Venere ed Imene al tribunale della penitenza: manuale dei confessori
Part 8
Una donna avvenente, abbigliata con decenza, non è tenuta ad astenersi dall'andare in chiesa o ai pubblici passeggi per il pretesto che puó essere dessa per molti una occasione di peccato. Dicasi egualmente, pei balli onesti ed in sè stessi non pericolo per lei, se per andarvi essa ha una ragione sufficente: il che verrà poi determinato secondo i casi speciali: per esempio, una giovine fidanzata non potrà esimersi dall'assistere ai balli che nella casa paterna o presso i vicini o parenti si fanno onestamente, nè potrà ricusare l'offerta fattale di danzare senza esporsi alla derisione o senza spiacere ai genitori o al suo fidanzato che la invita alla danza. Essa, ballando decentemente e con intenzioni pure, non pecca.--_S. Francesco di Sales_ così dice nella _Introd. alla vita devota, 3 part. ch. 23_:
«Io vi parlo delle danze, o Filoteo, come i medici parlano delle varie specie dei funghi: i migliori funghi non valgono nulla, dicono essi, ed io vi dico egualmente dei balli migliori: non sono buoni. Cionondimeno, se bisogna, proprio mangiare dei funghi, state attenti a che sieno molto ben preparati. Se per qualche circostanza, che voi non potete proprio evitare, dovete recarvi a un ballo, badate a che il ballo sia bene preparato. Ma come deve essere egli bene preparato? Dev'essere preparato con modestia, con decoro, e buone intenzioni.--Mangiatene pochi e di rado (dicono i medici parlando dei funghi), perchè, quantunque ben preparati, la loro quantità può essere un veleno.--Danzate poco e di rado, o Filoteo, perchè, diversamente facendo, voi vi mettete nel pericolo di appassionarvi ai balli.»
Non è fuor di luogo l'osservare che il pio Vescovo vuole che i balli si facciano modestamente, con pure intenzioni, e di rado: e notisì che a quei tempi, essendo i costumi molto più semplici che adesso, tali divertimenti erano molto meno pericolosi.
5. L'assistere e il prender parte decentemente a danze oneste, senza che vi sia grave pericolo è notevole scandalo, ma però senza che vi sia una ragione sufficiente per giustificare la danza, è peccato, ma soltanto veniale: che sia peccato, nessuno lo mette in dubbio; che poi sia peccato soltanto veniale, risulta dalla stessa ipotesi proposta. I teologi però più rigidi non ammettono quelle ipotesi, e sostengono che in ogni ballo ove danzano promiscuamente uomini e donne c'è sempre il pericolo grave di lussuria; nè doversi prestar fede a coloro che dicono non provare nel ballo movimenti disordinati nè compiacenze voluttuose. Ma non è sopra presunzioni che devono essere giudicati i penitenti, e quando si sieno con prudenza interrogati, non devono essere creduti più rei di quanto appare dalle stesse loro dichiarazioni, a meno che non risulti evidentemente ch'essi si illudano ovvero che vogliono ingannare. Se malgrado una diligente attenzione, il confessore si sarà ingannato e concederà l'assoluzione, sarà sempre innocente davanti a Dio; ma se, al contrario, sopra una semplice presunzione avesse respinto un penitente ben disposto di coscienza, sarebbe colpevole di una grave ingiustizia.
Non bisogna dunque temerariamente giudicare indegni di assoluzione degli uomini e delle donne perchè hanno danzato od assistito a danze; e spesso non è nemmeno cosa prudente esigere da essi, sotto pena di negar loro l'assoluzione, la promessa che non danzeranno più, né più assisteranno a danze.
6. Nonpertanto, le danze, come soglionsi ora fare, sono sempre pericolose; perciò i confessori, i parroci e tutti coloro a cui è affidata la cura d'anime devono tenerne lontani, quanto più possono, i giovani d'ambo i sessi. Non potendo impedire i balli, devono diminuirne per quanto é possibile i pericoli annessi, esigendo, per esempio, di non ballare in giorni di penitenza, durante i divini uffici, nei ridotti ove convengono uomini e donne dissolute d'ogni conio, e a notte avanzata.
I sacerdoti non possono mai dare positiva approvazione a questi sollazzi, o partecipare ad essi, o ad essi assistere; li devono anzi continuamente disapprovare, come pericolosi almeno come poco conformi alle virtù cristiane; ma altro è disapprovarli, altro il ricusare i sacramenti della Chiesa indistintamente a quelli che fanno uso di questi sollazzi.
7. Quel sacerdote che prudentemente giudica, che, usando molto rigore, riuscirebbe a far scomparire dalla sua parrocchia i balli, può sospendere od anche negare l'assoluzione a quelli che accorrono ai balli, imperocchè se v'ha chi non pecca mortalmente in queste danze, tuttavia, favorendole, o ostacolandole l'abolizione, non fanno che apprestar lacci ad altri, e perciò, sotto questo rispetto non vanno facilmente immuni da grave peccato.
8. Se poi nessuna speranza ci fosse di toglier di mezzo questi balli, come bene spesso avviene, una soverchia severità nuocerebbe alla salvezza delle anime. Infatti, molte persone pensano essere questi sollazzi leciti, o non gravemente illeciti, e rifiutano perciò di astenersene, sacrificando ad essi anche la confessione, la Eucarestia e le sacre funzioni. Sciolti in allora d'ogni freno, s'ingolfano in ogni genere di esiziali dissolutezze: e se inoltre v'ha in queste persone ignoranza, corruzione, abitudini con uomini perduti, pregiudizi contro la religione e i suoi ministri, allora indurano sempre più nella perversità e non si correggono più: spesso nel matrimonio si comportano indegnamente, scandalizzano i domestici, educano male i figli, e così l'empietà si sviluppa, e la depravazione dei costumi aumentando ognor più, non lascia loro via alcuna per fare il bene.
Date queste circostanze, devonsi trattare benignamente i penitenti che assistono alle danze, stornarli da questi pericoli colla persuasione e colle preghiere, dare ad essi salutari consigli in proposito; se mai ricadessero, redarguirli paternamente, differire l'assoluzione; e riconosciuti finalmente contriti, benchè non siano ancora immuni di ogni peccato, assolverli, ammetterli alla comunione almeno alla Pasqua: in tal modo, si provvede più efficacemente alla loro salute e si fa del bene alla religione.
Dai suesposti principii scendono queste conseguenze che qui notiamo, cioè:
1. Ove le danze sono in uso e reputansi lecite ovvero cose indifferenti, non sono da proscriversi pubblicamente; è permesso tuttavia predicare contro i peccati che soglionsi in esse commettere, facendolo però con caste parole affine di non offendere menomamente le orecchie pudiche dello uditorio. Conviene altresì parlare con molta cautela delle persone che frequentano quelle riunioni o che le tengono in propria casa; non devono perciò essere queste notate di infamia. E, prudentemente, non devonsi mettere in pubblico tutti coloro che ballano o che ai balli assistono, e dire che essi non sono ammessi, per questo motivo, alla comunione pasquale
2. Il confessore non può dunque respingere indistintamente tutti coloro che non vogliono rinunciare affatto alle danze, peraltro oneste; come non può tutti assolverli senza differenza alcuna, Perciò, deve ben bene pesare tutte le circostanze dei balli, circostanze di luogo, di tempo di durata, di persone astanti, dal pericolo a cui i penitenti si espongono, ecc. ecc.
3. Coloro che tengono pubblici balli, ove convengono giovani d'ambo i sessi senza distinzione alcuna, come sogliono fare molti per mestiere, non possono essere assolti; per la ragione che tali riunioni si reputano semenzai di vizii e di corruttele; e l'esperienza lo prova. Per lo stesso motivo, non possono essere ammessi alla assoluzione i suonatori che presenziano i danzatori in questi balli, a meno che non promettano di abbandonare questo loro mestiere.
4. Non devono essere trattati colla stessa severità coloro che, per straordinari divertimenti celebrati per ordine della pubblica autorità, o abbiano prestato la loro casa, o procurato i suonatori, o, suonando essi stessi, abbiano assistito alle danze: e ciò perchè, se pure ne risulta un pericolo, vi ha ragione sufficiente per ammetterlo, e per esimere, se non da peccato veniale, certo da peccato mortale. Del resto, i parroci e i confessori devono prudentemente dissimulare ciò che, in questi casi, non possono impedire.
5. Io non credo poi rei di peccato mortale quelli che, soltanto qualche volta durante l'anno, per esempio, nella epoca della messe, nei giorni della vendemmia sogliono offrire balli alla famiglia, ai vicini, o ai lavoratori. Li biasimerei, ma alla comunione pasquale li assolverei: egualmente mi comporterei coi suonatori; e a più forte ragione con loro che, senza uno speciale pericolo, avessero, in questi casi, danzato.
6. Nè vorrei rigorosamente negare l'assoluzione a tutti quelli che, nelle pubbliche feste da ballo, danzano qualche volta. Vi possono essere delle ragioni che scusano, non da ogni peccato, ma dal più grave, il peccato mortale per esempio, se un giovane si esponesse, non danzando, alla derisione dei compagni, o se una ragazza venisse sprezzata dal suo fidanzato quando rifiutasse di danzare, per lo contrario, non ammetterci scusa per quei suonatori che in queste pubbliche feste da ballo fanno professione di suonare, perciocchè, senza una giustificazione sufficente, favoriscono in molti l'occassione di peccare.
7. Credo che non si possa assolvere, nemmeno a Pasqua, quegli che vogliono frequentare di giorno e di notte pubblici balli, perchè espongorsi a pericolo evidente, e infatti l'esperienza ci dice che costoro sono quasi tutti gente corrotta.
Non sarà fuor di proposito riferire qui parola per parola la decisione che il dottissimo e sapientissimo _Tronson_, consultato da un vescovo sulla questione dei balli, emise il 29 maggio 1684, relativamente alle ragazze che vogliono danzare. Così egli si esprime: «1. I confessori devono stornare, per quanto lo possono, le loro penitenti dalla danza, soprattutto se a danzare vi sono dei giovani: 2. Devono negare ad esse l'assoluzione, se il ballo è per esse un'occasione di peccato, sia in causa di cattivi pensieri o d'altro, e se esse non vogliono promettere di astenersene,: 3. Se poi il ballo non è per esse un'occasione di peccato, e se non e in alcun modo scandoloso, stenterei molto a condannare i confessori che dessero ad esse l'assoluzione, supposto che il vescovo non abbia espressamente vietato di darla; 4. Siccome molto spesso vi ha pericolo nella danza e avviene sovente che quelle ragazze stesse a cui non è occasione di peccato, vi si affezionano, i confessori possono dar loro per penitenza di astenersene per un tempo più o meno breve, secondochè essi le troveranno più o meno disposte, e secondo la necessità del caso; o rifiuterassi loro l'assoluzione, se esse non voglion promettere di astenersene. Ad ogni modo, credo che in questi casi sia sempre necessaria molta prudenza.»
Il pio dottore dice allo stesso vescovo che, imbattendosi egli in tali difficoltà, soleva seguire prudentemente il consiglio che S. Agostino dava al vescovo Aurelio, pur deplorando le gozzoviglie che in Africa erano frequenti nei cimiteri col pretesto di celebrare col cibo e colle bevande la memoria dei martiri: «(_Epist. 22, t. 2. p. 28_). Non è certamente, per quanto io penso, colle asprezze, colle durezze, nè con modi imperiosi che si ponno togliere quegli inconvenienti: ma più coll'insegnare che col comandare, più consigliando che minacciando. È così infatti che bisogna agire coi più: la severità non può esercitarsi che contro ben pochi peccatori.»
_Cajetano_ e _Azor_ insegnavano che i balli non dovevansi proibire nei giorni domenicali e festivi, perchè essi non erano infine che segni di letizia, e perchè specialmente se fatti sotto la sorveglianza del pubblico, non implicavano alcun pericolo; di più, perchè essi aprivano l'adito a matrimonii, e perchè, specialmente nelle campagne, tolto questo svago, si correva incontro a un maggior pericolo, a quello cioè dell'oziosità, dei colliquii intimi e dei propositi insidiosi.
Più rettamente giudica _Sylvius, t. 3, p. 801_: «Non doversi inibire le danze ai contadini, come se, ciò facendo, dovessero essi peccare mortalmente: doversi invece con buoni consigli e colla persuasione dissuaderli, facendo loro vedere che il più delle volte da quelle danze nascono molti peccati, ancorchè fatte in pubblico; né è facile evitare i falli, permettendole.» E questo è pure il sunto della nostra dottrina.
Ciò che abbiamo detto dei balli--salve le proporzioni--é a dirsi pure dei notturni convegni, volgarmente detti _veglie o veglioni_. Tuttavia, in questi non ci sono generalmente tutti quei pericoli che si riscontrano invece in certi altri balli. Del resto, per giudicare rettamente gli uni e gli altri conviene ben ponderare tutte le circostanze; se essi hanno luogo fra parenti, fra vicini, fra amici fra persone costumate, sono certamente assai meno pericolosi: guardiamoci bene adunque da una soverchia indulgenza come da una soverchia severità; atteniamoci sempre ad un giusto mezzo.
§ IV.--_Degli spettacoli_.
Tutti ammettono che gli spettacoli non sono _per sè stessi_ un male, perciò si videro un tempo rappresentate delle tragedie anche nei collegi religiosi. Se le produzioni teatrali dunque non fossero invereconde, nè atte ad accendere la libidine, si potrebbero rappresentare, e a più forte ragione, si potrebbe assistere ad esse. Ma essendo esse generalmente pericolose, o in sè stesse, o per le conseguenze che ne derivano, conviene stabilire delle norme pratiche.
I. Quelli che compongono o rappresentano commedie notabilmente sconcie, peccano assolutamente di grave peccato, in causa dello scandalo dato, benchè da essi non voluto: così anche i teologi non sospetti di severità come _S. Antonino_, _Silvestro_, _Angelo_, _Sanchez_, _S. Liguori_ ecc. Nè può essere addotto, come ragione scusante, il grosso lucro che da esse se ne ritrae, imperocchè in allora non si capirebbe più perchè non fosse egualmente scusata la prostituzione.
II. E' pure peccato mortale incoraggiare commedie notevolmente oscene col danaro e con gli applausi in teatro, perchè in questi casi c'è positiva cooperazione a cose mortalmente peccaminose. Così pensa, contrariamente a qualche teologo, _S. Liguori, l, 3. n. 427_, il quale attesta di aver mutato parere dopo di essere stato di opinione contraria.
III. Ordinariamente, anche chi scrive commedie e tragedie non molto oscene o le rappresenta in teatro, pecca di peccato mortale, in causa del pericolo annesso a queste rappresentazioni, o dello scandalo che da esse deriva. Perciò gli attori e le attrici furono nel Concilio d'Arles (_anno 314 can. 5_), scomunicati, e, «almeno in Francia,» vennero fin qui considerati come infami: perciò ricusati ad essi i sacramenti della Chiesa, anche negli estremi di vita, a meno che non promettano di rinunciare alla loro professione.
Ho detto _almeno in Francia_ perchè in Italia, in Germania, in Polonia ed in altri, paesi, non vengono esclusi dai sacramenti della Chiesa coloro, uomini e donne, che prendono parte a rappresentazioni teatrali; ma è libero ai confessori di accoglierli o respingerli a seconda della natura della rappresentazione scenica a cui avranno partecipato.
IV. Lo assistere a scene teatrali notevolmente sconcie, è peccato mortale in causa di pensieri libidinosi che esse suscitano. Ciò è evidente: se poi ciò avvenga per sola curiosità o per vano sollazzo, stimasi sia soltanto un peccato veniale purchè non v'abbia pericolo di acconsentire alla lussuria; ma questa opinione è troppo indulgente e deve invece reputarsi un peccato mortale, sia per la ragione dei pericolo, dello scandalo, e della cooperazione che si presta ad un'azione mortalmente cattiva.
V. Ma se le produzioni teatrali non sono notevolmente oscene, ne rappresentate in modo osceno, non è peccato mortale l'assistere ad esse, semprecchè non v'abbia uno speciale pericolo e scandalo. L'azione dell'assistere a coteste rappresentazioni non può essere peccato mortale, se non in quanto essa cooperi a far abbracciare la professione d'attore: ora, il semplice assistervi--escluso lo scandalo--non è certo un cooperare a far degli attori. Così _Sanchez_, _S. Liguori_ e in generale i teologi stranieri.
Non ci sarebbe peccato alcuno, se una causa ragionevole di necessità, di utilità o di convenienza sociale persuadesse qualche persona ad assistere a spettacoli non osceni, nè gravemente pericolosi in sè, imperocchè c'è sempre qualche sufficiente ragione di scusa là dove non si può che molto indirettamente a far peccare altrui o, se si espone sè medesimi in qualche pericolo, è un pericolo molto lontano.
A simili spettacoli possono assistere senza peccato:
1. Le donne maritate, purchè ciò non dispiaccia ai loro mariti;
2. I domestici e le domestiche, per servizio dei loro padroni;
3. I figli e le figlie di famiglia, se tale è la volontà dei loro parenti;
4. I soldati e i magistrati, incaricati di vegliare al mentenimento del buon ordine;
5. I re e i principi, affine di conciliarsi l'affetto dei loro sudditi;
6. Le persone che seguono il principe, ecc.
Tutti costoro non peccano, ma ad una condizione, cioè che assistano agli spettacoli senza intenzioni lubriche e senza acconsentire a emozioni voluttuose, caso mai insorgessero.
Contro gli spettacoli scrissero espressamente il _Principe De Conti_, _Nicole_, _Bossuet_, _Desprez-De-Boissy_: li hanno pure condannati, l'autore dell'opera intitolata: «CONTE DI VALMONT« _Tromageau_, _Pontas_ e quasi tutti i nostri teologi. Lo stesso _G. G. Rousseau_, in una lunga ed eloquente lettera a _D'Alembert_, li biasimò fortemente. Molti altri si potrebbero citare, come _Racine_, _Bayte_, _La Mothe_, _Presset_, _Riccoboni_, i quali enumeravano tutti i pericoli del teatro, e, dolenti di avervi cooperato, opinavano che gli spettacoli potevano abolirsi.
Non intendiamo certamente opporsi a tanti uomini illustri, nè vogliamo in modo alcuno sostenere ch'essi errarono o che furono troppo rigorosi nella loro condanna ai teatri. Diremo volentieri con _P. Alessandro (l. 40, in-8°, p. 358_) »La frequenza agli spettacoli e alle commedie è pericolosa alla castità, e nociva in molte guise all'anima: talchè un cristiano può appena appena assistervi senza peccare.»
Essendo gli spettacoli pericolosi, ne consegue direttamente che si deve avere ogni cura per allontanare i cristiani, ma non ne deriva perciò che tutti coloro i quali vi intervengono anche senza una causa scusante, pecchino mortalmente e sieno indegni di assoluzione.
Quegli che colle parole o cogli scritti intendono provvedere alla integrità dei costumi o difenderla, esaminino bene ciò che v'ha di lecito e d'illecito nei divertimenti teatrali; espongano diffusamente le circostanze dalle quali provengono conseguenze perniciose; e raccolgono molte testimonianze di S. Padri, di Concilii e di dottori, a conferma della verità che inculcano.
Ora stabiliamo le norme pei confessori. Per quanto è possibile dobbiamo distinguere il peccato mortale dal veniale, imperciocchè chi è reo di peccato mortale deve essere trattato molto diversamente da chi si è macchiato soltanto di peccato veniale.
Io non assolverei:
1. Gli attori e le attrici, nemmeno negli estremi di vita, a meno che non rinneghino la loro professione;
2. Gli scrittori che compongono opere piene di illeciti amori, da rappresentarsi in teatro;
3. Quelli che direttamente cooperano alle rappresentazioni teatrali, come le cameriere che abbigliano le attrici, e coloro che fanno professione di vendere, noleggiare o fabbricare bastimenti destinati al solo uso dei teatri;
4. Quelli che, assistendo alle rappresentazioni sceniche, dànno grave scandalo, come sarebbero tutte quelle persone che godono riputazione di cristiane virtù, a meno che non vi sieno spinte da grave necessità;
5. Quegli che, per proprie circostanze personali, si mettono in un grave pericolo di lussuria;
6. Quelli che, senza un ragionevole motivo di scusa, intervengono con frequenza a tali divertimenti, benchè non incorrano in grave pericolo nè diano scandalo, imperocchè una simile abitudine non può conciliarsi colla vita cristiana;
Assolverei, per lo contrario, e ammetterei alla comunione pasquale:
1. Quelli che ponno dare al peccato un motivo sufficiente di scusa;
2. Quelli che qualche volta soltanto, o solo in determinate citcostanze, assistono a spettacoli in sè stessi non notabilmente disonesti, semprecchè non vi abbia pericolo, nè scandalo;
3. Quelli che cooperano alle rappresentazioni teatrali soltanto in modo lieve e indiretto, per esempio, facendo pulizia nel teatro, restaurando un edificio, ecc., ecc.
Del resto, in molti paesi stranieri i confessori non negano l'assoluzione a quei penitenti che alle produzioni teatrali, che ordinariamente si rappresentano, vi assistono per mera curiosità o per sollievo, e senza gravo pericolo: nè la negano egualmente a coloro che cooperano a rappresentazioni sceniche nè direttamente nè indirettamente oscene.
_S. Francesco di Sales_, pur confessando che gli spettacoli sono, come i balli, pericolosi; crede non pecchino coloro che vi assistono senza emozioni disordinate. Leggesi nella sua _Introduzione alla vita devota (1 parte, c. 23)_: «I giuochi, i balli, i festini, le pompe, commedie non sono, in sè stesse, cose cattive, anzi sono indifferenti, potendo esse esser fatte tanto convenientemente quanto no, ma ad ogni modo implicano sempre un pericolo: e il pericolo diventa tanto più grave quanto più s'affeziona ad esse. Io dico dunque, o Filoteo, che ancorchè sia permesso giuocare danzare, adornarsi, assistere a commedie oneste, banchettare; nondimeno, l'affezionarsi a queste cose, è contrario alla vita devota, e grandemente nocevole e pericoloso. Il male non istà in esse, ma sta nell'affezione che ad esse si può portare.» E noi, nella nostra dottrina circa i balli e gli spettacoli, non ci allontaneremo dai principii trasmessici da un tanto pio maestro.
_Si domanda_: Che deve dirsi dei commedianti e dei loro spettacoli _?_
R. Circa i commedianti e i loro spettacoli, così scrive _S. Tomaso, 2, 2, q. 168, art. 3, al 3_: «Fra le cose utili al consorzio umano possono collocarsi alcune lecite occupazioni. La professione di commediante, allorchè serve a procurare un sollievo agli uomini, non è, in sè stessa, illecita; e i commedianti non sono in istato di peccato, ogniqualvolta usino moderatamente della loro arte, cioè, non usino parole o atti illeciti non facciano servire l'arte a cose indebite, nè la usino in circostanze non permesse. Da ciò segue che coloro i quali moderatamente li retribuiscono, non peccano, imperocchè non fanno che dare una mercede al loro lavoro. Ma quelli che sciupano in tali cose il loro avere, o aiutano in qualche modo commedianti che rappresentano cose illecite, peccano, imperocchè diventano fomentatori di peccato.»
A questa opinione di _S. Tomaso_, sottoscrivono altri teologi.
Ora, se la professione di commediante non è, per sè stessa, illecita, a più forte ragione non è peccato o almeno non è mortale, assistere per curiosità a quei divertimenti dei commedianti che, in sè stessi, non sono osceni nè nuocciono direttamente. Dicasi lo stesso degli spettacoli che si fanno col mezzo di animali, per esempio cavalli, ecc.
Importa nondimeno guardar bene di non dar scandalo come avverrebbe ordinariamente se un religioso, un monaco, un prete assistesse a tali divertimenti, specialmente in presenza di laici; ovvero se il divertimento fosse meno che onesto, o se i commedianti o giuocatori si esponessero a pericoli di morte, come non di rado avviene nei giuochi equestri.
CAPO V.
_Delle cause, degli effetti e dei rimedii della lussuria._
§ I.--_Delle cause della lussuria_.
Le principali e più frequenti cause dei peccati di lussuria sono:
1. L'intemperanza nel mangiare e soprattutto nel bere. «Il vino è cosa lussuriosa e l'ubriachezza è turbolenta chiunque si diletterà in queste cose, non sarà saggio» (_Prov. 20, 1_); «Non inebriatevi di vino, perchè eccita alla lussuria» (_Agli Ef. 5, 13_); «Lascivia e lussuria sono convesse alla ghiottoneria » (_Tertull., lib, del dig._) L'esperienza conferma quest'opinione.