Il tramonto della schiavitù nel mondo antico

Part 18

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Un altro modo, per cui si facevano strada e si realizzavano la tendenza e il bisogno di sostituire l’impiego diretto degli schiavi con l’utilità indiretta, che si poteva trarre mediante una partecipazione a’ frutti della loro attività indipendente, erano le manumissioni rese sempre più frequenti e che hanno stretta relazione col peculio, sia in quanto questo si convertiva assai spesso in un prezzo di riscatto[733], sia in quanto, lasciato al liberto, seguitava ad esercitare assai meglio e più efficacemente la sua funzione economica, e metteva il liberto in grado di poter meglio esercitare il suo commercio, la sua industria e il suo mestiere con un capitale atto ad essere messo in circolazione od a fornire l’impianto.

Le manumissioni, che già dal 397 357 al 545 209, in soli centoquarantotto anni, erano state tanto numerose, come lascia supporre l’ingente somma ricavata dalla tassa su’ manomessi, erano venute così crescendo, specialmente negli ultimi tempi della Repubblica, che n’erano divenuti insieme uno de’ caratteri salienti ed una preoccupazione.

I motivi di queste numerose manumissioni, più volte accennati, si possono ritrovare nel desiderio di crearsi delle clientele da far valere ne’ comizi e nelle varie vicende della vita politica, nella vanità che godeva della fama stessa delle manumissioni e de’ loro effetti, nel desiderio di sottrarre a’ creditori una parte del patrimonio così notevole ma così facile a distrarsi, e finalmente anche nella crescente abitudine delle liberalità e, qualche volta, in un senso di filantropia, che, anch’esso, dovea crescere col progredire della civiltà e con l’allargarsi de’ più angusti orizzonti romani.

Ma, sotto a questi motivi di carattere più immediato e più appariscenti, operava, più dissimulata o meno consapevole, ma più persistente ed efficace, la pressione continua delle nuove condizioni di vita, che, facendo sentire l’insufficienza de’ vecchi rapporti economici e rendendo più elastici, col senso di scontento che suscitavano, le vecchie e rigide forme e i rudimentali modi di produzione, scalzavano l’istituto della schiavitù innovandone la vecchia forma e trasformandola in ibride forme di soggezione e di salariato.

II cinico consiglio del vecchio Catone di disfarsi dello schiavo vecchio e malato[734], che tanto doveva spiacere alcuni secoli dopo a Plutarco[735], non sempre poteva risolversi nella vendita desiderata e andava a finire talvolta in un abbandono, come ce lo provano le disposizioni proibitive dell’imperatore Claudio[736], e, in ultima analisi, in una manumissione.

Ma, indipendentemente da questo caso, la manumissione si raccomandava spesso per molti rispetti, sì da costituire un’utilità comune del padrone e dello schiavo.

Ben di frequente l’emancipazioni non erano gratuite[737], e quindi il padrone cominciava dall’esigere una somma, che gli permetteva, volendo, di rinnovare la sua servitù, sostituendo al servo più invecchiato e stanco uno nuovo. In ogni caso, fosse remunerativa oppur no la manumissione, nell’atto che si compiva non si poteva mai dire veramente gratuita, perchè non interrompeva i rapporti e il legame tra manomittente e manomesso, ed era concessa, tanto più quando era in apparenza gratuita, con l’obbligo di prestare tutta una serie di servigi e di lavori, che contrattualmente si potevano estendere anche a favore di altri che non fosse il patrono e si risolvevano in una vera partecipazione a’ proventi professionali e a’ lucri del liberto[738].

Già per sè stessa la condizione di manomesso includeva tutta una serie di doveri morali che importavano rispetto, devozione, aderenza al patrono, e si estendeva sino all’obbligo giuridicamente riconosciuto di fornire, in caso di bisogno, gli alimenti al patrono.

Includeva pure atti di liberalità, anche a ricorrenze fisse, durante la vita del liberto e un diritto più o meno limitato, secondo i casi ed i tempi, alla sua eredità[739]. Ma a questi doveri ed obblighi inerenti alla qualità di liberto, e però implicitamente od esplicitamente preveduti dalla legge, se ne potevano aggiungere e se ne aggiungevano contrattualmente tanti altri, che, costituendo la condizione della manumissione, avevano tutta l’elasticità di una privata convenzione[740]. In questa categoria rientravano l’obbligo di educare i figli del patrono, di pagare, a tempo determinato, delle somme e altre stipulazioni dello stesso genere. Il più comune e il più importante di questi obblighi consisteva nell’impegno assunto d’impiegare il proprio lavoro, in termini definiti, a favore del patrono, di prestare a pro’ suo le operae, che si dividevano in _officiales_ — se dirette a soddisfare bisogni e commodità personali del patrono e della sua famiglia senza scopo di speculazione[741] — e _fabriles_, se suscettibili d’essere impiegati dal patrono a favor proprio o di altri, anche e massimamente a scopo di speculazione[742].

L’obbligo di prestare queste opere veniva costituito con una apposita stipulazione giurata dallo schiavo prima della manumissione, e, poichè lo schiavo non aveva personalità giuridica per obbligarsi rimpetto al padrone, la manumissione aveva efficacia a condizione che il liberto assumesse, sotto giuramento, quell’obbligazione.

La condizione impari del padrone e del servo, il desiderio in costui naturale di recuperare la libertà dovevano dare spesso alla convenzione un’indole leonina, e la manumissione rappresentava quindi pel padrone quello che si direbbe un ottimo affare. Il servo non gli costava più nulla e gli forniva un guadagno. D’altra parte lo stesso liberto, sorretto e aiutato dalla distribuzione pubblica a cui poteva come cittadino aver parte, agevolato da un capitale di scorta anche talvolta, rotto al lavoro ed edotto pure, in parecchi casi, di uno speciale mestiere, aveva un campo aperto alla sua attività in quella società, dove tanti elementi, per pregiudizi di classe e altri motivi, erano inoperosi.

Le norme di questi rapporti tra patroni e liberti, nella forma in cui noi le conosciamo, si vennero sviluppando e coordinando sotto l’Impero; ma, da quelle che è lecito riportare più sicuramente a tempi anteriori e dalla stessa disposizione con cui ripetutamente cercavano rimediare a deplorati inconvenienti, si scorge come i patroni cercassero di ritrarre tutto l’utile da questa condizione fatta a’ loro liberti.

Da un lato si cercò di assicurare il diritto de’ patroni all’eredità del liberto, eliminando, almeno per le eredità più considerevoli, la possibilità di eluderlo mediante testamento[743]; dall’altro s’inclinava a estendere la prestazione delle operae, allargando il concetto e il modo di prestazione e d’impiego delle stesse _operae officiales_[744].

Il riflesso di questa tendenza de’ patroni a estendere i loro diritti, lo troviamo in parte nelle testimonianze appartenenti ad epoca posteriore, ma che ci mostrano come il loro scopo fu raggiunto, in parte, in disposizioni mitigatrici e limitatrici de’ loro diritti, magari di epoca tarda, ma che sono l’effetto di una reazione naturale contro l’esorbitanza de’ patroni.

Così le opere del liberto non si limitavano semplicemente al mestiere o al genere di lavoro da lui esercitato durante la schiavitù, ma anche a quello che apprendesse di poi[745]. Così ogni miglioramento e ogni vantaggio del liberto tornava anche a profitto del patrono. E, per converso, se anche egli smetteva di esercitare il suo mestiere, doveva nondimeno prestare sempre, quando occorrevano al patrono, altri uffici corrispondenti, in compenso[746].

Limite e misura alla prestazione delle opere a favore del patrono erano il pericolo della vita e la turpitudine delle opere richieste[747]; ma questa stessa restrizione ci mostra che i patroni dovettero anche oltre quel termine spingere le loro pretese, se l’equità del giureconsulto dovette intervenire a contenerle.

Il giureconsulto Javoleno voleva, in linea generale, che il patrono alimentasse il liberto, mentre l’impiegava a vantaggio proprio[748]; ma il giureconsulto Sabino faceva di quest’obbligo del patrono una mera eccezione pel caso che il liberto non avesse di che alimentarsi; e del resto, in ogni altro caso, anche durante la prestazione delle opere dovute, doveva nutrirsi e vestirsi a sue spese[749].

Questa tendenza, di cui la legislazione e la giurisprudenza imperiale ci danno come una proiezione, ci è anche più direttamente attestata da quel che ci rimane della giureprudenza del periodo repubblicano più tardo.

Erano frequenti le liti, le controversie e le occasioni a trattare di questioni riflettenti schiavi e liberti, e questi formavano la clientela preferita di qualche giureconsulto[750]. Di P. Rutilio Rufo, giureconsulto e console nel 649/105, è ricordato espressamente che contenne e moderò le soverchierie di patroni verso i liberti[751].

È facile allora scorgere quale impulso, indipendentemente dalle più prossime occasioni di ordine politico e personale, dovesse venire alle manumissioni da questa condizione di cose, che, sotto un certo aspetto, sembrava conservare gli eventuali vantaggi della schiavitù eliminandone i molti inconvenienti, scaricando il padrone del peso di alimentare il servo meno che, tutt’al più, nelle giornate di lavoro utile, cointeressando l’antico servo all’utilità del padrone e suscitando in esso quel pungolo del bisogno e dell’interesse, che ne doveva duplicare e fecondare l’attività.

Quindi — quanto più il lavoro servile si rivelava meno produttivo, il lavoro salariato più conveniente ed accessibile, la circolazione e la vicenda delle fortune più rapide — le manumissioni crebbero in maniera così straordinaria che lo Stato dovette emettere provvedimenti, intesi tuttavia, per chi ben guardi, più a regolarle che non realmente a limitarle.

Quello che preoccupava i poteri pubblici, tanto più quando si furono accentrati in una persona, non era già il fatto delle semplici manumissioni e del diverso rapporto economico che si costituiva tra l’antico schiavo e l’antico padrone. Le manumissioni erano oggetto di preoccupazione e di misure restrittive, in quanto, come atti inconsiderati ed ispirati a sentimento di vanità de’ minori e de’ testatori, contribuivano a quelle abitudini di dissipazione ed a quei crolli di fortune, contro cui reagiva la nuova politica imperiale, interessata a mantenere, come e fin dove fosse possibile, il dominio in uno stato di assetto, senza elementi dissestati e necessariamente irrequieti. Più ancora si era preoccupati di allontanare e limitare le conseguenze delle manumissioni sulla vita pubblica; si trattava d’impedire che tanti schiavi manomessi, divenendo cittadini di pieno diritto, concorressero a ricostituire o a rendere più salde e più potenti nella vita politica le clientele e le consorterie, che, in mano della nobiltà e della classe ricca non ancora purgate o disilluse delle loro ambizioni oligarchiche, dovevano presentare come una minaccia e una insidia al potere imperiale; si trattava d’impedire che concorressero ad accrescere le schiere degli aspiranti o de’ fruenti delle distribuzioni pubbliche, divenute sempre più un così grave carico dello Stato; si trattava insomma, per quell’antico travestimento dell’interesse ch’era l’orgoglio romano e per gli stessi interessi pratici in cui tornava a risolversi l’orgoglio, d’impedire che fosse troppo inquinata da questi nuovi elementi la cittadinanza romana.

A queste ragioni erano inspirate e a questo scopo erano rivolte la legge _Fufia Caninia_, l’_Aelia Sentia_, la _Junia Norbana_, tutte venute in un giro relativamente breve di tempo. La prima si proponeva in via più immediata di moderare la smania di manomettere in chi, con un atto di ultima volontà, si spogliava di cose che non era più chiamato a godere[752]; l’altra sottoponeva al previo parere di un consiglio composto di dieci cavalieri e dieci senatori le manumissioni degli schiavi d’età inferiore a’ trent’anni e quelle volute per giusta causa da un minore di venti anni, e fatte con il rito della _vindicta_[753]; l’ultima, la _Junia Norbana_, dava a’ manomessi soltanto la latinità e non già il diritto di città[754].

Tutte e tre non costituivano un vero impedimento alle manumissioni.

Se le manumissioni fatte dal minore di venti anni erano nulle e inefficaci a dare la libertà, non pare sicuro che fosse altrettanto dell’affrancamento degli schiavi inferiori a’ trent’anni fatto da persone capaci senza l’intervento del Consiglio[755].

Questa procedura irregolare e incompleta avrebbe avuto, secondo qualche interprete, semplicemente l’effetto di non fare del liberto un cittadino romano, ma di lasciarlo nella classe meno favorita de’ Latini[756]. La legge _Junia Norbana_ poi, apprendendosi come a un mezzo termine, nell’atto stesso che precludeva agli schiavi la via dell’acquisto de’ diritti di cittadinanza piena ed intera, apriva l’adito a un maggior numero di manomissioni, elevando a stato di diritto la manomissione compiuta senza forme solenni _inter amicos_, la quale prima costituiva soltanto uno stato di fatto[757].

Quest’ultima legge quindi, lungi dal costituire un impedimento all’allentarsi e allo sciogliersi del vero rapporto servile, ne agevolava la trasformazione, al punto da essere considerata da qualcuno come il punto, da cui prende le mosse, la tendenza legislativa a favorire le manumissioni sempre più marcata sotto l’Impero.

D’altra parte la legge _Fufia Caninia_, limitata a’ soli atti di ultima volontà, dava luogo, come è noto, a tutta una serie di espedienti e di astuzie[758], che, se talvolta riescivano a eluderla, mostravano sempre come forte fosse l’impulso a liberare gli schiavi e come i freni fossero poco efficaci anche in un genere di manumissioni, come quelle testamentarie, a cui dava la spinta la vanità anche più che non l’interesse.

Le restrizioni della legge _Aelia Sentia_ finalmente, che alla loro volta, all’occorrenza, cedevano il campo alle preoccupazioni di fare argine al decrescere della popolazione, se anche talvolta inceppavano il raggiungimento della libertà come condizione legale, non impedivano, nè potevano impedire — ciò che a noi più importa, dal nostro punto di vista — il raggiungimento di uno stato di fatto corrispondente a una condizione di libertà e sopratutto di attività autonoma.

Così da ogni parte l’artigianato e il salariato, compatibilmente alla condizione de’ luoghi e de’ tempi, ricevevano incremento; e, mentre la concentrazione della ricchezza, di cui la schiavitù era stata strumento, e l’impoverimento delle masse apparecchiavano nel numeroso proletariato il campo, dove la nuova forma di produzione doveva reclutare le sue forze di lavoro; la stessa schiavitù, trasformandosi e disfacendosi, faceva spesso de’ servi e massimamente de’ liberti altrettanti artigiani e salariati. È una trasformazione, la quale, nel periodo più antico, anche quando non trova sempre prove dirette, è accreditata da fatti concomitanti; e, a misura che si procede nel tempo e si rendono più frequenti i documenti epigrafici, l’esercizio delle arti, de’ mestieri, del piccolo commercio, proseguito in maniera sempre più prevalente da liberti e dalla loro discendenza, si riflette sul tempo anteriore, e vi fa scorgere la naturale anticipazione e il precedente necessario di quello stato di cose.

X.

Un’altra traccia indiretta ma eloquente di questa funzione più complessa e insieme più indipendente dalla schiavitù appare anche nello sviluppo che la giurisprudenza dà a istituti nuovi o appena accennati, che acquistano rilievo e forma sempre più organica, non già, come s’intende agevolmente, per un’elaborazione meramente teorica e per un processo deduttivo svolto da alcuni principi giuridici, ma per la necessità di corrispondere a un complesso di nuovi rapporti economici. Erano questi che si venivano sostituendo agli antichi e provocavano norme giuridiche ordinatrici, ottenute, per quel felice e pratico senso di orientamento ch’è proprio della giurisprudenza romana, con l’adattare, mediante uno sforzo di elasticità, il vecchio diritto alle nuove condizioni, che lo penetrano del loro spirito e lo rinnovano, lasciandolo in apparenza immutato e riuscendo in tal modo a contemperare e fondere la tradizione e il progresso.

Così nella giurisprudenza stessa del più avanzato periodo della Repubblica, il _peculio_, il lievito e l’indice della nuova azione della schiavitù, dà luogo a una larga ed importante elaborazione giuridica, che mira a disciplinarne la disponibilità per parte dello schiavo, la sua posizione rispetto al padrone e gli obblighi e i diritti che ne possono derivare a questo rispetto agli estranei, con cui lo schiavo entra in rapporti d’affari[759].

Divenivano sempre più complessa l’indole e sempre maggiori le proporzioni degl’investimenti, degli affari, degli scambi e, necessariamente, per l’impossibilità di una gestione sempre diretta e immediata, erano chiamati ad avervi una maggiore funzione gli schiavi, i liberti, gli uomini di fiducia del padrone e dello speculatore, le sue braccia allungate. Di ciò si scorge il riflesso nelle norme sempre più sviluppate sulla responsabilità de’ padroni per gli atti di varia natura de’ loro servi e de’ loro preposti; lo si scorge nella forma sempre più dottrinale, coerente ed organica che vengono prendendo le regole disciplinatrici de’ rapporti creati dall’attività, di chi gerisce sotto varia forma e in diversa maniera gl’interessi altrui (_actio institoria, exercitoria, gestio negotiorum_).

Sopratutto poi l’impronta di lavoro salariato, che veniva assumendo per necessità di cose il lavoro libero e spesso anche il servile, si riflette nell’apparire che fanno gli istituti giuridici della _locatio operarum_ e della _locatio operis_, più sviluppati e più trattati, quanto più il salariato si diffonde e diventa un elemento integrante della nuova economia.

È nel sesto secolo che troviamo formati e sviluppati i due istituti giuridici[760]. Ce ne forniscono numerosi esempi le commedie di Plauto[761]; ce ne fornisce il trattato di Catone sull’agricoltura[762].

La _locatio operarum_, che importa la prestazione della propria attività a vantaggio di altra persona ed a tempo, rappresenta la forma più antica e più rudimentale; ma, a misura che la società romana progredisce e i suoi rapporti diventano più complessi, fa sempre più luogo a una forma più sviluppata di locazione, alla _locatio conductio operis_.

“Che la _locatio conductio operis_ sia più recente della _locatio conductio operarum_ possiamo dedurlo — si è osservato[763] — specialmente da argomenti intrinseci. Tanto l’economia privata che la pubblica eccedono l’impiego di singole _operae_. Come il privato cercava e raggiungeva un risultato economico da ottenersi mediante il lavoro con l’opera de’ suoi figliuoli, schiavi, clienti, liberti e salariati, combinata e diretta da lui o da un suo rappresentante, così anche il re che, per esempio, rappresentava lo Stato, il funzionario che ne teneva il luogo e così via doveano compiere delle costruzioni mediante i _munera_ imposti a’ cittadini e l’opera di operai forestieri presi a mercede. Intanto, così per lo Stato come per i privati più ricchi, si rendono necessarie intraprese, a compiere le quali debbono essere messe in movimento tante e così varie _operae_ e così speciali attitudini tecniche ed artistiche che diviene difficile o impossibile per il privato e il funzionario di combinare e dirigere da solo e senza intermediarî, in numero sufficiente, tutte queste forze di lavoro dotate di tali attitudini e di guidare la loro combinata e predisposta cooperazione al raggiungimento del fine predisposto. Da prima era lo Stato, a cui toccava di compiere opere delle più grandi proporzioni da eseguirsi mediante lavori della più varia natura e che, al tempo stesso, aveva a sua disposizione un insieme di funzionarî assai scarso e non tecnicamente istruito per tradurre in atto e dirigere le sue intraprese. Per esso, con la fondazione della Repubblica, sopravvenne anche un’altra ragione di abbandonare il sistema d’impiego di singoli lavoratori. I _munera_ fin qui imposti a’ plebei per il compimento delle grandi opere intraprese da’ Tarquinii erano stati una delle principali ragioni di malcontento verso il potere monarchico specialmente dell’ultimo re. Sembra che già negl’inizi della Repubblica si cominciasse a decampare da questa normale imposizione di _operae_. Si formò il sistema degli _ultrotributa_; lo Stato si disimpegnava dalla diretta assunzione di costruzioni e di altre intraprese economiche, lasciandone l’esecuzione per una somma complessiva a privati od a società di privati. Non già la _locatio conductio rerum_ e nemmeno quella _operarum_, bensì quella _operis_ sembra essersi introdotta ne’ rapporti privati modellandosi sul sistema adottato dallo Stato ne’ suoi rapporti patrimoniali. Anche nella vita privata, poichè erano scomparsi i sistemi semplici e patriarcali, molte necessità d’ordine economico non potevano più essere soddisfatte in maniera immediata dal padre di famiglia, da’ suoi familiari e da’ lavoratori avventizi presi a mercede; anche qui si cercò di raggiungere questi risultamenti affidandone l’incarico a un imprenditore e corrisponendogli una somma determinata. Mentre ne’ rapporti patrimoniali dello Stato la _locatio conductio operis_ ha quasi del tutto eliminata l’esecuzione diretta de’ singoli lavori, ne’ rapporti privati prende il suo posto accanto alla _locatio conductio operarum_, ma tuttavia in modo da farla passare in secondo ordine. Secondo Catone, nell’azienda agricola troviamo adottata dagli stessi proprietarî la _locatio conductio operis_ per i maggiori lavori agrari; così per le costruzioni, per l’_oleam facere et legere_, ecc. Il padrone poteva in tal modo, normalmente, raggiungere meglio e a condizioni migliori il suo scopo che non quando cercava di arrivarvi con l’immediato e diretto impiego de’ singoli lavoratori. In ogni caso poi il _conductor operis_ per eseguire i lavori necessarî ricorre dal suo canto alla _locatio conductio operarum_, come dev’essere accaduto anche de’ _redemptores_ delle _opera publica_, quantunque anche quest’imprenditori, come si vedrà, davano pure in subappalto l’esecuzione dell’opera assunta. Così la _locatio conductio operarum_ passa, per quanto ancora duri, in seconda linea„.

È interessante poi vedere, come, attraverso le varie forme del suo impiego, il lavoro acquista una funzione prima più notevole, poi anche più distinta, poi anche preponderante, che mal si accorda con la schiavitù e specialmente con la sua più antica e rudimentale funzione domestica; e, per l’azione e reazione de’ fenomeni sociali, mentre ciò è indizio della decadenza del lavoro servile, ne diventa causa, alla sua volta, ne’ successivi momenti.

Si comincia da forme ibride, quali i diversi contratti secondo cui al lavoratore è assegnata un’aliquota, maggiore o minore, del prodotto del fondo[764]; una specie di contratto che sta come di mezzo tra la _locatio rerum_ e la _locatio operis_, e tiene dell’una e dell’altra. Un altro termine di passaggio e un tratto d’unione tra queste forme d’impiego di lavoro e il lavoro più propriamente salariato, lo costituisce il compenso del lavoro in natura, di cui sono resto, insieme, e documento le _accessiones_, conservate ancora col prevalere della retribuzione in moneta. Ma col diffondersi e prevalere delle forme più progredite d’impiego di lavoro subentra regolarmente il salario in moneta e la _locatio operis_ sotto la veste del cottimo e dell’appalto[765].