Venere ed Imene al tribunale della penitenza: manuale dei confessori

Part 11

Chapter 113,559 wordsPublic domain

1. Che S. Paolo non nega punto, che lo scopo proprio del matrimonio sia la procreazione della prole; tutt'altro; ei dice anzi che il matrimonio la suppone: le sue parole perciò devono essere prese nel senso che si può evitare di cadere nella incontinenza anche usando il matrimonio come mezzo di procreazione della prole.

2. Che anche il catechismo del Concilio di Trento deve essere interpretato in questo senso.

3. Che la Chiesa non distoglie i vecchi dal contrarre matrimonio, perchè se li distogliesse, ne verrebbero mali maggiori, come le fornicazioni, e ed altre incontinenze.

Da ciò risulta infine che il matrimonio fu istituito per l'unione procreatrice della prole, o per rendere il debito coniugale, che non è che in via secondaria ch'esso può essere giudicato come un rimedio contro la concupiscenza; per ciò non è permesso chiedere il debito coniugale a una moglie sterile, vecchia, o incinta; nè essa stessa può richiederlo. Del resto i sostenitori di questa opinione dicono che in entrambi i casi il peccato sarebbe soltanto veniale, imperocchè l'atto coniugale è per sè stesso buono, e qui non sarebbe peccaminoso se non per la sola circostanza di non essere in relazione con uno scopo legittimo-circostanza che non costituisce materia di peccato mortale. Per queste ragioni essi dicono che non abusano del matrimonio quegli sposi che compiono l'atto coniugale senza mirare ma anche senza escludere la procreazione della prole, e che sarebbe spingerli a peccati più gravi il volerli talora strappare da certi peccati veniali.

Dopo tutto, questa controversia è di poco momento, in pratica, pei confessori, ma essa è, di natura sua, atta a rimuovere dal matrimonio persone timorate: perciò è facile il comprendere queste parole dell'Apostolo circa i coniugi: «Essi tuttavia proveranno le tribolazioni della carne» _I. ai Corin. 7, 28_), e al _v, 8, stesso cap._ «Io dico poi, che è buona cosa l'essere celibi o vedovi, se vi si sa persistere, come faccio io».

I teologi insegnano anche, come molto probabile, che l'esercitare l'atto coniugale, in parte mirando alla prole in parte mirando al piacere venereo, è un peccato veniale imperocchè si serve in tal modo alla libidine. Così _Sylvius l. 4, p. 663_, _Billuart_, _Dens_, _ecc._ Di più, _Sylvius_ sostiene essere peccato veniale l'approvare e lo acconsentire al piacere che è annesso all'atto procreatore della prole, perchè tale piacere, sorgendo da indole corrotta, è sempre turpe, ed oscura l'intelletto. Ma _Domenico Soto_, _Sanchez_ e altri insegnano, come molto probabile, non essere in ciò peccato alcuno, perchè se la natura unì all'atto carnale un senso di piacere, lo fece per favorire la procreazione della prole, come fece per la conservazione dell'individuo col gusto del mangiare e del bere, senza di cui queste necessarissime funzioni sarebbero state neglette.

_Si domanda_ se sia permesso usare del matrimonio per motivo di salute.

R. È certo che non è pemesso contrarre matrimonio nè usare di esso unicamente allo scopo di conservare o di ricuperare la salute, imperocchè questo è uno scopo estraneo al matrimonio, e sarebbe quindi un peccato veniale il far ciò, per la ragione che si compirebbe un atto mancante del proprio e vero scopo.

Così _S. Tomaso supp. 9, 94, art. 5_, al 4, e in generale i teologi. Ma non è peccato contrarre matrimonio o usare di esso mirando alla procreazione della prole, ma nel tempo stesso, in via secondaria, e quasi accidentale, proponendosi di dar così un sollievo alla natura e di conservarsi sano: nulla v'ha di disordinato in tutto ciò.

ARTICOLO II.--_Della richiesta del debito conjugale_--I conjugi non sono per se stessi obbligati a richiedere il debito conjugale, imperocchè nessuno è obbligato ad esercitare un proprio diritto. In qualche caso però, vi possono essi essere obbligati; cioè:

1. Se è necessario aver dei figli per prevenire gravi danni alla religione o allo stato: ciò è evidente;

2. Se un conjuge, ordinariamente la moglie, mostra con certi indizii di desiderare l'atto carnale che non osa per pudore di chiedere apertamente; allora l'altro conjuge deve prevenire la richiesta: questo però sarebbe piuttosto il caso di un compimento del debito conjugale tacitamente richiesto, che di una reale richiesta del debito stesso.

Ma sono molti i casi in cui non è permesso chiedere il debito conjugale senza peccare o mortalmente o venialmente. Tratteremo ora questo argomento in due paragrafi.

§ I.--_Di coloro che peccano mortalmente esigendo il debito conjugale_.

Pecca mortalmente il conjuge che esige il debito conjugale nei seguenti casi:

1. Se, prima o dopo il matrimonio, ha fatto voto di castità, imperocchè in forza del proprio voto è tenuto ad astenersi da ogni atto venereo che non sia debitamente giustificato così statuiscono le _Decret. l. 3, tit. 32, c. 12_. Ma è obbligato a rendere il debito se l'altro conjuge lo richiede: infatti o esso fece il voto dopo aver contratto matrimonio e allora non ha certo potuto alienare un diritto che spetta all'altro conjuge; o fece il voto prima del matrimonio, e allora contraendo matrimonio peccò gravemente, ma concesse però nel tempo stesso al suo conjuge ciò che in faccia a Dio gli promise, per cui questi, CHE IGNORAVA QUEL VOTO emesso, può accampare i suoi diritti conjugali acquistati, e l'altro non può giustamente rifiutarsi di assecondarli. Così tutti i teologi.

Dissi, _che ignorava quel voto_, perchè se uno degli sposi avesse conosciuto, prima del matrimonio, il voto emesso dall'altro, si dovrebbe credere ch'egli lo abbia approvato, e non potrebbe perciò lecitamente richiedere il debito conjugale se non con una dispenza. Egualmente se, durante il matrimonio uno degli sposi col consenso dell'altro facesse voto di castità e a più forte ragione se questo voto fosse fatto da entrambi con mutuo consenso: nessuno in questo caso, potrebbe chiedere il debito conjugale.

In proposito _Dens, t. 7, p. 196_, decide che non è in generale, conveniente che gli sposi, specialmente se sono giovani, si votino a pepertua castità, perchè in tal caso _l'amore fra essi scema, il loro vincolo spirituale si allenta, e più acre punge lo stimolo della carne: laonde il confessore non deve nè consigliare né permettere loro tale voto_.

Esiste dunque ordinariamente, dopo la consumazione del matrimonio, una ragione sufficiente per domandare la dispensa da cotesti voti, affinchè gli sposi che abitano assieme, vinti dalle tentazioni della carne, non sieno indotti a peccare contro l'obbligo che si sono imposto.

Si noti che la dispensa del voto, emesso da un conjuge, senza saputa dell'altro, non è un caso riservato al sommo Pontefice, imperocchè, per massima, _le cose odiose devono essere interpetrate ristrettivamente_, ed il solo caso riservato è quello del voto di _perfetta_ castità. Ora, nel caso di cui si tratta, non fu votata la castità _perfetta_, perchè resta sempre l'obbligo di rendere il debito coniugale che fosse richiesto. Egualmente non è riservato il voto emesso prima del matrimonio, imperocchè in virtù del susseguente matrimonio, il voto, di perfetto, diventa imperfetto. Il vescovo può dispensare da questo voto. Ma la cosa sarebbe diversa--e ciò è evidente--se il voto fosse emesso da entrambi, ovvero da uno solo, ma col consenso dell'altro.

Il voto di non contrarre più matrimonio, o di prendere gli ordini sacri, dopo aver già contratto matrimonio; e il voto di abbracciare lo stato ecclesiastico, emesso dopo la consumazione del matrimonio, non impediscono nè il rendere nè il chiedere il debito coniugale, e in questi casi perciò non è necessaria dispensa alcuna, imperocchè questi voti non vincolano se non dopo la dissoluzione del matrimonio.

E' a notarsi che il voto di castità perpetua, emesso prima o dopo il matrimonio, e che non impedisce di rendere il debito coniugale, diventa voto _perfetto_ morendo l'altro coniuge, e non può essere rotto se non dal solo Pontefice, qualora si volesse contrarre un nuovo matrimonio.

Quegli che, dopo il voto di non sposare, contrae matrimonio, pecca mortalmente, ma può, senza dispensa, rendere e chiedere il debito coniugale. Sciolto questo matrimonio, non ne potrebbe validamente contrarre un altro senza dispensa.

II. Il coniuge che ebbe un commercio carnale, naturale e completo, con persona consaguinea all'altro coniuge in primo o in secondo grado, non ha più il diritto di chiedere il debito coniugale, e pecca mortalmente se lo esigesse, perchè egli avrebbe in questo caso stabilita col suo coniuge una parentela _d'affinità_, affinità che è un imdimento sopraveniente al matrimonio validamente contratto. Da questo impedimento può dispensare il vescovo da sè o col mezzo dei suoi vicarii generali, ovvero può dar facoltà di dispensa ai confessori.

Nella nostra diocesi, per una speciale concessione di Monsignor _Pidoll_, tuttavia in vigore, i parrochi primarii possono dispensare ogni diocesano da questo impedimento, ma solamente nel foro della penitenza, impartiscano o no la sacramentale assoluzione (_Enchiridion, p. 9._)

Questo impedimento, sopravveniente al matrimonio, essendo stato istituito come una pena, non obbliga la parte innocente, la quale può quindi chiedere il debito, e l'altro coniuge è tenuto a ricambiarlo. Se poi l'incesto avesse avuto luogo anche col consenso del coniuge, questi--come molti teologi pensano--non avrebbe più il diritto di chiedere il debito coniugale. Ma molti altri pensano diversamente, e dicono che questa pena non è formalmente espressa nel Diritto canonico.

E' certo che la donna, violentata, e l'uomo che pecca con donna che ignora essere consanguinea a sua moglie, non vanno incontro ad impedimento alcuno, perchè quì non vi è colpa; e, nell'ultimo caso, l'incesto non è formale, essendo necessaria perciò la consapevolezza: _Decret. l. 4, tit. 13, cap. I_: Da questo _cap. I. Decret._ si desume che esime egualmente da impedimento l'ignoranza delle proibizioni della Chiesa, perchè anche quì non c'è consapevolezza. Egli è tuttavia cosa più sicura--come dice _Collet. t, 6, p. 89_.--impetrare la dispensa del vescovo.

III. Quegli che, durante il matrimonio, battezza o tiene al fonte battesimale la propria prole o la prole del suo coniuge, contrae l'impedimento della parentela spirituale. Così statuisce un _Decreto, caus. 30, 9, 1. can. ai conf._ e _le Decretali, l, 4. tit. 11 c. 2_. Nullameno, esso è tenuto a rendere il debito al coniuge che lo richiede, ma questi avrebbe perduto il diritto di chiederlo, qualora, consigliando o esortando, fosse stato la causa per cui l'altro battezzò o tenne al fonte battesimale la prole.

Se, per necessità o per assoluta ignoranza, un coniuge avesse battezzato la sua o la prole dell'altro coniuge, non incorrerebbe in impedimento alcuno: ciò risulta dal _cap._ citato, _lib. 4. Decret._ Vuolsi che esista la scusa della _necessità_ rispetto al padre--dicono _Pontas_, _Collator Andag. Collet_, ecc.--quando manca il sacerdote, abbenchè vi possano essere dei laici, imperocchè le _cose odiose devono essere interpretate rispettivamente_, e il Diritto ecclesiastico d'altronde non si spiega chiaramente sul fatto della mancanza di laici. Altri non pochi dicono che il padre non versa in una vera _necessità_, qualora sia presente un'altra persona qualunque, sia un prete, sia un laico, sia anche una donna, purchè sappiano battezzare. Pare che questo sia il vero significato racchiuso nel vocabolo _necessità_; infatti cosi dice il Rituale: «Il padre, o la madre, non deve battezzare la propria prole, fuorchè nel caso in cui, imminente essendo la morte, non sia possibile trovare altre persone che vengano a battezzare.» È necessario allora appigliarsi al partito più sicuro, e chiedere la dispensa. Il parroco primario può in questo caso, come abbiamo già detto dianzi, dispensare nel foro della penitenza qualsiasi diocesano.

Quegli che ignora la prole ch'egli battezza o tiene al fonte battesimale sia sua o del suo coniuge, non perde il diritto di chiedere il debito coniugale, perchè non è reo di alcuna colpa: se poi, sapendo che la prole è sua o del suo coniuge, ignora però la proibizione della Chiesa, è pure probabile che non incorra perciò in alcuna pena. Questa opinione sembra essere quella di _Dens. tit. 7, p. 262_ e di _S. Liguori, l. 6, n. 152_. Tuttavia sarebbe cosa più sicura di ottenere in questo caso la dispensa.

Da ciò deriva che un padre il quale, sia per ignoranza, sia per necessità, battezza o tiene al fonte battesimale la prole legittima o spuria, propria o d'altri, nata da donna colla quale non è ammogliato, stabilisce con questa donna un impedimento, in forza del quale non ci può essere tra loro matrimonio a meno che non avvenga una dispensa: e la ragione è che la parentela spirituale, contratta fuori dal matrimonio, non costituisce punto per sè stessa una pena.

IV. Colui che sa in modo certo che il suo matrimonio nullo, per esempio, in causa d'un impedimento d'affinità proveniente da commercio carnale illecito, non può nè chiedere il debito coniugale nè renderlo per qualsiasi motivo, imperocchè commetterebbe una vera fornicazione: la cosa e ragionevolmente chiara, ed è anche espressamente chiarita nelle _Decretal, l. 5, tit. 39, cap. 44_.

Se poi ha contratto un matrimonio di dubbia validità, ovvero, se sorge il dubbio, dopo averlo contratto; esso, o si avvede che questo dubbio è privo d'ogni fondamento di ragione e allora lo deve respingere come uno scrupolo, e può chiedere benissimo il debito coniugale; o s'accorge che esso è appoggiato a ragioni non sprezzabili, e allora non può chiedere il debito, se prima non è coscenziosamente certo; diversamente; egli incorrerebbe nel pericolo di fornicare. Ma egli è tenuto a rendere il debito al coniuge che non dubita, e lo richiede; imperocchè fra due mali che non si possono evitare, è da scegliersi il minore; ed è certo male minore esporsi al pericolo d'una materiale fornicazione, che a quello di essere ingiusto contro l'altro coniuge. Queste decisioni si trovano al _cap._ che dianzi abbiamo citato.

Qui si suppone che non esistano giusti motivi per ricusare il debito coniugale o per sottrarvisi con sotterfugi, imperocchè nel caso invece in cui ci fosse pericolo d'ingiustizia, non si dovrebbe rendere il debito. Dicasi egualmente pel caso in cui gli argomenti per la nullità del matrimonio fossero molto più serii che quelli per la validità non sarebbe permesso rendere il debito coniugale, imperocchè si commetterebbe senza dubbio alcuno una fornicazione. Così _Dens t. 7. p. 199_.

Se entrambi gli sposi dubitassero della validità del matrimonio, nè l'uno nè l'altro potrebbe nè chiedere nè rendere il debito coniugale: ciò risulta da quanto si è già detto,

§ II.--_Di coloro che peccano venialmente esigendo il debito coniugale_.

I. Qualche teologo, citato da _S. Liguori l. 6, n. 91 5_,--dice, assecondando S. Tomaso, che è peccato mortale lo accoppiarsi alla moglie durante i mestrui, i quali sono quel flusso sanguigno che ordinariamente si appalesa ogni mese nelle donne atte a rimaner fecondate; ed è peccato perchè si nuoce alla prole e perchè è cosa proibita da Dio come risulta dal _Levitico, 20, 18_; altri comunemente insegnano che è peccato, perchè con esso si offende la scienza, ma è peccato soltanto veniale, imperocchè l'accoppiamento carnale esercitato durante i mestrui o non nuoce affatto o nuoce ben poco alla prole, e di più, la proibizione espressa al _Levitico_ fu come pratica, abrogata dalla nuova Legge. Così _S. Antonino_, _Navarrus_, _Concina_, _Pontius_, _Bonacina_, _Paludanus_, _Caietano_, _Sylvius_, _Billuart_, _Dens_, ecc. Se poi vi fosse una causa ragionevole che giustificasse la richiesta del debito coniugale, per esempio, una grave tentazione, o per sfuggire alla incontinenza, non vi sarebbe alcun peccato. Così _Navarrus_, _Paludanus_, _la scuola di Salamanca_, _S. Liguori_.

Se però la mestruazione, che ordinariamente non va più in là di due o tre giorni, si prolungasse e diventasse quasi continua come talvolta accade, il marito può, senza peccare, chiedere il debito coniugale; imperocchè sarebbe per esso assai più grave l'astenersene.

Tutti sono d'accordo che non pecca la moglie, la quale rende il debito durante la mestruazione: ed è pure tenuta a renderlo, se il marito non voglia ascoltare benigni avvertimenti e desistere, a meno che non sia evidente un grave danno, come suole accadere allorchè la mestruazione è sovrabbondante.

Ciò che si dice riguardo al tempo dei mestrui, dicasi con eguale ragione riguardo al tempo della gravidanza e del flusso che segue il parto. Vedi _S Liguori l. 6, 926_.

II. Chiedere il debito coniugale durante il tempo della gravidanza non è peccato mortale, semprechè sia escluso il pericolo d'aborto; è opinione questa comunissima fra i teologi, ed è una conseguenza di quanto abbiam detto intorno alla «richiesta del debito coniugale per evitare la incontinenza.» Nel caso, di cui è parola, il feto umano si trova talmente avvolto nella matrice ch'esso non può essere toccato dal seme dell'uomo, ed è per ciò che non è presumibile un facile aborto. Per tali motivi, con importune interrogazioni non devonsi su questo tema molestare i coniugi.

_Sanchez l. 9, disp. 22, n. 6_, e molti teologi da esso citati insegnano che non vi ha colpa, nemmeno veniale, nel richiedere il debito coniugale durante la gravidanza, imperocchè, non richiedendolo, sarebbe come sottostare ad una quasi continua astinenza dall'atto coniugale, e il matrimonio in allora, che fu istituito come un rimedio contro la concupiscenza, non servirebbe che ad irritare, non a calmare la libidine; sarebbe un inganno. Tuttavia _S. Liguori l. 6. n. 924_, con molti altri limita questa facoltà al solo caso nel quale esista pericolo di incontinenza.

Altri teologi invece, e non pochi, pensano che anche in questo caso il richiedere il debito coniugale non va esente da colpa veniale, imperocchè, essi dicono, l'atto coniugale benchè esercitato per evitare la continenza, manca del suo corpo legittimo. È questa l'opinione dei Padri e dei dottori sopracitati.

Quanto a noi, non tenteremo certo di definire la controversia. Commiserando questa pericolosa condizione dei conjugi diremo soltanto doversi essi lasciare nella loro buona fede, qualora il volerli distogliere dalle loro abitudini li potesse spingere verso falli più gravi.

III. San Carlo avverte i conjugi di astenersi, con mutuo assenso, dall'uso del matrimonio, nelle feste solenni, nei giorni domenicali, nei giorni di digiuno, e in quelli nei quali si è ricevuta o si deve ricevere la S. Eucarestia Ciò è conforme a più statuti rituali, e, fra gli altri, a quello di Mans, _p. 140_ Molti teologi, citati da _Sanchez e da S. Liguori_, sostengono che il chiedere il debito conjugale nei giorni sopraindicati e specialmente in quelli in cui si deve ricevere la S. Eucarestia, non va immune da peccato veniale, a meno che non ci sia una causa ragionevole che scusi, come sarebbe una grave tentazione. Questa opinione è motivata da ciò: che i diletti della carne distruggono grandemente il pensiero e lo rendono meno atto ad applicarsi a quelle cose spirituali, alle quali sono consacrati quei giorni. Tuttavia, _Benedetto XIV_, nel _Sinodo Diocesano, l. 5, c. I. n. 8_, nota che questo, ora, non è che un consiglio, benchè un tempo la Chiesa l'avesse prescritto sotto gravi pene.

Tutti i teologi dicono, con _S: Francesco di Sales_, (_Introd. alla Vita Devota, 2° part. cap. 20_), che il conjuge il quale nel giorno in cui ricevette o deve ricevere la divina Eucaristia, rende il debito conjugale, richiesto, non pecca; e di più che è pure tenuto a renderlo, se l'altro conjuge non vuole ascoltar preghiere perchè desista.

Quì i teologi si domandano, se colui, il quale ebbe nel sonno una polluzione, possa ricevere la sacra Eucarestia. Essi sogliono rispondere con S. Gregorio Magno, il quale, nella lettera al divino Agostino, apostolo nella Gran Bretagna e riferita nel _Decreto, p. I, dist. 6, c. 1_, faceva questa distinzione:--Questa polluzione proviene o da sovrabbondanza naturale d'umori o da infermità, e in questi casi non è colpevole; o proviene da eccessi di gola, e allora è peccato veniale; ovvero da pensieri precedenti, e può essere peccato mortale. Nei primi casi, è uno scrupolo da non temersi; nel caso degli eccessi di gola, la polluzione non impedisce che si riceva il sacramento o si celibrino i Misteri, qualora a far ciò consigli un ragionevole motivo, per esempio, l'essere un giorno di festa o una domenica, nell'ultimo caso,--ci dice S. _Gregorio_--«una tale polluzione deve fare astenere in quel giorno dalla celebrazione d'ogni sacro mistero.» Cionondimeno, se la polluzione non è per la sua origine mortale ovvero (_trattandosi d'un sacerdote_) se il sacerdote, realmente pentito, sia stato da essa assolto, potrà in quel giorno celebrare, quando a ciò lo consigli qualche ragionevole motivo.

Quegli che, accoppiandosi carnalmente nel matrimonio, desidera che dal suo atto non nasca prole, pecca: su ciò sono d'accordo tutti i teologi, ma sarebbe cotesto soltanto un peccato veniale, giusto l'adagio che _finis præcepti non cadit sub præcepto_. Così _Sanchez l. 9, disp. 8, n. 10_ e molti altri. Ma v'hanno pure dei teologi, del resto pochissimi che lo vogliono un peccato mortale.

Però, è peccato mortale, qualora l'impedimento alla fecondazione venga opposto volontariamente.

ARTICOLO III.--_del ricambio del debito conjugale_.--Noi dovremo dire:

I. Dell'obbligo di rendere il debito conjugale;

II. Delle cause che dispensano da ricambiare il debito conjugale.

3. Di coloro che peccano mortalmente rendendo il debito coniugale.

4. Di coloro che commettono il peccato di Onan.

5. Di coloro che, rendendo il debito coniugale, peccano venialmente.

§ I.--_Dell'obbligo di rendere il debito coniugale_.

Secondo la S. Scrittura e la Ragione, è stretto obbligo in ciascun coniuge di rendere il debito coniugale all'altro che lo chiedessse _espressamente_ o _tacitamente_.

1. Secondo la S. Scrittura: _I. ai Corin. 7, 3_: «L'uomo renda il debito coniugale alla moglie, e la moglie lo renda al marito: non vogliate imporvi delle privazioni, a meno che ciò non avvenga con mutuo consenso per adempiere agli ufficii della preghiera». Queste parole esprimono chiaramente lo stretto obbligo.

2. Secondo la Ragione: Da ogni contratto nasce l'obbligazione naturale di stare a quanto si è convenuto; ora precipuo oggetto del matrimonio è la mutua prestazione del corpo per compiere ordinatamente l'atto coniugale, perciò: chi senza legittimo motivo ricusasse l'atto coniugale, mancherebbe gravemente ad un patto stipulato solennemente e con giuramento, e peccherebbe mortalmente. Così tutti i teologi.

D'onde risulta: 1. E' peccato mortale il ricusare, fosse anche per una sol volta, senza legittimo motivo, il debito carnale al coniuge che lo chiede con insistente ragionevolezza. Ma se il richiedente con facilità si adatta alla privazione e non incorre nel pericolo della incontinenza, allora il ricusare alcune volte il debito coniugale, o non è peccato, o se lo è, non è mortale.--2. Uno dei coniugi non può lungamente stare assente quando l'altro coniuge vi si opponga a meno che non esista una grande necessità. Diversamente, una tale assenza equivarrebbe al rifiuto di rendere il debito coniugale, e lederebbe gravemente la giustizia.

§ II.--_Dei motivi che dispensano dal rendere il debito coniugale_.

Come un legittimo motivo può talvolta dispensare dal restituire una cosa, così può egualmente dispensare dal restituire il debito coniugale. Molti sono i motivi di questo genere, cioè;