Venere ed Imene al tribunale della penitenza: manuale dei confessori

Part 2

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E ciò diventa tanto più vero quando si tratta di preti, ai quali deve importare sommamente di conservare buona fama, ed una volta che questa è lesa; non la possono ricuperare se non rompendo immediatamente ogni relazione colla donna sospetta.

Dissi _regolarmente_ poichè se il concubinario, benchè messo alle strette, non possa lasciare la donna, o, lasciatala, è rimasto solo, non abbia chi lo aiuti nelle sue necessità, allora dev'essere assolto, e munito all'occorrenza degli ultimi sacramenti della Chiesa, semprechè sia riconosciuto contrito, e pubblicamente prometta che, appena lo possa, allontanerà da sè quella donna, rompendo con essa qualunque relazione; in questo caso si ripara allo scandalo come si può, imperocchè nessuno è tenuto all'impossibile.

A più forte ragione devono amministrarsi i sacramenti della Chiesa alla concubina pentita della sua vita passata e fermamente deliberata di non più peccare nell'avvenire benchè non le sia ancora possibile lasciare l'abitazione del suo concubino, o perchè inacerbirebbe maggiormente la propria condizione, o perchè si esporrebbe a qualche imminente pericolo, o perchè non troverebbe altrove un rifugio.

Eccettuati questi casi, si deve sempre esigere la separazione, anche _in extremis_; e la confessione del moribondo non può essere accolta prima che sia stata data a Dio ed agli uomini una soddisfazione col rigetto della concubina, ovvero coll'allontanarsene spontaneamente.

R. 2. Ma se il concubinato è occulto--cessato che sia o no il commercio--si deve innanzi tutto consigliare la separazione, imperocchè è impossibile, perdurando la coabitazione, di non essere indotti in qualche pericolo. Ma siamo d'avviso che non si debba esigere la separazione minacciando il diniego d'assoluzione, specialmente se si prevede con ciò uno scandalo, la perdita della riputazione o qualche altro danno.

Noi supponiamo che il proponimento di non più peccare si ritenga sincero; e che si abbia speranza ch'esso non muti. Così _Navarrus_, _Billuart_, _S. Liguori_, e più altri

Se poi, non ostante questo proponimento, c'è ricaduta, devesi sospendere l'assoluzione, ed ingiungersi ordinariamente la separazione, imperocchè in questo caso non si ritiene più probabile un proponimento perseverante.

Ma se il commercio illecito non è cessato volontariamente, che si deve fare?

R. 1. Se il penitente è agli estremi di vita, e detesta i suoi peccati, dev'essere assolto e munito dei Sacramenti, sotto le condizioni espresse più sopra nella spiegazione data alla parola _regolarmente_, senza però essere obbligato ad una promessa davanti a testimonii.

R. 2. Se poi la morte non è imminente, il penitente che vive segretamente in concubinato, non può essere ORDINARIAMENTE assolto se prima non compie la separazione, senza la quale egli è sempre nella occasione prossima di peccare, occasione che un alto precetto naturale e divino ci inculca di fuggire. Perciò _Alessandro VII_ condannò la seguente proposizione: «Non è obbligato il concubinario ad allontanare la sua concubina se questa gli fosse tanto utile da abbellirgli il _banchetto_ della vita, se senza di lei trascinerebbe una miserrima esistenza perchè i cibi apprestatigli da altra donna non gli farebbero pro, e perchè assai difficilmente potrebbe trovare un'altra domestica» In questa proposizione si suppone il proponimento implicito di non peccare: ma ciò è falso, imperocchè il pericolo esiste sempre.

Dissi _ordinariamente_, per la ragione che vi hanno dei casi nei quali si deve impartire la assoluzione sulla sola promessa di separazione ed anche sul solo proponimento di non peccare in seguito; cioè:

1. Se, da speciali indizii, il penitente lo si ritiene contrito, e se egli prometta alla prima o alla seconda ammonizione, di cessare d'aver commercio colla concubina.

2. Se dal rifiuto della assoluzione ne dovesse seguire grave scandalo o grave infamia, come avverrebbe ad una giovane, sospettata disonesta, se non la si vedesse più ad accostarsi alla santa Comunione o come avverrebbe ad un prete se il non vederlo più a celebrare la messa parrocchiale producesse scandalo fra il popolo.--In questi casi, la vera contrizione si presume.

3. Non si deve esigere la separazione se è impossibile come quando per esempio, una figlia od un figlio di famiglia pecca con un domestico od una domestica della casa paterna. Quelli che si trovano in tale condizione devono dapprima essere esperimentati colla sospensione dell'assoluzione; e quand'essi rimovessero da sè l'occasione di colpe prossime, o mostrassero di ritrarsi sinceramente dal peccato, si dovrà loro accordare l'assoluzione.

4. Quando due concubinarii vivono segretamente, ovvero sono solamente sospetti di relazione impudica, non si può pronunciare la loro separazione senza provocate nel tempo stesso uno scandalo e infamarli bisogna allora tentare il ravvedimento, sospendendo loro l'assoluzione, ma concedendola poscia, se perseverano in ogni modo nei loro propositi.

Dice _Billuart_ t. 13. p. 352, che in questo caso, egli non condannerebbe nè il penitente nè il confessore.

Nè io sarei certamente più rigoroso di lui.

§. III. _Della prostituzione_.

La prostituzione può essere considerata come uno stato o come un atto. Come stato è la condizione della donna pronta per tutti, e generalmente veniale; come atto, è l'unione carnale di un uomo con una tal donna, o di una tal donna coll'uomo che capita.

E' certo che la prostituta pecca più gravemente che la semplice fornicatrice od anche la concubina, tanto riguardo alla disposizione dell'animo, quanto allo scandalo e al nocumento che si reca alla generazione. Perciò le meretrici furono sempre considerate come la feccia e l'obbrobrio della specie umana. Non basta dunque che una meretrice dica al confessionale quante volte abbia fornicato, ma deve dichiarare il suo stato di prostituta.

_Silvius_, _Billuart_ e _Dens_ ed altri teologi insegnano, come probabile, che l'uomo, il quale usi con una meretrice, non è obbligato a dichiarare questa circostanza, perchè, tutto considerato, tale fornicazione non ha ai loro occhi una gravità più saliente.

Non è inutile che qui riferiamo quanto il Codice penale (_Francese_) statuisce contro i corruttori:

«Chiunque avrà attentato ai costumi, eccitando, favorendo o facilitando abitualmente la dissolutezza o la corruzione di giovani dell'uno o dell'altro sesso al di sotto dell'età di 21 anni sarà punito colla prigione da 6 mesi a 2 anni e con un'ammenda da 50 lire a 500.

«Se la prostituzione o corruzione è stata eccitata, favorita o facilitata dai loro padri, madri, tutori o alrre persone incaricate della loro sorveglianza, la pena sarà da 2 anni a 5 anni di prigione, e da 300 lire a 1000 d'ammenda. (art. 334).

Inoltre, a termini del'art. 335 dello stesso Codice, se è reo il tutore, a questi sarà tolta giudicialmente, per un tempo determinato, la tutela ed ogni partecipazione ai Consigli di famiglia; se è reo il padre o la madre, questi saranno privati dei diritti enumerati nel Cod. Civ. l., tit. IX.

_Si domanda_ se è lecito tollerare le meretrici.

R. Due sono i pareri in proposito dei teologi.

Molti dicono che la cosa è permessa affine di evitare peccati maggiori, come sarebbero, la sodomia, la bestialità la incontinenza segreta e le seduzioni a danno di donne oneste. «Togliete dalla società umana le meretrici, e la libidine vi conturberà tutte le cose» dice _S. Agostino Dell'Ord. l. 2, cap. 4, n. 12_ (t. I, p. 335) Egualmente opina _S. Tomaso, Opusc. 20, l. 4, c. 24_, ed altri autori non pochi.

Molti altri invece sostengono opinione opposta, asseverando che per esperienza si verifica che la tolleranza delle meretrici è occasione di rovina a molti giovani, eccitando in essi gli ardori della libidine; e così i peccati di lussuria, piuttosto che diradarsi, si moltiplicano. Vedi su ciò _Concina. t. 15, p. 238, e S. Liguori, l. 3, n. 434_.

Benchè quest'ultima opinione non sembri la più probabile, noi siamo pertanto di parere che devono essere assolti i pubblici amministratori che in buona fede si domandano se è veramente possibile il non tollerare questo male. Nel dubbio, non spetta ai confessori il decidere su ciò che devono fare coloro a cui è commessa la trattazione di pubblici e difficili affari come sarebbero i giudici, i magistrati, i comandanti d'escrcito, re, ministri, ecc.

Nel Trattato dei Contratti, _t. 6, p. 316, IV ediz._ alla parola _Locazione_, si discute se sia permesso appigionare locale alle meretrici.

ARTICOLO II.--_Dello stupro_.--Generalmente si chiama stupro ogni commercio carnale illecito. Perciò nel _lib. Levit, 21, 9_ e nel _n. 5, 13_ si qualificano con tal nome tanto l'unione carnale illecita d'una figlia d'un sacerdote[2] quanto l'adulterio. Se poi l'unione avviene per violenza, allora è per noi, un caso riservato, come riferisce _Euchir. p. 7_, e nel foro civile va soggetto alla pena della reclusione.

[2] Come ognun sa, ai tempi ai quali si riferiscono i Libri citati, i sacerdoti si ammogliavano, e potevano quindi aver leggittimamente dei figli.

Art. 332 Cod. pen. (_Francese_). «Chiunque avrà commesso il crimine di stupro o sarà colpevole di qualsiasi altro attentato al pudore, consumato o tentato con violenza, contro individui dell'uno o dell'altro sesso sarà punito colla reclusione.

«Se il crimine è stato commesso sulla persona d'un fanciullo al disotto dell'età di 15 anni compiti, il colpevole subirà la pena dei lavori forzati a tempo.»

Art. 353. «La pena sarà quella dei lavori forzati a vita, se i colpevoli appartengono alla categoria di coloro che hanno autorità sulla persona contro la quale hanno commesso l'attentato; se sono i suoi istitutori o i suoi servitori salariati; o se essi sono funzionari pubblici, o ministri d'un culto; o se il colpevole, chiunque sia, è stato aiutato nel suo crimine da una o più persone.»

Lo stupro--considerato come una colpa particolare--è da molti definito come una _violenza_; e, meglio, da altri come _illecita deflorazione d'una vergine_.

Per _vergine_ qui non s'intende già una persona che non peccò mai contro la castità, ma bensì una persona che conservò l'interezza della carne, cioè, conservò intatto il segno materiale della verginità. Tutti sanno quanta sia l'importanza che universalmente si dà alla integrità della carne.

Egli è certo che la _violenta deflorazione d'una vergine_, sia per l'oltraggio che si fa alla castità, sia per la grave malizia e ingiustizia ch'essa implica, deve necessariamente essere precisata nella confessione. Qual è infatti la giovane onesta che non preferirebbe perdere una grossa somma di danaro, piuttosto che essere stuprata?

Se mai accadesse che un uomo fosse a forza sverginato da femmine perdute, ciò pure sarebbe uno stupro o qualche cosa simile, e dovrebbe essere con precisione dichiarato al confessionale. Ma siccome questo caso è appena appena possibile, così parleremo del solo stupro d'una fanciulla.

Col vocabolo _violenza_ non si allude soltanto alla forza fisica, ma benanco alla forza morale, come il timore, la frode, le preghiere importune, le grandi promesse, le blandizie, i contatti voluttuosi, e tutto quanto secondo il giudizio d'un uomo astuto, può far cadere una giovane inesperta in peccato.

I teologi hanno disparate opinioni sul quesito «se lo stupro d'una vergine, liberamente consenziente a lasciarsi deflorare, sia uno speciale peccato di lussuria, distinto dalla semplice fornicazione.» _Soto_, _Sanchez_, _Lessius_, _S. Liquori_ e parecchi altri dicono di no: essi asseriscono che è un peccato di fornicazione, specificato in causa del disonore che ne deriva, e delle angoscie dei parenti, delle risse, dell'odio, dello scandalo ch'esso può partorire.

I più però fra i teologi, e tra questi _S. Tommaso_, _S. Bonaventura_, _Sylvius_, _Collet_, _Billuart_ e _Dens_, dicono che questa fornicazione, a parer loro, contiene una malizia che si oppone alla castità in un modo tutto distinto e speciale; e comprovano il loro giudizio così:

1. Essa reca ingiuria ai parenti della fanciulla, l'incolumità della quale era affidata alla loro custodia;

2. La giovane evidentemente si espone al pericolo di non far più un conveniente matrimonio, e pecca perciò contro la prudenza;

3. «Ella si mette sulla strada della prostituzione, dalla quale potevala tener lontana il timore di perdere il distintivo materiale della verginità;» sono parole di _San Tommaso, l. 2, q. 154, art. 6_;

4. I peccati si specificano contrapponendoli alle virtù contrarie; ora, la verginità è una virtù tutta speciale, ed è un bene annesso specialmente a codesta virtù la incolumità della carne: dunque, ecc., ecc.

Queste ultime ragioni non possono essere distrutte nè dal consenso della giovane, nè dal consenso dei di lei parenti; il che demolisce ogni ragione di fondamento nei sostenitori dell'altra opinione, che è basata sopra questo assioma: _Non s'ingiuria chi sa e vuole_. Ma è però allora necessario che ci sia in chi _sa e vuole_ la facoltà di rinunciare a un qualche cosa: ora, una zitella non ha menomamente la facoltà di fare una rinuncia contraria alla propria verginità. D'altra parte, il peccato del quale si tratta non si specifica già per l'ingiuria o l'ingiustizia che ne risulta, ma bensì per un disordine tutto particolare, cioè, che si oppone alla virtù in un modo tutto proprio.

Dunque lo stupro, ancorchè volontario, è uno speciale peccato di lussuria che sta da sè. Ed avendo il _Conc. Trid. sess. 14, can. 7_ definito essere necessario, per diritto divino, dichiarare al confessionale _le circostanze che mutano specie al peccato_, sorge qui quest'altra questione di pratica giornaliera, cioè, se coloro i quali sono colpevoli di stupro volontario, sia di fatto, sia col desiderio, o pel piacere, sieno tenuti di manifestare la circostanza della verginità. Generalmente i teologi affermano essere ciò necessario come conseguenza del principio ammesso.

«Nonpertanto--dice _Sylvius, t. 13, p. 835_--l'opinione contraria non manca di probabilità, e perciò non reputiamo da condannarsi coloro che non chiedono, ad una giovane penitente, se essa sia vergine o deflorata.»

_Billuart_, e con esso, _t. 13, p. 357_, _Wiggers_, _Boudart_ e _Daelman_, sostengono che la circostanza della verginità nello stupro volontario non aggiunge una speciale malizia alla fornicazione, ma è solamente una malizia veniale, che non è quindi necessario di svelare nella confessione. Infatti se questa malizia fosse, di sua natura, mortale, a più forte ragione sarebbe tale in questo caso in cui--come dice _S. Tommaso_--la perdita dell'imene della verginità mette la giovane sulla via della prostituzione, e reca grave offesa ai suoi parenti. Ma la fanciulla non sembra, per questo solo fatto, messa in prossimo pericolo di prostituirsi; e se, ignari e consapevoli i parenti, essa acconsente liberamente al suo sverginamento, nessuna ingiuria vi ha in ciò per essi.

Inoltre se la malizia dello stupro volontario fosse semipre mortale la ragazza, accusando se stessa di godimenti venerei, sarebbe tenuta di dichiarare se fosse o no vergine, in guisa che, nel caso di un peccato puramente intimo e forse dubbio, ella dovesse in qualche modo fare una confessione generale. Similmente, l'uomo che desidera il godimento di una donna, è obbligato di dichiarare s'egli la giudicava vergine o deflorata. Se poi il penitente o la penitente non si spiegassero spontaneamente su di ciò, allora dovrebbe incombere l'obbligo al confessore di interrogarneli; ma siccome ciò è molto increscioso, così i più fra i confessori respingono questa pratica.

Di più, gli autori generalmente insegnano che la circostanza della verginità in un uomo che volontariamente si fa stuprare, non aggiunge malizia mortale alla semplice fornicazione. Nè la differenza fra la perdita volontaria della verginità nella donna o nell'uomo sembra tanto rilevante da essere peccato mortale lo sverginamento in un caso, e nell'altro no.

_Billuart, t. 13, p. 360_, assevera che prima di abbracciare questa opinione, si trovò in serii imbrogli e diede ad altri non poche molestie interrogando i penitenti su questi casi, e raramente ne riuscì soddisfatto.

Io stesso confesso che nei primi anni del mio sacerdozio mi avvenne la stessa cosa e non una volta sola. Perciò prudentemente ora mi astengo dal movere codeste invereconde domande, quante volte mi sembrano importune, e ciò per le seguenti ragioni:

1. Per la probabilità della opinione or ora esposta;

2. Per la difficoltà di uniformarsi ad altra opinione;

3. Pel timore di scandolezzare i penitenti e di ispirare loro avversione contro il tribunale della penitenza;

4. Per la buona fede nella quale sono i fedeli circa l'obbligo di dichiarare la circostanza di cui si tratta. D'altronde, per volere la pienezza della confessione non si è obbligati ad esporsi a tali inconvenienti.

ARTICOLO III.--_Del ratto_.--Il ratto, in generale, è il forzare una persona qualunque, ovvero i suoi parenti, allo scopo di saziare su di essa una libidine. Questa definizione si adatta egualmente al ratto per violenza e al ratto per seduzione, ed è in conformità alle nozioni che dell'uno e dell'altro abbiam dato nel nostro _Trattato sul matrimonio_[3]

[3] La seconda parte di questo volume è precisamente il supplemento del Trattato, al quale qui allude l'Autore. (_Nota del traduttore_)

Noi diciamo: 1. Non tenendo qui conto della circostanza del trasferimento da un luogo ad un altro (che generalmente i teologi richiedono) imperocchè una donna può essere forzata nel luogo stesso ove si trova, diciamo che la _forza_, che si può anche dir _violenza_, può essere _fisica_ (e questa ognuno la capisce) e può essere _morale_, cioè se fatta ad una minorenne incutendo un timore assolutamente o relativamente grave, o con importune preghiere o con blandizie o incitamenti alla sensualità.

La fornicazione con una minorenne consenziente all'insaputa de' suoi genitori, e senza che vi sia trasferimento da un luogo ad un altro, non è propriamente un ratto, perchè qui non esiste violenza: ma è un oltraggio ai parenti, a cui era affidata la custodia della castità della loro figlia.

Noi abbiam detto: 2.° _una persona qualunque_, imperocchè ogni essere umano sia vergine o no, sia libero o coniugato, sia laico o consacrato a Dio, sia maschio o femmina, può essere oggetto di ratto.

Similmente, quegli che usasse violenza alla sua fidanzata, o, essendo minorenne, la sottrasse, senza il volere de' suoi parenti, sarebbe un vero ratto, perocchè l'essere fidanzati non conferisce nessun diritto a far ciò.

Abbiam detto: 3.° _o i suoi parenti_; e con queste parole si allude al ratto per seduzione, come esponemmo nel _Trattato sul matrimonio_.

Abbiam detto: 4.° _allo scopo di saziare una libidine_, e non allo scopo di arrivare al matrimonio. Del ratto, considerato sotto quest'ultimo aspetto, abbiamo parlato altrove.

Il ratto, così definito, è una specie distinta di lussuria, e deve essere spiegato al confessore, imperocchè questo peccato, oltre che essere un male contrario alla castità, è anche una grave ingiuria verso la persona a cui si fa violenza.

Esso differisce dall'adulterio, perchè viola la giustizia in un modo ben diverso da quello con cui la viola l'adulterio. E' egualmente un grave peccato contro la giustizia il deflorare una giovane dormiente o ubbriaca; non è questo un ratto, ma è una frode: dicasi pure così, anche della violazione carnale, non violenta, d'una persona non avente l'uso della ragione, oppure che non sa che ciò sia peccato. Dunque, il ratto ha in sè una malignità speciale, e per questo è un peccato speciale contro la castità.

Secondo il _Conc. Trid. sess. 24, cap. 6, Della rif. mat._, i rapitori e chi li aiuta, incorrono istantaneamente nella scomunica se il ratto è _violento_; ma no, se il ratto e per seduzione. Questa scomunica vige in Francia.

Il rapitore d'altronde è obbligato per diritto naturale di condurre la giovane in luogo sicuro, se essa lo vuole; o di dotarla decentemente, e di dare inoltre una conveniente soddisfazione ai di lei parenti.

In mancanza del rapitore, coloro che cooperarono efficacemente al ratto sono obbligati, per quanto è possibile, a riparare interamente alla ingiustizia, sia verso la giovane, sia verso i di lei parenti.

_Si domanda_ ciò che far deve una donna, oppressa dalla forza, affine di non peccare innanzi a Dio.

R. 1. Deve, _internamente_, non acconsentire al piacere venereo, qualunque sia la violenza _esterna_ che su lei si compie: se no, peccherebbe mortalmente.

2. Ella deve difendersi con tutte le sue forze, colle mani, coi piedi, colle unghie, coi denti, o con qualunque altro strumento, in guisa però di non uccidere nè di mutilare gravemente l'aggressore, perchè la vita e i principali membri del corpo valgono in questo caso più dell'onore, che nella donna qui non è infine che soltanto materialmente offeso. Molti altri però affermano il contrario, appoggiati a ragioni esposte nelle _Instituzioni_ della nostra teologia, _t. 5, p. 392, quarta ediz._

3. Se ella spera di poter essere soccorsa, deve gridare e invocare l'opera altrui, imperocchè se ella non resiste esteriormente il più che può, parrebbe ch'essa acconsentisse. E meglio sarebbe mille volte morire, piuttosto che piegare di fronte a questo pericolo.

Una giovane, ridotta a queste strette, temendo di poter acconsentire al piacere delle sensazioni veneree, deve gridare, anche con evidente pericolo della propria vita, ed in allora ella sarà una martire della castità. Così pensano generalmente gli autori, contro il parere di pochi _probabilisti_.

Ma, escluso il pericolo prossimo dell'assentimento, generalmente si ritiene che la giovane non deve gridare, se gridando mette in evidente pericolo la vita e la fama, perchè la vita e la fama sono in questo caso beni d'un ordine più elevato. Ma che cotesto pericolo non esista è quasi impossibile, come disse _Billuart, t. 13, pag. 368_.

ARTICOLO IV.--_Dell'adulterio_.--«_Adulterio, come indica lo stesso nome, è l'uso del talamo altrui_» dice _San Tommaso, 22, q. 154, art. 8_. L'adulterio può essere compiuto in tre modi, cioè:

1. Fra un marito ed una donna libera;

2. Fra uno scapolo e una moglie;

3. Fra un marito e una moglie altrui.

L'adulterio, in tutti tre i casi, è un peccato speciale di lussuria, e gravissimo, come insegnano la Sacra Scrittura, i Santi Padri, la pratica della Chiesa, il consenso dei popoli e la ragione.

1. La Sacra Scrittura: _Deut. 22, 23_. «Se un uomo avrà giaciuto colla moglie d'altri, entrambi, cioè l'adultero e l'adultera, sieno messi a morte, e si tolga in Israel questo scandalo.» Nei precedenti versetti biblici, nei quali si tratta della semplice fornicazione, che è pure dichiarata una cosa cattiva, non si minaccia una sì grave pena. In molti altri luoghi della Scrittura mostransi i fornicatori e gli adulteri come peccatori speciali e degni di gravissime pene; _v. 9, I. ai Cor. 6, 9_: «Sappiatelo bene; nè i fornicatori......... nè gli adulteri......... possederanno il regno di Dio.»

2. I Santi Padri sono unanimi nell'insegnare, essere l'adulterio un grave peccato, ben distinto dagli altri peccati di lussuria.

3. Pratica ecclesiastica: La Chiesa decretando le pene canoniche, statuiva doversi esse imporre assai più gravi agli adulteri, che ai semplici fornicatori.

4. Consenso dei popoli: la storia d'ogni nazione attesta che l'adulterio fu sempre e dovunque ritenuto un grande peccato, differente dalla semplice fornicazione.

Così giudicarono i più celebri legislatori, come Solone presso i Greci, Romolo presso i Romani, e gli autori del nostro Codice penale (_Francese_), i quali all'art. 337 decretarono:

«La donna convinta d'adulterio subirà la pena della prigione per tre mesi, al meno, e due anni al più.» Il complice della donna subirà la stessa pena con la multa inoltre da 100 lire a 200.