I primi due secoli della storia di Firenze, v. 2
book II, chap. 3, pag. 212: London, 1865. Bisogna notare che il
Trollope, non rimuovendo tutte le difficoltà, riuscí pure a difendersi da varie inesattezze in questo punto, limitandosi a tradurre alcuni brani degli Ordinamenti stessi, senza però interpretarli in tutti quei punti nei quali presentavano maggiori difficoltà. — Il sig. Perrens, venuto piú tardi, dopo la pubblicazione di questo scritto, ne ha generalmente accolto le conclusioni, confermandole con nuove ricerche.
[60] Vedi vol. I, cap. V e VI di quest'opera.
[61] Non credo possibile che veramente non vi fossero allora gabelle di sorta. Dal 1336 al 38, il Villani stesso, lib. XI, cap. 92, ne enumera moltissime, ed alcune erano di certo assai piú antiche. Forse voleva dire: con poche e lievi gabelle.
[62] Per non mettere gravezza. Ogni volta che si aggravavano i beni dei cittadini, se ne faceva l'_estimo_, si _allibbravano_, e siccome l'imposta si pagava in lire o _libbre_, cosí il far _libbra, allibbrare_ indicò qualche volta tanto il notare e valutare i beni, quanto il porre l'imposta.
[63] G. VILLANI, VIII, 2.
[64] Vedi il precedente capitolo.
[65] DINO COMPAGNI, lib. II, pag. 201, ediz. Del Lungo. Cito ora questa edizione assai piú corretta delle altre, sebbene pubblicata (1879), dieci anni dopo che fu stampato, la prima volta, questo capitolo.
[66] Vedi nelle _Delizie degli Eruditi toscani_ del padre Ildefonso, il documento in fine del volume VIII. È una petizione d'alcuni abitanti di Castelnuovo, che erano stati dai Pazzi e da altri assaliti, _armata manu, cum militibus et peditibus_, i quali arsero le case loro, uccidendo alcuni, costringendo altri a firmare un contratto, sotto il falso pretesto d'una lite, che non esisteva: _et scribi faciendo litem contra eos esse super renovationem servitiorum_.
[67] G. VILLANI, VII, 16.
[68] Vedi lo _Statuto della Parte Guelfa_, cap. 39. Trovasi nel vol. I (1857) del _Giornale storico degli Archivi toscani_, che si pubblicò per alcuni anni unito all'_Arch. stor. It_. Questo statuto, che è del 1335, e fu pubblicato dal Bonaini, è il primo che si conosca della Parte, ma non sembra il primo che fu compilato. Nello stesso _Giornale_, vol. III (1859), il Bonaini cominciò un lavoro, _Della parte guelfa in Firenze_, che fu continuato in vari fascicoli, senza però essere condotto a termine. Vedi anche G. VILLANI, VII, 17, dove parla della prima istituzione della Parte. Lo stato preciso in cui essa era nel 1293 non è perfettamente noto; si può tuttavia dedurlo da ciò che era stato poco prima, e da ciò che fu poco dopo.
[69] VIII, 1.
[70] La prima di queste leggi, già nota, e le altre che erano inedite, furono da noi esaminate nel cap. V di quest'opera, e in fine di esso pubblicate.
[71] Gli Ordinamenti (rub. XVIII ediz. Bonaini) rimandano infatti a questa legge, che è del 2 ottobre 1286 (_Provvisioni_, I, 27) e fece parte dello Statuto. Essi ne citano la rubrica ed il titolo. Una Consulta del 20 marzo 1280 (81), in Gherardi pag. 33, rimandava già ad un'altra legge simile e piú antica: _De securitatibus prestandis a magnatibus_, la quale venne poi riformata da quella dell'86.
[72] AMMIRATO, lib. IV, in principio; e nell'Arch. fiorentino _Provvis_., II, 72.
[73] DINO COMPAGNI, lib. I, pag. 56.
[74] G. VILLANI, VIII, 8.
[75] AMMIRATO, lib. IV, pag. 348.
[76] Il _sodare_ infatti era da moltissimi trascurato, e piú leggi si fecero per costringere i renitenti.
[77] Ciò risulta dalla deliberazione stessa, che fu pubblicata dal Bonaini nell'_Arch. Stor. It._, Nuova Serie, tom. I, pag. 78, documento B.
[78] Erano allora 12 maggiori e 9 minori.
[79] Molti storici lo dicono dei Priori, quando si compilarono gli Ordinamenti. Ma questi hanno la data ufficiale del 18 gennaio, e Giano entrò nella Signoria il 15 febbraio, come dice il Compagni; come apparisce dalla nota che ci dà dei Priori Coppo Stefani, nello _Delizie degli Eruditi toscani_, voi. VIII, e come è anche confermato dai documenti.
[80] V'è pure un'altra compilazione che si trova inedita nell'Archivio fiorentino, nella quale furono introdotte piú tardi alcune nuove rubriche, anche fra le prime 28, come noteremo piú oltre.
[81] D.^r K. Hegel _Die Ordnungen der Gerechtigkeit_: Erlangen, 1867 ec. È una Prolusione, in cui il dotto autore della _Storia della Costituzione dei Municipi italiani_, esamina con molto acume, la pubblicazione del Bonaini, paragonandola con altre. Non esamina però il valore e l'importanza intrinseca degli Ordinamenti, dei quali dà solo un breve sunto.
[82] _Arch. Stor. It._, Nuova Serie, tom. I (1855) pag. 38, nota 1.
[83] Prima che fosse pubblicata la bozza, si avevano solamente le compilazioni posteriori, e non si poteva sapere fino a che punto fosse stato in esse alterato l'originale primitivo. Il Bonaini, senza averlo trovato, rese, colla sua pubblicazione, possibile avvicinarsi talmente ad esso, che poco o nulla vi può mancare. E ciò non fu cosa di piccolo momento, se si pensa che le leggi della Repubblica fiorentina da un giorno all'altro subivano cosí profonde alterazioni, che anche una compilazione di due o tre soli anni posteriore alla primitiva, poteva essere assai diversa. Citiamo ad esempio il doc. A, col quale il Bonaini pubblica, nella sua forma ufficiale (_Arch. Stor. It_., come sopra, p. 72), un afforzamento degli Ordini della giustizia, fatto il 9 e 10 aprile '93. Esso fu aggiunto, come parte della legge stessa, nelle compilazioni pubblicate dal Fineschi e dal Giudici.
Aggiungo ora alcune notizie bibliografiche, nelle quali dovrò qualche volta, per maggiore chiarezza, riassumere o ripetere cose già dette.
1º Prima ad essere pubblicata, fra le compilazioni degli Ordinamenti, fu quella che trovasi negli Statuti a stampa.
2º La seconda pubblicazione fu fatta dal P. F. Vincenzo Fineschi nelle sue _Memorie storiche, che possono servire alle vite degli uomini illustri di Santa Maria Novella_, ecc.: Firenze, 1790.
Sono 65 rubriche, di cui le prime 28 contengono gli Ordinamenti, con la data del 18 gennaio 1292 (93). Dopo ne seguono altre 34 (29-62), fra le quali si trova il rafforzamento che fu fatto con la legge dell'aprile 93, e che il Bonaini pubblicò nella sua forma originale. La data di esso leggesi nella compilazione italiana, e manca nella pubblicazione del Fineschi, ma per sola inavvertenza, giacché si trova nel codice latino, di cui egli si servi, e che noi abbiamo riscontrato (Magliabechiana, palch. II, 1, 153). Cosí finisce questa compilazione latina degli Ordinamenti, che è del 6 luglio 95; ma nello stesso codice furono aggiunte piú tardi, di mano diversa, tre altre rubriche, che hanno la data del 29 marzo 1297, e che il Fineschi pubblicò del pari.
3º La terza pubblicazione fu fatta dal prof. P. E. Giudici, in appendice alla sua Storia _dei Municipî italiani_: Firenze, Poligrafia italiana, 1853; ristampata in tre volumi: Firenze, Le Monnier, 1864-66. L'autore pubblicò da un codice dell'Archivio di Stato in Firenze (Statuti, n. 8) questa compilazione italiana, che è divisa in 118 rubriche, di cui l'ultima è mutila. Per semplice inavvertenza egli tralasciò di pubblicare le ultime tre rubriche. Dopo la 115, avendo il codice quasi una intera pagina in bianco, il Giudici s'ingannò, credendo che ivi gli Ordinamenti finissero; ma poteva osservare che lo stesso vuoto trovasi anche altrove, p. es. dopo la rubrica 28. In ogni modo, sino alla rubrica 62 questa compilazione va d'accordo coll'originale latino del Fineschi, che traduce, salvo alcune aggiunte o alterazioni, le quali sono di poco momento, ma dimostrano che la traduzione è posteriore. La rubrica 9, infatti, ha una giunta; un'altra ne ha la rubrica 17, e questa con la data del 6 luglio 95, che manca nel testo latino. Le rubriche latine 63-65, che nel codice pubblicato dal Fineschi vedemmo ultime, ed aggiunte d'altra mano, si trovano qui al numero 82-84. E cosí può dirsi di altre divergenze. La rubrica 80 è una provvisione del 3 agosto 1294, con la quale si afforzano gli Ordinamenti di giustizia; la rubrica 116 ha la data dell'11 agosto 1307; la 117 quella del 28 maggio 1309; la 92 ha la data dell'8 agosto 1324. Cosí la compilazione italiana degli Ordinamenti di Giustizia non può essere anteriore a questo giorno. Con la rubrica 93 cominciano gli Ordinamenti dell'Esecutore di giustizia, dei quali parleremo piú oltre: essi hanno la data del 23 dicembre 1306, e vanno fino alla rubrica 118; poi seguono altre leggi. Il Giudici s'è fermato, come dicemmo, alla rubrica 115.
4º L'ultima pubblicazione è quella fatta dal Bonaini nell'Arch. Stor. It., Nuova Serie, tom. I, disp. i, anno 1855, della quale abbiamo già discorso e torneremo a discorrere.
5º Bisogna anche ricordare un'altra compilazione da noi piú sopra accennata (pag. 79 nota 1), che è inedita nell'Archivio fiorentino (Cl. II, Dist. I, numero 1). Di essa il padre Ildefonso pubblicò alcuni frammenti nel vol. IX delle _Delizie_ ecc., ed il Bonaini pubblicò l'indice delle rubriche, che sono 136. Fino alla 117, che risponde alla 113 della compilazione italiana, vanno ambedue quasi d'accordo, salvo alcune aggiunte, come le rubriche in questo codice indicate coi numeri 7-8, 20-23. Dalla 118 in poi seguono altre provvisioni, alcune delle quali sono assai posteriori. La 136, che è l'ultima, porta la data del 25 ottobre 1343; la 133, quella dell'8 ottobre 1344, e determina il tempo prima di cui la compilazione non poté essere stata fatta. Questa compilazione ci dà una forma meno antica, ma piú compiuta, degli Ordinamenti, per la storia dei quali è perciò importantissima.
6º E finalmente ricordiamo la Miscellanea o _Zibaldone_ cui accennammo del pari, nel quale, oltre molte provvisioni, che vanno dal 1274 al 1465, ed alcune di esse afforzano gli Ordinamenti, si trova anche la domanda con la quale il popolo fiorentino, nel giugno 1378, l'anno cioè in cui si sollevarono i Ciompi, chiese ed ottenne che gli Ordinamenti di giustizia venissero rimessi in vigore. Anche questo codice può servire alla storia degli Ordinamenti.
Recentemente il prof. Del Lungo (_Bullettino della Società Dantesca_, num. 10-11, luglio 1892) ed il sig. G. Salvemini, studente nell'Istituto Superiore, (_Arch. Stor. It_., serie V, tomo X, anno 1892) pubblicarono la provvisione del 6 luglio 1295, con la quale furono portate diverse modificazioni ed attenuazioni agli Ordinamenti. Sebbene fosse allora già nota, avendola molto prima esaminata lo stesso prof. Del Lungo nel suo _Dino Compagni_ (I, 1078-80), pure il Salvemini ha saputo cavarne nuovo profitto, comentandola con acume. Essa contiene tutte le modificazioni portate nel '95 agli Ordinamenti, e riproduce assai spesso anche i brani, che poi modifica, nella forma che fino allora avevano avuta. L'Hegel, esaminando 1 documenti pubblicati al suo tempo, fu primo a dimostrare con metodo sicuro, che la bozza del Bonaini, salvo alcune poche rubriche, che secondo lui vi mancavano, ed alcune divergenze, piú che altro di sola forma, conteneva la sostanza vera dei primi Ordinamenti. Questo era già un notevole resultato. Su tali divergenze però e sulle rubriche mancanti, il Salvemini, valendosi del doc. 6 luglio '95, poté aggiungere nuove osservazioni che esamineremo.
[84] La rubrica III della bozza dice: _De prudentioribus, melioribus et legalioribus artificibus civitatis Florentiae, continue artem exercentibus, dummodo non sint milites. E piú oltre: Aliquis qui continue artem non exerceat, vel aliquis miles non possit nec debeat modo aliquo eligi, vel esse in dicto officio Prioratus. Arch. Stor. It._, come sopra, a pag. 44 e 45. La rub. XVIII, a pag. 66 dice chi sono quelli che dovevano sodare come i Grandi, sebbene esercitassero l'Arte: _non obstante quod ipsi vel aliquis eorum de dictis domibus et casatis... sint artifices vel artem seu mercantiam exerceant_.
[85] Vedi, a questo proposito un documento del 1287, che diamo in fine di questo Capitolo. Esso prova come l'esercizio effettivo dell'Arte si richiedesse prima del '93; e quante cautele occorrevano, perché la legge non venisse facilmente frodata.
[86] Rubrica III G. Citiamo generalmente la compilazione italiana pubblicata dal Giudici, come piú nota e diffusa, paragonandola però con quella del Fineschi e con quella del Bonaini, e notando le divergenze quando è necessario. Indichiamo con le lettere B. G. F. le pubblicazioni del Bonaini, Giudici, Fineschi.
[87] Il Perrens (vol. II, p. 385, nota 2) dubita di ciò, affermando che avvenne solo nel 1306. È certo che il Gonfaloniere doveva provvedere alla esecuzione degli Ordinamenti, e che, perduto questo ufficio con la creazione dell'Esecutore nel 1306, cominciò allora ad essere piú specialmente capo della Signoria; ma è certo ancora, che fra sette magistrati, sian pure legalmente uguali, colui che, fin dal principio, ebbe maggiori attribuzioni e piú direttamente dispose della forza armata, diveniva di fatto, se non di diritto, il presidente e capo.
[88] Rubrica IV, G. e F. Notiamo che la bozza latina limita il divieto del Gonfaloniere ad un anno solo, le altre compilazioni lo portano a due, come era stabilito pei Priori e come poi si praticava. Noi abbiamo seguito la bozza latina, anche perché nella legge del 9 aprile 93, pubblicata dal Bonaini (Doc. A, a pag. 74) troviamo ordinato, che i Priori ed il Gonfaloniere abbiano tutti quanti i benefizi e privilegi medesimi, _salvo et excepto quod quae in Ordinamento iustitie, loquente de electione Vexilliferi, continentur circa devetum et tempus deveti ipsius Vexilliferi, et circa alia omnia in ipso ordinamento descripta, in sua permaneant firmitate_. Questo si trova ripetuto anche nella rubrica XXXI, G. ed F., il che ci obbliga a concludere, che il divieto pel Gonfaloniere fosse, in origine, diverso da quello pei Priori, e solo piú tardi venisse pareggiato. Non si pensò poi, nelle compilazioni F. G., a correggere quello che dice la rubrica XXXI, la quale suppone ancora che la prima diversità continui a durare. Le leggi fiorentine erano sempre fatte e rifatte a brani. — Ogni dubbio vien tolto adesso dal citato doc. 6 luglio 1295, che muta per il Gonfaloniere il divieto, portandolo da un anno a due. Il Salvemini ha nelle Provvisioni e Consulte trovato che di fatto s'era già cominciato a praticar ciò nel dicembre del 1294.
[89] Questo fu prima osservato dal D.r Lastig, come vedremo piú oltre.
[90] Rubrica I e II in B. F. G.
[91] Nelle rubriche LXIII-LXV che abbiamo visto aggiunte d'altra mano, nel 1297, al codice pubblicato dal Fineschi, e che rispondono in quello pubblicato dal Giudici, alle rubriche LXXXII-LXXXIV, si parla ancora delle frodi per non sodare o rendere nullo il sodamento. Quando un grande commetteva delitto e non pagava, si ricorreva secondo la legge al piú prossimo parente, perché pagasse; ma spesso questi adduceva: «che cotale il quale peccò e non sodò, overo meno idoneamente sodò, hae uno figliuolo o piú legittimi overo naturali, d'un anno overo di maggiore overo di minore etade; e per la detta cagione i piú prossimani, i quali fossono tenuti per vertude del detto Ordinamento, sieno richiesti, fuggono la pena la quale si contiene nel detto Ordinamento». Rubrica LXXXII, G. LXV, F.
[92] Rub. XVII, G. La legge qui citata è del 2 ottobre 1286 (_Provvis_., I, 27).
[93] Rubrica XVII, B. F. G. Nelle due compilazioni posteriori v'è in fine una giunta che manca nella B. Nel codice italiano (G.) la giunta è senza data, in quello del Fineschi, invece, ha la data del 6 luglio, '95. Si cerca con essa di attenuare la legge, dichiarando che coloro i quali non si trovano nel Costituto notati fra i Grandi, ovvero hanno mutato nome, e vanno sotto altro casato, non sieno tenuti per Grandi. Questa giunta fu fatta nel tempo stesso in cui si ottenne di portare i testimoni da due a tre.
[94] Rubriche XVIII e XIX, F. G. Queste due rubriche e la XX mancano nella bozza latina, come osserveremo nuovamente piú sotto.
[95] COMPAGNI, I, 11; VILLANI, VIII, 1.
[96] _Storie_, lib. II, pag. 80, Italia, 1813.
[97] VIII, 1.
[98] Assai spesso i Grandi eseguivano le loro vendette o violenze, per mezzo di loro amici o dipendenti, e però gli Ordinamenti parlano quasi sempre di piú autori del maleficio, come imputati principali. La legge 6 luglio '95, come vedremo, attenuò anche questo punto, riconoscendo un solo _capitano_ del maleficio; gli altri eran puniti solo come complici.
[99] Rubrica VI, F. G. e V, B.
[100] Questo caviamo dagli stessi Ordinamenti e dai cronisti, i quali dicono che qualche volta i colpevoli furono in parte risarciti, per essersi disfatto troppo.
[101] Rubrica XII, F. G. VII, B.
[102] Rubrica XIII, F. G. Manca nella compilazione B, perché fu aggiunta nel '95.
[103] Rubriche VI, VII, F. e G. Ambedue mancano nella B, perché aggiunte nel '95. Dobbiamo qui notare che per diritto comune, nel linguaggio legale di quei tempi, solevasi intendere il diritto romano, quello degli Statuti ritenendosi quasi come un diritto eccezionale. Ma gli Ordinamenti, essendo essi stessi una legge eccezionale, rispetto agli Statuti, si riferiscono a questi, quando parlano di _legge comune_. Quando si trattava di due municipi, l'uno sottoposto all'altro, il sottoposto soleva (ad eccezione della parte politica) conservare il proprio Statuto; ma nei casi in cui questo era insufficiente, si ricorreva a quello della città dominante, come a diritto comune.
[104] Rubrica IX, F. G. e VI, B. Il maleficio era in questo caso provato sempre da due testimoni, e qui tutte le compilazioni, anche la prima bozza, vanno fra loro d'accordo. Negli altri casi, la B (rub. V) dice semplicemente: per testes, il che vuol dire piú di uno, cioè due o tre. Il 6 luglio '95, il _per testes_ fu mutato in per _tres testes_, e cosí trovasi nella rub. VI, F e G.
Notiamo che la compilazione italiana contiene in questa rubrica IX una giunta che manca non solo nella bozza, ma anche nella compilazione del Fineschi, il che dimostra sempre piú come la italiana sia posteriore al testo latino, che pure in generale traduce fedelmente. La giunta dice che la pena sarà pagata dall'offensore o dal suo piú prossimo parente al Comune.
La rubrica XI, F. G., che risponde alla XVI, B., parla delle ragioni acquistate dai Grandi sui beni immobili dei popolani, nel qual caso accenna ai _consorti_ o _parenti dei popolani_. Ciò prova come fosse allora generale la consuetudine delle consorterie, e che grande relazione avessero con le parentele.
[105] Rubrica, XVI, F. G. IX, B.
[106] Rubrica XXVI, G. XXI, B.
[107] Questa conclusione è mutila nella rubrica XXII, ultima della B. Trovasi intera nelle rubriche XXVII della F e XXV della G.
È qui opportuno il notare come, lasciando da parte altre parziali divergenze, le rubriche che si trovano nelle compilazioni G., F., e mancano interamente nella B, senza che si possa con certezza provare se siano state aggiunte con deliberazioni posteriori, o furono invece approvate quando la bozza ricevette la sua forma definitiva, sono quelle segnate in ambedue coi numeri XVIII, XIX, XX. Il sig. Salvemini, coll'aiuto della legge 6 luglio '95, cerca dimostrare che la bozza pubblicata dal Bonaini è identica alla legge promulgata il 18 gennaio '93. Ma siccome né la bozza, né la legge del '95 dicono nulla che si riferisca alle tre rubriche, cosí egli s'aiuta con ragionamenti, che sono acuti ed ingegnosi, per quanto si riferisce alle rubriche XVIII e XX, non cosí per la XIX. Il trovarsi questa fra due rubriche che egli crede aggiunte piú tardi alla legge, non basta a provare che sia stata anch'essa aggiunta nel medesimo tempo. Né le parole secundam formam suprascriptam, in fine della stessa rubrica, si riferiscono, come egli crede, alla precedente, ma a ciò che è detto in principio della stessa rubrica XIX. Provare in modo assoluto che la bozza sia identica alla legge promulgata, non lo credo possibile: sarà sempre un'ipotesi, e lo stesso sig. Salvemini ne conviene.
Del resto questa è una questione che, comunque si risolva, lascia il tempo che trova, trattandosi di divergenze poco importanti. Osserviamo però che l'Hegel non si era proposto di dimostrare, che la bozza pubblicata dal Bonaini era assai diversa dalla legge del 18 gennaio '93. Invece, egli che non conosceva il doc. 6 luglio '95, il quale non era stato ancora pubblicato, volle dimostrare, che con la bozza si poteva arrivare, per la prima volta, a conoscere con grandissima approssimazione la forma vera degli Ordinamenti del 18 gennaio '93, dai quali essa assai poco differiva. Le divergenze probabili erano quasi tutte, secondo lui, di poco momento. Se ora il Salvemini, con le sue acute osservazioni (di cui gli va data lode) sulla legge 6 luglio '95, ha dimostrato che queste divergenze si riducono addirittura a' minimi termini, egli in sostanza conferma la tesi sostenuta dall'Hegel, e convalida sempre piú le conclusioni a cui questi era arrivato, senza conoscere il nuovo documento, di cui è ora dimostrata l'importanza.
[108] Troviamo questa legge, con tutte le sue forme ufficiali, nel documento A. della pubblicazione Bonaini, ove rimane ancora come una legge a parte. Nelle compilazioni F. e G., invece, è incorporata negli Ordinamenti, che era destinata a rafforzare. Nella G. vi è la data 10 aprile '93, che manca nella F., sebbene non manchi nel codice latino. Bisogna qui osservare che la legge pubblicata dal Bonaini non solamente è, nelle compilazioni F. e G., incorporata cogli Ordinamenti, ma vi sono anche aggiunte fatte ad essa piú tardi. Si dà per esempio facoltà di armare quasi tutta la Città ed il contado, potendosi arrivare a chiamar sotto le armi fino a 12,200 uomini. Se ciò fosse stato deliberato al tempo di Giano, gli storici ne avrebbero certamente parlato. Il Villani dice che prima furono scelti soli mille uomini, cioè quanti ne concedono i primi Ordinamenti; poi crebbero a duemila, quanti ne vuole la nuova legge, e poi a quattromila. (VIII, 1). Anche secondo il cronista, s'andò adunque sempre crescendo.
[109] Villani, VIII, 8.
[110] Dopo del Villani, l'Ammirato scrisse: «Imperocché Giano, oltre gli ordini presi, avea tolto a' Capitani della Parte il suggello; e i mobili di essa Parte, i quali erano in gran quantità, avea operato che si recassero in Comune». Vol. I, lib. IV, pag. 346, ediz. Batelli, Firenze, 1846-49.
[111] VILLANI, VIII, 2.
[112] VILLANI, VIII, 2, AMMIRATO, _ad annum_, vol. I, pag. 339.
[113] VILLANI, VIII, 2, AMMIRATO, vol. I, pag. 340-41.
[114] VILLANI, VIII, 2; e la _Cronica_ del pseudo B. Latini, _ad annum._
[115] VILLANI, VIII, 1. Il Compagni I, 12, racconta il fatto diversamente. Dice che i colpevoli furono i Galigai, e che egli, essendo Gonfaloniere, si trovò a disfare le loro case. Noi abbiamo seguito il Villani, che fa succedere il fatto sotto il primo Gonfaloniere, che fu Baldo Ruffoli (15 febbraio al 15 aprile), quando invece il Compagni fu Gonfaloniere dal 15 giugno al 15 agosto 93, e non par facile che solo allora avesse luogo la prima esecuzione degli Ordinamenti. È noto che del Compagni abbiamo solo copie posteriori ai suoi tempi, e quindi possono esservi errori, alterazioni, giunte di copisti. La sua cronologia è spesso assai disordinata. Egli poté certo trovarsi a qualche esecuzione come Gonfaloniere; ma la prima par che seguisse secondo che dice il Villani, e cosí la raccontano Coppo Stefani, lib. III, rubr. 198, l'Ammirato, vol. I, pag. 338, ed altri autorevoli storici. — Qualche anno dopo la pubblicazione di questo nostro scritto, venne alla luce il noto lavoro del prof. Scheffer-Boichorst (nell'_Historische Zeitschrift_, XXIV, 313, anno 1870), che sollevò la tanto agitata disputa sull'autenticità della Cronica di Dino Compagni. Ma piú tardi il dotto libro del prof. Del Lungo indusse lo stesso prof, tedesco a recedere da molte delle sue affermazioni. Ora noi dobbiamo valerci di Dino Compagni con molto accorgimento, ma possiamo di certo continuare a valercene.
[116] COMPAGNI, I, 12, pag. 55.
[117] Vedi cap. VI di quest'opera.
[118] Châlons in Borgogna.
[119] È noto che il Podestà, il Capitano e molti altri magistrati, uscendo d'ufficio, erano sottomessi a sindacato.
[120] DINO COMPAGNI, I, 13; VILLANI, VIII, 10.
[121] _Ibidem_. L'autore non dice che sorta di riunioni erano queste, in cui Grandi e popolani si trovavano insieme. Potevano essere riunioni private preparatorie; ma anche nei Consigli della Parte Guelfa, come in quelli del Podestà, Grandi e popolani erano insieme, ed avevano perciò continua occasione di parlar fra loro delle cose di Stato, e discutere proposte di leggi.
[122] _Ibidem_, I, 15.
[123] Questa narrazione abbiamo tratta dal Villani e dal Compagni, cercando metterli fra loro d'accordo, cosa non punto agevole, perché differiscono in molti particolari. Abbiamo perciò cercato di raccogliere quelli almeno che si trovano nelle due narrazioni, e non si contraddicon fra loro. COMPAGNI, I, 16 e 17; VILLANI, VIII, 8.
[124] VILLANI, loc. cit.
[125] La celebre provvisione riferita dal del Migliore, _Firenze illustrata_ (Firenze, Ricci, 1821), vol. I, pag. 6, e riportata tante volte da tanti scrittori, è certo assai bella; ma non è stato possibile trovarne l'originale, e la sua forma fa credere che una mano piú moderna l'abbia per lo meno modificata.
[126] Archivio fiorentino, Carte Strozziane-Uguccioni, 127. Questo documento fu trovato dal sig. Salvemini che ce lo ha gentilmente comunicato.
[127] Questo Daddoccio si era immatricolato nell'arte del cambio il 11 Dicembre 1283, e il 1º Dicembre 1287 pagava la sua rata d'associazione. (Strozz. Ugucc. 1283 11 Dic.)
[128] _Nuova Antologia_ di Roma, 1 dicembre 1888.
[129] Molte giuste osservazioni ed importanti notizie, a questo proposito, troviamo in L. CHIAPPELLI, _L'Amministrazione della giustizia in Firenze_ (_Arch. Stor. It._, Ser. IV, vol. XV, pag. 35 e segg.), e FRANCESCO NOVATI, _La Giovinezza di Coluccio Salutati_ (Torino, Loescher, 1888, Cap. III, pag. 66 e segg.). Mi sembra però che, colle loro acute e dotte indagini, questi due scrittori si siano fermati a mettere in evidenza la corruzione dei giudici, senza notare le origini di questa corruzione ed il suo grande aumento nel secolo XIV. Le origini si debbono, io credo, cercare nelle mutate condizioni dei Podestà, Capitani del popolo, cancellieri, notai, giudici, ecc. E certamente quello che di essi si diceva nel secolo XIV non si sarebbe potuto dire nei tempi di Pietro della Vigna, di Rolandino dei Passeggeri o di quei molti Podestà del Medio Evo, i quali erano tanto potenti, che cercavano e spesso riuscivano a farsi tiranni dei Comuni. Essi non erano allora gente da piegarsi a far da ciechi strumenti delle altrui voglie partigiane; operavano piuttosto per conto proprio. Forse alla decadenza politica dell'ufficio del Podestà, al suo venire perciò piú facilmente in balía dei partiti, si deve, a cominciare dal 1290, la riduzione del suo ufficio da un anno a sei mesi (AMMIRATO _ad annum_). Lo stesso si dové fare, come era naturale, anche pel Capitano.
[130] _Cronica_, I, 13, pag. 57.
[131] G. VILLANI, VIII, 17.
[132] Di Calimala o dei panni forestieri, raffinati e tinti a Firenze; dei Cambiatori o Banchieri; della Lana; di Porta S. Maria o della Seta; dei Medici, Speziali e Merciai, cui andavano uniti anche i Pittori: a quest'arte s'era ascritto Dante Alighieri.
[133] LASTIG, _Entwicklungswege und Quellen des Handelsrechts_: Stuttgart, Enke, 1877 pag. 251 e segg. Questo autore, fra molte altre giuste osservazioni, nota che gli Ordinamenti fissano a ventuno il numero delle Arti, numero che d'allora in poi restò sempre inalterato, e che nei loro Statuti l'anno 1293 è continuamente ripetuto come il loro anno normale, «wiederholt geradezu als Normaljahr» (pag. 244). Vedi anche a pag. 267 e segg.
[134] G. VILLANI, lib. VIII, cap. 2 e 39.
[135] V. _Il Comune di Roma nel Medio Evo_, nei miei _Saggi Storici e Critici_: Bologna, Zanichelli, 1890.
[136] VILLANI, VIII, 12. V. anche la provvisione 6 luglio 1295, piú sopra citata.
[137] VILLANI, VIII, 12.
[138] _Del Lungo_, _Dino Compagni e la sua Cronica_, I, pag. 162. L'autore suppone che fosse del numero anche Dante Alighieri.
[139] Di ciò parlano molto i cronisti. Il Compagni, (pag. 86-7) dice che i Cerchi «accostarsi a' popolani e reggenti»; piú oltre aggiunge che «ad essi s'avvicinarono tutti quelli che erano dell'animo di Giano della Bella» (pag. 106). Lo Stefani (IV, 220) dice che il popolo «per parte tenea pe' Cerchi, la maggior parte perché erano mercatanti».
[140] Su di ciò il prof. DEL LUNGO dà, in piú luoghi della sua opera, particolari notizie.
[141] VIII, 38.
[142] Le mire di Bonifazio VIII e le sue trame coi Neri, furono messe in nuova luce, con sottili indagini e nuovi documenti, dal signor GUIDO LEVI, nel suo bel lavoro: _Bonifazio VIII e le sue Relazioni col Comune di Firenze_, pubblicato prima nel Vol. IV dell'_Archivio Storico della Società Romana di Storia Patria_, e poi a parte: Roma, Forzani, 1882. Io cito l'edizione a parte.
[143] LEVI, Documento I.
[144] V. FICKER, _Forschungen_, IV, n. 499, pag. 506, e LEVI, pag. 49.
[145] Le parole qui sopra riferite si trovano in testa a una delle copie del documento ricordato dal sig. LEVI (pag. 49, nota 2), e furono da lui premesse, come motto, al suo lavoro.
[146] Tutto il brano si legge nel LEVI, pag. 51, nota 2.
[147] LEVI, pag. 48-49, e doc. III.
[148] Bondone Gherardi e Lippo di Ranuccio del Becca.
[149] LEVI pag. 39-40. Secondo una lettera del Papa, pubblicata dallo stesso signor Levi, doc. IV, i tre accusati erano: «Simonem Gherardi familiarem nostrum, nostraeque Camerae mercatorem; Cambium de Sexto procuratorem in audientia nostra; Noffum de Quintavallis, qui tunc ad Curiam nostram accesserat».
[150] LEVI, Doc. II
[151] LEVI, pag. 66.
[152] Anche il VILLANI (VIII, 39) lo paragona al fatto del Buondelmonti.
[153] LEVI pag. 42; DINO COMPAGNI, Cronica I, XXII, nota 9.
[154] G. LEVI, Doc. IV.
[155] VILLANI, VIII, 40.
[156] VILLANI, VIII, 40.
[157] DINO COMPAGNI, I, pag. 96-7.
[158] Il DEL LUNGO, colla sua solita diligenza, notò che gli esuli furono allora tutti dei Grandi. Il LEVI (pag. 59) ripetendo l'osservazione, trova singolare un tal fatto, «quando il mal seme della discordia si era appreso all'intera cittadinanza». Ma si spiega facilmente, mi pare, dopo quello che ho detto piú sopra.
[159] VILLANI VIII. 40, COMPAGNI, I. 21.
[160] PERKENS, _Histoire de Florence_, vol. III, pag. 31.
[161] VILLANI, VIII. 43.
[162] _Idem_, VIII. 42.
[163] Il signor Levi ha qui posto assai bene in chiaro, distinguendoli, i vari fatti che i cronisti confusero insieme.
[164] _Cronicon Parmense_, in MURATORI R. I. IX. 843.
[165] DEL LUNGO, vol. I, pag. 230; Dino Compagni, lib. II, 8, nota 3.
[166] VILLANI VIII, 43 e 49; e DEL LUNGO. Vol. I, pag. 206.
[167] VILLANI VIII. 56. Lo ricorda anche il Boccaccio, dicendolo «di mercante divenuto cavaliere».
[168] Il FRATICELLI, nella _Storia della Vita di Dante_ (Firenze, Barbèra, 1861), a pag. 135 e seg. pubblicò i frammenti delle Consulte in cui Dante prese parte, i quali, piú correttamente e compiutamente, furono ripubblicati poi dall'Imbriani nel suo scritto: _Sulla Rubrica dantesca del Villani_ (prima nel _Propugnatore_ di Bologna, anni 1879 e 80, e poi a parte: Bologna, 1880). DEL LUNGO, pag. 209.
[169] Fraticelli e Imbriani, op. cit.
[170] Uno dei primi che negaron fede a questa ambasceria, fu il prof. V. Imbriani nel già ricordato scritto: _Sulla Rubrica dantesca del Villani_. Piú tardi il mio amico e collega, professor Bartoli, nel