L'Italia nel 1898 (Tumulti e reazione)
Part 8
Ma il deputato e il senatore forse avevano le traveggiole scorgendo certi pericoli dove non c’erano? Così pare.
I Tribunali di guerra, invece, si occuparono di certi reati gravi, che avevano davvero bisogno di una punizione esemplare, solenne! Vediamo.
Un Caimi prende due anni di reclusione e 500 lire di multa per rottura di lampioni; un Majocchi viene condannato perchè dà dello _stupit_, del _macaco_ ad una sentinella. Non è ben sicuro che quelle parole fossero indirizzate alla sentinella; ad ogni modo il capitano De Caroli che tradusse l’accusato in Tribunale, riconobbe che il Majocchi pronunziò quelle parole per fare lo spiritoso! Un Bianchi compare innanzi al Tribunale di guerra perchè chiama _cappellone_ un brigadiere dei carabinieri; Pedotti e Brusa, alla loro volta, vengono condannati perchè chiamano _mangiapagnotta_ un tenente di cavalleria che passava in carrozza. A Firenze si danno otto mesi di reclusione al Cassi perchè chiamò _pagliacciate_ gli arresti. Nella stessa Firenze si procede contro Melani perchè ha chiamato mangiapatate un sott’ufficiale _che non può mentire_, dice il Presidente. E questa perla di Presidente, ad un accusato che dice di aver deplorato i tumulti, dà una lezione di fierezza esclamando: _Come!... voi socialista, deplorate le gesta dei vostri compagni?_...
Questi ed altri casi simili a Milano. C’è di meglio — ossia di peggio — a Napoli. Filosa, un ragazzo, prende tre mesi di detenzione per avere gridato: _E billoco!_ (Eccoli!) — una frase trovata nell’agosto 1893 per avvisare l’arrivo di dimostrazioni e degli agenti di polizia. Verniero, il famoso gobbetto il cui caso fu portato in Senato dal colonnello Siacci, ebbe due anni di reclusione perchè leggeva i giornali al caffè e li commentava, manifestando delle simpatie pel socialismo; si badi: lettura e commento precedettero la proclamazione dello stato di assedio. Un ragazzetto si buscò quattro mesi per avere abbattuto(?) un albero; tre donne rispettivamente ebbero un anno, 9 mesi e 7 mesi di reclusione, per aver preso parte ad una pacifica dimostrazione; 2 anni ciascuno ebbero Del Giudice e Carozza per avere presentato al Prefetto, la mattina del 30 aprile, una commissione di donne: erano stati arrestati la stessa sera, ma vennero rilasciati spontaneamente l’indomani perchè non si era trovata alcuna ragione per processarli. Altri tre, nello stesso processo e per gli stessi reati(?) ebbero un anno, due anni e mezzo e tre anni; 18 mesi per uno altri tre ragazzi per avere abbattuto un palo. Bavarese e Fiore di Torre Annunziata, due donne, ebbero tre anni per una, con 6 mesi di segregazione cellulare per avere detto che sarebbe avvenuta la rivoluzione come nel 1848. De Cicco ebbe 8 mesi per avere eccitato all’odio di classe in Pomegliano d’Arco cogli articoli pubblicati a Gallipoli. Alcuni soldati delle compagnie di disciplina ebbero 3, 4 e 5 anni di reclusione come accusati d’insubordinazione e di anarchismo, per avere detto, vedendo maltrattare un compagno: _queste sono boiate!_ Il soldato Muscari fu condannato a 7 anni e mezzo di reclusione per avere sfidato un tale in borghese, che lo aveva insultato perchè gli chiese un cerino per accendere un sigaro. E sì che il Tribunale gli accordò le circostanze attenuanti... Sotto gli abiti di un borghese si nascondeva un ufficiale e il disgraziato ebbe il torto di non accorgersene!
I processi e le condanne per contravvenzioni di ogni genere ai bandi non si contano; e furono tanti che i maligni dissero che si processava e si condannava per giustificare la continuazione dello stato di assedio; mentre si manteneva lo stato di assedio perchè i Tribunali Militari avevano ancora della carne al fuoco... Strano circolo vizioso!
Alla qualità dei processi svoltisi innanzi ai Tribunali Militari naturalmente doveva corrispondere e corrispose la quantità. Si vedrà dal riassunto statistico. Del pari è facile supporre che si sia proceduto con soverchia leggerezza — quale parola più mite potrebbe adoperarsi? — nello imbastire i suddetti processi.
Se la supposizione risponda alla realtà si può argomentarlo facilmente da quanto appresso. Base generale ai processi furono: le confidenze, le denunzie anonime, le asserzioni gratuite... ed umoristiche, altri elementi che se pur avessero avuto un valore intrinseco, c’erano passati sopra tanti anni a farglielo perdere completamente.
Mi sbarazzo alla lesta di questi ultimi e ne cito uno tipico; la lettera di Andrea Costa ad un Bordigiago di Padova... del 1881. Ma questo singolarissimo documento non potè essere valutato dai giudici militari, perchè la Camera dei deputati non gli accordò alcuna importanza, quantunque gliene abbia data una schiacciante l’on. Tommaso Villa! In compenso l’_Inno dei lavoratori_ pubblicati nel 1884, mai sequestrato per lo passato, servì a fare aggravare la pena contro Filippo Turati.
In quanto alle _confidenze_ e alle denunzie anonime, furono il prodotto dello spionaggio rimesso in onore come ai tempi dei passati regimi. A Milano, come a Firenze, come a Napoli, gli amici si guardavano sospettosi e non si comunicavano le impressioni che con straordinaria circospezione. Per Milano il fenomeno fu constatato da parecchi giornali; per Napoli posso aggiungere, per personale esperienza, che in qualche caffè dove riunivansi deputati e senatori, i più prudenti consigliavano spesso di parlare a bassa voce. E la prudenza non era superflua: al gobbetto dell’on. Siacci si appiopparono due anni di reclusione per avere chiacchierato in un caffè.
Lo spionaggio assunse tali proporzioni che ben cinquemila lettere anonime furono indirizzate alla polizia nella sola Milano (_Secolo_). E la libertà, l’onore, la posizione dei cittadini furono lasciati in balìa dei miserabili che per invidia, per rancore, per bassa speculazione si abbandonarono all’infame mestiere di spia.
Era tanto iniqua la base di questi processi, che la _Nazione_ di Firenze, benchè tardivamente — in Settembre — a proposito della perquisizione in casa del Prof. Pullè, protestò energicamente contro la _perfidia dell’anonimo e delle denunzie false_.
Quale influenza abbiano esercitata non solo sui processi, ma anche sulle condanne le _confidenze_ delle spie si apprenderà da questo dato: la pretesa prova più importante contro Gustavo Chiesi fu quella di essere stato visto in carrozza in luogo dove vennero erette delle barricate. Negava l’accusato; affermava il questore Minozzi, che l’aveva saputo da persona che non volle nominare. Meno male se una semplice guardia, un carabiniere, a viso aperto, avesse deposto di averlo visto!
L’insieme delle deposizioni degli agenti della forza pubblica, delle confidenze, delle denunzie portava seco l’impronta evidente della falsità. E per falsi bollò i rapporti alla Questura il tenente difensore Forzano nella udienza del Tribunale di Milano del 18 Giugno. E lo stesso avvocato fiscale in Firenze rimprovera aspramente una guardia di pubblica sicurezza a nome Ghezzi per le sue palmari contraddizioni nell’accusa contro Teschi; ma Teschi viene condannato!
Poteva ammettersi per vero, ad esempio, un rapporto della questura di Milano su certa riunione notturna in casa di un Dottor Ceretti? I convenuti furono designati come anarchici, repubblicani e socialisti. Chiesti i nomi, si rispose dalla questura che non li sapeva! Si designa il colore politico di individui che.... non si conoscono. Siamo in piena amenità — i tempi non consentono adoperare altra parola — a Napoli nel processo pei fatti di Resina. Le guardie barricate in caserma riconobbero i tumultuanti attraverso.... il buco della serratura.
Meno male se i rei riconosciuti in tale strana guisa fossero stati pochi: trattavasi di una vera folla; a ben sessantaquattro individui si distribuirono _centoventun’anni e nove mesi_ di reclusione.
La falsità dei rapporti talora è umiliante.... anche per un poliziotto italiano. Egli è così che la Questura di Milano scrive essere stato visto Angiolo Cabrini insieme ad altri a parlare con la Kulichoff in via dell’Unione il 6 Maggio. L’accusa — se il parlate con amici è un reato — è precisa; ma l’_alibi_ di Cabrini è irrefragabile. Egli insegna nel Ginnasio di Mendrisio e il direttore Borella manda certificato sulla presenza del Cabrini nella scuola per tutto il giorno 6 a fare, come di dovere, le sue lezioni. Cabrini venne condannato in contumacia a tre anni di detenzione ed a 1000 lire di multa. Tal altra la falsità apparisce lampante all’udienza. Nel processo pei tumulti di Resina un brigadiere accusò un imputato di avergli afferrato la sciabola: _tanto vero, soggiungeva, che l’accusato ha ancora le mani tagliate_. L’accusato leva le mani e le mostra vergini di qualunque ferita; e davvero, in questo caso, potevano essere levate verso il cielo invocando giustizia.
Il record tra i documenti di questi processi viene vinto dalla famosa cartolina-fantasma partita da Firenze. È la cartolina firmata: _Speranza 333_, il cui sequestro, come quello del cifrario dell’onor. Bissolati, fece annunziare trionfanti agli organi della reazione che si era scoperto e documentato il complotto con tutto il suo seguito. La gioia loro però fu di breve durata, perchè il Generale Heusch — il regio Commissario straordinario per la Toscana: nientemeno! — appena ne fu annunziata là scoperta gloriosa, dichiarò esplicitamente: _trattarsi di un artifizio allo scopo di fuorviare il sereno corso della giustizia e di danneggiare le persone nella lettera nominata_.
Per credere alla serietà e realtà di una cospirazione i cui segreti comunicavansi per mezzo delle _cartoline postali_, ci voleva tutta la imbecillità e la malvagità della polizia italiana che aveva prestato fede al proclama _firmatissimo_ di Petralia ed al _Trattato di Bisacquino_. Ad onore del vero, però, deve avvertirsi subito, che l’avvocato fiscale, a richiesta della difesa, nel processo Chiesi, Romussi e Compagni, dichiarò di non volersi avvalere di un siffatto documento: tanto, era sicuro della condanna degli accusati![33]
Il Tribunale militare di Firenze chiuse bene la sua vita condannando l’autore della cartolina _Speranza 333_ e di altri quattro analoghi documenti, lo sciagurato Sciascia-Sicurelli. Ma di questo atto di giustizia finale sentì rammarico la magistratura cosidetta civile; ed a Piacenza, nel processo Verrazzani-Marchesi, condannò in base ad una cartolina rassomigliante al documento _Speranza 333_ che _fu letta e veduta_ da testimoni di accusa che l’ebbero in mano.... e non la conservarono! La circostanza va notata perchè dà la misura della illusione nutrita da coloro che credono tuttavia che la giustizia sarebbe stata amministrata meglio dai magistrati ordinarî.
Questi mezzi edificanti, presentati come prove contro le migliaia di accusati che passarono dinanzi ai Tribunali militari, lasciano l’adito a pensare che alla difesa in ogni caso sarà riuscito facile la demolizione degli edifizi artificiosi dell’accusa. Il senatore colonnello Siacci che aveva constatato la deficiente coltura giuridica degli avvocati fiscali, causa prima di errori e di esagerazioni, con rara opportunità aveva deplorato vivamente che tale deficienza sia stata maggiore tra gli improvvisati difensori; di talchè il duello tra l’accusa e la difesa avveniva quasi sempre ad armi disuguali — cioè sleale.[34] Quando uno di questi difensori di ufficio, onestamente, confessa la propria ignoranza e domanda un breve rinvio per farsi chiarire, da persone competenti, un punto di diritto per lui indecifrabile, i superiori non mancano di infliggergli una punizione disciplinare[35]. I difensori intelligenti e coscienziosi, del resto, venivano continuamente beffeggiati dall’avv. fiscale e redarguiti in nome della disciplina dal Presidente in piena udienza. Così nel Tribunale di Firenze pel processo pei tumulti di Riglione il tenente Ercolani si azzardò a dire, che quel processo era stato ordito dai preti. Il presidente si alza infuriato e lo redarguisce: «Così non si va! Cotesti apprezzamenti se li tenga per sè. _Osserviamo la disciplina_, se no rinvio il dibattimento; e allora guai a chi tocca!».
_Incredibile dictu_: finiti i processi, fu punito coll’allontanamento da Firenze l’avvocato fiscale Gavino Ricci perchè non era stato abbastanza feroce! La misura era tanto punitiva che l’avvocato fiscale Bargalossi, chiamato a sostituirlo, alla prima udienza si disse _addolorato pel suo ingiusto allontanamento..._ (_Nazione_ del 5-6 ottobre). Del resto siamo arrivati a questo: che agli ufficiali s’impone di _difendere_ gli accusati; ma non si lascia loro libertà di difesa; e pare che agli stessi ufficiali le autorità politiche vogliano proibire di dire la verità se chiamati come testimoni in un processo. Parrebbe inverosimile se non fosse vero; ciò si rileva dal processo Barbato e dall’inchiesta fatta contro il maggiore e il capitano di fanteria, che deposero in favore dell’accusato!
Meno male se davanti ai Tribunali militari, come presso tutti i popoli civili, fosse stata sacra la difesa! Ma a questa furono imposti limiti davvero inqualificabili e la si fece svolgere in condizioni, che dovevano renderla assolutamente inefficace, inadeguata. Tale, a mo’ d’esempio, doveva riescire quando ad un solo ufficialetto ignaro del diritto e delle schermaglie procedurali, affidavasi la difesa di dieci, di venti accusati; e per di più, si presentavano in blocco requisitoria e difesa di molti processi in una volta. Così a Milano, si raggrupparono sei processi — dal 41º al 46º in un giorno; ed altri sei — dal 47º al 52º — se ne raggrupparono in un altro.
Il povero ufficiale difensore quasi sempre si rimetteva in questi casi alla clemenza del Tribunale segnalando la buona condotta e i buoni precedenti dei suoi poveri clienti. Oh, se si correva nell’accusare e nel condannare! si correva tanto, che l’avvocato fiscale in Milano, sicuro del fatto suo, dichiarava inutile provare l’accusa.... Era inutile l’accusa perchè era impossibile la difesa.
Gli ostacoli, spesso insormontabili, si sollevano al punto di origine dei documenti della difesa: il Prefetto di Ravenna, ad esempio, negasi, contro legge, a legalizzarne uno che doveva servire alla difesa di De Andreis. Del resto tutti i documenti possibili e immaginabili non pesano nella bilancia dei Tribunali militari.
Della libertà di difesa consentita agli accusati si avrà un idea da questo breve dialogo avvenuto nel processo pei fatti di Pomigliano d’Arco (Tribunale di Napoli): _Imputato_: Debbo dire mezza parola. _Presidente_: Dite pure. _Imputato_: Domandate al Signor Brigadiere.... _Presidente_: Oh! ne avete già dette cinque di parole... Basta! — E lo fa sedere. Ancora. Nel processo dei ferrovieri di Napoli: _Imputato Fortina_: Vorrei s’inscrivesse nel verbale questa circostanza.... _Presidente_: Qui non state nella vostra _lega_, ma innanzi al Tribunale di Guerra e basta che noi sentiamo; non occorre inserire nel verbale. In quanto a verbali — afferma Walter Mocchi in un giornale di Roma — gl’istruttori non si curano di fare firmare gl’interrogatori; ed a domanda rispondevano: «Non importa; tanto ve la vedrete col Tribunale il giorno dell’udienza!»
L’ottimo colonnello Mondino, Presidente di uno dei due Tribunali di Napoli, aveva dichiarato non occorrere verbale: _bastare che egli sentisse_. Avrebbe potuto bastare realmente se egli e i giudici suoi colleghi avessero sentito da tutte e due le orecchie. Disgraziatamente per la giustizia e ancora di più per gl’imputati, i Presidenti dei Tribunali di Guerra non sentivano che da una sola; sicchè la bilancia non poteva che essere falsa perchè la lancia non poteva pendere fatalmente che dal solo lato del piatto esistente, ch’era quello dell’accusa.
Lo dichiarano più volte ed esplicitamente i signori Presidenti dei Tribunali di Guerra, con grave scandalo di coloro che dai medesimi attendevansi giustizia spiccia e sollecita, perchè liberata dalle formalità curialesche, ma giusta. Detti illustrissimi Presidenti dichiarano che non volevano testimoni a difesa, o ne volevano pochi; pochi o molti, del resto, soggiungevano che non avrebbero loro prestato fede.
Queste dichiarazioni fatte caso per caso, improvvise, nel calore del dibattimento — se dibattimenti possono chiamarsi i monologhi dell’accusa — senza consultare i membri del Tribunale, costituivano in sè un’offesa alla dignità di questi ultimi ed erano contro la legge. Il Presidente, come argutamente osservò il Mocchi[36], anticipava la legge sul Giudice unico, e parafrasando il motto del Re Sole esclamava: _Il Tribunale sono io!_
Non c’è dubbio su questa che sembrerebbe una enormità incredibile se non fosse rigorosamente vera: il partito preso di impedire la presentazione dei testimoni della difesa. Chi percorre i resoconti dei Tribunali di Milano se ne può convincere; ed a Milano occorse il caso più clamoroso della condanna iniqua di un imputato, che aveva un omonimo, di cui non si vollero ascoltare i testimoni a difesa. L’iniquità è stata documentata dallo stesso Avvocato fiscale, che sotto l’aculeo del rimorso ha avanzato egli stesso la domanda di grazia al Re in favore del povero condannato.
Si capisce, però, la renitenza dei Presidenti a sentire i testimoni a difesa: li credevano perfettamente inutili, perchè non degni di fede.
Lasciamo apprendere al lettore la grave circostanza dal drammatico resoconto dei dibattimenti. Siamo a Firenze nel processo pei tumulti di Figline. Il tenente Thermes, a difesa del colono Nocentini, presenta una lista di otto testimoni; non se ne ammette che uno. Il difensore ci tiene al numero: _Presidente_: al numero e a qualche cos’altro.... _Tenente Thermes_: Sta bene: ma se otto testimoni deponessero che il Nocentini non si mosse del lavoro... _Presidente_: =Anche se fossero cinquanta sarebbe lo stesso= (Mormorio). I carabinieri e le guardie hanno deposto in modo da non lasciar dubbio, dando prova di possedere una memoria assai lucida. _Tenente Thermes_: Eccezionalmente lucida... _Presidente_: Qui non si tratta di far discussione. L’incidente è esaurito. — E Nocentini è condannato. Lo stesso Presidente del Tribunale di Firenze dichiara: _Si citano solamente i testimoni che possono deporre su cose importanti!_ (Processo Guiducci e Teschi).
A Napoli. Processo di Resina. _Presidente_: D’Antonio Maria, alzatevi. Negate pure se volete: ma vi avverto che non crederò una parola di quanto direte. — Processo di Giuliano. _Tenente Susanna_: Il mio difeso ha citato quattro testimoni, che non sono presenti. _Presidente_: oh! se lei lascia fare a quelli lì, faranno venire a testimoniare tutta Giuliano! E fa comprendere che se tutta Giuliano venisse, non servirebbe a scuotere l’edifizio dell’accusa.=Nello stesso processo. _Un imputato_: Ma io tengo i testimoni... _Presidente_: Oh! per me i vostri testimoni valgono zero. =Per me i testimoni buoni sono i carabinieri e le guardie=.
In quanto a Milano, i dialoghi hanno forma più garbata; ma il succo è lo stesso ed è questo: il Presidente non accorda valore al numero e alle qualità dei testimoni a difesa. Ne accorda tanto poco a tutta la difesa, che a Filippo Turati preannunzia la condanna. E su questa _inezia_ giuridica l’on. Barzilai ha presentato una interpellanza alla Camera dei Deputati. I criterî del magistrato sulla utilità della difesa appaiono nella loro ributtante nudità nella risposta che lo stesso Presidente dette all’onorevole De Andreis: _Ma crede lei che il tribunale sia disposto a prestar fede alle sue difese?_...
Fermiamoci un istante sulla questione dei testimoni. Il difensore tenente Ponti, nel 36º processo di Milano, con amarezza, che gli fa onore, diceva: «Prima di terminare, noto che le risultanze dei vari processi m’inducono a credere che è assai più facile il venir qui ad accusare che a difendere. È noto: 1º che si ha tendenza a prestare maggior fede a chi accusa che a chi difende; 2º che le classi meno elevate dimostrano di possedere in misura ben ristretta quella qualità che si chiama coraggio civile e che fa ritenere fra i più sacri doveri quello di saper difendere a tempo e luogo il proprio simile, lasciando a parte il timore di conseguenze spiacevoli».
No, tenente Ponti! Non è il _coraggio civile_ che mancò alle classi meno elevate. Egli è che i rappresentanti delle classi più elevate resero assai pericoloso l’adempimento del proprio dovere. I testimoni della difesa andavano incontro al pericolo di essere incriminati, — e si arrestò il Sartori a Firenze perchè l’Avvocato Fiscale dichiarò _essersi formato il convincimento ch’esso mentiva_ — mentre non s’incriminarono mai i testimoni dell’accusa anche quando il mendacio loro era lampante. E poi, a che pro’ esporsi a questi pericoli? Anche quando in favore degli accusati vanno a deporre gli uomini che occupano le più elevate e delicate posizioni sociali, il risultato non muta: si nega a loro la fede, che si accorda intera alle guardie di P. S., ai carabinieri, agli anonimi, alle spie reclutate nei più bassi fondi sociali. Un’enorme quantità di testimoni appartenenti alle classi dirigenti depone in Firenze in favore dell’Avv. Crosti; e Crosti è condannato; il Comm. Pirelli depone in favore di Turati: Turati è condannato. L’on. Colombo depone in favore di De Andreis: De Andreis è condannato. Il capo del gabinetto del Questore di Napoli depone in favore di Lamberto Sbarra: Sbarra è condannato. Il capitano dei carabinieri che ha il servizio politico in Napoli depone in favore di De Cicco: De Cicco è condannato. Il tenente colonnello comandante l’arsenale di Castellammare di Stabia depone in favore di Scognamiglio: e Scognamiglio viene condannato. Il Senatore colonnello Siani depone in favore di Verniero: e Verniero viene condannato....
A che cosa possono servire i testimoni più degni di fede quando un sostituto avvocato fiscale Ricci (processo dei socialisti di Monza, 30 Giugno e 1 Luglio) dichiara che non sono attendibili i testimoni tutti, tra i quali il =Sottoprefetto di Monza?= c’è di meglio: nell’udienza del 1 Giugno a Firenze, un maresciallo dei carabinieri afferma e il fornaio Beccani nega. E il Presidente: _non esito a credere piuttosto al valoroso maresciallo, che al Beccani, ch’è un pusillanime!_
Non è tutto. Se mancano i testimoni della stessa accusa, non si manda in libertà l’imputato, ma si rinvia il processo per supplemento d’istruttoria sino a tanto che si riesce a condannarlo per un qualsiasi plausibile motivo. Ciò accadde ad un Raffaele Esposito in Napoli.
Con processi istruiti con metodi assolutamente incivili e nella mancanza completa di una vera difesa, le probabilità in favore di giudizi giusti rimanevano attaccate al filo sottilissimo delle qualità personali dei giudici: dovevano supporsi in loro eccezionalmente sviluppate l’intelligenza e l’equanimità.
In generale, dello sviluppo intellettuale di un individuo si ha un primo ed importante indizio nel tatto, nella garbatezza, nel sapere rispettare quelle che sono le regole del galateo. Questo rispetto imponevasi specialmente di fronte agli accusati, che presentavansi innanzi ai Tribunali militari in così straziante inferiorità.