Venere ed Imene al tribunale della penitenza: manuale dei confessori
Part 3
Art. 324 Cod. Pen. «L'omicidio commesso dallo sposo sulla sposa, o da questa su quello, non è scusabile, se la vita dello sposo o della sposa che perpetrò l'omicidio non è stata messa in pericolo nel momento stesso in cui avvenne l'omicidio.
«Nondimeno, nel caso d'adulterio, l'omicidio commesso dallo sposo sulla sposa, come anche sul complice, nel momento in cui egli li sorprende in flagrante delitto nella abitazione coniugale, è scusabile.»
Peraltro, l'art. 326 condanna l'uccisore alla pena del carcere da uno a cinque anni.
5. Finalmente, secondo i dettami della ragione, l'adulterio, oltre la malizia annessa alla fornicazione, ne implica un'altra e ben grave, cioè, l'infrazione della fede coniugale, il turbamento portato nella famiglie, e pérciò un,enorme ingiustizia.
Ne consegue che, se un marito si accoppia con una donna libera, compiesi uno speciale e grave peccato di lussuria, ma è ben più grave se si compie da uno scapolo con una donna maritata, imperocchè qui vi ha il pericolo di introdurre dei falsi eredi nella famiglia altrui; ma è ancor molto più grave, se compiesi fra un marito e una moglie d' altri, per la ragione che questo è un doppio adulterio. Tutte queste circostanze devono dunque essere disvelate in confessione.
_Si domanda_ se una moglie la quale, consenziente il marito, si dà ad un altro, sia rea d'adulterio.
R. Alcuni _probabilisti_ dissero di no, o almeno sostennero non essere necessario di dichiarare al confessore la circostanza dell'adulterio. Ma si noti che _Innocenzo XI_ condannò la seguente proposizione: «Il commercio carnale con una donna maritata, consenziente il marito, non è adulterio, perciò basta dire al confessore che si è fornicato.»
Questa decisione pontificia è basata su una ragione evidente, imperocchè il marito, per la forza stessa del contratto e per la ragione del matrimonio, ha il diritto di usare della moglie in relazione alla procreazione della prole, e non può quindi cederla, nè prestarla, nè noleggiarla ad altri senza peccare contro la natura stessa del matrimonio; il suo consenso dunque nulla toglie alla malizia dell'adulterio: precisamente come il prete, che non può validamente rinunciare al privilegio canonico che pronuncia la scomunica contro gli ingiusti percuotitori dei sacerdoti, appunto perchè tale privilegio è insito al carattere sacerdotale.
In questo caso però si ritiene che il marito abbia rinunciato alla reintegrazione a lui dovuta e alla riparazione dell'offesa. Il commercio carnale con una persona fidanzata ad un'altra, o d'una persona fidanzata con una persona libera; non è propriamente un adulterio, perchè qui non esiste violazione di talamo altrui; è però uno speciale peccato d'ingiustizia da doversi determinare in confessione, in riguardo al vincolo iniziato dalla promessa di nozze.
ARTICOLO V.--_Dell'incesto_.--L'incesto è il commercio carnale, nonmatrimoniale, fra consanguinei ed affini, in gradi proibiti.
Non v'ha dubbio che ai genitori è dovuto un naturale rispetto come pure alle persone che con essi hanno vincoli di consanguineità o di affinità. Per ciò l'accoppiamento illecito fra essi è doppiamente cattivo, primieramente perchè è contrario alla castità, e in secondo luogo perchè viola il rispetto dovuto a consanguinei o ad affini. Questo peccato fu sempre ritenuto come un genere speciale di lussuria, e gravissimo. Nel _Levit, 20_, è punito colla pena di morte. _San Paolo, I, ai Corint, 5, 1_, dice: «Vociferasi fra di voi fornicazione, e di tale fornicazione quale si rinviene presso i Pagani, come è quella di giacere colla moglie del proprio padre.» Ecco la ragione per cui questo genere di unioni carnali sono aborrite assai più che la semplice fornicazione.
Disputano i teologi se gli incesti sieno tutti d'una specie o no; molti opinano essere essi di specie diverse imperciocchè nell'unione carnale fra consanguinei v'ha una malizia speciale che non si rinviene nel commercio venereo fra affini. L'accoppiamento, per esempio, colla propria madre o colla propria figlia è ben diverso da l'incesto fra parenti consanguinei o affini d'altri gradi più remoti. Così _Concina, t. 15, p. 282_, il quale dice che questa opinione è la più comune e la più probabile.
Cionondimeno a noi sembra più probabile e più comune l'altra opinione, imperocchè ogni incesto è contrario alla virtù, cioè, al rispetto dovuto ai parenti: possono quindi diversificare per maggiore o minore gravezza, ma non per speciale malizia: tutti gli incesti quindi sono della medesima specie.
Checchè si pensi teoricamente di codesta controversia, è certo che corre l'obbligo di dichiarare in confessione, se l'incesto avvenne fra affini o consanguinei, in linea retta o collaterale, ed in quale grado; senza di che la peccaminosità di questo atto non sarebbe sufficientemente chiarita. Infatti, chi può credere che il commercio venereo colla madre, colla sorella, ecc., sia abbastanza qualificato colla generale denominazione di _incesto_? Devono essere ben determinati i gradi di parentela, nei quali non è permesso il matrimonio.
Nonpertanto, parecchi teologi pensano con ragione, non doversi sollecitare il penitente a svelare i gradi più remoti delle linee collaterali, come per esempio, il terzo e quarto grado di consanguineità o affinità, imperocchè questa circostanza non si ritiene mortalmente aggravata.
Vi sono poi gli incesti fra gradi proibiti di parentela spirituale o legale; e non solo differiscono specialmente fra loro, ma diversificano eziandio dall'incesto fra consanguinei e affini; la loro difformità e evidente. L'incesto nella cognizione spirituale è un oltraggio al sacramento del battesimo o a quello della cresima, mentre l'incesto nella parentela legale non ha che una mera somiglianza con quell'oltraggio ai genitori che si rinviene nell'incesto fra gradi proibiti di consanguineità o affinità. Si equipara all'incesto l'accoppiamento carnale fra persone che per impedimento di onestà pubblica non possono congiungersi in matrimonio.
Alcuni vogliono che il peccato carnale d'un confessore colla sua penitente si identifichi all'incesto, altri ciò negano. Ma qualunque sia in proposito il giudizio, è certo che questa circostanza è molto aggravante e che è necessario perciò dichiararla in confessione, sopratutto se il confessore abbia sedotto una giovane (od anche un giovane) amministrando il Sacramento: è questo un orrendo delitto contro il proprio sacro ufficio. Ma un peccato ancor più grave e più oltraggioso alla giustizia egli commetterebbe, se traesse in peccato una sua parrocchiana, della quale gli fosse affidata la cura e la salute dell'anima. Una tale azione è così mostruosa nell'ordine morale delle cose, che, non solo è paragonabile al parricidio, ma lo supera.
Un tutore che corrompesse la sua pupilla, commetterebbe una specie d'incesto, e avrebbe l'obbligo di specificare il caso in confessione.
Finaimente partecipano all'incesto tutti gli atti venerei fra persone dello stesso sesso, collegate da consanguineità, affinità o in altro modo; e le circostanze d'un tale commercio carnale devono essere dichiarate.
Qui giova notare che l'incesto consumato, sia in primo, sia in secondo grado di consanguineità e affinità, è un caso, per la nostra diocesi, _riservato_, come consta dall'_Enckirid p. 7_. Di più egli produce affinità.
ARTICOLO VI.--_Del sacrilegio_.--Il sacrilegio, in quanto si riferisce a lussuria, è la violazione d'una cosa sacra con atto carnale. Non c'è dubbio: esso è una specie distinta di lussuria, perocchè oltre un peccato contro la castità, ne contiene evidentemente un altro contro il rispetto dovuto a Dio.
Per _cosa sacra_ s'intende una persona a Dio consacrata, un luogo destinato al culto divino, ed altri oggetti specialmente santificati.
1. _Una persona a Dio consacrata_: si consacra una persona a Dio con un voto solenne emesso in una professione religiosa, col ricevimento dell'ordine sacro, o col semplice voto di castità. Quegli dunque che si è così consacrato a Dio, si fa reo di sacrilegio ogniqualvolta, esternamente o internamente, commette un peccato contro la castità: dicasi lo stesso di chi pecca con una persona sacra, ovvero desidera di possederla. Se poi entrambl sono persone sacre, il sacrilegio è doppio, perchè si viola doppiamente il dovece religioso.
I teologi non sono punto unanimi sulla questione, se ci sacerdote che ha fatto anche _solenne_ professione religiosa, commetta doppio peccato di sacrilegio, delinquendo lontro la castità. Molti negano, e dicono che questo religioso viola bensì due voti, ma aventi ciascuno uno stesso scopo, e perciò egli non verrebbe a peccare che contro una sola virtù. Altri non pochi invece affermano che, a seconda appunto di quei voti, egli è obbligato a conservare la castità tanto pel voto solenne quanto per le prescrizioni della Chiesa: Per ciò, se lede con qualche peccato questa virtù, viola contemporaneamente la duplice sua obbigazione e per conseguenza commette doppio peccato. Ciascuna di queste opinioni è probabile: dunque si adotti in pratica quella che sembra meno incerta.
Quegli che ha riconfermato più volte il suo voto di castità, o che ha aggiunto un voto semplice a un voto solenne, non commette, violando, un peccato multiplo, imperocchè l'obbligazione è una sola. Nonpertanto, quegli che emise voto solenne, non si accusa sufficientemente, dicendo di aver fatto voto di castità; per la ragione che la circostanza della _solennità_ del voto, se non muta specie al peccato, l'aggrava però notevolmente. Tale è l'opinione probabile di molti teologi.
Quegli che, direttamente o indirettamente, per esempio, col consiglio, colla persuasione, coi discorsi lascivi o coi perversi esempî induce una persona consacrata a Dio a peccare contro la castità, si fa reo di sacrilegio, benchè con questa persona egli non compia atto di libidine. La commessa violazione del voto viene imputata ad esso, che scandalosamente la provocò: così _Dens, t. 4, p. 418_.
Se poi una persona sacra fosse la causa per cui una persona libera si è macchiata con peccato di lussuria, essa sarebbe rea di scandalo, ma non di sacrilegio, imperocchè fece voto della propria e non dell'altrui castità. Così _Billuart_, _Dens_, _ecc._
2. _Luogo destinato al culto divino_, che dicesi _luogo sacro_. Per _luogo sacro_ s'intende quel luogo che per autorità pubblica è destinato ai divini uffici o alla sepoltura dei fedeli, come sono le chiese e i cimiteri benedetti.
In questa designazione si comprendono, tutto l'interno delle chiese, come cappelle, confessionali, tribune, ecc., ma non le parti esterne, come le mura, il tetto, le gradinate d'ingresso, i campanili se sono separati dalle chiese o dai cimiteri, e il coro dei frati se è pure separato dalla chiesa: ordinariamente si fa una eccezione per le sagrestie, benchè qualcuno sia di diversa opinione.
Disputano i teologi se gli oratorii debbansi o no annoverare fra i luoghi sacri. Se essi sono pubblicamente destinati alla celebrazione dei divini uffici, se i fedeli al suono delle campane o in altro modo chiamati vi convengono indistintamente, o se non appartengono a privati cittadini, il caso non sembra presentare difficoltà alcuna: devono essere reputati sacri. Così pensano generalmente gli Autori da noi consultati. Altri ancora professano che gli oratorii privati non devono essere annoverati fra i luoghi sacri, perchè:
1. Non sono compresi nella denominazione di _chiese_;
2. Non godono dei privilegi ecclesiastici;
3. La sola volontà dei loro proprietarî può convertirli ad usi profani.
Cionondimeno, non è facile certamente il concepire come un atto venereo compiuto in uno di questi luoghi non implichi una maliziosità speciale; e noi siamo del parere di _Concina, l. 15, p. 287_, che una tale circostanza debba essere confessata.
Non devono ritenersi luoghi sacri, relativamente al sacrilegio, di cui or parliamo, altri luoghi benedetti, ma non destinati alla celebrazione degli uffici o alla sepoltura dei fedeli, come abitazioni, monasteri, certi oratorii, ecc.
Ogni atto venereo compiuto volontariamente in luogo sacro, anche in modo occulto, implica la malizia del sacrilegio, perchè, giusta il comune parere degli uomini, è un atto irreverente verso il luogo e quindi verso Dio.
Sarebbe egualmente profanato il luogo da un atto di libidine noto al pubblico, e consumato emettendo l'umore seminale, ancorchè lo sperma non sia caduto sul pavimento del luogo sacro: _Decret. tit. 68, c. 3, e della Consacr. tit. I, c. 20_. Ciò che in questo caso dà luogo alla profanazione non è la pubblicità del sito, ma la notorietà che da essa pubblicità deriva e che obbliga a tenersi lontani da quel luogo fino a che non sia purificato. _Billuart, t. 13, p. 404_.
Molti dicono che gli sguardi, i baci, le parole oscene, i contatti impudichi in un luogo sacro, ancorchè non v'abbia pericolo di polluzione, implicano la malizia del sacrilegio[4], tanto pel rispetto dovuto a Dio, quanto pel pericolo di polluzione, che può sempre sorgere. Altri però negano ciò, appoggiati a questo assioma: _Le cose odiose devono interpretarsi in senso restrittivo_; del resto, giustamente parlando, è la sola effusione dello sperma che profana un luogo sacro
[4] Ciò ammesso, non si dovrebbero veder più chiese aperte, se si volessero davvero impedire in esse le quotidiane _profanazioni_ e i continui _sacrilegii d'amore_. Non c'è chiesa che non sia profanata; bisognerebbe chiuderle tutte per purificarle: ma appena aperte, si sarebbe da capo. «Gli itaiiani s'innamorano in chiesa» diceva Guerrazzi. (_Nota del traduttore_).
Questa stessa controversia, che s'agita fra dottori, persuade che la circostanza del luogo sacro deve essere rivelata in confessione, specialmente se gli atti venerei fossero enormemente turpi, come sarebbero quelli di mostrare in luogo sacro o di toccare le parti sessuali del corpo.
Quasi tutti i teologi affermano che questi atti contengono la malizia del sacrilegio se sono tali da esporre a prossimo pericolo di polluzione, imperocchè la legge ecclesiastica, proibendo la polluzione in luogo sacro, proibisce eziandio di esporsi al pericolo prossimo di tale ignominia: ora è certo che atti tanto turpi, e volontarii, espongono evidentemente a tale pericolo: dunque, ecc.
Tutti gli Autori però sono d'accordo in ciò, che i peccati meramente interni contro la castità non portano con se una speciale peccaminosità per la circostanza del luogo sacro, a meno che la persona non abbia la volontà di consumarli nel luogo stesso: esclusa questa volontà, non si reca più grave oltraggio al luogo sacro. Così _Dins, t. 4 p. 261_.
L'accoppiamento carnale, ancorchè leggittimo, fra sposi, in luogo sacro, e senza che vi fosse necessità alcuna, implica la malizia del sacrilegio; così i Dottori, giusta _tit. 68, c. 3_. Se poi questo accoppiamento avviene in luogo sacro per sola necessità, per esempio, se marito e moglie fossero rinchiusi dentro un luogo sacro come prigionieri in caso di guerra, e se, non accoppiandosi, fossero minacciati dal pericolo della incontinenza, molti negano che il luogo resti profanato e che i coniugi pecchino, imperocchè la Chiesa non può in tali circostanze proibire un atto che in fine per sè stesso è lecito.
Ma i più--e noi con essi--affermano che l'accoppiamento matrimoniale è, in questo caso, illecito e sacrilego, perchè è impossibile che vi sia tale una necessità che possa indurre la Chiesa a trasgredire alla severità della sua legge, legge istituita per onorare Dio. Del resto ognuno, colla preghiera, col digiuno e con altri espedienti, può sedare gli stimoli della carne, come sarebbe obbligato a sedarli se, per esempio, il suo coniuge fosse assente, o infermo, o morto. Non si deve accettare in pratica che questa sola opinione. Vedi _Billuart, t. 13, p. 406_ e _S. Lig. t. 3, n. 458_.
3. Per _cose sacre_ intendonsi quegli oggetti, che non sono nè persone nè luoghi sacri, ma che sono consacrati al culto divino, come gli ornamenti e i vasi sacri. E' certo che è un orribile sacrilegio abusare di queste cose per compiere atti turpi, per esempio, servirsi falsamente e con intendimenti lascivi dell'acqua benedetta, dell'olio santo o della sacra Eucaristia.
Alcuni teologi asseriscono che un sacerdote che porta con sè la divina Eucaristia non commette sacrilegio, se internamente o esternamente pecca contro la castità, semprechè non ci sia disprezzo al Sacramento stesso. Ma molti alrri dicono essere esso reo di sacrilegio, perchè colle cose sante bisogna comportarsi santamente; e in questo caso il sacerdote si comporta verso il Santo dei Santi non santamente ma orribilmente.
Egualmente, il prete che amministra i Sacramenti, che celebra la messa, o coperto dei sacri indumenti sta per celebrarla, ovvero sta scendendo dall'altare, e si abbandona volontariamente aila polluzione o si diletta con altri piaceri venerei, è colpevole di doppio sacrilegio. _San Liquori, l. 3, n. 463_.
_P. Concina_ va più in là e sostiene, contro molti teologi, che quegli il quale porta con sè reliquie di Santi si fa reo di sacrilegio se esternamente o internamente pecca contro la castità, imperocchè--egli prosegue--si tratti di reliquie o di sacra Eucaristia, la ragione è sempre la stessa, colla sola differenza che un sacrilegio sarà più grave dell'altro.
Parecchi opinano altresì che il peccato della carne contenga la peccaminosità del sacrilegio se vi ha la circostanza del giorno domenicale o feriale. Ma molti altri negano questa specie di sacrilegio oppure dicono ch'essa non è mortale, e che perciò non è necessario di determinarla in confessione, pel motivo che il precetto della santificazione del giorno domenicale non è veramente violato da atti di quella natura.
APPENDICE
DEI PRETI PROVOCATORI DI TURPITUDINI.
Tutti coloro che amano la gloria del Signore e che hanno a cuore l'onore della Chiesa devono essere compresi d'angoscia udendo che v'hanno preti, e, quel che è più, sacerdoti vincolati al servizio dell'altare, che si avvoltolano indegnamente nel fango;--che celebrano altissimi misteri, che tengono nelle loro mani l'Agnello immacolato, mentro sono ebbri d'ardori lascivi e si insozzano di turpissime macchie; che, preposti alla salvezza delle anime, le uccidono invece, convertendo il divino ministero ad essi affidato in istromento di perdizione. Chi è quegli che, vedendo tanto abbominio nei luoghi sacri, non inorridirà, e non tenterà con tutte le sue forze di estirparlo?
Molti Sommi Pontefici ordinarono che i penitenti denunciassero agli Inquisitori o ai Vescovi locali quei confessori che avessero tentato di sedurli a cose disoneste: così Paolo IV, 16 aprile 1561 Pio IV, 6 aprile 1564; Clemente VIII, 3 dicembre 1592; e Paolo V, 1608, pei regni di Spagna, Portogallo, ecc., ecc.
Gregorio XV, colla sua _Costituzione_ del giorno 30 agosto 1622, ampiò queste disposizioni e le estese a tutti quanti i fedeli in Cristo; egli ordinò doversi denunciare quei sacerdoti che, sia al confessionale, sia in altro luogo destinato per ascoltare i penitenti, attendendo alla confessione, o fingendo di attendere ad essa, eccitassero a cose turpi, tenessero discorsi lascivi; ecc., ecc. Ed ordinò eziandio che i confessori avvertissero i penitenti di questo loro obbligo di denuncia.
Alessandro VII decretò, nel giorno 8 luglio 1630, che il penitente è obbligato a denunciare, anche senza avere premesso un fraterno rimprovero o altra ammonizione, e nel giorno 24 settembre 1655 condannò due proposizioni che contenevano insegnamenti a ciò opposti.
La sacra Congregazione del santo Ufficio rispose nello stesso senso, negli anni 1707 e 1727.
Infine Benedetto XIV nella Costituzione _Il Sacramento della penitenza_, 1 giugno 1741, statuì;
1. Doversi denunciare, e punire secondo le circostanze, tutti coloro che, nella confessione, o col pretesto della confessione, tenessero discorsi lascivi, o eccitassero a turpitudini con parole, con segni, con movimenti; con contatti, con scritti o con letture.
Doversi avvertire i sacerdoti incaricati di ascoltare le confessioni, ch'essi sono obbligati ad esigere dai loro penitenti la denuncia di coloro che in qualsiasi modo li avessero eccitati a cose turpi.
3. Egli vieta di denunciare, o di procurare di far denunciare da altri, come colpevoli, dei confessori innocenti; e se questa esecranda malvagità avvenisse, decretò che fesse un caso riservato a sè e ai suoi successori, a meno che non vi fosse pericolo imminente di morte.
4. Dichiara che i sacerdoti che si fossero macchiati di cotesto nefando delitto non potrebbero assolvere, nemmeno in tempo di giubileo, i loro complici, eccettuato il caso di morte imminente e di mancanza d'altro sacerdote; e se osassero di farlo, incorrerebbero nella scomunica maggiore, riservata alla Sede Apostolica.
Queste varie _Costituzioni pontificie_ non furono mai pubblicate in Francia; perciò esse strettamente non obbligano, a meno che non ci fossero in contrario speciali statuti diocesani.
Nella nostra diocesi, un sacerdote complice di un peccato contro la castità commesso pubblicamente o di un'unione carnale, o di contatti impudichi, o di baci libidinosi non può mai assolvere da cotesti peccati il suo complice, eccettuato il caso di pericolo di morte imminente, o di non poter moralmente chiamare un altro prete approvato. Quegli che assolvesse contro questo divieto, rimarrebbe immediatamente sospeso e l'assoluzione data sarebbe nulla.
S'egli avesse soltanto internamente peccato, o se il penitente non pvesse acconsentito alle sue libidini, non perderrebbe per ciò il ministero della giurisdizione, ma sarebbe però conveniente ch'egli più non ascoltasse quel penitente, affine di evitare il pericolo. Egli poi non potrebbe assolvere un peccato di lussuria a cui avesse preso parte, prima d'essere sacerdote.
Questo enorme peccato però non è riservato ed è di competenza degli altri confessori approvati ad ascoltare indistintamente le confessioni; per ciò possono essi assolvere tanto il prete complice, quanto il sacrilego, che sieno bene disposti.
_Si domanda_ se sia dovere naturale denunciare il sacerdote corrotto o il corruttore.
R. Bisogna intanto andar molto cauti a prestar fede a quelle donne che inconsideratamente accusano sacerdoti al tribunale della penitenza, imperocchè più volte se ne son viste calunniare atrocemente dei preti innocenti per invidia, per odio, per gelosia, o per altro perverso motivo. Si deve dunque pesare prima con maturo esame le circostanze riguardanti la persona, l'accusa, e il preteso delitto ed occorre vietare che il complice si abbocchi con questo confessore.
Ma se, tutto pesato sulla bilancia del santuario, risulta che il sacerdote è reo, si deve esaminare se si tratta di colpe di antica data, una o più volte commesse e già espiate, ovvero se si tratta d'un abitudine a commettere questo genere di peccato o ad eccitarlo in altri o d'una qualsiasi altra colpa che mostri un uomo di perduti costumi. Nel primo caso, non è obbligatoria la denuncia perchè si suppone, e ragionevolmente si presume, che più non esista il male, nè sia per rinnovarsi; nè v'ha d'altronde ragione sufficiente per ledere la riputazione di un sacerdote.
La difficoltà sta nel sapere se nel secondo caso, esista l'obbligo naturale di fare la denuncia.
PROPOSIZIONE.--_Quegli il quale sa che un sacerdote, un prete qualunque, vive in modo vergognoso, o eccita altri a cose turpi è obbligato dalla legge naturale a denunziarlo al vescovo o al vicario generale_.