Venere ed Imene al tribunale della penitenza: manuale dei confessori

Part 1

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VENERE ED IMENE

AL

TRIBUNALE DELLA PENITENZA

MANUALE DEI CONFESSORI

per Monsignor BOUVIER vescovo di Mans.

Traduzione dal latino di O. Gnocchi Viani

U. BASTOGI EDITORE LIVORNO

Ristampa anastatica dell'edizione di Roma, 1885.

*INDICE*

AVVERTIMENTO

PARTE PRIMA--_Dissertazione sul VI comandamento del decalogo_

CAPO I--Della Lussuria in genere

» II--Delle diverse specie di lussuria consumata

_Articolo_ I--Della fornicazione

§ I--Della fornicazione semplice

§ II--Del concubinato

§ III--Della prostituzione

_Articolo_ II--Dello stupro

» III--Del ratto

» IV--Dell'adulterio

» V--Dell'incesto

» VI--Del sacrilegio

_Appendice_--Dei preti provocatori di turpitudini

CAPO III--Delle diverse specie di lussuria consumata contro natura

_Articolo_ I--Della polluzione

§ I--Della polluzione volontaria considerata in se stessa

§ II--Della polluzione volontaria considerata nella sua origine

§ III--Della polluzione notturna

§ IV--Dei movimenti disordinati

§ V--Norme dei confessori verso coloro che si dànno alla polluzione

_Articolo_ II--Della sodomia

» III--Della bestialità

CAPO IV--Dei peccati di lussuria non consumata

_Articolo_ I--Diletti voluttuosi del pensiero

» II--

§ I--Dei baci

§ II--Dei toccamenti impudichi

§ III--Degli sguardi impudichi

§ IV--Dell'abbigliamento delle donne

_Articolo_ III--

§ I---Dei turpiloqui

§ II--Dei libri osceni

§ III--Delle danze e dei balli

§ IV--Degli spettacoli

CAPO V--

§ I--Delle cause della lussuria

§ II--Degli effetti della lussuria

§ III--Dei rimedi della lussuria

PARTE SECONDA--_Supplemento al Trattato sul Matrimonio_

QUESTIONE I--Dell'impedimento per impotenza

_Nozioni preliminari_

QUESTIONE II--Del debito coniugale

CAPO I--Del debito coniugale chiesto e reso

_Articolo_ I--Dell'atto coniugale considerato in se stesso

§ I--Dell'accoppiamento per sola voluttà

§ II--Dell'atto coniugale compiuto per evitare l'incontinenza

_Articolo_ II--Della richiesta del debito coniugale

§ I--Di coloro che peccano mortalmente esigendo il debito coniugale

§ II--Di coloro che peccano venialmente esigendo il debito coniugale

_Articolo_ III--Del ricambio del debito coniugale

§ I--Dell'obbligo di rendere il debito coniugale

§ II--Dei motivi che dispensano dal rendere il debito coniugale

§ III--Di coloro che peccano mortalmente rendendo il debito coniugale

§ IV--Di coloro che commettono il peccato di Onan

§ V--Di coloro che peccano venialmente rendendo il debito coniugale

CAPO II--Dell'uso del matrimonio

_Articolo_ I--Quando i coniugi peccano usando del matrimonio

» II--Dei contatti fra coniugi

CAPO III--Norme dei confessori verso le persone coniugate

AVVERTIMENTO

In questo libro, destinato esclusivamente ai preti e ai diaconi, noi abbiamo tentato di raccogliere ciò che sarebbe pericoloso ignorassero i sarcerdoti, esercenti il ministero della confessione, e ciò che non può essere spiegato negli atti pubblici dei seminarii, nè confidato indistintamente a giovani alunni senza peccare di indecenza. Questo trattato si svolge intorno al VI comandamento del Decalogo e ai doveri matrimoniali, e contiene una quantità di questioni di pratica quotidiana che non di rado lasciano indecisi e inquieti i più dotti confessori, i quali non le han mai finora trovate esposte e discusse con ordine e lucidità: gli autori di teologia morale che fino ad oggi essi hanno potuto avere fra le mani, o sono troppo rigidi, o sono incompleti e insufficienti. Perciò abbiamo stimato far cosa utile ai giovani preti e ai diaconi il trattare dei peccati contro la castità e dei mutui doveri degli sposi.

Dopo aver letti molti libri di teologia su queste materie, ci proponemmo di contenerci su una via di mezzo tra la soverchia severità e la soverchia indulgenza. Nè agimmo in ciò a capriccio, ma abbiamo specialmente fatto fondamento sui giudizii dei migliori autori. Perciò chiunque non volesse sottoscrivere alle nostre sentenze, potrà consultare altre opere, bilanciare le diverse opinioni e scegliere con cognizione di causa quanto gli sembrerà più probabile.

Ciò che è certo, è che i nostri intendimenti sono ispirati da retto fine; e ne chiamiamo giudici i lettori. Ci affrettiamo però a pregarli di non accusarci di mollezza nè di voler abusare delle nostre decisioni, de' nostri principii, delle nostre eccezioni, nè di favorire una perniciosa rilassatezza nei costumi.

Raccomandiamo ai lettori cautela e specialmente la prudenza, che è l'occhio di tutte le altre virtù: pesino bene con maturo giudizio motivi e circostanze. Del resto, li supplichiamo instantemente, in nome della verità, a indicarci gli errori, nei quali possiamo essere caduti.

Molti ci hanno espresso il desiderio di vedere questo nostro libro, annesso alle nostre opere complete che portano il titolo _Istituzioni teologiche_. Ma la grave ragione che ce lo fece pubblicare separato fin dal principio, sussiste sempre per indurci a mantenere questo _Manuale_ diviso da Opere destinate a correre liberamente fra le mani di tutti i seminaristi senza distinzione alcuna.

PARTE PRIMA

DISSERTAZIONE

_Sul VI Comandamento del Decalogo_

Questo lubrico argomento essendo sempre, per la nostra fragilità, pericoloso non lo si deve studiare che per necessità, con animo vigilante, con retto fine, e invocando la suprema assistenza di Dio. Chiunque facesse troppo a fidanza colle proprie forze, e si gettasse perciò in questo argomento senza discrezione e senza prudenza, non ne uscirebbe certamente illeso, poichè dice la Scrittura (_Eccl. 3, 27_): _Chi ama il pericolo, in esso perirà_.

Conviene invocare frequentemente il patrocinio della Vergine Santissima, specialmente al primo insorgere delle tentazioni, e usare una giaculatoria come la seguente:

«_O Vergine purissima, monda il mio cuore e la mia carne colla tua santissima verginità e la tua immacolata concezione. Così sia._»

Il sesto e il nono precetto del Decalogo, espressi in testa al 20. _dell'Esodo_, v. 14 e 17, evidentemente equivalgono, e perciò giudicammo di trattarli sotto uno stesso titolo.

Come si proibisce, sotto il titolo di _furto_, qualsiasi usurpazione della cosa altrui, così sotto il titolo di lussuria[1], si condanna ogni azione ogni peccato contro la castità.

[1] Il testo latino ha _moechiam_, che letteralmente vorrebbe dire _adulterio_, vocabolo che quì, in italiano, non possiamo usare imperocchè il nostro _adulterio_ ha un significato speciale e determinato, mentre il _moechia_ della lingua latina ne ha uno molto ampio e generico, corrispondente precisamente alla nostra parola _impudicizia_, o meglio ancora a _lussuria_. Ecco perchè adoperammo nella traduzione quest'ultimo vocabolo. (_Nota del traduttore_).

La castità detta cosi perchè proviene dal verbo _castigare_, che indica freno alle concupiscenze (dice S. Tomaso, 22, q. 151, art. 1), è una virtù morale che modera i diletti venerei a seconda dei dettami della ragione.

Essa è una virtù speciale, imperocchè ha un oggetto distinto: le è annessa la pudicizia, che deriva dal _pudore_ la quale per un verecondo rispetto della dignità umana rifugge talora anco da cose che potrebbero essere lecite.

Triplice è la castità, cioè: _castità coniugale_, _castità vedovile_ e _castità verginale_.

La castità coniugale modera l'uso del matrimonio secondo i dettami della ragione; la castità vedovile consiste nell'astinenza da ogni atto venereo, dopo disciolto il matrimonio; la castità verginale aggiunge alla astinenza perfetta, l'integrità della carne. La _verginità_ dunque può essere considerata come uno stato materiale e come una virtù. Come stato, consiste nell'integrità della carne cioè nel non aver mai consumato atto venereo; come virtù, è la perfetta astinenza da ogni azione volontaria e da ogni diletto opposti alla castità, col proposito di mantenersi sempre in questa astinenza. Lo _stato verginale_ è dunque una cosa molto distinta dalla _virtù verginale_.

Lo stato verginale può essere rotto da atti involontarii, per esempio, da commercio carnale violento; e una volta distrutto, non lo si può più ristabilire, imperocchè non è più possibile far ritornare la carne nella sua primitiva integrità.

Non si possono chiamare _vergini_ nemmeno i coniugati nè coloro che si corruppero all'infuori del matrimonio, abbenchè sieno poscia diventati penitenti e santi.

La _virtù verginale_ invece, lesa da un peccato che a lei e contrario ma che però non è stato consumato, nè predisposto pel matrimonio, può essere riparata colla remissione del peccato, o colla riassunzione del proponimento di mantenersi per sempre in castità. E siccome la virtù non risiede in una data condizione corporale, ma in una condizione dell'anima, così la virtù della verginità non scompare in forza di atti involontarii, abbenchè questi ledano la carne. Per questa ragione, l'aureola gloriosa destinata in cielo ai vergini non potrà esser mai conseguita da coniugi o da chi, all'infuori del matrimonio, avrà consumato un atto carnale, quantunque costoro possano essere santi; ma otterranno questa aureola di gloria soltanto coloro che avranno sempre conservata la virtù della verginità, ovvero l'avranno ricuperata. Non cessano quindi d'esser virtuosamente vergini coloro, che soggiaciono involontariamente ad una forza, a cui si mostrarono renitenti.

Contraria alla castità è la lussuria, sia essa consumata o non consumata, naturale o contro natura. Perciò parleremo:

1. Della lussuria in genere;

2. Delle specie di lussuria naturale consumata.

3. Delle specie di lussuria consumata contro natura;

4. Dei peccati di lussuria non consumata;

5. Delle cause, degli effetti e dei rimedii della lussuria.

CAPO I.

_Della lussuria in genere_

La lussuria--che viene dal verbo _lussare_--è così chiamata perchè la proprietà di questo vizio è quella di indebolire e rompere le energie dell'anima e del corpo: percìò si chiama talvolta anche _dissolutezza_; e _dissoluti_ appellansi coloro che a questo vizio si abbandonano. Esattamente la si definisce: _Appetito disordinato dei piaceri venerei_.

Denominansi _venerei_ questi piaceri, perchè si connettono alla generazione, a cui presiedeva, secondo i pagani, la Dea Venere.

PROPOSIZIONE.--_La lussuria è per se stessa un peccato mortale_.

Questa proposizione viene comprovata dalla Sacra Scrittura, dal consenso dei Santi Padri e dei teologi, e dalla ragione.

1. Sacra Scrittura: _Epist. ai Gal. 5, 19 e 21_: «É evidente che coloro i quali compiono opere carnali, come la fornicazione, l'impurità, l'impudicizia, la lussuria, e altre cose simili, ch'io vi esposi come or vi espongo, non entreranno nel regno de' Cieli,»

2. Santi Padri e teologi sono unanimi nell'insegnare che il peccato della lussuria è, per natura sua, mortale.

3. La ragione dice che i piaceri venerei furono dalla ment del Creatore unicamente destinati alla propagazione del genere umano; quindi lo invertire la natura è un grave disordine e perciò un peccato mortale. Per cui _si domanda_: Se la lussuria sia per sè un peccato tanto mortale da escludere, la _leggerezza di materia_, vale a dire se egli può essere, per pochezza di sostanza, veniale.

R. 1. Le specie di lussuria consumata, sia naturaIe, sia contro natura, a cui accennammo, non ammettono leggerezza di materia.

Infatti, non ripugna forse manifestamente che si possa abbandonarsi a fornicazioni o a polluzioni volontarie, le quali non abbiano in sè che una leggiera sostanza peccaminosa?

R. 2. Il piacere puramente organico, quello cioè che nasce naturalmente dai nostri organi, come sarebbe, per esempio, la soddisfazione di contemplare una bellezza, d'ascoltare una melodia, di toccare un oggetto molle e morbido, ecc., è un piacere ben distinto dal piacere venereo, e può benissimo essere materialmente lieve, imperocchè questo diletto non è in sè cattivo, avendolo lo stesso Iddio annesso ai sensi per un fine legittimo; non può dunque essere un peccato mortale, se non in ragione del pericolo che ne potrebbe risultare insistendo in esso: ma può benissimo darsi che in certe persone cotesto pericolo non sia affatto grave. Così è di quei baci, che non sono che un'innocente soddisfazione organica. Di questo parere sono _Sant'Antonino_, _Sanchez_, _Henno_, _Comitols_, _Sylvius_, _Boudart_, _Billuart_, _Collet_ contro _Cajetano_, _Diana_, la _Scuola di Salamanca_ e _San Liguori, l. 3, n 416, ecc._

Dunque, non pecca mortalmente quegli che si diletta soltanto nel contemplare una bella donna, nel toccarle la morbida mano, senza altro sentire, senza esporsi al grave pericolo di andar più in là. Ma ben di rado va immune da peccato chi s'arresta a lungo in tali compiacenze, ordinariamente pericolose, in ispecial modo se provenienti dal tatto. Quegli che si arresta in tali compiacenze non può andare esente da grave peccato, se non nel caso dl inavvertenza o di mancanza di consentimento. Ma vi sono molte persone, siffattamente costituite, che basta loro il menomo piacere organico volontario per essere esposti ad un grave pericolo.

R. 3. Il piacere venereo, può essere destato direttamente o indirettamente, per sè stesso o nella sua causa, come se alcuno compisse un'azione dalla quale scaturisse, indipendentemente dalla sua volontà, il piacere. Generalmente i teologi ammettono che il solo piacere, _indirettamente_ prodotto, possa essere materialmente lieve. Per esempio: non pecca mortalmente chi fa una cosa venialmente cattiva, od anche lecita, dalla quale prevede che gli verranno delle involontarie emozioni carnali, che non saprà efficacemente reprimere. In questo caso, vuolsi che ll peccato sia veniale, non per insufficienza di materia, ma per mancanza di assenso.

R. 4. Il piacere venereo, voluto direttamente, lo si può verificare negli sposi e negli scapoli: negli sposi, è lecito semprechè sia coordinato all'atto coniugale. Se poi avviene all'infuori di codesto atto, e per opera d'uno solo dei coniugi, senza che vi sia grave pericolo d'incontinenza, è reputato comunemente peccato veniale, perchè si mantiene sempre in un ambiente lecito. Ma su ciò ci diffonderemo altrove.

La questione or si riduce a sapere se il piacere venereo voluto _direttamente_, all'infuori del matrimonio, sia lieve di materia.

Generalmente gli autori sostengono, contro _Caramuel_ e pochi altri, che un tale piacere non è mai peccato veniele per insufficienza di materia, e si sforzano di comprovarlo:

1. Coll'autorità di Alessandro VII, il quale nell'anno 1664 condannò la seguente proposizione: «Si opina probabilmente che un bacio, dato per sentire un diletto carnale da esso proveniente, escluso però il pericolo di ulteriori brame e di polluzioni, non sia che un peccato veniale.» Cotesta proposizione fu condannata, per il motivo che per _diletto carnale_ si suole intendere un _diletto o piacere venereo_; non è dunque probabile che questo piacere, per quanto sia limitato, sia solamente un peccato veniale.

2. La ragione ci dice che noi siamo così propensi per la nostra indole corrotta al vizio della lussuria che basta spesso una menoma causa per produrre grandi effetti perciò data l'ipotesi di un consenso diretto al piacere venereo, si va incontro sempre all'imminente pericolo di un ulteriore consenso o di una polluzione; cosa che non avviene con altri vizi. Il padre _Acquaviva_ quindi, superiore generale della Compagnia di Gesù, proibiva, sotto pena di scomunica, a tutti i religiosi da esso dipendenti di allontanarsi, nei loro insegnamenti dalla sentenza che ammette non esservi nel piacere venereo leggerezza di materia.

Dunque, è peccato mortale il dilettarsi deliberatamente in qualsiasi emozione carnale, ancorchè eccitata casualmente.

CAPO II.

_Delle diverse specie della lussuria naturale consumata._

La lussuria dicesi _naturale_ allorquando non è in opposizione all'umana natura, alla propagazione del genere umano. E' dunque _carnale_ l'accoppiamento dell'uomo colla donna, se compiuto per generare, abbenchè avvenga senza matrimonio, e si consumi, versando il seme dell'uomo nella vagina della donna.

Sei sono le differenti specie di questa lussuria, cioè: la fornicazione, lo stupro, il ratto, l'incesto e il sacrilegio, di cui parleremo distesamente.

ARTICOLO I.--_Della fornicazione_.--La fornicazione è l'accoppiamento, mutuamente acconsentito, fra un uomo libero e una donna libera che non sia vergine.

Noi diciamo.

1. _Fra un uomo libero_, cioè, fra un uomo, al quale non viene inibito l'atto colpevole, nè da vincolo matrimoniale, nè di parentela, nè di affinità, nè d'ordine sacro o di voto, ma soltanto dal precetto della castità.

2. _E una donna libera che non sia vergine_, il che sarebbe una fornicazione semplice, molto diversa dallo stupro, di cui fra poco tratteremo.

8. _Mutuamente acconsentito_; e perciò la fornicazione si distingue dal ratto.

V'hanno tre specie di fornicazione, cioè fornicazione semplice, concubinato e prostituzione, delle quali parleremo in tre distinti paragrafi.

§ I.--_Della fornicazione semplice_.

La fornicazione semplice è quella che si esercita transitoriamente con una o con più donne.

_Nicolaiti_ e i _Gnostici_, eretici impuri dei primi secoli, appoggiandosi a ragioni diverse, proclamavano lecita la fornicazione semplice; _Durando_, invocando il diritto naturale, la reputava soltanto peccato veniale, che non diventava mortale, se non pel solo diritto positivo; _Caramuel_, spingendosi piú oltre asseriva non essere essa una cosa intrinsecamente cattiva, ma soltanto proibita dalla legge positiva.

PROPOSIZIONE.--_La fornicazione semplice é intrinsecamente cattiva ed è peccato mortale_.

PROVA. Questa proposizione, da tutti i moralisti cristiani ammessa, è provata dalla Sacra Srittura, dalla testimonianza dei Santi Padri, dall'autorità dei Concilii e de' Sommi Pontefici, e dalla ragione.

1. Dalla Sacra Scrittura: Fra i molti testi che si potrebbero da noi citare, prescegliamo i seguenti: (_I. ai Corint. 6, 9 e 10_) _Non possederanno il regno di Dio nè i fornicatori, nè gli adoratori degli idoli, nè gli adulteri_. Ai _Gal. 5, 19 e 21_, come sopra. Agli _Ef. 55: sappiate che nè il fornicatore nè l'impudico non ha eredità nel regno di Cristo e di Dio_. Il beato _Giovanni_ nell'_Apocalisse. 21, 8_, dice che la vita futura dei fornicatori è _in uno stagno di fuoco e di zolfo_.

Non v'ha dubbio che, secondo questi testi, le impurità l'adulterio, il culto idolatra, sono intrinsecamente cattivi, e sono peccati mortali.

2. Testimonianza dei Santi Padri: (_S. Fulgenzio, Ep. I, cap. 4_) _Non vi può essere fornicazione senza grave peccato_. S. Crisostomo, _omel. 22. ai Corint. Quante volte avrai fornicato con male donne tante volte ti sarai da te stesso condannato_.

3. Autorità dei Concilii e de' Sommi pontefici: _Concil. vien. Clemente, l. 5, tit. 3, cap. 3_, condanna questa proposizione del Beghini: «Quando non è suggerito dalla natura, è peccato mortale financo il bacio della donna; ma quando la natura comanda e soprattutto quando la tentazione domina, non è peccato mortale nemmeno l'atto carnale.» Il _Concil. Trid. sess. 24, cap. 8 della riform. matr._, dichiara grave peccato il concubinato.

_Innocenzo VI_, nel 1679, condannò la seguente proposizione di _Caramuel_: «E' chiaro che la fornicazione non ha in se malizia alcuna, ed è cattiva solo perchè è proibita: l'opinione contraria ci sembra in opposizione alla ragione.»

4. La ragione poi dice: L'unione carnale è lecita se coordinata alla generazione della prole; questo è il suo scopo; ma non basta procrear figli, bisogna nutrirli, allevarli, istruirli, da ciò, l'obbligo naturale nei genitori di compiere tutti quei doveri che richiedono una lunga coabitazione. Ora, la semplice fornicazione è evidentemente contraria a questi doveri, imperciocchè, di sua natura, è un atto passeggiero, e non obbliga i fornicatori ad alcun vincolo di coabitazione. Dunque la fornicazione è intrinsecamente cattiva.

Inoltre, il bene della società dipende da una retta istituzione delle famiglie; e la retta istituzione delle famiglie suppone il matrimonio; dunque anco la semplice fornicazione, che distrugge i diritti, i doveri e i vantaggi matrimoniali, è, di sua natura, pessima cosa.

La fornicazione poi con persona eretica o infedele, è peccato ancor più grave, in quanto che ridonda in obbrobrio alla vera religione.

Ma tu dirai, 1.: Dio ordinò ad Osea, _c. I. v. 2._ di prendere in moglie una donna fornicatrice; e negli _Atti Apost. 15, 19_, la fornicazione è proibita per la stessa ragione, che è proibito il cibo della carne delle vittime e degli animali soffocati, e del sangue; dunque la fornicazione non è cosa cattiva se non in virtù della legge positiva.

R. Nego la conseguenza. Infatti, 1. Dio ordinò ad Osea non già di fornicare, ma di prendere in moglie una donna che avea fornicato, il che è ben altra cosa. 2. La fornicazione è espressamente proibita dagli Apostoli perchè i pagani pretendevano che fosse lecita, e nei loro _Atti_ non dicono che essa non sia proibita dal diritto divino e naturale: l'antica legge l'aveva già condannata più volte, 1. col sesto comandamento del Decalogo, 2. perchè la giovane che si lasciava togliere la sua verginità veniva lapidata _come malfattrice in Israel_ (_Deut. 22, 21,_) 3. perchè Dio aveva detto a Mosè: _Tra le figlie e figli d'Israele non vi sieno nè meretrici nè fornicatori_ (_Deut. 23, 17_).

Tu dirai, 2. Coloro che fornicano volontariamente non fanno offesa ad alcuno; dunque non fanno cosa cattiva in sè stessa.

R. Nego la conseguenza. La fornicazione non è già cosa cattiva perchè rechi offesa a qualcuno, ma perchè viola un ordine istituito da Dio.

Tu obbietterai che meglio è generare colla fornicazione che non generare affatto; e che perciò generando in questo modo, non si viola l'ordine voluto da Dio.

R. Nego la conseguenza. Noi abbiamo già visto che secondo l'intenzione del Creatore, non basta il procrear figli. Di più, l'esposta obbiezione tenderebbe a provare essere lecito l'adulterio, imperocchè meglio sarebbe allora generare figli per adulterio che non generarne punto.

Si connettono alla fornicazione la prostituzione ed il concubinato, e perciò ne parleremo ora brevemente.

§ II.--_Del concubinato_.

Il concubinato è il commercio fra un uomo libero e una donna libera, i quali convivono come se fossero in matrimonio, o sotto lo stesso tetto, o in separate abitazioni.

È certo che il concubinato, inteso così, è un peccato molto più grave della semplice fornicazione, perchè c'è l'abituale disposizione dello spirito a peccare e perciò è questo un caso che dev'essere nettamente svelato nella confessione.

Il _Concilio di Trento, sess. 21, c. 8, Della rifor. mat._ decretava gravi pene contro i concubinarii, e (nella _sess. 52, c. 14 Della rifor._)contro i preti che si danno vergognosamente a questo vizio; ma queste pene devono essere pronunciate con sentenza, e molte fra esse non furono mai accettate in Francia, come, per esempio, quella della espulsione dei concubinarii dalla città o dalla diocesi, _invocando, ove il bisogno lo richiedesse, il braccio secolare_. Cionondimeno, questo male è presso di noi giudicato tanto grave quanto lo è presso altri popoli.

_Si domanda_ se il concubino può essere assolto prima che lasci la concubina.

R. 1. Se il concubinato è stato pubblico, nè il concubino, nè la concubina possono REGOLARMENTE essere assolti, benchè appaiano contriti, se prima non avvenga una pubblica separazione imperocchè è necessaria una riparazione proporzionata allo scandalo, e questa riparazione non si può regolarmente ottenere che colla separazione.

Per ciò, parecchi autori concludono che quegli il quale è reputato concubinario, benchè tale non sia mai stato, o abbia cessato di esserlo da molto tempo, nondimeno è obbligato, per evitare scandalo, di allontanare o abbandonare la donna sulla quale pesa una pessima fama. Così _Billuart, t. 13, p. 351_.