Annali d'Italia, vol. 8 dal principio dell'era volgare sino all'anno 1750

Part 12

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De Vaux, che aveva saputo vincere, seppe ancora usare bene la vittoria. Per tirare a sua voglia i renitenti, usò bene le parole, usò bene i fatti. Con quelle, mandate fuora per un bando pubblico, minacciò con castighi, allettò coi perdoni col fine di rompere qualche testa di resistenti, se ancora alcuna ve ne rimanesse.

Queste minacce contro chi ancora alla fortuna di Francia resistere volesse, le lusinghe a chi si arrendesse, giunte alla fatale rotta di Pontenuovo, operarono sì che i popoli cominciarono a mancare della prima caldezza; e vedendo di non poter più fare alcuna cosa buona, si misero a fare tumultuazioni in ogni luogo, protestando di volere conformarsi ai desiderii di chi più poteva, e di cercar ricovero nel grembo della Francia. Molti correvano alle stanze dei generali franzesi, certificandoli della loro sommissione ed obbedienza; altri, più oltre procedendo, e combattendo coll'armi in mano i loro cittadini, crescevano potenza a chi già tanta ne aveva e per sè medesimo e per la vittoria acquistata. Così gli odii domestici si aggiungevano agli esterni, e la civil guerra alla forestiera.

In mezzo a tanta desolazione, e ricevuta una così spaventevole ruina, i Corsi fecero ancora qualche resistenza nell'Oltramonti, principalmente nella provincia di Vico e nella Conarca; ma il conte di Narbona, accorrendo con sufficienti forze, dissolvette quel gruppo, e le provincie soprannominate, come anche quella di Aiaccio, ridusse a devozione. Nel Cismonti de Vaux stesso personalmente si avanzava vincendo. Fece sua la provincia d'Alesin, e già s'incamminava a Portovecchio, non solamente per sottomettere il paese, ma ancora, e principalmente, per intraprendere Paoli e gli altri Corsi fuggitivi, essendogli pervenuto avviso, che fossero per imbarcarsi in quel porto per far vela verso la Toscana.

Desiderava Paoli di far prova di sostenere la fortuna cadente con mostrare il viso, facendosi forte nelle due streme provincie d'Istria e della Rocca. Ma non trovando nelle popolazioni volontà conforme a' suoi desiderii, e giunta essendo la piena franzese sino a Bonifazio, ultima parte dell'isola che di poco spazio dalla Sardegna si disgiunge; la Corsica fu di Luigi.

Paoli ed i suoi compagni, poichè si videro perduti e la patria sommessa, nè sperando nè volendo i perdoni e le grazie, presero consiglio di concorrere tutti a Portovecchio, dov'erano due navi inglesi, una per disegno offerta a Paoli ad ogni futuro accidente da un virtuoso inglese per nome Smith, l'altra a caso, che portato aveva molti ufficiali corsi, i quali erano venuti offrendo ingegno e mano in quell'ultimo bisogno alla patria cadente.

Queste due navi furono opportuno sussidio ai Corsi che all'esilio andavano. Ma non era senza pericolo l'impresa dello scampare. Due sciabecchi franzesi stanziavano alla bocca del porto, facendo le viste di voler trattenere ogni nave o navicella che uscisse. Tutti principalmente gelosi di salvare Paoli, l'Inglese generoso non aveva pace se prima non lo salvava. La necessità ed i pii desiderii aguzzano l'intelletto: gli amici dell'andantesi capitano trovarono modo di adattarlo in una cassa, che collocarono in fondo della sentina, come se merci contenesse. Paoli in sentina e in cassa fu un tremendo caso.

La mattina del 15 giugno questa nave salpò da Portovecchio, lo strano e prezioso carico con sè portando, e quelle luttuose terre abbandonando. Riconobbero i Franzesi il legno, e in ogni canto il frugarono. Qual cuore fosse allora di Paoli e dell'Inglese che a sua salute intendeva, ognuno il comprenderà; ma, non avendo avverato che vi fosse il cercato Corso, nè trovatasi alcuna cosa sospetta, nol molestarono e lo lasciarono andare.

L'altra nave, che non fu da' Franzesi investigata, portò via Clemente Paoli, Giulio Serpentini, Giancarlo Saliceti, Nicodemo Pasqualini, conte Gentili, Carlofrancesco Giafferri, Carlo Raffaelli, Francesco Petrignani, con molti altri uffiziali, preti, religiosi e pochi soldati; in tutti sommavano al numero di trecento quaranta.

Esuli arrivarono a Livorno, ma ve gli accolse la pietà e l'ammirazione. Guardavano principalmente Paoli, e vedutolo e trattatolo così benigno, si maravigliavano come in lui annidasse così prode guerriero; e bene ora comprendevano come egli avesse voluto e quasi potuto dirozzare una nazione ancora rozza, e addottrinarla ignara.

Mancando per avverso destino a Paoli gli applausi de' suoi concittadini in patria, gli abbondavano in Italia quelli dei Toscani, degl'Inglesi, anzi de' Franzesi stessi. Andò dal cavaliere Dick, console d'Inghilterra a Livorno, il quale a grande onore l'accolse, e l'aiutò d'ogni più lieto ed utile servigio. Partitosi quindi e pervenuto a Firenze, fece riverenza al granduca Pietro Leopoldo, da cui molto fu ed accarezzato ed onorato, e gli promise ed accertollo, che la sua Toscana gli sarebbe sempre amico e sicuro ricovero tanto a lui quanto a tutti coloro che sopravvivendo all'eccidio della patria, sarebbero venuti a cercarvi pace, riposo e sicurezza.

Paoli partissi, e se ne andò a Londra, non senza però aver prima lasciato, sugli avanzi dell'andata fortuna e su altre rimesse che aspettava da Inghilterra, un assegnamento sufficiente a favore dei suoi compagni che in Toscana aveano fermato le stanze, facendone soprantendente suo fratello Clemente.

Terminata la conquista, e ricomposta tutta l'isola all'obbedienza di Francia, il generale de Vaux ne partì, lasciandovi Marbeuf, a cui il re Luigi, dandogli il titolo di commissario regio, aveva commesso la cura di quietare gli umori, comporre le faccende civili ed ordinare il governo in quella nuova possessione.

La Francia, divenuta arbitra della isola, per conciliarsi gli animi e tenere in fede quella nazione volubile, guerriera, e che malissimo volentieri pativa la servitù, die' principio ad accarezzarla. Sapeva che una delle principali cagioni per cui gli uomini di maggiori qualità, che poi tirarono con sè i popoli, avevano concetto tanto mal umore contro Genova, si era, ch'essa non aveva mai voluto riconoscere in Corsica una nobiltà, se non al modo ch'essa l'intendeva, e non come i magnati corsi la desideravano, essendo a questi paruto che la repubblica volesse una nobiltà di grado troppo inferiore alla sua. Per la qual cosa uno de' primi pensieri di Marbeuf, affinchè i Corsi ricevessero più volentieri l'imperio di Francia, fu quello di pubblicare un editto del re, per cui si statuiva che sarebbe in Corsica una nobiltà, e si numeravano le pruove che occorreva di fare a ciascuno che di lei voleva essere parte, e vago si dimostrava di essere donato della gentilizia. Presentarono i titoli, e le principali famiglie furono ascritte a nobiltà; soli esclusi i discendenti di Michelangelo, Gianantonio e Francesco Ornano, che avevano a tradimento ucciso il tanto amato Sampiero; esclusione richiesta da tutti gli altri che alla nobiltà aspiravano, e che lor fece altissimo onore.

Murbeuf, a termini delle lettere regie, convocò in Bastia pel 25 settembre 1770 l'assemblea della nazione. Volle il re che tanto in questa, quanto in quelle assemblee che in avvenire convocherebbe o permetterebbe, intervenissero i deputati divisi in tre ordini o stati, quello della Chiesa colla prima preminenza, quello della nobiltà colla seconda, e quello del terzo stato nell'ultimo luogo. Volle eziandio ed ordinò che i deputati ecclesiastici, oltre i vescovi, gli eletti de' capitoli ed i provinciali degli ordini religiosi de' serviti, degli osservanti, de' riformati, dei cappuccini, de' domenicani, de' missionarii, fossero eletti da pievani raccolti in assemblea di ciascuna provincia; que' della nobiltà in simili assemblee da' nobili, e que' del terzo stato pure in simili assemblee da' podestà e padri de' comuni.

Diremo qui, per non dirlo altrove, che i deputati congregati in parlamento il giorno predestinato udirono primieramente gratissime parole da Marbeuf, enumerando i benefizii che intendeva di fare, sì che i Corsi, solo che il volessero, pervenire potevano a qualunque maggiore grado di felicità e di dignità, di cui le più nobili nazioni si vantano, e pregando ed ammonendo adunque che cessassero gli odi e le divisioni, e pensassero e considerassero che non più piccoli isolani da tutto il mondo segregati, ma erano parte d'un tutto, grande, possente, glorioso: e terminava che assai si rallegrerebbe e nel cuor suo godrebbe, se innanzi al re Luigi dire potesse: «I Corsi la corona di Francia amano, ed al benigno loro signore grati e riconoscenti sono.»

Quando Marbeuf ebbe posto fine al suo discorso, i Corsi giurarono in nome del re. Toccando gli Evangeli, giurarono di essere bene e fedelmente sottomessi al re di Francia, di riconoscersi per suoi veri e legittimi sudditi, di non mai portar l'armi contro il suo servizio, di non ricevere nè doni nè pensioni di alcun altro principe e potenza nemica del re, di rivelare quanto a cognizione loro venisse contro del servizio regio, di obbedire a chi mandasse per reggere ed amministrare l'isola.

Seguitarono gli statuti, regolaronsi prudentemente le faccende economiche, giudiziali, militari, ecclesiastiche, queste ultime per quanto riguardava la giurisdizione rispetto alla potestà temporale. Nè fu posta in dimenticanza l'università di Corte, fondata da Paoli, di cui la consulta domandò la conservazione. Si udirono poscia le domande delle province, delle pievi, de' comuni, savie per la maggior parte e tutte amorevolmente udite. Addomandarono specialmente che fosse permesso di stendere gli atti in italiano, e di procedere avanti i tribunali nella medesima lingua materna e naturale dell'isola. Fu risposto che quanto al presente il facessero pure, ma desiderare il re che la lingua franzese divenisse famigliare ai Corsi, com'era agli altri sudditi, e la consulta ne prescrivesse il termine.

Intanto i nuovi signori munirono di nuove fortificazioni Calvi e Bastia, acciocchè i Corsi, avendole come un freno in bocca, non si rimutassero d'animo, e non potessero più ravvolgersi, come pel passato, fra i tumulti e le rivoluzioni.

Le cose si avviarono in ogni luogo alla franzese; e in questa guisa finì la iliade della Corsica.

In quest'anno, la notte tra il 2 e il 3 febbraio, passò da questa vita agli eterni riposi Clemente XIII. Era questo pontefice fornito delle doti più degne della tiara; intenzioni pure, una pietà sincera, una carità ardente, i primi anni del suo pontificato non sono soggetti a rimproveri nè indegni d'encomio; e se a questi non corrisposero pienamente gli ultimi suoi anni, coloro che si fecero a biasimarlo attribuiscono la variazione della sua condotta a' consiglieri differenti che lo diressero.

Trattavasi di eleggere il successore di Rezzonico; il che non era di facile esecuzione. Gli Spagnuoli davano l'esclusiva a tutti i cardinali che avevano avuto parte nel breve contro Parma, di cui diremo in appresso, ed erano sedici. Di più, la Spagna non voleva consentire a nissun papa che non fosse per sopprimere la società de' Gesuiti. Choiseul, ministro di Francia, appoggiava con tutta l'autorità del re Luigi la volontà degli Spagnuoli, la qual cosa riduceva la scelta tra cinque o sei, nel numero de' quali erano i cardinali Stopani e Fantuzzi. Ma la partita de' cardinali zelanti, come li chiamavano, che volevano la conservazione di quella società, non consentivamo all'esaltazione nè di Stopani nè di Fantuzzi, perciocchè troppo apertamente s'erano spiegati di volere l'estinzione dei Gesuiti. Il cardinale Ganganelli, quantunque fosse stimato di setta giansenistica, s'era però meno fervidamente dimostrato alieno di que' religiosi, ed alcuni anzi credevano che gli avrebbe conservati. Dall'altra parte i Borboni, che intieramente Ganganelli conoscevano, il portavano come capace di venire alla risoluzione ch'essi tanto desideravano: fu anzi affermato da alcuni, ch'egli avesse dato promessa formale, se papa divenisse, di estinguere la compagnia. Adunque tra per queste cose e pel timore che la noia di star serrati in conclave troppo si prolungasse, cosa che si vedeva virisimile pe' grandi contrasti che vi erano dentro, e perchè la chiusura già da più di due mesi durava, aderendo i cardinali avversi a' Gesuiti, non ripugnando la maggior parte de' zelanti, Ganganelli fu eletto papa il 18 maggio. Dalla quale elezione tutta la cristianità fu eretta a nuova speranza. Amò chiamarsi Clemente, XIV di questo nome.

Ma prima di narrare le condizioni della Chiesa, al momento dell'esaltazioe del nuovo pontefice, n'è d'uopo riferire le cose di Parma, delle quali abbiam toccato al chiudersi del precedente anno.

Filippo, duca di Parma, Piacenza e Guastalla, a cui consigliava Guglielmo Dutillot, sendosi accorto che per gli acquisti fatti dalle mani morte per quelli che ogni giorno andavano facendo, e per quelli finalmente che, quantunque ancora pendenti, fossero in possessione altrui, dovevano col tempo necessariamente in loro ricadere una prodigiosa quantità dei migliori e più fertili terreni de' suoi Stati era e sarebbe sempre più venuta in potestà di simili persone di mano morta, aveva pubblicato, ai 25 d'ottobre del 1764, per provvedere a così grave sconcerto, una prammatica:

Che fosse proibito, statuì egli, a qualunque persona di qualsivoglia stato, grado e condizione il vendere, donare, cedere, o in qualsivoglia altro modo trasferire o alienare, nè in proprietà, nè in usufrutto, sia per atto fra vivi o per disposizione di ultima volontà, compresa altra successione intestata, in mani morte beni sì mobili che stabili, luoghi di monte, censi attivi, azioni e ragioni di qualunque somma o valore;

Che dal superiore decreto fossero però eccettuati i lasciti limitati alla sola vigesima parte del patrimonio di chi donasse o testasse, con ciò però che il lascito per una sola volta si facesse, e sorpassare non dovesse il valore di scudi trecento di Parma, e fosse in denaro contante, e non altrimenti.

Che i crediti appartenenti alle mani morte ed ipotecati su stabili in nissuna altra maniera soddisfare si potessero che coll'obbligare il creditore alla vendita degli effetti ipotecati, ed il ritratto per la somma del credito, se il creditore impiegare lo volesse, si dovesse investire in luoghi di monte delle comunità suddite del ducato;

Che fossero vietate le locazioni perpetue od a lungo tempo a favore delle mani morte;

Che parimente fossero vietati alle mani morte tutti gli acquisti che ad esse si devolvessero in virtù di livelli, enfiteusi, reversioni, e simili altre cause, e quando ad esse devoluti fossero per antiche disposizioni, si fossero obbligate ad investirgli in persona laica con giusto prezzo di vendita, ed il prezzo investir si potesse in luoghi di monte, restando il possesso del fondo totalmente devoluto presso l'erede dell'ultimo investito col solo obbligo di corrispondere l'antico canone;

Che tale legge reggesse non solo le disposizioni da farsi, ma eziandio le già fatte, se non ancora verificate;

Che mani morte non fossero riputati gli ospedali degl'infermi e degli esposti;

Che le rinunzie da farsi da qualunque persona che volesse professare in qualunque religione, convento, monastero, conservatorio, ritiro o congregazione, o fossero esplicitamente, o quando no, s'intendessero per legge abdicative ed estintive, cosicchè la successione, come se la persona rinunziante non esistesse più fra i viventi, potesse e dovesse passare in chi di ragione si doveva;

Che, oltre a ciò, i residui dei livelli o vitalizii riservatisi dai professi non si potessero esigere, e per virtù della legge si riputassero condonati;

Che ogni qualunque atto contrario alle disposizioni precedenti fosse irrito, nullo ed in niun modo da attendersi dai tribunali e giudici, e proibito fosse ai notai di rogarlo; riservata però alla suprema autorità del principe la facoltà di concedere esenzioni a chi ricorresse, quando per circostanze particolari il giudicasse conveniente.

La raccontata legge dispiacque grandemente alle comunità religiose, e sorto un grave bisbiglio ne' conventi, mandarono le loro lagnanze e ricorsi a Roma. Anche gli ecclesiastici secolari se ne rammaricarono, parendo loro che siccome nel secolo fra i parenti viveano, e fra di loro ed i laici non v'era altra differenza, se non quella ch'essi esercitavano il ministero divino, così ingiusta troppo e dura cosa fosse, ch'ei fossero privati di quei benefizii che la società procura a chi vive nella società.

Il duca Ferdinando, che era a Filippo succeduto, pubblicò, rispetto a questi ultimi, cioè agli ecclesiastici secolari, ai 15 di giugno del 1767, una sua volontà, per cui essi furono abilitati a succedere alle eredità dei loro ascendenti e collaterali sino al quarto grado, ed a fare acquisti di beni stabili, di censi, di fitti perpetui e di altri annui redditi, sì veramente che si obbligassero, pei beni di nuovo acquisto, di soddisfare a tutti i carichi pubblici, di non farne alienazione a favore di alcuna mano morta, e di non declinare pei detti beni il foro laicale. Il principe volle altresì che le successioni devolute ai detti ecclesiastici, per disposizione di qualche persona estranea o ad essi congiunta oltre il quarto grado, fossero irrite, e si avessero per nulle e di nessun effetto. La quale irritazione e nullità si intendesse anche estesa agli atti meramente lucrativi ed alle cessioni e donazioni, ancorchè rimuneratorie e corrispettive.

Un grave abuso s'era introdotto nell'assetto delle contribuzioni di certi beni ecclesiastici nel ducato di Parma. Certi beni, i quali al tempo della formazione del catasto, per appartenersi a persone laiche, erano stati allibrati e gravati, essendo in progresso di tempo passati in mano di persone e corpi che pretendevano esenzione od immunità, avevano la detta esenzione ed immunità ottenuta. Dal che, fra gli altri inconvenienti, era succeduto quello che la rata delle pubbliche gravezze spettante a tali beni, era andata tutta a cadere sopra i restanti beni accatastati con doppio ed intollerabile aggravio dei possessori; abuso non solamente lesivo dell'equità e giustizia naturale, ma anche contrario alle leggi fondamentali del ducato, secondo le quali trovavasi espressamente prescritto che i beni una volta accatastati passar dovessero col loro carico e colla qualità di tributarii in qualunque persona o corpo, ancorchè immune ed esente per qualsivoglia causa o titolo fosse; legge stata eziandio riconosciuta e confermata dai sommi pontefici Adriano VI, Clemente VII e Paolo III, quando furono signori di Parma e Piacenza.

Per ovviare ad un tanto disordine, il duca Filippo, a ciò movendolo sempre il Dutillot, già aveva ordinato, per legge promulgata espressamente ai 13 di gennaio 1765, che quei beni che nei citati catasti, per essere descritti ed allibrati in testa di laici o di persone o corpi sottoposti alla giurisdizione laicale, erano stati obbligati ai carichi pubblici, e che, per passaggi di successione, di donazione o d'altro titolo si ritrovavano allora o per l'avvenire si troverebbero in mano di persone o corpi che pretendessero privilegii, immunità ed esenzioni, dovessero aversi e si avessero per tributarii ed alle gravezze pubbliche così ordinarie come straordinarie sottoposti, come se tuttora si appartenessero ai rispettivi loro autori, in testa dei quali stati erano descritti ed allibrati.

Nel medesimo tempo però il principe volle che restassero immuni ed esenti i beni che negli ultimi catasti erano stati descritti ed allibrati con privilegio di esenzione ed immunità in favore delle chiese o di altre opere pie ecclesiastiche. Dichiarò inoltre immuni ed esenti tutti i patrimonii semplici, non solo già costituiti, ma anche da costituirsi in avvenire a favore degli ecclesiastici secolari promossi e da promuoversi agli ordini sacri, purchè non eccedessero i limiti della tassa sinodale da verificarsi innanzi i tribunali.

Perchè poi quanto aveva ordinato con maggiore esattezza sortisse il suo effetto, il duca creò un'intendenza sovrana, sopra i luoghi pii e sopra tutti i corpi cadenti sotto il nome di mani morte; uffizio del qual magistrato era di sopravvedere e provvedere che la volontà del principe fosse eseguita.

Nè alle narrate deliberazioni si rimasero i pensieri del Dutillot e del duca di Parma. Avevano i popoli supplicato al duca, e pregatolo di far considerazione quanto restassero offesi dalla soverchia libertà per cui si traevano fuor del dominio, e specialmente nelle curie di Roma, i litigii così dei secolari come degli ecclesiastici. Lamentavansi i popoli parimenti, ed al duca supplicarono, perchè vi rimediasse, che i benefizii e le pensioni ecclesiastiche dai diplomi romani si dessero a persone straniere con esclusione degl'indigeni; dal qual abuso segnatamente venivano a sentir danno moltissime chiese parrocchiali, anche quelle che rendite sufficienti per sè medesime non avendo pel decente esercizio del culto divino, erano sovvenute dalle liberalità dell'erario pubblico.

Le quali cose e supplicazioni bene considerato dal duca Ferdinando, ed avutovi riguardo, pubblicò, ai 13 di gennaio 1768, un editto, per cui comandò che, senza averne prima ottenuto il sovrano beneplacito, nissun suo suddito, o mediato o immediato, o secolare o ecclesiastico, o collegio od università, compresi i conventi e le famiglie religiose dell'uno e dell'altro sesso, senza la menoma eccettuazione, si ardisse di trarre o di esser tratto a contestare e sostenere, in qualunque grado d'istanza, liti giudiziali in alcun tribunale estero, compresi anche quelli di Roma, per qual si fosse causa, anche ecclesiastica e relativa a beni, ragioni, diritti e preminenze di qualunque sorte;

Che nissuno nemmeno si ardisse, senza il mentovato beneplacito, di ricorrere a principi, governi e tribunali esteri, nè per ragione di beni, azioni, preminenze e diritti di qualunque sorta, nè per conseguire ne' suoi Stati benefizii, pensioni ecclesiastiche, commende, dignità o cariche con annessa giurisdizione di qualunque grado o prerogativa;

Che i benefizii ecclesiastici curati e non curati, compresi anche i concistoriali, le pensioni, abbazie, commende, dignità e cariche di annessa giurisdizione, qualunque fossero, non potessero conseguirsi che da sudditi nazionali, e ciò ancora nemmeno senza il previo beneplacito dell'autorità sovrana;

Che senza la regia permissione dell'esecuzione nissun giudice o tribunale, tanto laico quanto ecclesiastico, s'ardisse di eseguire qual si volessero scritti, ordini lettere, sentenze, decreti, bolle, brevi e provvisioni di Roma, e di qual si fosse podestà o curia estera;

Che qualunque atto contrario alla presente sovrana disposizione che da qualche disubbidiente venisse fatto, fosse irrito e nullo e da aversi in nissuna considerazione, con ciò eziandio che i disubbidienti fossero severamente puniti anche in via economica, per la loro disubbidienza verso le principali massime di buon governo e le più rilevanti leggi dello Stato.