Venere ed Imene al tribunale della penitenza: manuale dei confessori
Part 6
ARTICOLO III.--_Della Bestialità_.--La bestialità è l'unione carnale con un essere che non è della specie umana. Così _S. Tommaso_. Esso è un gravissimo peccato, secondo il _Levit. 20, 15 e 16_, che dice: «Chiunque si accoppierà carnalmente con un giumento o con una pecora, sarà punito colla morte: sarà uccisa eziandio la bestia. La donna che si sarà accoppiata con un giumento, muoia con esso. Che il loro sangue ricada sul loro capo.»
Questo nefando delitto, essendo, secondo le regole della ragione, assai più esiziale di quanti altri sono peccati contro la castità, è reputato gravissimo ed è da tutti abborrito. Un tempo le leggi civili condannavano alle fiamme assieme alla bestia colui che non si vergognava di perpetrare tanta nequizia. Oggi, il colpevole di questo o di consimile delitto, perpetrato in pubblico, verrebbe condannato alla pena del carcere e ad una multa pecuniaria.
La diversa specie e il diverso sesso degli animali non mutano la natura del peccato, imperocchè la malvagità di esso risiede nel disordine contro natura. Non è quindi necessario enunciare in confessione la specie, il sesso o altre qualità della bestia, ma soltanto se il delitto fu consumato colla effusione del seme, ovvero se fu solo tentato. In qualunque modo, è questo, nella nostra diocesi, un caso riservato.
Tutti i teologi parlano dell'unione con il Demonio in forma d'uomo, di donna o di animale, ovvero raffigurato semplicemente nella immaginazione, e dicono essere consimile tale peccato al peccato della bestialità, e siccome esso implica una malizia particolare, deve questa essere confessata; la malizia è qui _una superstizione consistente in un patto con il Demonio_. In questa nefandezza rinvengonsi necessariamente due specie di malizia, una contro la castità, l'altra contro la religione. E' chiaro poi, che se un atto sodomitico si compie col Demonio sotto la forma apparente d'uomo, è questa una terza specie dello stesso peccato. Se il Demonio si presenta sotto l'aspetto d'una consanguinea o di una donna maritata, vi ha incesto o adulterio; se invece sotto l'aspetto di un animale, vi ha bestialità.
L'orrore che ispira un fatto incredibile, quale è quello del congiungimento carnale col cadavere di una donna, ci costringe a chiedere in quale categoria di peccati si deve porre tale congiungimento.
Alcuni vogliono riporlo fra i peccati di bestialità, altri fra quelli di fornicazione, ed altri finalmente fra i peccati di polluzione. E' tanto orribile questo delitto che, messa in disparte la questione speculativa, a noi sembra chiaro che la circostanza della donna morta devesi necessariamente dichiarare in confessione, come devesi dichiarare se questa donna, in vita, era una consanguinea, un'affine, una donna maritata, o una professante voto religioso.
CAPO IV.
_Dei peccatori di lussuria non consumata._
E' lussuria non consumata quella che non va fino alla emissione dell'umore seminale. E' lussuria non consumata: i pensieri voluttuosi; i baci, i contatti e gli sguardi impudichi; gli abbigliamenti femminili, le pitture e le sculture che sono indecenti; i discorsi e i libri osceni; le danze, i balli e gli spettacoli.
Di queste cose tratteremo brevemente dal punto di vista pratico.
ARTICOLO I.--_Diletti voluttuosi del pensiero_.--Sotto questo titolo comprendonsi tutti i pensieri cattivi in fatto di lussuria, cioè, desiderî, compiacenze e voluttà della immaginazione.
Il desiderio lussurioso è un atto della volontà che accenna ad un'azione cattiva, per esempio, alla fornicazione, o che cerca veramente di compierla, e allora il desiderio si chiama _efficace_. Il desiderio è invece _inefficace_ quando, pensando al conseguimento di una data cosa, si dice fra sè, per esempio: «Io vorrei fornicare con quella tal persona», sapendo che ciò è impossibile. Il desiderio dunque riguarda sempre il futuro.
La compiacenza lussuriosa al contrario riguarda sempre il passato, ed è la soddisfazione nel ricordare una cattiva azione, come, per esempio, il compiacersi ricordando cattivi discorsi o un congiungimento carnale. Della stessa specie è il rincrescimento di non aver fatto, in una data occasione, una cosa cattiva, per esempio, sedotta una ragazza, allorchè si viene a sapere che sarebbe stato facile il sedurla.
La voluttà immaginativa[8] (pensieri voluttuosi è il libero compiacimento in una cosa cattiva che il pensiero s'immagina reale, senza però che vi sia il desiderio di effettuarla; per esempio, allorchè colla immaginazione si finge di fornicare; e senza aver l'intenzione di compiere realmente l'atto, ci compiaciamo, con libero assenso, nella sua apparente illusione.
[8] Il testo latino ha _delectatio morosa_, che, essendo un termine tecnico della Teologia morale, si suole anche tradurre in italiano letteralmente colle parole _dilettazione morosa_. Noi in testa al presente articolo, lo traducemmo colle parole: _Diletti voluttuosi del pensiero_.
Questa _dilettazione_ dicesi _morosa_[9], non per la durata reale del compiacimento, poichè basta un unico istante per consumare internamente ll peccato, ma perchè il pensiero si sofferma e riposa su qualla idea, che si sa essere peccato.
[9] Da _mora_ che vuoi dire _indugio_: da ciò, il termine legale, _essere in mora_. (_Nota del traduttore_).
Ciò detto:
1. E' certo che il desiderio d'una cosa cattiva é peccato della stessa indole e della stessa specie della cosa che si desidera, perchè la volontà è la sede del peccato; e dove esiste desiderio di conseguire una cosa cattiva, la volontà è piena.
Da ció consegue che questo peccato si specifica considerandone l'oggetto. Le qualità dell'oggetto dasiderato e le sue circostanze che mutano la specie del peccato, o lo aggravano senza mutarnè la specie, devonsi dichiarare in confessione; per esempio, l'aver desiderato una consanguinea o una affine è una circostanza da dichiararsi unitamente al grado della consanguineità o della affinità, ancorchè, per un'astrazìone dèlla mente, si sia desiderato l'abbracciamento carnale senza badare al vincolo dl consanguineità o di affinità, imperocchè la malizia dell'incesto non può essere, per astrazione, separata dall'oggetto ma la cosa sarebbe altrimenti, se il penitente ignorasse la circostanza della consanguineità o dell'affinità.
Non basta dunque che il penitente dica in generale d'aver avuto cattivi desideri, d'aver desiderato cose impure: egli deve specificare ciò che ha desiderato, cioè se desiderò l'accoppiamento carnale, o dei semplici contatti o il solo atto di guardare, con una persona in genere, e di qual sesso, ovvero, se con una determinata persona, libera, o in qualche modo vincolata, ecc.
2. Non è meno certo che il libero compiacimento della volontà sopra un atto di lussuria di già avvenuto, implica la malizia contenuta nell'atto stesso, imperocchè la volontà abbraccia l'intero oggetto rivestito di tutte le sue circoetanze, e perciò si presenta rivestita di tutta la malizia. Dicasi lo stesso,--ed è evidente,--se alcuno si duole di non aver fatto cosa cattiva in un'occasione passata.
3. È egualmente certo essere peccato mortale il libero compiacersi della mente in una cosa venerea che la immaginazione si figura come reale. In questo caso, la cosa è mortalmente cattiva. e quegli che con libero consenso aderisce ad essa, per esempio, figurandosi di fornicare realmente contraviene per ciò stesso alla legge di Dio.
Nel libro _Della Sap., l. 3._ leggesi: «I pensieri cattivi separavo da Dio;» e nei _Proverbii, 4, 23_: «Poni ogni cura a conservare intatto il tuo cuore.»
Molti autori dicono che la _dilettazione morosa_ non si qualifica per l'oggstto esteriore, ma per l'oggetto raffigurato nella mente; ed in ciò differisce dal _desiderio_. La ragione di questa differenza è, che il _desiderio_ mira l'oggetto reale e trae con sè necessariamente tutte le note malizie ad esso inerenti, indipendentemente da qualsiasi particolare astrazione, mentre la semplice _dilettazione_ risiede nel semplice oggetto immaginato. Perciò, quegli che volontariamente si diletta nel pensiero dell'abbracciamento carnale con una donna maritata, consanguinea, affine, o monaca considerandola però semplicemente come femmina, e non altro, probabilmente non cade nella peccaminosità dell'adulterio, dell'incesto o del sacrilegio. Così _C. De Luogo_, _Bonacina_, _Layman_ ed altri non pochi citati da _S. Liquori, l, 5 n. 15_, il quale dice essere questa opinione assai probabile. Ciononpertanto, molti altri asseriscono essere più probabile l'opinione opposta, imperocchè ad essi non sembra fondata l'esposta differenza fra il _desiderio_ e la _semplice dilettazione_, e dicono che questa, come quello, abbraccia tutto l'oggetto non ostante le astrazioni che può aver fatto la mente. Così _S. Antonino_, _Cajetanos_, _Lessius_, _Sanchez_ _Suarez_, _Sylvius_, _P. Antoine_, _Collet_, _Dens_, ecc.
Entrambe le opinioni sona probabili, la seconda o è più sicura, ma è spesso difficile ottenere dai penitentl la confessione delle circostanze annesse all'oggetto pensato; allora i confessori prudenti, appoggiati alla prima opinione, devono astenersi da importune domande.
4. Quegli che s'avvede di dilettarsi in una cosa venerea, presente alla sua immaginaz.one, e la tollera con indifferenza, probabilmente pecca mortalmente, abbenchè non provi movimenti disordinati, imperocchè aderisce in un certo modo alla cosa cattiva, o almeno si espone al grave pericolo di aderirvi. Tale è, pratica, l'opinione di tutti i teologi.
5. Giova notare la rilevante differenza che corre fra _il pensiero di una cosa cattiva_ e _la dilettazione in una cosa cattiva_. Ci spiegheremo con un paragone: quegli che volontariamente _si diletta_, si compiace d'un omicidio che a sua immaginazione gli presenta come affettivo, certo pecca mortalmente. Ma quegli che _semplicemente pensa_ o parla d'un omicidio perpetrato o da perpetrarsi da altri non pecca perciò. Dicasi lo stesso circa le cose impudiche: la _semplice idea_ di questo o quel piacere impudico, non è peccato in sè, come non è peccato il riflettere ad esso; il ricordarlo, prevederlo. Se fosse altrimenti, i medici, i teologi, i eonfessori, i predicatori, che su questa materia studiano o scrivono, parlano o discutono, necessarimente peccherebbero: il che nessuno ammette.
Vi ha però questa differenza fra il pensiero d'un omicidio o d'altra consimile cosa cattiva e il pensiero d'una cosa impudica, che, cioè, quest'ultimo è sempre pericoloso in causa della nostra naturale concupiscenza; non è così dell'altro, perchè in noi non esiste una naturale propensione verso di esso. Per ciò, è peccato veniale, o mortale secondo il pericolo, l'immaginare cose oscene, a meno che ciò non sia scusato da qualche fine onesto.
È ancora da notarsi la differenza che corre tra il _sentire_ la dilettazione, e lo _acconsentire_ ad essa. Il _sentire_ è spesso una necessità, e può essere quindi non peccaminoso, ma l'_acconsentire_ dipende sempre dalla volontà. Una cosa è ben diversa dall'altra.
Molti, confondendo assieme _senso_ o _consenso_, _pensiero_ d'una cosa cattiva e _dilettazione_ in una cosa cattiva, disordinano le loro idee e tormentansi cogli scrupoli. Essi devono su ciò istruirsi ben bene, affine di togliersi dalle tenebre della confusione e dalle ambascie.
Quegli che prediligono sinceramente la castità posson star certi ch'essi non hanno acconsentito a moto alcuno di concupiscenza ogniqualvolta la loro mente vi si arrestò soltanto nella confusione delle idee o nella incertezza, imperocchè se vi avessero veramente acconsentito, avrebbero avvertito in se stessi un cambiamento di proposito e l'avrebbero ritenuto nella memoria.
Quegli invece che hanno la perniciosa consuetudine di abbandonarsi alla libidine, ove dubitino di avere o no acconsentito ad essa, devono persuadersi di avervi acconsentito perchè se si fossero opposti alla loro inclinazione naturale, avrebbero presenti alla memoria gli sforzi fatti; e siccome i peccati di lussuria moltiplicansi straordinariamente in breve tempo, possono ragionevolmente dire col profeta penitente: «Le mie iniquità sono diventate padrone di me.... esse sono più numerose dei capegli della mia testa». _Solm. 39, 13_.
_Si domanda_ se sia permessa ai fidanzati e ai vedovi di dilettarsi nel pensiero degli abbracciamenti carnali futuri, o passati.
R. 1. I fidanzati e i vedovi non peccano pensando al diletto annesso agli abbracciamenti, nè prevedendolo nel futuro, nè rammemorandolo come cosa passata, imperocchè è evidente che questo pensiero non è la vera _dilettatazione_ in una cosa venerea. Se c'è peccato, esso sta nel pericolo di commetterlo, andando più oltre: e il pericolo c'è sempre.
R. 2. Se i fidanzati o i vedovi acconsentano alla _dilettazione_ carnale, che sorge prevedendo il futuro accoppiamento, o rammentando gli accoppiamenti passati, peccano mortalmente, imperocchè si figurino il congiungimento venereo come effettivo e vi si dilettano volontariamente. Ora, l'atto carnale raffigurato come reale è, per essi che non sono coniugi, una fornicazione.
R. 3. Il conjuge che si diletta, in assensa dell'altro coniuge, figurandosi l'atto matrimoniale come effettivo, probabilmente pecca mortalmente, in ispecial modo se i suoi spiriti genitali si commovono grandemente, non già perchè acconsenta ad una cosa in sè stessa proibita, ma perchè si espone per solito al grave pericolo della polluzione. Se poi egli si compiace liberamente nel pensiero dell'accoppiamento futuro o passato, senza incorrere nel pericolo della polluzione, molti teologi dicono ch'esso pecca soltanto venialmente. Così _Sanchez_, _Bonacina_, _Lessïus_, _Cajetano_, _La Croix_, _Suarez_, _S. Liquori_.
Molti altri sostengono, moralmente parlando, che vi ha sempre peccato mortale, tanto pel pericolo, quanto per la disordinata commozione degli spiriti genitali, che non può essere qui connestata da fine legittima. Così _Navarrus_, _Azor_, _Vasquez_, _Layman_, _Nenno_, _P. Antoine_, _Collet_, _ecc._
Devonsi redarguire quindi i conjugi che così _si dilettano_, ed esortarli ad abbracciare il partito più sicuro. Non si devono però trattare con troppa severità, nè importunarli con domande odiose.
ARTICOLO II.--_Dei baci, dei toccameti, degli sguardi impudichi e dell'abbigliamento delle donne_.--E' da notarsi innanzi tutto che qui non si tratta dei baci, dei toccamenti, ecc., ecc., fra conjugi, ma soltanto fra persone libere: dei conjugi parleremo altrove.
§ I.--_Dei baci_.
I. I baci in parti oneste, come sulla mano o sulla guancia non sono, per indole loro, cose cattive, ancorchè fra persone di diverso sesso. Questa è la costante opinione degli uomini, comprovata dalla pratica universale.
Da ciò: 1° I baci che solitamente si danno tra fanciulli, incapaci di libidini, non implicano male alcuno; 2° I baci delle madri, delle nutrici, ecc., ch'esse danno ai loro fanciulli o ai fanciulli a loro affidati non si imputano a peccato; 3° Egualmente dei baci che, almeno ordinariamente, altre persone danno a fanciulli di tenera età, sieno maschi o femmine.
II. I baci, ancorchè onesti, dati o ricevuti per motivo di libidine, fra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, sono peccati mortali.
I baci in parti inusitate del corpo, per esempio, sul petto, sulle mammelle; o, come usano i colombi, introducendo la lingua nella altrui bocca, stimansi fatti con intendimenti libidinosi, o almeno inducono nel grave pericolo della libidine, e perciò non vanno esenti da peccato mortale.
III. E' certo che i baci, anche se onesti, che inducono nel prossimo pericolo di polluzione o di veementi commozioni di libidine, sono da reputarsi peccati mortali, a meno che non esista una grave ragione per darli ad altri o per permetterli sopra sè stesso, imperocchè l'esporsi a quel pericolo, senza necessità, è peccato mortale.
IV. Al contrario, è certo che gli onesti baci, soliti a darsi, senza morale pericolo di libidine, in segno di urbanità, di benevolenza, d'amicizia, per esempio, partendo o ritornando, non sono in modo alcuno peccati: così si pensa dovunque.
Egualmente non si può dire pei religiosi o pei monaci, nè pei preti secolari, i quali non possono ordinariamente scambiar baci con persone di sesso diverso senza una certa tal quale indecenza e senza generare scandalo ed offendere la religione.
V. I baci in sè stessi onesti, fatti come comporta l'uso comune, ma per leggerezza o per giuoco, senza grave pericolo di libidine, non sono più di un peccato veniale: essendo supposti onesti, non possono essere cosa cattiva: la loro peccaminosità sta in ragione del pericolo di libidine, ma nel caso nostro si suppone che questo pericolo sia pressochè nullo.
Da ciò consegue:
1. Quegli che chiede in matrimonio una giovane e che, per esempio, alla partenza e all'arrivo, l'abbraccia onestamente, senza pericolo di emozioni libidinose, o almeno senza pericolo di acconsentirvi, non si può accusare di peccato mortale. E molto meno pecca quegli che ha una ragione per coonestare questo atto, per esempio, il timore fondato di apparire troppo scrupoloso o strano, o di essere deriso o di diventare il ludibrio d'altri.
2. Per questa ragione è scusata quella ragazza che non può esimersi da onesti amplessi senza esporsi alla derisione o senza spiacere al giovane che la chiede in isposa.
3. Non devono essere troppo facilmente accusati di grave peccato i giovani d'ambo i sessi, che in certi giuochi si abbracciano vicendevolmente con decenza e senza pravo intendimento: si devono però prudentemente stornare da questo genere di giuochi, per il pericolo che sovente vi è annesso: ma importa alla loro salvezza di non incolparli, così alla leggera, di peccato mortale.
§ II.--_Dei toccamenti impudichi_.
1. Io qui alludo al toccare sè stessi o altri con intendimenti libidinosi: in questo caso c'è peccato mortale.
2. Se questi contatti avvengono per pura necessità, per esempio, per curare delle infermità non sono in modo alcuno peccati, benchè commovano gli spiriti genitali, o eccitino polluzione, semprechè non vi sia il consenso della volontà; ciò è chiarito da quanto si è detto circa la polluzione.
3. Se, all'infuori d'una legittima causa, toccansi in modo veramente lascivo altre persone dell'uno o dell'altro sesso, non si va esenti da peccato mortale, in forza dell'evidente pericolo di emozioni veneree e di polluzione, in cui s'incorre.
Così devonsi giudicare i toccamenti sulle parti genitali o intorno ad esse; egualmente, se si pone la mano, voluttuosamente, sulle mammelle d'una donna, ancorchè siano coperte dalla veste, perchè, per simpatia, esiste grave pericolo di emozione venerea e di polluzione. Se poi toccansi soltanto leggermente le vesti d'una donna, credesi non vi sia peccato mortale, imperochè cotesto atto non è tale da svegliare direttamente la lussuria.
_La Croix, l. 3, n. 902_, crede probabile che non commettano peccato mortale le fantesche che toccano le parti genitali dei fanciulli vestendoli, a meno che esse non facciano ciò con deliberato diletto. Non penso però che si possano scusare se fanno ciò senza necessità, perchè qui vi ha pericolo per se stesse e pericolo pei fanciuli, che cominciano a diventar grandicelli, e specialmente se sono maschi. Sorveglino i genitori con somma cura le fantesche di perduti costumi, le quali spesso insegnano malizie ai teneri fanciulli.
4. Non v'ha dubbio che mortalmente peccherebbe quella donna che anche senza passione di libidine, permettesse che la si toccasse nelle parti genitali, o vicino ad esse, o nelle mammelle, imperocchè evidentemente si esporrebbe a pericolo venereo e certo prenderebbe parte alla libidine altrui è perciò tenuta a respingere subito chi la tocca, rimproverarlo, percuoterlo, allontanare con forza le di lui mani, fuggire, o gridare se potesse mai aver speranza di soccorso.--_Billuart, t. 31, p. 478_.
5. Il dilettarsi toccando SENZA RAGIONE, le parti veneree è peccato veniale o mortale a seconda del pericolo che si corre soffermandosi in questo atto: il pericolo non è euguale per tutti: molti si commovono anche per un leggerissimo fatto sensuale e corrono il pericolo prossimo d'una polluzione; altri invece sembrano di legno e sasso, e non sono perciò obbligati ad avere tante precauzioni come coloro che sono sensibilissimi ai piaceri venerei.
Dissi _senza ragione_, imperocchè non sono peccaminosi questi toccamenti se si compiono per un motivo ragionevole e senza prava intenzione, per esempio, per pulirsi o per calmare un pizzicore.
Ben più, purchè non v'abbia pericolo di consenso, è lecito toccare se stesso, anche prevedendo commozione venerea o polluzione, d'altronde involontaria, se esiste un grave motivo, per esempio, per curare un'infermità, o, a detta di molti, per calmare un intollerabile prurito, come sovente avviene alle donne. Vedi _S. Liguori, l. 3. n. 419_.
6. Non si reputano peccati mortali i contatti fatti, per leggerezza o giuocando, sulle parti genitali d'altra persona dell'uno e dell'altro sesso, senza che vi sia grave pericolo, di libidine; qui tutta la malizia risiede nel pericolo, e noi supponiamo che in questo caso il pericolo sia leggiero. Perciò, lo stringere la mano d'una donna, premere le sue dita, toccarle leggermente il collo o le spalle, porre il piede sopra il suo piede, ecc. non è peccato mortale, a meno che, a motivo della personale gracilità dell'uno o dell'altra, non esista grave pericolo di libidine.
Al contrario, il giovine che fa sedere una ragazza sulle sue ginocchia e ve la trattiene, o abbracciandola la preme su se stesso ordinariamente commette peccato mortale, e la donna non va immune dallo stesso peccato, se volontariamente a tutto ciò acconsente.
L'esperienza prova abbastanza che atti di questo genere, anche fra persone del medesimo sesso, generano sovente il grave pericolo di abbandonarsi a cose oscene: cotesti atti devono quindi essere fuggiti o prevenuti; e non devono con facilità essere considerati come peccati non mortali, specialmente quando provengono da passione sensuale.
Questi e consimili atti non sono peccati mortali fra impuberi, perchè non v'ha in essi pericolo di Polluzione. Pure devonsi i giovani tener prudentemente lontani da questo genere di spassi, perchè non è mai troppo presto ch'essi apprenderanno le regole della decenza, e in questa materia é bene sieno cautamente messi in condizione di non commettere neanche dei peccati veniali.
7. Il toccare libidinosamente le parti genitali dei bruti è peccato mortale che appartiene alla bestialità: è pure peccato mortale il palpeggiarle per curiosità, per giuoco, per leggerezza fino a farne versare l'umore spermatico, e ciò non tanto per la dispersione del seme della bestia, quanto perchè tale azione eccita violentemente la libidine in chi tocca la bestia stessa. Così _S. Liguori, l, 3, n. 420_. _Collet_, _Billuart_, e molti altri, contro _Diana_ e _Sanchez_, il quale ultimo ha poscia modificato la sua opinione.
Secondo _La Croix_, _Sanchez_, e _S. Liguori_ non sarebbe peccato mortale il toccar le parti genitali d'una bestia senza intenzioni libidinose, sempre che non avvenga perdita di seme; _Concina_, _Collet_, e _Billuart_, ecc. affermano l'opposto e sostengono che questa azione è gravemente pericolosa.
Colui dunque che predilige la castità deve astenersi da questi atti; e i confessori devono comportarsi con molta prudenza verso coloro che peccano su questa materia, affine di non conturbarli senza frutto o con pericolo.
Quelli che sono da necessità obligati ad aiutare nei loro accoppiamenti gli animali domestici, come i cavalli, i tori e i porci, non peccano, benchè sorgano in essi dei movimenti libidinosi, ai quali però essi non acconsentano. E' questa opinione universale.
§ III.--_Degli sguardi impudichi_.
L'esperienza dimostra che la vista influisce meno sulla lussuria che il tatto: nullameno non si può negare essere gli sguardi impudichi spessissimo un peccato mortale o veniale secondo l'intenzione, il consenso, o il pericolo: