ne è escluso. Infatti non è ragionevole chiudere la via migliore ai fanciulli, ancora ignari dell’indirizzo da scegliere, o condurli, per timore, nolenti, alle patrie consuetudini. Forse sarebbe logico curarli, anche contro lor voglia, come si curano i deliranti; ma noi tollereremo in tutti questa malattia, giacchè io penso che sia d’uopo istruire, non mai punire, coloro che riteniamo in errore.»

Tale il famoso editto di Giuliano sulle scuole pubbliche e private dell’impero, editto repressivo e preventivo ad un tempo, in quanto esso riguardò i maestri in funzione ed i maestri futuri. Vi seguì qualcosa di più grave?

Tutti gli scrittori cristiani delle cose di questo tempo affermano, con quasi invariata stereotipia, che Giuliano vietò anche ai Cristiani di apprendere le lettere greche e latine e di frequentare le scuole pagane.[593] Se non che, nonostante l’ampiezza della testimonianza non si può con tranquilla coscienza pensare ad una seconda legge, od editto, di quest’imperatore, che avessero il contenuto che vi si attribuisce.

Quel contenuto anzitutto sta in categorica contraddizione con la parola e con lo spirito delle disposizioni precedenti. Il primo editto invero concludeva: «Questa legge riguarda gli educatori e i maestri; chiunque invece dei giovani vuol frequentare le scuole non ne è escluso. Infatti non è ragionevole chiudere la via migliore a fanciulli, ancora ignari dell’indirizzo da scegliere, o condurli, per timore, nolenti, alle patrie consuetudini. Forse sarebbe giusto curarli, anche contro lor voglia, come si curano i deliranti; ma noi tollereremo in tutti questa malattia, giacchè io penso che sia d’uopo istruire, non punire, coloro che riteniamo in errore.»

Ma non basta: un divieto del genere supposto dagli oratori e dagli storici ecclesiastici è per sè stesso inammissibile.

Giuliano bramava che la cultura classica raggiungesse tutta la sua piena efficacia; era questo uno dei suoi pensieri dominanti; per questo egli la voleva impartita da credenti pagani; ma egli, per ciò stesso, non poteva volerne esclusi i giovani cristiani, anzi aveva motivo di volere ch’essi accorressero numerosi a riceverla.