Degli ultimi casi di Romagna

Part 14

Chapter 143,452 wordsPublic domain

I tribunali ecclesiastici se devono bandirsi, come dicemmo in principio, per ogni sorta di quistioni civili e criminali, molto più sono da abolirsi in questo caso, in cui la cognizione scandalosa di certe disoneste materie appena è tollerabile dai laici, i quali pure dovrebbero trattarle con la maggior verecondia. Quindi i §§ 168.º, 169.º del codice _Modello_ devono cancellarsi, sostituendone uno più mite assai per punire coloro che saranno senza dubbio chiariti stupratori violenti, e quando la semplicità e specchiata condotta della stuprata sarà apertamente manifesta, non già dai documenti parrocchiali, soliti ad essere menzogneri in ciò, ma da ripetute ed esatte informazioni e deposizioni, dalle quali risultino la irreprensibile condotta, la seduzione e la violenza. Senza questa riforma i piati di tal genere saranno frequentissimi innanzi ai tribunali, e diventerebbe troppo svergognata la protezione che la legge accorderebbe a coloro che, giusta il dir del Piazzoni, _multoties sibi dotem lucrantur et repetito mercatu porcum suum vendunt_. Conchiudo che lo stupro debbasi punire quando vi è aggiunta una provata violenza, e che negli altri casi non ha luogo alcuna inflizione di pene, e solamente una correzionale per guarentigia del buon costume, comune però ad ambedue i complici maschio e femmina insieme.

Gli altri paragrafi componenti il titolo di cui ci occupiamo, sono tutti o quasi tutti meritevoli di riforme, o modificazioni proporzionate allo stato attuale de’ costumi e delle presenti cognizioni.

«Se i vindici della giustizia, allorchè hanno a trattare di un infanticidio, quella scrupolosa diligenza che adoprano nello scrutinare le prove del fatto, l’adoprassero insieme nell’indagare e comprendere tutte le cause morali che possono avere influito sull’animo dell’imputata, prima o nell’atto ch’essa divenne colpevole, e queste ponessero in giusta bilancia cogli effetti, io son certo che un buon terzo fra le infanticide diventerebbero presso loro più oggetti di commiserazione che di pena; un’altra terza parte potrebbe essere con più rettitudine inviata ad un ospizio di dementi, che sul patibolo; nell’ultime finalmente assai poche troverebbero che fossero state guidate al delitto per assoluta immanità. Imperocchè non le più cupe immagini di Dante, non i più tetri pensieri di un Byron basterebbero a dipingere l’orribile strazio d’una infelice giovanetta che, resa vittima d’un fuggevole delitto, sia in sul punto di doverne emettere dalle viscere proprie l’illegittimo frutto, di trovare il mezzo di nasconderlo per sempre alla vista degli uomini. Spaventose idee a infamia perpetua, di miseria, di carcere, di carnefice, di morte; una religione che la condanna come colpevole ad eterno supplizio, uno stato che minaccia ad ogni istante con dolori atrocissimi la vita, una folla di teneri sentimenti materni, che quanto più dolci al cuore, altrettanto avversi ed abborriti insorgono alla ragione, che li teme e con violenza li soffoca, una solitudine orribile, una privazione assoluta di soccorsi, uno sfinimento mortale di forze: questi sono i primi e veri testimoni del delitto, che i giudici dovrebbero consultare, e riflettere poscia per sè medesimi se così strane e diverse torture di corpo e di mente siano piucchè bastevoli a togliere ogni discernimento e giudizio, e qual valore dinanzi alla legge debba darsi ad una colpa che il più delle volte è commessa nello smarrimento dei sensi e dell’intelletto.»

Io non ho potuto resistere al desiderio di trascrivere letteralmente questo commovente quadro del professore Pucinotti, il quale senza altri argomenti mi deve bastare per dichiarare soverchiamente rigorosa la pena che al capo 276.º § 7.º, la legge infligge a quelle madri che, spinte da una terribile riunione di circostanze, si determinarono a commettere un atroce delitto qual è l’infanticidio. Il cielo non voglia che alcuno avesse a credere che io volessi scusare un eccesso così mostruoso nell’umana società. Ma siccome è certo che le spinte a cotal delinquenza furono e debbono essere sempre formidabili, la legge dovrebbe esser più umana nella maggior parte de’ casi, e solo conservarsi severissima in quelle circostanze in cui potesse manifestissimamente provarsi, che non ebbe luogo il concorso di tante imperiose impulsioni morali, che non fu insomma irresistibile la tendenza a delinquere. Vero è che la legge in parte considerò le cose anzidette, e volle che non vi andasse la pena del capo per quella madre che commise l’infanticidio onde occultare per sentimento di onore un parto illegittimo: ma la reclusione perpetua è, a parer mio, troppo soverchia, e a sentimento di dottissimi filosofi dovrebbe essere un poco diminuita.

Non so poi perchè nel titolo 21.º, al capo 308.º, la legge ordini che nell’esposizione di un infante, la pena si aumenti di due gradi, quando l’esposizione fosse fatta dai genitori. Ciò starà bene allorchè l’esposizione fu fatta da genitori legittimi, per certe ragioni, che, qualunque esse siano, non sono mai attenuanti il delitto. Ma se intende parlare di esposizione di figliuoli illegittimi, questo, io penso, è stimolo a far commettere più facilmente l’infanticidio, il qual delitto essendo di facile occultazione e di prove difficili, una madre sarà meglio tentata ad uccidere il figlio sulla speranza di totale impunità, di quello che ad esporlo col timore di una pena lunghissima. Ed oltre a ciò sono di opinione che la madre che espone il figlio lo faccia colla speranza che le venga rinvenuto e raccolto ed assicurato; con che avendo essa voluto evitare un delitto maggiore, merita in vece una pena minore, non già che venga aggravata di due gradi, siccome poco filosoficamente si è fatto nel codice _Modello_.

Nel titolo 23.º, dove si parla delle ferite, è a considerare che il codice adotti una riforma basata sui principii esposti dal professore Pucinotti, che è stato il primo a render filosofico un trattato il quale fino ai nostri giorni fu troppo grettamente considerato. I governi sani non debbono esser ritrosi ad accettare i miglioramenti che presentano progressivamente le scienze; ma il nostro, non v’è chi possa negarlo, è sempre l’ultimo a risentire l’influenza del progresso, ed il più delle volte s’induce al meglio non tanto per il desiderio del buono, quanto perchè ve lo costringe la necessità.

In questo medesimo titolo, al capo 217.º, vuol punire le ferite tendenti a suicidio colla detenzione sotto sorveglianza da uno a tre anni. Dio perdoni questo goffo svarione legale a quell’inesperto che lo consigliò. Egli non previde che tanta punizione esacerberà sempre più l’anima di quello sciaurato che tende ad uccidersi; che se anche non riuscirà a eludere la sorveglianza per effettuare ciò che va meditando, darà piena esecuzione al proprio proponimento appena avrà subìta la ingiusta pena. Gl’individui che tentano di uccidersi, tutti i criminalisti ne convengono, meritano, più che pene, compassione. Occorre apprestar loro medicine morali, che tranquillizzino il loro spirito turbato, e farli sorvegliare; e qualora in qualche caso dovesse aver luogo una punizione, questa deve limitarsi a misure correzionali di polizia, e nulla più.

Mi credo autorizzato a risparmiarmi qualunque osservazione sul titolo 25.º dei furti, perchè tutti gl’intelligenti convengono nella necessità di costruirne un nuovo, atto a punir con più giusta proporzione un genere di delitti tanto nocivi all’umana società. Si è accordato soverchio favore a’ ladri, e si è detto loro apertamente che quando abbiano a rubar mille scudi, meglio è che ne rubino diecimila, ventimila, poichè la pena o è quella medesima, o vi è tanta poca differenza da compensar molto bene un furto grandioso, tale che possa costituirsi in ricchezza, allorchè saranno dopo dieci o quindici anni usciti dai luoghi di condanna. Nei furti qualificati poi la condiscendenza che accorda la legge è anche più indulgente, poichè la pena massima di quindici o venti anni inflitta a chi ruba cinquecento, non viene aumentata quand’anche il ladro rubasse scudi diecimila.

Pongasi il caso di un domestico che goda la piena confidenza di ricchissimo padrone: lo deruba di un’enorme somma. Viene condannato a quindici o venti anni. Egli sarà entrato giovanissimo nella galera, ne verrà fuori fatto adulto, e potrà godersi le ricchezze derubate o in luogo straniero, o adoperando nel luogo stesso del delitto poche cautele che bastino a farlo comparir tale da non essere in caso o di restituire o di rifare il danno. Condannino pure di trivialità queste osservazioni, ma io avrò sempre parlato di fatti probabilissimi, suscettibili ad essere intesi ed apprezzati da tutti.

Queste poche cose ho io creduto di dire intorno al codice criminale vigente nello stato pontificio. Dissi da principio che avrei fatto osservare solamente i mali maggiori che in esso si contengono, e ben mi sono io strettamente attenuto alle promesse. Chi avesse e volontà e mente di fare opera pietosa ai sudditi pontificii, dovrebbe con ogni impegno studiarne parte a parte ogni articolo, ed accennare quelle riforme e modificazioni che una sana teorica di diritto criminale sa proporre. Il successore di Gregorio XVI, chiunque egli sarà per essere, non vorrà certo isfuggire a que’ miglioramenti che menti illuminate e scevre da pregiudizii gli proporranno. Se egli sarà geloso della propria gloria, e se considererà che una incancellabile infamia cadde sulla memoria dell’antecessore, vedrà che sarà più vantaggioso per sè, essere amato piuttosto che odiato dal proprio popolo.

CAPITOLO II.

Ora io dovrei, e lungamente, parlare di quella imbrogliatissima collezione di norme e regole nei giudizii criminali che viene intitolata con le pompose parole di _Regolamento organico, e di procedura criminale_. Ma se io ciò facessi m’intricherei in un laberinto da cui non potrei riuscire. Ivi sono raccolte disposizioni contraddittorie, ordinanze incertissime, principii immorali, tranelli alla innocenza ed ogni sorta di nequizie, errori di diritto, di equità, di giustizia. Vi sarebbero, è vero, qua e là sparsi buoni ornamenti, vi figurano monitorii a non abusare, ad attenersi a certe norme, che in effetto sarebbero secondo le leggi del giusto; ma non vi sono minacce, non pene pei trasgressori, tanto che nella più parte de’ casi gli officiali ed i magistrati ed i ministri possono fare come fanno a posta loro, a capriccio, senza che per questo vengano o interdetti o puniti. Non posso però esimermi dall’accennare i precipui inconvenienti che con la semplice lettura di quel libro si fanno manifesti agli occhi anche di un volgare. Tali sono, a modo di esempio:

Il divieto della pubblicità dei giudizii, che è contro la sicurezza de’ prevenuti.

La validità delle deposizioni anche dei parenti in primo grado ne’ delitti di lesa maestà: infame abuso de’ soli governi tirannici e contrari alle leggi del Vangelo.

Il riunire nei giudici singolari il carico di costruire il processo nelle cause di loro competenza, ed il diritto di emanar sentenze nelle cause stesse. Essi diventano giudici e parte, ed il giudicio pel reo sarà sempre contrario, perchè nessun governatore, o assessore, o giusdicente vorrà condannar mai una propria produzione con un giudizio contrario allo scopo che si prefisse mentre costruiva il processo stesso.

L’inutilità dell’appello in certe cause minori di minima pena. Prefigge la legge un termine di dieci giorni per la revisione di una causa pretoriale. Se al prevenuto fu inflitta la pena di quindici giorni, tra per il tempo che accorda la legge al tribunal superiore per riveder la causa, e per i giorni che si consumano negl’intìmi, nelle dichiaratorie ed altre formalità, la pena è scontata per intero: per cui si rende inutile qualunque diritto di appellabilità. E se il giudizio fu ingiusto, un innocente avrà dovuto subire una pena per l’imprevidenza della legge.

Il non essere obbligatorio ai giudici di conformarsi al parere giurato dei periti, quando questo ha luogo nelle cause maggiori, o minori. Qui il pontefice legislatore sembra che voglia far partecipi i giudici della infallibilità che a lui solo accorda Gesù Cristo, o almeno li crede enciclopedici. A che serve, dirò io, il voto delle persone dell’arte, se, dopo che è stato invocato per un giudizio, i giudici non vi si debbano attenere?

L’esser sufficiente ai giudici il convincimento morale per sentenziare della vita, o della libertà de’ rei. Questo paragrafo è stato sempre cagione di risa ai sapienti.

L’accordare l’impunità pei soli delitti di lesa maestà. Infame abuso anche questo, proprio dei soli governi tirannici.

E non finirei mai se volessi seguitare ad enumerare i mali maggiori di codesto regolamento; ond’è che io faccio fine, inculcando fervorosamente anche adesso al dotti italiani di pubblicare quelle norme utili e saggie che mirano al migliore andamento della procedura criminale.

CAPITOLO III.

L’ordine delle materie mi condurrebbe adesso a dover dire qualche cosa sul codice civile dei sudditi pontificii. Ma per grazia della santa Sede apostolica noi manchiamo di un codice parziale. Il lettore non mi faccia il broncio, perchè la bisogna va proprio così, ed io non ispaccio menzogne. Per noi sta ancora il vecchio corpo delle leggi giustinianee, vestito qualche volta alla bergamasca con bolle e costituzioni apostoliche, talchè è un ridere proprio da matti vedere il digesto sì fattamente imbavagliato. V’è però un regolamento di procedura, dove hanno cacciato qualche cosa di positivo sui testamenti, un saggio brevissimo, dirò così, di legislazione. Le incoerenze che sono dentro questo regolamento, le formalità inutili, le lungaggini dannose, le oscurità di certe disposizioni, le massime erronee, le esorbitanti tasse e governative e curialesche, formano un tutto così variato che miglior musaico credo non sia mai stato lavorato dai nostri buoni antichi. Da tutto ciò emerge che i giudizii sono eterni, mille possono essere gli appelli secondo la maggiore o minor scaltrezza dei curiali, le spese infinite, e quando la causa è terminata il vincitore non ha guadagnato niente, il perdente rimane senza nulla, ed il patrimonio combattuto parte se lo piglia il Governo, parte i causidici. Perciò si dà luogo a contratti nascosti, fittizii, immorali, cagione essi stessi di nuove liti e di miserie.

Io questa volta non mi rivolgerò agli scienziati italiani, perchè propongano essi un codice al governo pontificio. Sentii sempre lodare da tutti il corpo di leggi fatto riunire da Napoleone sotto il suo assoluto impero. Tranne alcune cose, che forse non converrebbe accettare al governo nostro, io stimo che quel codice sia utilissimo e adattato per noi. Il nuovo papa potrebbe ingiungere ad alcuni dotti di esaminarlo, ed apporvi quelle poche riforme che sono necessarie, e quindi adottarlo. Il bene, da qualunque parte ne venga, non iscapita mai della sua natura. E poi quel codice non è già opera di Napoleone. I primi dotti d’Europa ne furono i compilatori: egli non ebbe altro merito che di saperli cercare e scegliere.

CAPITOLO IV.

BOLLO E REGISTRO.

La primaria istituzione del bollo e registro ebbe per iscopo la sicurezza e la data certa de’ contratti. Ma il governo pontificio ne ha fatto un ramo disonestissimo di finanza. Non vi è regola certa e norma alcuna sulle imposizioni delle tasse, e dipende dal capriccio e dalla ignoranza dei popoli il tassare un atto più o meno, secondo che è a grado loro, talmente che si vede talora in un officio tassar dieci per una registrazione, mentre per l’atto medesimo vi domandano venti in un altro luogo.

Le tasse sono sempre enormissime e sproporzionate, talchè è un lamento universale de’ popoli contro questo balzello del registro, il quale porta per necessaria conseguenza che i contratti sieno pochi, o mal fatti, e nascostamente fatti a danno della buona fede e della morale pubblica. Vi è obbligo a registrare certi atti che non abbisognerebbero di tale formalità, ed il governo fa una speculazione sui giuochi pubblici, sulle morti, sugli spettacoli, e poco manca che non faccia registrare e bollare l’atto di nascita di ogni individuo, la pompa solenne del santo battesimo. Conchiudo che la gravezza di queste tasse è un latrocinio, la pretensione del governo far bollare e registrare certi atti è una ingiustizia. Ond’è che su questo ramo ci vuole una radicale riforma, diretta a mantenere lo scopo vero di questa istituzione, senza soverchio peso del popolo.

CAPITOLO V.

GIUOCHI PUBBLICI.

Il giuoco del lotto è una imposizione volontaria, ma mostruosa invenzione dei governi poco civili, che favorisce ogni sorta d’immoralità e di superstizione. È estremamente dannoso alle famiglie, specialmente povere, poichè colla seducente promessa di far diventar ricche con pochissimo le persone che giuocano, questi dissipano quel poco di denaro che traggono dal proprio mestiere, e soffrono e fanno soffrire i disagi della fame, del freddo, della nudità alla innocente prole di cui sono padri. Il vivente Giovenale toscano, filosofissimo poeta, ha scritta una frizzantissima poesia su questo tema, da disgradare qualunque prolisso trattato morale che si potesse stampare su questo proposito. Io, che non pretendo affatto di essere autore di cose nuove e rare, la riporto per intero, a comodo di quei pochi che non la conoscessero, e mi risparmio così altre parole su questo capitolo. Eccola:

Don Luca, uom rotto, Ma onesto pievano, Ha un odio col lotto, Non troppo cristiano, E cose da cani Dicendo a chi giuoca, Trastulla coll’oca I suoi popolani.

Don Luca, davvero, È un buon galantuomo, Migliore del clero Che bazzica in duomo; Ma è troppo esaltato, E crede che tocchi Al prete aprir gli occhi Al volgo gabbato.

In oggi educare O almeno far vista È moda: il collare Diventa utopista; E ognuno si scapa A far de’ lunari. Guastando gli affari Del trono e del papa.

Il giuoco in complesso È un vizio bestiale, Ma il lotto in sè stesso Ha un che di morale; Ci avvezza indovini E d’ottimo cuore, E a fare il signore Con pochi quattrini.

Moltiplica i lumi, Diverte la fame, Pulisce i costumi Del basso bestiame: E in fatto lo stato, Non troppo corrivo, Se fosse nocivo L’avrebbe vietato.

Lasciate, balordi, Che il lotto si spanda, Che Roma gli accordi La sua propaganda. Si gridi per via — Fedeli, un bel terno!! — Si aiuti il governo Nell’opera pia.

Di Grecia, di Roma I regi sapienti Usavan la soma Secondo le genti, E a norma del vizio Il morso e lo sprone. Che brave persone! Che re di giudizio!

Con aspri precetti Licurgo severo Corresse i difetti Del Greco leggero; E Numa con arte Di santa impostura, La buccia un po’ dura Del popol di Marte.

Nel cuor di coniglio Di tisici servi È savio consiglio Deprimere i nervi, All’uomo corrotto Che nulla più crede È manna la fede Del giuoco del lotto.

Tal fede impugnare Non è galateo; Ci lasci giuocare, Signor Galileo! Studiar l’infinito? Che gusto imbecille! Se fo le Sibille Non sono inquisito.

Sì. Un giuoco sì bello Compensa il Vangelo, E mette in duello L’inferno col cielo: E un’anima pia, Se il diavolo è astratto, Implora l’estratto Coll’Ave Maria.

Per dote sperata Da pigra quintina La serva piccata Fa vento in cucina; Degli ambi sognati L’idea saporita Sostenta la vita Di cento affamati.

Presente alla gogna, Dicevo con pena: Per questa vergogna Il popol si frena. Nel braccio mi dà La donna vicina, E dice: «Berlina Che numero fa?»

Se passa la bara Del morto, ogni cosa Domandano a gara. — Che gente pietosa! Eh! un popol di scettici Non piange disgrazie, Ma giuoca le crazie Sui colpi apopletici.

Evviva la legge Che il lotto mantiene! Il capo del gregge Ci vuole un gran bene: I mali, i bisogni Degli asini vede, E al fieno provvede Col libro dei sogni.

Che il sogno è un mistero Ne abbiamo le prove, Ma, a detta d’Omero, Deriva da Giove? E Giove è il guardiano, E i vivi ed i morti Per cento rapporti Si tengon per mano.

Chi trovasi al verde Lo ascriva a suo danno: Lo stato ci perde, E tutti lo sanno! Lo stesso don Luca In fondo è convinto Che a volte ci ha vinto Persino il Granduca.

Contento del mio, Nè punto nè poco, Per grazia di Dio, Mi curo del giuoco: Ma certo se un giorno Mi cresce la spesa, Galoppo all’impresa, E strappo uno storno.

La concessione generosissima del governo per le Tombole è arrivata tant’alto, che i villaggi regolati da un povero sindaco hanno anch’essi la loro Tombola di cinquanta o cento napoleoni. Poco importa se i concorrenti giuocatori lascino perir di fame la sera la povera famigliuola, o vadano alla strada il dì innanzi per tentar la fortuna; basta che il governo bazzichi il terzo o il quarto di tutto quello che si è introitato; per il rimanente caschi il mondo che non vi è nulla a ridire. Le riffe private e pubbliche sono così frequenti e numerose, che è proprio una vergogna tollerarle ulteriormente. Il governo ha fatto sembiante di proibirne la esecuzione. Ma sapete perchè? per la viltà di rubare anche in quelle un quinto almeno di diritto di registro, la cui tassa sana l’immoralità di codesto abuso.

Checchè si voglia dire in contrario, la Francia, con tutto che venga tiranneggiata dall’attuale re costituzionale, è la prima nazione civile di Europa. E la Francia ha già da qualche tempo abolito il giuoco del lotto. Ogni nazione deve imitare ciò che vi è di buono nelle altre. E così si fanno progressi; diversamente, in luogo di andare avanti presto, faremo il passo della testuggine, o meglio quello retrogrado del gambero.

CAPITOLO VI.

DELLE DOGANE.

Le dogane sono istituite in tutti i governi. Lo Stato deve aver le sue rendite, colle quali poter soddisfare ai gravi impegni ed obblighi cui soggiace. È un lamentarsi ingiustamente per questo genere di pagamenti, ai quali fa duopo che i sudditi si sottopongano volonterosamente.