Il tramonto di una civiltà, vol. 1 (di 2)
Part 15
Bisogna dunque, per maggior luce, ricorrere ad altre testimonianze. Le quali infatti esistono, e ci avvertono che i passi di Plutarco non vanno intesi secondo l’interpretazione consueta. Ce ne avverte anzi tutto la testimonianza, di un contemporaneo della seconda guerra messenica, ossia di un personaggio del tempo remotissimo, a cui Plutarco si riferiva — il poeta TIRTEO —, il quale parlando dei Messeni, ridotti, dopo la prima conquista, alla condizione di semiliberi o, piuttosto, di liberi privi dei diritti politici[469], li descrive:
Sotto gran pesi rotti sì come asini Dalla necessità lacrimosa ai padroni costretti _A dar metà_ di quanto i campi rendono[470].
Il passo è esplicito e non ammette contestazioni: i Messeni pagavano agli Spartani il «tributo fisso e immutabile» della metà dei prodotti dei campi da essi coltivati. La immutabilità quindi non si riferirebbe ad una cifra, _ma a una proporzione determinata_. Un altro antico scrittore greco, Pausania, anche lui della prima età imperiale, come Plutarco, fondandosi su Tirteo e su altre fonti, interpretava egualmente che ai Messeni «non fu imposto alcun tributo determinato, ma di tutti i prodotti della terra quelli versavano ai loro signori _la metà del ricavato_»[471]. Il che vuol dire che, mentre i moderni in genere concepiscono i rapporti economici — non quelli politici! — tra Spartani e Iloti, come rapporti di locatari a conduttori, paganti un fitto in natura, Tirteo e Pausania ci riportano invece a un rapporto — più o meno volontario — di mezzadria o, per dirla in termini giuridici romani, a una _colonia partiaria_[472].
Questa costante stabilità, non della quantità, _ma della proporzione del tributo_ dei servi della gleba o dei coloni semiliberi, non è esclusiva a Sparta; è comune a tutto il mondo greco-orientale e alla legislazione imperiale romana, nonchè a quella successiva — fondata sulla romana — dell’alto Medioevo. Ed invero, tutti i documenti del periodo imperiale romano, relativi alle _colonie parziarie_ dell’epoca, contengono clausole perfettamente analoghe a quelle che abbiamo ritrovate nei passi degli antichi scrittori, riferentisi a Sparta e agli Iloti primitivi: le une e le altre, aventi per iscopo d’impedire alcun mutamento nelle originarie condizioni contrattuali.
La legge di Adriano, che regolava le condizioni dei coloni dei demanî imperiali in Africa, vietava, tanto ai procuratori come ai conduttori, di richiedere da quelli maggior quantità di contribuzioni o di prestazioni di quanto in origine fosse stato stabilito: «Kapite legis Hadrianae, quod supra scriptum est, ademptum est.... ius etiam procuratoribus, nedum conductori _adversus colonos ampliandi partes agrarias aut operarum praebitionem jugorumve etc._»[473].
E poichè, oltre mezzo secolo più tardi — nel 180-83 circa —, tale norma è stata violata, i coloni del _Saltus Burunitanus_ si appellano all’imperatore, invocando la legge _Hadriana_ che li aveva istituiti. E l’imperatore — Commodo — dà loro ragione, e legifera a sua volta: «procuratores.... curabunt ne quis per iniuriam _contra perpetuam formam_ a vobis exigatur»[474].
Ancora sessant’anni più tardi, verso il 244-46, in una assai diversa contrada dell’Impero romano, nella greco-orientale Frigia, i coloni di un altro demanio imperiale si appellavano egualmente all’imperatore, quasi con le stesse parole della iscrizione africana sopra citata, contro le violazioni dei loro patti contrattuali originari, e l’imperatore torna a dar loro ragione[475]. Ma può, quasi con sicurezza assoluta, dirsi che non si tratta di caso particolare, ma di norma universale. La famosa iscrizione di Henrich Mettich — ch’è il più antico documento riguardante il colonato romano, e che rimonta all’età di Traiano (116 o 117) —, richiama a sua volta una precedente _lex Manciana_ (la legge originaria che aveva regolato il dominio), e ne ripete e rinnova passo per passo le clausole[476]. Identicamente si comporta una legge dell’età di Adriano riguardante i coloni di un innominato dominio imperiale di Africa[477]. La famosa iscrizione di Ain Oussel dell’età di Settimio Severo (209-211) richiama a sua volta, anch’essa, la _lex Hadriana_ sopra citata[478]. E tutta la legislazione imperiale autorizza a concludere che si tratta di colonie parziarie, enfiteutiche, talora ereditarie, e quindi, in conseguenza, _a condizioni immutabili_[479].
Identiche clausole troviamo, non più nelle epigrafi, ma nelle più tarde e varie (per tempo e per luogo) disposizioni del _Codex Justinianeus_, per le quali i coloni semiliberi o i servi della gleba veri e propri pagavano in natura e danaro, ma più specialmente in natura (nel che consiste l’essenza della trasformazione del fitto libero in colonato o in servitù della gleba[480]), _secondo una proporzione immutabile_.
Una disposizione di Costantino il grande stabilisce: «Quisquis colonus plus a domino exigitur _quam ante consueverat et quam in anterioribus temporibus exactus est_ adeat iudicem.... et facinus comprobet.... ut ille qui convincitur amplius postulare quam accipere consueverat, hic facere in posterum prohibeatur»[481]. Eguale divieto sanciscono Costanzo[482], e, poco più tardi (365 d. C.), Valentiniano e Valente: «Domini praediorum id quod terra praestat accipiant; pecuniam non requirant.... _nisi consuetudo praedii_ hoc exigat»[483]. E, più esplicitamente, due secoli circa più tardi, Giustiniano ribadiva: «_Sancimus colonos nulla deteriore condicione praegravari_.... Caveant autem possessionum domini, in quibus tales coloni constituti sunt, _aliquam innovationem eis inferre_.... Si enim hoc approbatum fuerit et per iudicem pronuntiatum, ipse provinciae moderator.... _omni modo provideat.... veterem consuetudinem in reditibus praestandis eis observare_»[484].
Nè la stabilità dei patti contrattuali si limita ai rapporti fra il proprietario e il singolo colono, ma deve estendersi a tutti i discendenti di quest’ultimo. «Et hoc», proseguiva Giustiniano, «tam iis ipsis colonis quam in subole eorum sancimus, ut et ipsa semel in fundo nata remaneat in possessione _sub iisdem modis condicionibusque, sub quibus etiam genitoribus eius manere definivimus_»[485].
La frase consueta delle epigrafi per indicare il tributo in natura dei coloni è, come si è visto, quella di _partes_ o _partes fructuum_, o _partes agrariae_[486]. Or bene, essa sembra la traduzione letterale della frase di un antico che ci discorreva appunto degli Iloti spartani — MIRONE DI PRIENE (in ATH., 14, 14) —, il quale così testualmente si esprimeva: [Gli Spartani], «affidando [agli Iloti] la terra, stabilirono ch’essi dovessero fornire immutabilmente _parte [dei frutti]_ (ἔταξαν μοῖραν ᾕν αὐτοῖς ἀνοίσουσιν ἀεὶ)», descrivendoci in tal guisa, più precisamente che non avesse fatto Plutarco, un rapporto economico di mezzadria, ossia, come dicevamo, di _colonia partiaria_.
È lecito ora chiedersi: Si tratta di una semplice casuale analogia fra il mondo greco e quello romano o non forse di qualche cosa di più intimo?
Secondo il maggior conoscitore del colonato, lo SCHULTEN, la _colonia partiaria_ dell’Impero romano è _pura derivazione di quella greca_[487]. Ma anche a non ammettere una così rigida discendenza di fenomeni giuridici, è fuori dubbio che l’influenza del diritto greco ed ellenistico si esercitò profondamente su l’istituto romano della _colonia partiaria_[488], e che, quindi, le forme dell’uno dovettero ripetere le forme preesistenti dell’altro dei due fenomeni.
Secondo, dunque, ogni cosa ci induce a credere, gli obblighi degli Iloti verso gli Spartani dovevano essere quelli di un tributo in natura, proporzionale al ricavato del suolo. Abbiamo noi a nostra disposizione qualche altro argomento che ci autorizzi a tale interpretazione?
Imporre ai propri coloni un tributo fisso anzichè uno proporzionale al raccolto del suolo, o viceversa, non è materia di capriccio individuale del supremo proprietario; è necessità, determinata a sua volta dalle condizioni del suolo e del coltivatore. In una sua lettera, su questo punto notevolissima, PLINIO IL GIOVANE spiegava ad un amico perchè egli fosse costretto a trasformare in mezzadria la locazione di un suo podere, i cui contadini avevano fin ad allora pagato un canone in danaro: «Negli ultimi cinque anni (egli scrive) non ostante i numerosi condoni, gli arretrati [dei miei fittavoli] sono andati accumulandosi. Perciò la maggior parte non si preoccupano di ridurre il debito, disperando di poterlo mai soddisfare; anzi distruggono e sperperano il prodotto, convinti di non avere a risparmiare per sè. Occorre dunque rimediare ai mali che si aggravano ogni giorno. E non v’ha che un solo rimedio: _non locare a fitto, ma a mezzadria_.... Del resto non c’è nessun genere di guadagno più equo di quello che proviene solo dalla fertilità della terra, dal clima e dalle vicende delle stagioni....»[489].
A giudizio di Plinio, dunque, di fronte a contadini rovinati o impoveriti, imporre un canone fisso significa precludersi la via di riscuotere alcunchè. Identico pericolo era previsto nei contratti greci. Ce ne informa un significantissimo contratto del periodo classico (345-344 a. C.), fra il demo di Aixone e due cittadini ateniesi. In esso, dopo l’indicazione delle clausole normali della locazione, per cui i conduttori avrebbero dovuto corrispondere un canone fisso in danaro (152 dr. annue), si aggiunge che, se per disgrazia, durante il periodo della locazione, il territorio sarà devastato dai nemici, o se ne sarà da essi impedita la coltivazione, il fitto si trasformerà in mezzadria, e toccherà ai proprietari solo la metà dei prodotti della terra («_Se i nemici impediscono la coltivazione o distruggono il prodotto, spetterà agli Aixonei la metà del ricavato della terra_»)[490].
Se questo sentono gli antichi, la scienza moderna è concorde nel pensare che la mezzadria, o è «una trasformazione del fitto, imposta dall’impoverimento dei fittavoli», o è determinata dalla povertà del suolo e dei suoi diretti coltivatori[491].
Imporre dunque a dei coloni rovinati e impoveriti (e tali furono gli Iloti della Laconia, dopo la prima invasione, o, più ancora, i Messeni dopo la così detta seconda guerra messenica) un canone annuo fisso, era cosa, che non soltanto non si doveva, ma che _non si poteva fare_, salvo a perpetrare, al tempo stesso il danno dei locatari del suolo. Con la relativa sicurezza, dunque, che è lecita in simili questioni, noi possiamo tornare a concludere che _l’obbligo degli Iloti laconi verso i loro signori, era quello, non già di un tributo fisso in danaro, ma di un tributo in natura, di costante proporzionalità verso il raccolto annuo dei loro campi_.
NOTE ALL’APPENDICE.
[469] Cfr. PAUSANIA, 4, 14, 3 sgg. specie 4: «In primo gli Spartani li fanno giurare di non defezionare mai da loro, e di non tentare alcun altro mutamento». Questa dicitura sembra riferirsi a un rapporto di Stato dominatore a popolazione civilmente libera.
[470] In _Poetae gr._, ed. BERGK, II, fr. 6: trad. it. di G. FRACCAROLI, _Lirici greci,_ Torino, Bocca, II, 90.
[471] PAUS., 4, 14, 4.
[472] PAUSANIA discorreva dei Messeni innanzi la grande rivolta della fine del VII secolo a. C.; dopo di che, soggiunge, essi «passarono nella categoria degli Iloti» (4, 23, 1; 24, 5). Si deve, in questa frase, supporre anche un mutamento dei loro obblighi tributari nel senso che, in luogo di un tributo proporzionale, i nuovi Iloti (come gli antichi) avrebbero pagato un tributo fisso in natura? Tale deduzione sarebbe arbitraria ed anche inverosimile, in quanto l’aggravarsi della condizione materiale dei Messeni non rendeva possibile siffatto mutamento (cfr. pp. 215-16 del pres. volume). Molto più semplicemente qui si deve trattare del loro passaggio da coloni liberi o semiliberi a servi della gleba.
È singolare lo sforzo dei moderni per conciliare i passi di Plutarco e di Pausania, dopo averli interpretati in modo da renderne inconciliabile il contenuto. Nel suo ottimo libro _Le travail dans la Grèce ancienne_ (pp. 112-13) il GLOTZ imagina che la condizione degli Iloti della Messenia fosse stata diversa da quella degli Iloti della Laconia: complicazione improbabilissima, di cui le fonti tacciono assolutamente o che esse smentiscono: infatti PAUSANIA, vedemmo, informava che anche i Messeni furono inscritti fra gli Iloti. Il BELOCH poi, nella sua _Griechische Geschichte_ (2ª ed., I, 1, p. 304, n. 1), suppone che la condizione degli Iloti sia stata dapprima quella descrittaci da Tirteo e da Pausania, poi quella indicataci dalla consueta interpretazione di Plutarco. Il guaio si è che PLUTARCO (loc. cit.) si riferiva, come Tirteo e Pausania, all’età licurgica e prelicurgica.... Lo stesso storico (lo notiamo implicitamente) cade in qualche altra inesattezza. Egli considera i Messeni, innanzi la grande rivolta del VII secolo, quali servi della gleba (p. 206), e interpreta l’espressione ἀποφορὰ, con cui Plutarco indica il generico tributo degli Iloti, come il vocabolo tecnico che renda il concetto di «fitto costante» (p. 304, n. 1).
[473] _C. I. L._, VIII, 2, 10570, § 3 (iscrizione di Suk el Kmis) (in RICCOBONO; BAVIERA; FERRINI, _Fontes iuris romani_, Florentiae, Barbera, 1909, pp. 362 sgg.).
[474] IBID., § 4.
[475] Cfr. _Journal of hellenic studies_, 1897, pp. 418 sgg. Pur troppo, l’iscrizione, gravemente mutila, non ci illumina (verbalmente almeno) in modo così completo come quella africana di Suk el Kmis.
[476] In RICCOBONO ecc., _Fontes iuris romani_, pp. 352 sgg.; col. I, ll. 6-7, 9, 12, 24; col. II, l. 29 e _passim_.
[477] IBID., pp. 357 sgg.; col. I, l. 8; col. IV, l. 9.
[478] IBID., p. 359 sgg.; col. I, ll. 2 sgg.; col. II, l. 10.
[479] E. BEAUDOUIN, _Les grands domaines dans l’Empire romain_, in _Nouv. Revue hist. de droit français et étranger_, 1898, pp. 556 sgg.
[480] _Cod. Just._, 11, 48 (47), 5: «_Domini praediorum id quod terra praestat accipiant, pecuniam non requirant_; cfr. FUSTEL DE COULANGES, _Recherches sur quelques probl. d’histoire_, pp. 1-82; IDEM, _Institutions politiques: L’invasion germanique_ ecc., pp. 142-43; _L’alleu et le domain rural_ (Paris, 1899), pp. 77-79. 406; _Le domain rural_ in _Revue des deux mondes_, 1886, pp. 855-56 (trad. it. in _Bibl. di st. economica del_ PARETO-CICCOTTI, II, 1); MITTEIS, _in Hermes_ (1895), p. 606; E. COSTA, in _Bullett. Ist. dir. rom._, 1901 (1902), pp. 50 sgg.; SCHULTEN, _Colonus_, in _Dizion. epigr._ del DE RUGGIERO, pp. 459-460; E. BEAUDOUIN, op. cit., in _Nouv. Revue hist. de droit français et étranger_, 1897, pp. 708, 709, note 1-2; 1898, 56-57; G. LUZZATTO, _I servi della gleba nelle grandi proprietà ecclesiastiche_, Pisa, Spoerri, 1910, pp. 143 sgg., 179 sgg.
[481] _Cod. Iust._, 11, 49 (50).
[482] _Cod. Iust._, 41, 47 (48) 1 (a. 328).
[483] _Cod. Iust._, 11, 48 (47), 5.
[484] _Cod. Iust._, 41, 47 (48), 23, 1-2.
[485] IBID., § 3.
[486] Cfr. anche l’epigrafe d’_Henchir Mettich_ in RICCOBONO ecc., op. cit., pp. 374 sgg., ll. 11 sgg.; BEAUDOUIN, in loc. cit., 708-09, note, e _Cod. Iust._, 11, 48 (47), 8, 1, ecc.
[487] _Die Lex Manciana_ ecc., in _Abhandl. d. Königl. Gesellschaft d. Wissenschaft zu Göttingen philol. hist. Classe_, N. S., II, 3, 1897, (estr. pp. 46 e _passim_).
[488] Cfr. BEAUDOUIN, in _Nouv. Revue hist. de droit français et étranger_, 1898, pp. 547 sgg.
[489] PLIN., _Ep._, 9, 37, 2 sgg. Cfr. Dig., 19, 2, 25, 6: «Partiarius colonus quasi societatis iure et damnum et lucrum cum domino fundi partitur».
[490] DARESTE; HAUSSOULIER; REINACH, _Inscriptions juridiques grecques_, II, (p. 238), XIII bis, § 3.
[491] GU. ROSCHER, _Traité d’économie politique rurale_ (trad. fr.), Paris, 1888, pp. 235 e sgg.
INDICE.
PREFAZIONE Pag. VII
INTRODUZIONE IX
Disegno della storia politica della Grecia antica; Obietto del presente studio e suoi limiti; Il concetto di «progresso» e di «decadenza»; Storia e fonti storiche.
CAPITOLO I. — LA SCHIAVITÙ E L’ANTICA SOCIETÀ ELLENICA Pag. 1
La schiavitù e la sua importanza storica; La popolazione schiava in Grecia; Improduttività e costosità del lavoro servile; Il regime a schiavi e la produzione; Il macchinario e i lavori agricoli in Grecia; La produzione del suolo; Macchinario e lavori industriali; La concentrazione della ricchezza immobiliare; La concentrazione della ricchezza mobiliare; La concorrenza servile e il lavoro libero; L’emigrazione; Ripercussioni politiche della schiavitù; La corruzione morale; La reazione contro l’economia a schiavi.
CAPITOLO II. — LE SOCIETÀ AGRICOLE E LA SERVITÙ DELLA GLEBA IN GRECIA Pag. 75
Origini della servitù della gleba; La servitù nella Grecia antica; La condizione giuridica e morale dei servi della gleba e sue conseguenze; I proprietari del suolo; La grande crisi sociale.
CAPITOLO III. — L’IMPERIALISMO Pag. 115
L’imperialismo greco; L’imperialismo ateniese: soggezione economica; Soggezione giudiziaria; Soggezione politica; L’espropriazione delle terre degli alleati; L’imperialismo e la decadenza di Atene; L’imperialismo spartano; L’imperialismo tebano; L’imperialismo in Sicilia e nella Magna Grecia; Imperialismi minori; L’imperialismo macedone; La reazione greca.
APPENDICE AL CAPITOLO SECONDO Pag. 209
Il tributo degli Iloti spartani.
FINE DEL VOLUME PRIMO.
Nota del Trascrittore
Ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute, correggendo senza annotazione minimi errori tipografici. La notazione ^ indica che il carattere seguente è in apice.