Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause

Chapter 21

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Non ultima delle enormità dei processi che si perpetrarono dinanzi ai _Tribunali di guerra_ fu la negata difesa civile agli imputati. I _Tribunali di guerra_ con interpretazione grettamente farisaica del Codice penale militare respinsero in tutti i casi la istanza degli imputati per la libera scelta di un difensore tra gli avvocati esercenti: poggiando le loro decisioni sull'articolo 544 di detto Codice che consente all'imputato di _potere_ scegliere il difensore fra gli uffiziali presenti, che non abbiano un grado maggiore a quello di capitano.

Si lasci da parte il fatto che viene diminuita sostanzialmente la difesa che i nostri Codici vogliono affidata a _persona capace_--e i militari, per quanto valorosi in guerra e competenti nella loro arte, non potranno mai dirsi _persone capaci_ nelle quistioni di diritto e nello esercizio della avvocatura--ma colla interpretazione data col citato articolo si è violato lo spirito e la lettera della legge.

Il legislatore ha disposto e statuito in vista della guerra, e si comprende che mentre l'esercito è in campagna non è possibile rispettare tutte le forme procedurali e che molte volte, perciò, tutto è rimesso alle circostanze del momento; per questo motivo non nel solo articolo 544 si adoperano frasi, che indicano la intenzione che si faccia il possibile (l'imputato _potrà_ scegliere il suo difensore fra gli uffiziali presenti ecc.), ma anche nell'art. 545 vien detto che gli uffiziali istruttori, l'avvocato fiscale ed il segretario _potranno_ scegliersi fra i militari, secondo le circostanze. La chiarissima intenzione del legislatore, infine, emerge, dall'art. 551 dello stesso Codice penale militare, che stabilisce: «Innanzi i tribunali militari, _in tempo di guerra_, si osserveranno, _per quanto sarà possibile_, le regole di procedura stabilite pel tempo di pace...» E in tempo di pace gl'imputati innanzi i Tribunali militari hanno il diritto di scegliersi il difensore tra gli avvocati esercenti.

Si vorrà forse dire che le _circostanze_ erano tali che non resero possibile il rispetto delle procedure stabilite in tempo di pace?

[NEGATA LIBERTÀ DI DIFESA]

Infatti,... i più valorosi avvocati della Sicilia e d'Italia si erano offerti a costituire il collegio della difesa. È facile che anche appunto per questo si volle essere esclusivamente brutali nello arbitrio, menomando il diritto di difesa agli imputati politici. Onde, bene e a proposito il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo, protestò energicamente--a proposta dell'avv. Vittorio Palmeri--contro l'iniqua decisione del Tribunale di guerra.

[I PARAGONI]

Ed anche su questo riguardo ricorrono alla mente i paragoni che suggeriscono assai malinconiche riflessioni. Gli eroici difensori di Casa Ajani nel 1867 in Roma--governando il Papa sotto la protezione dell'esercito imperiale francese--ebbero concessi gli avvocati civili per la difesa; e pure la tirannide borbonica rispettò in Napoli e Sicilia questo sacrosanto diritto della difesa al 1821, al 1831, al 1850, al 1858, al 1860, nel processo di Nicolò Garzilli, in quello contro Poerio, Settembrini ecc., nell'altro delle _tredici vittime_, sempre! L'accusa di aver negata la difesa civile agl'imputati di reato politico, mossa da Gladstone nelle famose lettere in cui chiamò _negazione di Dio_ il governo Borbonico, parve a quest'ultimo tanto disonorante, osserva l'Impallomeni, che esso fece pubblicare una memoria dove in risposta al grande statista inglese si mostrava che l'accusa non era fondata e si concludeva: «Con fatti così bugiardi no, non poteasi mai preoccupare la pubblica opinione, e meno _spargere la credenza che pessimamente nelle due Sicilie si amministri la giustizia_.»

Ma dunque? Eh! dunque,--ciò che non fece il vituperato governo borbonico venne consumato dal governo _liberatore_ e _restauratore_, che ebbe, però, rispetto della legge pei briganti del napoletano; ai quali si ebbe premura di accordare la difesa civile, negata ora, ai socialisti di Sicilia e della Lunigiana...

Sulle mostruose conseguenze pratiche di questa violazione del diritto di difesa non occorre insistere, basta accennare soltanto che spesse volte i Presidenti dei Tribunali di guerra imposero _silenzio_ o _comandarono_ di non insistere agli ufficiali difensori; i quali in omaggio alla disciplina militare dovettero sottomettersi ed ubbidire!

[I MILITARI DIFENSORI]

I militari adibiti nei vari processi mostrarono attitudini oratorie, ebbero un contegno superiore ad ogni elogio, mostrarono intelligenza non comune ed altrettanto coraggio. Essi difesero gli accusati a loro affidati con tutto l'affetto possibile; e tra tutti maggiormente si distinse un capitano di artiglieria simpatico e calvo--Francesco Piccoli. A tutti va una parola di lode e di gratitudine, viva e sincera.

Il fatto, considerato poi dal punto vista degli interessi di casta e del governo, fu grave errore politico, poichè non riuscì ad altro, che a fare penetrare il socialismo nelle fila della più balda ed intelligente ufficialità dell'esercito.

Mentre si manomettevano Statuto e codici, pur di sottrarre gl'imputati di reati politici ai loro giudici naturali ed ottenere la loro sicura e draconiana condanna non si osservavano altre regole essenziali di procedura nei processi e si riusciva ad un vero caos sotto un altro riguardo, sebbene non a danno degli accusati.

Perocchè in tutti i processi politici svoltosi innanzi i Tribunali di guerra della Sicilia «la giurisdizione loro non fu provocata dell'autorità competente; 1º perchè per gli articoli 552-556 del Codice penale militare per l'Esercito _l'ordine di procedere_ doveva emanare--e non emanò--dall'autorità militare superiore presso cui esiste il Tribunale; 2º perchè per l'articolo 544 l'atto di accusa doveva essere formulato dall'avvocato fiscale militare e si fece invece consistere nella ordinanza delle Camere di Consiglio, con cui queste dichiaravano la incompetenza del magistrato ordinario, cioè la propria.»

[PROCESSO E NON PROCEDIMENTO]

«Vi fu dunque un _processo_ ma non un _procedimento penale_ non essendo stata l'azione penale promossa dall'autorità militare competente; vi fu un'_accusa_, ma non un _atto di accusa_ essendovi state in suo luogo l'ordinanza delle Camere di Consiglio. Chi dunque provocò la giurisdizione dei Tribunali militari di guerra? Nessuno, perchè l'autorità incompetente non ha che l'ufficio di dichiarare la propria incompetenza!»

«Come si riparò a tutte queste irregolarità mostruose; come si rispose alla loro denunzia? allegando la circolare del 16 Febbrajo 1894 emessa dal Generale Morra di Lavriano con cui ordinavasi che l'istruttoria doveva farsi dall'autorità ordinaria, l'autorità militare dovesse intervenire solamente per giudicare.» (_Impallomeni_).[62]

Ed ecco fornita la prova che nell'anno di grazia 1894 quando è presidente del Consiglio Francesco Crispi, la circolare di un soldato può derogare alla legge e mutare le forme dei procedimenti!

Si è visto sinora che con la creazione dei _Tribunali di guerra_ in Sicilia, si violarono i Codici e lo Statuto, specialmente per la giurisdizione loro assegnata sui non militari implicati nei moti sociali del 1893 e del 1891; per la retroattività accordata; per la negata difesa di persone capaci, cioè di avvocati esercenti; e per le altre irregolarità dianzi ricordate. Quali che siano stati i vizî capitali della istituzione dei _Tribunali di guerra_ e nella istruzione dei processi, si sarebbe forse riusciti a farli dimenticare quando le sentenze fossero state tali, da potere essere ritenute conformi alle risultanze dei processi--comunque istruiti--e perciò eque.

[L'OPERA DEI TRIBUNALI DI GUERRA]

Disgraziatamente vedendo all'opera questi _Tribunali_ e questi giudici eccezionali--che giudicarono nella causa propria--si è costretti a riconoscere che la loro funzione fu altrettanto deplorevole quanto la loro origine e che gli atti corrisposero al sospetto che si ebbe sin da principio sulla parzialità dei giudici.

Il giudizio è severo, ma rigidamente esatto quale emerge dallo esame della condizione e moralità degli accusatori e dei testimoni e della natura ed origine delle pretese prove di accusa e della enormità delle sentenze e dei criteri ai quali furono ispirate e della riconosciuta innocenza di alcuni condannati.

_Accusatori, testimoni ed accusati._--Da una circolare del Generale Morra di Lavriano da accenni e telegrammi dell'on. Crispi, da lettere e telegrammi dei Prefetti e sotto-prefetti nei momenti del pericolo e quando in Sicilia non c'erano ancora truppe a sufficienza, oltre che da quanto sin'ora è stato esposto sulle _cause_ dei moti di Sicilia, emerge luminosamente, che in questi ebbero parte grandissima le ire e gli odî dei partiti locali, gli antagonismi e le lotte amministrative: la partigiana, dissennata e iniqua amministrazione dei municipî, infeudati da anni a consorterie locali, che ne usarono ed abusarono in tutti i modi sotto l'egida di Prefetti e deputati: le prepotenze delle combriccole locali, che, come scrisse l'on. Pantano, appestano l'aria delle città dell'isola nella stessa guisa che la malaria appesta le sue campagne; il desiderio ardente nei vinti di liberarsi dal giogo ed anche di vendicarsi sugli avversari.

Data questa genesi dei moti che dettero luogo ai reati che si dovevano punire, nella istruzione dei processi, se volevansi evitare iniquità, sfogo di passioni ignobili e vendette atroci dovevasi diffidare delle testimonianze di coloro ch'erano direttamente in causa e che nemmeno osavano nascondere o attenuare la loro posizione di nemici personali, anzicchè di avversarî politici degli accusati. Questa diffidenza costituiva una indicazione precisa e per la polizia giudiziaria--che raccoglieva gl'indizî e le prove contro gli accusati e procedeva agli arresti dei presunti rei--e per la magistratura che doveva convalidare gli arresti e istruire i processi.

[SI SOVVERTE OGNI CRITERIO D'ISTRUTTORIA]

Invece si procedette al rovescio e sovvertendo tutti i criterî istruttorî, che prevalgono nei processi ordinari, si confidò esclusivamente nei partiti locali al potere e nei loro dipendenti diretti. Lo appartenere, anzi, ad un partito avverso a quello dominante costituiva già una presunzione di colpa: e questo criterio mostruoso venne nettamente formulato dal generale Morra di Lavriano in un discorso col compianto on. Cuccia e ridotto al seguente sillogisma: «poichè l'oggetto dei tumulti e delle sedizioni sono stati i municipî, non possono colpirsi gli uomini delle maggioranze imperanti, perchè queste non avrebbero aggredito sè stesse: epperò devono cercarsi gli autori dei fatti deplorati fra quelli delle minoranze».

[UN PENSIERO PEREGRINO DEL COMMISSARIO]

Se così pensava il Regio Commissario straordinario, conformemente agivano le autorità subordinate. Perciò in un paese della provincia di Trapani si volevano arrestare i 250 firmatarî di una petizione inoltrata nell'estate del 1893 contro la locale amministrazione municipale; in un altro della provincia di Girgenti si arrestano molti socî del _Fascio_ perchè essi erano notoriamente avversarî dell'amministrazione comunale; a Gibellina si arrestano e si processano i Di Lorenzo perchè nella dimostrazione contro il Sindaco erano stati acclamati; a Valguarnera si volevano processare i principali o più temuti avversarî del sindaco e molti se ne arrestano e processano non ostante la rara e vigorosa ed onesta resistenza del pretore e del delegato; nel processo di Misilmeri si vedono figurare 25 accusati tutti del partito della minoranza; e nel partito della minoranza oppositrice si vanno a cercare gli accusati dei processi di Belmonte Mezzagno, di Partinico, di Castelvetrano, ecc. ecc. Si fa di più: in molti piccoli paesi il sindaco funziona da delegato di pubblica sicurezza ed è lui a dare le indicazioni e ad ordinare gli arresti per le dimostrazioni avvenute contro l'amministrazione da lui stesso presieduta! Scandali simili io credo che mai in alcun paese del mondo si siano verificati; essi sono stati tali da far desiderare il ritorno ai tempi barbari della giustizia privata.

[I MISERABILI POSSONO VENDICARSI]

Ogni miserabile, perciò, che volle sfogare i suoi personali rancori si comprende che ebbe un mezzo facilissimo per raggiungere l'intento: asservire sè al partito dominante ed indicare la vittima come uno dei dimostranti di un dato paese in un dato giorno. Così a Marineo una onesta donna, certa Lombardo, viene denunziata da una guardia daziaria che aveva tentato disonorarla mentre il marito era in campagna; e dietro la sola testimonianza di un siffatto arnese che voleva vendicarsi del rifiuto, la sventurata viene condannata a 13 anni di prigione dal Tribunale di Guerra di Palermo!

I sindaci per vendicarsi dei ribelli non hanno alcun ritegno nel contraddirsi sfacciatamente; e innanzi al Tribunale di Guerra di Caltanissetta pei fatti di Pietraperzia,--non ostante l'opposizione della difesa--si leggono i certificati di moralità rilasciati dal sindaco--parte direttamente e indirettamente lesa--non conformi alle sue deposizioni, sugli stessi individui.

Innanzi al Tribunale di guerra di Palermo alcuni dei detenuti accusati dalle autorità locali come autori dei tumulti, perchè avversarî dell'amministrazione municipale, provano a luce meridiana l'_alibi_; e riesce anche a liberarsi dall'accusa l'avv. Girolamo Sparti, dimostrando ch'egli era una vittima innocentissima degli avversarî antichi, che avevano in mano il municipio.

E altri altrove fecero di peggio.

Dissi che spesso gli accusatori non nascosero affatto il proprio livore, nè l'odio contro gli accusati; non lo diminuì per esempio di una linea il Cav. Saporito, sindaco di Castelvetrano contro il Cav. Vivona, antico e notissimo suo avversario, il Saporito non depose, ma pronunziò contro il prigioniero una requisitoria colla quale tal volta riuscì ad indispettire anche il Presidente del Tribunale di guerra...

[ESSER MESSO IN LISTA...!]

Molte autorità politiche e giudiziarie non ignoravano le condizioni di animo di coloro che si fecero accusatori dei proprî concittadini, ma anche quando sentivano pietà e forse erano tormentati dal rimorso, esse credettero di continuare nell'opera nefanda ubbriacati dai vapori della reazione di cui era saturo l'ambiente, timorosi della propria sorte se avessero osato venir meno alle istruzioni superiori, nella preoccupazione della carriera... Sicchè quando gli arrestati di Misilmeri con accento di verità, che non ammetteva replica, giuravano ai carabinieri di essere innocenti si sentivano rispondere: «Che volete? lo sappiamo che siete innocenti; ma pigliatevela colle vostre autorità locali amministrative, che vi hanno messo in lista.»

Essere messo in lista! Equivaleva nei più tristi momenti della reazione ad essere arrestati, processati, condannati o mandati fra mafiosi e camorristi a domicilio coatto. Per simili motivi lo storico che farà, documentandolo, il processo ai processi innanzi i Tribunali di guerra di Sicilia nell'anno 1894, verrà a questa prima e dolorosa conclusione: in essi c'è la prova del completo asservimento delle autorità politiche e giudiziarie ai partiti dominanti in ogni singolo paese dell'isola!

[I TESTIMONI DEGNI DEGLI ACCUSATORI]

Agli accusatori sfacciatamente partigiani, odiosamente animati dal sentimento della vendetta dovevano corrispondere e corrisposero i testimoni, non racimolati--come si direbbe per disprezzo--nei trivî, ma comprati con oro sonante o reclutati tra le guardie di città e tra le guardie daziarie, cioè tra coloro contro i quali erano state fatte le più clamorose dimostrazioni e che tutto potevano essere, meno che sereni. Epperò nel processo pei fatti di Valguarnera parecchi testimoni smentiti dalle persone più autorevoli e convinti di mendacio o di reticenza furono incriminati per falsa testimonianza; e nel processo pei tumulti di Partinico il perno dell'accusa fu la deposizione delle _sole_ guardie daziarie, parecchie delle quali pregiudicate e altra volta condannate per reati comuni.

Non basta: questi degni testimoni di accusa talora non conoscono neppur di vista gli accusati e per non fare qualche magra figura se li fanno indicare nelle gabbie, come risultò nel processo pei fatti di Pietraperzia e fu fatto rilevare dal bravo tenente Catalano a richiesta del quale il Presidente del Tribunale di guerra, colonnello Orsini, fu costretto ad ammonire i preveggenti testimoni. Ma non ammonì, nello stesso processo, il capo delle guardie municipali, che non sa riconoscere tra i detenuti in gabbia tutte le persone che assicurava di _aver visto_ partecipare al tumulto! e condannò poi sulla base delle deposizioni di siffatti testimoni.

[GLI INDIZÎ DIVENTANO PROVE]

_Origine e valore delle prove._--Questi testimoni esemplari, che avrebbero potuto degnamente figurare ai tempi beati della Santa Inquisizione, hanno poi talvolta degli scrupoli; non affermano con risolutezza di aver visto coi propri occhi, di aver sentito colle proprie orecchie; non si atteggiano a San Tommasi. No! Si accusa, ad esempio, lo Sparti di Misilmeri, ma tutti si riferiscono ai: _si dice, si vuole_... E la storia del modo di raccogliere le prove diviene _edificante_ nel processo di Lercara, nel quale insidiosamente si coinvolge il povero Bernardino Verro--che di già per lo stesso reato doveva rispondere nel processo De Felice e C.--Verro è accusato di aver provocato disordini che egli aveva cercato scongiurare; ed è accusato come sobillatore da un delegato Lenti; il _quale_ si era convinto della reità dell'accusato per certe parole dettegli da un tal Corsaletti; il _quale_ aveva acquistato la stessa convinzione da certe parole della propria moglie; la _quale_ le aveva apprese dalla moglie del Commendatore Sartorio; la _quale_ le aveva sentite dal proprio marito; _il quale_, infine, era il sindaco del paese preso di mira dai dimostranti...

Tutto questo, ch'è risultato dal processo, non è l'intreccio di una _pochade_. Pur troppo si tratta di un dramma reale, in cui il protagonista sulla base di tali prove viene condannato per sobillazione a _sedici anni_ di galera!

Non fermiamoci a commentare; continuiamo la dolorosa e vergognosa rassegna.

[COME SI CONDANNA]

_Innocenti riconosciuti e... condannati._--Pur sorpassando su tutti gli scrupoli, pur violando ogni principio di diritto e tutte le forme di procedura, pure affidandosi a siffatte prove, che venivano da testimoni che già conosciamo, spesse volte non si sarebbe potuto condannare; e si condannò.

E si condannò Giuseppe Sparagno a tre anni di reclusione per avere _favoreggiato_ la fuga di Bosco, Verro e Barbato; prima che costoro venissero giudicati, contro l'art. 225 del Codice penale che vuole--perchè sussista il reato di favoreggiamento--che il favorito abbia commesso un delitto e riportata condanna e che il favoreggiatore abbia scienza del delitto commesso.

E si condannò lo Spatiglia accusato e processato per _grida sediziose_; ma all'udienza risulta che lo Spatiglia è _sordo-muto_, e allora le brave guardie, che lo avevano denunziato non si perdono di animo e cambiano l'accusa in partecipazione alle dimostrazioni in Misilmeri.

Le _grida sediziose_ sono comode per fare condannare; e fanno condannare il povero Ciulla, per avere gridato in una via deserta di Monreale: _Comprate i calendarî_ e il _Siciliano_! Egli era uno dei rivenditori del _Siciliano_; ma per sua disgrazia era inviso ad una certa guardia di pubblica sicurezza, che sentì il terribile grido e fece la denunzia. Si spera che venga accordata la medaglia al denunziatore.

E fu condannata la irresponsabile Rosalia Perrone per occultazione di armi: un vecchio e arruginito fucile, che appartenne al caro figlio morto da molti anni e che essa conservava come un prezioso ricordo. Il Presidente del Tribunale, perchè si tratta di una imbecille, seduta stante domanda la grazia sovrana: ma condanna. Oh! ma si può condannare quando si ha la convinzione che gli accusati sono innocenti? Ebbene: si può... dai tribunali di guerra. E se si possa ce lo dice l'avvocato fiscale militare nella requisitoria pei fatti di Monreale. Gli imputati erano 68 e il pubblico accusatore non esitò a fare questa confessione: «Ammetto che fra gli accusati ve ne sia qualcuno innocente; ma non si può provare, perchè la _maggior parte_--non tutte!--delle deposizioni dei testimoni a difesa furono _meschine_, _vuote_ o _reticenti_.» Questo eccellente funzionario, il sig. Mattei, stabilisce per principio che non l'accusa deve provare la reità dell'imputato, bensì l'imputato deve dimostrare, con prove sufficientissime, la sua non partecipazione ai disordini...

E si condanna l'accusato della cui innocenza si è convinti, per colpa di alcune testimonianze vuote o meschine...

Queste deposizioni potevano essere migliori e più esatte? Non potevano. Talora i testimonî che si presentavano all'udienza non erano quelli indicati dall'accusato; e quando un ignorante contadino di Monreale protesta contro l'equivoco col suo dialetto siculo, il Tribunale che comprende come se parlasse in sanscrito, sorride e condanna alla turca. In appresso si dirà più esattamente: condanna all'italiana!

[FINALMENTE SI FA UN'ECONOMIA]

E guai ad un testimonio sbagliato, che fa una deposizione _vuota_ o _meschina_: la sua non può essere corretta o completata da quella di un altro. Agli imputati per _economia_ di tempo e di denaro è stato concesso un solo testimonio a discarico. Nè gl'imputati hanno dalla loro il Presidente, che pensa lui--il bravo uomo!--a correggere e completare. Ciò fa soltanto quando si tratta dei testimonî dell'accusa; così nel processo pei fatti di Santa Caterina, essendosi il Colleoni, tenente dei carabinieri--quello che ordinò il massacro del cinque gennaio, per cui ricevette una medaglia--patentemente contraddetto, il Colonnello Orsini, da buon superiore, interviene e dà lui le soddisfacenti spiegazioni alle contraddizioni dell'inferiore, rilevate dalla difesa. Nè questa può protestare, se no viene chiamata all'ordine in nome della disciplina militare!

Nè gli sbagli si commettono solo sul conto dei testimonî; si arrestano e si processano per isbaglio gli uni per gli altri. Quell'ottimo tenente Colleoni, che farà carriera--oh! se la farà,--ch'era arrivato a Santa Caterina la vigilia della strage e che non ebbe il tempo durante la notte di fare delle conoscenze, affermò in Tribunale che un certo Nicoletti aveva preso parte alla dimostrazione. Il maresciallo dei carabinieri, che viveva in Santa Caterina da molto tempo e che conosceva tutti invece disse, che c'era errore: il reo essere un fratello del Nicoletti; ch'era presente all'udienza e che se la svignò quando sentì, seduta stante, il Presidente del Tribunale ordinarne l'arresto. E in questo caso si osservi che il Presidente del Tribunale col suo scatto mostrò tutta la indignazione dell'animo suo; ma l'avere ordinato la sostituzione di un fratello all'altro nella gabbia degli accusati, seduta stante, dà la misura esatta di ciò che potevano essere e furono la procedura e la giustizia dei militari!...

[INEZIE...]

Inezie. Perchè gl'integerrimi giudici dei Tribunali di guerra dovevano preoccuparsi della condanna di un innocente di più o di meno? Uccidete tutti, _Dio sceglierà i suoi!_ rispondeva l'ordinatore della strage di San Bartolomeo a chi gli osservava che non potevansi sicuramente distinguere gli Ugonotti dai Cattolici. Poterono imitarlo con coscienza tranquilla i giudici militari: essi infine non davano sentenze di morte: appena appena mandavano in galera per dieci o per venti anni!

Questa storia dei processi innanzi i Tribunali di guerra meriterebbe essa sola un volume tali e tanti sono gli episodî drammatici, e le iniquità. A me s'impone di terminarla e la chiudo con l'accenno a due altri notevoli processi.

[IL PROCESSO LOMBARDINO]

Uno dei primi condannati fu Mariano Lombardino; e il suo caso, giusto perchè dei primi, fece molto rumore e molta impressione in Italia.